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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 18/09/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. N 1314/2024 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 28 giugno 2024 con il n. 1314/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
nato il [...] in [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cristian VENTISETTE, ed elettivamente domiciliato, ai soli fini della presente controversia, presso e nel suo studio in Prato, Via A. Simintendi n. 29, come da procura speciale allegata all'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 83 3° comma c.p.c. e art. 10 D.P.R. 123/01; Pec: vvocati.prato.it Email_1
Opponente Contro
, con sede sociale in Conegliano (TV) alla Controparte_1
, in persona dell'Amministratore pro P.IVA_1 tempore, rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_2 già giusta atto a rogito del Notaio
[...] CP_1 Persona_1
l Co Notarile del distretto di Verona . 1436), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena FRASCINO con studio in Benevento, alla via Pacevecchia n. 14/C ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alberto ORSI, sito in Corso G. Amendola n.11 Pistoia (PT) per procura generale alle liti conferita in data 29.09.2015 (autenticata dal Notaio Dott. rep. n. 1616 / racc. n. 1161), allegata alla comparsa di Persona_1
Fax: 045 5112154 Pec: Email_2
Opposta All'udienza del 22 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per l'opponente:
“… Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in tesi, accogliere la presente opposizione, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della ingiungente e/o l'assenza di titolarità del credito asserito nel d.i. opposto e per l'effetto dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo;
in denegata ipotesi, accogliere la presente opposizione, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in ulteriore denegata ipotesi, accogliere la presente opposizione, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza da parte dell'odierna convenuta atteso il disposto dell'art. 1957 cod. civ. con conseguente estinzione della fideiussione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario che dichiara di averle anticipate …”
1 Per la opposta:
“..Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così provvedere: In via principale e nel merito:
1. Rigettare integralmente l'opposizione proposta dal Sig. , in quanto infondata Parte_1 in fatto ed in diritto, nonché priva di qualsivoglia fondam co e/o fattuale, e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il reso decreto ingiuntivo n. 280/2023, emesso il 22/04/2024 dal Tribunale di Prato;
In via subordinata:
2. Nell'impugnata e denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della opposizione avversaria, comunque accertata e dichiarata la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità ed infondatezza, sia in fatto che in Diritto, delle ragioni della controparte, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 38.839,78
o di quella altra e diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso o all'esito del presente giudizio, oltre interessi come domandati con il ricorso monitorio;
Sulla regolamentazione delle spese di lite nonché ex art. 96 c.p.c.: 3. Condannare l'opponente, Sig. , alla refusione, in favore dell'opposta, delle Parte_1 spese e dei compensi di lite del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge nonché ex art. 96 c.p.c., in ragione dell'evidente infondatezza e pretestuosità della spiegata opposizione...”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25 giugno 2024, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 280/2024, emesso il 22 aprile 2024
e notificato il 26 maggio 2024, con il quale il Tribunale di Prato gli aveva ingiunto di pagare alla rappresentata da Controparte_2 CP_1
la somma di € 38.839,78 oltre interessi e spese di procedura, per
[...] finanziamenti concessi originariamente da parte di CP_3 [...]
, oltre interessi moratori e spese legali della procedura Controparte_4 monitoria, a titolo di restituzione della somma versata.
A sostegno dell'opposizione evidenziava:
- che il credito oggetto della pretesa trovava titolo nel contratto originariamente concluso con poi fusa per incorporazione in CP_3
ed era stato oggetto di cessione da a da CP_5 CP_5 CP_6 questa a e da quest'ultima a , tutte inesistenti e non CP_7 CP_1 comunicate all'odierno opponente;
- che, in ogni caso, in assenza di formali atti interruttivi era decorso il termine di prescrizione, disconoscendo peraltro la firma attestante la ricezione dell'avviso delle lettera del 2017;
- che, infine, il modulo contrattuale sottoscritto dall'opponente lo qualificava impropriamente come “coobbligato”, rispetto al richiedente , nel Parte_2 cui interesse era stato erogato il finanziamento, sicché in assenza di prova di
2 azioni giudiziarie nei confronti dell'obbligato principale, era decorso il termine di decadenza di cui all'art 1957 c.c..
Tanto premesso chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di rito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_2
, tramite la mandataria la quale eccepiva l'omessa
[...] Controparte_1 attivazione della procedura di mediazione prescritta dall'art 5, comma 4, D.lgvo
28/2010 e sm , e chiedeva autorizzazione all'instaurazione di tale procedura.
Nel merito, deduceva:
- che con contratto di finanziamento n 800004088514 del 5 aprile 2007,
[...]
e avevano richiesto ed ottenuto presso Pt_2 Parte_1 [...]
, un prestito personale di € 27.688,00, con finalità Controparte_8 di estinzione di finanziamento e acquisto auto, che prevedeva le seguenti condizioni contrattuali:
- che era inoltre prevista la maggiorazione della rata dell'importo di € 2,00 a titolo di spese di incasso per ogni singola rata, piano di ammortamento cd “ alla francese”, con rate periodiche composte da quota crescente di capitale e quota decrescente di interessi sino alla naturale scadenza contrattuale;
3 - che all'atto della presentazione del ricorso monitorio aveva depositato estratto conto scalare, analitico e certificato ai sensi dell'art 50 TUB, della
, della Euroservice Group Spa e della;
CP_5 CP_4 CP_9
- che l'odierno opponente, dopo il pagamento delle prime 13 rate del finanziamento, sino al 5 maggio 2008, non aveva rimborsato quelle successive, così che secondo le condizioni si determinava la declaratoria dal beneficio dal termine a seguito del mancato pagamento di otto rate consecutive;
- che l'importo complessivo di € 38.839,78 era dovuto per € 25.977,25 a titolo di capitale per rate non pagate o a scadere, per € 217,72 a titolo di spese e per €
12.862,53 a titolo di interessi di mora alla data del 27 giugno 2014;
- che il credito veniva identificato dall'Istituto erogante con il numero di sofferenza NDG 0314004583;
- che in data 20 ottobre 2008, con atto pubblico di fusione per incorporazione, rep. n 4637/2404, Notaio dott. era stata incorporata Persona_2 CP_3 in subentrata in tutti rapporti attivi e passivi, ai sensi dell'art 2504 CP_5 bis c.c.;
- che in data 31 agosto 2011, con contratto di cessione del credito, CP_5 aveva ceduto ad tra gli altri, il credito e la prova della Controparte_10 cessione era desumibile dalla stessa dichiarazione dell' Parte_3
- che successivamente, in data 27 giugno 2014, , Controparte_10 con contratto di cessione, aveva ceduto il credito a e quest'ultima CP_11
, con cessione del 13 dicembre 2016, lo aveva ceduto a sua volta a;
CP_1
- che , per ragioni di Privacy, in applicazione del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, in sigla RGPD, erano state omesse alcune informazioni dalla copia dei contratti prodotti;
- - che e OS UP , con raccomandate AR del 18 CP_7 settembre 2014 e del 9 luglio 2014, avevano comunicato l'intervenuta cessione a favore di;
CP_7
- - che Anche , congiuntamente a , con raccomandate CP_1 CP_7
AR del 2.3.2017 e del 1.2.2017, avevano comunicato ai debitori l'avvenuta cessione, a norma dell'art 1264 c.c.
4 - la pretestuosità dei rilievi sollevati in ordine alle riscontrate difformità delle identificazioni numeriche dei contratti, essendo state inserite nuove numerazioni ai rapporti in occasione delle cessioni;
- che comunque le cessioni erano state pubblicate ai sensi dell'art 58 TUB , commi 2 e 4, producendo i medesimi effetti di cui all'art 1264 c.c.;
- che anche l'eccezione di prescrizione era destituita di fondamento, in quanto la decorrenza del termine di pagamento dell'ultima rata era collocabile a maggio
2020 ed erano stati notificati atti interruttivi in data 16.10.2015, nei confronti di
, e in data 2.3.2017, nei confronti di , nonché il decreto Parte_2 Parte_1 ingiuntivo emesso nei confronti di quest'ultimo;
- che anche l'eccezione di decadenza rispetto al termine di cui all'art 1957 c.c. risultava infondata, atteso che nelle condizioni generali di contratto, espressamente conosciute ed accettate dai beneficiari del finanziamento, era previsto l'obbligo di entrambi i soggetti con vincolo di solidarietà passiva.
Sulla scorta di tali argomenti, concludeva per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese, ovvero in subordine per la condanna dell'opponente al pagamento delle somme risultanti dall'istruttoria.
