TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/11/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Presidente di sezione, dott. IO FA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.769/2025 R.G.A.C., vertente tra:
(CF: , nato a [...] il 2 Parte_1 C.F._1 gennaio
1945 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Sasa Primosig (C.F. del Foro di C.F._2
Gorizia, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Gorizia, via Duca d'Aosta n. 42, giusta mandato in calce all'atto di citazione.
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. , nata il 28 Controparte_1 C.F._3 marzo 1959 a Reggio Calabria ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall' Avv. Alessandro Alfieri, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria
(RC), Via Dei Bianchi n. 3.
-resistente –
E
(C.F. ), Parte_2 C.F._4 Parte_3
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._5 Parte_4
), (C.F. C.F._6 Parte_5
e (C.F. C.F._7 Parte_6
1 ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Raffaella C.F._8
OM (CF. ), con studio in Reggio Calabria, Via C.F._9
Vecchia Condera n. 48.
- Resistenti contumaci –
OGGETTO: ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e art. 15 del D.L.
150/2011 in opposizione al decreto di liquidazione del compenso del
CTU
* * * *
Con ricorso depositato in data 26/03/2025, il sig. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto del 24/02/2025, con il quale il
Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ha liquidato all'Ing. , per l'attività Controparte_1 prestata quale CTU nell'ambito della procedimento iscritto al n.151/2020 R.G.A.C., la somma complessiva di € 3.147,96, di cui €
3.071,2 per onorari ed € 76,76 per spese, oltre c.p. e i.v.a. come per legge, se dovuti, ponendo provvisoriamente la stessa nella misura del
50% a carico dell'attore e nella misura del 50% a carico Parte_1 dei convenuti, con vincolo di solidarietà per l'intero.
Con comparsa di risposta del 23/06/2025 si è costituita l'Ing.
[...]
, contestando la fondatezza del ricorso, di cui ha Controparte_1 chiesto il rigetto.
Benché ritualmente citati, non si sono costituiti gli altri resistenti (i convenuti nel giudizio iscritto al n. 151/2020 R.G.A.C.) , Controparte_2
, , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, i quali vanno dichiarate contumaci. Controparte_6
All'udienza dell'08/07/2025, svoltasi con le forme della trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione.
****
2 Il ricorrente contesta il decreto di liquidazione sotto tre profili: a) la determinazione del compenso mediante l'applicazione illegittima del cumulo del criterio di liquidazione tabellare con quello a vacazioni, sebbene l'intera attività potesse essere inquadrata nell'ambito dell'art. 12 del D.M. 30.5.2002 per il quale è previsto un compenso minimo di euro 145 sino ad un massimo di 970,12, in quanto l'acquisizione dei documenti presso i pubblici registri costituiva attività preliminare e propedeutica all'individuazione del bene oggetto di indagine;
b) la violazione dell'art.52 del d.P.R.
n.115/2002, non essendo stato ridotto il compenso in ragione del ritardo nel deposito della CTU;
c) l'omessa ulteriore riduzione dei compensi in ragione della parzialità e lacunosità con cui furono eseguiti gli accertamenti, dell'indisponibilità del CTU a collaborare per favorire la conciliazione, delle resistenze a riconoscere i diritti di una parte e delle omissioni in relazione agli obblighi connessi al mandato.
L'ing. , di contro, ritiene legittimo l'operato del Controparte_1 giudice di prime cure, essendo ammissibile il cumulo del criterio di liquidazione tabellare con quello a vacazioni. Con riferimento all'attività svolta, assume di avere compiutamente ottemperato al mandato conferitole, nonostante l'atteggiamento poco collaborativo delle parti e le oggettive difficoltà a reperire la documentazione necessaria per rispondere ai quesiti, precisando di non avere potuto rispondere agli ultimi due quesiti, in quanto – come spiegato nella relazione in atti – sarebbero state necessarie preliminari “valutazioni giuridiche”.
Con il decreto impugnato il giudice di prime cure ha sostanzialmente aderito alle richieste del CTU, escludendo soltanto l'aumento del doppio preteso ai sensi dell'art.52 comma 1 d.P.R. 30/05/2002 n.115 e liquidando la somma complessiva di € 3.147,96 così determinata:
- € 1.321,20 pari a n° 90 vacazioni, in relazione all'attività avente ad oggetto la storia del dominio dell'immobile richiesta nel quesito sub a),
3 la ricostruzione dell'epoca in cui le opere abusive furono realizzate e l'individuazione del soggetto che le aveva compiute;
- € 950,00 ex art. 12 d.m. 30/5/2002 per l'attività di verifica urbanistica;
- € 800,00 ex art. 12 d.m. 30/5/2002 per l'attività relativa ai rilievi e verifiche catastali;
- € 76,76 per spese vive.
