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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/03/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 761/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Esposito - Presidente
2) Dott. Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Amedeo Citarella - Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 761 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, trattata e passata in decisione all'udienza del 21.11.2023
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Dott. Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gregorio Daggiano, giusta procura in calce Parte_2 alla citazione in appello - appellante principale
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Oria, al Controparte_1 C.F._1
v.co Manfredi,1, presso lo studio dell'avv. Mariagrazia Iacovazzi, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'originale dell'atto di citazione in primo grado -
appellante incidentale
All'udienza del 21.11.2023, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti costituite, da aversi qui trascritte.
Svolgimento del processo conveniva il dinanzi al Tribunale di Brindisi per Controparte_1 Parte_1 sentirne dichiarare la responsabilità e condannarlo al risarcimento dei danni, quantificati in
€ 8.505,97#, per le lesioni che assumeva di avere riportato in seguito ad una caduta subita il giorno 25.01.2016, alle ore 16.00, in via Roma nell'abitato di nei pressi della cripta Pt_1 di Santa Lucia, a causa della pavimentazione sollevata e sconnessa rispetto al piano, oltre che lesionata in più punti. Costituitosi in giudizio, l'ente comunale, contestata la ricostruzione dei fatti, eccepiva l'infondatezza e inammissibilità della domanda risarcitoria azionata dall'attrice chiedendone il rigetto.
Istruita con le prove orali e con CTU medico legale, la causa era decisa dal Tribunale di
Brindisi con la sentenza n. 1167/2022, depositata in cancelleria in data 25.07.2022, non notificata.
Il primo giudice, inquadrata la fattispecie nell'ambito di operatività dell'art. 2051 cc, riteneva che l'attrice avesse assolto all'onere probatorio su di essa gravante in ordine agli elementi costitutivi del fatto storico, al nesso di causalità, al danno ingiusto ed alla imputabilità oggettiva al custode della cosa, non avendo invece il dato prova Pt_1 dell'eventuale colpa della danneggiata ovvero della presenza di un caso fortuito idoneo ad interrompe il nesso di causalità; per l'effetto, dichiaratane l'esclusiva responsabilità, il tribunale condannava l'ente al pagamento dell'importo di € 5.384,34 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro fino al soddisfo, ponendo a carico del medesimo le spese della C.T.U. e di lite, queste ultime liquidate nella misura di € 5.000,00 per compenso ed € 600,00 per esborsi, con l'ulteriore condanna al pagamento in favore dell'attrice
“dell'importo di euro 2.500,00 somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento per danno da lite temeraria, ex art. 96, comma 3, c.p.c.”.
Contro la sentenza il con atto notificato in data 3.10.2022, propone sei Parte_1 motivi di appello e, previa richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della pronuncia, insiste per il rigetto della domanda risarcitoria.
L'appellante lamenta l'assenza di nesso causale, la cui esistenza, in assenza di prova sul punto, sarebbe stata ritenuta presuntivamente (primo motivo); l'assenza di prova in ordine all'esistenza della insidia (secondo motivo); l'omesso rilievo della condotta imprudente della danneggiata nella causazione del sinistro, nella fattispecie costituente un'ipotesi di caso fortuito (terzo motivo); l'erronea quantificazione del danno, asseritamente determinato in misura superiore a quanto stabilito per legge (quarto motivo); l'ingiusta condanna al risarcimento del danno per lite temeraria (quinto motivo); l'ingiusta condanna al pagamento integrale delle spese di lite, pur in presenza di accoglimento parziale della domanda risarcitoria, oltre che l'erronea quantificazione degli esborsi liquidati in favore dell'attrice
(sesto motivo).
pag. 2/9 L'appellata, eccepita l'infondatezza del gravame, chiede confermarsi la pronuncia di primo grado;
insiste nella richiesta formulata in sede di conclusionale di condanna del Pt_1 anche al pagamento dell'ulteriore somma di euro 1.736,50 per “la personalizzazione del danno” e di euro 2.000,00 per spese odontoiatriche.