Con ordinanza del 6 marzo 2025 veniva assegnato alle parti il termine di giorni
15 per attivare la procedura di mediazione, che veniva attivata con esito negativo.
Quindi si procedeva ad istruttoria con la produzione di documenti ed infine, all'udienza del 22 maggio 2025, la causa era posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte a seguito della concessione alle parti dei termini di cui all'art
190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita di essere accolta sulla scorta e nei limiti delle seguenti motivazioni.
In primo luogo va premesso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per
5 l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.116020; Cass., 23.10.90, n.
10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078).
A seguito dell'attivazione della procedura di mediazione nel termine assegnato dal G.I. con ordinanza emessa all'udienza del 6 marzo 2025 , deve ritenersi superata ogni questione relativa alla procedibilità della opposizione o della domanda monitoria.
1. LEGITTIMAZIONE E TITOLARITA' DEL CREDITO
Sempre in via pregiudiziale, risulta non fondata e meritevole di accoglimento anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva con riferimento al finanziamento allegato quale causa giustificativa del ricorso monitorio.
Invero, il credito trae origine dal contratto di finanziamento n 800004088514 concluso il 5 aprile 2007, con il quale e hanno richiesto Parte_2 Parte_1 ed ottenuto presso , un Controparte_8 prestito personale di € 27.688,00, con “finalità di estinzione di finanziamento e acquisto auto”. Le condizioni negoziali prevedevano il rimborso tramite 72 rate mensili, ciascuna di importo pari ad € 534,50, con un tasso di interessi nominale annuo dell'11,52 % (TAN) ed effettivo del 12,39 % ( TAEG), per un costo complessivo di € 10.796,00. costituendosi in giudizio tramite la Controparte_1 procuratrice ha allegato e ribadito che Controparte_2
è stata incorporata da con atto di fusione del 20 ottobre CP_3 CP_5
2008. In conseguenza di ciò, si deve dare atto della successione nel rapporto controverso con conseguente assunzione da parte della società incorporante in tutti i rapporti facenti capo alla società incorporata, con effetti nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art 2504 bis c.c., a far data dal I giugno 20165 Ai sensi dell'art.
2506-ter, ultimo comma, c.c., infatti, la fusione determina una successione a titolo universale (Cass., sez. un. 13-11-2016, n 23255). Peraltro, di tale fusione risulta anche la comunicazione da parte di del I Novembre 2008 e Controparte_12 vi è conferma nella visura camerale prodotta. Quanto alle ulteriori cessioni intervenute nel corso del rapporto, si tratta di cessioni a titolo particolare, sia pure comprensive una serie di crediti pecuniari individuati in forza di caratteristiche comuni nel corso di operazioni c.d. di cartolarizzazione.
6 ha infatti allegato di avere stipulato con un contratto CP_1 CP_11 di cessione in data 13 dicembre 2016, avente ad oggetto di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del T.U.B., costituito da crediti pecuniari nella titolarità di andone avviso Controparte_11 pubblicato in GU, parte II, n 150 del 22 dicembre 2016.
A sua volta, ha acquisito il credito in esame da OS Controparte_11
UP Spa con atto del 27 giugno 2014 e quest'ultima da del 31 CP_5 agosto 2011, entrambi aventi ad oggetto non il singolo credito ma un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del T.U.B., costituito da crediti pecuniari nella titolarità delle società cedenti.
Quale riscontro di tali cessioni, sono stati prodotti accordo definitivo esecutivo del preliminare di cessione del 26 febbraio 2014 ( all. 5 ricorso monitorio) e comunicazione di all 4 ricorso monitorio). CP_5
A riguardo occorre intanto considerare il principio affermato dalla S.C. secondo cui: “l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass, 6.2.2024, n 3405;
Cass., 22.6.2023, n 17944; Cass., 5.11.2020, n 24798; Cass., 28 febbraio 2020, n
5617).
In assenza di tale completa informazione, come di recente precisato dalla
Cassazione: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo
7 fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., 5 novembre 2020, n. 24798).
Alla luce dei principi esposti, la pubblicazione dell'atto di cessione non può essere considerata sufficiente, in ipotesi di contestazione, poiché l'avviso pubblicato non appare presentare, quanto all'oggetto della cessione, caratteristiche di certezza e determinatezza deve ravvisarsi la necessità:
a) della produzione integrale, compresa di allegati, del contratto di cessione con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla società cedente nei confronti del debitore ceduto;
b). alternativamente, la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione effettivamente comprendeva il credito azionato in sede monitoria.
Quanto alla prima possibilità, i contratti di cessione di crediti prodotti in sede monitoria risultano incompleti , in quanto ai fini della identificazione dei crediti
, stabiliti i criteri per la loro identificazione nell'ambito di quelli appartenenti alla originaria società, viene richiamato un elenco di crediti di cui agli ALLEGATI, che tuttavia non risultano prodotti. A fronte delle contestazioni dell'opponente, quindi, i documenti prodotti non possono essere considerati sufficienti per giustificare i trasferimenti della posizione di credito. Infatti, nonostante l'acquisizione anche del progetto di cessione antecedente alla vera e propria cessione, permane un grado di incertezza in ordine alla effettiva identificazione del credito oggetto delle cessioni.
Le incongruenze nel contenuto dei contratti porta a qualificare il dato presuntivo come privo dei caratteri della precisione e gravità e quindi, non idoneo a superare l'onere della prova a carico della società che si afferma creditrice, in quanto non conforme al parametro prescritto dall'art 2929 c.c.
Quanto all'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri), l'art 50 T.U.B. limita il valore probatorio al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri
8 elementi ugualmente significativi ( Cass. 27.5.2019, n 14357; Cass., 3.5.2011, n
9695) e non costituisce di per sé prova del credito.
Nella fase del giudizio di opposizione, la società convenuta ha prodotto ulteriormente, sia l'accordo definitivo di cessione del 13 dicembre 2016, concluso con , sia copia di atto redatto in data 6 dicembre 2016 ( per notar CP_11
, Rep. n 47.501_ Racc. n 23.362), con il quale risulta depositata Persona_3 lista dei crediti oggetto della futura cessione di , assumendone la CP_7 corrispondenza all'allegato sottoscritto dalla cedente in cui viene richiamato il credito derivante dal finanziamento, tramite numero identificativo.
L' indeterminatezza riscontrata permane, ancora, anche in esito alla produzione degli ulteriori documenti di seguito riprodotto, in cui è riportato un numero identificativo affiancato dal nominativo dell'opponente e dall' importo in ipotesi dovuti, privo di elementi che consenta di riferirlo al contenuto del contratto di cessione.
Si tratta di documento non sottoscritto e anch'esso del tutto privo di elementi per identificare il medesimo con l'effettivo elenco dei crediti richiamati dal contratto di cessione. In tale ottica, in definitiva, nessuno dei contratti cessione appare sufficientemente determinato, a norma dell'art 1346 c.c.., poiché vi è in essi solo un generico riferimento ad un portafoglio di crediti nella titolarità della società cedente. trasferito in blocco, ma senza ulteriori specificazioni, in quanto vengono richiamati elenchi allegati ma non corrispondenti a quelli prodotti in giudizio.
In assenza dei dati contrattuali completi, tuttavia, rilevano le lettere riferibili alle società cedenti, quali ( all 4 al ricorso monitorio), a seguito della CP_5 fusione di indiscussa titolare del rapporto originario e del conseguente CP_3 credito, nonché di OS UP ( all 5-6 al ricorso monitorio) e da ultimo a ( All. 7-8-9). CP_7
La prima lettera raccomandata, con data 31 agosto 2008, infatti, proviene da
( all'epoca titolare cedente) e contiene il riferimento al numero di CP_5 contratto (800004088514, sia l'importo del credito ceduto ( € 38.839,78, per
9 capitale, interessi corrispettivi, accessori ed interessi di mora maturati alla data di cessione) .
La lettera raccomandata, con data 27 giugno 2014 ( allegata 5 unitamente a quella proveniente dalla stessa acquirente), reca anch'essa il riferimento al numero del rapporto ( 800004088514) , l'importo del credito e la comunicazione, ai sensi ed agli effetti di cui agli artt 1264 e 1265 c.c., che con effetto dal 27 giugno
2014, il credito è stato ceduto, recando in calce la sottoscrizione del legale rappresentante di Controparte_10
Infine, anche la lettera recante la data 1.2.2017, allegata unitamente a quella proveniente dalla stessa cessionaria, risulta anch'essa sottoscritta in pari data dal responsabile Area NPL di richiamando l'ammontare del credito CP_11
e il numero identificativo del contratto.