Non è stato richiesto, né liquidato alcun compenso in relazione agli ultimi due quesiti, in ragione del fatto che la relativa attività di verifica non è stata svolta per cause non imputabili al CTU, secondo quanto risultante dalle considerazioni svolte nella relazione tecnica, cui ha implicitamente aderito il giudice istruttore, non avendo rilevato nulla sul punto in sede di liquidazione.
****
Orbene, ritiene questo giudicante che, alla luce delle emergenze in atti, il ricorso sia parzialmente fondato e che vada, quindi, accolto per quanto di ragione.
Invero, il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza in data
22/05/2021 emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n.151/2020 R.G.A.C., ha conferito all'Ing. Controparte_1
l'incarico di CTU per rispondere ai seguenti quesiti:
(a) esporre, secondo rigida successione cronologica, la storia del dominio dell'immobile sito nel Comune di Scilla, loc. Oliveto, censito in catasto al foglio 9 p.lla 47, indicandone i titoli, le correlative note di trascrizioni ed i soggetti proprietari;
(b) descrivere dettagliatamente l'immobile, i beni in comunione tra le parti, dandone rappresentazione grafica e fotografica;
(c) rilevare se gli immobili presentino o meno i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentono la 4 commerciabilità ai sensi della l. n. 47/85 e s. m., nonché se essi risultino o meno conformi sotto il profilo catastale;
in caso di difformità, illustrarne le ragioni, descrivendo le opere e le modifiche che le hanno determinate, e fornendo ogni chiarimento utile a comprendere (qualora possibile) l'epoca in cui le stesse sono state realizzate e il soggetto che le ha compiute, specificando, altresì, le opere necessarie per il ripristino della conformità, mediante apposito computo metrico analitico da allegare alla relazione, quantificando, nel dettaglio, i costi di ripristino;
(d) predisporre poi, tenuto conto delle quote di proprietà di ciascun comunista, un progetto di comoda divisione del bene con eventuali conguagli in denaro.
(e) ove il bene non sia di comoda divisibilità, precisare le ragioni di detta indivisibilità e determinare il suo attuale valore di mercato, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata”.
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai fini della quantificazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio chiamato a svolgere distinti accertamenti, benché nell'ambito di un unico incarico, la possibilità di considerare l'autonomia di talune indagini possa determinare l'attribuzione, in suo favore, di un compenso unitario che derivi dalla somma di quelli relativi ai singoli accertamenti, purché i parametri da valutare per ciascuno corrispondano ai rispettivi valori (cfr. Cass. Ordinanza n. 15306 del
17/07/2020; Cass. n. 22779 del 27/10/2014; Cass. n. 6019 del 25 marzo 2015; Cass. n. 17685 del 28 luglio 2010).
È, quindi, corretto cumulare il criterio della liquidazione tabellare con quello delle vacazioni nel caso in cui, in risposta ai quesiti sottoposti al consulente, siano state compiute plurime attività che prevedano uno o diversi criteri di liquidazione.
5 Nella fattispecie in esame il Tribunale ha richiesto al CTU, pur nell'unicità dell'incarico, una pluralità di accertamenti, alcuni dei quali soggetti al criterio della liquidazione tabellare ed altri, per esclusione, soggetti al criterio delle vacazioni.
È indubbio, infatti, che la verifica della regolarità urbanistica dell'immobile è attività autonoma e distinta rispetto a quella avente ad oggetto la ricostruzione del dominio dell'immobile, richiesta nel quesito sub a), nonché la ricostruzione dell'epoca in cui le opere abusive furono realizzate e l'individuazione del soggetto che le ha compiute, richieste in parte nel quesito sub c).