Con ordinanza depositata in data 24.1.2023, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata è stata sospesa nei limiti del 50 % dell'importo liquidato a carico del Pt_1
All'udienza del 21.11.2023 la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, cui sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 cpc.
Motivi della decisione
1. Con i primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, l'appellante lamenta: l'assenza di nesso causale, la cui esistenza, in assenza di prova sul punto, sarebbe stata ritenuta presuntivamente (primo motivo); l'assenza di prova in ordine all'esistenza della insidia (secondo motivo); l'omesso rilievo della condotta imprudente della danneggiata nella causazione del sinistro, nella fattispecie costituente un'ipotesi di caso fortuito (terzo motivo).
2. I motivi sono parzialmente fondati e vanno accolti nei termini di seguito specificati.
3. In materia di responsabilità da cose in custodia, secondo l'art. 2051 cc, “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
(Cass. - Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022 - Rv. 665084 – 01; cfr. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 37059 del 19 dicembre 2022; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020 - Rv. 657915 - 03).
Gli esposti principi, da cui non v'è ragione di discostarsi, sono stati ancora di recente confermati dalla S.C. con la sentenza n. 18518 dell'8 luglio 2024.
Il soggetto danneggiato, in definitiva, deve provare esclusivamente la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile.
pag. 3/9 Nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, la prova liberatoria di cui è onerato il custode, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa “ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso, ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 26142/2023)” (Cass., sent. n. 18518/2024, cit.).
Tuttavia, sebbene la condotta del danneggiato idonea ad escludere il nesso di causalità debba essere connotata da imprevedibilità e inevitabilità, non si può prescindere dalla valutazione della sua incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co. 1, cc “tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.” (Cass. SU, ord. n. 20943/22).
Premesso quanto sopra, dalle risultanze istruttorie è sicuramente emerso che, nelle circostanze di tempo e luogo descritte in citazione, l'attrice è caduta al suolo al suolo in corrispondenza della pavimentazione lesionata visibile nelle foto in atti, così come confermato dai testi e , sulla cui attendibilità Testimone_1 Testimone_2 non v'è motivo di dubitare.
Il teste , peraltro, ha ben riferito che la pavimentazione del tratto di Testimone_2 marciapiede in cui si è verificata la caduta è caratterizzata dalla presenza di alberi le cui radici ne hanno provocato il sollevamento.
Assolto dalla danneggiata l'onere probatorio a proprio carico, incombeva sul Pt_1
l'onere della “prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale”:
Tale prova non è stata fornita.
Tanto non esime, però, in applicazione ufficiosa dell'art. 1227, co. 1, cc dalla valutazione della incidenza causale del comportamento della danneggiata sull'evento dannoso.
Soccorre, a tal fine, quanto dichiarato dalla stessa in sede di Controparte_1 interrogatorio formale.
pag. 4/9 Ed invero, per quanto abbia asserito di non essersi accorta di alcuna insidia, ha comunque affermato “che su quel percorso ci sono sempre passata, da quando vivo a circa 80 anni”. Pt_1
Tanto induce a ritenere che nella circostanza, in violazione del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., la parte abbia omesso di prestare la dovuta cautela e diligenza nell'uso della cosa, così concorrendo con il proprio comportamento omissivo alla causazione del sinistro.
Tenuto conto della obiettiva situazione dei luoghi e, non essendovi evidenze che possano fare assurgere il comportamento della danneggiata al rango di fattore esterno che abbia inciso sull'evento in via esclusiva o in misura maggiore rispetto alla responsabilità del custode, deve allora affermarsi la pari responsabilità della prima rispetto a quella dell'ente comunale, per tale motivo tenuto al risarcimento in favore di questa del 50 % dei danni dalla medesima subiti.
4. All'esito della espletata consulenza d'ufficio, il tribunale ha quantificato in complessivi € 5.384,34 il danno patito, tenuto conto, in soggetto di 79 anni al momento del sinistro, della residuata invalidità del 4 % sulla totale, di 10 giorni di invalidità totale provvisoria, di 15 giorni di invalidità parziale al 50 % e delle spese documentate nella misura di € 244.00.
