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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17036 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16707/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16707/2023 promossa da:
(C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, (C.F ), in Parte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende ope legis –
ATTORI/OPPONENTI contro
(C.F. Controparte_1
), in persona dei Curatori, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Via Valadier n. P.IVA_3
39, presso lo studio dell'Avv. Andrea Abatecola, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti –
CONVENUTO/OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 1.3.2023 (con prima udienza indicata in citazione del 10-7-2023) le amministrazioni opponenti indicate in epigrafe hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 22082/2022 del 21.12.2022 del Tribunale Ordinario di Roma, notificato a mezzo PEC in data 20.01.2023 con cui era stato ingiunto di pagare in solido in favore del la somma di Euro 68.899,05, oltre Controparte_1 rivalutazione e interessi di mora di cui al D.lgs 231/2002, formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Roma, previa sospensione dell'esecuzione provvisoria del
Pagina 1 decreto ingiuntivo opposto: - dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito essendo competente il Tribunale di Napoli e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da Tribunale incompetente a statuire sulla controversia;
- in subordine, voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito ingiunto”. Il giudice ha disposto il differimento della prima udienza alla data del 10.1.2024. Si è costituito in giudizio il
[...]
n. in data 28.4.2023 e ha formulato le seguenti Controparte_1 CP_1 conclusioni: Voglia l'ill.mo Tribunale adìto, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: In via preliminare - respingere l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dagli opponenti, in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondata, per le ragioni esposte nel presente atto, e, per l'effetto, dichiarare e confermare la competenza di codesto ill.mo Tribunale per la decisione della controversia, respingendo la domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto formulata ex adverso;
- respingere l'istanza ex art. 649 c.p.c., per la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 22082/2022 (R.G. n. 72610/2022) emesso in data 19 dicembre 2022, in favore del n. 267/2017, in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto, e, per l'effetto, confermare l'esecutività del decreto opposto;
Nel merito: - in via principale, respingere integralmente l'opposizione promossa dal (già Parte_1 [...]
) nonché dal avverso Controparte_2 Parte_2 il suddetto decreto ingiuntivo in quanto infondata in punto di fatto e di diritto per le ragioni esposte nel presente atto, e, per l'effetto, - confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.
22082/2022 (R.G. n. 72610/2022), emesso in data 19 dicembre 2022, in favore del
[...]
n. 267/2017; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di Controparte_1 accoglimento, anche parziale, dell'opposizione nel merito, con riferimento all'esatta quantificazione del credito, si chiede che codesto ill.mo Tribunale, accertato il credito vantato dal
[...]
e per esso, ora, dal , nei confronti degli opponenti, voglia Controparte_1 CP_1 condannarli, anche in solido tra loro, al pagamento, in favore del medesimo, CP_1 dell'importo che risulterà dovuto nel corso del presente giudizio, eventualmente anche all'esito di
CTU, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, nonché oltre spese, eventualmente anche per la somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., all'esito del giudizio”.
Successivamente il giudice, a seguito della riserva assunta in udienza, con provvedimento del
15.1.2024, ha negato la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento dell'istanza istruttoria formulata da parte opposta, ha disposto CTU contabile, ha rinviato la causa all'udienza del 2.10.2024 per il conferimento dell'incarico al CTU, ha rinviato dopo il deposito della CTU la causa all'udienza del 24.6.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Pagina 2 Il giudice ha nella predetta ultima udienza trattenuto la causa a sentenza concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il , nonché il hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione ex art. 645 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 22082/2022 emesso dal tribunale di Roma il
19.12.2022 e notificato in data 20.1.2023 con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di
€ 68.899,05 (oltre a spese della procedura monitoria e interessi) in favore del
[...] per servizi di pulizia svolti in edifici scolastici della Controparte_1 CP_3
La difesa erariale per le Amministrazioni opponenti ha dedotto che: (a) a seguito di
[...] apposita gara indetta dall' (in virtù della Direttiva n. Controparte_4
92 del 23.12.2005 del ), il Raggruppamento Controparte_2 temporaneo di imprese (RTI) costituito tra (mandante), Controparte_1
(mandante), Controparte_5
limitata (mandante) e Controparte_6 [...]
