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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/10/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle riunite cause civili iscritte a ruolo rispettivamente il 13.1.2022 e il 17.1.2022 rispettivamente al n. 63 e al n. 88 del Ruolo Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2022 aventi ad oggetto: Appalto la n.r.g. 63/2022 promossa da:
Arch. elettivamente domiciliato in Parte_1
PR, presso e nello studio dell'avv. Luca D'Alessandro
Pilacci, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro elettivamente domiciliato in PR, Controparte_1 presso la locale Avvocatura Comunale, rappresentato e difende dalle avv.te Stefania Logli, Elena Bartalesi e
OL IN, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_2
corrente in Milano, elettivamente domiciliata
[...] in Torino, presso e nello studio dell'avv. Giancarlo
Faletti, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado,
1 APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
corrente in Controparte_3
Torino, elettivamente domiciliata in PR, presso e nello studio degli avv.ti Lamberto Galletti e Federico
Galletti, che la rappresentano e difendono come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in appello,
APPELLATA
Arch. elettivamente domiciliato in Controparte_4
Firenze, presso e nello studio dell'avv. Antonio Bechi, che lo rappresenta e difende, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATO
Arch. , Controparte_5
APPELLATO la n.r.g. 88/2022 promossa da:
Arch. elettivamente domiciliato Controparte_5 in PR, presso e nello studio dell'avv. Vittorio
Bologni, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Federico Guidi del foro di Pistoia, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro elettivamente domiciliato in PR, Controparte_1 presso la locale Avvocatura Comunale, rappresentato e difende dalle avv.te Stefania Logli, Elena Bartalesi e
OL IN come da mandato allegato comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
Arch. elettivamente domiciliato in Parte_1
PR, presso e nello studio dell'avv. Luca D'Alessandro
Pilacci, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATO
2
Controparte_6
APPELLATA CONTUMACE
Arch. elettivamente domiciliato in Controparte_4
Firenze, presso e nello studio dell'avv. Antonio Bechi, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATO
Controparte_2
corrente in Milano, elettivamente domiciliata
[...] in Torino, presso e nello studio dell'avv. Giancarlo
Faletti, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado,
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_3
APPELLATA
All'udienza del 14-16.1.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per l' Arch. : Parte_1
“GL l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reiette e disattese e previo ogni opportuno provvedimento di ragione e/o di legge, in riforma della sentenza impugnata, statuire e dichiarare:
In via preliminare:
- [OMISSIS];
- accertare e dichiarare le intervenute decadenza e prescrizione, per i motivi tutti di cui in narrativa, e perciò dichiarare improcedibile l'azione nei confronti dell'Arch. ; Parte_1
In subordine, nel merito:
- in tesi:
3 - rigettare l'appello proposto dall'Arch. CP_5
, per i motivi tutti di cui in narrativa;
[...]
- rigettare le domande del ivi Controparte_1 compreso l'appello incidentale, perché infondate, per i motivi tutti di cui in narrativa, previo accertamento, occorrendo, dell'esatto adempimento dell'incarico professionale da parte del convenuto Arch. Parte_1
- in ipotesi: accertata la responsabilità del
[...] nella causazione e/o nell'aggravamento del CP_1 danno, per i motivi tutti di cui in narrativa, ridurre conseguentemente, occorrendo, l'importo alla cui refusione è stato condannato l'Arch. Parte_1
- in ulteriore ipotesi: accertata la responsabilità dei convenuti nella causazione e/o aggravamento del danno, dichiararli tenuti e condannarli a rilevare indenne l'Arch. dalle pretese del Parte_1 CP_1
ovvero, occorrendo, ridurre conseguentemente
[...]
l'importo alla cui refusione è stato condannato l'Arch.
; Parte_1
- Sempre ed in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche del primo grado di
Giudizio”.
Per il : Controparte_1
“GL l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutte le suesposte causali, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, [OMISSIS] e previa, solo in denegata ipotesi, ed occorrendo, ammissione, nei termini suindicati, delle formulate istanze istruttorie:
- in accoglimento dell'appello incidentale, ed in parziale riforma della pronuncia gravata, previo accertamento dell'erronea quantificazione dei costi sostenuti dall'amministrazione per l'esecuzione, in via d'urgenza, dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile di cui si tratta, ammontanti ad Euro 51.494,30 (Iva
4 compresa), liquidare i danni complessivamente subiti dall'ente comunale in Euro 142.405,41 (IVA inclusa), ovvero a quella diversa, maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- previo integrale rigetto delle impugnazioni avversarie, confermare, per il resto, tutte le statuizioni contenute nella sentenza impugnata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Per Controparte_2
[...]
“GL la Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Accogliere per quanto di interesse l'appello proposto dall'arch. nei termini quali esposti sub 1) Parte_1 di narrativa della comparsa di risposta in appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la inammissibilità o comunque respingere la domanda del per sopravvenuta decadenza e prescrizione Controparte_1
Accogliere per quanto di interesse l'appello proposto dall'arch. nei termini quali esposti sub 2) Parte_1 di narrativa della comparsa di risposta in appello poichè la sentenza è errata (i) nell'imputare ai soggetti coinvolti (in specie, la ditta assicurata) una responsabilità nella posa in opera della guaina trasparente, eseguita secondo le indicazioni del produttore, (ii) nella modalità di quantificazione del danno e (iii) nel non aver considerato l'intervento diretto eseguito dal sul manufatto, tale da CP_1 interrompere il nesso di causa tra i pretesi vizi anteriormente cagionati e quelli successivamente accertati.
5 In via di appello incidentale, in riforma della sentenza n. 775/2021 in data 5.11.2021 del Tribunale di
PR Giudice dr.ssa Federica Ferretti
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del per le ragioni esposte sub 1) Controparte_1
Accertare e dichiarare la incompetenza funzionale del
Tribunale di PR in favore della sezione fallimentare dello stesso Tribunale
Accertare e dichiarare la inoperatività della polizza invocata per ragioni temporali secondo quanto esposto sub
3)
Accertare e dichiarare la inoperatività della polizza in relazione alla causa del danno lamentato secondo quanto esposto sub 4)
Accertare e dichiarare la inefficacia della garanzia ex art. 3 CgA secondo quanto esposto sub 5)
E, per effetto di quanto sopra, dichiarare inammissibili o respingere le domande originariamente proposte dal nei confronti Controparte_1 dell'esponente.
In subordine, accertare e dichiarare che la responsabilità dei tecnici intervenuti interrompe il rapporto di causalità con l'operato della ditta appaltatrice e, per l'effetto, respingere la domanda dell'originaria parte attrice.
In ogni caso: con il favore di spese e compensi professionali, rimborso 15% spese generali, iva e cpa ex dm 147/22.
Si dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali nuove domande proposte dalle controparti in quanto inammissibili”.
Per : CP_3 Controparte_3
“GL l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni disattese,
6 dichiarare, in ordine all'appello interposto dall'arch.
l'intervenuto giudicato interno formatosi Parte_1 in ordine al capo D della sentenza del Tribunale di PR
n.775/2021 pubblicata il 10.11.2021.
Con vittoria di spese, compensi ed accessori del presente grado di giudizio”.
Per l'Arch. : Controparte_4
“Conclude affinché la Corte di Appello di Firenze, ogni contraria e reiecta domanda, eccezione, istanza , deduzione e pretesa, GL :
i) Nei confronti dell'Arch. rigettare Parte_1
l'appello proposto nei confronti dell'Arch. CP_4
con conferma integrale della sentenza impugnata
[...]
n. 775/21 del Tribunale di PR;
Vittoria di spese e compensi professionali con distrazione a favore del procuratore antistatario.
ii) Nei confronti dell'Arch. Controparte_5 rigettare l'appello proposto nei confronti dell'Arch. con conferma integrale della sentenza Controparte_4 impugnata n. 775/21 del Tribunale di PR;
Vittoria di spese e compensi professionali con distrazione a favore del procuratore antistatario”.
Per l'Arch. : Controparte_5
“GL la Corte d'Appello adita, [OMISSIS], in riforma della sentenza Tribunale di PR n. 775/2021 del
10/11/2021 resa a definizione del giudizio R.G.
2560/2014, rigettare tutte le domande svolte contro l'arch. . Controparte_5
Con vittoria di spese di I e II grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, le riunite cause di appello, iscritte rispettivamente ai nn.r.g. 63/2022 e 88/2022 di questa
Corte (entrambe aventi ad oggetto: appello avverso la
7 sentenza del Tribunale di PR n. 775 del 10.11.2021; parti nella n.r.g. 63/2022: Arch. c. Parte_1 [...]
CP_1 Controparte_2
, Arch.
[...] CP_3 Controparte_3
e Arch. parti nella Controparte_4 Controparte_5
n.r.g. 88/2022: Arch. c. Controparte_5 CP_1
, non costituita,
[...] Controparte_6
Arch. Controparte_4 [...]
e Controparte_2 [...]
, esperiti gli adempimenti ex Controparte_3 artt. 350 e 352 c.p.c., disposta la riunione e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 14-16.1.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato il
[...] (d'ora innanzi, per brevità, anche solo ) CP_1 Parte_2 ha citato in giudizio Controparte_6Cont (d'ora innanzi, per brevità, anche solo ) e Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_2 CP_2 conclusioni: “GL l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per tutte le suesposte causali, previo accertamento della sussistenza dei vizi e difetti e dei danni inficianti il manto di copertura dell'immobile sito in PR, adibito a Museo delle relative cause e responsabilità: a) CP_7 condannare, in solido tra loro, Controparte_6
, in persona del legale rappresentante por tempore,
[...] nonché il direttore dei lavori, Arch. al Parte_1 risarcimento di tutti i danni subiti dall'amministrazione comunale, quantificati in Euro 146.000,00 ovvero a quella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà di giustizia, all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. B) dichiarare, in ogni caso, la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, obbligata, in forza della polizza fideiussoria n. Z050561, a risarcire al tutti Controparte_1 i danni subiti in conseguenza dei vizi e difetti come sopra accertati, inficianti il manto di copertura dell'immobile adibito a Museo del Tessuto, e, conseguentemente, condannarla al relativo risarcimento, con riserva, occorrendo, di quantificazione dello stesso in separata sede. C) Con vittoria di spese, funzioni ed onorari”. A sostegno delle domanda
8 l'attrice ha dedotto: che in data 17/3/2000 aveva stipulato con la poi GIA e poi Controparte_8 Controparte_9
contratto di appalto, rep. Controparte_6 30925, avente ad oggetto la “realizzazione del Museo del Tessuto nell'area ex fabbrica Campolmi” sulla base del progetto approvato con D.C.C. 161 del 30/09/1999; che l'arch. era stato nominato progettista e direttore dei Parte_1 lavori;
che gli interventi da realizzare era[no] consistiti in opere di restauro, consolidamento strutturale ed adeguamento impiantistico e funzionale di porzione del complesso industriale c.d. “Campolmi”, con fissazione di 600 giorni per il completamento dell'appalto, termine più volte prorogato;
che in data 02/07/2002 l'ing. aveva rilasciato il Persona_1 certificato di collaudo e il 25/02/2004 l'arch. CP_5
aveva rilasciato il certificato di collaudo tecnico-
[...] amministrativo;
che a garanzia della corretta esecuzione delle opere la CGF aveva stipulato con la una Controparte_2
“polizza di assicurazione decennale postuma danni diretti all'opera” in favore del avente decorrenza Controparte_1 dal 31/12/1999 al 31/8/2011 poi prorogata al 25/02/2012; che a far data dall'autunno 2011 all'interno del Museo del Tessuto si erano manifestate consistenti infiltrazioni di acqua piovana, dovute ad un anomalo scivolamento delle tegole del manto di copertura verso la linea di gronda;
che in ragione dell'evidente pericolo per l'incolumità pubblica, il CP_1 era intervenuto per mettere in sicurezza l'immobile, sistemando la po[r]zione di manto di copertura interessato da tali problematiche;
che per l'esecuzione di tali opere il aveva sopportato la spese di € 46.813,00; che durane CP_1 l'esecuzione delle opere in parola era emerso che l'anomalo scivolamento delle tegole del tetto verso la linea di gronda aveva interessato tutt[e] le falde di copertura del Museo del Tessuto;
che, pertanto, il aveva deciso di intervenire CP_1 anche sulla restante parte del tetto per bloccare o, quanto meno, contenere lo scivolamento;
che durante l'esecuzione di tale intervento i tecnici del rilevavano che i difetti CP_1 strutturali del manto di copertura erano imputabili ad una non corretta esecuzione dei lavori avendo l'appaltatrice montato un piccolo elemento in multistrato fenolico invece della seggiola di gronda in legno di abete, come previsto nell'elenco dei prezzi, ed avendo posato la guaina impermeabilizzante e traspirante in maniera difforme a quanto previsto nella relativa scheda tecnica, omettendo di installare il listello di sigillatura fra i sormonti;
che pertanto con lettera raccomandata del 21/11/2011 il CP_1 aveva denunciato, ai sensi dell'art. 1669 c.c., tali gravi vizi costruttivi sia alla società appaltatrice che al direttore dei lavori, al collaudatore tecnico-amministrativo, al Collaudatore delle Strutture ed alla che Controparte_2 successivamente, nel settembre 2012, si erano verificate all'interno del Museo del Tessuto nuove e consistenti infiltrazioni di acqua piovana, alla luce delle quali il aveva reiterato nei confronti dell'appaltatrice e degli CP_1 altri professionisti le contestazioni già in precedenza sollevate;
che il aveva proposto ricorso per CP_1 accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 e 696
9 bis c.p.c. nei confronti dei convenuti e del collaudatore tecnico amministrativo che nel corso delle Controparte_5 operazioni peritali le parti avevano riconosciuto di individuare la causa delle infiltrazioni nello scivolamento dei tegoli del mando di copertura, dovuto a sua volta al difettoso fissaggio dei tegoli alla superficie sottostante ed era invece emersa l'impossibilità di accertare la sussistenza dei vizi sulla porzione di copertura oggetto degli interventi effettuati in via d'urgenza dal che quanto alle cause CP_1 dei difetti riscontrati il Consulente d'ufficio aveva verificato che le tegole erano state posate direttamente sulla guaina impermeabilizzante traspirante la quale, a sua volta, era stata fissata in maniera insufficiente al piano sottostante tramite chiodature;
che l'elaborato peritale aveva quantificato in € 98.375,35 il costo dei lavori necessari per l'intervento di ripristino;
che, alla luce delle vicende di fatto, era evidente la responsabilità dell'appaltatrice e del direttore dei lavori ai sensi dell'art. 1669 c.c.; che CP_2 nell'ambito del procedimento per ATP, aveva eccepito la previsione, nel contratto di assicurazione, di una clausola di arbitrato irrituale;
che il Giudice del procedimento di ATP aveva ritenuto l'eccezione infondata in quanto la clausola in parola sembrava deferire al collegio arbitrale solo le controversie in materia di quantum e non anche quelle volte ad accertare l'esistenza dei vizi;
che pertanto le domande nei confronti della Compagnia di Assicurazioni erano limitate all'accertamento dei vizi e dei danni e delle relative cause ed alla loro risarcibilità ai sensi della polizza. Si è costituita la CGF chiedendo il rigetto delle domande attore e, in via subordinata, l'accertamento del concorso di colpa del nella determinazione del danno Controparte_1 nonché la responsabilità esclusiva o prevalente del Pt_1 nella determinazione del danno, accertando e dichiarando
“specificamente” la quota percentuale di responsabilità a carico degli stessi. La convenuta ha dedotto: l'inapplicabilità al caso di specie della garanzia prevista dall'art. 1669 c.c.; la decadenza dell'attrice da tale garanzia nonché la prescrizione della relativa azione;
che i danni lamentati dal erano a quest'ultimo esclusivamente CP_1 imputabili non avendo la stessa effettuato la manutenzione prevista nel relativo piano allegato al progetto esecutivo e considerato che la progettazione delle opere era stata effettuata dal stesso senza possibilità per CP_1 l'appaltatore di intervenire;
che i danni lamentati erano riconducibili ad errori di progettazione e non di esecuzione;
che pertanto responsabile degli stessi, in via esclusiva o comunque prevalente, era il progettista che i Parte_1 fatti contestati dal rientravano nell'ambito di CP_1 applicazione della polizza assicurativa stipulata da CGF con in favore del CP_10 CP_1 Si è costituito anche chiedendo “in via Parte_1 preliminare, in rito: in tesi: accertata e dichiarata per i motivi di cui in narrativa, la decadenza di parte attrice dall'azione, per l'effetto dichiarare improcedibile la domanda;
in ipotesi denegata: accertata e dichiarata per i motivi tutti di cui in narrativa, la prescrizione dell'azione,
10 per l'effetto dichiarare improcedibile la domanda;
in ogni caso di accoglimento delle suesposte eccezioni di decadenza e/o prescrizione: accertata la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. del per i motivi Controparte_1 tutti di cui in narrativa, dichiararlo tenuto e condannarlo al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
in denegata ipotesi: fissare nuova udienza e concedere termine alla comparente per procedere alla citazione dei terzi chiamati: Reale Mutua S.p.a., con sede in Torino;
l'Arch.
residente in [...]; il Geom. Controparte_5 [...]
, residente in [...]; l'Arch. Per_2 Controparte_4 residente in [...]; in subordine, nel merito: in tesi: rigettare la domanda di parte attrice perché infondata, per i motivi tutti di cui in narrativa, previo accertamento, occorrendo, dell'esatto adempimento dell'incarico professionale da parte del convenuto Arch. in Parte_1 ipotesi: accertata la responsabilità di parte attrice nella causazione e/o nell'aggravamento del danno, per i motivi tutti di cui in narrativa, ridurre conseguentemente, occorrendo, l'importo alla cui refusione dovesse esser condannato l'Arch.
in ulteriore ipotesi: accertata la Parte_1 responsabilità dei terzi chiamati nella causazione e/o aggravamento del danno, dichiararli tenuti e condannarli a rilevare indenne l'Arch. dalle pretese del Parte_1 [...] ovvero, occorrendo, ridurre conseguentemente CP_1 l'importo alla cui refusione dovesse esser condannato l'Arch.
sempre in ipotesi: dichiarare tenuta e Parte_1 condannare la al risarcimento del danno Controparte_11 occorso;
in ultima ipotesi: dichiarare tenuta e condannare la a rilevare indenne l'Arch. da quanto CP_3 Parte_1 risulterà eventualmente condannato a pagare;
sempre ed in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali”. Il convenuto ha dedotto: che l'attrice era decaduta dall'azione di garanzia prevista dall'art. 1669 c.c., la quale si era comunque prescritta;
che, conseguentemente, il era CP_1 responsabile ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver agito, ciò nonostante, nei confronti del che la ricostruzione dei Pt_1 fatti operata dal era parziale ed incompleta;
che CP_1 l'elaborato peritale era incompleto;
che le scelte progettuali da lui effettuate erano corrette;
che l'errore nel fissaggio della guaina doveva essere qualificato al pari di un errore di esecuzione;
che il aveva comunque concorso alla CP_1 causazione del danno omettendo di effettuare l'attività di manutenzione prevista nel relativo piano;
che il sia Pt_1 nella sua funzione di progettista che di direttore dei lavori aveva svolto i propri incarichi diligentemente;
che responsabile per i fatti di causa era l'impresa appaltatrice;
che l'attrice non aveva provato né il nesso causale tra il danno ed il comportamento del convenuto, né l'an ed il quantum della propria pretesa risarcitoria;
che corresponsabili del danno, in caso di suo accertamento, erano anche il direttore di cantiere, il collaudatore tecnico Persona_2 amministrativo, che il responsabile unico Controparte_5 del procedimento, ; che aveva stipulato con la Controparte_4 polizza decennale postuma per i Controparte_3 danni diretti dell'opera.
11 Si è costituita anche chiedendo di “accertare e CP_2 dichiarare la carenza di legittimazione attiva del CP_1 accertare e dichiarare che, in ogni caso, la garanzia assicurativa invocata non opera nella spese per le distinte ragioni sopra elencate. In subordine: accertare e dichiarare l'assenza di nesso di causa tra quanto, in evento, imputabile all'appaltatore ed i danni lamentati ovvero determinare in quale percentuale essi possano essere ascritti alle singole responsabilità dei soggetti convenuti” e deducendo: il difetto di legittimazione attiva del Comune, per essere il contratto stipulato dalla una polizza assicurativa e non Controparte_6 una polizza fideiussoria;
che il periodo di operatività della polizza era limitato a quello dal 31/12/1999 al 31/8/2011, mentre le infiltrazioni si erano verificate successivamente;
che il danno lamentato non era ricompreso nell'oggetto dell'assicurazione in ragione delle delimitazione previste dall'art. 1 lett. da a) a d) e dall'art. 2, lett. c) e d); che i danni lamentati non erano riconducibili ad un vizio costruttivo, ma all'esecuzione dell'opera non a regola d'arte; che ciò escludeva l'efficacia della garanzia assicurativa;
che, in ogni caso, la responsabilità doveva essere ripartita tra la società appaltatrice e il progettista/direttore dei lavori e che l'assicurazione rispondeva solo nei limiti di spettanza della prima. Previa autorizzazione del G.U., il convenuto ha Pt_1 notificato alla ad Controparte_3 [...]
, a e a atto di Per_2 Controparte_4 Controparte_5 citazione per chiamata in causa di terzo. si è costituito chiedendo in via Controparte_4 preliminare di essere estromesso e, nel merito, di respingere le domande proposte dal nei suoi confronti perché Pt_1 infondate in fatto ed in rito e sfornite di prove e deducendo: che la domanda spiegata dal convenuto nei suoi confronti era indeterminata per non aver lo stesso allegato alcun fatto che fondasse la responsabilità del terzo chiamato nella sua qualità di responsabile del procedimento avente ad oggetto l'appalto per cui è causa fino al 20/12/2007; che pertanto
, con riferimento all'appalto in parola, aveva svolto CP_4 esclusivamente un ruolo generale di coordinamento del procedimento e che nulla avrebbe potuto dire in merito al collaudo eseguito da un altro soggetto;
che il CP_1
, differentemente da quanto dedotto dal non era
[...] Pt_1 stato inerte nella gestione dell'appalto; che le cause dei difetti, imputabili alla mancata osservanza delle regole dell'arte ed alla non corrispondenza dei materiali impiegati, rientravano nella responsabilità del Direttore dei Lavori;
che dalle dichiarazioni del nella propria comparsa di Pt_1 costituzione emergeva che lo stesso aveva smesso di occuparsi delle opere appaltate successivamente alla conclusione dei lavori e del loro collaudo e che, pertanto, fino a detta interruzione era sua la responsabilità per la manutenzione dell'opera. Si è costituita anche chiedendo di Controparte_3
“respingere le domande come proposte nei confronti dell'odierna concludente perché infondate in fatto e diritto, non risultando in essere la operatività della garanzia
12 assicurativa di cui al contratto di assicurazione n. 15288 sottoscritto il 27.7.99 risolto per recesso il 27.7.2011, e, comunque, prescritto ex art. 2952 c.c. il diritto assicurativo fatto valere dall'Arch. . […] nella denegata e non Parte_1 creduta ipotesi che dovessero esser accolte anche parzialmente la domanda proposta dal e quella di garanzia Controparte_1 avanzata dall'Arch. dichiarare la Soc. Reale Parte_1 Mutua Assicurazioni, tenuta a rilevare indenne l'assicurato per la quota di responsabilità a lui ascritta in conformità delle pattuizioni contrattuali di cui alla polizza assicurativa inter partes conclusa, con i limiti di garanzia, massimali e franchigie espressamente previsti dal citato contratto […]”. In particolare, la terza chiamata ha richiamato le limitazioni previste dagli artt.
2.1 e 3.4 delle C.G.A. ed il massimale di € 516.456,00 contrattualmente previsto, precisando che la garanzia contrattuale non copriva il risarcimento dei danni indiretti né quelli derivanti da scelte tecniche volontariamente eseguite. Si è costituito anche chiedendo, in via Controparte_5 preliminare, di accertare ai sensi dell'art. 164, c. 3 c.p.c. la nullità della chiamata in causa per inosservanza dei termini a comparire, fissando una nuova udienza nel rispetto degli stessi;
nel merito, rigettare la domanda proposta dal nei suoi confronti. Pt_1 All'udienza del 28/04/2015 il Giudice precedente assegnatario della causa, accolta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo sollevata dall e rilevato che la notifica del CP_5 medesimo atto nei confronti del non era andata a Per_2 buon fine, ha rinviato la causa all'udienza del 29/10/2015 autorizzando il convenuto a rinnovare la notificazione Pt_1 dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo entro i termini di legge. Il ha regolarmente e tempestivamente rinnovato Per_2 la notificazione dell'atto di citazione nei confronti dell , mentre quella nei confronti del ha CP_5 Per_2 avuto esito negativo. si è costituto chiedendo il rigetto Controparte_5 delle domande proposte dal convenuto perché infondate Pt_1 in fatto ed in diritto. All'udienza del 29/10/2015 il G.U., rigettata l'istanza del di ordinare alla CGF l'esibizione di libri o Pt_1 scritture della società da cui risultasse l'esatto nominativo del , ha concesso alle parti i termini previsti Per_2 dall'art. 183, c. 6 c.p.c. La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti e del fascicolo relativo al procedimento per ATP R.G. n. 5783/2012, l'escussione di testi e l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio. Dopo una serie di rinvii, con ordinanza del 14/01/2019, il Giudice allora assegnatario della causa ha dichiarato l'interruzione del giudizio stante l'intervenuto fallimento della Controparte_6 Con ricorso depositato in data 04/02/2019 l'attrice ha riassunto il giudizio nei confronti di Pt_1 CP_2
, e espressamente CP_5 CP_4 Controparte_3
13 dichiarando di abbandonare il giudizio nei confronti della in bonis. Controparte_6 Dopo un ulteriore rinvio, la causa è stata chiamata, previa assegnazione con provvedimento del Presidente del Tribunale di PR prot. n. 1718/2019 del 9/10/2019, innanzi a questo Giudice il quale, fatte precisare le conclusioni, ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e l'ha trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare si deve dare atto che il CP_1
, come dallo stesso specificato nel ricorso per
[...] riassunzione del 04/02/2019, ha rinunciato alle domande proposte nei confronti della Controparte_6 in bonis non avendo, in sede di precisazione delle
[...] conclusioni, reiterato le domande già formulate nei confronti di quest'ultima nell'atto di citazione, né ha riassunto il giudizio nei confronti del Fallimento della società appaltatrice. IN VIA PRELIMINARE - SULL'ECCEZIONE DI DECADENZA Il ha eccepito l'intervenuta decadenza del Pt_1 [...] dalla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. Secondo CP_1 la ricostruzione di parte convenuta, infatti, l'attrice avrebbe avuto conoscenza dei vizi presenti sulla copertura sin dal 2003 - anno in cui il stesso li avrebbe segnalati – Pt_1
o quanto meno dal 2005 – nel corso del quale il Comune aveva ricevuto segnalazioni di infiltrazioni d'acqua da parte del Museo del Tessuto – procedendo poi a denunciarli solo il 21/11/2011. L'eccezione deve essere rigettata in quanto infondata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti” (cfr., da ultimo, Cass. 16/01/2020, n. 777). Orbene nel caso di specie detto grado di conoscenza deve ritenersi raggiunto dalla data di deposito della relazione del consulente d'ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo (avvenuto il 25/09/2013), in quanto solo da tal momento l'attrice può dirsi aver conseguito un apprezzabile grado di conoscenza dell'estensione dei vizi denunciati a tutto il manto di copertura e della loro riconducibilità all'esecuzione dell'opera, o, al più presto, nel mese di ottobre 2011, sebbene la relazione del Servizio Edilizia Pubblica e Cimiteri del redatto in tale data sembri CP_1 dare atto di uno scivolamento limitato solamente ad alcune porzioni del manto di copertura del Museo del Tessuto (v. CTU redatta all'esito dell'ATP e doc. 8 fascicolo di parte attrice).