Si tratta, in definitiva, di lettere che l'opponente, se anche contestato l'effettiva ricezione, non ne contesta la provenienza, così che può concludersi che è stata di volta in volta la stessa titolare del credito, parte del contratto originario, a comunicare l'intervenuta cessione di qualche giorno precedente.
Tale dato, sul piano probatorio, appare di decisiva pregnanza in quanto rappresentano documenti indiscutibilmente riferibili alle società creditrici cedenti, posteriore o contestuale rispetto alle cessioni, e quindi tale da consentire di ritenere superato l'onere posto a carico della cessionaria del trasferimento del credito, pure in ipotesi di contestazione da parte dell'odierno debitore.
Va infatti considerato che la prova circa l'effettiva cessione del credito appare strumentale ai fini della verifica dell'effettiva e attuale titolarità del credito, sia per evitare che due soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico creditore: in tale prospettiva, la dichiarazione riferibile al precedente titolare appare certamente idonea a far fronte a tali esigenze e superare tale evenienza.
2 ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
Parimenti destituita di fondamento risulta l'eccezione di prescrizione, sollevata dall'opponente che ha contestato la ricezione delle lettere di costituzione in mora.
Invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C. ( Cass.,
10.2.2023, n 4232), nel contratto di mutuo ( ovvero di finanziamento), il
10 pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004,
n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798).
Si è, in particolare, spiegato: «la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. D'altronde, un mutuo in cui l'obbligazione di restituzione non fosse differita nel tempo e fosse soggetta all'arbitrio del mutuante sarebbe economicamente inconcepibile, perché inutile per il mutuatario, il quale, essendo autorizzato a consumare la cosa mutuata (art. 1817
c.c.), non sempre (o quasi mai) sarebbe in grado di procurarsi immediatamente l'equivalente da restituire.
Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero» (Cass., n. 2301/04, cit.). L'obbligazione di restituzione del tantundem eiusdem generis, gravante in capo al mutuatario, può avvenire in una unica soluzione oppure ratealmente;
in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art. 1819 cod. civ., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre - come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro (Cass., sez. L, 01/02/1988, n. 862; Cass., sez. L,
11/01/1988, n. 108) - bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria. Il
11 frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Inoltre,
l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass., sez. 3, 14/07/1994, n. 1110;
Cass., sez. 2, 30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3, 08/08/2013, n. 18915). Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici.
Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi. Non discostandosi da siffatti principi al contratto di finanziamento di cui si discute va applicato il termine prescrizionale decennale, con decorrenza dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento, cioè dal 5 maggio 2013, ovvero – dalla data di estinzione anticipata, non operando, con riguardo agli interessi, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. proc. civ.
Quindi rispetto alla prima data la decorrenza del termine decennale di prescrizione andrebbe collocata al 5 maggio 2023.
Inoltre, deduce la società creditrice, che in data 5 febbraio 2009- per effetto del mancato pagamento di oltre otto rate consecutive, in data 5 febbraio 2009 si aveva l'effetto di decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto.
Purtuttavia, con lettera raccomandata A/R del 17 settembre 2015, notificata il 16 ottobre 2015 per compiuta giacenza, unitamente alla comunicazione dell'intervenuta cessione del credito , era inoltrata ad uno dei condebitori solidali
12 - – intimazione di adempiere la pretesa di credito determinata con Parte_2 conseguente costituzione in mora e conseguenti effetti interruttivi.
Poiché gli effetti interruttivi si estendono anche agli altri debitori solidali in forza del disposto dell'art 1310 c.c., non rilevano le contestazioni sollevate dall'odierno opponente in ordine alla mancata ricezione di analoghi atti di costituzione in mora, e l'eccezione dovrà essere disattesa.
3. ECCEZIONE DI DECADENZA
In definitiva, ad avviso del Tribunale, unica argomentazione meritevole di positiva valutazione attiene al mancato rispetto del termine di decadenza previsto dall'art 1957 c.c. , sul presupposto della sua applicazione analogica anche alla situazione dell'odierno opponente, qualificato nel testo del regolamento negoziale come coobbligato di . Priva di pregio, infatti, ogni Parte_2 eventuale contestazione relativa alla mancata prova del credito, in presenza non soltanto dell'attestazione di cui all'art 50 TUB, ma anche del contratto regolarmente sottoscritto e dalla prova della erogazione degli importi, di per sé neanche oggetto di specifiche contestazioni, alla luce del disposto degli artt 115 e
116 cpc.
Secondo quanto si evince dallo stesso contratto di finanziamento, l' odierno opponente ha sottoscritto il relativo regolamento in veste di coobbligato, non assumendo espressamente la qualifica di garante, così che ricorre la necessità di analizzare se abbia assunto veste di beneficiaria del finanziamento e, quindi, direttamente tenuta all'adempimento , ai sensi della disciplina di cui agli artt
1292 e 1294 c.c., a favore della società finanziatrice e non piuttosto a titolo di garanzia, per l'ipotesi di inadempimento del debitore principale. In tale prospettiva, non può essere conferito significato univoco al termine
"coobbligato" utilizzato nel contratto . Invero, anche la responsabilità del fideiussore può essere solidale ( ex art 1944, I comma, c.c.), tanto che le parti possono graduare in vario modo tra obbligazione principale e di garanzia prevedendo un differente termine o, anche, l'onere di preventiva escussione del debitore principale fino - come nel contratto autonomo di garanzia - a recidere del tutto il vincolo di accessorietà configurando due distinte obbligazioni.
Neanche appare dirimente il disposto dell'art 1937 c.c., in virtù del quale la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa, il quale va interpretato nel
13 senso che non è necessaria la forma scritta o l'adozione di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, tanto che la prova della sussistenza di detto elemento può, pertanto, essere data con tutti i mezzi consentiti dalla legge e quindi anche con presunzioni (cfr.Cass., 24.2.2016, n 3628;
Cass. 150/1976; 11413/1992). D'altra parte, il principio di cui all'art 1957 c.c. potrebbe in ogni caso trovare applicazione, laddove si riconosca la funzione di garanzia della obbligazione contratta rispetto all'obbligazione principale.
Invero, ciò che caratterizza l'obbligazione anche solidale del fideiussore è che trattasi pur sempre di obbligazione accessoria che presuppone l'obbligazione principale alla quale è correlata e di cui viene garantito l'adempimento, mentre diversa è l'ipotesi in cui l'obbligazione principale è contratta direttamente a favore di una pluralità di soggetti che assumono tutti la veste di parti contrattuali.
Né è del tutto vero che l'ordinamento non conosca forme , per così dire, intermedie di solidarietà tra quella accessoria del garante e quella del tutto paritetica delle parte del contratto plurisoggettivo. Infatti, oltre che nell'ordinamento tributario, in cui è frequente alla solidarietà ex lege di soggetti diversi rispetto a quelli che hanno realizzato il fatto indice di capacità contributiva , è sufficiente il richiamo alle ipotesi di responsabilità solidale dei soci per le obbligazioni delle società di persone o allo schema di cui all'art 2055
c.c., esteso anche alle ipotesi in cui i fatti costitutivi della responsabilità dei soggetti coobbligati siano distinti. Sovviene ancora il caso della cessione del contratto di locazione ai sensi dell'art 36 legge 392 del 1978 o ancora, la fattispecie della espromissione di cui all'art 1272 c.c. ovvero ancora l'ipotesi, in materia di associazioni non riconosciute, della responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione è inquadrabile tra le garanzie "ex lege" assimilabile alla fideiussione tanto da ritenere applicabile l'art 1957 c.c. e il termine di decadenza ivi stabilito ( Cass
Sez. 1, Sentenza n,12508 del 17/06/2015 , per i consorzi Cass., 2.7.2021, n 18792).