(quale capogruppo mandataria), si aggiudicava Controparte_7
l'appalto per la fornitura del servizio di pulizia presso gli istituti scolastici mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili e/o di pubblica utilità; (b) che il contratto è stato stipulato in data
28.12.2006; (c) che la Curatela Fallimentare dall'esame della documentazione contabile del
Consorzio dichiarato fallito aveva dedotto l'omesso pagamento integrale degli importi dovuti nei confronti dell'istituto scolastico odierno opponente, in solido con il Parte_1
, a fronte delle prestazioni svolte nell'interesse dell'istituto in esecuzione del contratto di
[...] servizio di pulizie, allegando le fatture rese e asseritamente mai saldate;
(d) che a seguito del ricorso per decreto ingiuntivo, il tribunale aveva accolto la domanda monitoria e aveva ingiunto all'Istituto scolastico odierno opponente e in solido al di pagare alla Parte_1 parte ricorrente l'integrale somma richiesta nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
e) che si profila nullità e infondatezza della domanda monitoria, in particolare per incompetenza territoriale del giudice adito (indicandosi come competente il tribunale di Napoli), contestandosi il diritto all'adeguamento dei compensi relativi alle attività contrattuali ex
115 del D.lgs. n. 163/2006. La difesa di parte convenuta opposta Controparte_1
N. 267/2017) ha replicato e dedotto che: 1) il
[...] Controparte_1 ha emesso le fatture per i servizi resi, rimaste parzialmente impagate per l'importo
[...] complessivo pari a Euro 68.899,05 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) i successivi solleciti
Pagina 3 di pagamento inviati alle parti opponenti erano rimasti privi di riscontro;
3) le somme dovute erano relative alle seguenti voci: A) Euro 68.899,05 a titolo mancato adeguamento del compenso dovuto di cui alle seguenti fatture: Fattura n. 201304310a del 29.08.2013, per l'importo di Euro 60.765,96
(comprensivo di IVA), a titolo di mancato adeguamento del compenso dovuto in ragione dell'incremento del costo del lavoro dipendente, per il periodo 01.12.2007 – 30.06.2011, con estratto autentico notarile del registro IVA (doc. 11 fascicolo monitorio); Fattura n. 124/2016//FPA del 30.01.2016, per l'importo di Euro 8.133,09 a titolo di mancato adeguamento del compenso dovuto per il periodo 01.01.2012 – 31.03.2014, con estratto autentico notarile del registro IVA (doc.
12 fascicolo monitorio) e che sulla base di tale documentazione era stato emesso il decreto ingiuntivo;
4) l'infondatezza dell'eccezione dell'incompetenza territoriale sollevata da parte opponente;
5) la carenza di prova del fatto che l'Amministrazione avrebbe effettivamente provveduto a incrementare il corrispettivo dovuto per il servizio reso in misura pari alla variazione dei prezzi accertata dall'ISTAT e a provvedere al relativo pagamento in favore del;
6) la CP_1 revisione di quanto dovuto era necessaria in relazione all'adeguamento al costo del lavoro dovuto al consueto incremento dei prezzi dei materiali e della manodopera, nonché all'aumento del costo del personale a seguito dell'incremento dell'orario lavorativo da 35 a 36 ore settimanali;
7) in base al contratto normativo sottoscritto tra le parti parte opposta aveva diritto al pagamento delle somme richieste e che tale diritto era stato confermato dal TAR con sentenza n. 2071/2016 (doc.
8.a) avendo il Giudice amministrativo dichiarato la nullità della clausola invocata dagli odierni opponenti, ossia l'art. 12 del contratto normativo. Il giudice con provvedimento del 7-10-2024 ha conferito al CTU il seguente incarico: “Tenuto conto degli assunti difensivi delle parti contrapposte in lite e della documentazione prodotta in giudizio, ricostruisca il CTU il rapporto obbligatorio dedotto in lite con particolare riferimento all'origine del rapporto e relative fonti normative, alle prestazioni asserite erogate da parte convenuta, alle modalità di pagamento per le prestazioni erogate, alle modalità di fatturazione delle prestazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione
convenuta, all'eventuale sussistenza di meccanismo di acconti e fatture a saldo e/o a CP_8 conguaglio, accertando se sussistano agli atti prove di avvenuti pagamenti (mandati quietanzati o effettivamente incassati), accertando i criteri seguiti da parte attrice per la quantificazione della pretesa creditoria, nonché la corrispondenza o meno della quantificazione della pretesa creditoria alle risultanze documentali prodotte, procedendo il CTU, in caso di non corrispondenza, al ricalcolo della quantificazione delle somme e degli interessi che potrebbero essere pretesi rispetto ai documenti prodotti”. La CTU è stata depositata in data 16.6.2025 e a pag. 37 della relazione peritale si legge che: “Il totale complessivo spettante al Controparte_1
N 267/2017, risulta pari ad Euro 116.013,50, dato dalla somma di: €61.392,86 Totale ricalcolato
Pagina 4 sulla fattura del 2013, per l'adeguamento riguardante l'esecuzione del servizio dal 01/12/2007 al
30/06/2011 (con 36 ore di lavoro settimanali); €54.620,64 Totale interessi di mora ex D.lgs.