Non condivide, peraltro, questo giudicante la scelta del giudice di prime cure di ritenere l'attività avente ad oggetto le verifiche catastali come attività autonoma rispetto alla complessiva verifica urbanistica oggetto dell'incarico, al punto da prevedere per essa un'autonoma voce di liquidazione. È evidente, infatti, che la verifica di rispondenza tecnica degli immobili alla normativa urbanistica di riferimento presuppone necessariamente anche una verifica della conformità degli stessi al dato catastale, atteso che l'eventuale non conformità costituisce una violazione normativa che rientra nell'ambito della complessiva verifica richiesta.
A ragionare diversamente, quindi, tenendo distinte le attività di accertamento di regolarità urbanistica e di verifica della conformità catastale, si avrebbe una ingiustificata duplicazione dei compensi.
Il compenso per la complessiva attività avente ad oggetto la verifica della regolarità urbanistica degli immobili va liquidata secondo i parametri fissati dall'art. 12 d.m. 30/5/2002, secondo cui “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di
6 euro 970,42”; per i compensi relativi al resto dell'attività oggetto di
CTU, in mancanza di parametri normativi di riferimento, occorre applicare il criterio residuale delle vacazioni.
Considerato che la quantificazione di quest'ultima attività nella misura di 90 vacazioni, non teneva conto dell'attività di verifica catastale, liquidata autonomamente usando il parametro di cui all'art.12 d.m.
30/05/2002, è necessario rideterminare il numero delle vacazioni al fine di tenere in debito conto anche tale attività, peraltro, rivelatasi particolarmente complessa in mancanza di adeguata documentazione di riferimento.
È, pertanto, opportuno rideterminare l'ammontare delle vacazioni in complessive 110.
Tale rideterminazione, sebbene non richiesta, è ammissibile nel presente procedimento, per il quale non vale l'effetto devolutivo che in genere caratterizza i procedimenti di impugnazione. Al riguardo vale osservare che il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - come già nella vigenza della l. n. 319 del 1980
-, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. -
e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (cfr. Cass.
Ordinanza n. 1470 del 22/01/2018).
Legittima risulta, di contro, la determinazione dei compensi per l'attività compresa nell'art. 12 d.m. 30/5/2002 in € 950,00, in ragione del fatto che, contrariamente da quanto assunto da parte ricorrente,
l'elaborato peritale con riferimento ai quesiti sviluppati (a, b e c) risulta completo, avendo il CTU compiutamente risposto alle osservazioni rese dalle parti.
7 In merito alle spese, quantificate in € 76,76, non vi è stata contestazione e, pertanto, le stesse possono essere confermate.
Il ricorso, peraltro, va accolto anche sotto altro profilo.
Dalla documentazione prodotta dalle parti emerge incontrovertibilmente che la relazione di CTU è stata depositata con un ritardo privo di giustificazione, con la conseguenza che i compensi dovuti vanno ridotti ai sensi dell'art.52 comma 2 d.P.R. n.115/2002.
Vale al riguardo osservare che il termine per il deposito della bozza peritale era originariamente previsto nel 26.5.2022, con termine per le parti di presentare osservazioni sino al 23.6.2022 e deposito dell'elaborato definitivo il 14.7.2022. Nel corso del procedimento intervennero molteplici proroghe concesse su richiesta del CTU, l'ultima delle quali risalente al 29/09/2022, allorquando il giudice istruttore prorogò i termini per il deposito della bozza di CTU dal 26/09/2022 al
15/12/2022 (90 giorni).
Alla scadenza prefissata non risulta depositato l'elaborato peritale, né risulta che il CTU abbia richiesto un'ulteriore proroga per sanare il ritardo.
Preso atto dell'ingiustificata inerzia del CTU, il giudice istruttore, con ordinanza dell'08/09/2023 (9 mesi dopo la scadenza del termine), sollecitò il CTU al deposito della relazione tecnica entro il termine di 40 giorni.
Tale sollecito diede la stura alla richiesta del CTU in data 20/09/2023 di indicazioni su come procedere, atteso che non risultavano agli atti i titoli di proprietà di una delle parti. Con ordinanza in data 22/09/2023 il giudice istruttore concedette, quindi, termine di 15 giorni alle parti per il deposito dei titoli di proprietà e delle certificazioni dei registri immobiliari relativi agli intestatari catastali ed ai lori danti causa.
Depositato l'elaborato peritale in data 18/10/2023, il CTU con istanza del 08/11/2023 chiese al giudice istruttore di fissare i termini per le 8 osservazioni delle parti, essendo ormai scaduti quelli originariamente fissati.