Le parti non hanno contestato le risultanze della consulenza con riferimento ai postumi permanenti e all'invalidità temporanea.
Il Comune, però, ferma la contestazione della responsabilità, con il quarto motivo ha contestato la quantificazione finale, che a suo dire avrebbe dovuto essere contenuta in €
4.099,35 (€ 2.966,52 per postumi permanenti, fatto pari ad € 870,97 il punto base danno permanente;
€ 888,83 per l'invalidità provvisoria, fatta pari ad € 50,79 l'indennità giornaliera;
€ 244,00 per spese mediche documentate).
Secondo la danneggiata, invece, trattandosi di micro-permanenti, il primo giudice avrebbe correttamente tenuto conto anche del danno morale, che avrebbe liquidato in € 1.284,99#, vale a dire in misura corrispondente al 33,33 % del danno non patrimoniale.
L'originaria attrice, contesta, però, il mancato riconoscimento della personalizzazione del danno ed il mancato riconoscimento delle spese odontoiatriche, domande asseritamente assorbite dalla decisione sul merito.
Contrariamente a quanto sostenuto, però, tali domande non sono state assorbite dalla decisione sul merito, bensì implicitamente rigettate dal primo giudice, avendo questi pag. 5/9 contenuto il risarcimento alla sommatoria del danno biologico, del danno morale e delle spese mediche documentate, con esclusione di altre voci di danno.
Alla luce della previsione dell'art. 343, I co., cpc vigente ratione temporis, pertanto, la parte avrebbe dovuto reiterare le domande mediante appello incidentale da proporre a pena di decadenza all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 cpc all'epoca vigente, vale a dire “almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione”.
Nella specie, in citazione è stata indicata l'udienza del 12.1.2023, mentre la costituzione in cancelleria ha avuto luogo l'11.1.2023, vale a dire oltre il termine di “almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione”.
L'appello incidentale, pertanto, così qualificata la domanda proposta in questa sede, va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza.
5. Alla luce della pari responsabilità delle parti nella causazione del sinistro, il Pt_1 va pertanto condannato al pagamento in favore di , per il risarcimento Controparte_1 dei danni patiti, della somma di € 2.692,17# pari al 50 % di quanto liquidato dal primo giudice, applicate le tabelle per il calcolo del danno biologico di lieve entità valevoli per il biennio 2022-2023 in essere al momento della decisione gravata, tenuto altresì conto del danno biologico permanente, della invalidità temporanea, del danno morale e delle spese mediche documentate.
Resta confermata, in quanto non oggetto di gravame, la statuizione riferita all'incremento della somma da risarcire con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dall'evento al soddisfo.
6. Resta assorbito il quarto motivo dell'appello principale con cui il ha Pt_1 contestato la quantificazione dei danni operata dal tribunale.
7. Il quinto motivo dell'appello principale è fondato e va accolto.
La condanna al risarcimento per lite temeraria, anche in assenza di domanda della parte e di prova del danno, può conseguire solo all'accertamento della mala fede o della colpa grave nel comportamento della parte soccombente, e non può essere rimesso alla valutazione meramente discrezionale del giudice.
A parere di questa corte, pertanto, anche alla luce dell'accertata pari responsabilità delle parti nella causazione del sinistro, deve escludersi che il comportamento dell'ente comunale sia stato caratterizzato da dolo o colpa grave, meno che mai l'ente potesse essere pag. 6/9 consapevole della fondatezza della domanda attorea ovvero, ancora, che la difesa possa avere avuto fini meramente dilatori.
“La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario
l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione ” (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 22405 del 13 settembre 2018).
8. All'esito del giudizio, le spese del primo grado vanno interamente poste a carico del
Tenuto conto del decisum, si liquidano ex DM 55/2014 in complessivi € 2.294,00 Pt_1 di cui € 294,00 per esborsi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %.