231/2002, maturati dal 29/11/2013 fino al 30/04/2025”. Lo svolgimento delle prestazioni (servizi di pulizia) e la durata del rapporto non sono specificamente contestate dalle parti opponenti. La competenza del giudice adito si è radicata quale “forum destinatae solutionis”, risultando avvalorata dall'indicata ordinanza della Corte di Cassazione n. 13908/2024, in considerazione della sede del fallimento convenuto opposto. In diritto l'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 è da considerarsi norma imperativa inderogabile rispetto all'inserimento di idonea clausola di revisione periodica del prezzo nei contratti ad esecuzione periodica/continuativa. Il CTU ha appurato quanto segue: “in materia di adeguamento periodico dei corrispettivi relativi al contratto normativo in esame, si evidenziano sia le disposizioni del ricorso al TAR che le disposizioni delle Sentenze in atti, la n. 2071/2016, per il e la n. 1765/2016, per il Parte_2 Parte_3
. Dalle disposizioni indicate nel ricorso al TAR e nella Sentenza, n. 2071/2016 (riportata nel
[...] doc. 8a del fasc. dell'Avv. Abatecola del 28/04/2023), si rileva l'accoglimento della condanna dell'amministrazione intimata al pagamento delle somme dovute a titolo di adeguamento periodico dei corrispettivi dell'appalto di pulizia eseguito, in attuazione del contratto normativo (contratto attuativo del 19 nov. 2007), presso il così come la nullità della Parte_2 clausola limitativa del contratto;
in maniera analoga le disposizioni della Sentenza n.1765/2016
(riportata nel doc. 8b del fasc. dell'Avv. Abatecola del 28/04/2023) in merito al Parte_3 di . Per di più, entrambe le Sentenza richiamate, in virtù dell'art. 115 del
[...] Parte_3
d.lgs. 163/2006, stabiliscono: “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.]” (come indicato a pag. 4 della Sentenza presente nel “Doc. 8a” del fascicolo telematico dell'Avv. Abatecola del
28/04/2023). Tuttavia, tali Sentenze rilevano il difetto di giurisdizione ed il rinvio al Giudice ordinario, con riferimento alla domanda di rimborso dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'incremento dell'orario di lavoro e del corrispondente aggravio di retribuzione a favore della manodopera impiegata in appalto. C) In materia di costo medio orario del personale dipendente, da imprese svolgenti attività di servizi di pulizia, si evidenziano in atti le seguenti disposizioni: v)
Dalle indicazioni della Tabella FISE del Ministero del Lavoro (v. doc. 7a del fascicolo telematico dell'Avv. Abatecola del 28/04/2023), si rilevano le quantificazioni del costo medio orario, a livello provinciale, del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, per i periodi decorrenti da maggio 2005, da gennaio 2008, da gennaio 2009, da giugno 2009, da giugno
Pagina 5 2011, da marzo 2012, da settembre 2012 e da aprile 2013. Inoltre, dalle indicazioni presenti nel ricorso al TAR in atti (v. pag.4 del file presente nel fasc. dell'Avv. Abatecola del 28.04.2023), si rileva come l'importo dell'Appalto a base d'asta di Euro 361.310.120,64 sia costituito dalla sommatoria degli importi del canone mensile per 36 mensilità, che rappresenta l'importo mensile pro-capite, riconosciuto dall'Amministrazione (pari ad Euro 1.698,80 iva esclusa), il quale sarà oggetto di ribasso per la sola parte relativa alle spese generali ed utile d'impresa, pari ad Euro
154,72, fatto salva quindi la componente relativa agli emolumenti corrisposti ai lavoratori, che secondo quanto definito dai CCNL di settore, sono pari ad Euro 1.544,08, corrispondente alla media aritmetica delle retribuzioni di II, III e IV livello, ponderate per il numero di ex LSU risultanti inquadrati in ciascuno di detti livelli. Si precisa come la quantificazione di tali importi, evidenziati nel ricorso al TAR in atti (v. pag.4 del file presente nel fasc. telematico dell'Avv. Abatecola del
28.04.2023), non risulta specificatamente contestata da parte opponente. b) Le prestazioni asserite erogate da parte convenuta: Le prestazioni oggetto di contestazione, attestate da parte convenuta opposta, come evidenziato sia nelle fatture in atti, sia nel ricorso per decreto ingiuntivo, che nella diffida di pagamento dell'11 febbraio 2021, ammontano complessivamente ad Euro 68.899,05, riguardano il mancato adeguamento del compenso dovuto in ragione dell'incremento del costo del lavoro dipendente (con il passaggio dalle 35 alle 36 ore di lavoro settimanali pro-capite), per i periodi dal 01/12/2007 al 30/06/2011 (come quantificato nella ft. n. 201304310a del 29/08/2013 per
€60.765,96, per un totale di 10 dipendenti); dal 01/01/2012 al 31/03/2014 (come quantificato nella ft. n. 124 del 30/01/2016 per un netto di €8.133,09). In merito ai periodi di attività indicati in atti, è necessario precisare come il periodo dal 01/01/2012 al 31/03/2014 indicato nella fattura n.124 del