14 Avendo il Comune introdotto la presente controversia con atto di citazione notificato ai convenuti in data 16/04/2014 e, comunque, avendo denunciato la presenza dei vizi anche al con lettera del 21/11/2011, come documentalmente Pt_1 provato e riconosciuto dallo stesso convenuto, si deve escludere che l'attrice sia incappata in alcuna decadenza (v. doc. 14 fascicolo di parte attrice). Non può, invece, aderirsi alla ricostruzione di parte convenuta in quanto con la comunicazione del 16/06/2003 il ha riferito al Comune della presenza di vizi Pt_1 circoscritti a specifiche porzioni della copertura (quanto all[o] scivolamento dei coppi verso il basso e l'instabilità delle tegole di colmo, segnalate solo in relazione al tratto A-B della porzione di falda realizzata con coppi ed embrici di nuova fornitura dal lato di via Puccetti) o meramente eventuali (come il rischio di infiltrazioni – v. doc. 3 fascicolo ). Anche le segnalazioni effettuate dal Museo Pt_1 del Tessuto in merito alla presenza di infiltrazioni di acqua piovana non rilevano ai fini della decorrenza del termine di decadenza, in quanto dalle stessa il non ha certamente CP_1 acquisito quell'“apprezzabile grado di conoscenza” in merito alla gravità dei vizi ed alla loro riconducibilità eziologica alle lavorazioni effettuate dalla CGF richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, specie se si considera che in tale occasione la causa delle infiltrazioni era stata rinvenuta, all'esito di un sopralluogo a cui risulta aver partecipato anche il nella tenuta dei camini di Pt_1 estrazione dell'aria (v. docc. 4 e 5 fascicolo di parte
), differentemente da quanto poi accertato dal CTU. Pt_1 IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE – SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE Anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto deve essere rigettata poiché infondata. L'art. 1669, c. 2 c.c. prevede che il diritto del committente alla garanzia prevista dal primo comma si prescrive nel termine di un anno dalla denuncia. Orbene, come in precedenza evidenziato, il ha CP_1 notificato alle parti l'atto introduttivo del presente giudizio nell'aprile 2014, contemporaneamente assolvendo all'obbligo di denuncia ed interrompendo il termine di prescrizione annuale. Peraltro, quand'anche si volesse dare rilievo alla denuncia effettuata in data 21/11/2011, dalla documentazione agli atti emerge che il abbia successivamente CP_1 interrotto la prescrizione con la sua del 17/9/2012 e, quindi, con la notificazione agli odierni convenuti (in data 31/12/2012 al ed il 15/2/2013 alla del ricorso Pt_1 CP_2 introduttivo del procedimento di ATP, che ha interrotto la prescrizione sino al deposito della relazione peritale (v. docc. 16 e 20 fascicolo di parte attrice). Non può aderirsi, infatti, alla prospettazione di parte convenuta secondo cui l'introduzione del procedimento per ATP sia inidoneo ad interrompere il termine di prescrizione. La giurisprudenza della Suprema Corte insegna infatti che l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del
15 relativo ricorso, con il pedissequo decreto giudiziale, determina – ove volto a tutelare il medesimo diritto la cui prescrizione è successivamente eccepita, come nel caso di specie – l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato (cfr., tra le tante, Cass. 19/2/2016, n. 3357). NEL MERITO DELLA DOMANDA ATTOREA NEI CONFRONTI DEL Pt_1 La domanda formulata nei confronti dei deve essere Pt_1 accolta nei limiti innanzi esposti. Il CTU ha confermato la presenza sia delle infiltrazioni che del fenomeno di scivolamento del manto di copertura. Quanto alle prime, i sopralluoghi effettuati hanno permesso di rilevare le tracce lasciate dai fenomeni infiltrativi verificatisi nei locali del Museo del Tessuto ovvero la presenza di macchie di umidità nella parte alta delle pareti, nella porzione posta vicino all'intersezione con la copertura, del piano primo nella zona nord dell'edificio nonché nel settore sud del corpo di fabbrica, verso il lato che dà sulla corte interna, ove sono state individuate anche delle piccole chiazze chiare nell'impalcato ligneo del soffitto dovute all'assorbimento dell'acqua. Quanto allo scivolamento del manto di copertura, si deve in primo luogo evidenziare che ai fini dell'indagine peritale il tetto del Museo è stato suddiviso in quattro zone: la numero 1 ricomprende la parte centrale della falda che si affaccia sul cortile interno;
la numero 2 la parte sud della falda che si affaccia su via Puccetti;
la numero 3 la parte sud della falda che si affaccia sul cortile interno;
e, infine, la zona 4 che corrisponde a tutta la restante parte del tetto a copertura del lato nord (si veda la rappresentazione grafica riprodotta a pag. 24 della prima C.T.U.). Orbene, il CTU ha accertato: che nelle zone 3 e 4 il manto in laterizi sta scivolando verso il basso in maniera
“evidente e palese” ed alcune tegole, soprattutto nella zona 3, risultano rotte;
che nella zona 2 non si è mai manifestato alcun fenomeno di scivolamento;
e, infine, che nella zona 1 i lavori di risistemazione effettuati dal nell'ottobre CP_1 2011 (consistiti nello smontaggio del manto, nella successiva sostituzione della guaina seguita dal rimontaggio del manto) che precludono la possibilità di appurare l'eventuale pregressa esistenza delle problematiche lamentate da parte attrice. Passando, quindi, alle cause dei vizi accertati, il consulente tecnico ha concluso che le infiltrazioni trovino causa nello scivolamento del manto di copertura a sua volta dovuto all'errato fissaggio delle tegole alla sottostante guaina traspirante e di quest'ultima al piano in legno posto ulteriormente al di sotto. Prima di illustrare le ragioni che giustificano una simile conclusione è necessario soffermarsi sulla struttura del tetto del Museo del Tessuto. Il CTU ha verificato che, conformemente al progetto, l'impalcato di copertura è composto (procedendo dall'interno
16 verso l'esterno) da “tavolato in abete di 3 cm poggiante sui travetti della struttura del tetto, isolante in pannelli in sughero dello spessore di 4/6 cm, camera di ventilazione di circa 4 cm, pannello di multistrato fenolico di spessore di 1,5 cm, membrana impermeabilizzante-traspirante, manto di copertura in elementi in laterizio (coppi ed embrici o marsigliesi)”. Tale configurazione si differenzia dalla quella comunemente adottata nella realizzazione dei c.d. tetti ventilati: di solito, infatti, la camera di ventilazione è posta direttamente al di sotto degli elementi in laterizio mediante l'inserimento tra quest'ultimi e la guaina impermeabilizzante di un reticolo di listelli di legno che funge anche da “ferma-tegola”. Nel caso di specie, invece, l'intercapedine d'aria è stata posizionata tra il pacchetto superiore (composto da pannello/guaina/manto in laterizio) ed il pacchetto inferiore (costituito da pianelle/pannello di isolamento), rendendo così superflua la posa dei listelli in legno tra guaina impermeabilizzante e le tegole di copertura. L'adozione di tale soluzione progettuale (giustificata dalla sottoposizione dell'edificio al vincolo di restauro conservativo previsto dalla L. 1089/1939) ha reso essenziale che le tegole fossero adeguatamente fissate alla guaina impermeabilizzante e che quest'ultima, a sua volta, fosse saldamente fissata alla superficie in legno sottostante. La necessità di un adeguato fissaggio delle tegole alla guaina è reso ancora maggiore dal fatto che nel caso di specie la ditta appaltatrice, previa approvazione per iscritto del direttore dei lavori, ha impiegato una guaina impermeabilizzante di tipo
“traspirante” che si caratterizza per avere “una scabrezza ridottissima con un coefficiente di attrito molto basso” (v. doc. 13 fascicolo di parte attrice e I CTU). Orbene nel caso di specie il manto di copertura in laterizio, conformemente a quanto previsto nel capitolato di appalto e nel progetto, è stato posato direttamente sulla guaina impermeabilizzante mediante l'impiego di malta cementizia (c.d. “malta bastarda”) (v. doc. 1 fascicolo di parte attrice). Tale tecnica di posa differisce tuttavia da quella prevista nella scheda tecnica della guaina utilizzata (ovvero la guaina “Tyvek Pro” prodotta dalla ditta , il cui CP_12 paragrafo relativo all'“installazione orizzontale tetti a falda” (ovvero la modalità di installazione adottata nel caso di specie) recita che “tegoli e coppi possono venire posati direttamente su Tyvek Pro solo con malta adesiva o schiuma poliuretanica o con speciale colla per tegoli/coppi” (v. doc. 13 fascicolo di parte attrice). Il CTU ha inoltre evidenziato che – come riferito dal rappresentante per la [Re]gione Toscana della Du Pont –
“secondo l'esperienza e gli studi portati avanti dalla ditta produttrice il contatto tra la malta [cementizia] e la membrana, data la composizione chimica dei due materiali, fa nascere una reazione che origina un effetto di corrosione della membrana […] la quale va a perdere le proprie caratteristiche […] di tenuta all'acqua […] [e] di resistenza meccanica alle sollecitazioni”.
17 L'utilizzo di tale tecnica di posa ha quindi avuto come esito “che le tegole, non opportunamente fermate al piano sottostante, abbiano col trascorrere del tempo cominciato a
“scivolare””. Tale fenomeno è stato poi aggravato dal fatto che la guaina impiegata sia stata fissata al piano in legno sottostante in maniera non adeguata, ricorrendo all'impiego di materiale adesivo invece che di chiodi. La concorrenza di tali due fattori ha quindi “innescato un effetto di trascinamento, che ha prodotto un
“accartocciamento” della guaina in alcune porzioni e ne ha provocato il distacco dalla linea di colmo in alcuni tratti, rendendo la copertura vulnerabile all'ingresso delle acque;
lo scivolamento delle tegole ha provocato inoltre la “scopertura” di piccole porzioni di guaina le quali sono rimaste, non più protette dagli elementi in laterizio, esposte direttamente al sole e agli agenti atmosferici perdendo gradualmente la proprietà di tenuta all'acqua che avevano in origine” (v. prima CTU). Tale conclusione non viene inficiata dalle contestazioni sollevate dal in merito alla dedotta incompletezza Pt_1 della risposta peritale. A tal riguardo si deve in primo luogo rilevare che il quesito formulato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo non richiedeva al consulente tecnico di ricostruire in maniera puntuale gli interventi successivi alla fine dei lavori – differentemente da quanto dedotto da parte convenuta – ma di verificare l'entità e le cause dei vizi eventualmente riscontrati, indicando se tale accertamento fosse possibile alla luce degli interventi già eseguiti dal quesito a cui il CTU ha risposto Controparte_1 compiutamente evidenziando che i lavori realizzati dall'amministrazione comunale nella zona 1 del tetto non hanno permesso, come innanzi già riportato, “di esprimersi in merito al difetto lamentato […]”. Non possono essere accolte neanche le censure di parte convenuta in merito all'“evidente nocumento del confronto dialettico” asseritamente derivante dal fatto che il CTU abbia richiesto informazioni al rappresentante della ditta produttrice della guaina traspirante in merito alle modalità di posa degli elementi in laterizio direttamente sulla stessa senza la partecipazione dei consulenti di parte. In via preliminare si rileva che per consolidato orientamento giurisprudenziale il “consulente d'ufficio, pur in mancanza di espressa autorizzazione del giudice, può, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., comma 1, assumere informazioni da terzi e procedere all'accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli” (cfr., tra le tante, Cass. 10/03/2015, n. 4729). Ciò chiarito, la possibilità per le parti di formulare osservazioni al ragionamento ed alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico unitamente al fatto che questi abbia compiutamente esposto gli elementi tecnici posti a fondamento delle stesse ha garantito, nel caso di specie, il pieno rispetto del contraddittorio. Peraltro l'incompatibilità della malta bastarda con la guaina trasparente trova conferma in quanto
18 riportato nel manuale di posa di quest'ultima, depositato in atti (v. doc. 13 fascicolo di parte attrice). Parimenti devono essere rigettate le contestazioni del in merito alla mancata indicazione da parte del CTU Pt_1 delle modalità di accertamento dell'insufficiente fissaggio della guaina allo strato sottostante e del fissaggio della copertura in laterizio con l'utilizzo di “malta bastarda”. Quanto alla prima è sufficiente evidenziare come lo stesso convenuto sostenga nei propri scritti difensivi (aderendo a quanto dedotto dal proprio consulente tecnico) che i vizi lamentati dalla parte attrice sarebbe imputabili esclusivamente all'errato fissaggio della guaina in tutti i suoi punti (v. pagg. 22 e 23 comparsa di costituzione). Con riferimento alla seconda, dalla documentazione agli atti emerge che il capitolato speciale di appalto prevedeva il fissaggio dei laterizi alla guaina con “malta bastarda”, mentre non vi sono elementi che permettano di concludere che l'appaltatore si sia discostato da tale previsione: circostanza questa che peraltro non è stata mai espressamente contestata dal convenuto (che, invero, si è limitato a contestare la mancata indicazione da parte del consulente delle modalità con cui la circostanza in parola sarebbe stata accertata). Alla luce degli elementi probatori innanzi illustrati si deve concludere che i vizi lamentati dalla parte attrice siano imputabili ad una condotta non diligente (ed in quanto tale colposa) del Pt_1 Secondo il più che consolidato orientamento giurisprudenziale rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente: sebbene tale attività, come evidenziato dal convenuto, non richieda la presenza continua e giornaliera del direttore dei lavori sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, la stessa implica il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se siano state osservate le regole dell'arte. Orbene nel caso di specie dalla documentazione agli atti e dagli accertamenti tecnici condotti dal CTU emerge che il
, nel suo ruolo di direttore dei lavori, ha omesso di Pt_1 verificare – da un lato – che le modalità di fissaggio dei tegoli alla guaina impermeabilizzate previste contrattualmente, ed effettivamente impiegate dall'appaltatore, fossero compatibili con le caratteristiche del modello di guaina il cui utilizzo egli stesso aveva
19 autorizzato e – dall'altro – che le modalità di posa della guaina garantissero la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte, anche e soprattutto alle luce delle particolarità del progetto (ovvero la posa degli elementi in laterizio direttamente sulla guaina senza l'interposizione dei listelli in legno e l'impiego di una guaina traspirante per sua natura particolarmente “scivolosa”) a lui certamente ben note stante il duplice ruolo di progettista,. Né può ritenersi che dette attività, come invece prospettato da parte convenuta, fossero di natura
“squisitamente materiale” e, in quanto tali, rientranti nell'esclusiva competenza della società appaltatrice. Come emerge dalla consulenza tecnica, i vizi lamentati dall'attore non sono conseguenza di una “attività di mero dettaglio tecnico da svolgersi con l'uso di particolari mezzi tecnici” (ovvero l'ipotesi in cui la sentenza del Tribunale modenese richiamata dal convenuto ha escluso la responsabilità del direttore dei lavori) né certamente di “minuzie”, ma di un'attività di natura intellettuale volta a garantire che le concrete modalità di realizzazione di una porzione fondamentale dell'edificio, qual è la copertura, garantissero l'assenza di difetti costruttivi. Le medesime ragioni inducono ad escludere che il fissaggio della guaina e degli elementi in laterizio rientrassero nella responsabilità esclusiva del direttore tecnico di cantiere che – come anche previsto dall'art. 6 dall'allora vigente D.M. 19/04/2000, n. 145 richiamato dallo stesso convenuto – si limita a curare l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere nell'interesse dell'appaltatore. Deve anche escludersi che il abbia Controparte_1 concorso alla causazione dei vizi dallo stesso lamentati (fatto salvo quanto innanzi si dirà in merito all'aggravamento del danno) tenendo un comportamento asseritamente inerte rispetto alle problematiche che hanno interessato la figura del direttore del cantiere, ovvero l'avvicendarsi di plurimi direttori di cantiere con ampi periodi di vacanza e la dedotta assenza dal cantiere dell'ultimo direttore tecnico (il geom.
). Dalla ricostruzione delle vicende per cui è Persona_2 causa offerta dal convenuto emerge che lo stesso, in qualità di direttore dei lavori, abbia più volte contestato alla ditta appaltatrice la mancata nomina del direttore tecnico o la sua assenza del cantiere: poiché, come innanzi evidenziato, il direttore dei lavori è un rappresentante del committente, l'attività posta in essere dal primo deve essere imputata direttamente al secondo (v. docc. da 7 a 12 fascicolo di parte convenuta). Parimenti non possono trovare accoglimento le deduzioni di parte convenuta secondo cui il avrebbe Controparte_1 concorso alla causazione del danno per le seguenti ragioni: 1) per aver eseguito in proprio, successivamente al collaudo, dei lavori sulla copertura che si porrebbero in nesso causale con lo scivolamento della copertura;
2) per aver certificato la corretta esecuzione dell'opera; e, infine, 3) per non aver attivato la copertura assicurativa prevista dagli artt. 52 e 53 del capitolato speciale di appalto.
20 Quanto alla prima contestazione la stessa risulta sfornita di qualsiasi supporto probatorio, che era onere del convenuto fornire;
con riferimento alla seconda, la certificazione della corretta esecuzione dell'opera l'eventuale negligenza del RUP e del collaudatore tecnico- amministrativo è suscettibile di determinare l'insorgenza in capo a quest'ultimi di una responsabilità concorrente con il direttore dei lavori, ma nella stessa non può essere individuato un concorso di colpa dell'Amministrazione Pubblica. Relativamente, infine, alla terza censura, si deve evidenziare che la copia del contratto di appalto in atti (sia quella presente nel fascicolo di parte attrice relativo al procedimento di ATP che in quello del presente procedimento) non riporta gli artt. dal 50 al 73: siffatta mancanza rende del tutto generica la contestazione di parte convenuta che, pertanto, deve essere rigettata (v. docc. 1 e 24 fascicolo
). Controparte_1 Quanto alla zona 1, come anticipato, il CTU – nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo – ha concluso, anche alla luce dell'esame della produzione fotografica di parte ricorrente (odierna attrice), di non poter accertare la pregressa esistenza delle problematiche denunciate da parte attrice. Ciò nonostante, le dichiarazioni testimoniali assunte – da ritenersi attendibili in quanto rese da soggetti che hanno avuto diretta conoscenza dei fatti di causa – hanno confermato la presenza nell'ottobre 2011 dei vizi dedotti da parte attrice, ovvero la presenza di tegole staccate nonché del fenomeno di scivolamento del manto verso la linea di gronda (v. verbale di udienza del 15/11/2016). In particolare la teste ha precisato che il tessuto posizionato Testimone_1 sotto le tegole si era accartocciato. Ciò detto, stante l'identità tra i difetti presenti nella zona n. 1 nell'ottobre 2011 e quelli rilevati dal C.T.U. nelle zone nn. 3 e 4 del tetto, in merito al quale il consulente ha avuto modo di esprimersi anche in merito alla causa dei vizi, deve concludersi che anche i primi trovino causa nell'errato fissaggio del manto alla guaina sottostante e di quest'ultima al piano in legno. Ne deriva pertanto anche detti difetti debbano essere imputati, per le ragioni già in precedenza illustrate, alla responsabilità del direttore dei lavori
. Pt_1 Passando, dunque, alla quantificazione del danno risarcibile è meritevole di accoglimento l'eccezione formulata dal convenuto , secondo il quale il Pt_1 Controparte_1 avrebbe aggravato il danno avendo omesso di svolgere sulle opere per cui è causa alcuna attività di manutenzione ordinaria. Risulta documentalmente provato che il Piano di Manutenzione allegato al progetto esecutivo prevedeva la necessità di effettuare attività semestrale di ispezione e pulizia del pacchetto di ventilazione del tetto e della copertura a falde con manto discontinuo ed annuale di ispezione e ripresa del sottomanto in guaina impermeabile (v. allegato 25 alla II C.T.U.), della cui effettiva esecuzione l'attore non ha fornito prova.
21 Il consulente tecnico ha quindi verificato che il
[...]
