TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/09/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
2020/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 2020/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente
TRA
nata il [...] a [...] e residente in [...]
Ruggiero n. 9, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Rosalba Cirillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torre Annunziata alla Piazza Enrico De Nicola n. 5, e ato a Capua il 29.07.1983 e residente in [...]
Alpi n. 8, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Ferdinando De Chiara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trentola Ducenta alla via A. Cielo n. 57/59
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 17.09.2025, le parti, riportandosi integralmente al ricorso introduttivo, hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui allo stesso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 11.10.2024, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data 04.09.2010 in Trecase, in regime di separazione dei beni, nel corso del quale è nato, in data 09.03.2015, il figlio;
che essendo intervenuta tra i Per_1
1 coniugi una forte intollerabilità, decidevano di separarsi consensualmente innanzi al Tribunale di
Napoli Nord, prevedendo l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre in
Trecase, il regime di visita del padre secondo un calendario ordinario, l'obbligo dell' di Parte_2 versare l'importo di euro 300,00 al mese per il mantenimento del figlio minore nonché di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, per cui, deducendo di aver risolto ogni rapporto patrimoniale pendente, hanno proposto ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Con decreto del 25.10.2024, comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti, sostituita su loro richiesta dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.; con decreto datato 01.04.2025 il procedimento è stato riassegnato alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore e, dopo aver chiesto chiarimenti alle parti in ordine ai redditi rispettivamente percepiti, con ordinanza depositata in data 17.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli Nord 10217/2022 del 09/10/2022.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorso oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione giudiziale
(27.09.2022), terminato con il menzionato decreto di omologa e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Inoltre, con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni indicate in ricorso e, pertanto, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto ai redditi rispettivamente percepiti, in seguito alla richiesta di chiarimenti, i ricorrenti hanno dedotto che la sig.ra non svolge alcuna attività lavorativa e non percepisce redditi di Pt_1 cittadinanza o di inclusione, mentre il sig. ha depositato certificazione unica da cui risulta Parte_2 un reddito annuale lordo da lavoro dipendente pari a circa euro 15.900,00-16.000,00 (per l'anno 2022)
e ad euro 11.000,00 circa (per l'anno 2023).
Ciò detto, le condizioni indicate in ricorso possono essere recepite in quanto non in contrasto con norme imperative e conformi agli interessi del minore.
2 Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 11.10.2024, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 04.09.2010 in Trecase tra le parti in causa ai seguenti patti e condizioni:
a) il figlio minorenne sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ai sensi Per_1 della L.54/2006, con residenza privilegiata presso la madre sig.ra in Trecase Parte_1 alla via Portone Chiesa 30;
b) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra in favore Parte_2 Parte_1 del loro figlio la somma complessiva di euro 302,40 mensili (tenendo conto dell'aumento ISTAT da agosto 2023 ad Agosto 2024), somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 27 di ogni messe, a mezzo bonifico o vaglia postale, oltre al 50% delle spese straordinarie che dovranno essere tutte concordate preventivamente dai coniugi e cederanno in parti uguali a carico di entrambi i genitori, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa;
c) circa l'articolazione del diritto di visita, il padre potrà avere con se il figlio un week end alternato all'altro dal venerdì sera dalle ore 16:00 fino alla domenica sera ore 16:00, sarà cura del padre prelevare il figlio dalla abitazione materna e di riaccompagnarlo a casa della madre;
il padre potrà prelevare il figlio per due giorni a settimana (il martedì ed il giovedì) all'uscita di Per_1 scuola e riportarlo a casa presso l'abitazione materna dopo cena e non oltre le ore 22:00, facendo in modo che i prelievi ricadano in maniera alternata con i fine settimana, salvo che le parti concordino diversamente a seconda delle esigenze lavorative e di salute.
Nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà col padre 15 gg consecutivi da stabilirsi entro il 30 maggio. Trascorrerà, ad anni alterni, con la madre i giorni di Natale e la Vigilia di
Capodanno, e col padre la Vigilia di Natale e Capodanno;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà col padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo
e viceversa.
Per le altre festività (primo novembre/ festa di tutti i Santi, 8 dicembre / Concezione, Per_2
25 Aprile/ Anniversario della Liberazione, primo maggio / Festa del Lavoro, 2 giugno festa nazionale della Repubblica e per tutte le altre festività che determineranno un periodo di vacanza da scuola del piccolo ), ad anni alterni, il minore trascorrerà dette festività col padre;
Per_1
3 Per il giorno del compleanno (9 marzo) e dell'onomastico (30 novembre), il minore potrà trascorrere metà giornata col padre per il pranzo e metà giornata con la madre a cena, con tempistiche da concordare in base alle esigenze lavorative e scolastiche, il minore trascorrerà la giornata del compleanno dei genitori rispettivamente con il padre o con la madre, con la precisazione che, se trattasi di un giorno nel quale il padre ha il diritto ad incontrarlo, verrà recuperato nella giornata successiva;
entrambi si impegnano a non far frequentare il figlio con altri partners fino a quando non sarà egli stesso a manifestare la volontà di conoscere e frequentare i rispettivi partners;
d) in merito all'assegno divorzile nulla è dovuto in favore della sig.ra in quanto Parte_1 si dichiara economicamente autosufficiente;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Trecase per la trascrizione, le annotazioni le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (ordinamento dello
Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/22
(atto n. 17, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Trecase dell'anno
2010);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 17.09.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 2020/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente
TRA
nata il [...] a [...] e residente in [...]