30/01/2016, non rientra nella durata del contratto attuativo in esame, come stabilito dall'art. 3 del documento (v. file n. 3 del documento presente nel fasc. dell'Avv. Abatecola del 28/04/2023 – Fasc.
Monit.). In relazione a tale periodo, richiamato nella fattura n. 124/2016/FPA del 30/01/2016 (dal
01/01/2012 al 31/03/2014), l'Avv. Caron per parte opposta ha dichiarato nel corso della riunione del
25/11/2024 (v. Verbale in Allegato “C”), come sia stata definita una nuova proroga del relativo contratto, così come sia stata richiesta l'ammissione della prova testimoniale con la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., ed in ogni caso non risulta alcuna opposizione da parte opponente sulla relativa proroga. Tuttavia, a prescindere dalla questione giuridica riguardante la mancata opposizione alla proroga, lo scrivente rileva come mancando in atti uno schema dimostrativo della quantificazione dell'importo indicato in fattura (netto a pagare di €8.133,09), non risulta possibile procedere ad eseguire la verifica dell'importo richiesto con la fattura del 30/01/2016 n.
12/2016/FPA, in merito all'adeguamento per l'attività svolta nel periodo richiamato”. Alla luce della espletata CTU, delle fonti normative e contrattuali regolatrici del rapporto a monte del credito
Pagina 6 dedotto in lite come esaminate ed elencate dal CTU, della giurisprudenza prodotta ed esaminata dal
CTU, delle fatture, della non contestazione specifica della durata del rapporto e dell'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture, nonché della carenza di elementi probatori di parte opponente in ordine a fatti estintivi idonei a ridurre in tutto o in parte la pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, nonché dell'argomentazione in ordine all'inderogabilità della norma imperativa sull'inserimento di clausola di revisione del prezzo, nonché del fatto imprevedibile dell'aumento del costo del lavoro dipendente, che ha richiesto un riequilibrio del rapporto, l'opposizione proposta va rigettata con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, dovendosi ritenere dovuto il pagamento dell'intero credito portato dal decreto ingiuntivo stante l'assolvimento dell'onere probatorio di parte convenuta/opposta (attrice sostanziale) e la mancata contestazione specifica della durata del rapporto e dell'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture a monte della pretesa creditoria fatta valere da parte convenuta/opposta. Le spese del presente giudizio seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della domanda, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività difensiva/processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione proposta da e dal Parte_1
conseguentemente rimane confermato in ogni sua Parte_2 statuizione il decreto ingiuntivo n. 22082/2022 del 21.12.2022 emesso dal Tribunale di Roma ed opposto dai suddetti opponenti. Condanna il Parte_1 ed il opponenti, in solido ed in persona dei rispettivi Parte_2 legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento delle spese di CTU come liquidate in corso di causa ed al pagamento in favore del Parte_4
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del presente giudizio
[...] liquidate in € 7.150,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 4.12.2025
Il Giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 7 Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16707/2023 promossa da:
(C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, (C.F ), in Parte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende ope legis –
ATTORI/OPPONENTI contro
(C.F. Controparte_1
), in persona dei Curatori, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Via Valadier n. P.IVA_3
39, presso lo studio dell'Avv. Andrea Abatecola, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti –
CONVENUTO/OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 1.3.2023 (con prima udienza indicata in citazione del 10-7-2023) le amministrazioni opponenti indicate in epigrafe hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 22082/2022 del 21.12.2022 del Tribunale Ordinario di Roma, notificato a mezzo PEC in data 20.01.2023 con cui era stato ingiunto di pagare in solido in favore del la somma di Euro 68.899,05, oltre Controparte_1 rivalutazione e interessi di mora di cui al D.lgs 231/2002, formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Roma, previa sospensione dell'esecuzione provvisoria del
Pagina 1 decreto ingiuntivo opposto: - dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito essendo competente il Tribunale di Napoli e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da Tribunale incompetente a statuire sulla controversia;
- in subordine, voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito ingiunto”. Il giudice ha disposto il differimento della prima udienza alla data del 10.1.2024. Si è costituito in giudizio il
[...]