Resta così assorbito il sesto motivo dell'appello principale riferito alla liquidazione delle spese del primo grado ed alla quantificazione degli esborsi in favore dell'originaria attrice, in quanto il giudice del gravame, “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. Civ., Sez.
VI, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8400).
Le spese del secondo grado, tenuto conto del rigetto dell'appello incidentale possono essere compensate nella misura di un quarto, con i residui tre quarti, quantificati in € 1.500,00 oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 % a carico del Pt_1
Resta definitivamente a carico del il costo della espletata ctu nella misura Parte_1 già liquidata.
pag. 7/9 9. Rilevato, infine, che l'impugnazione incidentale proposta da è Controparte_1 stata integralmente respinta, sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002, per il versamento, da parte della stessa, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato in data 3.10.2022, dal nei Parte_1 confronti di e sull'appello incidentale proposto dalla seconda nei Controparte_1 confronti del primo con comparsa depositata in data 11.1.2023, avverso la sentenza del
Tribunale di Brindisi n. 1167/2022, del 19.7.2022, depositata in cancelleria in data
25.07.2022, non notificata, così provvede:
a) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della pronuncia gravata,
b) dichiara la concorrente responsabilità di entrambe le parti, ognuna nella misura del 50
%, nella causazione del sinistro occorso a Controparte_1
c) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_1
d) condanna il al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 2.692,17 a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione come liquidati con la pronuncia gravata;
e) condanna il al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite Parte_1 del primo grado, che liquida in complessivi € 2.294,00 (€ 2.000,00 compenso ed €
294,00 esborsi), oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
f) compensa nella misura di un quarto tra le parti le spese del secondo grado e pone a carico del i restanti 3/4 (tre quarti), in tale misura liquidati in € Parte_1
1.500,00 oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
g) pone definitivamente a carico del le spese della ctu nella misura Parte_1 liquidata;
h) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore Controparte_1
pag. 8/9 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione in data 25 febbraio 2025.
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott. Antonio Esposito
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Esposito - Presidente
2) Dott. Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Amedeo Citarella - Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 761 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, trattata e passata in decisione all'udienza del 21.11.2023
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Dott. Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gregorio Daggiano, giusta procura in calce Parte_2 alla citazione in appello - appellante principale
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Oria, al Controparte_1 C.F._1
v.co Manfredi,1, presso lo studio dell'avv. Mariagrazia Iacovazzi, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'originale dell'atto di citazione in primo grado -
appellante incidentale
All'udienza del 21.11.2023, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti costituite, da aversi qui trascritte.
Svolgimento del processo conveniva il dinanzi al Tribunale di Brindisi per Controparte_1 Parte_1 sentirne dichiarare la responsabilità e condannarlo al risarcimento dei danni, quantificati in
€ 8.505,97#, per le lesioni che assumeva di avere riportato in seguito ad una caduta subita il giorno 25.01.2016, alle ore 16.00, in via Roma nell'abitato di nei pressi della cripta Pt_1 di Santa Lucia, a causa della pavimentazione sollevata e sconnessa rispetto al piano, oltre che lesionata in più punti. Costituitosi in giudizio, l'ente comunale, contestata la ricostruzione dei fatti, eccepiva l'infondatezza e inammissibilità della domanda risarcitoria azionata dall'attrice chiedendone il rigetto.
Istruita con le prove orali e con CTU medico legale, la causa era decisa dal Tribunale di
Brindisi con la sentenza n. 1167/2022, depositata in cancelleria in data 25.07.2022, non notificata.