Il Giudice istruttore, quindi, con ordinanza dell'08/11/2023, concedette alle parti termine fino all'11/12/2023 per presentare osservazioni e un termine per il deposito della relazione conclusiva fino al 24/01/2023 (è evidente l'errore materiale in cui è incorso il giudicante atteso che il
24/01/2023 andava inteso come 24/01/2024), rinviando per il prosieguo all'udienza del 07/02/2024.
Questi ultimi termini vennero rispettati.
Orbene, dalle emergenze sopra illustrate è evidente che l'attività peritale abbia registrato un ritardo ingiustificato di 10 mesi, atteso che dall'ultima proroga concessa con ordinanza del 29/09/2022 - allorquando il giudice istruttore prorogò i termini per il deposito della bozza di CTU dal 26/09/2022 al 15/12/2022 (90 giorni) – è seguito il deposito della bozza di relazione solo in data 18/10/2023.
Né è possibile ritenere che il termine di 40 giorni fissato dal giudice istruttore con l'ordinanza dell'08/09/2023, con cui veniva sollecitata l'attività del CTU, abbia sanato il ritardo ingiustificato maturato dal
15/12/2022, trattandosi di un termine acceleratorio connesso al sollecito, che di per sé è atto che cristallizza il ritardo ingiustificato.
Non v'è dubbio che i dieci mesi di ritardo siano stati caratterizzati da molteplici problematiche operative, ma il CTU avrebbe dovuto rappresentarle tempestivamente al giudice istruttore per ottenere le relative proroghe.
È, pertanto, legittimo sanzionare tale comportamento mediante l'applicazione della riduzione ai compensi prevista dal comma 2 dell'art.52 del d.P.R. n.115/2002, secondo cui “se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo
9 successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo”.
Ne consegue che con riferimento agli accertamenti aventi ad oggetto l'attività di cui all'art. 12 d.m. 30/5/2002, il compenso di € 950,00 sopra determinato debba essere ridotto di un terzo e quindi fino ad €
633,34 (950-316,66).
Per quanto concerne l'attività il cui compenso va liquidato in vacazioni, la giurisprudenza di legittimità, cui questo giudicante intende aderire, ha chiarito che, ove – come nel caso di specie - non sia possibile l'individuazione della parte di incarico svolta tempestivamente, è legittima la riduzione di un terzo dell'onorario ai sensi dell'art. 52, ultima parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendosi ritenere che l'esclusione del compenso per "il periodo successivo alla scadenza del termine", prevista dalla suddetta norma, osti al riconoscimento di vacazioni computabili oltre il numero massimo calcolabile per i giorni compresi nel termine fissato, ma non consenta di acquisire la prestazione senza remunerazione, determinandosi, diversamente, una sanzione diversa per due situazioni identiche, quali la riduzione di solo un terzo per gli onorari a tariffa variabile e la cancellazione del compenso per gli onorari a tempo di prestazioni comunque validamente effettuate dopo la scadenza, che abbiano portato non alla revoca dell'incarico, ma all'acquisizione della relazione (cfr. Cass.
Ordinanza n. 22158 del 12/09/2018).
Applicando tale principio, anche la parte di compenso liquidabile a vacazioni, pari ad € 1.614,80 (110 vacazioni x14,68), deve essere ridotta di un terzo e quindi risulta pari ad € 1.076,54 (1.614,80-
538,26).
In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso ed in riforma del decreto di liquidazione opposto, va liquidato all'Ing. Controparte_1 la complessiva somma di € 1.786,64, oltre c.p. e i.v.a. come per
[...]
10 legge, se dovuti, così determinata: € 1.709,88 a titolo di onorari ed €
76,76 a titolo di spese.
Le ragioni della decisione, che si discostano in parte dalle argomentazioni svolte dalle parti costituite, inducono a ritenere equo dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del
Presidente delegato dott. IO FA, pronunciando nel giudizio introdotto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 nonché di , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e , nella contumacia di questi Parte_5 Parte_6 ultimi, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, in parziale riforma del provvedimento impugnato, liquida in favore dell'Ing.