qualora avesse adempiuto al proprio obbligo CP_1 manutentivo, avrebbe potuto prendere coscienza dell'esistenza dei vizi circa tre anni prima rispetto a quanto nei fatti avvenuto (ovvero nel giugno 2008 invece che nell'ottobre 2011). Tale circostanza avrebbe quindi permesso di limitare gli interventi necessari per eliminare i vizi accertati ad
“alcune azioni di ripristino [della guaina traspirante esistente] limitate alle sole parti eventualmente danneggiate” senza dunque la necessità di sostituirla interamente, come invece sarebbe necessario intervenendo alla data odierna e da cui deriva un evidente aggravio di costi (vedi conclusioni I C.T.U.). Quanto alla zona 3 sarebbe infatti stato sufficiente fissare (analogamente a quanto già effettuato nella zona 2) una fila di embrici ogni quattro/cinque allo strato sottostante mediante chiodatura, successivamente ricoprendo il punto chiodato con guaina liquida impermeabilizzante. Tale intervento, come specificato dal CTU, “avrebbe […] dovuto essere accompagnato dalla preventiva rimozione della striscia di manto più vicina al colmo per la larghezza di 1m, per un totale di circa 40mq, dalla asportazione della guaina traspirante esistente presumibilmente danneggiata e dalla stesura di una nuova striscia di guaina dello stesso tipo effettuata la quale si sarebbe potuto poi rimettere in opera il manto precedentemente smontato prevedendo un reintegro con nuovi elementi di circa il 15% (pari a circa 5mq); tali nuovi elementi saranno quelli interessati dalla chiodatura”. Con riferimento, invece, alla zona 4 l'eliminazione delle problematiche per cui causa avrebbe richiesto: lo “smontaggio dell'attuale manto di copertura con accantonamento delle tegole in cantiere ai fini del loro riutilizzo (circa 750mq); la verifica dell'integrità della guaina traspirante, asportazione delle parti danneggiate o strappate (circa un 10% del totale), pulitura delle superfici e rimozione di residui di malte e/o parti di guaina distaccata dal supporto inferiore, tramite operazioni meccaniche eseguite con spazzole (circa 750mq); la posa in opera di nuova guaina impermeabilizzante nelle strisce di falda più vicine al colmo per la larghezza di 1m, ove la guaina risulta soggetta alla tensioni maggiori (circa 80mq); la posa in opera di listelli in legno di pino grezzo di sezione 2cm (h) x4cm (l) circa, posti lungo le falde ad interasse di 35cm l'uno dall'altro per poter fissare la guaina allo strato sottostante e allo stesso tempo fungere da listello ferma-tegola; il rimontaggio sui listelli ferma-tegola del manto precedentemente accantonato (circa 750mq); il reintegro, in misura di circa il 10%, di nuovi elementi per il manto, di circa 75mq”). Il costo delle opere innanzi elencate, unitamente a quelle da eseguirsi su entrambe le zone (ovvero l'installazione di un ponteggio per garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza e l'allestimento del cantiere), è stato quantificato nella somma di € 74.517,30 oltre I.V.A. (pari ad € 90.911,11 I.V.A. 22 % inclusa), di molto inferiore a quella di € 98.375,35 (IVA esclusa) stimata all'esito del
22 procedimento di ATP senza tenere conto degli effettivi benefici che la manutenzione ordinaria avrebbe avuto. Non possono trovare accoglimento le contestazioni sollevate dall'attrice, in quanto – come emerge chiaramente dall'elaborato peritale – il consulente non ha ritenuto che l'esecuzione dell'attività di manutenzione ordinaria non avrebbe permesso la risoluzione dei difetti costruttivi (circostanza invece espressamente negata), ma avrebbe consentito di intervenire anticipatamente sugli stessi con conseguente riduzione delle lavorazioni necessarie per la loro eliminazione. Parimenti non sono condivisibili le contestazioni di parte convenuta in merito alla supposta errata individuazione della data di decorrenza dell'obbligo manutentivo: secondo la prospettazione del il sarebbe stato tenuto a Pt_1 CP_1 compiere le attività di manutenzione del manto di copertura sin dal 2005 (invece che dal 2008, come assunto dal CTU a fondamento dei propri calcoli) ed è pertanto con riferimento al prezziario di tale annualità che il costo delle lavorazioni avrebbe dovuto essere calcolato. Indipendentemente dalla data da cui il può CP_1 ritenersi nel possesso dell'immobile e, quindi, gravato dal relativo obbligo di manutenzione, il CTU – sulla base della documentazione versata agli atti nonché quella acquisita nel corso delle operazioni peritali con il consenso delle parti – ha ritenuto che sia lo scivolamento della guaina traspirante sul piano sottostante che quello delle tegole sulla guaina stessa si sia verificato nel periodo intercorrente tra il 2007 ed il 2011. Di tali problematiche il avrebbe pertanto CP_1 potuto prendere coscienza esclusivamente nel corso dei controlli ispettivi che avrebbe dovuto effettuare nel corso del 2008, esattamente come concluso dal CTU, le cui valutazioni ed i cui calcoli devono ritenersi pienamente condivisibili. All'importo liquidato dal CTU deve, inoltre, essere aggiunto il costo dei lavori di messa in sicurezza del manto di copertura sostenuto dal nell'inverno 2011 e pari ad CP_1
€ 46.840,00 (v. doc. 8b fascicolo di parte attrice) Complessivamente, pertanto, l'importo del danno patrimoniale riconoscibile in favore del ammonta ad € CP_1 137.751,11 (IVA inclusa) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del deposito della CTU nell'ambito del procedimento di A.T.P. (da identificarsi nel momento in cui l'illecito si è esteriorizzato) sino al saldo. SULLE DOMANDE DEL MATTEI NEI CONFRONTI DEI TERZI CHIAMATI Il ha agito nei confronti del direttore tecnico Pt_1 del cantiere, del responsabile del Persona_2 procedimento, e del collaudatore tecnico Controparte_4 amministrativo, deducendo che le condotte Controparte_5 poste in essere da questi avrebbero interrotto il nesso causale tra la condotta tenuta dal ed il fatto dannoso Pt_1 e, conseguentemente, ha chiesto la condanna degli stessi a manlevare il convenuto di quanto questi fosse tenuto a corrispondere al oppure, in alternativa, Controparte_1 ridurre l'importo alla cui refusione lo stesso dovesse essere condannato. Il convenuto ha inoltre proposto domanda di
23 manleva nei confronti della che Controparte_3 sarà oggetto di esame separato nel prosieguo del provvedimento. Quanto alla domanda nei confronti del si rileva Per_2 che il convenuto non ha provveduto a notificare il relativo atto di chiamata in causa entro il termine perentorio concesso all'udienza del 28/4/2015. La notificazione nei confronti di tale terzo chiamato presso la sede legale della
[...] in bonis ha, infatti, avuto esito Controparte_6 negativo per irreperibilità del destinatario, come emerge dall'avviso di ricevimento n. 20/2015. In applicazione dell'art. 291, cc. 1 e 3 c.p.c. (il quale prevede che “se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla […] Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo ed il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo”) l'odierno procedimento deve dunque dichiararsi estinto limitatamente alla domanda proposta dal nei confronti Pt_1 del . Per_2 Prima di esaminare le domanda rivolte nei confronti del e dell appare opportuno soffermarsi CP_4 CP_5 sull'eventuale estensione automatica della domanda attorea ai terzi chiamati (in assenza di estensione espressa della medesima ad opera dell'attrice). Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, il principio di estensione automatica della domanda attorea al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione nell'ipotesi in cui la chiamata del terzo sia svolta ad accertare l'esclusiva responsabilità o la corresponsabilità di quest'ultimo quale autore della condotta causalmente efficiente alla produzione dell'evento di danno, ossia la chiamata abbia come unico petitum la estensione al terzo chiamato dell'eventuale accertamento di responsabilità esclusiva o di corresponsabilità e della condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attore danneggiato, senza che venga introdotto nel giudizio un distinto rapporto obbligatorio tra chiamante e chiamato. Il suddetto principio, invece, non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi ed, in particolare, ove l'azione dell'attore sia di natura risarcitoria, qualora venga dedotto un titolo di responsabilità del terzo verso l'attore diverso da quello da quest'ultimo invocato nei confronti del convenuto, al fine non già dell'affermazione della responsabilità diretta ed esclusiva del terzo verso l'attore, bensì allo scopo di ottenere, sulla base del diverso rapporto di responsabilità dedotto, il rilievo dalla responsabilità invocata dall'attore con la domanda introduttiva della lite (cfr. Cass. 10/06/2020, n. 11103; Cass. ord. 28/11/2019, n. 31066). Orbene, nel caso di specie il titolo di responsabilità fatto valere dal nei confronti dei terzi chiamati Pt_1
ed non è evidentemente diverso rispetto a CP_4 CP_5
24 quello invocato dall'attore nei confronti del stesso, Pt_1 atteso che quest'ultimo è chiamato a rispondere nei confronti dell'attore a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 1669 c.c. Passando dunque alla domanda nei confronti di CP_5
, si deve in primo luogo rilevare che l'eccezione di
[...] nullità della citazione per inosservanza del termine a comparire deve ritenersi superata avendo il provveduto Pt_1 a rinnovare la notificazione dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo entro il termine a tal fine assegnato dal precedente Giudice assegnatario con l'ordinanza del 28/4/2015 e nel rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 163 bis c.p.c. Nel merito, dalla documentazione versata agli atti emerge che l nella sua qualità di collaudatore tecnico- CP_5 amministrativo nominato dal con le Controparte_1 determinazioni n. 375 del 18/02/2000 e n. 3274 del 17/10/2003, ha certificato che i lavori sono stati eseguiti nel rispetto delle previsioni contrattuali ed in conformità alle regole dell'arte, omettendo di rilevare la presenza dei vizi costruttivi accertata dal consulente tecnico d'ufficio (v. docc. 6 fascicolo di parte attrice 24 fascicolo di parte
). Deve pertanto ritenersi che l sia Pt_1 CP_5 solidalmente responsabile con il in relazione ai danni Pt_1 lamentati dall'attrice. Deve essere rigettato il rilievo svolto del terzo chiamato secondo cui lo stesso dovrebbe andare esente da responsabilità in quanto il difetto di costruzione accertato non sarebbe stato riscontrabile da parte del collaudatore tecnico-amministrativo. Tale censura, infatti, oltre che del tutto generica (non avendo il terzo spiegato il perché di tale affermazione) risulta sprovvista di qualsiasi riscontro probatorio. Con riferimento, poi, alla posizione di Controparte_4 risulta documentalmente provato (oltre ad essere circostanza non contestata tra le parti) che lo stesso abbia svolto, con Cont riferimento ai lavori realizzati dalla l'incarico di responsabile del procedimento (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “R.U.P.”). L'art. 7 del DPR 554/1999, applicabile ratione temporis, prevede che il RUP “vigili sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia”. Il successivo art. 8 specifica ulteriormente le funzioni ed i compiti del RUP, con particolare riferimento alla fase esecutiva e di collaudo, come segue: “n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
[…] r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella [sola] concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
s) raccoglie, verifica e trasmette
25 all'Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera; w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
x) accerta e certifica negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) h) (ovvero, rispettivamente, di opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica e del progetto integrale di un intervento); y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
z) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico.” A ben vedere dunque il RUP, come chiarito anche dalla giurisprudenza contabile, si pone al centro del procedimento decisionale di affidamento del pubblico appalto, assurgendo al ruolo di “gestore” unico della complessiva procedura volto a verificare che il procedimento permetta il conseguimento del risultato finale, ovvero l'opera pubblica. Dai suoi numerosi e variegati compiti esula però il controllo dell'esecuzione dell'opera a regola d'arte, che l'art. 124 del citato DPR 554/1999 attribuisce espressamente ed esclusivamente al direttore dei lavori, deputato ad interloquire “in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto”. Alla luce di quanto deve pertanto escludersi che la sussistenza dei vizi per cui è causa sia imputabile anche al responsabile unico del procedimento. Conclusivamente il convenuto ed il terzo Parte_1 chiamato devono essere condannati, in Controparte_13 solido, a pagare al a titolo di risarcimento Controparte_1 del danno l'importo di € 137.751,11 (IVA inclusa) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del deposito della CTU nell'ambito del procedimento di A.T.P. (da identificarsi nel momento in cui l'illecito si è esteriorizzato) sino al saldo. Deve invece essere rigettata la richiesta di parte convenuta di riduzione dell'importo a cui il è Pt_1 condannato in conseguenza della concorrente responsabilità del
26 terzo chiamato considerato che in tema di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o anche del collaudatore), entrambi rispondono solidalmente dei danni, con conseguente riconoscimento all'attore, in applicazione del principio contenuto nell'art. 1292 c.c., del beneficio della solidarietà. NEL MERITO DELLA DOMANDA DI MANLEVA PROPOSTA DAL MATTEI NEI CONFRONTI DI E DELLA Controparte_3 [...]
CP_2 Deve essere rigettata la domanda di parte convenuta
“volta a dichiarare tenuta e condannare la
[...]
al risarcimento del danno occorso” stante la CP_11 carenza di legittimazione attiva del il quale non è Pt_1 parte del contratto di assicurazione stipulato in favore del
. Controparte_1 Ugualmente deve essere rigettata la domanda di manleva formulata dalla parte convenuta nei confronti della
[...] sulla base del contratto di assicurazione Controparte_3 n. 15288 sulla base delle seguenti motivazioni. L'art.
3.8 del condizioni di assicurazione prevede infatti che “L'assicurazione è prestata per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all e da Parte_3 lui denunciate a durante il periodo di validità CP_3 del contratto, indipendentemente dalla data dell'errore o della negligenza commessa” (v. doc. 2 fascicolo della CP_3
).
[...] Orbene è circostanza pacifica tra le parti (in quanto tale da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) che detto contratto abbia cessato di produrre i propri effetti in data 27/7/2011 e che il sinistro per cui è causa sia stato denunciato dal all'assicurazione per la prima volta il Pt_1 24/2/2015. Alla luce di quanto sopra deve pertanto escludersi l'operatività dell'assicurazione in parola nel caso di specie. NEL MERITO DELL'AZIONE DI PARTE ATTRICE NEI CONFRONTI DI
Controparte_2 Il come dallo stesso specificato Controparte_1 nell'atto di citazione, ha limitato le domande nei confronti della all'accertamento dell'esistenza dei Controparte_2 vizi lamentati e delle relative cause nonché dell'imputabilità degli stessi alla ditta appaltatrice ed alla loro risarcibilità in base alla polizza di assicurazione decennale postuma “danni diretti dell'opera” n. Z050561. Prima di esaminare il merito di tali domande, è necessario soffermarsi sulle eccezioni sollevate dalla parte convenuta. Quest'ultima, in sede di comparsa conclusionale, ha dedotto il difetto di competenza del Giudice adito asserendo che stante l'intervenuto fallimento di ed essendo CP_6 la convenuta quale assicuratrice di quest'ultima CP_2
“sembrerebbe logico che [anche per quest'ultima] operi la cognizione del Giudice fallimentare, con conseguente difetto di competenza ratione materiae del Tribunale adito”. In primo luogo si deve premettere che tale eccezione, sebbene formulata per la prima volta nella comparsa
27 conclusionale, non è tardiva in quanto l'inammissibilità della domanda innanzi al giudice “ordinario” in ragione della competenza di quello fallimentare è questione rilevabile d'ufficio. Ciò precisato la censura in parola non può comunque trovare accoglimento per le seguenti motivazioni. Punto di partenza deve essere la qualificazione giuridica del contratto in essere tra la CGF in bonis e la . Non CP_2 appare revocabile in dubbio che lo stesso sia riconducibile al contratto di assicurazione per conto terzi, considerato che la Compagnia di Assicurazione convenuta si è obbligata nei confronti della società contraente ed in favore del CP_1
ad indennizzare quest'ultimo “per i danni materiali e
[...] diretti causati all'opera assicurata” da uno degli eventi elencati dall'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione “purché derivanti da difetto di costruzione” (v. doc. 7 fascicolo di parte attrice). Orbene, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tale tipologia di contratto assicurativo il beneficiario assicurato ha azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice ai sensi dell'art. 1891, c. 2 c.c., secondo cui i diritti derivanti dal rapporto contrattuale fanno capo direttamente all'assicurato (cfr. Cass. 20/12/2017, n. 30653). Ciò chiarito, deve inoltre richiamarsi quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “quando sia stata proposta una domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale nei confronti del proprietario del veicolo che ha causato il danno e del suo assicuratore della responsabilità civile […] ove la domanda sia limitata alla condanna diretta dell'assicuratore [non è] operante la vis attrattiva della procedura, giacché la pronuncia giudiziale non potrà incidere sulla massa e influire sulla par condicio creditorum” (cfr. Cass. 22/11/2017, n. 27756): tale principio, sebbene formulato con riferimento ad un'ipotesi differente, appare applicabile anche al caso di specie considerato che in entrambe le fattispecie l'attore è titolare di azione diretta nei confronti dell'assicuratore per il risarcimento del danno. Orbene, alla luce delle considerazioni in diritto che precedono e considerato che l'attore non ha formulato alcuna domanda né nei confronti del fallimento né nei confronti della società in bonis, nel caso di specie non può ritenersi operante la vis attractiva del Tribunale fallimentare. I medesimi rilievi permettono, poi, di rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore sollevata dalla sulla base della prospettazione che CP_2 l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore spetterebbe esclusivamente alla società appaltatrice. Ciò precisato, si deve rilevare che la Compagnia non ha contestato l'esistenza e la validità della polizza assicurativa stipulata in favore del ma si è limitata CP_1 ad contestarne la non operatività sulla base di una serie di ragioni, nessuna delle quale può trovare accoglimento. Con riferimento alla censura che fa leva sulla circostanza che le infiltrazioni di acqua si sarebbero manifestate nell'autunno 2011 e, dunque, successivamente alla
28 scadenza della polizza, asseritamente intervenuta il 31/8/2011, è sufficiente rilevare che dall'appendice di polizza n. W51844/02 emerge che i termini iniziali e finali di durata della stessa (originariamente fissati al 31/12/1999 ed al 31/08/2011) sono stati successivamente posposti, rispettivamente, al 25/02/2002 ed al 25/02/2012 (v. pag. 2 doc. 7 fascicolo di parte attrice). Quanto, poi, all'assunta esorbitanza dei fatti per cui è causa dall'oggetto dell'assicurazione, si devono richiamare le condivisibili conclusioni del consulente tecnico, il quale ha accertato la sussistenza di un difetto di costruzione sulla copertura dell'immobile ovvero il non corretto fissaggio del manto in laterizi alla guaina traspirante e di quest'ultima al piano in legno sottostante. Simili difetti, sempre in base alle risultanze peritali, hanno causato il progressivo scivolamento verso il basso della copertura dell'edificio. Tale ipotesi appare pertanto rientrare nel caso previsto dall'art. 1, lett. b) ovvero “gravi difetti di parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata [qual è la copertura dello stesso], che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera”. Deve, inoltre, escludersi l'applicabilità delle ipotesi di delimitazione dell'assicurazione previste dall'art. 2, lett. c) e g). Quanto alla prima (che esclude la risarcibilità dei “danni derivanti da modifiche dell'opera intervenute dopo il collaudo definitivo”), dalla consulenza tecnica esperita emerge che le problematiche denunciate dall'odierno attore sono riconducibili, quanto meno con riferimento alle zone 3 e 4 della copertura, ad una mancata realizzazione della stessa secondo le regole dell'arte, nulla rilevando – quanto alla causazione del danno – gli interventi effettuati dal Comune in una zona del tetto diversa, ovvero quella individuata con il numero 1. Con riferimento, poi, alla seconda (che esclude la risarcibilità dei “danni da difettosa impermeabilizzazione”), le risultanze peritali evidenziano che i danni lamentati da parte attrice sono dovuti ad una errata realizzazione del pacchetto superiore del tetto e non una difetto della guaina impermeabilizzante. Infine, non può aderirsi alla prospettazione della parte convenuta secondo cui l'assicurazione non troverebbe applicazione in ragione di quanto previsto dall'art. 3 C.G.A., che individua nelle condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia “che l'opera sia stata realizzata a regola d'arte, secondo la migliore tecnica costruttiva – in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali”. Se infatti così fosse l'assicurazione in parola non troverebbe mai applicazione, non essendo ipotizzabile un difetto di costruzione che non derivi dal mancato rispetto delle tecniche costruttive o dall'inosservanza delle previsioni normative in materia. Orbene, poiché l'art. 1367 c.c. prevede che “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”, la clausola in parola deve piuttosto essere interpretata nel senso che le restanti
29 porzioni dell'opera non affette dal vizio costruttivo debbano essere state realizzate “a regola d'arte” e nel rispetto delle previsioni normative: circostanze queste che, nel caso di specie, non sono state nemmeno contestate. Ciò precisato, e passando dunque al merito della domanda attorea, come già innanzi richiamato il C.T.U. – le cui conclusioni sono del tutto condivisibili in quanto pienamente rispondenti ai quesiti posti ed adeguatamente supportate da accertamenti frutto di un approfondito esame dei fatti e fondati su logiche e rigorose indagini – ha evidenziato la sussistenza dei vizi lamentati da parte attrice, individuandone la causa nell'errato fissaggio degli elementi in laterizio alla guaina traspirante e di quest'ultima al piano in legno sottostante. Orbene, non è revocabile in dubbio che la sussistenza di tali difetti costruttivi dei vizi imputabili, oltre ad un comportamento negligente del direttore dei lavori, anche alla negligenza della società appaltatrice. L'appaltatore, infatti, è tenuto ad osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli ed è pertanto obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto qualora dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo. Alla luce dei principi innanzi esposti, non è revocabile in dubbio che l'appaltatore avrebbe dovuto evidenziare – per andare esente da responsabilità – che la malta “bastarda” non si prestava ad essere utilizzata per il fissaggio degli elementi in laterizio alla guaina sottostante, come progettualmente previsto, tenuto conto delle istruzioni di posa fornite dalla ditta produttrice della guaina traspirante: istruzioni che alla ditta avrebbero dovuto essere ben note considerando che è stata l'appaltatrice stessa a proporre l'adozione della guaina traspirante del marchio “Du Pont” inviando al direttore dei lavori il relativo manuale di istruzioni (v. doc. 12 fascicolo di parte attrice). Appaltatrice che si è rivelata negligente anche per aver impiegato come mezzo di fissaggio della guaina al piano sottostante la sola “malta bastarda” (invece che i chiodi), tenuto conto dell'assenza – a lei ben nota – dei listelli di legno (che, come innanzi evidenziato, svolgono una funzione di prevenzione dello scivolamento, aumentando l'attrito) e delle caratteristiche di particolare liscezza della guaina impiegata. I rilievi che precedono portando ad escludere che le negligenze del direttore dei lavori e del collaudatore abbiano determinato l'interruzione del nesso di causalità tra l'inadempimento della ditta appaltatrice e i danni lamentati. Ciò chiarito, e passando alla domanda formulata dalla
, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di CP_2 accertare la percentuale in cui i danni lamentati dal
[...] possano essere ascritti alle responsabilità dei CP_1 singoli convenuti, si deve evidenziare che i comportamenti della CFG Costruzioni Generali S.p.A. in bonis, di Pt_1
30 e di hanno inciso in pari misura Pt_1 Controparte_13 nella causazione del danno, che deve essere ripartito – nei loro rapporti interni – in parti uguali. Conclusivamente pertanto il l e la Pt_1 CP_5 devono essere condannati in solido, Controparte_2 indipendentemente dalla diversità dei titoli di responsabilità stante l'unicità del fatto generatore della stessa, a risarcire in favore del il danno patrimoniale Controparte_1 conseguente alla presenza dei vizi costruttivi innanzi accertati. Tale danno viene liquidato, esclusivamente nei confronti del e dell' , nell'importo di € 137.751,11 Pt_1 CP_5 (I.V.A. inclusa) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del deposito della Orbene, non è revocabile in dubbio che la sussistenza di tali difetti costruttivi dei vizi imputabili, oltre ad un comportamento negligente del direttore dei lavori, anche alla negligenza della società appaltatrice. L'appaltatore, infatti, è tenuto ad osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli ed è pertanto obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto qualora dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo. Alla luce dei principi innanzi esposti, non è revocabile in dubbio che l'appaltatore avrebbe dovuto evidenziare – per andare esente da responsabilità – che la malta “bastarda” non si prestava ad essere utilizzata per il fissaggio degli elementi in laterizio alla guaina sottostante, come progettualmente previsto, tenuto conto delle istruzioni di posa fornite dalla ditta produttrice della guaina traspirante: istruzioni che alla ditta avrebbero dovuto essere ben note considerando che è stata l'appaltatrice stessa a proporre l'adozione della guaina traspirante del marchio “Du Pont” inviando al direttore dei lavori il relativo manuale di istruzioni (v. doc. 12 fascicolo di parte attrice). Appaltatrice che si è rivelata negligente anche per aver impiegato come mezzo di fissaggio della guaina al piano sottostante la sola “malta bastarda” (invece che i chiodi), tenuto conto dell'assenza – a lei ben nota – dei listelli di legno (che, come innanzi evidenziato, svolgono una funzione di prevenzione dello scivolamento, aumentando l'attrito) e delle caratteristiche di particolare liscezza della guaina impiegata. I rilievi che precedono portando ad escludere che le negligenze del direttore dei lavori e del collaudatore abbiano determinato l'interruzione del nesso di causalità tra l'inadempimento della ditta appaltatrice e i danni lamentati. Ciò chiarito, e passando alla domanda formulata dalla
, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di CP_2 accertare la percentuale in cui i danni lamentati dal CP_1 possano essere ascritti alle responsabilità dei CP_1 singoli convenuti, si deve evidenziare che i comportamenti della CFG Costruzioni Generali S.p.A. in bonis, di Pt_1
31 e di hanno inciso in pari misura Pt_1 Controparte_13 nella causazione del danno, che deve essere ripartito – nei loro rapporti interni – in parti uguali. Conclusivamente pertanto il l e la Pt_1 CP_5 devono essere condannati in solido, Controparte_2 indipendentemente dalla diversità dei titoli di responsabilità stante l'unicità del fatto generatore della stessa, a risarcire in favore del il danno patrimoniale Controparte_1 conseguente alla presenza dei vizi costruttivi innanzi accertati. Tale danno viene liquidato, esclusivamente nei confronti del e dell' , nell'importo di € 137.751,11 Pt_1 CP_5 (I.V.A. inclusa) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del deposito della c) rigetta la domanda formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_2 ;
[...] d) rigetta la domanda di manleva formulata da Pt_1 nei confronti della
[...] Controparte_3 ;
[...] e) condanna e Parte_1 Controparte_5 [...]
in solido fra di loro, a rifondere in favore CP_2 del le spese di lite che liquida in € Controparte_1 13.430,00 a titolo di compensi professionali ed € 711,85 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
f) condanna a rifondere in favore di Parte_1 e della Controparte_4 Controparte_3 le spese di lite che liquida in € 13.430,00 a titolo di compensi professionali per ciascuno, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello l'Arch. (appello iscritto al n.r.g. Parte_1
63/2022), chiedendo, in accoglimento del proposto appello e in riforma dell'impugna sentenza, di sentire:
“In via preliminare:
- disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata [OMISSIS]
- accertare e dichiarare le intervenute decadenza e prescrizione, per i motivi tutti di cui in narrativa, e perciò dichiarare improcedibile l'azione nei confronti dell'Arch. ; Parte_1
In subordine, nel merito:
- in tesi: rigettare la domanda di parte attrice perché infondata, per i motivi tutti di cui in narrativa, previo accertamento, occorrendo, dell'esatto adempimento
32 dell'incarico professionale da parte del convenuto Arch.
; Parte_1
- in ipotesi: accertata la responsabilità di parte attrice nella causazione e/o nell'aggravamento del danno, per i motivi tutti di cui in narrativa, ridurre conseguentemente, occorrendo, l'importo alla cui refusione dovesse esser condannato l'Arch. Parte_1
- in ulteriore ipotesi: accertata la responsabilità dei terzi chiamati nella causazione e/o aggravamento del danno, dichiararli tenuti e condannarli a rilevare indenne l'Arch. dalle pretese del Parte_1 CP_1
ovvero, occorrendo, ridurre conseguentemente
[...]
l'importo alla cui refusione dovesse esser condannato l'Arch. ; Parte_1
- Sempre ed in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche del primo grado di
Giudizio”.
Si è costituito, resistendo all'avversario appello e proponendo altresì appello incidentale, il CP_1
a sua volta concludendo per sentire
[...]
“previo rigetto dell'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della pronuncia gravata e previa, solo in denegata ipotesi, ed occorrendo, ammissione, nei termini suindicati, delle formulate istanze istruttorie:
- in accoglimento dell'appello incidentale, ed in parziale riforma della pronuncia gravata, previo accertamento dell'erronea quantificazione dei costi sostenuti dall'amministrazione per l'esecuzione, in via d'urgenza, dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile di cui si tratta, ammontanti ad Euro 51.494,30 (Iva compresa), liquidare i danni complessivamente subiti dall'ente comunale in Euro 142.405,41 (IVA inclusa), ovvero a quella diversa, maggiore o minor somma che sarà
33 ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- previo integrale rigetto delle impugnazioni avversarie, confermare, per il resto, tutte le statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si è costituita, aderendo all'appello dell'Arch.
e proponendo altresì appello incidentale Pt_1 [...]
a Controparte_2 sua volta così concludendo:
“Previa riunione a questo giudizio di quello rgn.
88/2022 relativo all'appello proposto dall'arch. CP_5
[...]
Accogliere per quanto di interesse l'appello proposto dall'arch. nei termini quali esposti sub 1) Parte_1 di narrativa e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la inammissibilità o comunque respingere la domanda del per Controparte_1 sopravvenuta decadenza e prescrizione
Accogliere per quanto di interesse l'appello proposto dall'arch. nei termini quali esposti sub 2) Parte_1 di narrativa poichè la sentenza è errata (i) nell'imputare ai soggetti coinvolti (in specie, la ditta assicurata) una responsabilità nella posa in opera della guaina trasparente, eseguita secondo le indicazioni del produttore, (ii) nella modalità di quantificazione del danno e (iii) nel non aver considerato l'intervento diretto eseguito dal sul manufatto, tale da CP_1 interrompere il nesso di causa tra i pretesi vizi anteriormente cagionati e quelli successivamente accertati.
34 In via di appello incidentale, in riforma della sentenza n. 775/2021 in data 5.11.2021 del Tribunale di
PR Giudice dr.ssa Federica Ferretti
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del per le ragioni esposte sub 1) Controparte_1
Accertare e dichiarare la incompetenza funzionale del
Tribunale di PR in favore della sezione fallimentare dello stesso Tribunale
Accertare e dichiarare la inoperatività della polizza invocata per ragioni temporali secondo quanto esposto sub
3)
Accertare e dichiarare la inoperatività della polizza in relazione alla causa del danno lamentato secondo quanto esposto sub 4)
Accertare e dichiarare la inefficacia della garanzia ex art. 3 CgA secondo quanto esposto sub 5)
E, per effetto di quanto sopra, dichiarare inammissibili o respingere le domande originariamente proposte dal nei confronti dell'esponente Controparte_1
In subordine, accertare e dichiarare che la responsabilità dei tecnici intervenuti interrompe il rapporto di causalità con l'operato della ditta appaltatrice e, per l'effetto, respingere la domanda dell'originaria parte attrice.
In ogni caso: con il favore di spese e compensi professionali, rimborso 15% spese generali, iva e cpa ex dm 55/14”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello, la a sua volta Controparte_3 concludendo per sentir dichiarare l'intervenuto giudicato interno formatosi in ordine al capo D della sentenza del
Tribunale di PR n.775/2021 pubblicata il 10.11.2021.
Con vittoria di spese, compensi ed accessori del presente grado di giudizio”.
35 Si è costituito, resistendo all'avversario appello,
l'Arch. a sua volta concludendo per il Controparte_4 rigetto dell'avversaria impugnazione e la conferma dell'appellata sentenza;
il tutto con il favore delle spese.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello l'Arch. (appello iscritto al n.r.g. Controparte_5
88/2022), chiedendo, in accoglimento della proposta impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, di sentire:
“previa sospensione, visti gli artt. 283 e 351
c.p.c., della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, in riforma della sentenza Tribunale di PR
n. 775/2021 del 10/11/2021 resa a definizione del giudizio R.G. 2560/2014, rigettare tutte le domande svolte contro l'arch. Controparte_5
Con vittoria di spese di I e II grado”.