Il primo giudice, inquadrata la fattispecie nell'ambito di operatività dell'art. 2051 cc, riteneva che l'attrice avesse assolto all'onere probatorio su di essa gravante in ordine agli elementi costitutivi del fatto storico, al nesso di causalità, al danno ingiusto ed alla imputabilità oggettiva al custode della cosa, non avendo invece il dato prova Pt_1 dell'eventuale colpa della danneggiata ovvero della presenza di un caso fortuito idoneo ad interrompe il nesso di causalità; per l'effetto, dichiaratane l'esclusiva responsabilità, il tribunale condannava l'ente al pagamento dell'importo di € 5.384,34 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro fino al soddisfo, ponendo a carico del medesimo le spese della C.T.U. e di lite, queste ultime liquidate nella misura di € 5.000,00 per compenso ed € 600,00 per esborsi, con l'ulteriore condanna al pagamento in favore dell'attrice
“dell'importo di euro 2.500,00 somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento per danno da lite temeraria, ex art. 96, comma 3, c.p.c.”.
Contro la sentenza il con atto notificato in data 3.10.2022, propone sei Parte_1 motivi di appello e, previa richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della pronuncia, insiste per il rigetto della domanda risarcitoria.
L'appellante lamenta l'assenza di nesso causale, la cui esistenza, in assenza di prova sul punto, sarebbe stata ritenuta presuntivamente (primo motivo); l'assenza di prova in ordine all'esistenza della insidia (secondo motivo); l'omesso rilievo della condotta imprudente della danneggiata nella causazione del sinistro, nella fattispecie costituente un'ipotesi di caso fortuito (terzo motivo); l'erronea quantificazione del danno, asseritamente determinato in misura superiore a quanto stabilito per legge (quarto motivo); l'ingiusta condanna al risarcimento del danno per lite temeraria (quinto motivo); l'ingiusta condanna al pagamento integrale delle spese di lite, pur in presenza di accoglimento parziale della domanda risarcitoria, oltre che l'erronea quantificazione degli esborsi liquidati in favore dell'attrice
(sesto motivo).
pag. 2/9 L'appellata, eccepita l'infondatezza del gravame, chiede confermarsi la pronuncia di primo grado;
insiste nella richiesta formulata in sede di conclusionale di condanna del Pt_1 anche al pagamento dell'ulteriore somma di euro 1.736,50 per “la personalizzazione del danno” e di euro 2.000,00 per spese odontoiatriche.
Con ordinanza depositata in data 24.1.2023, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata è stata sospesa nei limiti del 50 % dell'importo liquidato a carico del Pt_1
All'udienza del 21.11.2023 la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, cui sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 cpc.
Motivi della decisione
1. Con i primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, l'appellante lamenta: l'assenza di nesso causale, la cui esistenza, in assenza di prova sul punto, sarebbe stata ritenuta presuntivamente (primo motivo); l'assenza di prova in ordine all'esistenza della insidia (secondo motivo); l'omesso rilievo della condotta imprudente della danneggiata nella causazione del sinistro, nella fattispecie costituente un'ipotesi di caso fortuito (terzo motivo).
2. I motivi sono parzialmente fondati e vanno accolti nei termini di seguito specificati.
3. In materia di responsabilità da cose in custodia, secondo l'art. 2051 cc, “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
(Cass. - Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022 - Rv. 665084 – 01; cfr. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 37059 del 19 dicembre 2022; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020 - Rv. 657915 - 03).
Gli esposti principi, da cui non v'è ragione di discostarsi, sono stati ancora di recente confermati dalla S.C. con la sentenza n. 18518 dell'8 luglio 2024.
Il soggetto danneggiato, in definitiva, deve provare esclusivamente la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile.
pag. 3/9 Nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, la prova liberatoria di cui è onerato il custode, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa “ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso, ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 26142/2023)” (Cass., sent. n. 18518/2024, cit.).
Tuttavia, sebbene la condotta del danneggiato idonea ad escludere il nesso di causalità debba essere connotata da imprevedibilità e inevitabilità, non si può prescindere dalla valutazione della sua incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co. 1, cc “tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.” (Cass. SU, ord. n. 20943/22).
Premesso quanto sopra, dalle risultanze istruttorie è sicuramente emerso che, nelle circostanze di tempo e luogo descritte in citazione, l'attrice è caduta al suolo al suolo in corrispondenza della pavimentazione lesionata visibile nelle foto in atti, così come confermato dai testi e , sulla cui attendibilità Testimone_1 Testimone_2 non v'è motivo di dubitare.