E d'altra parte, la clausola della fideiussione che stabilisce espressamente la solidarietà tra garante e debitore principale non può essere interpretata come un'implicita deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c., poiché l'esplicita esclusione del "beneficium excussionis" non è incompatibile con la liberazione del fideiussore per il caso in cui il creditore non agisca contro il debitore principale nel termine
14 di sei mesi dalla scadenza della obbligazione (Cass, Sez. 3 , Ordinanza n 9862 del
26/05/2020). In tale prospettiva, giova considerare, anzitutto, che l'art. 1957 cod. civ., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (Cass., Sez. 2, n. 1724 del
29/01/2016). Lo scopo della norma è far sapere al fideiussore se egli sia tenuto o meno alla garanzia. Diversamente, il fideiussore resterebbe incerto, fino alla definitiva prescrizione dell'obbligazione principale, sul fatto se il debitore garantito sia inadempiente oppure no. La ratio dell'art. 1957, primo comma, cod. civ., pertanto, è limitare il periodo di incertezza a sei mesi e tale situazione di incertezza viene meno anche nel caso in cui il creditore si renda parimenti diligente, agendo direttamente nei confronti del fideiussore in quanto obbligato in solido con il creditore principale, ai sensi dell'art. 1944 cod. civ., a meno che le parti non pattuiscano il beneficio dell'escussione. Pertanto, per il combinato disposto degli artt. 1944 e 1957 cod. civ., deve ritenersi che nel termine semestrale di decadenza previsto dalla seconda norma, il creditore possa, a sua scelta, promuovere le sue "istanze" nei confronti del debitore principale o del fideiussore, con la conseguenza che, qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettante in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale (Cass,
Sez. 3, Sentenza n. 19300 del 03/10/2005, Rv. 585159; Sez. 1, Sentenza n. 7345 del
01/07/1995, Rv. 493165; Sez. 2, Sentenza n. 8444 del 20/08/1990, Rv. 468936; Sez.
1, Sentenza n. 4868 del 06/08/1988, Rv. 459687). In sostanza, possono darsi due ipotesi;
se le parti hanno pattuito il beneficio di escussione, il creditore deve agire nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, ai sensi dell'art. 1957, comma primo, cod. civ., se non vuole perdere il diritto nei confronti del fideiussore;
se, invece, le parti non hanno stabilito nulla al riguardo (cosiddetta fideiussione solidale), l'istanza giudiziale, da proporre entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, può essere rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidali.
15 In altri termini, nella fideiussione solidale, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, il creditore può chiedere l'adempimento indifferentemente al garante o al debitore principale;
in mancanza, perderà
l'azione nei confronti del garante e potrà agire unicamente verso il debitore, entro i termini di prescrizione. L'equipollenza fra le "istanze" rivolte nei confronti del debitore principale (testualmente previste dall'art. 1957 cod. civ.) e le analoghe iniziative intraprese direttamente nei confronti del fideiussore discende direttamente dal principio di solidarietà posto dall'art. 1944 cod. civ, in quanto, diversamente, il creditore sarebbe costretto ad escutere il debitore principale - peraltro nel breve termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita
- anche se nel frattempo avesse già agito, addirittura in sede giudiziaria, nei confronti del fideiussore. Ai fini della applicabilità del termine decadenziale, ad avviso del Tribunale, rileva la funzione dell'obbligazione contratta. Infatti, la circostanza che l'obbligazione del garante abbia ad oggetto una somma di denaro, cosi come quella del debitore garantito infatti, non toglie che l'obbligazione del garante possa avere una funzione diversa da quella che grava sul debitore principale, pur nel medesimo oggetto, ossia il pagamento di una somma di denaro, che, si badi, non è oggetto del contratto, che deve identificarsi con l'insieme delle obbligazioni assunte dalle parti, ma è oggetto della prestazione: garante e garantito hanno a proprio carico una prestazione con eguale oggetto, ma con diversa funzione. Ebbene nella presente fattispecie, in assenza di dati letterali inequivoci, l'interpretazione complessiva del contratto - effettuata in conformità ai criteri ermeneutici di cui agli artt 1362 e ss c.c. - induce a differenziare la posizione del "richiedente", quale effettivo beneficiario esclusivo del finanziamento, essendo la somma erogata a per l'acquisto di una Parte_2 vettura e l'estinzione di estinzione di finanziamento. Invero, l'esame del finanziamento, recante il n 800004088514 del 5 aprile 2007, consente di individuare , come debitore principale, al quale è riservata anche la Parte_2 carta accessoria, l'intestazione della vettura da acquistare. A tali considerazioni si aggiunge che il riferimento delle condizioni negoziali è sempre al " cliente" o intestatario individuato , alla quale risulta essere stato erogato il finanziamento tramite conto corrente intestato e che al medesimo sono state date le comunicazioni relative all'andamento del conto, in qualità di "cliente".
16 Anche gli estratti conto, certificati ai sensi dell'art 50 TUB per conto di tutte le società che hanno avuto la titolarità del credito, indicano come Parte_2 soggetto passivo del rapporto obbligatorio. Tutti tali dati sono convergenti nel senso di ravvisare la volontà di differenziare le obbligazioni tra i due soggetti , subordinando quella del "coobbligato" in termini di accessorietà rispetto alla posizione del richiedente. Ricostruendo l'obbligazione solidale in termini di obbligo di garanzia fideiussoria, consegue l'applicabilità dell'art 1957 c.c., che comporta la necessità che l'Istituto di credito dia prova, a pena di decadenza, di essersi tutelato giudizialmente nei confronti del debitore e/o del fideiussore entro il termine di sei mesi (cfr. Tribunale di Padova, 29.1.2019; Tribunale di
Firenze, 7.11.2019; ABF, Collegio di Milano, 4.7.2019; Tribunale di Firenze,
11.12.2019; Tribunale di Catania, 13.12.2019). Secondo un orientamento ancor più rigoroso, non può ritenersi sufficiente una diffida o, comunque, una istanza stragiudiziale, "in quanto la norma intende far riferimento ad una azione giudiziaria - ritenendo sufficiente la proposizione di mere richieste stragiudiziali di adempimento entro il termine di sei mesi, evidenziando come la seconda parte dell'art. 1957 cc richieda non solo prevede che il creditore coltivi le proprie istanze ma, altresì, che le continui Suffraga tale interpretazione la norma di cui all'art.
2956 cc che implicitamente prevede per le parti, nella loro autonomia negoziale, la facoltà di stabilire termini di decadenze convenzionali purché non rendano eccessivamente difficile per il creditore l'esercizio del diritto: evenienza riscontrabile nel caso in questione ove i contraenti, derogando volutamente alle
Condizioni Generali di Assicurazione, richiamarono appunto il primo comma dell'art. 1957 cc” . Secondo l'orientamento espresso dalla S.C. (Cass., sez. 2, 29/01/2016 , n 1724), l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e
17 dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non costituire "istanza" ai fini dell'art. 1957 c.c. la denuncia di inadempimento effettuata più volte alla società italiana cauzioni). Nel caso in esame, la società creditrice non ha dedotto e dimostrato di avere formulato alcuna istanza o intrapreso nel termine decorrente dalla revoca del rapporto alcuna altra iniziativa nei confronti del debitore principale ( ), con la conseguenza Parte_2 che l'eccezione sollevata dall'opponente deve ritenersi fondata.
4. RESPONSABILITA' AGGRAVATA EX ART 96 CPC E SPESE DI LITE
Al contempo, non può essere accolta la richiesta di condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata. Tale affermazione di responsabilità, che è prevista a carico della parte soccombente dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza (Cass., 15.7.91, n. 7815) ed alla sussistenza di una colpa grave
(Cass., 21798/2015; Cass., 17.10.89, n. 4164; Cass., sez. un., 30.9.89, n. 3948, in Giust. civ. 1989, I, 2535), che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (Cass., 2.6.92, n. 6637; Cass., 9.2.91, n. 1341; Cass.,
23.5.90, n. 4651; Cass., 2.6.84, n. 334).
Nel caso di specie, evidentemente non ricorrono per riconoscere la responsabilità aggravata delle opponenti né per fare applicazione discrezionale dell'art 96, comma 3, c.p.c. Quanto alle spese di lite, tuttavia, i contrasti interpretativi obiettivamente esistenti nella giurisprudenza di merito in ordine alla qualificazione della posizione di coobbligato ( oscillante tra l'applicabilità della decadenza di cui all'art 1957cc, Trib. Firenze, sent. n 22109, 17/07/2019, la tesi della nullità e inefficacia dell'obbligazione, Trib. Treviso, sent. n 24741 del
15/01/2021, e quella, infine, della equivalenza rispetto al debitore principale,
Trib. Piacenza, sent n. 322 del 30.05.2023; Trib. Cosenza, sent. n 637 del 7.4.2023), nonché la posizione rivestita dal e l'infondatezza delle eccezioni Parte_1 formulate in via principale, suggeriscono di compensare integralmente le spese di giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, sulle antescritte conclusioni dei procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n 280/2024, emesso il 22 aprile 2024 26 maggio 2024, con atto di citazione notificato in data 25 giugno 2024, nei confronti di rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante pt, o Controparte_2 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) revoca in accoglimento della proposta opposizione, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di;
Parte_1
b) dichiara integralmente compensate le spese processuali.
Così deciso in data 18 settembre 2025, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico.
