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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 165/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GUERRA FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 508/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RO - Via Roma,44 03030 RO FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di RO - Via Roma,44 03030 RO FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
M.t. Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 162 IMU 2019
- sul ricorso n. 509/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da ricorrente 2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RO - Via Roma,44 03030 RO FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di RO - Via Roma,44 03030 RO FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 87 IMU 2019
- sul ricorso n. 510/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da ricorrente 3 - CF_2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RO - Via Roma,44 03030 RO FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di RO - Via Roma,44 03030 RO FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 161 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 221/2025 depositato il
23/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste nei mitivi di ricorso e conclude per l'annullamento degli avvii IMU 2019 impugnati.
Resistente: non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Vengono all'attenzione di questa Corte di Giustizia tributaria in composizione monocratica i tre ricorsi riuniti, nn.508, 509 e 510/2024 RG, proposti dai fratelli Ricorrente_1 e ricorrente 2 e dalla signora DI ricorrente 3, rispettivamente figli e moglie del defunto nominativo 1 ed eredi di costui, contro il Comune di RO e contro la MT S.P.A., concessionaria della riscossione per conto di quello.
Con il ricorso n.508/24 RG il Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n.162 del 29.11.2023, notificato il 17.02.2024, emesso a seguito di omesso versamento delle rate di IMU 2019 in relazione ad immobili siti in RO (FR), località San Liberatore, distinti al Catasto Terreni al Foglio 6, particelle 22 e 383.
Con quello n.509/2024 RG, la signora ricorrente 2 ha impugnato l'Avviso di accertamento n. 87 del 29/11/2023, notificato in data 24/02/2024, relativo all'IMU 2019, per l'immobile di cui al foglio 6, particella
383.
Infine, con il ricorso n.510/2024 RG, la signora DI ricorrente 3, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 161 del 29/11/2023, notificatole in data 22/02/2024, in relazione sempre all'IMU 2019, e sempre per gli immobili di RO (FR), località San Liberatore, contraddistinti al Catasto Terreni al Foglio
6, particelle 22 e 383.
Trattandosi di identici motivi di ricorso, afferenti ai medesimi immobili, i tre ricorsi sono stati riuniti su istanza delle parti ricorrenti ed esaminati congiuntamente.
Premettono le parti che la vicenda ha origine a partire dal 2015 allorquando il padre/marito presentò dichiarazione IMU sostenendo che si trattasse di terreni agricoli essendo inseriti su area a rischio idrogeologico e quindi con vincolo di inedificabilità.
Il Comune non accolse l'istanza ed inviò annualmente avvisi IMU impugnati dalle parti e che hanno visto la
Corte in due casi accogliere i ricorsi ed in altri due casi respingerli.
Oggi i ricorrenti impugnano nuovamente l'annualità IMU 2019 sostenendo che i terreni predetti ricadenti nella zona U1 del P.R.G. del Comune di RO poc'anzi richiamata, rientrano nella zona “Rpa” (area a rischio potenzialmente alto in quanto a rischio di frana) del Piano per l'Assetto Idrogeologico. Su di essi graverebbe dunque un vincolo idrogeologico che renderebbe assolutamente inedificabili teli aree e dunque non assoggettabili al pagamento dell'IMU.
Tale vincolo idrogeologico imposto su tali terreni non solo farebbe venire meno l'edificabilità delle aree ma ne determinerebbe un deprezzamento essendo totalmente inibita la possibilità di costruire o modificare qualsivoglia costruzione eventualmente presente.
Per tutti e tre i ricorsi si è costituita la MT, concessionaria per la riscossione del Comune di RO che con mirate controdeduzioni ha contestato le tesi delle parti avverse ed ha concluso con richiesta di rigetto dei loro ricorsi.
I processi riuniti sono stati discussi e decisi all'udienza del 23.06.2025 in presenza del difensore dei ricorrenti che ha insistito per l'accoglimento delle impugnazioni con annullamento dei tre avvisi contestati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I tre ricorsi riuniti non sono fondati.
Gli avvisi impugnati dai ricorrenti Ricorrente_1, ricorrente 2 e DI ricorrente 3, riguardano omessi pagamenti dell'IMU in relazione a terreni contraddistinti al catasto del Comune di
RO, dal foglio 6 particelle 22, 383 e 29.
Premesso che su tale ultima particella 29 non vi è stata alcuna contestazione, la relativa pretesa deve intendersi divenuta definitiva.
Ciò detto, quanto ai restanti immobili di cui alle particelle nn.22 e 383, essi sono ricompresi nella Sottozona U1 del P.R.G. del Comune di RO, ossia “Zone parzialmente urbanizzate soggette a pianificazione attuativa".