[...]
la complessiva somma di € 1.786,64, oltre c.p. e Controparte_1
i.v.a. come per legge, se dovuti;
- conferma per il resto il decreto di liquidazione opposto;
- dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Reggio Calabria il 09/11/2025
Il Presidente
IO FA
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Presidente di sezione, dott. IO FA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.769/2025 R.G.A.C., vertente tra:
(CF: , nato a [...] il 2 Parte_1 C.F._1 gennaio
1945 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Sasa Primosig (C.F. del Foro di C.F._2
Gorizia, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Gorizia, via Duca d'Aosta n. 42, giusta mandato in calce all'atto di citazione.
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. , nata il 28 Controparte_1 C.F._3 marzo 1959 a Reggio Calabria ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall' Avv. Alessandro Alfieri, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria
(RC), Via Dei Bianchi n. 3.
-resistente –
E
(C.F. ), Parte_2 C.F._4 Parte_3
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._5 Parte_4
), (C.F. C.F._6 Parte_5
e (C.F. C.F._7 Parte_6
1 ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Raffaella C.F._8
OM (CF. ), con studio in Reggio Calabria, Via C.F._9
Vecchia Condera n. 48.
- Resistenti contumaci –
OGGETTO: ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e art. 15 del D.L.
150/2011 in opposizione al decreto di liquidazione del compenso del
CTU
* * * *
Con ricorso depositato in data 26/03/2025, il sig. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto del 24/02/2025, con il quale il
Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ha liquidato all'Ing. , per l'attività Controparte_1 prestata quale CTU nell'ambito della procedimento iscritto al n.151/2020 R.G.A.C., la somma complessiva di € 3.147,96, di cui €
3.071,2 per onorari ed € 76,76 per spese, oltre c.p. e i.v.a. come per legge, se dovuti, ponendo provvisoriamente la stessa nella misura del
50% a carico dell'attore e nella misura del 50% a carico Parte_1 dei convenuti, con vincolo di solidarietà per l'intero.
Con comparsa di risposta del 23/06/2025 si è costituita l'Ing.
[...]
, contestando la fondatezza del ricorso, di cui ha Controparte_1 chiesto il rigetto.
Benché ritualmente citati, non si sono costituiti gli altri resistenti (i convenuti nel giudizio iscritto al n. 151/2020 R.G.A.C.) , Controparte_2
, , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, i quali vanno dichiarate contumaci. Controparte_6
All'udienza dell'08/07/2025, svoltasi con le forme della trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione.
****
2 Il ricorrente contesta il decreto di liquidazione sotto tre profili: a) la determinazione del compenso mediante l'applicazione illegittima del cumulo del criterio di liquidazione tabellare con quello a vacazioni, sebbene l'intera attività potesse essere inquadrata nell'ambito dell'art. 12 del D.M. 30.5.2002 per il quale è previsto un compenso minimo di euro 145 sino ad un massimo di 970,12, in quanto l'acquisizione dei documenti presso i pubblici registri costituiva attività preliminare e propedeutica all'individuazione del bene oggetto di indagine;
b) la violazione dell'art.52 del d.P.R.
n.115/2002, non essendo stato ridotto il compenso in ragione del ritardo nel deposito della CTU;
c) l'omessa ulteriore riduzione dei compensi in ragione della parzialità e lacunosità con cui furono eseguiti gli accertamenti, dell'indisponibilità del CTU a collaborare per favorire la conciliazione, delle resistenze a riconoscere i diritti di una parte e delle omissioni in relazione agli obblighi connessi al mandato.
L'ing. , di contro, ritiene legittimo l'operato del Controparte_1 giudice di prime cure, essendo ammissibile il cumulo del criterio di liquidazione tabellare con quello a vacazioni. Con riferimento all'attività svolta, assume di avere compiutamente ottemperato al mandato conferitole, nonostante l'atteggiamento poco collaborativo delle parti e le oggettive difficoltà a reperire la documentazione necessaria per rispondere ai quesiti, precisando di non avere potuto rispondere agli ultimi due quesiti, in quanto – come spiegato nella relazione in atti – sarebbero state necessarie preliminari “valutazioni giuridiche”.
Con il decreto impugnato il giudice di prime cure ha sostanzialmente aderito alle richieste del CTU, escludendo soltanto l'aumento del doppio preteso ai sensi dell'art.52 comma 1 d.P.R. 30/05/2002 n.115 e liquidando la somma complessiva di € 3.147,96 così determinata:
- € 1.321,20 pari a n° 90 vacazioni, in relazione all'attività avente ad oggetto la storia del dominio dell'immobile richiesta nel quesito sub a),
3 la ricostruzione dell'epoca in cui le opere abusive furono realizzate e l'individuazione del soggetto che le aveva compiute;
- € 950,00 ex art. 12 d.m. 30/5/2002 per l'attività di verifica urbanistica;
- € 800,00 ex art. 12 d.m. 30/5/2002 per l'attività relativa ai rilievi e verifiche catastali;
- € 76,76 per spese vive.