n. in data 28.4.2023 e ha formulato le seguenti Controparte_1 CP_1 conclusioni: Voglia l'ill.mo Tribunale adìto, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: In via preliminare - respingere l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dagli opponenti, in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondata, per le ragioni esposte nel presente atto, e, per l'effetto, dichiarare e confermare la competenza di codesto ill.mo Tribunale per la decisione della controversia, respingendo la domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto formulata ex adverso;
- respingere l'istanza ex art. 649 c.p.c., per la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 22082/2022 (R.G. n. 72610/2022) emesso in data 19 dicembre 2022, in favore del n. 267/2017, in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto, e, per l'effetto, confermare l'esecutività del decreto opposto;
Nel merito: - in via principale, respingere integralmente l'opposizione promossa dal (già Parte_1 [...]
) nonché dal avverso Controparte_2 Parte_2 il suddetto decreto ingiuntivo in quanto infondata in punto di fatto e di diritto per le ragioni esposte nel presente atto, e, per l'effetto, - confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.
22082/2022 (R.G. n. 72610/2022), emesso in data 19 dicembre 2022, in favore del
[...]
n. 267/2017; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di Controparte_1 accoglimento, anche parziale, dell'opposizione nel merito, con riferimento all'esatta quantificazione del credito, si chiede che codesto ill.mo Tribunale, accertato il credito vantato dal
[...]
e per esso, ora, dal , nei confronti degli opponenti, voglia Controparte_1 CP_1 condannarli, anche in solido tra loro, al pagamento, in favore del medesimo, CP_1 dell'importo che risulterà dovuto nel corso del presente giudizio, eventualmente anche all'esito di
CTU, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, nonché oltre spese, eventualmente anche per la somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., all'esito del giudizio”.
Successivamente il giudice, a seguito della riserva assunta in udienza, con provvedimento del
15.1.2024, ha negato la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento dell'istanza istruttoria formulata da parte opposta, ha disposto CTU contabile, ha rinviato la causa all'udienza del 2.10.2024 per il conferimento dell'incarico al CTU, ha rinviato dopo il deposito della CTU la causa all'udienza del 24.6.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Pagina 2 Il giudice ha nella predetta ultima udienza trattenuto la causa a sentenza concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il , nonché il hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione ex art. 645 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 22082/2022 emesso dal tribunale di Roma il
19.12.2022 e notificato in data 20.1.2023 con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di
€ 68.899,05 (oltre a spese della procedura monitoria e interessi) in favore del
[...] per servizi di pulizia svolti in edifici scolastici della Controparte_1 CP_3
La difesa erariale per le Amministrazioni opponenti ha dedotto che: (a) a seguito di
[...] apposita gara indetta dall' (in virtù della Direttiva n. Controparte_4
92 del 23.12.2005 del ), il Raggruppamento Controparte_2 temporaneo di imprese (RTI) costituito tra (mandante), Controparte_1
(mandante), Controparte_5
limitata (mandante) e Controparte_6 [...]