Non vi è alcun elemento che possa far ritenere sussistenti su tali particelle vincoli di inedificabilità assoluta.
Le parti ricorrenti ne sostengono la presenza ma non la dimostrano affatto.
Al contrario si evince chiaramente che: 1) il Comune di RO, rispondendo ad una richiesta istruttoria di questa Corte nell'ambito del ricorso n.747/2020 relativo all'IMU 2015, ha espressamente dichiarato che su tali terreni, ricadenti nel Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri
NO e RN e qualificati come “Aree a rischio potenzialmente alto Rpa” (che può però essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio), non grava alcun vincolo di inedificabilità assoluta;
2) la stessa Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appenino Meridionale, richiesta dalle parti ricorrenti di esprimere un parere sui terreni di RO ricadenti nel Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico rischio da frana, ha a sua volta specificamente chiarito che gli eventuali vincoli gravanti sulle aree a rischio non sono comunque assoluti in quanto costantemente suscettibili di revisione, modifiche ed integrazioni, come previsto dalle relative Norme di Associazione_1 di Salvaguardia. Norme di attuazione che consentono comunque opere edilizie di varia natura, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di opere pubbliche di salvaguardia territoriale ecc (cfr Titolo II Parte 1 art.16, comma 2, del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico -P.A.I. dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio).
E dunque, attesa l'assenza di vincoli edificatori assoluti, questo giudice ritiene di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale dettato dalla S.C. secondo il quale un'area, priva di vincoli d'inedificabilità assoluta stabiliti in via generale e preventiva dagli strumenti urbanistici generali, non fa venire meno l'originaria sua natura edificabile. L'assenza di tali vincoli, la cui esistenza non è stata dimostrata ed anzi è espressamente negata, impone l'assoggettamento dei terreni dei ricorrenti al regime fiscale dei suoli edificabili e dunque al pagamento dell'IMU.
I ricorsi riuniti sono pertanto respinti. Le spese sono compensate atteso il contrasto di orientamento giurisprudenziale sulla vicenda riverberatosi su decisioni contrarie anche all'interno di questa stessa Corte.
P.Q.M.
il giudice respinge i ricorsi riuniti. Spese compensate.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GUERRA FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 508/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RO - Via Roma,44 03030 RO FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di RO - Via Roma,44 03030 RO FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
M.t. Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 162 IMU 2019
- sul ricorso n. 509/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da ricorrente 2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RO - Via Roma,44 03030 RO FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di RO - Via Roma,44 03030 RO FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 87 IMU 2019
- sul ricorso n. 510/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da ricorrente 3 - CF_2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RO - Via Roma,44 03030 RO FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di RO - Via Roma,44 03030 RO FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 161 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 221/2025 depositato il
23/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste nei mitivi di ricorso e conclude per l'annullamento degli avvii IMU 2019 impugnati.
Resistente: non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Vengono all'attenzione di questa Corte di Giustizia tributaria in composizione monocratica i tre ricorsi riuniti, nn.508, 509 e 510/2024 RG, proposti dai fratelli Ricorrente_1 e ricorrente 2 e dalla signora DI ricorrente 3, rispettivamente figli e moglie del defunto nominativo 1 ed eredi di costui, contro il Comune di RO e contro la MT S.P.A., concessionaria della riscossione per conto di quello.
Con il ricorso n.508/24 RG il Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n.162 del 29.11.2023, notificato il 17.02.2024, emesso a seguito di omesso versamento delle rate di IMU 2019 in relazione ad immobili siti in RO (FR), località San Liberatore, distinti al Catasto Terreni al Foglio 6, particelle 22 e 383.
Con quello n.509/2024 RG, la signora ricorrente 2 ha impugnato l'Avviso di accertamento n. 87 del 29/11/2023, notificato in data 24/02/2024, relativo all'IMU 2019, per l'immobile di cui al foglio 6, particella
383.
Infine, con il ricorso n.510/2024 RG, la signora DI ricorrente 3, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 161 del 29/11/2023, notificatole in data 22/02/2024, in relazione sempre all'IMU 2019, e sempre per gli immobili di RO (FR), località San Liberatore, contraddistinti al Catasto Terreni al Foglio
6, particelle 22 e 383.
Trattandosi di identici motivi di ricorso, afferenti ai medesimi immobili, i tre ricorsi sono stati riuniti su istanza delle parti ricorrenti ed esaminati congiuntamente.