Non è stato richiesto, né liquidato alcun compenso in relazione agli ultimi due quesiti, in ragione del fatto che la relativa attività di verifica non è stata svolta per cause non imputabili al CTU, secondo quanto risultante dalle considerazioni svolte nella relazione tecnica, cui ha implicitamente aderito il giudice istruttore, non avendo rilevato nulla sul punto in sede di liquidazione.
****
Orbene, ritiene questo giudicante che, alla luce delle emergenze in atti, il ricorso sia parzialmente fondato e che vada, quindi, accolto per quanto di ragione.
Invero, il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza in data
22/05/2021 emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n.151/2020 R.G.A.C., ha conferito all'Ing. Controparte_1
l'incarico di CTU per rispondere ai seguenti quesiti:
(a) esporre, secondo rigida successione cronologica, la storia del dominio dell'immobile sito nel Comune di Scilla, loc. Oliveto, censito in catasto al foglio 9 p.lla 47, indicandone i titoli, le correlative note di trascrizioni ed i soggetti proprietari;
(b) descrivere dettagliatamente l'immobile, i beni in comunione tra le parti, dandone rappresentazione grafica e fotografica;
(c) rilevare se gli immobili presentino o meno i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentono la 4 commerciabilità ai sensi della l. n. 47/85 e s. m., nonché se essi risultino o meno conformi sotto il profilo catastale;
in caso di difformità, illustrarne le ragioni, descrivendo le opere e le modifiche che le hanno determinate, e fornendo ogni chiarimento utile a comprendere (qualora possibile) l'epoca in cui le stesse sono state realizzate e il soggetto che le ha compiute, specificando, altresì, le opere necessarie per il ripristino della conformità, mediante apposito computo metrico analitico da allegare alla relazione, quantificando, nel dettaglio, i costi di ripristino;
(d) predisporre poi, tenuto conto delle quote di proprietà di ciascun comunista, un progetto di comoda divisione del bene con eventuali conguagli in denaro.
(e) ove il bene non sia di comoda divisibilità, precisare le ragioni di detta indivisibilità e determinare il suo attuale valore di mercato, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata”.
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai fini della quantificazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio chiamato a svolgere distinti accertamenti, benché nell'ambito di un unico incarico, la possibilità di considerare l'autonomia di talune indagini possa determinare l'attribuzione, in suo favore, di un compenso unitario che derivi dalla somma di quelli relativi ai singoli accertamenti, purché i parametri da valutare per ciascuno corrispondano ai rispettivi valori (cfr. Cass. Ordinanza n. 15306 del
17/07/2020; Cass. n. 22779 del 27/10/2014; Cass. n. 6019 del 25 marzo 2015; Cass. n. 17685 del 28 luglio 2010).
È, quindi, corretto cumulare il criterio della liquidazione tabellare con quello delle vacazioni nel caso in cui, in risposta ai quesiti sottoposti al consulente, siano state compiute plurime attività che prevedano uno o diversi criteri di liquidazione.
5 Nella fattispecie in esame il Tribunale ha richiesto al CTU, pur nell'unicità dell'incarico, una pluralità di accertamenti, alcuni dei quali soggetti al criterio della liquidazione tabellare ed altri, per esclusione, soggetti al criterio delle vacazioni.
È indubbio, infatti, che la verifica della regolarità urbanistica dell'immobile è attività autonoma e distinta rispetto a quella avente ad oggetto la ricostruzione del dominio dell'immobile, richiesta nel quesito sub a), nonché la ricostruzione dell'epoca in cui le opere abusive furono realizzate e l'individuazione del soggetto che le ha compiute, richieste in parte nel quesito sub c).