Ruggiero n. 9, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Rosalba Cirillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torre Annunziata alla Piazza Enrico De Nicola n. 5, e ato a Capua il 29.07.1983 e residente in [...]
Alpi n. 8, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Ferdinando De Chiara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trentola Ducenta alla via A. Cielo n. 57/59
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 17.09.2025, le parti, riportandosi integralmente al ricorso introduttivo, hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui allo stesso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 11.10.2024, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data 04.09.2010 in Trecase, in regime di separazione dei beni, nel corso del quale è nato, in data 09.03.2015, il figlio;
che essendo intervenuta tra i Per_1
1 coniugi una forte intollerabilità, decidevano di separarsi consensualmente innanzi al Tribunale di
Napoli Nord, prevedendo l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre in
Trecase, il regime di visita del padre secondo un calendario ordinario, l'obbligo dell' di Parte_2 versare l'importo di euro 300,00 al mese per il mantenimento del figlio minore nonché di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, per cui, deducendo di aver risolto ogni rapporto patrimoniale pendente, hanno proposto ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Con decreto del 25.10.2024, comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti, sostituita su loro richiesta dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.; con decreto datato 01.04.2025 il procedimento è stato riassegnato alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore e, dopo aver chiesto chiarimenti alle parti in ordine ai redditi rispettivamente percepiti, con ordinanza depositata in data 17.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli Nord 10217/2022 del 09/10/2022.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorso oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione giudiziale
(27.09.2022), terminato con il menzionato decreto di omologa e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Inoltre, con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni indicate in ricorso e, pertanto, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto ai redditi rispettivamente percepiti, in seguito alla richiesta di chiarimenti, i ricorrenti hanno dedotto che la sig.ra non svolge alcuna attività lavorativa e non percepisce redditi di Pt_1 cittadinanza o di inclusione, mentre il sig. ha depositato certificazione unica da cui risulta Parte_2 un reddito annuale lordo da lavoro dipendente pari a circa euro 15.900,00-16.000,00 (per l'anno 2022)
e ad euro 11.000,00 circa (per l'anno 2023).
Ciò detto, le condizioni indicate in ricorso possono essere recepite in quanto non in contrasto con norme imperative e conformi agli interessi del minore.
2 Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 11.10.2024, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 04.09.2010 in Trecase tra le parti in causa ai seguenti patti e condizioni:
a) il figlio minorenne sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ai sensi Per_1 della L.54/2006, con residenza privilegiata presso la madre sig.ra in Trecase Parte_1 alla via Portone Chiesa 30;
b) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra in favore Parte_2 Parte_1 del loro figlio la somma complessiva di euro 302,40 mensili (tenendo conto dell'aumento ISTAT da agosto 2023 ad Agosto 2024), somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 27 di ogni messe, a mezzo bonifico o vaglia postale, oltre al 50% delle spese straordinarie che dovranno essere tutte concordate preventivamente dai coniugi e cederanno in parti uguali a carico di entrambi i genitori, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa;
c) circa l'articolazione del diritto di visita, il padre potrà avere con se il figlio un week end alternato all'altro dal venerdì sera dalle ore 16:00 fino alla domenica sera ore 16:00, sarà cura del padre prelevare il figlio dalla abitazione materna e di riaccompagnarlo a casa della madre;
il padre potrà prelevare il figlio per due giorni a settimana (il martedì ed il giovedì) all'uscita di Per_1 scuola e riportarlo a casa presso l'abitazione materna dopo cena e non oltre le ore 22:00, facendo in modo che i prelievi ricadano in maniera alternata con i fine settimana, salvo che le parti concordino diversamente a seconda delle esigenze lavorative e di salute.
Nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà col padre 15 gg consecutivi da stabilirsi entro il 30 maggio. Trascorrerà, ad anni alterni, con la madre i giorni di Natale e la Vigilia di
Capodanno, e col padre la Vigilia di Natale e Capodanno;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà col padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo
e viceversa.
Per le altre festività (primo novembre/ festa di tutti i Santi, 8 dicembre / Concezione, Per_2
25 Aprile/ Anniversario della Liberazione, primo maggio / Festa del Lavoro, 2 giugno festa nazionale della Repubblica e per tutte le altre festività che determineranno un periodo di vacanza da scuola del piccolo ), ad anni alterni, il minore trascorrerà dette festività col padre;
Per_1
3 Per il giorno del compleanno (9 marzo) e dell'onomastico (30 novembre), il minore potrà trascorrere metà giornata col padre per il pranzo e metà giornata con la madre a cena, con tempistiche da concordare in base alle esigenze lavorative e scolastiche, il minore trascorrerà la giornata del compleanno dei genitori rispettivamente con il padre o con la madre, con la precisazione che, se trattasi di un giorno nel quale il padre ha il diritto ad incontrarlo, verrà recuperato nella giornata successiva;
entrambi si impegnano a non far frequentare il figlio con altri partners fino a quando non sarà egli stesso a manifestare la volontà di conoscere e frequentare i rispettivi partners;
d) in merito all'assegno divorzile nulla è dovuto in favore della sig.ra in quanto Parte_1 si dichiara economicamente autosufficiente;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Trecase per la trascrizione, le annotazioni le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (ordinamento dello
Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/22
(atto n. 17, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Trecase dell'anno
2010);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 17.09.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
4