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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 8152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8152 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa RI RE IO, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 37778/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Pisani Parte_1 come da procura in atti RICORRENTE CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 ll'Avv. Nicoletta Di Lolli come in atti
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_2 difeso dagli Avv.ti Enrico Mittoni e Massimiliano Morelli come in atti
[...]
[...]
Controparte_3
OGGETTO: trattamento di fine rapporto
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.11.2023 e ritualmente notificato all' e CP_2 alle società e ha adito CP_1 Controparte_3 Parte_1 questo Tribunale esponendo: di aver lavorato alle dipendenze di CP_1 dal 1.5.2020 al 31.10.2022 presso il deposito del supermercat
[...] CP_3 non aver percepito il trattamento di fine rapporto;
che il datore di lavoro ha rappresentato di aver presentato all' richiesta di erogazione diretta al CP_2
Fondo Tesoreria dell' che tale richiesta è stata respinta dall' in CP_2 CP_2 quanto il ricorrente risultava iscritto al fondo complementare dell'
[...]
; che presso tale fondo il datore di lavoro non ha mai e CP_3 versamenti. Tanto esposto, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “si chiede che Codesto Tribunale voglia: accertare il credito del sig. di € 4.522,37 Parte_1
a titolo di t.f.r. maturato nei confronti della e per l'effetto condannare Controparte_1 quest'ultima, in solido l legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al pagamento della suddetta somma oltre rivalutazione monetaria e interessi legali CP_ sulla somma rivalutata;
in subordine, condannare l' all'erogazione in favore del ricorrente della somma di € 4.522,37, o della minor a eventualmente versata dalla presso il Fondo di Tesoreria a titolo di t.f.r. Con vittoria di spese, Controparte_1
i da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Si è costituita evidenziando: che il ricorrente non ha mai CP_1 comunicato l'adesione al fondo complementare diverso dal Fondo Tesoreria dell' di aver pertanto versato la quota mensile di TFR al Fondo Tesoreria;
CP_2 che presso il Fondo Tesoreria risulta conservata per il ricorrente la somma di
€ 2.931,16; che la somma richiesta dal ricorrente non corrisponde né a quella indicata nella busta paga né a quella accantonata presso l' Tanto esposto, CP_2 la resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via principale rigettare il ricorso proposto dal Sig. in quanto Parte_1 infondato nei fatti e nei principi di diritto. In via riconvenzionale trasversale previo spostamento della prima udienza di comparizione delle parti, accertare e dichiarare per i motivi di cui alla presente memoria il diritto della alla restituzione della somma di euro 2931,16 versata in favore del Sig. CP_1 CP_ presso il Fondo Tesoreria dell' e per l'effetto condannare l' Parte_1
[...] in persona ale rappresentante pro tem Parte_2 pagamento nei confronti della della somma di euro 2931, 16 CP_1
Con vittoria di spese, compet i lite e spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. Si è costituito l' evidenziando: che il lavoratore ha comunicato in data CP_2
30.6.2007 l'adesi l fondo complementare che, pertanto, il conto CP_3 presso il Fondo tesoreria è stato chiuso;
che l'erroneo versamento da parte del datore di lavoro degli importi al Fondo di tesoreria dell' non comporta CP_2 per il dipendente il diritto di richiedere la liquidazione FR ma solo di richiedere al datore di lavoro di regolarizzare i versamenti presso il fondo integrativo;
che l' si è offerto di emendare all'errore commesso CP_2 dall'azienda trasferendo quanto erroneamente versato al Fondo di Tesoreria direttamente al fondo di previdenza complementare ma il ricorrente CP_3 si è opposto con e-mail del 4.2.23. L' ha rasse indi, le seguenti CP_2 conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, rigettare il ricorso in quanto la scelta effettuata di destinare il TFR al fondo complementare preclude la CP_3 liquidazione del TFR in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Spese e competenze di lite come per legge”. La società ritualmente citata non si è costituita restando Controparte_3 contumace.
2 Con memoria difensiva su riconvenzionale, l' ha eccepito l'inammissibilità CP_2 della domanda per mancanza di domanda amministrativa e successivo ricorso e, nel merito, ne ha contestato la fondatezza, evidenziando che la società non deve richiedere all' la restituzione delle somme versate ma doveva CP_2 emendare l'errore tramite compensazione di quanto versato erroneamente al Fondo tesoreria sui contributi mensilmente dovuti. E' stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
[...]
che nonostante la ritualità della notifica n Controparte_3 costituito in giudizio.