Si è costituito, resistendo all'avversario appello e proponendo altresì appello incidentale, il CP_1
a sua volta così concludendo:
[...]
“previo rigetto dell'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della pronuncia gravata e previa, solo in denegata ipotesi, ed occorrendo, ammissione, nei termini suindicati, delle formulate istanze istruttorie:
- in accoglimento dell'appello incidentale, ed in parziale riforma della pronuncia gravata, previo accertamento dell'erronea quantificazione dei costi sostenuti dall'amministrazione per l'esecuzione, in via d'urgenza, dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile di cui si tratta, ammontanti ad Euro 51.494,30 (Iva compresa), liquidare i danni complessivamente subiti dall'ente comunale in Euro 142.405,41 (IVA inclusa), ovvero a quella diversa, maggiore o minor somma che sarà
36 ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- previo integrale rigetto delle impugnazioni avversarie, confermare, per il resto, tutte le statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si è costituito, resistendo all'avversario appello dell'Arch. l'Arch. a sua volta CP_5 Parte_1 concludendo per il rigetto di detto appello, col favore delle spese di entrambi i gradi.
Si è costituito, resistendo all'avversario appello dell'Arch. , l'Arch. a sua CP_5 Controparte_4 volta concludendo per il rigetto dell'avversaria impugnazione e la conferma dell'appellata sentenza;
il tutto con il favore delle spese.
Si è costituita, aderendo per quanto di ragione all'appello dell'Arch. e proponendo altresì CP_5 appello incidentale Controparte_2
, a sua volta così concludendo:
[...]
“Previa riunione a questo giudizio di quello rgn.
88/2022 relativo all'appello proposto dall'arch. CP_5
[rectius: dall'arch. N.d.E.]
[...] Parte_1
Accogliere per quanto di interesse l'appello proposto dall'arch. [rectius: dall'arch. Parte_1 CP_5
: N.d.E.] nei termini quali esposti sub 1) di
[...] narrativa e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la inammissibilità o comunque respingere la domanda del per Controparte_1 sopravvenuta decadenza e prescrizione
Accogliere per quanto di interesse l'appello proposto dall'arch. [rectius: dall'arch. Parte_1 CP_5
: N.d.E.] nei termini quali esposti sub 2) di
[...] narrativa poichè la sentenza è errata (i) nell'imputare
37 ai soggetti coinvolti (in specie, la ditta assicurata) una responsabilità nella posa in opera della guaina trasparente, eseguita secondo le indicazioni del produttore, (ii) nella modalità di quantificazione del danno e (iii) nel non aver considerato l'intervento diretto eseguito dal sul manufatto, tale da CP_1 interrompere il nesso di causa tra i pretesi vizi anteriormente cagionati e quelli successivamente accertati.
In via di appello incidentale, in riforma della sentenza n. 775/2021 in data 5.11.2021 del Tribunale di
PR Giudice dr.ssa Federica Ferretti
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del per le ragioni esposte sub 1) Controparte_1
Accertare e dichiarare la incompetenza funzionale del
Tribunale di PR in favore della sezione fallimentare dello stesso Tribunale
Accertare e dichiarare la inoperatività della polizza invocata per ragioni temporali secondo quanto esposto sub
3)
Accertare e dichiarare la inoperatività della polizza in relazione alla causa del danno lamentato secondo quanto esposto sub 4)
Accertare e dichiarare la inefficacia della garanzia ex art. 3 CgA secondo quanto esposto sub 5)
E, per effetto di quanto sopra, dichiarare inammissibili o respingere le domande originariamente proposte dal nei confronti dell'esponente Controparte_1
In subordine, accertare e dichiarare che la responsabilità dei tecnici intervenuti interrompe il rapporto di causalità con l'operato della ditta appaltatrice e, per l'effetto, respingere la domanda dell'originaria parte attrice.
38 In ogni caso: con il favore di spese e compensi professionali, rimborso 15% spese generali, iva e cpa ex dm 55/14”.
cui pure è stato Controparte_6 notificato l'appello proposto dall'Arch. non si CP_5
è costituita, nonostante rituale notifica, e la stessa deve essere pertanto dichiarata contumace.
Con ordinanza del 16.5.2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza proposta dall'Arch. . Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo dei motivi di entrambi i riuniti appelli principali, nonché degli appelli incidentali in entrambi i giudizi spiegati da
[...] che ai primi si è Controparte_2 espressamente e motivatamente associata, attengono alla censura mossa all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha rigettato l'eccezione di decadenza e prescrizione formulata in primo grado da tutti gli appellanti, oltre che dalla società appaltatrice, nelle more fallita e verso cui, nell'ipotetica prospettiva del ritorno in bonis, non è stata poi coltivata alcuna domanda.
Deve preliminarmente osservarsi come nel presente grado di giudizio il non ha richiamato Controparte_1
l'assunto, fatto proprio nella sua memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. del giudizio di primo grado, in virtù del quale, essendosi la società appaltatrice, alla prima contestazione dei vizi (nel corso dell'anno 2003), impegnata alla loro eliminazione, si applicherebbe al caso di specie l'ordinario termine prescrizionale decennale. Ne è evidente la ragione, derivando l'assunto dall'atteggiamento attribuito alla sola società appaltatrice, con effetti che, in virtù del principio
39 ricavabile dagli artt. 1309 e 1310, ult. comma, c.c., non si estendono agli altri soggetti ritenuti solidalmente responsabili.
Deve osservarsi come nel caso di specie la responsabilità dei professionisti odierni appellanti non viene dal invocata in ragione di Controparte_1 specifiche carenze peculiari all'attività professionale da questi espletata, bensì quale semplice concorso, per omesso controllo, nell'attività svolta dalla stessa società appaltatrice.
Occorre quindi verificare se dal Tribunale di PR sia stata fatta corretta applicazione del richiamato principio a mente del quale “il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c.
a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti” (secondo la richiamata
Cass., Sez. II, ord., 16.1.2020, n. 777). Il primo
Giudice nel caso qui in esame ha fatto decorrere il termine prescrizionale dalla data di deposito della relazione del consulente d'ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo (avvenuto il 25/09/2013), in quanto solo da tale momento ha ritenuto il CP_1 attore aver conseguito un apprezzabile grado di conoscenza dell'estensione dei vizi denunciati a tutto il manto di copertura e della loro riconducibilità all'esecuzione dell'opera, o, al più presto, nel mese di ottobre 2011, sebbene la relazione del Servizio Edilizia
Pubblica e Cimiteri del redatto in tale data CP_1
40 sembri avere dato atto di uno scivolamento limitato solamente ad alcune porzioni del manto di copertura del
Museo del Tessuto.
Osserva questa Corte come il principio richiamato dal
Tribunale debba coordinarsi con l'altrettale principio, parimenti autorevolmente affermato, in virtù del quale laddove la problematica dedotta sia di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili origini, la decorrenza dei termini brevi di cui all'art. 1669 c.c. non è necessariamente né automaticamente postergata all'esito di alcun approfondimento tecnico (vd. Cass., Sez. III, sent.
8.5.2014, n. 9966; nonché Cass., Sez. II , Ord.
29.10.2019, n. 27693).
A ciò deve aggiungersi, secondo questa Corte,
l'ulteriore considerazione secondo cui, laddove sia in grado di pervenire anzitempo a ragionevoli elementi di sospetto circa la specifica natura delle cause dei vizi o sia, per contratto o secondo una 'interpretazione di buona fede, tenuto a curare particolari verifiche, il committente non possa, in virtù di inerzia colposamente mantenuta, dilazionare arbitrariamente ed a suo piacimento il decorso iniziale dei termini di decadenza e prescrizione.
Nel caso in esame vi è stata l'ultimazione dei lavori in data 25.2.2002 (vd. relativo certificato di cui al doc. 4 del in primo grado). Controparte_1
In data 16.6.2003 il direttore dei lavori Arch.
(vd. suo doc. 2 in primo grado), odierno Pt_1 appellante nella causa n.r.g. 63/2022, segnalava, inter alia, nella sua “Descrizione sintetica delle immagini del sopralluogo”, lo scivolamento dei coppi verso il basso, con interessamento di tutta la falda e predominante nel primo ricorso di coppi, altresì rappresentando come ovvio
41 il rischio di infiltrazioni. Il difetto è al riguardo localizzato alla porzione di falda realizzata con coppi ed embrici di nuova fornitura (tratto A-B lato Via
Puccetti). Il documento non risulta sottoscritto né vi è prova di avvenuto suo invio o ricezione. Tuttavia non è contestata da alcuna delle parti la riferibilità dello stesso al direttore dei lavori e l'avvenuta conoscenza dello stesso, in tempi congrui rispetto alla data indicata nell'atto, in capo a committente ed appaltatrice.
In data 3.3.2004 l'impresa appaltatrice, con testuale
“riferimento alle due infiltrazioni di acqua piovana menzionate a pag. n. 9 del certificato di collaudo” garantiva che le medesime, a detta data, erano state eliminate (vd. doc. 27 del in primo Controparte_1 grado).
Le infiltrazioni in questione sono quelle menzionate alle pagg.
9-10 del certificato di collaudo del 4-
25.2.2004 (testualmente “infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura in due punti della sala” con conseguente necessità di provvedere “ad una verifica delle coperture per l'eliminazione dell'infiltrazione di acqua piovana”)
(vd. doc. 6 del in primo grado). Controparte_1
Il problema tornava a presentarsi in data 15.9.2005, in cui, in relazione a segnalazione del 9.9.2005 da parte della gestione del Museo del 9.9.2005, il CP_1 rappresentava l'esistenza di infiltrazioni di acqua piovana verificatesi all'interno del piano primo.
Si riporta il seguito della segnalazione (vd. doc. 4
Arch. in primo grado): Pt_1
“Nell'ambito del sopralluogo si è presa visione delle zone della copertura in cui si sono verificate le infiltrazioni, ipotizzando che le stesse siano dovute a problemi legati alla tenuta dei camini di estrazione
42 dell'aria. Per verificare la validità della citata ipotesi si è convenuto che è necessario eseguire un'ispezione alla copertura al fine di eliminare l'inconveniente. A tale scopo i geometri e CP_14 CP_15 si sono impegnati, a nome dell'impresa , ad CP_16 effettuare gli opportuni controlli e gli eventuali ripristini al manto di copertura, nel caso vengano riscontrati difetti o carenze riconducibili ad una non corretta realizzazione della copertura prevista nel progetto esecutivo;
tali verifiche ed eventuali ripristini saranno effettuati quanto prima a cura e spese dell'impresa GIA.FI. La gestione del Museo ha segnalato altresì che le infiltrazioni d'acqua verificatesi in altre precedenti occasioni, sono avvenute in prossimità di tutti i camini di estrazione dell'aria al verificarsi di piogge di intensità superiore alla norma: tale fenomeno sembra dovuto ad una carenza di protezione laterale dei camini stessi, ed in merito a quanto indicato la gestione del Museo ha chiesto al Comune di
PR (Ente proprietario dell'immobile) di provvedere ad attuare gli opportuni accorgimenti per l'eliminazione del problema”.
In data 3.11.2005 il a mezzo del Controparte_1 responsabile del procedimento Arch. Controparte_4 testualmente segnalava all'impresa appaltatrice e, per conoscenza, al Museo del Tessuto e al Direttore dei lavori Arch. (vd. doc. 5 Arch. in primo CP_17 Pt_1 grado):
“A seguito del sopralluogo svolto in data 15.09.2005 presso il Museo del Tessuto di PR, congiuntamente al
Geom. , per verificare le cause delle CP_14 infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura, era stato deciso di realizzare delle protezioni in metallo lungo il perimetro di tutti i camini come già evidenziato nel
43 verbale inviatovi il 22.09.2005 prot. 2164. Il fabbro incaricato di realizzare dette protezioni dopo un sopralluogo sul tetto e al Museo ha segnalato che numerosi elementi in laterizio della copertura risultano notevolmente spostati dalla posizione originaria, lasciando scoperti alcuni tratti della guaina: in particolare si può notare sia da Via Puccetti che dalla corte interna, come numerose tegole siano scorse verso l'esterno delle falde, creando una situazione di potenziale pericolo per l'incolumità delle persone. Alla luce di quanto sopra e nell'ipotesi che le infiltrazioni di acqua siano state in parte provocate dalle condizioni del tetto, con la presente si richiede a Codesta Spett.le impresa di intervenire con urgenza per eliminare lo stato di potenziale pericolo e ripristinare il manto di copertura laddove sia necessario”.
In data 21.9.2007 il tornava a segnalare, con CP_1 missiva inviata alla società appaltatrice e per conoscenza anche a Zurich International Italia,
l'esistenza di copiose infiltrazioni dal tetto, richiedendo un formale impegno della società appaltatrice, e prospettando, in difetto, il ricorso ad impresa terza con conseguente richiesta di risarcimento dei danni diretti ed eventualmente indiretti alla società assicuratrice.
In data 8.10.2007 l'impresa, pur respingendo in toto i gravi difetti costruttivi ex adverso denunciati (e ciò in ragione del fatto dell'avvenuta ultimazione dell'opera e dell'avvenuto collaudo positivo), dava atto di essersi impegnata, già durante il sopralluogo effettuato il
5.10.2007, “ad intervenire con lavori di manutenzione atti ad eliminare le infiltrazioni di acqua piovana dal tetto”.
44 Nel successivo verbale di consegna definitivo del
10.1.2008 (dal Servizio Attuazione Urbanistica del
[...] al Servizio Patrimonio dello stesso e CP_1 CP_1 quindi alla Fondazione Museo del tessuto vd. CP_1 all. 1 alla c.t.u.) § 6 di pag. 7 (intitolato
“Infiltrazioni dal tetto”) testualmente segnalava che “in passato fino allo scorso novembre si sono verificate varie infiltrazioni dal tetto nella sala mostre temporanee e nella Sezione Contemporanea del Museo. Nel mese di novembre u.s. la ditta esecutrice per conto dell'Amministrazione Comunale è intervenuta per eliminare i problemi riscontrati. Dall'esecuzione di tali lavori e fino alla data odierna non si sono più verificate infiltrazioni. Non si può tuttavia escludere che esse non si ripresentino in caso dl forti piogge, sia negli spazi indicati che in altre aree del Museo”.
In data 21.11.2011 il (vd. suo doc. CP_1 CP_1
14 in primo grado) inviava alla società appaltatrice e, per conoscenza, all'Arch. quale Direttore Parte_1 dei lavori, all'Arch. quale Controparte_5 collaudatore tecnico-amministrativo, all'Ing. Per_1
, quale collaudatore delle strutture, e a Zurich
[...]
International Italia S.p.A. missiva del seguente testuale tenore (cdr. :
“In qualità di Dirigenti del Servizio Edilizia
Pubblica e dello Staff di Area Patrimonio, Provveditorato
e Sviluppo Economico formuliamo la presente a formale denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 cc., dei lavori indicati in oggetto in ragione dei gravi difetti recentemente manifestatisi e interessanti la struttura museale.
Tali difetti consistono in un distacco e scivolamento del manto di copertura verso la gronda, come emerge dall'allegata relazione. Tale stato di cose, destinato ad
45 aggravarsi in considerazione dell'attuale stagione, ha causato infiltrazioni di acque meteoriche all'interno della struttura, determinando pertanto un danno.
Nello specifico, tecnici comunali intervenuti urgentemente su una porzione del manto per eliminare il pericolo causato dal suddetto scivolamento hanno verificato che lo stesso interessa anche altre porzioni di copertura sia sulla corte interna che sulla strada costituendo potenziale pericolo per la pubblica incolumità.
In adempimento degli obblighi assunti, invitiamo la ditta appaltatrice a provvedere ad eliminare gravi difetti, così come riscontrati, comunicando a questa
Amministrazione, entro e non oltre il termine di 7 giorni dal ricevimento della presente, il cronoprogramma dei suindicati lavori di ripristino.
In difetto si informa che si provvederà alla tutela degli interessi dell'Ente come per legge, riservandosi ogni e più azione, anche risarcitoria, nei confronti dei soggetti, a vario titolo, individuati come responsabili.
La presente viene inviata, per opportuna conoscenza, anche ai professionisti incaricati dell'esecuzione dell'intervento ed alla Controparte_18 che ha assicurato la corretta e puntuale esecuzione dei lavori”.
Son seguiti, poi, in data 28.11.2012 il deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo presso il
Tribunale di PR e, nell'ambito del relativo procedimento iscritto al n.r.g. 5783/2012, il deposito in data 25.9.2013 della relazione dell'all'uopo incaricato c.t.u. (vd. docc. 20 e 22 del in primo Controparte_1 grado)
Secondo gli appellanti e, per adesione,
[...] al Controparte_2
46 più tardi già al momento della consegna alla Fondazione
Museo del Tessuto di PR nel gennaio 2008 il era CP_1 in grado di conoscere sia l'esistenza dei vizi che le relative cause;
donde la tardività, ai sensi dell'art. 1669 c.c. sia della denunzia inviata nel novembre 2011 sia dell'instaurazione della lite, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado notificato nel maggio 2014, tenuto in particolar modo conto che, dopo la consegna alla Fondazione Museo del Tessuto di PR, il era comunque tenuto ad obblighi di Controparte_1 periodica manutenzione, nella specie non curata.
Il , dal canto suo, osserva che le doglianze CP_1 antecedenti alla denunzia del novembre 2011 attenevano alla sola tenuta dei camini di estrazione dell'aria e che solo con il deposito della relazione di a.t.p. o al più con gli interventi, di smontaggio, effettuati su parte del tetto, effettuati sempre nel 2011, essa
Amministrazione avrebbe avuto conoscenza dell'effettiva consistenza dei vizi e delle rispettive cause.
Ritiene questa Corte come nel caso di specie debba ritenersi verificata l'ipotesi di decadenza e di prescrizione annuale di cui all'art. 1669 c.c.
E' pacifico come la denunzia effettuata dal CP_1
nel novembre 2011 non ha fatto riferimento ad alcun
[...] evento di natura inedita e sconosciuta.
Come sopra esposto, il fenomeno delle infiltrazioni era evento non nuovo, in quanto preceduto dalle segnalazioni avvenute nel 2003-2004, nel 2005 e nel 2007.
Peraltro nello stesso atto per c.d. interno al Comune di
PR di consegna definitiva del gennaio 2008 venivano espressamente palesati dubbi circa la perfetta bontà degli interventi sul tetto sino ad allora eseguiti.
Non può sul punto accogliersi la tesi del CP_1 secondo cui l'unica problematica emersa atteneva alla
47 sola tenuta dei camini di estrazione dell'aria: a detta problematica veniva fatto cenno infatti solo nella segnalazione del settembre 2005 e, come emerge dal testo della segnalazione, in maniera non esclusiva.
La tematica, poi, dello scivolamento dei coppi dal colmo verso la gronda, e che ha costituito il dato fenomenico di immediata rilevanza ed a cui è stato attribuito significato determinante circa la tipologia di accertamenti da compiere, non rivestiva natura inedita a tutto il novembre 2011, in quanto preceduta non solo dalla segnalazione dell'Arch. del giugno 2003 Pt_1 bensì pure da quanto dichiarato dal responsabile unico del procedimento Arch. in data Controparte_4
3.11.2005, successivamente, quindi, agli interventi di ripristino che l'impresa appaltatrice assume e il
[...]
riconosce essere stati effettuati. CP_1
Non vi sono elementi, oltre quanto già sopra esposto, per ritenere inattendibile la collocazione temporale della segnalazione dell'Arch. , in quanto questa ha Pt_1 preceduto di pochi mesi il collaudo dell'opera in cui venivano segnalate le prime infiltrazioni. Non può nemmeno ritenersi inverosimile il suo contenuto sia perché corredato da documentazione fotografica, sia perché poi confermato dallo stesso Comune, a mezzo del responsabile unico del procedimento, in data 3.11.2005.
A conferma, poi, della doverosità e della non differibilità da parte del delle verifiche sulle CP_1 cause delle infiltrazioni vi è il piano manutentivo che prevedeva, quanto al sottomanto in guaina impermeabile, interventi di ispezione e ripresa dello strato di protezione con cadenza annuale e, quanto alle copertura di falde con manto discontinuo (tegole e coppi in laterizio), interventi di ispezione e pulizia con cadenza semestrale.
48 Il , sul punto espressamente interpellato nel CP_1 corso delle disposte operazioni peritali, ha riferito che, anche dopo aver effettuato ulteriori ricerche presso i suoi archivi, non è stato in grado di reperire alcun documento che attesti che tra il 2008 ed il 2011 (quando si sono verificate le nuove infiltrazioni che hanno poi portato all'ATP) sia stato effettuato alcun intervento manutentivo, o di altro genere, sulla copertura (vd. pag.
7 della relazione di c.t.u.). L'omissione è, peraltro, espressamente riconosciuta dalla difesa del a pag. CP_1
12 della sua comparsa di costituzione nel giudizio n.r.g.
63/2022.
La stessa relazione peritale ha cura di affermare
(pag. 26 della relazione) che un corretto intervento manutentivo avrebbe potuto condurre alla scoperta del vizio in tempi ridotti (che la c.t.u. colloca, pag. 20 della relazione, agli anni 2008-2009) rispetto a quanto avvenuto, ed in tal senso limitare in parte le spese per il ripristino.
Ne deriva secondo questa Corte che al più tardi a tutto il 2009 il avrebbe potuto anticipare, sia CP_1 anche in misura più contenuta, la tipologia di interventi poi effettuati nel corso dell'anno 2011 (vd. premessa del ricorso per a.t.p.) ed ai quali soli, infondatamente, lo stesso ricollega natura e causa dei vizi CP_1 riscontrati;
che pertanto il dies a quo per la denunzia dei vizi deve collocarsi a circa due anni prima rispetto a quelli indicati dal e ritenuti plausibili dal CP_1 primo Giudice, con conseguente accertamento della maturata decadenza annuale ex art. 1669 c.c. e del maturato compimento del successivo termine prescrizionale annuale.
In accoglimento quindi dei proposti e riuniti appelli principali e dell'appello incidentale della coobbligata
49 società assicuratrice, deve addivenirsi al rigetto della domanda proposta in primo grado dal qui appellato e appellante incidentale ed alla revoca Controparte_1 della condanna disposta in suo favore dal primo Giudice a carico degli odierni appellanti Arch. ed Arch. Pt_1
ed appellata ed appellante incidentale CP_5 [...]
Controparte_2
Assorbito l'esame dei rimanenti motivi dei riuniti appelli principali e degli appelli incidentali di
[...]
e Controparte_2 degli appelli incidentali proposti in punto di quantum dal . Controparte_1
Le spese di lite del presente grado di giudizio relativamente al rapporto Arch. Controparte_19
e Arch. sono
[...] CP_20 CP_4 compensate, atteso che risulta evidente che la notifica dell'appello nei confronti dei secondi è avvenuta quale mera notitia litis. Di conseguenza la decisione sulle spese adottata al riguardo dal primo Giudice, in verità limitatamente al primo dei due rapporti, deve essere confermata.
Al contempo la decisione sulle spese del primo grado di giudizio relativamente al rapporto Arch. CP_21
deve essere confermata, non avendo da un lato il CP_4 primo interesse ad una pronuncia nei confronti del secondo, in quanto è altamente probabile che la ex adverso prospettata diversa condotta di quest'ultimo avrebbe impedito la qui disposta più favorevole pronuncia nei confronti del primo e dall'altro in quanto l'Arch.
, quale responsabile unico del procedimento, non CP_4 aveva ragione di inserirsi nelle funzioni di controllo dell'Arch. , quale direttore dei lavori, Pt_1 sull'attività dell'impresa appaltatrice.
50 La soccombenza anche in questo grado dell'Arch.
nei confronti dell'Arch. determina la Pt_1 CP_4 condanna alle spese del primo, secondo quanto liquidato in dispositivo (valore fino ad Euro 260.000,00; aliquote medie;
esclusione della fase istruttoria); con distrazione, come richiesto, in favore dell'officiato procuratore antistatario dell' Arch. CP_4
Le spese di entrambi i gradi di giudizio fra tutte le altre parti, atteso che l'accertamento della tardività della denuncia e dell'interruzione della prescrizione è dipeso dall'esito della disposta indagine peritale, sono integralmente compensate.
Per i medesimi motivi le spese della c.t.u. in primo grado, anche relativamente alla fase di a.t.p. ante causam di cui al n.r.g. 5783/2012, sono poste in frazioni uguali fra tutte le parti, ad eccezione di
[...]
e dell'Arch. . Controparte_3 Controparte_4
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sui riuniti appelli principali rispettivamente proposti dall'Arch. e Parte_4 dall'Arch. e sugli appelli incidentali Controparte_5 proposti dal e da Controparte_1 [...] avverso la sentenza Controparte_2 del Tribunale di PR n. 775 del 10.11.2021,
1. accoglie, ai sensi di cui in motivazione, i riuniti proposti appelli principali e gli appelli incidentali rispettivamente dell'Arch. Parte_1 dell'Arch. e di Controparte_5 [...]
e pertanto Controparte_2
2. dichiara decaduto da ogni domanda il CP_1
e prescritto ogni diritto di quest'ultimo;
[...]
51 3. revoca la condanna al risarcimento del danno pronunciata dal Tribunale di PR a favore del CP_1
ed a carico solidale dell'Arch.
[...] Parte_1 dell'Arch. e di Controparte_5 [...]
Controparte_2
4. dichiara assorbito l'esame sui rimanenti motivi dei riuniti appelli principali e sugli appelli incidentali di Controparte_2
e del
[...] Controparte_1
5. dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio fra l'Arch. Parte_1
l'Arch. Controparte_5 [...]
e il Controparte_2 CP_1
;
[...]
6. pone le spese della c.t.u. in primo grado, anche relativamente alla fase di a.t.p. ante causam di cui al n.r.g. 5783/2012, in frazioni uguali fra tutte le parti, ad eccezione di e dell'Arch. Controparte_3
; Controparte_4
7. conferma nel resto l'appellata sentenza;
8. dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio tra l' Arch. Parte_1
e ; Controparte_3
9. dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'Arch. CP_5
e l' Arch. ;
[...] Controparte_4
10. dichiara tenuto e condanna l' Arch. Parte_1 alla refusione in favore dell'Arch. Controparte_4 delle spese di lite del presente grado di giudizio da quest'ultimo sopportate, che vengono liquidate in Euro
9.991,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
CAP ed IVA come per legge e con distrazione in favore dell'officiato procuratore antistatario dell'Arch.
CP_4
52 Così deciso in Firenze il 17 ottobre 2025.
Il Presidente rel.est.