(quale capogruppo mandataria), si aggiudicava Controparte_7
l'appalto per la fornitura del servizio di pulizia presso gli istituti scolastici mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili e/o di pubblica utilità; (b) che il contratto è stato stipulato in data
28.12.2006; (c) che la Curatela Fallimentare dall'esame della documentazione contabile del
Consorzio dichiarato fallito aveva dedotto l'omesso pagamento integrale degli importi dovuti nei confronti dell'istituto scolastico odierno opponente, in solido con il Parte_1
, a fronte delle prestazioni svolte nell'interesse dell'istituto in esecuzione del contratto di
[...] servizio di pulizie, allegando le fatture rese e asseritamente mai saldate;
(d) che a seguito del ricorso per decreto ingiuntivo, il tribunale aveva accolto la domanda monitoria e aveva ingiunto all'Istituto scolastico odierno opponente e in solido al di pagare alla Parte_1 parte ricorrente l'integrale somma richiesta nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
e) che si profila nullità e infondatezza della domanda monitoria, in particolare per incompetenza territoriale del giudice adito (indicandosi come competente il tribunale di Napoli), contestandosi il diritto all'adeguamento dei compensi relativi alle attività contrattuali ex
115 del D.lgs. n. 163/2006. La difesa di parte convenuta opposta Controparte_1
N. 267/2017) ha replicato e dedotto che: 1) il
[...] Controparte_1 ha emesso le fatture per i servizi resi, rimaste parzialmente impagate per l'importo
[...] complessivo pari a Euro 68.899,05 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) i successivi solleciti
Pagina 3 di pagamento inviati alle parti opponenti erano rimasti privi di riscontro;
3) le somme dovute erano relative alle seguenti voci: A) Euro 68.899,05 a titolo mancato adeguamento del compenso dovuto di cui alle seguenti fatture: Fattura n. 201304310a del 29.08.2013, per l'importo di Euro 60.765,96
(comprensivo di IVA), a titolo di mancato adeguamento del compenso dovuto in ragione dell'incremento del costo del lavoro dipendente, per il periodo 01.12.2007 – 30.06.2011, con estratto autentico notarile del registro IVA (doc. 11 fascicolo monitorio); Fattura n. 124/2016//FPA del 30.01.2016, per l'importo di Euro 8.133,09 a titolo di mancato adeguamento del compenso dovuto per il periodo 01.01.2012 – 31.03.2014, con estratto autentico notarile del registro IVA (doc.
12 fascicolo monitorio) e che sulla base di tale documentazione era stato emesso il decreto ingiuntivo;
4) l'infondatezza dell'eccezione dell'incompetenza territoriale sollevata da parte opponente;
5) la carenza di prova del fatto che l'Amministrazione avrebbe effettivamente provveduto a incrementare il corrispettivo dovuto per il servizio reso in misura pari alla variazione dei prezzi accertata dall'ISTAT e a provvedere al relativo pagamento in favore del;
6) la CP_1 revisione di quanto dovuto era necessaria in relazione all'adeguamento al costo del lavoro dovuto al consueto incremento dei prezzi dei materiali e della manodopera, nonché all'aumento del costo del personale a seguito dell'incremento dell'orario lavorativo da 35 a 36 ore settimanali;
7) in base al contratto normativo sottoscritto tra le parti parte opposta aveva diritto al pagamento delle somme richieste e che tale diritto era stato confermato dal TAR con sentenza n. 2071/2016 (doc.
8.a) avendo il Giudice amministrativo dichiarato la nullità della clausola invocata dagli odierni opponenti, ossia l'art. 12 del contratto normativo. Il giudice con provvedimento del 7-10-2024 ha conferito al CTU il seguente incarico: “Tenuto conto degli assunti difensivi delle parti contrapposte in lite e della documentazione prodotta in giudizio, ricostruisca il CTU il rapporto obbligatorio dedotto in lite con particolare riferimento all'origine del rapporto e relative fonti normative, alle prestazioni asserite erogate da parte convenuta, alle modalità di pagamento per le prestazioni erogate, alle modalità di fatturazione delle prestazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione
convenuta, all'eventuale sussistenza di meccanismo di acconti e fatture a saldo e/o a CP_8 conguaglio, accertando se sussistano agli atti prove di avvenuti pagamenti (mandati quietanzati o effettivamente incassati), accertando i criteri seguiti da parte attrice per la quantificazione della pretesa creditoria, nonché la corrispondenza o meno della quantificazione della pretesa creditoria alle risultanze documentali prodotte, procedendo il CTU, in caso di non corrispondenza, al ricalcolo della quantificazione delle somme e degli interessi che potrebbero essere pretesi rispetto ai documenti prodotti”. La CTU è stata depositata in data 16.6.2025 e a pag. 37 della relazione peritale si legge che: “Il totale complessivo spettante al Controparte_1
N 267/2017, risulta pari ad Euro 116.013,50, dato dalla somma di: €61.392,86 Totale ricalcolato
Pagina 4 sulla fattura del 2013, per l'adeguamento riguardante l'esecuzione del servizio dal 01/12/2007 al
30/06/2011 (con 36 ore di lavoro settimanali); €54.620,64 Totale interessi di mora ex D.lgs.