Il Giudice Istruttore Dott. Michele Sirgiovanni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 28 giugno 2024 con il n. 1314/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
nato il [...] in [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cristian VENTISETTE, ed elettivamente domiciliato, ai soli fini della presente controversia, presso e nel suo studio in Prato, Via A. Simintendi n. 29, come da procura speciale allegata all'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 83 3° comma c.p.c. e art. 10 D.P.R. 123/01; Pec: vvocati.prato.it Email_1
Opponente Contro
, con sede sociale in Conegliano (TV) alla Controparte_1
, in persona dell'Amministratore pro P.IVA_1 tempore, rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_2 già giusta atto a rogito del Notaio
[...] CP_1 Persona_1
l Co Notarile del distretto di Verona . 1436), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena FRASCINO con studio in Benevento, alla via Pacevecchia n. 14/C ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alberto ORSI, sito in Corso G. Amendola n.11 Pistoia (PT) per procura generale alle liti conferita in data 29.09.2015 (autenticata dal Notaio Dott. rep. n. 1616 / racc. n. 1161), allegata alla comparsa di Persona_1
Fax: 045 5112154 Pec: Email_2
Opposta All'udienza del 22 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per l'opponente:
“… Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in tesi, accogliere la presente opposizione, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della ingiungente e/o l'assenza di titolarità del credito asserito nel d.i. opposto e per l'effetto dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo;
in denegata ipotesi, accogliere la presente opposizione, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in ulteriore denegata ipotesi, accogliere la presente opposizione, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza da parte dell'odierna convenuta atteso il disposto dell'art. 1957 cod. civ. con conseguente estinzione della fideiussione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario che dichiara di averle anticipate …”
1 Per la opposta:
“..Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così provvedere: In via principale e nel merito:
1. Rigettare integralmente l'opposizione proposta dal Sig. , in quanto infondata Parte_1 in fatto ed in diritto, nonché priva di qualsivoglia fondam co e/o fattuale, e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il reso decreto ingiuntivo n. 280/2023, emesso il 22/04/2024 dal Tribunale di Prato;
In via subordinata:
2. Nell'impugnata e denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della opposizione avversaria, comunque accertata e dichiarata la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità ed infondatezza, sia in fatto che in Diritto, delle ragioni della controparte, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 38.839,78
o di quella altra e diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso o all'esito del presente giudizio, oltre interessi come domandati con il ricorso monitorio;
Sulla regolamentazione delle spese di lite nonché ex art. 96 c.p.c.: 3. Condannare l'opponente, Sig. , alla refusione, in favore dell'opposta, delle Parte_1 spese e dei compensi di lite del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge nonché ex art. 96 c.p.c., in ragione dell'evidente infondatezza e pretestuosità della spiegata opposizione...”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25 giugno 2024, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 280/2024, emesso il 22 aprile 2024
e notificato il 26 maggio 2024, con il quale il Tribunale di Prato gli aveva ingiunto di pagare alla rappresentata da Controparte_2 CP_1
la somma di € 38.839,78 oltre interessi e spese di procedura, per
[...] finanziamenti concessi originariamente da parte di CP_3 [...]
, oltre interessi moratori e spese legali della procedura Controparte_4 monitoria, a titolo di restituzione della somma versata.
A sostegno dell'opposizione evidenziava:
- che il credito oggetto della pretesa trovava titolo nel contratto originariamente concluso con poi fusa per incorporazione in CP_3
ed era stato oggetto di cessione da a da CP_5 CP_5 CP_6 questa a e da quest'ultima a , tutte inesistenti e non CP_7 CP_1 comunicate all'odierno opponente;
- che, in ogni caso, in assenza di formali atti interruttivi era decorso il termine di prescrizione, disconoscendo peraltro la firma attestante la ricezione dell'avviso delle lettera del 2017;
- che, infine, il modulo contrattuale sottoscritto dall'opponente lo qualificava impropriamente come “coobbligato”, rispetto al richiedente , nel Parte_2 cui interesse era stato erogato il finanziamento, sicché in assenza di prova di
2 azioni giudiziarie nei confronti dell'obbligato principale, era decorso il termine di decadenza di cui all'art 1957 c.c..
Tanto premesso chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di rito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_2
, tramite la mandataria la quale eccepiva l'omessa
[...] Controparte_1 attivazione della procedura di mediazione prescritta dall'art 5, comma 4, D.lgvo
28/2010 e sm , e chiedeva autorizzazione all'instaurazione di tale procedura.
Nel merito, deduceva:
- che con contratto di finanziamento n 800004088514 del 5 aprile 2007,
[...]
e avevano richiesto ed ottenuto presso Pt_2 Parte_1 [...]
, un prestito personale di € 27.688,00, con finalità Controparte_8 di estinzione di finanziamento e acquisto auto, che prevedeva le seguenti condizioni contrattuali:
- che era inoltre prevista la maggiorazione della rata dell'importo di € 2,00 a titolo di spese di incasso per ogni singola rata, piano di ammortamento cd “ alla francese”, con rate periodiche composte da quota crescente di capitale e quota decrescente di interessi sino alla naturale scadenza contrattuale;
3 - che all'atto della presentazione del ricorso monitorio aveva depositato estratto conto scalare, analitico e certificato ai sensi dell'art 50 TUB, della
, della Euroservice Group Spa e della;
CP_5 CP_4 CP_9
- che l'odierno opponente, dopo il pagamento delle prime 13 rate del finanziamento, sino al 5 maggio 2008, non aveva rimborsato quelle successive, così che secondo le condizioni si determinava la declaratoria dal beneficio dal termine a seguito del mancato pagamento di otto rate consecutive;
- che l'importo complessivo di € 38.839,78 era dovuto per € 25.977,25 a titolo di capitale per rate non pagate o a scadere, per € 217,72 a titolo di spese e per €
12.862,53 a titolo di interessi di mora alla data del 27 giugno 2014;
- che il credito veniva identificato dall'Istituto erogante con il numero di sofferenza NDG 0314004583;
- che in data 20 ottobre 2008, con atto pubblico di fusione per incorporazione, rep. n 4637/2404, Notaio dott. era stata incorporata Persona_2 CP_3 in subentrata in tutti rapporti attivi e passivi, ai sensi dell'art 2504 CP_5 bis c.c.;
- che in data 31 agosto 2011, con contratto di cessione del credito, CP_5 aveva ceduto ad tra gli altri, il credito e la prova della Controparte_10 cessione era desumibile dalla stessa dichiarazione dell' Parte_3
- che successivamente, in data 27 giugno 2014, , Controparte_10 con contratto di cessione, aveva ceduto il credito a e quest'ultima CP_11
, con cessione del 13 dicembre 2016, lo aveva ceduto a sua volta a;
CP_1
- che , per ragioni di Privacy, in applicazione del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, in sigla RGPD, erano state omesse alcune informazioni dalla copia dei contratti prodotti;
- - che e OS UP , con raccomandate AR del 18 CP_7 settembre 2014 e del 9 luglio 2014, avevano comunicato l'intervenuta cessione a favore di;
CP_7
- - che Anche , congiuntamente a , con raccomandate CP_1 CP_7
AR del 2.3.2017 e del 1.2.2017, avevano comunicato ai debitori l'avvenuta cessione, a norma dell'art 1264 c.c.
4 - la pretestuosità dei rilievi sollevati in ordine alle riscontrate difformità delle identificazioni numeriche dei contratti, essendo state inserite nuove numerazioni ai rapporti in occasione delle cessioni;
- che comunque le cessioni erano state pubblicate ai sensi dell'art 58 TUB , commi 2 e 4, producendo i medesimi effetti di cui all'art 1264 c.c.;
- che anche l'eccezione di prescrizione era destituita di fondamento, in quanto la decorrenza del termine di pagamento dell'ultima rata era collocabile a maggio
2020 ed erano stati notificati atti interruttivi in data 16.10.2015, nei confronti di
, e in data 2.3.2017, nei confronti di , nonché il decreto Parte_2 Parte_1 ingiuntivo emesso nei confronti di quest'ultimo;
- che anche l'eccezione di decadenza rispetto al termine di cui all'art 1957 c.c. risultava infondata, atteso che nelle condizioni generali di contratto, espressamente conosciute ed accettate dai beneficiari del finanziamento, era previsto l'obbligo di entrambi i soggetti con vincolo di solidarietà passiva.
Sulla scorta di tali argomenti, concludeva per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese, ovvero in subordine per la condanna dell'opponente al pagamento delle somme risultanti dall'istruttoria.
Con ordinanza del 6 marzo 2025 veniva assegnato alle parti il termine di giorni
15 per attivare la procedura di mediazione, che veniva attivata con esito negativo.