Non condivide, peraltro, questo giudicante la scelta del giudice di prime cure di ritenere l'attività avente ad oggetto le verifiche catastali come attività autonoma rispetto alla complessiva verifica urbanistica oggetto dell'incarico, al punto da prevedere per essa un'autonoma voce di liquidazione. È evidente, infatti, che la verifica di rispondenza tecnica degli immobili alla normativa urbanistica di riferimento presuppone necessariamente anche una verifica della conformità degli stessi al dato catastale, atteso che l'eventuale non conformità costituisce una violazione normativa che rientra nell'ambito della complessiva verifica richiesta.
A ragionare diversamente, quindi, tenendo distinte le attività di accertamento di regolarità urbanistica e di verifica della conformità catastale, si avrebbe una ingiustificata duplicazione dei compensi.
Il compenso per la complessiva attività avente ad oggetto la verifica della regolarità urbanistica degli immobili va liquidata secondo i parametri fissati dall'art. 12 d.m. 30/5/2002, secondo cui “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di
6 euro 970,42”; per i compensi relativi al resto dell'attività oggetto di
CTU, in mancanza di parametri normativi di riferimento, occorre applicare il criterio residuale delle vacazioni.
Considerato che la quantificazione di quest'ultima attività nella misura di 90 vacazioni, non teneva conto dell'attività di verifica catastale, liquidata autonomamente usando il parametro di cui all'art.12 d.m.
30/05/2002, è necessario rideterminare il numero delle vacazioni al fine di tenere in debito conto anche tale attività, peraltro, rivelatasi particolarmente complessa in mancanza di adeguata documentazione di riferimento.
È, pertanto, opportuno rideterminare l'ammontare delle vacazioni in complessive 110.
Tale rideterminazione, sebbene non richiesta, è ammissibile nel presente procedimento, per il quale non vale l'effetto devolutivo che in genere caratterizza i procedimenti di impugnazione. Al riguardo vale osservare che il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - come già nella vigenza della l. n. 319 del 1980
-, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. -
e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (cfr. Cass.
Ordinanza n. 1470 del 22/01/2018).
Legittima risulta, di contro, la determinazione dei compensi per l'attività compresa nell'art. 12 d.m. 30/5/2002 in € 950,00, in ragione del fatto che, contrariamente da quanto assunto da parte ricorrente,
l'elaborato peritale con riferimento ai quesiti sviluppati (a, b e c) risulta completo, avendo il CTU compiutamente risposto alle osservazioni rese dalle parti.
7 In merito alle spese, quantificate in € 76,76, non vi è stata contestazione e, pertanto, le stesse possono essere confermate.
Il ricorso, peraltro, va accolto anche sotto altro profilo.
Dalla documentazione prodotta dalle parti emerge incontrovertibilmente che la relazione di CTU è stata depositata con un ritardo privo di giustificazione, con la conseguenza che i compensi dovuti vanno ridotti ai sensi dell'art.52 comma 2 d.P.R. n.115/2002.
Vale al riguardo osservare che il termine per il deposito della bozza peritale era originariamente previsto nel 26.5.2022, con termine per le parti di presentare osservazioni sino al 23.6.2022 e deposito dell'elaborato definitivo il 14.7.2022. Nel corso del procedimento intervennero molteplici proroghe concesse su richiesta del CTU, l'ultima delle quali risalente al 29/09/2022, allorquando il giudice istruttore prorogò i termini per il deposito della bozza di CTU dal 26/09/2022 al
15/12/2022 (90 giorni).
Alla scadenza prefissata non risulta depositato l'elaborato peritale, né risulta che il CTU abbia richiesto un'ulteriore proroga per sanare il ritardo.
Preso atto dell'ingiustificata inerzia del CTU, il giudice istruttore, con ordinanza dell'08/09/2023 (9 mesi dopo la scadenza del termine), sollecitò il CTU al deposito della relazione tecnica entro il termine di 40 giorni.
Tale sollecito diede la stura alla richiesta del CTU in data 20/09/2023 di indicazioni su come procedere, atteso che non risultavano agli atti i titoli di proprietà di una delle parti. Con ordinanza in data 22/09/2023 il giudice istruttore concedette, quindi, termine di 15 giorni alle parti per il deposito dei titoli di proprietà e delle certificazioni dei registri immobiliari relativi agli intestatari catastali ed ai lori danti causa.
Depositato l'elaborato peritale in data 18/10/2023, il CTU con istanza del 08/11/2023 chiese al giudice istruttore di fissare i termini per le 8 osservazioni delle parti, essendo ormai scaduti quelli originariamente fissati.