53
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle riunite cause civili iscritte a ruolo rispettivamente il 13.1.2022 e il 17.1.2022 rispettivamente al n. 63 e al n. 88 del Ruolo Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2022 aventi ad oggetto: Appalto la n.r.g. 63/2022 promossa da:
Arch. elettivamente domiciliato in Parte_1
PR, presso e nello studio dell'avv. Luca D'Alessandro
Pilacci, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro elettivamente domiciliato in PR, Controparte_1 presso la locale Avvocatura Comunale, rappresentato e difende dalle avv.te Stefania Logli, Elena Bartalesi e
OL IN, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_2
corrente in Milano, elettivamente domiciliata
[...] in Torino, presso e nello studio dell'avv. Giancarlo
Faletti, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado,
1 APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
corrente in Controparte_3
Torino, elettivamente domiciliata in PR, presso e nello studio degli avv.ti Lamberto Galletti e Federico
Galletti, che la rappresentano e difendono come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in appello,
APPELLATA
Arch. elettivamente domiciliato in Controparte_4
Firenze, presso e nello studio dell'avv. Antonio Bechi, che lo rappresenta e difende, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATO
Arch. , Controparte_5
APPELLATO la n.r.g. 88/2022 promossa da:
Arch. elettivamente domiciliato Controparte_5 in PR, presso e nello studio dell'avv. Vittorio
Bologni, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Federico Guidi del foro di Pistoia, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro elettivamente domiciliato in PR, Controparte_1 presso la locale Avvocatura Comunale, rappresentato e difende dalle avv.te Stefania Logli, Elena Bartalesi e
OL IN come da mandato allegato comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
Arch. elettivamente domiciliato in Parte_1
PR, presso e nello studio dell'avv. Luca D'Alessandro
Pilacci, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATO
2
Controparte_6
APPELLATA CONTUMACE
Arch. elettivamente domiciliato in Controparte_4
Firenze, presso e nello studio dell'avv. Antonio Bechi, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATO
Controparte_2
corrente in Milano, elettivamente domiciliata
[...] in Torino, presso e nello studio dell'avv. Giancarlo
Faletti, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado,
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_3
APPELLATA
All'udienza del 14-16.1.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per l' Arch. : Parte_1
“GL l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reiette e disattese e previo ogni opportuno provvedimento di ragione e/o di legge, in riforma della sentenza impugnata, statuire e dichiarare:
In via preliminare:
- [OMISSIS];
- accertare e dichiarare le intervenute decadenza e prescrizione, per i motivi tutti di cui in narrativa, e perciò dichiarare improcedibile l'azione nei confronti dell'Arch. ; Parte_1
In subordine, nel merito:
- in tesi:
3 - rigettare l'appello proposto dall'Arch. CP_5
, per i motivi tutti di cui in narrativa;
[...]
- rigettare le domande del ivi Controparte_1 compreso l'appello incidentale, perché infondate, per i motivi tutti di cui in narrativa, previo accertamento, occorrendo, dell'esatto adempimento dell'incarico professionale da parte del convenuto Arch. Parte_1
- in ipotesi: accertata la responsabilità del
[...] nella causazione e/o nell'aggravamento del CP_1 danno, per i motivi tutti di cui in narrativa, ridurre conseguentemente, occorrendo, l'importo alla cui refusione è stato condannato l'Arch. Parte_1
- in ulteriore ipotesi: accertata la responsabilità dei convenuti nella causazione e/o aggravamento del danno, dichiararli tenuti e condannarli a rilevare indenne l'Arch. dalle pretese del Parte_1 CP_1
ovvero, occorrendo, ridurre conseguentemente
[...]
l'importo alla cui refusione è stato condannato l'Arch.
; Parte_1
- Sempre ed in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche del primo grado di
Giudizio”.
Per il : Controparte_1
“GL l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutte le suesposte causali, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, [OMISSIS] e previa, solo in denegata ipotesi, ed occorrendo, ammissione, nei termini suindicati, delle formulate istanze istruttorie:
- in accoglimento dell'appello incidentale, ed in parziale riforma della pronuncia gravata, previo accertamento dell'erronea quantificazione dei costi sostenuti dall'amministrazione per l'esecuzione, in via d'urgenza, dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile di cui si tratta, ammontanti ad Euro 51.494,30 (Iva
4 compresa), liquidare i danni complessivamente subiti dall'ente comunale in Euro 142.405,41 (IVA inclusa), ovvero a quella diversa, maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- previo integrale rigetto delle impugnazioni avversarie, confermare, per il resto, tutte le statuizioni contenute nella sentenza impugnata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Per Controparte_2
[...]
“GL la Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Accogliere per quanto di interesse l'appello proposto dall'arch. nei termini quali esposti sub 1) Parte_1 di narrativa della comparsa di risposta in appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la inammissibilità o comunque respingere la domanda del per sopravvenuta decadenza e prescrizione Controparte_1
Accogliere per quanto di interesse l'appello proposto dall'arch. nei termini quali esposti sub 2) Parte_1 di narrativa della comparsa di risposta in appello poichè la sentenza è errata (i) nell'imputare ai soggetti coinvolti (in specie, la ditta assicurata) una responsabilità nella posa in opera della guaina trasparente, eseguita secondo le indicazioni del produttore, (ii) nella modalità di quantificazione del danno e (iii) nel non aver considerato l'intervento diretto eseguito dal sul manufatto, tale da CP_1 interrompere il nesso di causa tra i pretesi vizi anteriormente cagionati e quelli successivamente accertati.
5 In via di appello incidentale, in riforma della sentenza n. 775/2021 in data 5.11.2021 del Tribunale di
PR Giudice dr.ssa Federica Ferretti
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del per le ragioni esposte sub 1) Controparte_1
Accertare e dichiarare la incompetenza funzionale del
Tribunale di PR in favore della sezione fallimentare dello stesso Tribunale
Accertare e dichiarare la inoperatività della polizza invocata per ragioni temporali secondo quanto esposto sub
3)
Accertare e dichiarare la inoperatività della polizza in relazione alla causa del danno lamentato secondo quanto esposto sub 4)
Accertare e dichiarare la inefficacia della garanzia ex art. 3 CgA secondo quanto esposto sub 5)
E, per effetto di quanto sopra, dichiarare inammissibili o respingere le domande originariamente proposte dal nei confronti Controparte_1 dell'esponente.
In subordine, accertare e dichiarare che la responsabilità dei tecnici intervenuti interrompe il rapporto di causalità con l'operato della ditta appaltatrice e, per l'effetto, respingere la domanda dell'originaria parte attrice.
In ogni caso: con il favore di spese e compensi professionali, rimborso 15% spese generali, iva e cpa ex dm 147/22.
Si dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali nuove domande proposte dalle controparti in quanto inammissibili”.
Per : CP_3 Controparte_3
“GL l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni disattese,
6 dichiarare, in ordine all'appello interposto dall'arch.
l'intervenuto giudicato interno formatosi Parte_1 in ordine al capo D della sentenza del Tribunale di PR
n.775/2021 pubblicata il 10.11.2021.
Con vittoria di spese, compensi ed accessori del presente grado di giudizio”.
Per l'Arch. : Controparte_4
“Conclude affinché la Corte di Appello di Firenze, ogni contraria e reiecta domanda, eccezione, istanza , deduzione e pretesa, GL :
i) Nei confronti dell'Arch. rigettare Parte_1
l'appello proposto nei confronti dell'Arch. CP_4
con conferma integrale della sentenza impugnata
[...]
n. 775/21 del Tribunale di PR;
Vittoria di spese e compensi professionali con distrazione a favore del procuratore antistatario.
ii) Nei confronti dell'Arch. Controparte_5 rigettare l'appello proposto nei confronti dell'Arch. con conferma integrale della sentenza Controparte_4 impugnata n. 775/21 del Tribunale di PR;
Vittoria di spese e compensi professionali con distrazione a favore del procuratore antistatario”.
Per l'Arch. : Controparte_5
“GL la Corte d'Appello adita, [OMISSIS], in riforma della sentenza Tribunale di PR n. 775/2021 del
10/11/2021 resa a definizione del giudizio R.G.
2560/2014, rigettare tutte le domande svolte contro l'arch. . Controparte_5
Con vittoria di spese di I e II grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, le riunite cause di appello, iscritte rispettivamente ai nn.r.g. 63/2022 e 88/2022 di questa
Corte (entrambe aventi ad oggetto: appello avverso la
7 sentenza del Tribunale di PR n. 775 del 10.11.2021; parti nella n.r.g. 63/2022: Arch. c. Parte_1 [...]
CP_1 Controparte_2
, Arch.
[...] CP_3 Controparte_3
e Arch. parti nella Controparte_4 Controparte_5
n.r.g. 88/2022: Arch. c. Controparte_5 CP_1
, non costituita,
[...] Controparte_6
Arch. Controparte_4 [...]
e Controparte_2 [...]
, esperiti gli adempimenti ex Controparte_3 artt. 350 e 352 c.p.c., disposta la riunione e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 14-16.1.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato il
[...] (d'ora innanzi, per brevità, anche solo ) CP_1 Parte_2 ha citato in giudizio Controparte_6Cont (d'ora innanzi, per brevità, anche solo ) e Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_2 CP_2 conclusioni: “GL l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per tutte le suesposte causali, previo accertamento della sussistenza dei vizi e difetti e dei danni inficianti il manto di copertura dell'immobile sito in PR, adibito a Museo delle relative cause e responsabilità: a) CP_7 condannare, in solido tra loro, Controparte_6
, in persona del legale rappresentante por tempore,
[...] nonché il direttore dei lavori, Arch. al Parte_1 risarcimento di tutti i danni subiti dall'amministrazione comunale, quantificati in Euro 146.000,00 ovvero a quella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà di giustizia, all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. B) dichiarare, in ogni caso, la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, obbligata, in forza della polizza fideiussoria n. Z050561, a risarcire al tutti Controparte_1 i danni subiti in conseguenza dei vizi e difetti come sopra accertati, inficianti il manto di copertura dell'immobile adibito a Museo del Tessuto, e, conseguentemente, condannarla al relativo risarcimento, con riserva, occorrendo, di quantificazione dello stesso in separata sede. C) Con vittoria di spese, funzioni ed onorari”. A sostegno delle domanda
8 l'attrice ha dedotto: che in data 17/3/2000 aveva stipulato con la poi GIA e poi Controparte_8 Controparte_9
contratto di appalto, rep. Controparte_6 30925, avente ad oggetto la “realizzazione del Museo del Tessuto nell'area ex fabbrica Campolmi” sulla base del progetto approvato con D.C.C. 161 del 30/09/1999; che l'arch. era stato nominato progettista e direttore dei Parte_1 lavori;
che gli interventi da realizzare era[no] consistiti in opere di restauro, consolidamento strutturale ed adeguamento impiantistico e funzionale di porzione del complesso industriale c.d. “Campolmi”, con fissazione di 600 giorni per il completamento dell'appalto, termine più volte prorogato;
che in data 02/07/2002 l'ing. aveva rilasciato il Persona_1 certificato di collaudo e il 25/02/2004 l'arch. CP_5
aveva rilasciato il certificato di collaudo tecnico-
[...] amministrativo;
che a garanzia della corretta esecuzione delle opere la CGF aveva stipulato con la una Controparte_2
“polizza di assicurazione decennale postuma danni diretti all'opera” in favore del avente decorrenza Controparte_1 dal 31/12/1999 al 31/8/2011 poi prorogata al 25/02/2012; che a far data dall'autunno 2011 all'interno del Museo del Tessuto si erano manifestate consistenti infiltrazioni di acqua piovana, dovute ad un anomalo scivolamento delle tegole del manto di copertura verso la linea di gronda;
che in ragione dell'evidente pericolo per l'incolumità pubblica, il CP_1 era intervenuto per mettere in sicurezza l'immobile, sistemando la po[r]zione di manto di copertura interessato da tali problematiche;
che per l'esecuzione di tali opere il aveva sopportato la spese di € 46.813,00; che durane CP_1 l'esecuzione delle opere in parola era emerso che l'anomalo scivolamento delle tegole del tetto verso la linea di gronda aveva interessato tutt[e] le falde di copertura del Museo del Tessuto;
che, pertanto, il aveva deciso di intervenire CP_1 anche sulla restante parte del tetto per bloccare o, quanto meno, contenere lo scivolamento;
che durante l'esecuzione di tale intervento i tecnici del rilevavano che i difetti CP_1 strutturali del manto di copertura erano imputabili ad una non corretta esecuzione dei lavori avendo l'appaltatrice montato un piccolo elemento in multistrato fenolico invece della seggiola di gronda in legno di abete, come previsto nell'elenco dei prezzi, ed avendo posato la guaina impermeabilizzante e traspirante in maniera difforme a quanto previsto nella relativa scheda tecnica, omettendo di installare il listello di sigillatura fra i sormonti;
che pertanto con lettera raccomandata del 21/11/2011 il CP_1 aveva denunciato, ai sensi dell'art. 1669 c.c., tali gravi vizi costruttivi sia alla società appaltatrice che al direttore dei lavori, al collaudatore tecnico-amministrativo, al Collaudatore delle Strutture ed alla che Controparte_2 successivamente, nel settembre 2012, si erano verificate all'interno del Museo del Tessuto nuove e consistenti infiltrazioni di acqua piovana, alla luce delle quali il aveva reiterato nei confronti dell'appaltatrice e degli CP_1 altri professionisti le contestazioni già in precedenza sollevate;
che il aveva proposto ricorso per CP_1 accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 e 696
9 bis c.p.c. nei confronti dei convenuti e del collaudatore tecnico amministrativo che nel corso delle Controparte_5 operazioni peritali le parti avevano riconosciuto di individuare la causa delle infiltrazioni nello scivolamento dei tegoli del mando di copertura, dovuto a sua volta al difettoso fissaggio dei tegoli alla superficie sottostante ed era invece emersa l'impossibilità di accertare la sussistenza dei vizi sulla porzione di copertura oggetto degli interventi effettuati in via d'urgenza dal che quanto alle cause CP_1 dei difetti riscontrati il Consulente d'ufficio aveva verificato che le tegole erano state posate direttamente sulla guaina impermeabilizzante traspirante la quale, a sua volta, era stata fissata in maniera insufficiente al piano sottostante tramite chiodature;
che l'elaborato peritale aveva quantificato in € 98.375,35 il costo dei lavori necessari per l'intervento di ripristino;
che, alla luce delle vicende di fatto, era evidente la responsabilità dell'appaltatrice e del direttore dei lavori ai sensi dell'art. 1669 c.c.; che CP_2 nell'ambito del procedimento per ATP, aveva eccepito la previsione, nel contratto di assicurazione, di una clausola di arbitrato irrituale;
che il Giudice del procedimento di ATP aveva ritenuto l'eccezione infondata in quanto la clausola in parola sembrava deferire al collegio arbitrale solo le controversie in materia di quantum e non anche quelle volte ad accertare l'esistenza dei vizi;
che pertanto le domande nei confronti della Compagnia di Assicurazioni erano limitate all'accertamento dei vizi e dei danni e delle relative cause ed alla loro risarcibilità ai sensi della polizza. Si è costituita la CGF chiedendo il rigetto delle domande attore e, in via subordinata, l'accertamento del concorso di colpa del nella determinazione del danno Controparte_1 nonché la responsabilità esclusiva o prevalente del Pt_1 nella determinazione del danno, accertando e dichiarando
“specificamente” la quota percentuale di responsabilità a carico degli stessi. La convenuta ha dedotto: l'inapplicabilità al caso di specie della garanzia prevista dall'art. 1669 c.c.; la decadenza dell'attrice da tale garanzia nonché la prescrizione della relativa azione;
che i danni lamentati dal erano a quest'ultimo esclusivamente CP_1 imputabili non avendo la stessa effettuato la manutenzione prevista nel relativo piano allegato al progetto esecutivo e considerato che la progettazione delle opere era stata effettuata dal stesso senza possibilità per CP_1 l'appaltatore di intervenire;
che i danni lamentati erano riconducibili ad errori di progettazione e non di esecuzione;
che pertanto responsabile degli stessi, in via esclusiva o comunque prevalente, era il progettista che i Parte_1 fatti contestati dal rientravano nell'ambito di CP_1 applicazione della polizza assicurativa stipulata da CGF con in favore del CP_10 CP_1 Si è costituito anche chiedendo “in via Parte_1 preliminare, in rito: in tesi: accertata e dichiarata per i motivi di cui in narrativa, la decadenza di parte attrice dall'azione, per l'effetto dichiarare improcedibile la domanda;
in ipotesi denegata: accertata e dichiarata per i motivi tutti di cui in narrativa, la prescrizione dell'azione,
10 per l'effetto dichiarare improcedibile la domanda;
in ogni caso di accoglimento delle suesposte eccezioni di decadenza e/o prescrizione: accertata la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. del per i motivi Controparte_1 tutti di cui in narrativa, dichiararlo tenuto e condannarlo al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
in denegata ipotesi: fissare nuova udienza e concedere termine alla comparente per procedere alla citazione dei terzi chiamati: Reale Mutua S.p.a., con sede in Torino;
l'Arch.
residente in [...]; il Geom. Controparte_5 [...]
, residente in [...]; l'Arch. Per_2 Controparte_4 residente in [...]; in subordine, nel merito: in tesi: rigettare la domanda di parte attrice perché infondata, per i motivi tutti di cui in narrativa, previo accertamento, occorrendo, dell'esatto adempimento dell'incarico professionale da parte del convenuto Arch. in Parte_1 ipotesi: accertata la responsabilità di parte attrice nella causazione e/o nell'aggravamento del danno, per i motivi tutti di cui in narrativa, ridurre conseguentemente, occorrendo, l'importo alla cui refusione dovesse esser condannato l'Arch.
in ulteriore ipotesi: accertata la Parte_1 responsabilità dei terzi chiamati nella causazione e/o aggravamento del danno, dichiararli tenuti e condannarli a rilevare indenne l'Arch. dalle pretese del Parte_1 [...] ovvero, occorrendo, ridurre conseguentemente CP_1 l'importo alla cui refusione dovesse esser condannato l'Arch.
sempre in ipotesi: dichiarare tenuta e Parte_1 condannare la al risarcimento del danno Controparte_11 occorso;
in ultima ipotesi: dichiarare tenuta e condannare la a rilevare indenne l'Arch. da quanto CP_3 Parte_1 risulterà eventualmente condannato a pagare;
sempre ed in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali”. Il convenuto ha dedotto: che l'attrice era decaduta dall'azione di garanzia prevista dall'art. 1669 c.c., la quale si era comunque prescritta;
che, conseguentemente, il era CP_1 responsabile ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver agito, ciò nonostante, nei confronti del che la ricostruzione dei Pt_1 fatti operata dal era parziale ed incompleta;
che CP_1 l'elaborato peritale era incompleto;
che le scelte progettuali da lui effettuate erano corrette;
che l'errore nel fissaggio della guaina doveva essere qualificato al pari di un errore di esecuzione;
che il aveva comunque concorso alla CP_1 causazione del danno omettendo di effettuare l'attività di manutenzione prevista nel relativo piano;
che il sia Pt_1 nella sua funzione di progettista che di direttore dei lavori aveva svolto i propri incarichi diligentemente;
che responsabile per i fatti di causa era l'impresa appaltatrice;
che l'attrice non aveva provato né il nesso causale tra il danno ed il comportamento del convenuto, né l'an ed il quantum della propria pretesa risarcitoria;
che corresponsabili del danno, in caso di suo accertamento, erano anche il direttore di cantiere, il collaudatore tecnico Persona_2 amministrativo, che il responsabile unico Controparte_5 del procedimento, ; che aveva stipulato con la Controparte_4 polizza decennale postuma per i Controparte_3 danni diretti dell'opera.
11 Si è costituita anche chiedendo di “accertare e CP_2 dichiarare la carenza di legittimazione attiva del CP_1 accertare e dichiarare che, in ogni caso, la garanzia assicurativa invocata non opera nella spese per le distinte ragioni sopra elencate. In subordine: accertare e dichiarare l'assenza di nesso di causa tra quanto, in evento, imputabile all'appaltatore ed i danni lamentati ovvero determinare in quale percentuale essi possano essere ascritti alle singole responsabilità dei soggetti convenuti” e deducendo: il difetto di legittimazione attiva del Comune, per essere il contratto stipulato dalla una polizza assicurativa e non Controparte_6 una polizza fideiussoria;
che il periodo di operatività della polizza era limitato a quello dal 31/12/1999 al 31/8/2011, mentre le infiltrazioni si erano verificate successivamente;
che il danno lamentato non era ricompreso nell'oggetto dell'assicurazione in ragione delle delimitazione previste dall'art. 1 lett. da a) a d) e dall'art. 2, lett. c) e d); che i danni lamentati non erano riconducibili ad un vizio costruttivo, ma all'esecuzione dell'opera non a regola d'arte; che ciò escludeva l'efficacia della garanzia assicurativa;
che, in ogni caso, la responsabilità doveva essere ripartita tra la società appaltatrice e il progettista/direttore dei lavori e che l'assicurazione rispondeva solo nei limiti di spettanza della prima. Previa autorizzazione del G.U., il convenuto ha Pt_1 notificato alla ad Controparte_3 [...]
, a e a atto di Per_2 Controparte_4 Controparte_5 citazione per chiamata in causa di terzo. si è costituito chiedendo in via Controparte_4 preliminare di essere estromesso e, nel merito, di respingere le domande proposte dal nei suoi confronti perché Pt_1 infondate in fatto ed in rito e sfornite di prove e deducendo: che la domanda spiegata dal convenuto nei suoi confronti era indeterminata per non aver lo stesso allegato alcun fatto che fondasse la responsabilità del terzo chiamato nella sua qualità di responsabile del procedimento avente ad oggetto l'appalto per cui è causa fino al 20/12/2007; che pertanto
, con riferimento all'appalto in parola, aveva svolto CP_4 esclusivamente un ruolo generale di coordinamento del procedimento e che nulla avrebbe potuto dire in merito al collaudo eseguito da un altro soggetto;
che il CP_1
, differentemente da quanto dedotto dal non era
[...] Pt_1 stato inerte nella gestione dell'appalto; che le cause dei difetti, imputabili alla mancata osservanza delle regole dell'arte ed alla non corrispondenza dei materiali impiegati, rientravano nella responsabilità del Direttore dei Lavori;
che dalle dichiarazioni del nella propria comparsa di Pt_1 costituzione emergeva che lo stesso aveva smesso di occuparsi delle opere appaltate successivamente alla conclusione dei lavori e del loro collaudo e che, pertanto, fino a detta interruzione era sua la responsabilità per la manutenzione dell'opera. Si è costituita anche chiedendo di Controparte_3
“respingere le domande come proposte nei confronti dell'odierna concludente perché infondate in fatto e diritto, non risultando in essere la operatività della garanzia
12 assicurativa di cui al contratto di assicurazione n. 15288 sottoscritto il 27.7.99 risolto per recesso il 27.7.2011, e, comunque, prescritto ex art. 2952 c.c. il diritto assicurativo fatto valere dall'Arch. . […] nella denegata e non Parte_1 creduta ipotesi che dovessero esser accolte anche parzialmente la domanda proposta dal e quella di garanzia Controparte_1 avanzata dall'Arch. dichiarare la Soc. Reale Parte_1 Mutua Assicurazioni, tenuta a rilevare indenne l'assicurato per la quota di responsabilità a lui ascritta in conformità delle pattuizioni contrattuali di cui alla polizza assicurativa inter partes conclusa, con i limiti di garanzia, massimali e franchigie espressamente previsti dal citato contratto […]”. In particolare, la terza chiamata ha richiamato le limitazioni previste dagli artt.
2.1 e 3.4 delle C.G.A. ed il massimale di € 516.456,00 contrattualmente previsto, precisando che la garanzia contrattuale non copriva il risarcimento dei danni indiretti né quelli derivanti da scelte tecniche volontariamente eseguite. Si è costituito anche chiedendo, in via Controparte_5 preliminare, di accertare ai sensi dell'art. 164, c. 3 c.p.c. la nullità della chiamata in causa per inosservanza dei termini a comparire, fissando una nuova udienza nel rispetto degli stessi;
nel merito, rigettare la domanda proposta dal nei suoi confronti. Pt_1 All'udienza del 28/04/2015 il Giudice precedente assegnatario della causa, accolta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo sollevata dall e rilevato che la notifica del CP_5 medesimo atto nei confronti del non era andata a Per_2 buon fine, ha rinviato la causa all'udienza del 29/10/2015 autorizzando il convenuto a rinnovare la notificazione Pt_1 dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo entro i termini di legge. Il ha regolarmente e tempestivamente rinnovato Per_2 la notificazione dell'atto di citazione nei confronti dell , mentre quella nei confronti del ha CP_5 Per_2 avuto esito negativo. si è costituto chiedendo il rigetto Controparte_5 delle domande proposte dal convenuto perché infondate Pt_1 in fatto ed in diritto. All'udienza del 29/10/2015 il G.U., rigettata l'istanza del di ordinare alla CGF l'esibizione di libri o Pt_1 scritture della società da cui risultasse l'esatto nominativo del , ha concesso alle parti i termini previsti Per_2 dall'art. 183, c. 6 c.p.c. La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti e del fascicolo relativo al procedimento per ATP R.G. n. 5783/2012, l'escussione di testi e l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio. Dopo una serie di rinvii, con ordinanza del 14/01/2019, il Giudice allora assegnatario della causa ha dichiarato l'interruzione del giudizio stante l'intervenuto fallimento della Controparte_6 Con ricorso depositato in data 04/02/2019 l'attrice ha riassunto il giudizio nei confronti di Pt_1 CP_2
, e espressamente CP_5 CP_4 Controparte_3
13 dichiarando di abbandonare il giudizio nei confronti della in bonis. Controparte_6 Dopo un ulteriore rinvio, la causa è stata chiamata, previa assegnazione con provvedimento del Presidente del Tribunale di PR prot. n. 1718/2019 del 9/10/2019, innanzi a questo Giudice il quale, fatte precisare le conclusioni, ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e l'ha trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare si deve dare atto che il CP_1
, come dallo stesso specificato nel ricorso per
[...] riassunzione del 04/02/2019, ha rinunciato alle domande proposte nei confronti della Controparte_6 in bonis non avendo, in sede di precisazione delle
[...] conclusioni, reiterato le domande già formulate nei confronti di quest'ultima nell'atto di citazione, né ha riassunto il giudizio nei confronti del Fallimento della società appaltatrice. IN VIA PRELIMINARE - SULL'ECCEZIONE DI DECADENZA Il ha eccepito l'intervenuta decadenza del Pt_1 [...] dalla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. Secondo CP_1 la ricostruzione di parte convenuta, infatti, l'attrice avrebbe avuto conoscenza dei vizi presenti sulla copertura sin dal 2003 - anno in cui il stesso li avrebbe segnalati – Pt_1
o quanto meno dal 2005 – nel corso del quale il Comune aveva ricevuto segnalazioni di infiltrazioni d'acqua da parte del Museo del Tessuto – procedendo poi a denunciarli solo il 21/11/2011. L'eccezione deve essere rigettata in quanto infondata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti” (cfr., da ultimo, Cass. 16/01/2020, n. 777). Orbene nel caso di specie detto grado di conoscenza deve ritenersi raggiunto dalla data di deposito della relazione del consulente d'ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo (avvenuto il 25/09/2013), in quanto solo da tal momento l'attrice può dirsi aver conseguito un apprezzabile grado di conoscenza dell'estensione dei vizi denunciati a tutto il manto di copertura e della loro riconducibilità all'esecuzione dell'opera, o, al più presto, nel mese di ottobre 2011, sebbene la relazione del Servizio Edilizia Pubblica e Cimiteri del redatto in tale data sembri CP_1 dare atto di uno scivolamento limitato solamente ad alcune porzioni del manto di copertura del Museo del Tessuto (v. CTU redatta all'esito dell'ATP e doc. 8 fascicolo di parte attrice).
