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1 settembre 1995
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18 ottobre 2022
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1 gennaio 2023
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Art. 31. (Scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale) 1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento n. 2010/1259/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e successive modificazioni.
2. Le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, mediante scrittura privata. La designazione puo' avvenire anche nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell'udienza di prima comparizione delle parti, anche con dichiarazione resa a verbale dai coniugi, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale.
(7) ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
2. Le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, mediante scrittura privata. La designazione puo' avvenire anche nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell'udienza di prima comparizione delle parti, anche con dichiarazione resa a verbale dai coniugi, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale.
(7) ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Commentari • 14
- 1. legge straniera comunehttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 22.656141
[…] Art. 5 Regolamento UE n. 1259/2010; Art. 31 Legge 218/1995; Art. 1 Regolamento UE 2201/2003; Artt. 132 e 133 Codice della Famiglia Albanese; artt. 337 ter, 337 quater, 337 sexies cc; Art. 8, comma 7, Legge 898/1970 e ss.mm.ii. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Como, sentenza 23/06/2023, n. 753Provvedimento: […] rilevato che entrambi i coniugi sono di nazionalità tunisina, per cui deve farsi applicazione della legge tunisina ai sensi dell'art. 31 legge 218/1995; rilevato che la sopravvenuta sentenza di divorzio straniera determinaLeggi di più...
- improcedibilità separazione giudiziale·
- revisione condizioni divorzio·
- legge nazionale comune·
- competenza giurisdizionale·
- art. 64 L. 218/1995·
- riconoscimento sentenza divorzio straniera·
- compensazione spese legali