Quindi si procedeva ad istruttoria con la produzione di documenti ed infine, all'udienza del 22 maggio 2025, la causa era posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte a seguito della concessione alle parti dei termini di cui all'art
190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita di essere accolta sulla scorta e nei limiti delle seguenti motivazioni.
In primo luogo va premesso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per
5 l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.116020; Cass., 23.10.90, n.
10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078).
A seguito dell'attivazione della procedura di mediazione nel termine assegnato dal G.I. con ordinanza emessa all'udienza del 6 marzo 2025 , deve ritenersi superata ogni questione relativa alla procedibilità della opposizione o della domanda monitoria.
1. LEGITTIMAZIONE E TITOLARITA' DEL CREDITO
Sempre in via pregiudiziale, risulta non fondata e meritevole di accoglimento anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva con riferimento al finanziamento allegato quale causa giustificativa del ricorso monitorio.
Invero, il credito trae origine dal contratto di finanziamento n 800004088514 concluso il 5 aprile 2007, con il quale e hanno richiesto Parte_2 Parte_1 ed ottenuto presso , un Controparte_8 prestito personale di € 27.688,00, con “finalità di estinzione di finanziamento e acquisto auto”. Le condizioni negoziali prevedevano il rimborso tramite 72 rate mensili, ciascuna di importo pari ad € 534,50, con un tasso di interessi nominale annuo dell'11,52 % (TAN) ed effettivo del 12,39 % ( TAEG), per un costo complessivo di € 10.796,00. costituendosi in giudizio tramite la Controparte_1 procuratrice ha allegato e ribadito che Controparte_2
è stata incorporata da con atto di fusione del 20 ottobre CP_3 CP_5
2008. In conseguenza di ciò, si deve dare atto della successione nel rapporto controverso con conseguente assunzione da parte della società incorporante in tutti i rapporti facenti capo alla società incorporata, con effetti nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art 2504 bis c.c., a far data dal I giugno 20165 Ai sensi dell'art.
2506-ter, ultimo comma, c.c., infatti, la fusione determina una successione a titolo universale (Cass., sez. un. 13-11-2016, n 23255). Peraltro, di tale fusione risulta anche la comunicazione da parte di del I Novembre 2008 e Controparte_12 vi è conferma nella visura camerale prodotta. Quanto alle ulteriori cessioni intervenute nel corso del rapporto, si tratta di cessioni a titolo particolare, sia pure comprensive una serie di crediti pecuniari individuati in forza di caratteristiche comuni nel corso di operazioni c.d. di cartolarizzazione.
6 ha infatti allegato di avere stipulato con un contratto CP_1 CP_11 di cessione in data 13 dicembre 2016, avente ad oggetto di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del T.U.B., costituito da crediti pecuniari nella titolarità di andone avviso Controparte_11 pubblicato in GU, parte II, n 150 del 22 dicembre 2016.
A sua volta, ha acquisito il credito in esame da OS Controparte_11
UP Spa con atto del 27 giugno 2014 e quest'ultima da del 31 CP_5 agosto 2011, entrambi aventi ad oggetto non il singolo credito ma un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del T.U.B., costituito da crediti pecuniari nella titolarità delle società cedenti.
Quale riscontro di tali cessioni, sono stati prodotti accordo definitivo esecutivo del preliminare di cessione del 26 febbraio 2014 ( all. 5 ricorso monitorio) e comunicazione di all 4 ricorso monitorio). CP_5
A riguardo occorre intanto considerare il principio affermato dalla S.C. secondo cui: “l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass, 6.2.2024, n 3405;
Cass., 22.6.2023, n 17944; Cass., 5.11.2020, n 24798; Cass., 28 febbraio 2020, n
5617).
In assenza di tale completa informazione, come di recente precisato dalla
Cassazione: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo
7 fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., 5 novembre 2020, n. 24798).
Alla luce dei principi esposti, la pubblicazione dell'atto di cessione non può essere considerata sufficiente, in ipotesi di contestazione, poiché l'avviso pubblicato non appare presentare, quanto all'oggetto della cessione, caratteristiche di certezza e determinatezza deve ravvisarsi la necessità:
a) della produzione integrale, compresa di allegati, del contratto di cessione con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla società cedente nei confronti del debitore ceduto;
b). alternativamente, la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione effettivamente comprendeva il credito azionato in sede monitoria.
Quanto alla prima possibilità, i contratti di cessione di crediti prodotti in sede monitoria risultano incompleti , in quanto ai fini della identificazione dei crediti
, stabiliti i criteri per la loro identificazione nell'ambito di quelli appartenenti alla originaria società, viene richiamato un elenco di crediti di cui agli ALLEGATI, che tuttavia non risultano prodotti. A fronte delle contestazioni dell'opponente, quindi, i documenti prodotti non possono essere considerati sufficienti per giustificare i trasferimenti della posizione di credito. Infatti, nonostante l'acquisizione anche del progetto di cessione antecedente alla vera e propria cessione, permane un grado di incertezza in ordine alla effettiva identificazione del credito oggetto delle cessioni.
Le incongruenze nel contenuto dei contratti porta a qualificare il dato presuntivo come privo dei caratteri della precisione e gravità e quindi, non idoneo a superare l'onere della prova a carico della società che si afferma creditrice, in quanto non conforme al parametro prescritto dall'art 2929 c.c.
Quanto all'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri), l'art 50 T.U.B. limita il valore probatorio al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri
8 elementi ugualmente significativi ( Cass. 27.5.2019, n 14357; Cass., 3.5.2011, n
9695) e non costituisce di per sé prova del credito.
Nella fase del giudizio di opposizione, la società convenuta ha prodotto ulteriormente, sia l'accordo definitivo di cessione del 13 dicembre 2016, concluso con , sia copia di atto redatto in data 6 dicembre 2016 ( per notar CP_11
, Rep. n 47.501_ Racc. n 23.362), con il quale risulta depositata Persona_3 lista dei crediti oggetto della futura cessione di , assumendone la CP_7 corrispondenza all'allegato sottoscritto dalla cedente in cui viene richiamato il credito derivante dal finanziamento, tramite numero identificativo.
L' indeterminatezza riscontrata permane, ancora, anche in esito alla produzione degli ulteriori documenti di seguito riprodotto, in cui è riportato un numero identificativo affiancato dal nominativo dell'opponente e dall' importo in ipotesi dovuti, privo di elementi che consenta di riferirlo al contenuto del contratto di cessione.
Si tratta di documento non sottoscritto e anch'esso del tutto privo di elementi per identificare il medesimo con l'effettivo elenco dei crediti richiamati dal contratto di cessione. In tale ottica, in definitiva, nessuno dei contratti cessione appare sufficientemente determinato, a norma dell'art 1346 c.c.., poiché vi è in essi solo un generico riferimento ad un portafoglio di crediti nella titolarità della società cedente. trasferito in blocco, ma senza ulteriori specificazioni, in quanto vengono richiamati elenchi allegati ma non corrispondenti a quelli prodotti in giudizio.
In assenza dei dati contrattuali completi, tuttavia, rilevano le lettere riferibili alle società cedenti, quali ( all 4 al ricorso monitorio), a seguito della CP_5 fusione di indiscussa titolare del rapporto originario e del conseguente CP_3 credito, nonché di OS UP ( all 5-6 al ricorso monitorio) e da ultimo a ( All. 7-8-9). CP_7
La prima lettera raccomandata, con data 31 agosto 2008, infatti, proviene da
( all'epoca titolare cedente) e contiene il riferimento al numero di CP_5 contratto (800004088514, sia l'importo del credito ceduto ( € 38.839,78, per
9 capitale, interessi corrispettivi, accessori ed interessi di mora maturati alla data di cessione) .
La lettera raccomandata, con data 27 giugno 2014 ( allegata 5 unitamente a quella proveniente dalla stessa acquirente), reca anch'essa il riferimento al numero del rapporto ( 800004088514) , l'importo del credito e la comunicazione, ai sensi ed agli effetti di cui agli artt 1264 e 1265 c.c., che con effetto dal 27 giugno
2014, il credito è stato ceduto, recando in calce la sottoscrizione del legale rappresentante di Controparte_10
Infine, anche la lettera recante la data 1.2.2017, allegata unitamente a quella proveniente dalla stessa cessionaria, risulta anch'essa sottoscritta in pari data dal responsabile Area NPL di richiamando l'ammontare del credito CP_11
e il numero identificativo del contratto.