14 Avendo il Comune introdotto la presente controversia con atto di citazione notificato ai convenuti in data 16/04/2014 e, comunque, avendo denunciato la presenza dei vizi anche al con lettera del 21/11/2011, come documentalmente Pt_1 provato e riconosciuto dallo stesso convenuto, si deve escludere che l'attrice sia incappata in alcuna decadenza (v. doc. 14 fascicolo di parte attrice). Non può, invece, aderirsi alla ricostruzione di parte convenuta in quanto con la comunicazione del 16/06/2003 il ha riferito al Comune della presenza di vizi Pt_1 circoscritti a specifiche porzioni della copertura (quanto all[o] scivolamento dei coppi verso il basso e l'instabilità delle tegole di colmo, segnalate solo in relazione al tratto A-B della porzione di falda realizzata con coppi ed embrici di nuova fornitura dal lato di via Puccetti) o meramente eventuali (come il rischio di infiltrazioni – v. doc. 3 fascicolo ). Anche le segnalazioni effettuate dal Museo Pt_1 del Tessuto in merito alla presenza di infiltrazioni di acqua piovana non rilevano ai fini della decorrenza del termine di decadenza, in quanto dalle stessa il non ha certamente CP_1 acquisito quell'“apprezzabile grado di conoscenza” in merito alla gravità dei vizi ed alla loro riconducibilità eziologica alle lavorazioni effettuate dalla CGF richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, specie se si considera che in tale occasione la causa delle infiltrazioni era stata rinvenuta, all'esito di un sopralluogo a cui risulta aver partecipato anche il nella tenuta dei camini di Pt_1 estrazione dell'aria (v. docc. 4 e 5 fascicolo di parte
), differentemente da quanto poi accertato dal CTU. Pt_1 IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE – SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE Anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto deve essere rigettata poiché infondata. L'art. 1669, c. 2 c.c. prevede che il diritto del committente alla garanzia prevista dal primo comma si prescrive nel termine di un anno dalla denuncia. Orbene, come in precedenza evidenziato, il ha CP_1 notificato alle parti l'atto introduttivo del presente giudizio nell'aprile 2014, contemporaneamente assolvendo all'obbligo di denuncia ed interrompendo il termine di prescrizione annuale. Peraltro, quand'anche si volesse dare rilievo alla denuncia effettuata in data 21/11/2011, dalla documentazione agli atti emerge che il abbia successivamente CP_1 interrotto la prescrizione con la sua del 17/9/2012 e, quindi, con la notificazione agli odierni convenuti (in data 31/12/2012 al ed il 15/2/2013 alla del ricorso Pt_1 CP_2 introduttivo del procedimento di ATP, che ha interrotto la prescrizione sino al deposito della relazione peritale (v. docc. 16 e 20 fascicolo di parte attrice). Non può aderirsi, infatti, alla prospettazione di parte convenuta secondo cui l'introduzione del procedimento per ATP sia inidoneo ad interrompere il termine di prescrizione. La giurisprudenza della Suprema Corte insegna infatti che l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del
15 relativo ricorso, con il pedissequo decreto giudiziale, determina – ove volto a tutelare il medesimo diritto la cui prescrizione è successivamente eccepita, come nel caso di specie – l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato (cfr., tra le tante, Cass. 19/2/2016, n. 3357). NEL MERITO DELLA DOMANDA ATTOREA NEI CONFRONTI DEL Pt_1 La domanda formulata nei confronti dei deve essere Pt_1 accolta nei limiti innanzi esposti. Il CTU ha confermato la presenza sia delle infiltrazioni che del fenomeno di scivolamento del manto di copertura. Quanto alle prime, i sopralluoghi effettuati hanno permesso di rilevare le tracce lasciate dai fenomeni infiltrativi verificatisi nei locali del Museo del Tessuto ovvero la presenza di macchie di umidità nella parte alta delle pareti, nella porzione posta vicino all'intersezione con la copertura, del piano primo nella zona nord dell'edificio nonché nel settore sud del corpo di fabbrica, verso il lato che dà sulla corte interna, ove sono state individuate anche delle piccole chiazze chiare nell'impalcato ligneo del soffitto dovute all'assorbimento dell'acqua. Quanto allo scivolamento del manto di copertura, si deve in primo luogo evidenziare che ai fini dell'indagine peritale il tetto del Museo è stato suddiviso in quattro zone: la numero 1 ricomprende la parte centrale della falda che si affaccia sul cortile interno;
la numero 2 la parte sud della falda che si affaccia su via Puccetti;
la numero 3 la parte sud della falda che si affaccia sul cortile interno;
e, infine, la zona 4 che corrisponde a tutta la restante parte del tetto a copertura del lato nord (si veda la rappresentazione grafica riprodotta a pag. 24 della prima C.T.U.). Orbene, il CTU ha accertato: che nelle zone 3 e 4 il manto in laterizi sta scivolando verso il basso in maniera
“evidente e palese” ed alcune tegole, soprattutto nella zona 3, risultano rotte;
che nella zona 2 non si è mai manifestato alcun fenomeno di scivolamento;
e, infine, che nella zona 1 i lavori di risistemazione effettuati dal nell'ottobre CP_1 2011 (consistiti nello smontaggio del manto, nella successiva sostituzione della guaina seguita dal rimontaggio del manto) che precludono la possibilità di appurare l'eventuale pregressa esistenza delle problematiche lamentate da parte attrice. Passando, quindi, alle cause dei vizi accertati, il consulente tecnico ha concluso che le infiltrazioni trovino causa nello scivolamento del manto di copertura a sua volta dovuto all'errato fissaggio delle tegole alla sottostante guaina traspirante e di quest'ultima al piano in legno posto ulteriormente al di sotto. Prima di illustrare le ragioni che giustificano una simile conclusione è necessario soffermarsi sulla struttura del tetto del Museo del Tessuto. Il CTU ha verificato che, conformemente al progetto, l'impalcato di copertura è composto (procedendo dall'interno
16 verso l'esterno) da “tavolato in abete di 3 cm poggiante sui travetti della struttura del tetto, isolante in pannelli in sughero dello spessore di 4/6 cm, camera di ventilazione di circa 4 cm, pannello di multistrato fenolico di spessore di 1,5 cm, membrana impermeabilizzante-traspirante, manto di copertura in elementi in laterizio (coppi ed embrici o marsigliesi)”. Tale configurazione si differenzia dalla quella comunemente adottata nella realizzazione dei c.d. tetti ventilati: di solito, infatti, la camera di ventilazione è posta direttamente al di sotto degli elementi in laterizio mediante l'inserimento tra quest'ultimi e la guaina impermeabilizzante di un reticolo di listelli di legno che funge anche da “ferma-tegola”. Nel caso di specie, invece, l'intercapedine d'aria è stata posizionata tra il pacchetto superiore (composto da pannello/guaina/manto in laterizio) ed il pacchetto inferiore (costituito da pianelle/pannello di isolamento), rendendo così superflua la posa dei listelli in legno tra guaina impermeabilizzante e le tegole di copertura. L'adozione di tale soluzione progettuale (giustificata dalla sottoposizione dell'edificio al vincolo di restauro conservativo previsto dalla L. 1089/1939) ha reso essenziale che le tegole fossero adeguatamente fissate alla guaina impermeabilizzante e che quest'ultima, a sua volta, fosse saldamente fissata alla superficie in legno sottostante. La necessità di un adeguato fissaggio delle tegole alla guaina è reso ancora maggiore dal fatto che nel caso di specie la ditta appaltatrice, previa approvazione per iscritto del direttore dei lavori, ha impiegato una guaina impermeabilizzante di tipo
“traspirante” che si caratterizza per avere “una scabrezza ridottissima con un coefficiente di attrito molto basso” (v. doc. 13 fascicolo di parte attrice e I CTU). Orbene nel caso di specie il manto di copertura in laterizio, conformemente a quanto previsto nel capitolato di appalto e nel progetto, è stato posato direttamente sulla guaina impermeabilizzante mediante l'impiego di malta cementizia (c.d. “malta bastarda”) (v. doc. 1 fascicolo di parte attrice). Tale tecnica di posa differisce tuttavia da quella prevista nella scheda tecnica della guaina utilizzata (ovvero la guaina “Tyvek Pro” prodotta dalla ditta , il cui CP_12 paragrafo relativo all'“installazione orizzontale tetti a falda” (ovvero la modalità di installazione adottata nel caso di specie) recita che “tegoli e coppi possono venire posati direttamente su Tyvek Pro solo con malta adesiva o schiuma poliuretanica o con speciale colla per tegoli/coppi” (v. doc. 13 fascicolo di parte attrice). Il CTU ha inoltre evidenziato che – come riferito dal rappresentante per la [Re]gione Toscana della Du Pont –
“secondo l'esperienza e gli studi portati avanti dalla ditta produttrice il contatto tra la malta [cementizia] e la membrana, data la composizione chimica dei due materiali, fa nascere una reazione che origina un effetto di corrosione della membrana […] la quale va a perdere le proprie caratteristiche […] di tenuta all'acqua […] [e] di resistenza meccanica alle sollecitazioni”.
17 L'utilizzo di tale tecnica di posa ha quindi avuto come esito “che le tegole, non opportunamente fermate al piano sottostante, abbiano col trascorrere del tempo cominciato a
“scivolare””. Tale fenomeno è stato poi aggravato dal fatto che la guaina impiegata sia stata fissata al piano in legno sottostante in maniera non adeguata, ricorrendo all'impiego di materiale adesivo invece che di chiodi. La concorrenza di tali due fattori ha quindi “innescato un effetto di trascinamento, che ha prodotto un
“accartocciamento” della guaina in alcune porzioni e ne ha provocato il distacco dalla linea di colmo in alcuni tratti, rendendo la copertura vulnerabile all'ingresso delle acque;
lo scivolamento delle tegole ha provocato inoltre la “scopertura” di piccole porzioni di guaina le quali sono rimaste, non più protette dagli elementi in laterizio, esposte direttamente al sole e agli agenti atmosferici perdendo gradualmente la proprietà di tenuta all'acqua che avevano in origine” (v. prima CTU). Tale conclusione non viene inficiata dalle contestazioni sollevate dal in merito alla dedotta incompletezza Pt_1 della risposta peritale. A tal riguardo si deve in primo luogo rilevare che il quesito formulato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo non richiedeva al consulente tecnico di ricostruire in maniera puntuale gli interventi successivi alla fine dei lavori – differentemente da quanto dedotto da parte convenuta – ma di verificare l'entità e le cause dei vizi eventualmente riscontrati, indicando se tale accertamento fosse possibile alla luce degli interventi già eseguiti dal quesito a cui il CTU ha risposto Controparte_1 compiutamente evidenziando che i lavori realizzati dall'amministrazione comunale nella zona 1 del tetto non hanno permesso, come innanzi già riportato, “di esprimersi in merito al difetto lamentato […]”. Non possono essere accolte neanche le censure di parte convenuta in merito all'“evidente nocumento del confronto dialettico” asseritamente derivante dal fatto che il CTU abbia richiesto informazioni al rappresentante della ditta produttrice della guaina traspirante in merito alle modalità di posa degli elementi in laterizio direttamente sulla stessa senza la partecipazione dei consulenti di parte. In via preliminare si rileva che per consolidato orientamento giurisprudenziale il “consulente d'ufficio, pur in mancanza di espressa autorizzazione del giudice, può, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., comma 1, assumere informazioni da terzi e procedere all'accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli” (cfr., tra le tante, Cass. 10/03/2015, n. 4729). Ciò chiarito, la possibilità per le parti di formulare osservazioni al ragionamento ed alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico unitamente al fatto che questi abbia compiutamente esposto gli elementi tecnici posti a fondamento delle stesse ha garantito, nel caso di specie, il pieno rispetto del contraddittorio. Peraltro l'incompatibilità della malta bastarda con la guaina trasparente trova conferma in quanto
18 riportato nel manuale di posa di quest'ultima, depositato in atti (v. doc. 13 fascicolo di parte attrice). Parimenti devono essere rigettate le contestazioni del in merito alla mancata indicazione da parte del CTU Pt_1 delle modalità di accertamento dell'insufficiente fissaggio della guaina allo strato sottostante e del fissaggio della copertura in laterizio con l'utilizzo di “malta bastarda”. Quanto alla prima è sufficiente evidenziare come lo stesso convenuto sostenga nei propri scritti difensivi (aderendo a quanto dedotto dal proprio consulente tecnico) che i vizi lamentati dalla parte attrice sarebbe imputabili esclusivamente all'errato fissaggio della guaina in tutti i suoi punti (v. pagg. 22 e 23 comparsa di costituzione). Con riferimento alla seconda, dalla documentazione agli atti emerge che il capitolato speciale di appalto prevedeva il fissaggio dei laterizi alla guaina con “malta bastarda”, mentre non vi sono elementi che permettano di concludere che l'appaltatore si sia discostato da tale previsione: circostanza questa che peraltro non è stata mai espressamente contestata dal convenuto (che, invero, si è limitato a contestare la mancata indicazione da parte del consulente delle modalità con cui la circostanza in parola sarebbe stata accertata). Alla luce degli elementi probatori innanzi illustrati si deve concludere che i vizi lamentati dalla parte attrice siano imputabili ad una condotta non diligente (ed in quanto tale colposa) del Pt_1 Secondo il più che consolidato orientamento giurisprudenziale rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente: sebbene tale attività, come evidenziato dal convenuto, non richieda la presenza continua e giornaliera del direttore dei lavori sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, la stessa implica il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se siano state osservate le regole dell'arte. Orbene nel caso di specie dalla documentazione agli atti e dagli accertamenti tecnici condotti dal CTU emerge che il
, nel suo ruolo di direttore dei lavori, ha omesso di Pt_1 verificare – da un lato – che le modalità di fissaggio dei tegoli alla guaina impermeabilizzate previste contrattualmente, ed effettivamente impiegate dall'appaltatore, fossero compatibili con le caratteristiche del modello di guaina il cui utilizzo egli stesso aveva
19 autorizzato e – dall'altro – che le modalità di posa della guaina garantissero la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte, anche e soprattutto alle luce delle particolarità del progetto (ovvero la posa degli elementi in laterizio direttamente sulla guaina senza l'interposizione dei listelli in legno e l'impiego di una guaina traspirante per sua natura particolarmente “scivolosa”) a lui certamente ben note stante il duplice ruolo di progettista,. Né può ritenersi che dette attività, come invece prospettato da parte convenuta, fossero di natura
“squisitamente materiale” e, in quanto tali, rientranti nell'esclusiva competenza della società appaltatrice. Come emerge dalla consulenza tecnica, i vizi lamentati dall'attore non sono conseguenza di una “attività di mero dettaglio tecnico da svolgersi con l'uso di particolari mezzi tecnici” (ovvero l'ipotesi in cui la sentenza del Tribunale modenese richiamata dal convenuto ha escluso la responsabilità del direttore dei lavori) né certamente di “minuzie”, ma di un'attività di natura intellettuale volta a garantire che le concrete modalità di realizzazione di una porzione fondamentale dell'edificio, qual è la copertura, garantissero l'assenza di difetti costruttivi. Le medesime ragioni inducono ad escludere che il fissaggio della guaina e degli elementi in laterizio rientrassero nella responsabilità esclusiva del direttore tecnico di cantiere che – come anche previsto dall'art. 6 dall'allora vigente D.M. 19/04/2000, n. 145 richiamato dallo stesso convenuto – si limita a curare l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere nell'interesse dell'appaltatore. Deve anche escludersi che il abbia Controparte_1 concorso alla causazione dei vizi dallo stesso lamentati (fatto salvo quanto innanzi si dirà in merito all'aggravamento del danno) tenendo un comportamento asseritamente inerte rispetto alle problematiche che hanno interessato la figura del direttore del cantiere, ovvero l'avvicendarsi di plurimi direttori di cantiere con ampi periodi di vacanza e la dedotta assenza dal cantiere dell'ultimo direttore tecnico (il geom.
). Dalla ricostruzione delle vicende per cui è Persona_2 causa offerta dal convenuto emerge che lo stesso, in qualità di direttore dei lavori, abbia più volte contestato alla ditta appaltatrice la mancata nomina del direttore tecnico o la sua assenza del cantiere: poiché, come innanzi evidenziato, il direttore dei lavori è un rappresentante del committente, l'attività posta in essere dal primo deve essere imputata direttamente al secondo (v. docc. da 7 a 12 fascicolo di parte convenuta). Parimenti non possono trovare accoglimento le deduzioni di parte convenuta secondo cui il avrebbe Controparte_1 concorso alla causazione del danno per le seguenti ragioni: 1) per aver eseguito in proprio, successivamente al collaudo, dei lavori sulla copertura che si porrebbero in nesso causale con lo scivolamento della copertura;
2) per aver certificato la corretta esecuzione dell'opera; e, infine, 3) per non aver attivato la copertura assicurativa prevista dagli artt. 52 e 53 del capitolato speciale di appalto.
20 Quanto alla prima contestazione la stessa risulta sfornita di qualsiasi supporto probatorio, che era onere del convenuto fornire;
con riferimento alla seconda, la certificazione della corretta esecuzione dell'opera l'eventuale negligenza del RUP e del collaudatore tecnico- amministrativo è suscettibile di determinare l'insorgenza in capo a quest'ultimi di una responsabilità concorrente con il direttore dei lavori, ma nella stessa non può essere individuato un concorso di colpa dell'Amministrazione Pubblica. Relativamente, infine, alla terza censura, si deve evidenziare che la copia del contratto di appalto in atti (sia quella presente nel fascicolo di parte attrice relativo al procedimento di ATP che in quello del presente procedimento) non riporta gli artt. dal 50 al 73: siffatta mancanza rende del tutto generica la contestazione di parte convenuta che, pertanto, deve essere rigettata (v. docc. 1 e 24 fascicolo
). Controparte_1 Quanto alla zona 1, come anticipato, il CTU – nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo – ha concluso, anche alla luce dell'esame della produzione fotografica di parte ricorrente (odierna attrice), di non poter accertare la pregressa esistenza delle problematiche denunciate da parte attrice. Ciò nonostante, le dichiarazioni testimoniali assunte – da ritenersi attendibili in quanto rese da soggetti che hanno avuto diretta conoscenza dei fatti di causa – hanno confermato la presenza nell'ottobre 2011 dei vizi dedotti da parte attrice, ovvero la presenza di tegole staccate nonché del fenomeno di scivolamento del manto verso la linea di gronda (v. verbale di udienza del 15/11/2016). In particolare la teste ha precisato che il tessuto posizionato Testimone_1 sotto le tegole si era accartocciato. Ciò detto, stante l'identità tra i difetti presenti nella zona n. 1 nell'ottobre 2011 e quelli rilevati dal C.T.U. nelle zone nn. 3 e 4 del tetto, in merito al quale il consulente ha avuto modo di esprimersi anche in merito alla causa dei vizi, deve concludersi che anche i primi trovino causa nell'errato fissaggio del manto alla guaina sottostante e di quest'ultima al piano in legno. Ne deriva pertanto anche detti difetti debbano essere imputati, per le ragioni già in precedenza illustrate, alla responsabilità del direttore dei lavori
. Pt_1 Passando, dunque, alla quantificazione del danno risarcibile è meritevole di accoglimento l'eccezione formulata dal convenuto , secondo il quale il Pt_1 Controparte_1 avrebbe aggravato il danno avendo omesso di svolgere sulle opere per cui è causa alcuna attività di manutenzione ordinaria. Risulta documentalmente provato che il Piano di Manutenzione allegato al progetto esecutivo prevedeva la necessità di effettuare attività semestrale di ispezione e pulizia del pacchetto di ventilazione del tetto e della copertura a falde con manto discontinuo ed annuale di ispezione e ripresa del sottomanto in guaina impermeabile (v. allegato 25 alla II C.T.U.), della cui effettiva esecuzione l'attore non ha fornito prova.
21 Il consulente tecnico ha quindi verificato che il
[...]