Il Giudice istruttore, quindi, con ordinanza dell'08/11/2023, concedette alle parti termine fino all'11/12/2023 per presentare osservazioni e un termine per il deposito della relazione conclusiva fino al 24/01/2023 (è evidente l'errore materiale in cui è incorso il giudicante atteso che il
24/01/2023 andava inteso come 24/01/2024), rinviando per il prosieguo all'udienza del 07/02/2024.
Questi ultimi termini vennero rispettati.
Orbene, dalle emergenze sopra illustrate è evidente che l'attività peritale abbia registrato un ritardo ingiustificato di 10 mesi, atteso che dall'ultima proroga concessa con ordinanza del 29/09/2022 - allorquando il giudice istruttore prorogò i termini per il deposito della bozza di CTU dal 26/09/2022 al 15/12/2022 (90 giorni) – è seguito il deposito della bozza di relazione solo in data 18/10/2023.
Né è possibile ritenere che il termine di 40 giorni fissato dal giudice istruttore con l'ordinanza dell'08/09/2023, con cui veniva sollecitata l'attività del CTU, abbia sanato il ritardo ingiustificato maturato dal
15/12/2022, trattandosi di un termine acceleratorio connesso al sollecito, che di per sé è atto che cristallizza il ritardo ingiustificato.
Non v'è dubbio che i dieci mesi di ritardo siano stati caratterizzati da molteplici problematiche operative, ma il CTU avrebbe dovuto rappresentarle tempestivamente al giudice istruttore per ottenere le relative proroghe.
È, pertanto, legittimo sanzionare tale comportamento mediante l'applicazione della riduzione ai compensi prevista dal comma 2 dell'art.52 del d.P.R. n.115/2002, secondo cui “se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo
9 successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo”.
Ne consegue che con riferimento agli accertamenti aventi ad oggetto l'attività di cui all'art. 12 d.m. 30/5/2002, il compenso di € 950,00 sopra determinato debba essere ridotto di un terzo e quindi fino ad €
633,34 (950-316,66).
Per quanto concerne l'attività il cui compenso va liquidato in vacazioni, la giurisprudenza di legittimità, cui questo giudicante intende aderire, ha chiarito che, ove – come nel caso di specie - non sia possibile l'individuazione della parte di incarico svolta tempestivamente, è legittima la riduzione di un terzo dell'onorario ai sensi dell'art. 52, ultima parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendosi ritenere che l'esclusione del compenso per "il periodo successivo alla scadenza del termine", prevista dalla suddetta norma, osti al riconoscimento di vacazioni computabili oltre il numero massimo calcolabile per i giorni compresi nel termine fissato, ma non consenta di acquisire la prestazione senza remunerazione, determinandosi, diversamente, una sanzione diversa per due situazioni identiche, quali la riduzione di solo un terzo per gli onorari a tariffa variabile e la cancellazione del compenso per gli onorari a tempo di prestazioni comunque validamente effettuate dopo la scadenza, che abbiano portato non alla revoca dell'incarico, ma all'acquisizione della relazione (cfr. Cass.
Ordinanza n. 22158 del 12/09/2018).
Applicando tale principio, anche la parte di compenso liquidabile a vacazioni, pari ad € 1.614,80 (110 vacazioni x14,68), deve essere ridotta di un terzo e quindi risulta pari ad € 1.076,54 (1.614,80-
538,26).
In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso ed in riforma del decreto di liquidazione opposto, va liquidato all'Ing. Controparte_1 la complessiva somma di € 1.786,64, oltre c.p. e i.v.a. come per
[...]
10 legge, se dovuti, così determinata: € 1.709,88 a titolo di onorari ed €
76,76 a titolo di spese.
Le ragioni della decisione, che si discostano in parte dalle argomentazioni svolte dalle parti costituite, inducono a ritenere equo dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del
Presidente delegato dott. IO FA, pronunciando nel giudizio introdotto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 nonché di , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e , nella contumacia di questi Parte_5 Parte_6 ultimi, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, in parziale riforma del provvedimento impugnato, liquida in favore dell'Ing.
[...]
la complessiva somma di € 1.786,64, oltre c.p. e Controparte_1
i.v.a. come per legge, se dovuti;
- conferma per il resto il decreto di liquidazione opposto;
- dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Reggio Calabria il 09/11/2025
Il Presidente
IO FA
11