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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
PU n. 440-1/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA XIV sezione civile- sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente dott. Fabio Miccio giudice dott. ssa Carmen Bifano giudice rel./est. pronuncia la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale Controparte_1 in Roma via Ulderico Sacchetto 16 - Codice fiscale/P.IVA: - P.IVA_1
Premesso che
-) ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione Controparte_2 giudiziale della società indicata in epigrafe, allegando e deducendo
• di essere titolare nei suoi confronti di crediti iscritti a ruolo per complessivi euro 300.744,31 e di aver invano tentato di soddisfare coattivamente il proprio credito esperendo in data 14.01.2025 un pignoramento mobiliare tuttavia con esito negativo a causa della constata sua irreperibilità presso la sede legale;
***
-) Costituitasi la società cui il ricorso attiene , ha eccepito che
• l'insussistenza della situazione di insolvenza, palesata dai propri bilanci;
• la cessazione da oltre un anno della propria partita IVA, disposta su richiesta di CP_2
;
[...]
***
-) sono pervenute da le informazioni richieste ex artt. 42 e 367 Controparte_2
CCII le quali documentano per la società in epigrafe l'esistenza di debiti iscritti a ruolo di varia natura di complessivi euro 2.016.818,54, risalenti anche al 2019;
***
Considerato in diritto che
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 1 di 4 PU n. 440-1/2025
-) a norma dell'art 121 del d.lgs. n. 14/2019 (di seguito CCII) “
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
-) l'art 2 lett. b) CCII definisce “> lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” .
***
Ritenuto che nel caso di specie
-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere l'istanza in esame, avendo sede legale a Roma la società nei cui confronti essa è stata proposta;
-) la ricorrente abbia dimostrato la legittimazione all'istanza quale mandataria per la riscossione di crediti iscritti a ruolo;
-) i crediti insoluti emersi dall'istruttoria sono di importo complessivo superiore a quello di euro
30.000,00 rilevante ex art. 49, co., 5 CCII, ammontando, in particolare, quelli iscritti a ruolo di varia natura a complessivi euro 2.016.818,54;
-) la società debitrice ha la forma – s.r.l. – e l'oggetto – facchinaggio - rientrante tra quelli propri della società commerciale ex art. 2195 c.c.;
-) la cessazione della partita IVA non determini in alcun modo l'estinzione della società, la quale, dalla visura camerale aggiornata al 28 ottobre 2025, risulta ancora iscritta presso il registro delle imprese ed attiva;
-) la strutturale insolvenza della società debitrice emerga dai seguenti concorrenti elementi:
• la pluralità, eterogeneità e risalenza nel tempo dei debiti ingiustificatamente inadempiuti, risalendo in particolare quelli contributivi iscritti a ruolo anche all'anno 2019;
• la decadenza dal beneficio della definizione agevolata dei debiti tributari (rottamazione quater ex legge 197/2022), per mancato pagamento delle rate concordate;
• l'esito negativo del pignoramento mobiliare tentato in data 14 gennaio 2025 e la sua assoluta irreperibilità presso la sede legale constatata in tale circostanza;
• il mancato deposito del bilancio relativo all'esercizio 2024;
-) in conclusione, sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co., 1 lett. b), 40, 49, 121 CCII;
DICHIARA
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 2 di 4 PU n. 440-1/2025
aperta la liquidazione giudiziale di con sede legale in Roma via Ulderico Controparte_1
Sacchetto 16 - Codice fiscale/P.IVA: P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;
NOMINA curatore l'avv. Stefano Bassarelli
ORDINA alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215- bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
STABILISCE il giorno 11.03.2026 h 10,00 per l'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione della presente sentenza di cui agli artt. 49, co., 4 e 45 CCII nonché per la prenotazione a debito delle spese ad essa relative ex art.