qualora avesse adempiuto al proprio obbligo CP_1 manutentivo, avrebbe potuto prendere coscienza dell'esistenza dei vizi circa tre anni prima rispetto a quanto nei fatti avvenuto (ovvero nel giugno 2008 invece che nell'ottobre 2011). Tale circostanza avrebbe quindi permesso di limitare gli interventi necessari per eliminare i vizi accertati ad
“alcune azioni di ripristino [della guaina traspirante esistente] limitate alle sole parti eventualmente danneggiate” senza dunque la necessità di sostituirla interamente, come invece sarebbe necessario intervenendo alla data odierna e da cui deriva un evidente aggravio di costi (vedi conclusioni I C.T.U.). Quanto alla zona 3 sarebbe infatti stato sufficiente fissare (analogamente a quanto già effettuato nella zona 2) una fila di embrici ogni quattro/cinque allo strato sottostante mediante chiodatura, successivamente ricoprendo il punto chiodato con guaina liquida impermeabilizzante. Tale intervento, come specificato dal CTU, “avrebbe […] dovuto essere accompagnato dalla preventiva rimozione della striscia di manto più vicina al colmo per la larghezza di 1m, per un totale di circa 40mq, dalla asportazione della guaina traspirante esistente presumibilmente danneggiata e dalla stesura di una nuova striscia di guaina dello stesso tipo effettuata la quale si sarebbe potuto poi rimettere in opera il manto precedentemente smontato prevedendo un reintegro con nuovi elementi di circa il 15% (pari a circa 5mq); tali nuovi elementi saranno quelli interessati dalla chiodatura”. Con riferimento, invece, alla zona 4 l'eliminazione delle problematiche per cui causa avrebbe richiesto: lo “smontaggio dell'attuale manto di copertura con accantonamento delle tegole in cantiere ai fini del loro riutilizzo (circa 750mq); la verifica dell'integrità della guaina traspirante, asportazione delle parti danneggiate o strappate (circa un 10% del totale), pulitura delle superfici e rimozione di residui di malte e/o parti di guaina distaccata dal supporto inferiore, tramite operazioni meccaniche eseguite con spazzole (circa 750mq); la posa in opera di nuova guaina impermeabilizzante nelle strisce di falda più vicine al colmo per la larghezza di 1m, ove la guaina risulta soggetta alla tensioni maggiori (circa 80mq); la posa in opera di listelli in legno di pino grezzo di sezione 2cm (h) x4cm (l) circa, posti lungo le falde ad interasse di 35cm l'uno dall'altro per poter fissare la guaina allo strato sottostante e allo stesso tempo fungere da listello ferma-tegola; il rimontaggio sui listelli ferma-tegola del manto precedentemente accantonato (circa 750mq); il reintegro, in misura di circa il 10%, di nuovi elementi per il manto, di circa 75mq”). Il costo delle opere innanzi elencate, unitamente a quelle da eseguirsi su entrambe le zone (ovvero l'installazione di un ponteggio per garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza e l'allestimento del cantiere), è stato quantificato nella somma di € 74.517,30 oltre I.V.A. (pari ad € 90.911,11 I.V.A. 22 % inclusa), di molto inferiore a quella di € 98.375,35 (IVA esclusa) stimata all'esito del
22 procedimento di ATP senza tenere conto degli effettivi benefici che la manutenzione ordinaria avrebbe avuto. Non possono trovare accoglimento le contestazioni sollevate dall'attrice, in quanto – come emerge chiaramente dall'elaborato peritale – il consulente non ha ritenuto che l'esecuzione dell'attività di manutenzione ordinaria non avrebbe permesso la risoluzione dei difetti costruttivi (circostanza invece espressamente negata), ma avrebbe consentito di intervenire anticipatamente sugli stessi con conseguente riduzione delle lavorazioni necessarie per la loro eliminazione. Parimenti non sono condivisibili le contestazioni di parte convenuta in merito alla supposta errata individuazione della data di decorrenza dell'obbligo manutentivo: secondo la prospettazione del il sarebbe stato tenuto a Pt_1 CP_1 compiere le attività di manutenzione del manto di copertura sin dal 2005 (invece che dal 2008, come assunto dal CTU a fondamento dei propri calcoli) ed è pertanto con riferimento al prezziario di tale annualità che il costo delle lavorazioni avrebbe dovuto essere calcolato. Indipendentemente dalla data da cui il può CP_1 ritenersi nel possesso dell'immobile e, quindi, gravato dal relativo obbligo di manutenzione, il CTU – sulla base della documentazione versata agli atti nonché quella acquisita nel corso delle operazioni peritali con il consenso delle parti – ha ritenuto che sia lo scivolamento della guaina traspirante sul piano sottostante che quello delle tegole sulla guaina stessa si sia verificato nel periodo intercorrente tra il 2007 ed il 2011. Di tali problematiche il avrebbe pertanto CP_1 potuto prendere coscienza esclusivamente nel corso dei controlli ispettivi che avrebbe dovuto effettuare nel corso del 2008, esattamente come concluso dal CTU, le cui valutazioni ed i cui calcoli devono ritenersi pienamente condivisibili. All'importo liquidato dal CTU deve, inoltre, essere aggiunto il costo dei lavori di messa in sicurezza del manto di copertura sostenuto dal nell'inverno 2011 e pari ad CP_1
€ 46.840,00 (v. doc. 8b fascicolo di parte attrice) Complessivamente, pertanto, l'importo del danno patrimoniale riconoscibile in favore del ammonta ad € CP_1 137.751,11 (IVA inclusa) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del deposito della CTU nell'ambito del procedimento di A.T.P. (da identificarsi nel momento in cui l'illecito si è esteriorizzato) sino al saldo. SULLE DOMANDE DEL MATTEI NEI CONFRONTI DEI TERZI CHIAMATI Il ha agito nei confronti del direttore tecnico Pt_1 del cantiere, del responsabile del Persona_2 procedimento, e del collaudatore tecnico Controparte_4 amministrativo, deducendo che le condotte Controparte_5 poste in essere da questi avrebbero interrotto il nesso causale tra la condotta tenuta dal ed il fatto dannoso Pt_1 e, conseguentemente, ha chiesto la condanna degli stessi a manlevare il convenuto di quanto questi fosse tenuto a corrispondere al oppure, in alternativa, Controparte_1 ridurre l'importo alla cui refusione lo stesso dovesse essere condannato. Il convenuto ha inoltre proposto domanda di
23 manleva nei confronti della che Controparte_3 sarà oggetto di esame separato nel prosieguo del provvedimento. Quanto alla domanda nei confronti del si rileva Per_2 che il convenuto non ha provveduto a notificare il relativo atto di chiamata in causa entro il termine perentorio concesso all'udienza del 28/4/2015. La notificazione nei confronti di tale terzo chiamato presso la sede legale della
[...] in bonis ha, infatti, avuto esito Controparte_6 negativo per irreperibilità del destinatario, come emerge dall'avviso di ricevimento n. 20/2015. In applicazione dell'art. 291, cc. 1 e 3 c.p.c. (il quale prevede che “se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla […] Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo ed il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo”) l'odierno procedimento deve dunque dichiararsi estinto limitatamente alla domanda proposta dal nei confronti Pt_1 del . Per_2 Prima di esaminare le domanda rivolte nei confronti del e dell appare opportuno soffermarsi CP_4 CP_5 sull'eventuale estensione automatica della domanda attorea ai terzi chiamati (in assenza di estensione espressa della medesima ad opera dell'attrice). Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, il principio di estensione automatica della domanda attorea al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione nell'ipotesi in cui la chiamata del terzo sia svolta ad accertare l'esclusiva responsabilità o la corresponsabilità di quest'ultimo quale autore della condotta causalmente efficiente alla produzione dell'evento di danno, ossia la chiamata abbia come unico petitum la estensione al terzo chiamato dell'eventuale accertamento di responsabilità esclusiva o di corresponsabilità e della condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attore danneggiato, senza che venga introdotto nel giudizio un distinto rapporto obbligatorio tra chiamante e chiamato. Il suddetto principio, invece, non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi ed, in particolare, ove l'azione dell'attore sia di natura risarcitoria, qualora venga dedotto un titolo di responsabilità del terzo verso l'attore diverso da quello da quest'ultimo invocato nei confronti del convenuto, al fine non già dell'affermazione della responsabilità diretta ed esclusiva del terzo verso l'attore, bensì allo scopo di ottenere, sulla base del diverso rapporto di responsabilità dedotto, il rilievo dalla responsabilità invocata dall'attore con la domanda introduttiva della lite (cfr. Cass. 10/06/2020, n. 11103; Cass. ord. 28/11/2019, n. 31066). Orbene, nel caso di specie il titolo di responsabilità fatto valere dal nei confronti dei terzi chiamati Pt_1
ed non è evidentemente diverso rispetto a CP_4 CP_5
24 quello invocato dall'attore nei confronti del stesso, Pt_1 atteso che quest'ultimo è chiamato a rispondere nei confronti dell'attore a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 1669 c.c. Passando dunque alla domanda nei confronti di CP_5
, si deve in primo luogo rilevare che l'eccezione di
[...] nullità della citazione per inosservanza del termine a comparire deve ritenersi superata avendo il provveduto Pt_1 a rinnovare la notificazione dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo entro il termine a tal fine assegnato dal precedente Giudice assegnatario con l'ordinanza del 28/4/2015 e nel rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 163 bis c.p.c. Nel merito, dalla documentazione versata agli atti emerge che l nella sua qualità di collaudatore tecnico- CP_5 amministrativo nominato dal con le Controparte_1 determinazioni n. 375 del 18/02/2000 e n. 3274 del 17/10/2003, ha certificato che i lavori sono stati eseguiti nel rispetto delle previsioni contrattuali ed in conformità alle regole dell'arte, omettendo di rilevare la presenza dei vizi costruttivi accertata dal consulente tecnico d'ufficio (v. docc. 6 fascicolo di parte attrice 24 fascicolo di parte
). Deve pertanto ritenersi che l sia Pt_1 CP_5 solidalmente responsabile con il in relazione ai danni Pt_1 lamentati dall'attrice. Deve essere rigettato il rilievo svolto del terzo chiamato secondo cui lo stesso dovrebbe andare esente da responsabilità in quanto il difetto di costruzione accertato non sarebbe stato riscontrabile da parte del collaudatore tecnico-amministrativo. Tale censura, infatti, oltre che del tutto generica (non avendo il terzo spiegato il perché di tale affermazione) risulta sprovvista di qualsiasi riscontro probatorio. Con riferimento, poi, alla posizione di Controparte_4 risulta documentalmente provato (oltre ad essere circostanza non contestata tra le parti) che lo stesso abbia svolto, con Cont riferimento ai lavori realizzati dalla l'incarico di responsabile del procedimento (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “R.U.P.”). L'art. 7 del DPR 554/1999, applicabile ratione temporis, prevede che il RUP “vigili sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia”. Il successivo art. 8 specifica ulteriormente le funzioni ed i compiti del RUP, con particolare riferimento alla fase esecutiva e di collaudo, come segue: “n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
[…] r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella [sola] concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
s) raccoglie, verifica e trasmette
25 all'Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera; w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
x) accerta e certifica negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) h) (ovvero, rispettivamente, di opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica e del progetto integrale di un intervento); y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
z) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico.” A ben vedere dunque il RUP, come chiarito anche dalla giurisprudenza contabile, si pone al centro del procedimento decisionale di affidamento del pubblico appalto, assurgendo al ruolo di “gestore” unico della complessiva procedura volto a verificare che il procedimento permetta il conseguimento del risultato finale, ovvero l'opera pubblica. Dai suoi numerosi e variegati compiti esula però il controllo dell'esecuzione dell'opera a regola d'arte, che l'art. 124 del citato DPR 554/1999 attribuisce espressamente ed esclusivamente al direttore dei lavori, deputato ad interloquire “in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto”. Alla luce di quanto deve pertanto escludersi che la sussistenza dei vizi per cui è causa sia imputabile anche al responsabile unico del procedimento. Conclusivamente il convenuto ed il terzo Parte_1 chiamato devono essere condannati, in Controparte_13 solido, a pagare al a titolo di risarcimento Controparte_1 del danno l'importo di € 137.751,11 (IVA inclusa) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del deposito della CTU nell'ambito del procedimento di A.T.P. (da identificarsi nel momento in cui l'illecito si è esteriorizzato) sino al saldo. Deve invece essere rigettata la richiesta di parte convenuta di riduzione dell'importo a cui il è Pt_1 condannato in conseguenza della concorrente responsabilità del
26 terzo chiamato considerato che in tema di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o anche del collaudatore), entrambi rispondono solidalmente dei danni, con conseguente riconoscimento all'attore, in applicazione del principio contenuto nell'art. 1292 c.c., del beneficio della solidarietà. NEL MERITO DELLA DOMANDA DI MANLEVA PROPOSTA DAL MATTEI NEI CONFRONTI DI E DELLA Controparte_3 [...]
CP_2 Deve essere rigettata la domanda di parte convenuta
“volta a dichiarare tenuta e condannare la
[...]
al risarcimento del danno occorso” stante la CP_11 carenza di legittimazione attiva del il quale non è Pt_1 parte del contratto di assicurazione stipulato in favore del
. Controparte_1 Ugualmente deve essere rigettata la domanda di manleva formulata dalla parte convenuta nei confronti della
[...] sulla base del contratto di assicurazione Controparte_3 n. 15288 sulla base delle seguenti motivazioni. L'art.
3.8 del condizioni di assicurazione prevede infatti che “L'assicurazione è prestata per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all e da Parte_3 lui denunciate a durante il periodo di validità CP_3 del contratto, indipendentemente dalla data dell'errore o della negligenza commessa” (v. doc. 2 fascicolo della CP_3
).
[...] Orbene è circostanza pacifica tra le parti (in quanto tale da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) che detto contratto abbia cessato di produrre i propri effetti in data 27/7/2011 e che il sinistro per cui è causa sia stato denunciato dal all'assicurazione per la prima volta il Pt_1 24/2/2015. Alla luce di quanto sopra deve pertanto escludersi l'operatività dell'assicurazione in parola nel caso di specie. NEL MERITO DELL'AZIONE DI PARTE ATTRICE NEI CONFRONTI DI
Controparte_2 Il come dallo stesso specificato Controparte_1 nell'atto di citazione, ha limitato le domande nei confronti della all'accertamento dell'esistenza dei Controparte_2 vizi lamentati e delle relative cause nonché dell'imputabilità degli stessi alla ditta appaltatrice ed alla loro risarcibilità in base alla polizza di assicurazione decennale postuma “danni diretti dell'opera” n. Z050561. Prima di esaminare il merito di tali domande, è necessario soffermarsi sulle eccezioni sollevate dalla parte convenuta. Quest'ultima, in sede di comparsa conclusionale, ha dedotto il difetto di competenza del Giudice adito asserendo che stante l'intervenuto fallimento di ed essendo CP_6 la convenuta quale assicuratrice di quest'ultima CP_2
“sembrerebbe logico che [anche per quest'ultima] operi la cognizione del Giudice fallimentare, con conseguente difetto di competenza ratione materiae del Tribunale adito”. In primo luogo si deve premettere che tale eccezione, sebbene formulata per la prima volta nella comparsa
27 conclusionale, non è tardiva in quanto l'inammissibilità della domanda innanzi al giudice “ordinario” in ragione della competenza di quello fallimentare è questione rilevabile d'ufficio. Ciò precisato la censura in parola non può comunque trovare accoglimento per le seguenti motivazioni. Punto di partenza deve essere la qualificazione giuridica del contratto in essere tra la CGF in bonis e la . Non CP_2 appare revocabile in dubbio che lo stesso sia riconducibile al contratto di assicurazione per conto terzi, considerato che la Compagnia di Assicurazione convenuta si è obbligata nei confronti della società contraente ed in favore del CP_1
ad indennizzare quest'ultimo “per i danni materiali e
[...] diretti causati all'opera assicurata” da uno degli eventi elencati dall'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione “purché derivanti da difetto di costruzione” (v. doc. 7 fascicolo di parte attrice). Orbene, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tale tipologia di contratto assicurativo il beneficiario assicurato ha azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice ai sensi dell'art. 1891, c. 2 c.c., secondo cui i diritti derivanti dal rapporto contrattuale fanno capo direttamente all'assicurato (cfr. Cass. 20/12/2017, n. 30653). Ciò chiarito, deve inoltre richiamarsi quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “quando sia stata proposta una domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale nei confronti del proprietario del veicolo che ha causato il danno e del suo assicuratore della responsabilità civile […] ove la domanda sia limitata alla condanna diretta dell'assicuratore [non è] operante la vis attrattiva della procedura, giacché la pronuncia giudiziale non potrà incidere sulla massa e influire sulla par condicio creditorum” (cfr. Cass. 22/11/2017, n. 27756): tale principio, sebbene formulato con riferimento ad un'ipotesi differente, appare applicabile anche al caso di specie considerato che in entrambe le fattispecie l'attore è titolare di azione diretta nei confronti dell'assicuratore per il risarcimento del danno. Orbene, alla luce delle considerazioni in diritto che precedono e considerato che l'attore non ha formulato alcuna domanda né nei confronti del fallimento né nei confronti della società in bonis, nel caso di specie non può ritenersi operante la vis attractiva del Tribunale fallimentare. I medesimi rilievi permettono, poi, di rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore sollevata dalla sulla base della prospettazione che CP_2 l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore spetterebbe esclusivamente alla società appaltatrice. Ciò precisato, si deve rilevare che la Compagnia non ha contestato l'esistenza e la validità della polizza assicurativa stipulata in favore del ma si è limitata CP_1 ad contestarne la non operatività sulla base di una serie di ragioni, nessuna delle quale può trovare accoglimento. Con riferimento alla censura che fa leva sulla circostanza che le infiltrazioni di acqua si sarebbero manifestate nell'autunno 2011 e, dunque, successivamente alla
28 scadenza della polizza, asseritamente intervenuta il 31/8/2011, è sufficiente rilevare che dall'appendice di polizza n. W51844/02 emerge che i termini iniziali e finali di durata della stessa (originariamente fissati al 31/12/1999 ed al 31/08/2011) sono stati successivamente posposti, rispettivamente, al 25/02/2002 ed al 25/02/2012 (v. pag. 2 doc. 7 fascicolo di parte attrice). Quanto, poi, all'assunta esorbitanza dei fatti per cui è causa dall'oggetto dell'assicurazione, si devono richiamare le condivisibili conclusioni del consulente tecnico, il quale ha accertato la sussistenza di un difetto di costruzione sulla copertura dell'immobile ovvero il non corretto fissaggio del manto in laterizi alla guaina traspirante e di quest'ultima al piano in legno sottostante. Simili difetti, sempre in base alle risultanze peritali, hanno causato il progressivo scivolamento verso il basso della copertura dell'edificio. Tale ipotesi appare pertanto rientrare nel caso previsto dall'art. 1, lett. b) ovvero “gravi difetti di parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata [qual è la copertura dello stesso], che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera”. Deve, inoltre, escludersi l'applicabilità delle ipotesi di delimitazione dell'assicurazione previste dall'art. 2, lett. c) e g). Quanto alla prima (che esclude la risarcibilità dei “danni derivanti da modifiche dell'opera intervenute dopo il collaudo definitivo”), dalla consulenza tecnica esperita emerge che le problematiche denunciate dall'odierno attore sono riconducibili, quanto meno con riferimento alle zone 3 e 4 della copertura, ad una mancata realizzazione della stessa secondo le regole dell'arte, nulla rilevando – quanto alla causazione del danno – gli interventi effettuati dal Comune in una zona del tetto diversa, ovvero quella individuata con il numero 1. Con riferimento, poi, alla seconda (che esclude la risarcibilità dei “danni da difettosa impermeabilizzazione”), le risultanze peritali evidenziano che i danni lamentati da parte attrice sono dovuti ad una errata realizzazione del pacchetto superiore del tetto e non una difetto della guaina impermeabilizzante. Infine, non può aderirsi alla prospettazione della parte convenuta secondo cui l'assicurazione non troverebbe applicazione in ragione di quanto previsto dall'art. 3 C.G.A., che individua nelle condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia “che l'opera sia stata realizzata a regola d'arte, secondo la migliore tecnica costruttiva – in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali”. Se infatti così fosse l'assicurazione in parola non troverebbe mai applicazione, non essendo ipotizzabile un difetto di costruzione che non derivi dal mancato rispetto delle tecniche costruttive o dall'inosservanza delle previsioni normative in materia. Orbene, poiché l'art. 1367 c.c. prevede che “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”, la clausola in parola deve piuttosto essere interpretata nel senso che le restanti
29 porzioni dell'opera non affette dal vizio costruttivo debbano essere state realizzate “a regola d'arte” e nel rispetto delle previsioni normative: circostanze queste che, nel caso di specie, non sono state nemmeno contestate. Ciò precisato, e passando dunque al merito della domanda attorea, come già innanzi richiamato il C.T.U. – le cui conclusioni sono del tutto condivisibili in quanto pienamente rispondenti ai quesiti posti ed adeguatamente supportate da accertamenti frutto di un approfondito esame dei fatti e fondati su logiche e rigorose indagini – ha evidenziato la sussistenza dei vizi lamentati da parte attrice, individuandone la causa nell'errato fissaggio degli elementi in laterizio alla guaina traspirante e di quest'ultima al piano in legno sottostante. Orbene, non è revocabile in dubbio che la sussistenza di tali difetti costruttivi dei vizi imputabili, oltre ad un comportamento negligente del direttore dei lavori, anche alla negligenza della società appaltatrice. L'appaltatore, infatti, è tenuto ad osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli ed è pertanto obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto qualora dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo. Alla luce dei principi innanzi esposti, non è revocabile in dubbio che l'appaltatore avrebbe dovuto evidenziare – per andare esente da responsabilità – che la malta “bastarda” non si prestava ad essere utilizzata per il fissaggio degli elementi in laterizio alla guaina sottostante, come progettualmente previsto, tenuto conto delle istruzioni di posa fornite dalla ditta produttrice della guaina traspirante: istruzioni che alla ditta avrebbero dovuto essere ben note considerando che è stata l'appaltatrice stessa a proporre l'adozione della guaina traspirante del marchio “Du Pont” inviando al direttore dei lavori il relativo manuale di istruzioni (v. doc. 12 fascicolo di parte attrice). Appaltatrice che si è rivelata negligente anche per aver impiegato come mezzo di fissaggio della guaina al piano sottostante la sola “malta bastarda” (invece che i chiodi), tenuto conto dell'assenza – a lei ben nota – dei listelli di legno (che, come innanzi evidenziato, svolgono una funzione di prevenzione dello scivolamento, aumentando l'attrito) e delle caratteristiche di particolare liscezza della guaina impiegata. I rilievi che precedono portando ad escludere che le negligenze del direttore dei lavori e del collaudatore abbiano determinato l'interruzione del nesso di causalità tra l'inadempimento della ditta appaltatrice e i danni lamentati. Ciò chiarito, e passando alla domanda formulata dalla
, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di CP_2 accertare la percentuale in cui i danni lamentati dal
[...] possano essere ascritti alle responsabilità dei CP_1 singoli convenuti, si deve evidenziare che i comportamenti della CFG Costruzioni Generali S.p.A. in bonis, di Pt_1
30 e di hanno inciso in pari misura Pt_1 Controparte_13 nella causazione del danno, che deve essere ripartito – nei loro rapporti interni – in parti uguali. Conclusivamente pertanto il l e la Pt_1 CP_5 devono essere condannati in solido, Controparte_2 indipendentemente dalla diversità dei titoli di responsabilità stante l'unicità del fatto generatore della stessa, a risarcire in favore del il danno patrimoniale Controparte_1 conseguente alla presenza dei vizi costruttivi innanzi accertati. Tale danno viene liquidato, esclusivamente nei confronti del e dell' , nell'importo di € 137.751,11 Pt_1 CP_5 (I.V.A. inclusa) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del deposito della Orbene, non è revocabile in dubbio che la sussistenza di tali difetti costruttivi dei vizi imputabili, oltre ad un comportamento negligente del direttore dei lavori, anche alla negligenza della società appaltatrice. L'appaltatore, infatti, è tenuto ad osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli ed è pertanto obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto qualora dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo. Alla luce dei principi innanzi esposti, non è revocabile in dubbio che l'appaltatore avrebbe dovuto evidenziare – per andare esente da responsabilità – che la malta “bastarda” non si prestava ad essere utilizzata per il fissaggio degli elementi in laterizio alla guaina sottostante, come progettualmente previsto, tenuto conto delle istruzioni di posa fornite dalla ditta produttrice della guaina traspirante: istruzioni che alla ditta avrebbero dovuto essere ben note considerando che è stata l'appaltatrice stessa a proporre l'adozione della guaina traspirante del marchio “Du Pont” inviando al direttore dei lavori il relativo manuale di istruzioni (v. doc. 12 fascicolo di parte attrice). Appaltatrice che si è rivelata negligente anche per aver impiegato come mezzo di fissaggio della guaina al piano sottostante la sola “malta bastarda” (invece che i chiodi), tenuto conto dell'assenza – a lei ben nota – dei listelli di legno (che, come innanzi evidenziato, svolgono una funzione di prevenzione dello scivolamento, aumentando l'attrito) e delle caratteristiche di particolare liscezza della guaina impiegata. I rilievi che precedono portando ad escludere che le negligenze del direttore dei lavori e del collaudatore abbiano determinato l'interruzione del nesso di causalità tra l'inadempimento della ditta appaltatrice e i danni lamentati. Ciò chiarito, e passando alla domanda formulata dalla
, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di CP_2 accertare la percentuale in cui i danni lamentati dal CP_1 possano essere ascritti alle responsabilità dei CP_1 singoli convenuti, si deve evidenziare che i comportamenti della CFG Costruzioni Generali S.p.A. in bonis, di Pt_1
31 e di hanno inciso in pari misura Pt_1 Controparte_13 nella causazione del danno, che deve essere ripartito – nei loro rapporti interni – in parti uguali. Conclusivamente pertanto il l e la Pt_1 CP_5 devono essere condannati in solido, Controparte_2 indipendentemente dalla diversità dei titoli di responsabilità stante l'unicità del fatto generatore della stessa, a risarcire in favore del il danno patrimoniale Controparte_1 conseguente alla presenza dei vizi costruttivi innanzi accertati. Tale danno viene liquidato, esclusivamente nei confronti del e dell' , nell'importo di € 137.751,11 Pt_1 CP_5 (I.V.A. inclusa) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del deposito della c) rigetta la domanda formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_2 ;
[...] d) rigetta la domanda di manleva formulata da Pt_1 nei confronti della
[...] Controparte_3 ;
[...] e) condanna e Parte_1 Controparte_5 [...]
in solido fra di loro, a rifondere in favore CP_2 del le spese di lite che liquida in € Controparte_1 13.430,00 a titolo di compensi professionali ed € 711,85 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
f) condanna a rifondere in favore di Parte_1 e della Controparte_4 Controparte_3 le spese di lite che liquida in € 13.430,00 a titolo di compensi professionali per ciascuno, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello l'Arch. (appello iscritto al n.r.g. Parte_1
63/2022), chiedendo, in accoglimento del proposto appello e in riforma dell'impugna sentenza, di sentire:
“In via preliminare:
- disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata [OMISSIS]
- accertare e dichiarare le intervenute decadenza e prescrizione, per i motivi tutti di cui in narrativa, e perciò dichiarare improcedibile l'azione nei confronti dell'Arch. ; Parte_1
In subordine, nel merito:
- in tesi: rigettare la domanda di parte attrice perché infondata, per i motivi tutti di cui in narrativa, previo accertamento, occorrendo, dell'esatto adempimento
32 dell'incarico professionale da parte del convenuto Arch.
; Parte_1
- in ipotesi: accertata la responsabilità di parte attrice nella causazione e/o nell'aggravamento del danno, per i motivi tutti di cui in narrativa, ridurre conseguentemente, occorrendo, l'importo alla cui refusione dovesse esser condannato l'Arch. Parte_1
- in ulteriore ipotesi: accertata la responsabilità dei terzi chiamati nella causazione e/o aggravamento del danno, dichiararli tenuti e condannarli a rilevare indenne l'Arch. dalle pretese del Parte_1 CP_1
ovvero, occorrendo, ridurre conseguentemente
[...]
l'importo alla cui refusione dovesse esser condannato l'Arch. ; Parte_1
- Sempre ed in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche del primo grado di
Giudizio”.
Si è costituito, resistendo all'avversario appello e proponendo altresì appello incidentale, il CP_1
a sua volta concludendo per sentire
[...]
“previo rigetto dell'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della pronuncia gravata e previa, solo in denegata ipotesi, ed occorrendo, ammissione, nei termini suindicati, delle formulate istanze istruttorie:
- in accoglimento dell'appello incidentale, ed in parziale riforma della pronuncia gravata, previo accertamento dell'erronea quantificazione dei costi sostenuti dall'amministrazione per l'esecuzione, in via d'urgenza, dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile di cui si tratta, ammontanti ad Euro 51.494,30 (Iva compresa), liquidare i danni complessivamente subiti dall'ente comunale in Euro 142.405,41 (IVA inclusa), ovvero a quella diversa, maggiore o minor somma che sarà
33 ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- previo integrale rigetto delle impugnazioni avversarie, confermare, per il resto, tutte le statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si è costituita, aderendo all'appello dell'Arch.
e proponendo altresì appello incidentale Pt_1 [...]
a Controparte_2 sua volta così concludendo:
“Previa riunione a questo giudizio di quello rgn.
88/2022 relativo all'appello proposto dall'arch. CP_5
[...]
Accogliere per quanto di interesse l'appello proposto dall'arch. nei termini quali esposti sub 1) Parte_1 di narrativa e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la inammissibilità o comunque respingere la domanda del per Controparte_1 sopravvenuta decadenza e prescrizione
Accogliere per quanto di interesse l'appello proposto dall'arch. nei termini quali esposti sub 2) Parte_1 di narrativa poichè la sentenza è errata (i) nell'imputare ai soggetti coinvolti (in specie, la ditta assicurata) una responsabilità nella posa in opera della guaina trasparente, eseguita secondo le indicazioni del produttore, (ii) nella modalità di quantificazione del danno e (iii) nel non aver considerato l'intervento diretto eseguito dal sul manufatto, tale da CP_1 interrompere il nesso di causa tra i pretesi vizi anteriormente cagionati e quelli successivamente accertati.
34 In via di appello incidentale, in riforma della sentenza n. 775/2021 in data 5.11.2021 del Tribunale di
PR Giudice dr.ssa Federica Ferretti
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del per le ragioni esposte sub 1) Controparte_1
Accertare e dichiarare la incompetenza funzionale del
Tribunale di PR in favore della sezione fallimentare dello stesso Tribunale
Accertare e dichiarare la inoperatività della polizza invocata per ragioni temporali secondo quanto esposto sub
3)
Accertare e dichiarare la inoperatività della polizza in relazione alla causa del danno lamentato secondo quanto esposto sub 4)
Accertare e dichiarare la inefficacia della garanzia ex art. 3 CgA secondo quanto esposto sub 5)
E, per effetto di quanto sopra, dichiarare inammissibili o respingere le domande originariamente proposte dal nei confronti dell'esponente Controparte_1
In subordine, accertare e dichiarare che la responsabilità dei tecnici intervenuti interrompe il rapporto di causalità con l'operato della ditta appaltatrice e, per l'effetto, respingere la domanda dell'originaria parte attrice.
In ogni caso: con il favore di spese e compensi professionali, rimborso 15% spese generali, iva e cpa ex dm 55/14”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello, la a sua volta Controparte_3 concludendo per sentir dichiarare l'intervenuto giudicato interno formatosi in ordine al capo D della sentenza del
Tribunale di PR n.775/2021 pubblicata il 10.11.2021.
Con vittoria di spese, compensi ed accessori del presente grado di giudizio”.
35 Si è costituito, resistendo all'avversario appello,
l'Arch. a sua volta concludendo per il Controparte_4 rigetto dell'avversaria impugnazione e la conferma dell'appellata sentenza;
il tutto con il favore delle spese.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello l'Arch. (appello iscritto al n.r.g. Controparte_5
88/2022), chiedendo, in accoglimento della proposta impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, di sentire:
“previa sospensione, visti gli artt. 283 e 351
c.p.c., della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, in riforma della sentenza Tribunale di PR
n. 775/2021 del 10/11/2021 resa a definizione del giudizio R.G. 2560/2014, rigettare tutte le domande svolte contro l'arch. Controparte_5
Con vittoria di spese di I e II grado”.