Il teste , peraltro, ha ben riferito che la pavimentazione del tratto di Testimone_2 marciapiede in cui si è verificata la caduta è caratterizzata dalla presenza di alberi le cui radici ne hanno provocato il sollevamento.
Assolto dalla danneggiata l'onere probatorio a proprio carico, incombeva sul Pt_1
l'onere della “prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale”:
Tale prova non è stata fornita.
Tanto non esime, però, in applicazione ufficiosa dell'art. 1227, co. 1, cc dalla valutazione della incidenza causale del comportamento della danneggiata sull'evento dannoso.
Soccorre, a tal fine, quanto dichiarato dalla stessa in sede di Controparte_1 interrogatorio formale.
pag. 4/9 Ed invero, per quanto abbia asserito di non essersi accorta di alcuna insidia, ha comunque affermato “che su quel percorso ci sono sempre passata, da quando vivo a circa 80 anni”. Pt_1
Tanto induce a ritenere che nella circostanza, in violazione del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., la parte abbia omesso di prestare la dovuta cautela e diligenza nell'uso della cosa, così concorrendo con il proprio comportamento omissivo alla causazione del sinistro.
Tenuto conto della obiettiva situazione dei luoghi e, non essendovi evidenze che possano fare assurgere il comportamento della danneggiata al rango di fattore esterno che abbia inciso sull'evento in via esclusiva o in misura maggiore rispetto alla responsabilità del custode, deve allora affermarsi la pari responsabilità della prima rispetto a quella dell'ente comunale, per tale motivo tenuto al risarcimento in favore di questa del 50 % dei danni dalla medesima subiti.
4. All'esito della espletata consulenza d'ufficio, il tribunale ha quantificato in complessivi € 5.384,34 il danno patito, tenuto conto, in soggetto di 79 anni al momento del sinistro, della residuata invalidità del 4 % sulla totale, di 10 giorni di invalidità totale provvisoria, di 15 giorni di invalidità parziale al 50 % e delle spese documentate nella misura di € 244.00.
Le parti non hanno contestato le risultanze della consulenza con riferimento ai postumi permanenti e all'invalidità temporanea.
Il Comune, però, ferma la contestazione della responsabilità, con il quarto motivo ha contestato la quantificazione finale, che a suo dire avrebbe dovuto essere contenuta in €
4.099,35 (€ 2.966,52 per postumi permanenti, fatto pari ad € 870,97 il punto base danno permanente;
€ 888,83 per l'invalidità provvisoria, fatta pari ad € 50,79 l'indennità giornaliera;
€ 244,00 per spese mediche documentate).
Secondo la danneggiata, invece, trattandosi di micro-permanenti, il primo giudice avrebbe correttamente tenuto conto anche del danno morale, che avrebbe liquidato in € 1.284,99#, vale a dire in misura corrispondente al 33,33 % del danno non patrimoniale.
L'originaria attrice, contesta, però, il mancato riconoscimento della personalizzazione del danno ed il mancato riconoscimento delle spese odontoiatriche, domande asseritamente assorbite dalla decisione sul merito.
Contrariamente a quanto sostenuto, però, tali domande non sono state assorbite dalla decisione sul merito, bensì implicitamente rigettate dal primo giudice, avendo questi pag. 5/9 contenuto il risarcimento alla sommatoria del danno biologico, del danno morale e delle spese mediche documentate, con esclusione di altre voci di danno.
Alla luce della previsione dell'art. 343, I co., cpc vigente ratione temporis, pertanto, la parte avrebbe dovuto reiterare le domande mediante appello incidentale da proporre a pena di decadenza all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 cpc all'epoca vigente, vale a dire “almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione”.
Nella specie, in citazione è stata indicata l'udienza del 12.1.2023, mentre la costituzione in cancelleria ha avuto luogo l'11.1.2023, vale a dire oltre il termine di “almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione”.
