Articolo 24 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 23Articolo 25
Versione
1 settembre 1995
Art. 24. (Diritti della personalita') 1. L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalita' sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.
2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilita' per fatti illeciti.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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