Si è costituito, resistendo all'avversario appello e proponendo altresì appello incidentale, il CP_1
a sua volta così concludendo:
[...]
“previo rigetto dell'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della pronuncia gravata e previa, solo in denegata ipotesi, ed occorrendo, ammissione, nei termini suindicati, delle formulate istanze istruttorie:
- in accoglimento dell'appello incidentale, ed in parziale riforma della pronuncia gravata, previo accertamento dell'erronea quantificazione dei costi sostenuti dall'amministrazione per l'esecuzione, in via d'urgenza, dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile di cui si tratta, ammontanti ad Euro 51.494,30 (Iva compresa), liquidare i danni complessivamente subiti dall'ente comunale in Euro 142.405,41 (IVA inclusa), ovvero a quella diversa, maggiore o minor somma che sarà
36 ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- previo integrale rigetto delle impugnazioni avversarie, confermare, per il resto, tutte le statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si è costituito, resistendo all'avversario appello dell'Arch. l'Arch. a sua volta CP_5 Parte_1 concludendo per il rigetto di detto appello, col favore delle spese di entrambi i gradi.
Si è costituito, resistendo all'avversario appello dell'Arch. , l'Arch. a sua CP_5 Controparte_4 volta concludendo per il rigetto dell'avversaria impugnazione e la conferma dell'appellata sentenza;
il tutto con il favore delle spese.
Si è costituita, aderendo per quanto di ragione all'appello dell'Arch. e proponendo altresì CP_5 appello incidentale Controparte_2
, a sua volta così concludendo:
[...]
“Previa riunione a questo giudizio di quello rgn.
88/2022 relativo all'appello proposto dall'arch. CP_5
[rectius: dall'arch. N.d.E.]
[...] Parte_1
Accogliere per quanto di interesse l'appello proposto dall'arch. [rectius: dall'arch. Parte_1 CP_5
: N.d.E.] nei termini quali esposti sub 1) di
[...] narrativa e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la inammissibilità o comunque respingere la domanda del per Controparte_1 sopravvenuta decadenza e prescrizione
Accogliere per quanto di interesse l'appello proposto dall'arch. [rectius: dall'arch. Parte_1 CP_5
: N.d.E.] nei termini quali esposti sub 2) di
[...] narrativa poichè la sentenza è errata (i) nell'imputare
37 ai soggetti coinvolti (in specie, la ditta assicurata) una responsabilità nella posa in opera della guaina trasparente, eseguita secondo le indicazioni del produttore, (ii) nella modalità di quantificazione del danno e (iii) nel non aver considerato l'intervento diretto eseguito dal sul manufatto, tale da CP_1 interrompere il nesso di causa tra i pretesi vizi anteriormente cagionati e quelli successivamente accertati.
In via di appello incidentale, in riforma della sentenza n. 775/2021 in data 5.11.2021 del Tribunale di
PR Giudice dr.ssa Federica Ferretti
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del per le ragioni esposte sub 1) Controparte_1
Accertare e dichiarare la incompetenza funzionale del
Tribunale di PR in favore della sezione fallimentare dello stesso Tribunale
Accertare e dichiarare la inoperatività della polizza invocata per ragioni temporali secondo quanto esposto sub
3)
Accertare e dichiarare la inoperatività della polizza in relazione alla causa del danno lamentato secondo quanto esposto sub 4)
Accertare e dichiarare la inefficacia della garanzia ex art. 3 CgA secondo quanto esposto sub 5)
E, per effetto di quanto sopra, dichiarare inammissibili o respingere le domande originariamente proposte dal nei confronti dell'esponente Controparte_1
In subordine, accertare e dichiarare che la responsabilità dei tecnici intervenuti interrompe il rapporto di causalità con l'operato della ditta appaltatrice e, per l'effetto, respingere la domanda dell'originaria parte attrice.
38 In ogni caso: con il favore di spese e compensi professionali, rimborso 15% spese generali, iva e cpa ex dm 55/14”.
cui pure è stato Controparte_6 notificato l'appello proposto dall'Arch. non si CP_5
è costituita, nonostante rituale notifica, e la stessa deve essere pertanto dichiarata contumace.
Con ordinanza del 16.5.2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza proposta dall'Arch. . Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo dei motivi di entrambi i riuniti appelli principali, nonché degli appelli incidentali in entrambi i giudizi spiegati da
[...] che ai primi si è Controparte_2 espressamente e motivatamente associata, attengono alla censura mossa all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha rigettato l'eccezione di decadenza e prescrizione formulata in primo grado da tutti gli appellanti, oltre che dalla società appaltatrice, nelle more fallita e verso cui, nell'ipotetica prospettiva del ritorno in bonis, non è stata poi coltivata alcuna domanda.
Deve preliminarmente osservarsi come nel presente grado di giudizio il non ha richiamato Controparte_1
l'assunto, fatto proprio nella sua memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. del giudizio di primo grado, in virtù del quale, essendosi la società appaltatrice, alla prima contestazione dei vizi (nel corso dell'anno 2003), impegnata alla loro eliminazione, si applicherebbe al caso di specie l'ordinario termine prescrizionale decennale. Ne è evidente la ragione, derivando l'assunto dall'atteggiamento attribuito alla sola società appaltatrice, con effetti che, in virtù del principio
39 ricavabile dagli artt. 1309 e 1310, ult. comma, c.c., non si estendono agli altri soggetti ritenuti solidalmente responsabili.
Deve osservarsi come nel caso di specie la responsabilità dei professionisti odierni appellanti non viene dal invocata in ragione di Controparte_1 specifiche carenze peculiari all'attività professionale da questi espletata, bensì quale semplice concorso, per omesso controllo, nell'attività svolta dalla stessa società appaltatrice.
Occorre quindi verificare se dal Tribunale di PR sia stata fatta corretta applicazione del richiamato principio a mente del quale “il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c.
a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti” (secondo la richiamata
Cass., Sez. II, ord., 16.1.2020, n. 777). Il primo
Giudice nel caso qui in esame ha fatto decorrere il termine prescrizionale dalla data di deposito della relazione del consulente d'ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo (avvenuto il 25/09/2013), in quanto solo da tale momento ha ritenuto il CP_1 attore aver conseguito un apprezzabile grado di conoscenza dell'estensione dei vizi denunciati a tutto il manto di copertura e della loro riconducibilità all'esecuzione dell'opera, o, al più presto, nel mese di ottobre 2011, sebbene la relazione del Servizio Edilizia
Pubblica e Cimiteri del redatto in tale data CP_1
40 sembri avere dato atto di uno scivolamento limitato solamente ad alcune porzioni del manto di copertura del
Museo del Tessuto.
Osserva questa Corte come il principio richiamato dal
Tribunale debba coordinarsi con l'altrettale principio, parimenti autorevolmente affermato, in virtù del quale laddove la problematica dedotta sia di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili origini, la decorrenza dei termini brevi di cui all'art. 1669 c.c. non è necessariamente né automaticamente postergata all'esito di alcun approfondimento tecnico (vd. Cass., Sez. III, sent.
8.5.2014, n. 9966; nonché Cass., Sez. II , Ord.
29.10.2019, n. 27693).
A ciò deve aggiungersi, secondo questa Corte,
l'ulteriore considerazione secondo cui, laddove sia in grado di pervenire anzitempo a ragionevoli elementi di sospetto circa la specifica natura delle cause dei vizi o sia, per contratto o secondo una 'interpretazione di buona fede, tenuto a curare particolari verifiche, il committente non possa, in virtù di inerzia colposamente mantenuta, dilazionare arbitrariamente ed a suo piacimento il decorso iniziale dei termini di decadenza e prescrizione.
Nel caso in esame vi è stata l'ultimazione dei lavori in data 25.2.2002 (vd. relativo certificato di cui al doc. 4 del in primo grado). Controparte_1
In data 16.6.2003 il direttore dei lavori Arch.
(vd. suo doc. 2 in primo grado), odierno Pt_1 appellante nella causa n.r.g. 63/2022, segnalava, inter alia, nella sua “Descrizione sintetica delle immagini del sopralluogo”, lo scivolamento dei coppi verso il basso, con interessamento di tutta la falda e predominante nel primo ricorso di coppi, altresì rappresentando come ovvio
41 il rischio di infiltrazioni. Il difetto è al riguardo localizzato alla porzione di falda realizzata con coppi ed embrici di nuova fornitura (tratto A-B lato Via
Puccetti). Il documento non risulta sottoscritto né vi è prova di avvenuto suo invio o ricezione. Tuttavia non è contestata da alcuna delle parti la riferibilità dello stesso al direttore dei lavori e l'avvenuta conoscenza dello stesso, in tempi congrui rispetto alla data indicata nell'atto, in capo a committente ed appaltatrice.
In data 3.3.2004 l'impresa appaltatrice, con testuale
“riferimento alle due infiltrazioni di acqua piovana menzionate a pag. n. 9 del certificato di collaudo” garantiva che le medesime, a detta data, erano state eliminate (vd. doc. 27 del in primo Controparte_1 grado).
Le infiltrazioni in questione sono quelle menzionate alle pagg.
9-10 del certificato di collaudo del 4-
25.2.2004 (testualmente “infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura in due punti della sala” con conseguente necessità di provvedere “ad una verifica delle coperture per l'eliminazione dell'infiltrazione di acqua piovana”)
(vd. doc. 6 del in primo grado). Controparte_1
Il problema tornava a presentarsi in data 15.9.2005, in cui, in relazione a segnalazione del 9.9.2005 da parte della gestione del Museo del 9.9.2005, il CP_1 rappresentava l'esistenza di infiltrazioni di acqua piovana verificatesi all'interno del piano primo.
Si riporta il seguito della segnalazione (vd. doc. 4
Arch. in primo grado): Pt_1
“Nell'ambito del sopralluogo si è presa visione delle zone della copertura in cui si sono verificate le infiltrazioni, ipotizzando che le stesse siano dovute a problemi legati alla tenuta dei camini di estrazione
42 dell'aria. Per verificare la validità della citata ipotesi si è convenuto che è necessario eseguire un'ispezione alla copertura al fine di eliminare l'inconveniente. A tale scopo i geometri e CP_14 CP_15 si sono impegnati, a nome dell'impresa , ad CP_16 effettuare gli opportuni controlli e gli eventuali ripristini al manto di copertura, nel caso vengano riscontrati difetti o carenze riconducibili ad una non corretta realizzazione della copertura prevista nel progetto esecutivo;
tali verifiche ed eventuali ripristini saranno effettuati quanto prima a cura e spese dell'impresa GIA.FI. La gestione del Museo ha segnalato altresì che le infiltrazioni d'acqua verificatesi in altre precedenti occasioni, sono avvenute in prossimità di tutti i camini di estrazione dell'aria al verificarsi di piogge di intensità superiore alla norma: tale fenomeno sembra dovuto ad una carenza di protezione laterale dei camini stessi, ed in merito a quanto indicato la gestione del Museo ha chiesto al Comune di
PR (Ente proprietario dell'immobile) di provvedere ad attuare gli opportuni accorgimenti per l'eliminazione del problema”.
In data 3.11.2005 il a mezzo del Controparte_1 responsabile del procedimento Arch. Controparte_4 testualmente segnalava all'impresa appaltatrice e, per conoscenza, al Museo del Tessuto e al Direttore dei lavori Arch. (vd. doc. 5 Arch. in primo CP_17 Pt_1 grado):
“A seguito del sopralluogo svolto in data 15.09.2005 presso il Museo del Tessuto di PR, congiuntamente al
Geom. , per verificare le cause delle CP_14 infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura, era stato deciso di realizzare delle protezioni in metallo lungo il perimetro di tutti i camini come già evidenziato nel
43 verbale inviatovi il 22.09.2005 prot. 2164. Il fabbro incaricato di realizzare dette protezioni dopo un sopralluogo sul tetto e al Museo ha segnalato che numerosi elementi in laterizio della copertura risultano notevolmente spostati dalla posizione originaria, lasciando scoperti alcuni tratti della guaina: in particolare si può notare sia da Via Puccetti che dalla corte interna, come numerose tegole siano scorse verso l'esterno delle falde, creando una situazione di potenziale pericolo per l'incolumità delle persone. Alla luce di quanto sopra e nell'ipotesi che le infiltrazioni di acqua siano state in parte provocate dalle condizioni del tetto, con la presente si richiede a Codesta Spett.le impresa di intervenire con urgenza per eliminare lo stato di potenziale pericolo e ripristinare il manto di copertura laddove sia necessario”.
In data 21.9.2007 il tornava a segnalare, con CP_1 missiva inviata alla società appaltatrice e per conoscenza anche a Zurich International Italia,
l'esistenza di copiose infiltrazioni dal tetto, richiedendo un formale impegno della società appaltatrice, e prospettando, in difetto, il ricorso ad impresa terza con conseguente richiesta di risarcimento dei danni diretti ed eventualmente indiretti alla società assicuratrice.
In data 8.10.2007 l'impresa, pur respingendo in toto i gravi difetti costruttivi ex adverso denunciati (e ciò in ragione del fatto dell'avvenuta ultimazione dell'opera e dell'avvenuto collaudo positivo), dava atto di essersi impegnata, già durante il sopralluogo effettuato il
5.10.2007, “ad intervenire con lavori di manutenzione atti ad eliminare le infiltrazioni di acqua piovana dal tetto”.
44 Nel successivo verbale di consegna definitivo del
10.1.2008 (dal Servizio Attuazione Urbanistica del
[...] al Servizio Patrimonio dello stesso e CP_1 CP_1 quindi alla Fondazione Museo del tessuto vd. CP_1 all. 1 alla c.t.u.) § 6 di pag. 7 (intitolato
“Infiltrazioni dal tetto”) testualmente segnalava che “in passato fino allo scorso novembre si sono verificate varie infiltrazioni dal tetto nella sala mostre temporanee e nella Sezione Contemporanea del Museo. Nel mese di novembre u.s. la ditta esecutrice per conto dell'Amministrazione Comunale è intervenuta per eliminare i problemi riscontrati. Dall'esecuzione di tali lavori e fino alla data odierna non si sono più verificate infiltrazioni. Non si può tuttavia escludere che esse non si ripresentino in caso dl forti piogge, sia negli spazi indicati che in altre aree del Museo”.
In data 21.11.2011 il (vd. suo doc. CP_1 CP_1
14 in primo grado) inviava alla società appaltatrice e, per conoscenza, all'Arch. quale Direttore Parte_1 dei lavori, all'Arch. quale Controparte_5 collaudatore tecnico-amministrativo, all'Ing. Per_1
, quale collaudatore delle strutture, e a Zurich
[...]
International Italia S.p.A. missiva del seguente testuale tenore (cdr. :
“In qualità di Dirigenti del Servizio Edilizia
Pubblica e dello Staff di Area Patrimonio, Provveditorato
e Sviluppo Economico formuliamo la presente a formale denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 cc., dei lavori indicati in oggetto in ragione dei gravi difetti recentemente manifestatisi e interessanti la struttura museale.
Tali difetti consistono in un distacco e scivolamento del manto di copertura verso la gronda, come emerge dall'allegata relazione. Tale stato di cose, destinato ad
45 aggravarsi in considerazione dell'attuale stagione, ha causato infiltrazioni di acque meteoriche all'interno della struttura, determinando pertanto un danno.
Nello specifico, tecnici comunali intervenuti urgentemente su una porzione del manto per eliminare il pericolo causato dal suddetto scivolamento hanno verificato che lo stesso interessa anche altre porzioni di copertura sia sulla corte interna che sulla strada costituendo potenziale pericolo per la pubblica incolumità.
In adempimento degli obblighi assunti, invitiamo la ditta appaltatrice a provvedere ad eliminare gravi difetti, così come riscontrati, comunicando a questa
Amministrazione, entro e non oltre il termine di 7 giorni dal ricevimento della presente, il cronoprogramma dei suindicati lavori di ripristino.
In difetto si informa che si provvederà alla tutela degli interessi dell'Ente come per legge, riservandosi ogni e più azione, anche risarcitoria, nei confronti dei soggetti, a vario titolo, individuati come responsabili.
La presente viene inviata, per opportuna conoscenza, anche ai professionisti incaricati dell'esecuzione dell'intervento ed alla Controparte_18 che ha assicurato la corretta e puntuale esecuzione dei lavori”.
Son seguiti, poi, in data 28.11.2012 il deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo presso il
Tribunale di PR e, nell'ambito del relativo procedimento iscritto al n.r.g. 5783/2012, il deposito in data 25.9.2013 della relazione dell'all'uopo incaricato c.t.u. (vd. docc. 20 e 22 del in primo Controparte_1 grado)
Secondo gli appellanti e, per adesione,
[...] al Controparte_2
46 più tardi già al momento della consegna alla Fondazione
Museo del Tessuto di PR nel gennaio 2008 il era CP_1 in grado di conoscere sia l'esistenza dei vizi che le relative cause;
donde la tardività, ai sensi dell'art. 1669 c.c. sia della denunzia inviata nel novembre 2011 sia dell'instaurazione della lite, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado notificato nel maggio 2014, tenuto in particolar modo conto che, dopo la consegna alla Fondazione Museo del Tessuto di PR, il era comunque tenuto ad obblighi di Controparte_1 periodica manutenzione, nella specie non curata.
Il , dal canto suo, osserva che le doglianze CP_1 antecedenti alla denunzia del novembre 2011 attenevano alla sola tenuta dei camini di estrazione dell'aria e che solo con il deposito della relazione di a.t.p. o al più con gli interventi, di smontaggio, effettuati su parte del tetto, effettuati sempre nel 2011, essa
Amministrazione avrebbe avuto conoscenza dell'effettiva consistenza dei vizi e delle rispettive cause.
Ritiene questa Corte come nel caso di specie debba ritenersi verificata l'ipotesi di decadenza e di prescrizione annuale di cui all'art. 1669 c.c.
E' pacifico come la denunzia effettuata dal CP_1
nel novembre 2011 non ha fatto riferimento ad alcun
[...] evento di natura inedita e sconosciuta.
Come sopra esposto, il fenomeno delle infiltrazioni era evento non nuovo, in quanto preceduto dalle segnalazioni avvenute nel 2003-2004, nel 2005 e nel 2007.
Peraltro nello stesso atto per c.d. interno al Comune di
PR di consegna definitiva del gennaio 2008 venivano espressamente palesati dubbi circa la perfetta bontà degli interventi sul tetto sino ad allora eseguiti.
Non può sul punto accogliersi la tesi del CP_1 secondo cui l'unica problematica emersa atteneva alla
47 sola tenuta dei camini di estrazione dell'aria: a detta problematica veniva fatto cenno infatti solo nella segnalazione del settembre 2005 e, come emerge dal testo della segnalazione, in maniera non esclusiva.
La tematica, poi, dello scivolamento dei coppi dal colmo verso la gronda, e che ha costituito il dato fenomenico di immediata rilevanza ed a cui è stato attribuito significato determinante circa la tipologia di accertamenti da compiere, non rivestiva natura inedita a tutto il novembre 2011, in quanto preceduta non solo dalla segnalazione dell'Arch. del giugno 2003 Pt_1 bensì pure da quanto dichiarato dal responsabile unico del procedimento Arch. in data Controparte_4
3.11.2005, successivamente, quindi, agli interventi di ripristino che l'impresa appaltatrice assume e il
[...]
riconosce essere stati effettuati. CP_1
Non vi sono elementi, oltre quanto già sopra esposto, per ritenere inattendibile la collocazione temporale della segnalazione dell'Arch. , in quanto questa ha Pt_1 preceduto di pochi mesi il collaudo dell'opera in cui venivano segnalate le prime infiltrazioni. Non può nemmeno ritenersi inverosimile il suo contenuto sia perché corredato da documentazione fotografica, sia perché poi confermato dallo stesso Comune, a mezzo del responsabile unico del procedimento, in data 3.11.2005.
A conferma, poi, della doverosità e della non differibilità da parte del delle verifiche sulle CP_1 cause delle infiltrazioni vi è il piano manutentivo che prevedeva, quanto al sottomanto in guaina impermeabile, interventi di ispezione e ripresa dello strato di protezione con cadenza annuale e, quanto alle copertura di falde con manto discontinuo (tegole e coppi in laterizio), interventi di ispezione e pulizia con cadenza semestrale.
48 Il , sul punto espressamente interpellato nel CP_1 corso delle disposte operazioni peritali, ha riferito che, anche dopo aver effettuato ulteriori ricerche presso i suoi archivi, non è stato in grado di reperire alcun documento che attesti che tra il 2008 ed il 2011 (quando si sono verificate le nuove infiltrazioni che hanno poi portato all'ATP) sia stato effettuato alcun intervento manutentivo, o di altro genere, sulla copertura (vd. pag.
7 della relazione di c.t.u.). L'omissione è, peraltro, espressamente riconosciuta dalla difesa del a pag. CP_1
12 della sua comparsa di costituzione nel giudizio n.r.g.
63/2022.
La stessa relazione peritale ha cura di affermare
(pag. 26 della relazione) che un corretto intervento manutentivo avrebbe potuto condurre alla scoperta del vizio in tempi ridotti (che la c.t.u. colloca, pag. 20 della relazione, agli anni 2008-2009) rispetto a quanto avvenuto, ed in tal senso limitare in parte le spese per il ripristino.
Ne deriva secondo questa Corte che al più tardi a tutto il 2009 il avrebbe potuto anticipare, sia CP_1 anche in misura più contenuta, la tipologia di interventi poi effettuati nel corso dell'anno 2011 (vd. premessa del ricorso per a.t.p.) ed ai quali soli, infondatamente, lo stesso ricollega natura e causa dei vizi CP_1 riscontrati;
che pertanto il dies a quo per la denunzia dei vizi deve collocarsi a circa due anni prima rispetto a quelli indicati dal e ritenuti plausibili dal CP_1 primo Giudice, con conseguente accertamento della maturata decadenza annuale ex art. 1669 c.c. e del maturato compimento del successivo termine prescrizionale annuale.
In accoglimento quindi dei proposti e riuniti appelli principali e dell'appello incidentale della coobbligata
49 società assicuratrice, deve addivenirsi al rigetto della domanda proposta in primo grado dal qui appellato e appellante incidentale ed alla revoca Controparte_1 della condanna disposta in suo favore dal primo Giudice a carico degli odierni appellanti Arch. ed Arch. Pt_1
ed appellata ed appellante incidentale CP_5 [...]
Controparte_2
Assorbito l'esame dei rimanenti motivi dei riuniti appelli principali e degli appelli incidentali di
[...]
e Controparte_2 degli appelli incidentali proposti in punto di quantum dal . Controparte_1
Le spese di lite del presente grado di giudizio relativamente al rapporto Arch. Controparte_19
e Arch. sono
[...] CP_20 CP_4 compensate, atteso che risulta evidente che la notifica dell'appello nei confronti dei secondi è avvenuta quale mera notitia litis. Di conseguenza la decisione sulle spese adottata al riguardo dal primo Giudice, in verità limitatamente al primo dei due rapporti, deve essere confermata.
Al contempo la decisione sulle spese del primo grado di giudizio relativamente al rapporto Arch. CP_21
deve essere confermata, non avendo da un lato il CP_4 primo interesse ad una pronuncia nei confronti del secondo, in quanto è altamente probabile che la ex adverso prospettata diversa condotta di quest'ultimo avrebbe impedito la qui disposta più favorevole pronuncia nei confronti del primo e dall'altro in quanto l'Arch.
, quale responsabile unico del procedimento, non CP_4 aveva ragione di inserirsi nelle funzioni di controllo dell'Arch. , quale direttore dei lavori, Pt_1 sull'attività dell'impresa appaltatrice.
50 La soccombenza anche in questo grado dell'Arch.
nei confronti dell'Arch. determina la Pt_1 CP_4 condanna alle spese del primo, secondo quanto liquidato in dispositivo (valore fino ad Euro 260.000,00; aliquote medie;
esclusione della fase istruttoria); con distrazione, come richiesto, in favore dell'officiato procuratore antistatario dell' Arch. CP_4
Le spese di entrambi i gradi di giudizio fra tutte le altre parti, atteso che l'accertamento della tardività della denuncia e dell'interruzione della prescrizione è dipeso dall'esito della disposta indagine peritale, sono integralmente compensate.
Per i medesimi motivi le spese della c.t.u. in primo grado, anche relativamente alla fase di a.t.p. ante causam di cui al n.r.g. 5783/2012, sono poste in frazioni uguali fra tutte le parti, ad eccezione di
[...]
e dell'Arch. . Controparte_3 Controparte_4
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sui riuniti appelli principali rispettivamente proposti dall'Arch. e Parte_4 dall'Arch. e sugli appelli incidentali Controparte_5 proposti dal e da Controparte_1 [...] avverso la sentenza Controparte_2 del Tribunale di PR n. 775 del 10.11.2021,
1. accoglie, ai sensi di cui in motivazione, i riuniti proposti appelli principali e gli appelli incidentali rispettivamente dell'Arch. Parte_1 dell'Arch. e di Controparte_5 [...]
e pertanto Controparte_2
2. dichiara decaduto da ogni domanda il CP_1
e prescritto ogni diritto di quest'ultimo;
[...]
51 3. revoca la condanna al risarcimento del danno pronunciata dal Tribunale di PR a favore del CP_1
ed a carico solidale dell'Arch.
[...] Parte_1 dell'Arch. e di Controparte_5 [...]
Controparte_2
4. dichiara assorbito l'esame sui rimanenti motivi dei riuniti appelli principali e sugli appelli incidentali di Controparte_2
e del
[...] Controparte_1
5. dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio fra l'Arch. Parte_1
l'Arch. Controparte_5 [...]
e il Controparte_2 CP_1
;
[...]
6. pone le spese della c.t.u. in primo grado, anche relativamente alla fase di a.t.p. ante causam di cui al n.r.g. 5783/2012, in frazioni uguali fra tutte le parti, ad eccezione di e dell'Arch. Controparte_3
; Controparte_4
7. conferma nel resto l'appellata sentenza;
8. dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio tra l' Arch. Parte_1
e ; Controparte_3
9. dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'Arch. CP_5
e l' Arch. ;
[...] Controparte_4
10. dichiara tenuto e condanna l' Arch. Parte_1 alla refusione in favore dell'Arch. Controparte_4 delle spese di lite del presente grado di giudizio da quest'ultimo sopportate, che vengono liquidate in Euro
9.991,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
CAP ed IVA come per legge e con distrazione in favore dell'officiato procuratore antistatario dell'Arch.
CP_4
52 Così deciso in Firenze il 17 ottobre 2025.
Il Presidente rel.est.
53