Premettono le parti che la vicenda ha origine a partire dal 2015 allorquando il padre/marito presentò dichiarazione IMU sostenendo che si trattasse di terreni agricoli essendo inseriti su area a rischio idrogeologico e quindi con vincolo di inedificabilità.
Il Comune non accolse l'istanza ed inviò annualmente avvisi IMU impugnati dalle parti e che hanno visto la
Corte in due casi accogliere i ricorsi ed in altri due casi respingerli.
Oggi i ricorrenti impugnano nuovamente l'annualità IMU 2019 sostenendo che i terreni predetti ricadenti nella zona U1 del P.R.G. del Comune di RO poc'anzi richiamata, rientrano nella zona “Rpa” (area a rischio potenzialmente alto in quanto a rischio di frana) del Piano per l'Assetto Idrogeologico. Su di essi graverebbe dunque un vincolo idrogeologico che renderebbe assolutamente inedificabili teli aree e dunque non assoggettabili al pagamento dell'IMU.
Tale vincolo idrogeologico imposto su tali terreni non solo farebbe venire meno l'edificabilità delle aree ma ne determinerebbe un deprezzamento essendo totalmente inibita la possibilità di costruire o modificare qualsivoglia costruzione eventualmente presente.
Per tutti e tre i ricorsi si è costituita la MT, concessionaria per la riscossione del Comune di RO che con mirate controdeduzioni ha contestato le tesi delle parti avverse ed ha concluso con richiesta di rigetto dei loro ricorsi.
I processi riuniti sono stati discussi e decisi all'udienza del 23.06.2025 in presenza del difensore dei ricorrenti che ha insistito per l'accoglimento delle impugnazioni con annullamento dei tre avvisi contestati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I tre ricorsi riuniti non sono fondati.
Gli avvisi impugnati dai ricorrenti Ricorrente_1, ricorrente 2 e DI ricorrente 3, riguardano omessi pagamenti dell'IMU in relazione a terreni contraddistinti al catasto del Comune di
RO, dal foglio 6 particelle 22, 383 e 29.
Premesso che su tale ultima particella 29 non vi è stata alcuna contestazione, la relativa pretesa deve intendersi divenuta definitiva.
Ciò detto, quanto ai restanti immobili di cui alle particelle nn.22 e 383, essi sono ricompresi nella Sottozona U1 del P.R.G. del Comune di RO, ossia “Zone parzialmente urbanizzate soggette a pianificazione attuativa".
Non vi è alcun elemento che possa far ritenere sussistenti su tali particelle vincoli di inedificabilità assoluta.
Le parti ricorrenti ne sostengono la presenza ma non la dimostrano affatto.
Al contrario si evince chiaramente che: 1) il Comune di RO, rispondendo ad una richiesta istruttoria di questa Corte nell'ambito del ricorso n.747/2020 relativo all'IMU 2015, ha espressamente dichiarato che su tali terreni, ricadenti nel Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri
NO e RN e qualificati come “Aree a rischio potenzialmente alto Rpa” (che può però essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio), non grava alcun vincolo di inedificabilità assoluta;
2) la stessa Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appenino Meridionale, richiesta dalle parti ricorrenti di esprimere un parere sui terreni di RO ricadenti nel Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico rischio da frana, ha a sua volta specificamente chiarito che gli eventuali vincoli gravanti sulle aree a rischio non sono comunque assoluti in quanto costantemente suscettibili di revisione, modifiche ed integrazioni, come previsto dalle relative Norme di Associazione_1 di Salvaguardia. Norme di attuazione che consentono comunque opere edilizie di varia natura, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di opere pubbliche di salvaguardia territoriale ecc (cfr Titolo II Parte 1 art.16, comma 2, del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico -P.A.I. dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio).
E dunque, attesa l'assenza di vincoli edificatori assoluti, questo giudice ritiene di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale dettato dalla S.C. secondo il quale un'area, priva di vincoli d'inedificabilità assoluta stabiliti in via generale e preventiva dagli strumenti urbanistici generali, non fa venire meno l'originaria sua natura edificabile. L'assenza di tali vincoli, la cui esistenza non è stata dimostrata ed anzi è espressamente negata, impone l'assoggettamento dei terreni dei ricorrenti al regime fiscale dei suoli edificabili e dunque al pagamento dell'IMU.
I ricorsi riuniti sono pertanto respinti. Le spese sono compensate atteso il contrasto di orientamento giurisprudenziale sulla vicenda riverberatosi su decisioni contrarie anche all'interno di questa stessa Corte.
P.Q.M.
il giudice respinge i ricorsi riuniti. Spese compensate.