Si tratta, in definitiva, di lettere che l'opponente, se anche contestato l'effettiva ricezione, non ne contesta la provenienza, così che può concludersi che è stata di volta in volta la stessa titolare del credito, parte del contratto originario, a comunicare l'intervenuta cessione di qualche giorno precedente.
Tale dato, sul piano probatorio, appare di decisiva pregnanza in quanto rappresentano documenti indiscutibilmente riferibili alle società creditrici cedenti, posteriore o contestuale rispetto alle cessioni, e quindi tale da consentire di ritenere superato l'onere posto a carico della cessionaria del trasferimento del credito, pure in ipotesi di contestazione da parte dell'odierno debitore.
Va infatti considerato che la prova circa l'effettiva cessione del credito appare strumentale ai fini della verifica dell'effettiva e attuale titolarità del credito, sia per evitare che due soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico creditore: in tale prospettiva, la dichiarazione riferibile al precedente titolare appare certamente idonea a far fronte a tali esigenze e superare tale evenienza.
2 ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
Parimenti destituita di fondamento risulta l'eccezione di prescrizione, sollevata dall'opponente che ha contestato la ricezione delle lettere di costituzione in mora.
Invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C. ( Cass.,
10.2.2023, n 4232), nel contratto di mutuo ( ovvero di finanziamento), il
10 pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004,
n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798).
Si è, in particolare, spiegato: «la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. D'altronde, un mutuo in cui l'obbligazione di restituzione non fosse differita nel tempo e fosse soggetta all'arbitrio del mutuante sarebbe economicamente inconcepibile, perché inutile per il mutuatario, il quale, essendo autorizzato a consumare la cosa mutuata (art. 1817
c.c.), non sempre (o quasi mai) sarebbe in grado di procurarsi immediatamente l'equivalente da restituire.
Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero» (Cass., n. 2301/04, cit.). L'obbligazione di restituzione del tantundem eiusdem generis, gravante in capo al mutuatario, può avvenire in una unica soluzione oppure ratealmente;
in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art. 1819 cod. civ., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre - come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro (Cass., sez. L, 01/02/1988, n. 862; Cass., sez. L,
11/01/1988, n. 108) - bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria. Il
11 frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Inoltre,
l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass., sez. 3, 14/07/1994, n. 1110;
Cass., sez. 2, 30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3, 08/08/2013, n. 18915). Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici.
Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi. Non discostandosi da siffatti principi al contratto di finanziamento di cui si discute va applicato il termine prescrizionale decennale, con decorrenza dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento, cioè dal 5 maggio 2013, ovvero – dalla data di estinzione anticipata, non operando, con riguardo agli interessi, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. proc. civ.
Quindi rispetto alla prima data la decorrenza del termine decennale di prescrizione andrebbe collocata al 5 maggio 2023.
Inoltre, deduce la società creditrice, che in data 5 febbraio 2009- per effetto del mancato pagamento di oltre otto rate consecutive, in data 5 febbraio 2009 si aveva l'effetto di decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto.
Purtuttavia, con lettera raccomandata A/R del 17 settembre 2015, notificata il 16 ottobre 2015 per compiuta giacenza, unitamente alla comunicazione dell'intervenuta cessione del credito , era inoltrata ad uno dei condebitori solidali
12 - – intimazione di adempiere la pretesa di credito determinata con Parte_2 conseguente costituzione in mora e conseguenti effetti interruttivi.
Poiché gli effetti interruttivi si estendono anche agli altri debitori solidali in forza del disposto dell'art 1310 c.c., non rilevano le contestazioni sollevate dall'odierno opponente in ordine alla mancata ricezione di analoghi atti di costituzione in mora, e l'eccezione dovrà essere disattesa.
3. ECCEZIONE DI DECADENZA
In definitiva, ad avviso del Tribunale, unica argomentazione meritevole di positiva valutazione attiene al mancato rispetto del termine di decadenza previsto dall'art 1957 c.c. , sul presupposto della sua applicazione analogica anche alla situazione dell'odierno opponente, qualificato nel testo del regolamento negoziale come coobbligato di . Priva di pregio, infatti, ogni Parte_2 eventuale contestazione relativa alla mancata prova del credito, in presenza non soltanto dell'attestazione di cui all'art 50 TUB, ma anche del contratto regolarmente sottoscritto e dalla prova della erogazione degli importi, di per sé neanche oggetto di specifiche contestazioni, alla luce del disposto degli artt 115 e
116 cpc.
Secondo quanto si evince dallo stesso contratto di finanziamento, l' odierno opponente ha sottoscritto il relativo regolamento in veste di coobbligato, non assumendo espressamente la qualifica di garante, così che ricorre la necessità di analizzare se abbia assunto veste di beneficiaria del finanziamento e, quindi, direttamente tenuta all'adempimento , ai sensi della disciplina di cui agli artt
1292 e 1294 c.c., a favore della società finanziatrice e non piuttosto a titolo di garanzia, per l'ipotesi di inadempimento del debitore principale. In tale prospettiva, non può essere conferito significato univoco al termine
"coobbligato" utilizzato nel contratto . Invero, anche la responsabilità del fideiussore può essere solidale ( ex art 1944, I comma, c.c.), tanto che le parti possono graduare in vario modo tra obbligazione principale e di garanzia prevedendo un differente termine o, anche, l'onere di preventiva escussione del debitore principale fino - come nel contratto autonomo di garanzia - a recidere del tutto il vincolo di accessorietà configurando due distinte obbligazioni.
Neanche appare dirimente il disposto dell'art 1937 c.c., in virtù del quale la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa, il quale va interpretato nel
13 senso che non è necessaria la forma scritta o l'adozione di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, tanto che la prova della sussistenza di detto elemento può, pertanto, essere data con tutti i mezzi consentiti dalla legge e quindi anche con presunzioni (cfr.Cass., 24.2.2016, n 3628;
Cass. 150/1976; 11413/1992). D'altra parte, il principio di cui all'art 1957 c.c. potrebbe in ogni caso trovare applicazione, laddove si riconosca la funzione di garanzia della obbligazione contratta rispetto all'obbligazione principale.
Invero, ciò che caratterizza l'obbligazione anche solidale del fideiussore è che trattasi pur sempre di obbligazione accessoria che presuppone l'obbligazione principale alla quale è correlata e di cui viene garantito l'adempimento, mentre diversa è l'ipotesi in cui l'obbligazione principale è contratta direttamente a favore di una pluralità di soggetti che assumono tutti la veste di parti contrattuali.
Né è del tutto vero che l'ordinamento non conosca forme , per così dire, intermedie di solidarietà tra quella accessoria del garante e quella del tutto paritetica delle parte del contratto plurisoggettivo. Infatti, oltre che nell'ordinamento tributario, in cui è frequente alla solidarietà ex lege di soggetti diversi rispetto a quelli che hanno realizzato il fatto indice di capacità contributiva , è sufficiente il richiamo alle ipotesi di responsabilità solidale dei soci per le obbligazioni delle società di persone o allo schema di cui all'art 2055
c.c., esteso anche alle ipotesi in cui i fatti costitutivi della responsabilità dei soggetti coobbligati siano distinti. Sovviene ancora il caso della cessione del contratto di locazione ai sensi dell'art 36 legge 392 del 1978 o ancora, la fattispecie della espromissione di cui all'art 1272 c.c. ovvero ancora l'ipotesi, in materia di associazioni non riconosciute, della responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione è inquadrabile tra le garanzie "ex lege" assimilabile alla fideiussione tanto da ritenere applicabile l'art 1957 c.c. e il termine di decadenza ivi stabilito ( Cass
Sez. 1, Sentenza n,12508 del 17/06/2015 , per i consorzi Cass., 2.7.2021, n 18792).