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 3 di 4 PU n. 440-1/2025
146 T.U. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Bifano dott. Stefano Cardinali
Provvedimento redatto con la collaborazione del m.o.t. Roberto Casini (d.m. 22.10.2024)
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA XIV sezione civile- sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente dott. Fabio Miccio giudice dott. ssa Carmen Bifano giudice rel./est. pronuncia la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale Controparte_1 in Roma via Ulderico Sacchetto 16 - Codice fiscale/P.IVA: - P.IVA_1
Premesso che
-) ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione Controparte_2 giudiziale della società indicata in epigrafe, allegando e deducendo
• di essere titolare nei suoi confronti di crediti iscritti a ruolo per complessivi euro 300.744,31 e di aver invano tentato di soddisfare coattivamente il proprio credito esperendo in data 14.01.2025 un pignoramento mobiliare tuttavia con esito negativo a causa della constata sua irreperibilità presso la sede legale;
***
-) Costituitasi la società cui il ricorso attiene , ha eccepito che
• l'insussistenza della situazione di insolvenza, palesata dai propri bilanci;
• la cessazione da oltre un anno della propria partita IVA, disposta su richiesta di CP_2
;
[...]
***
-) sono pervenute da le informazioni richieste ex artt. 42 e 367 Controparte_2
CCII le quali documentano per la società in epigrafe l'esistenza di debiti iscritti a ruolo di varia natura di complessivi euro 2.016.818,54, risalenti anche al 2019;
***
Considerato in diritto che
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 1 di 4 PU n. 440-1/2025
-) a norma dell'art 121 del d.lgs. n. 14/2019 (di seguito CCII) “
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
-) l'art 2 lett. b) CCII definisce “
***
Ritenuto che nel caso di specie
-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere l'istanza in esame, avendo sede legale a Roma la società nei cui confronti essa è stata proposta;
-) la ricorrente abbia dimostrato la legittimazione all'istanza quale mandataria per la riscossione di crediti iscritti a ruolo;
-) i crediti insoluti emersi dall'istruttoria sono di importo complessivo superiore a quello di euro
30.000,00 rilevante ex art. 49, co., 5 CCII, ammontando, in particolare, quelli iscritti a ruolo di varia natura a complessivi euro 2.016.818,54;
-) la società debitrice ha la forma – s.r.l. – e l'oggetto – facchinaggio - rientrante tra quelli propri della società commerciale ex art. 2195 c.c.;
-) la cessazione della partita IVA non determini in alcun modo l'estinzione della società, la quale, dalla visura camerale aggiornata al 28 ottobre 2025, risulta ancora iscritta presso il registro delle imprese ed attiva;
-) la strutturale insolvenza della società debitrice emerga dai seguenti concorrenti elementi:
• la pluralità, eterogeneità e risalenza nel tempo dei debiti ingiustificatamente inadempiuti, risalendo in particolare quelli contributivi iscritti a ruolo anche all'anno 2019;
• la decadenza dal beneficio della definizione agevolata dei debiti tributari (rottamazione quater ex legge 197/2022), per mancato pagamento delle rate concordate;
• l'esito negativo del pignoramento mobiliare tentato in data 14 gennaio 2025 e la sua assoluta irreperibilità presso la sede legale constatata in tale circostanza;
• il mancato deposito del bilancio relativo all'esercizio 2024;
-) in conclusione, sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co., 1 lett. b), 40, 49, 121 CCII;
DICHIARA
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 2 di 4 PU n. 440-1/2025
aperta la liquidazione giudiziale di con sede legale in Roma via Ulderico Controparte_1
Sacchetto 16 - Codice fiscale/P.IVA: P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;
NOMINA curatore l'avv. Stefano Bassarelli
ORDINA alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215- bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
STABILISCE il giorno 11.03.2026 h 10,00 per l'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione della presente sentenza di cui agli artt. 49, co., 4 e 45 CCII nonché per la prenotazione a debito delle spese ad essa relative ex art.
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 3 di 4 PU n. 440-1/2025
146 T.U. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Bifano dott. Stefano Cardinali
Provvedimento redatto con la collaborazione del m.o.t. Roberto Casini (d.m. 22.10.2024)
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 4 di 4