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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/10/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 3417 2021
Il Giudice
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza
o sia sostituita dal deposito di note scritte”; Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022; Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate dalle parti , ha emesso la seguente
SENTENZA
con motivi contestuali della decisione, nel procedimento avente n. di R.G.: 3417/2021
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Bruzzese, giusta C.F._1 procura in atti;
ricorrente nei confronti di in persona del leg. rapp. p.t.; CP_1 resistente contumace
Conclusioni : per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
e di cui si espongono le seguenti ragioni in fatto e diritto, Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 17/11/2021, ha agito in giudizio per accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, a percepire l'assegno di natalità di cui all'art. 1, commi da 125 a 129 della legge 23.12.2014 n. 190 e DPCM 27.02.2015, con decorrenza 21.10.2016 sino al Per_ compimento del terzo anno di età del figlio (21.10.2019), per un totale complessivo pari € 2.880,00. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Per l' nessuno si costituiva. CP_1
2. La Legge di Stabilità 2015 (Legge n.190/2014) prevedeva che “al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione”; “l''assegno, …, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), …, non superiore a 25.000 euro annui”; “l'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall' , che provvede alle relative attività, nonché' a quelle del comma CP_1
127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato”; il DPCM 27 febbraio 2015 prevede che “1. L'assegno è fissato in un importo annuo pari ad 960 euro per figlio. Per i nuclei in possesso di ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuo dell'assegno e' pari a 1.920 euro”.
3. Sicché, sussistendo in capo alla ricorrente tutti i requisiti richiesti dalla Legge e avendo fornito in corso di causa tutti gli elementi di prova, ne consegue l'accoglimento della domanda.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e distratte in favore del difensore antistatario, vengono liquidate visto il DM 55/2014, come da dispositivo.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa,
- accoglie il ricorso;
- condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'importo pari ad € 960,00 CP_1 annui, con decorrenza 21.10.2016 sino al compimento del terzo anno di età Per_ del piccolo (21.10.2019), per un totale complessivo pari € 2.880,00;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.300,00 CP_1 oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 23/10/2025. IL GIUDICE Dott. Enrico Rizzo