L'appello incidentale, pertanto, così qualificata la domanda proposta in questa sede, va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza.
5. Alla luce della pari responsabilità delle parti nella causazione del sinistro, il Pt_1 va pertanto condannato al pagamento in favore di , per il risarcimento Controparte_1 dei danni patiti, della somma di € 2.692,17# pari al 50 % di quanto liquidato dal primo giudice, applicate le tabelle per il calcolo del danno biologico di lieve entità valevoli per il biennio 2022-2023 in essere al momento della decisione gravata, tenuto altresì conto del danno biologico permanente, della invalidità temporanea, del danno morale e delle spese mediche documentate.
Resta confermata, in quanto non oggetto di gravame, la statuizione riferita all'incremento della somma da risarcire con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dall'evento al soddisfo.
6. Resta assorbito il quarto motivo dell'appello principale con cui il ha Pt_1 contestato la quantificazione dei danni operata dal tribunale.
7. Il quinto motivo dell'appello principale è fondato e va accolto.
La condanna al risarcimento per lite temeraria, anche in assenza di domanda della parte e di prova del danno, può conseguire solo all'accertamento della mala fede o della colpa grave nel comportamento della parte soccombente, e non può essere rimesso alla valutazione meramente discrezionale del giudice.
A parere di questa corte, pertanto, anche alla luce dell'accertata pari responsabilità delle parti nella causazione del sinistro, deve escludersi che il comportamento dell'ente comunale sia stato caratterizzato da dolo o colpa grave, meno che mai l'ente potesse essere pag. 6/9 consapevole della fondatezza della domanda attorea ovvero, ancora, che la difesa possa avere avuto fini meramente dilatori.
“La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario
l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione ” (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 22405 del 13 settembre 2018).
8. All'esito del giudizio, le spese del primo grado vanno interamente poste a carico del
Tenuto conto del decisum, si liquidano ex DM 55/2014 in complessivi € 2.294,00 Pt_1 di cui € 294,00 per esborsi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %.
Resta così assorbito il sesto motivo dell'appello principale riferito alla liquidazione delle spese del primo grado ed alla quantificazione degli esborsi in favore dell'originaria attrice, in quanto il giudice del gravame, “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. Civ., Sez.
VI, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8400).
Le spese del secondo grado, tenuto conto del rigetto dell'appello incidentale possono essere compensate nella misura di un quarto, con i residui tre quarti, quantificati in € 1.500,00 oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 % a carico del Pt_1
Resta definitivamente a carico del il costo della espletata ctu nella misura Parte_1 già liquidata.
pag. 7/9 9. Rilevato, infine, che l'impugnazione incidentale proposta da è Controparte_1 stata integralmente respinta, sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002, per il versamento, da parte della stessa, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato in data 3.10.2022, dal nei Parte_1 confronti di e sull'appello incidentale proposto dalla seconda nei Controparte_1 confronti del primo con comparsa depositata in data 11.1.2023, avverso la sentenza del
Tribunale di Brindisi n. 1167/2022, del 19.7.2022, depositata in cancelleria in data
25.07.2022, non notificata, così provvede:
a) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della pronuncia gravata,
b) dichiara la concorrente responsabilità di entrambe le parti, ognuna nella misura del 50
%, nella causazione del sinistro occorso a Controparte_1
c) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_1
d) condanna il al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 2.692,17 a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione come liquidati con la pronuncia gravata;
e) condanna il al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite Parte_1 del primo grado, che liquida in complessivi € 2.294,00 (€ 2.000,00 compenso ed €
294,00 esborsi), oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
f) compensa nella misura di un quarto tra le parti le spese del secondo grado e pone a carico del i restanti 3/4 (tre quarti), in tale misura liquidati in € Parte_1
1.500,00 oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
g) pone definitivamente a carico del le spese della ctu nella misura Parte_1 liquidata;
h) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore Controparte_1
pag. 8/9 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione in data 25 febbraio 2025.
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott. Antonio Esposito
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