Articolo 32 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 31Articolo 33
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1 settembre 1995
Art. 32. (Giurisdizione in materia di nullita', annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio) 1. In materia di nullita' e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi e' cittadino italiano o il matrimonio e' stato celebrato in Italia.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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