231/2002, maturati dal 29/11/2013 fino al 30/04/2025”. Lo svolgimento delle prestazioni (servizi di pulizia) e la durata del rapporto non sono specificamente contestate dalle parti opponenti. La competenza del giudice adito si è radicata quale “forum destinatae solutionis”, risultando avvalorata dall'indicata ordinanza della Corte di Cassazione n. 13908/2024, in considerazione della sede del fallimento convenuto opposto. In diritto l'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 è da considerarsi norma imperativa inderogabile rispetto all'inserimento di idonea clausola di revisione periodica del prezzo nei contratti ad esecuzione periodica/continuativa. Il CTU ha appurato quanto segue: “in materia di adeguamento periodico dei corrispettivi relativi al contratto normativo in esame, si evidenziano sia le disposizioni del ricorso al TAR che le disposizioni delle Sentenze in atti, la n. 2071/2016, per il e la n. 1765/2016, per il Parte_2 Parte_3
. Dalle disposizioni indicate nel ricorso al TAR e nella Sentenza, n. 2071/2016 (riportata nel
[...] doc. 8a del fasc. dell'Avv. Abatecola del 28/04/2023), si rileva l'accoglimento della condanna dell'amministrazione intimata al pagamento delle somme dovute a titolo di adeguamento periodico dei corrispettivi dell'appalto di pulizia eseguito, in attuazione del contratto normativo (contratto attuativo del 19 nov. 2007), presso il così come la nullità della Parte_2 clausola limitativa del contratto;
in maniera analoga le disposizioni della Sentenza n.1765/2016
(riportata nel doc. 8b del fasc. dell'Avv. Abatecola del 28/04/2023) in merito al Parte_3 di . Per di più, entrambe le Sentenza richiamate, in virtù dell'art. 115 del
[...] Parte_3
d.lgs. 163/2006, stabiliscono: “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.]” (come indicato a pag. 4 della Sentenza presente nel “Doc. 8a” del fascicolo telematico dell'Avv. Abatecola del
28/04/2023). Tuttavia, tali Sentenze rilevano il difetto di giurisdizione ed il rinvio al Giudice ordinario, con riferimento alla domanda di rimborso dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'incremento dell'orario di lavoro e del corrispondente aggravio di retribuzione a favore della manodopera impiegata in appalto. C) In materia di costo medio orario del personale dipendente, da imprese svolgenti attività di servizi di pulizia, si evidenziano in atti le seguenti disposizioni: v)
Dalle indicazioni della Tabella FISE del Ministero del Lavoro (v. doc. 7a del fascicolo telematico dell'Avv. Abatecola del 28/04/2023), si rilevano le quantificazioni del costo medio orario, a livello provinciale, del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, per i periodi decorrenti da maggio 2005, da gennaio 2008, da gennaio 2009, da giugno 2009, da giugno
Pagina 5 2011, da marzo 2012, da settembre 2012 e da aprile 2013. Inoltre, dalle indicazioni presenti nel ricorso al TAR in atti (v. pag.4 del file presente nel fasc. dell'Avv. Abatecola del 28.04.2023), si rileva come l'importo dell'Appalto a base d'asta di Euro 361.310.120,64 sia costituito dalla sommatoria degli importi del canone mensile per 36 mensilità, che rappresenta l'importo mensile pro-capite, riconosciuto dall'Amministrazione (pari ad Euro 1.698,80 iva esclusa), il quale sarà oggetto di ribasso per la sola parte relativa alle spese generali ed utile d'impresa, pari ad Euro
154,72, fatto salva quindi la componente relativa agli emolumenti corrisposti ai lavoratori, che secondo quanto definito dai CCNL di settore, sono pari ad Euro 1.544,08, corrispondente alla media aritmetica delle retribuzioni di II, III e IV livello, ponderate per il numero di ex LSU risultanti inquadrati in ciascuno di detti livelli. Si precisa come la quantificazione di tali importi, evidenziati nel ricorso al TAR in atti (v. pag.4 del file presente nel fasc. telematico dell'Avv. Abatecola del