E d'altra parte, la clausola della fideiussione che stabilisce espressamente la solidarietà tra garante e debitore principale non può essere interpretata come un'implicita deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c., poiché l'esplicita esclusione del "beneficium excussionis" non è incompatibile con la liberazione del fideiussore per il caso in cui il creditore non agisca contro il debitore principale nel termine
14 di sei mesi dalla scadenza della obbligazione (Cass, Sez. 3 , Ordinanza n 9862 del
26/05/2020). In tale prospettiva, giova considerare, anzitutto, che l'art. 1957 cod. civ., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (Cass., Sez. 2, n. 1724 del
29/01/2016). Lo scopo della norma è far sapere al fideiussore se egli sia tenuto o meno alla garanzia. Diversamente, il fideiussore resterebbe incerto, fino alla definitiva prescrizione dell'obbligazione principale, sul fatto se il debitore garantito sia inadempiente oppure no. La ratio dell'art. 1957, primo comma, cod. civ., pertanto, è limitare il periodo di incertezza a sei mesi e tale situazione di incertezza viene meno anche nel caso in cui il creditore si renda parimenti diligente, agendo direttamente nei confronti del fideiussore in quanto obbligato in solido con il creditore principale, ai sensi dell'art. 1944 cod. civ., a meno che le parti non pattuiscano il beneficio dell'escussione. Pertanto, per il combinato disposto degli artt. 1944 e 1957 cod. civ., deve ritenersi che nel termine semestrale di decadenza previsto dalla seconda norma, il creditore possa, a sua scelta, promuovere le sue "istanze" nei confronti del debitore principale o del fideiussore, con la conseguenza che, qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettante in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale (Cass,
Sez. 3, Sentenza n. 19300 del 03/10/2005, Rv. 585159; Sez. 1, Sentenza n. 7345 del
01/07/1995, Rv. 493165; Sez. 2, Sentenza n. 8444 del 20/08/1990, Rv. 468936; Sez.
1, Sentenza n. 4868 del 06/08/1988, Rv. 459687). In sostanza, possono darsi due ipotesi;
se le parti hanno pattuito il beneficio di escussione, il creditore deve agire nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, ai sensi dell'art. 1957, comma primo, cod. civ., se non vuole perdere il diritto nei confronti del fideiussore;
se, invece, le parti non hanno stabilito nulla al riguardo (cosiddetta fideiussione solidale), l'istanza giudiziale, da proporre entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, può essere rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidali.
15 In altri termini, nella fideiussione solidale, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, il creditore può chiedere l'adempimento indifferentemente al garante o al debitore principale;
in mancanza, perderà
l'azione nei confronti del garante e potrà agire unicamente verso il debitore, entro i termini di prescrizione. L'equipollenza fra le "istanze" rivolte nei confronti del debitore principale (testualmente previste dall'art. 1957 cod. civ.) e le analoghe iniziative intraprese direttamente nei confronti del fideiussore discende direttamente dal principio di solidarietà posto dall'art. 1944 cod. civ, in quanto, diversamente, il creditore sarebbe costretto ad escutere il debitore principale - peraltro nel breve termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita
- anche se nel frattempo avesse già agito, addirittura in sede giudiziaria, nei confronti del fideiussore. Ai fini della applicabilità del termine decadenziale, ad avviso del Tribunale, rileva la funzione dell'obbligazione contratta. Infatti, la circostanza che l'obbligazione del garante abbia ad oggetto una somma di denaro, cosi come quella del debitore garantito infatti, non toglie che l'obbligazione del garante possa avere una funzione diversa da quella che grava sul debitore principale, pur nel medesimo oggetto, ossia il pagamento di una somma di denaro, che, si badi, non è oggetto del contratto, che deve identificarsi con l'insieme delle obbligazioni assunte dalle parti, ma è oggetto della prestazione: garante e garantito hanno a proprio carico una prestazione con eguale oggetto, ma con diversa funzione. Ebbene nella presente fattispecie, in assenza di dati letterali inequivoci, l'interpretazione complessiva del contratto - effettuata in conformità ai criteri ermeneutici di cui agli artt 1362 e ss c.c. - induce a differenziare la posizione del "richiedente", quale effettivo beneficiario esclusivo del finanziamento, essendo la somma erogata a per l'acquisto di una Parte_2 vettura e l'estinzione di estinzione di finanziamento. Invero, l'esame del finanziamento, recante il n 800004088514 del 5 aprile 2007, consente di individuare , come debitore principale, al quale è riservata anche la Parte_2 carta accessoria, l'intestazione della vettura da acquistare. A tali considerazioni si aggiunge che il riferimento delle condizioni negoziali è sempre al " cliente" o intestatario individuato , alla quale risulta essere stato erogato il finanziamento tramite conto corrente intestato e che al medesimo sono state date le comunicazioni relative all'andamento del conto, in qualità di "cliente".
16 Anche gli estratti conto, certificati ai sensi dell'art 50 TUB per conto di tutte le società che hanno avuto la titolarità del credito, indicano come Parte_2 soggetto passivo del rapporto obbligatorio. Tutti tali dati sono convergenti nel senso di ravvisare la volontà di differenziare le obbligazioni tra i due soggetti , subordinando quella del "coobbligato" in termini di accessorietà rispetto alla posizione del richiedente. Ricostruendo l'obbligazione solidale in termini di obbligo di garanzia fideiussoria, consegue l'applicabilità dell'art 1957 c.c., che comporta la necessità che l'Istituto di credito dia prova, a pena di decadenza, di essersi tutelato giudizialmente nei confronti del debitore e/o del fideiussore entro il termine di sei mesi (cfr. Tribunale di Padova, 29.1.2019; Tribunale di
Firenze, 7.11.2019; ABF, Collegio di Milano, 4.7.2019; Tribunale di Firenze,
11.12.2019; Tribunale di Catania, 13.12.2019). Secondo un orientamento ancor più rigoroso, non può ritenersi sufficiente una diffida o, comunque, una istanza stragiudiziale, "in quanto la norma intende far riferimento ad una azione giudiziaria - ritenendo sufficiente la proposizione di mere richieste stragiudiziali di adempimento entro il termine di sei mesi, evidenziando come la seconda parte dell'art. 1957 cc richieda non solo prevede che il creditore coltivi le proprie istanze ma, altresì, che le continui Suffraga tale interpretazione la norma di cui all'art.
2956 cc che implicitamente prevede per le parti, nella loro autonomia negoziale, la facoltà di stabilire termini di decadenze convenzionali purché non rendano eccessivamente difficile per il creditore l'esercizio del diritto: evenienza riscontrabile nel caso in questione ove i contraenti, derogando volutamente alle
Condizioni Generali di Assicurazione, richiamarono appunto il primo comma dell'art. 1957 cc” . Secondo l'orientamento espresso dalla S.C. (Cass., sez. 2, 29/01/2016 , n 1724), l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e
17 dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non costituire "istanza" ai fini dell'art. 1957 c.c. la denuncia di inadempimento effettuata più volte alla società italiana cauzioni). Nel caso in esame, la società creditrice non ha dedotto e dimostrato di avere formulato alcuna istanza o intrapreso nel termine decorrente dalla revoca del rapporto alcuna altra iniziativa nei confronti del debitore principale ( ), con la conseguenza Parte_2 che l'eccezione sollevata dall'opponente deve ritenersi fondata.
4. RESPONSABILITA' AGGRAVATA EX ART 96 CPC E SPESE DI LITE
Al contempo, non può essere accolta la richiesta di condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata. Tale affermazione di responsabilità, che è prevista a carico della parte soccombente dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza (Cass., 15.7.91, n. 7815) ed alla sussistenza di una colpa grave
(Cass., 21798/2015; Cass., 17.10.89, n. 4164; Cass., sez. un., 30.9.89, n. 3948, in Giust. civ. 1989, I, 2535), che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (Cass., 2.6.92, n. 6637; Cass., 9.2.91, n. 1341; Cass.,
23.5.90, n. 4651; Cass., 2.6.84, n. 334).
Nel caso di specie, evidentemente non ricorrono per riconoscere la responsabilità aggravata delle opponenti né per fare applicazione discrezionale dell'art 96, comma 3, c.p.c. Quanto alle spese di lite, tuttavia, i contrasti interpretativi obiettivamente esistenti nella giurisprudenza di merito in ordine alla qualificazione della posizione di coobbligato ( oscillante tra l'applicabilità della decadenza di cui all'art 1957cc, Trib. Firenze, sent. n 22109, 17/07/2019, la tesi della nullità e inefficacia dell'obbligazione, Trib. Treviso, sent. n 24741 del
15/01/2021, e quella, infine, della equivalenza rispetto al debitore principale,
Trib. Piacenza, sent n. 322 del 30.05.2023; Trib. Cosenza, sent. n 637 del 7.4.2023), nonché la posizione rivestita dal e l'infondatezza delle eccezioni Parte_1 formulate in via principale, suggeriscono di compensare integralmente le spese di giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, sulle antescritte conclusioni dei procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n 280/2024, emesso il 22 aprile 2024 26 maggio 2024, con atto di citazione notificato in data 25 giugno 2024, nei confronti di rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante pt, o Controparte_2 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) revoca in accoglimento della proposta opposizione, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di;
Parte_1
b) dichiara integralmente compensate le spese processuali.
Così deciso in data 18 settembre 2025, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico.
Il Giudice Istruttore Dott. Michele Sirgiovanni
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