28.04.2023), non risulta specificatamente contestata da parte opponente. b) Le prestazioni asserite erogate da parte convenuta: Le prestazioni oggetto di contestazione, attestate da parte convenuta opposta, come evidenziato sia nelle fatture in atti, sia nel ricorso per decreto ingiuntivo, che nella diffida di pagamento dell'11 febbraio 2021, ammontano complessivamente ad Euro 68.899,05, riguardano il mancato adeguamento del compenso dovuto in ragione dell'incremento del costo del lavoro dipendente (con il passaggio dalle 35 alle 36 ore di lavoro settimanali pro-capite), per i periodi dal 01/12/2007 al 30/06/2011 (come quantificato nella ft. n. 201304310a del 29/08/2013 per
€60.765,96, per un totale di 10 dipendenti); dal 01/01/2012 al 31/03/2014 (come quantificato nella ft. n. 124 del 30/01/2016 per un netto di €8.133,09). In merito ai periodi di attività indicati in atti, è necessario precisare come il periodo dal 01/01/2012 al 31/03/2014 indicato nella fattura n.124 del
30/01/2016, non rientra nella durata del contratto attuativo in esame, come stabilito dall'art. 3 del documento (v. file n. 3 del documento presente nel fasc. dell'Avv. Abatecola del 28/04/2023 – Fasc.
Monit.). In relazione a tale periodo, richiamato nella fattura n. 124/2016/FPA del 30/01/2016 (dal
01/01/2012 al 31/03/2014), l'Avv. Caron per parte opposta ha dichiarato nel corso della riunione del
25/11/2024 (v. Verbale in Allegato “C”), come sia stata definita una nuova proroga del relativo contratto, così come sia stata richiesta l'ammissione della prova testimoniale con la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., ed in ogni caso non risulta alcuna opposizione da parte opponente sulla relativa proroga. Tuttavia, a prescindere dalla questione giuridica riguardante la mancata opposizione alla proroga, lo scrivente rileva come mancando in atti uno schema dimostrativo della quantificazione dell'importo indicato in fattura (netto a pagare di €8.133,09), non risulta possibile procedere ad eseguire la verifica dell'importo richiesto con la fattura del 30/01/2016 n.
12/2016/FPA, in merito all'adeguamento per l'attività svolta nel periodo richiamato”. Alla luce della espletata CTU, delle fonti normative e contrattuali regolatrici del rapporto a monte del credito
Pagina 6 dedotto in lite come esaminate ed elencate dal CTU, della giurisprudenza prodotta ed esaminata dal
CTU, delle fatture, della non contestazione specifica della durata del rapporto e dell'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture, nonché della carenza di elementi probatori di parte opponente in ordine a fatti estintivi idonei a ridurre in tutto o in parte la pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, nonché dell'argomentazione in ordine all'inderogabilità della norma imperativa sull'inserimento di clausola di revisione del prezzo, nonché del fatto imprevedibile dell'aumento del costo del lavoro dipendente, che ha richiesto un riequilibrio del rapporto, l'opposizione proposta va rigettata con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, dovendosi ritenere dovuto il pagamento dell'intero credito portato dal decreto ingiuntivo stante l'assolvimento dell'onere probatorio di parte convenuta/opposta (attrice sostanziale) e la mancata contestazione specifica della durata del rapporto e dell'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture a monte della pretesa creditoria fatta valere da parte convenuta/opposta. Le spese del presente giudizio seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della domanda, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività difensiva/processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione proposta da e dal Parte_1
conseguentemente rimane confermato in ogni sua Parte_2 statuizione il decreto ingiuntivo n. 22082/2022 del 21.12.2022 emesso dal Tribunale di Roma ed opposto dai suddetti opponenti. Condanna il Parte_1 ed il opponenti, in solido ed in persona dei rispettivi Parte_2 legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento delle spese di CTU come liquidate in corso di causa ed al pagamento in favore del Parte_4
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del presente giudizio
[...] liquidate in € 7.150,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 4.12.2025
Il Giudice
Dott. Pietro Persico
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