La causa, istruita con l'esame della documentazione prodotta dalle parti, è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 9.7.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte (regolarmente eseguito dal ricorrente e da e decisa con la presente sentenza. CP_2
Il ricorrente, come pacifico tra le parti, ha lavorato alle dipendenze di
[...] dal 1.5.2020 al 31.10.2022 con mansioni di addetto al controllo, CP_1 inquadramento liv. 4J, addetto all'appalto affidato da Controparte_3
In relazione a tale rapporto di lavoro, appare corr e del TFR operata dal ricorrente (€ 4.522,37) in quanto corrispondente alla cifra risultante dalla CU, documento redatto a cura del datore di lavoro. A fronte di tale documento, costituente riconoscimento di debito, il datore di lavoro si è limitato a rilevare genericamente l'incompletezza della certificazione prodotta dal lavoratore, senza, tuttavia, indicare quali sarebbero le parti mancanti rilevanti ai fini della corretta quantificazione del TFR e senza specificare per quale motivo il dato contenuto in un documento di provenienza datoriale, con rilevanza fiscale esterna, non debba ritenersi corretto. Ebbene, atteso che la società non ha disconosciuto la provenienza della CU, né ha operato una diversa quantificazione, né ha specificamente contestato il conteggio, deve dichiararsi che il TFR maturato in relazione al rapporto di lavoro tra le parti ammonta a € 4.522,37.
Risulta, altresì, pacifico che il ricorrente, in data 30.6.2007, ha scelto di conferire il trattamento di fine rapporto al fondo complementare gestito da senza comunicare tale scelta a il Controparte_3 CP_1 datore di lavoro, quindi, ha effettuato gli accantonamenti del TFR non presso il Fondo complementare, bensì presso il Fondo tesoreria dell' per CP_2 complessivi € 2.931,16.
Le forme pensionistiche complementari, attualmente disciplinate in via generale dal d.lgs n. 252/2005, hanno la funzione di garantire al lavoratore il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria e si
3 differenziano dalla previdenza obbligatoria (c.d. ex lege) in quanto, mentre le tutele di quest'ultima hanno carattere generale, necessario e non eludibile, le tutele garantite dalla previdenza complementare hanno natura eventuale e sono la fonte di prestazioni aggiuntive rivolte a vantaggi esclusivo delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi dei trattamenti pensionistici ordinari, in relazione ai quali non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni (cfr. Cass. S.U. n. 4949/2015). La natura privatistica della previdenza complementare emerge dal meccanismo di adesione, che è libero e volontario (art. 1 comma 2 d.lgs n. 252/2005), e dalle modalità di alimentazione del fondo, al quale concorrono i destinatari della prestazione e il datore di lavoro, mediante il versamento di contributi e il conferimento, in tutto o in parte, del trattamento di fine rapporto maturando (art. 8 d.lgs n. 252/2005). L'adesione del lavoratore a un fondo pensione complementare dà luogo a un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo e il prestatore di lavoro, sovente ricondotto allo schema della delegazione di pagamento ex art. 1270 c.c., in virtù del quale il lavoratore è qualificabile come delegante, il datore di lavoro come delegato, e il fondo pensione come delegatario;
con la conseguenza che il lavoratore, in caso di omesso versamento della contribuzione del datore di lavoro al Fondo, può ben agire jure proprio, ma solamente per ottenere una condanna del datore di lavoro a favore del terzo, vale a dire del Fondo, che è parte necessaria del giudizio. I versamenti effettuati dal datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare hanno infatti natura previdenziale e non retributiva, in quanto il relativo obbligo nasce da un ulteriore rapporto contrattuale distinto dal rapporto di lavoro subordinato e il beneficio che il lavoratore trae da tale ulteriore rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire, cosicché “la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto” (Cass. S.U. n. 4684/2015; Cass. n. 2406/2022). La Suprema Corte (cfr. Cass. n. 19792/2015 e Cass. S.U. nn. 4684/2015, 4949/2015 e 6928/2018) ha ripetutamente sottolineato la natura giuridica previdenziale e non retributiva dei versamenti dovuti alle forme pensionistiche complementari;
la mancanza del nesso di corrispettività tra contribuzione e prestazione lavorativa costituisce, in particolare, la ragione principale che osta alla qualificazione della natura giuridica del versamento alla forma complementare quale retribuzione direttamente esigibile dal prestatore di lavoro nei confronti del proprio datore di lavoro. Dunque, per effetto dell'adesione al fondo pensionistico, il lavoratore ben può agire iure proprio, ma soltanto per ottenere una condanna a favore di terzo (qual
4 è il Fondo di previdenza), soggetto, quest'ultimo che è parte necessaria del giudizio;
ciò in quanto, nel caso in cui il lavoratore non dichiari espressamente di voler mantenere il tfr presso il datore di lavoro, si configura un'ipotesi di cessione ex lege del credito del lavoratore verso il datore per le quote del tfr maturando in favore del fondo. In tema di fondi pensione complementari, la S.C. ha inoltre affermato che le regole civilistiche dettate in tema di delegazione di pagamento e di sua revoca sono incompatibili con la disciplina speciale di cui al d.lgs. n. 252 del 2005, essendo demandata agli statuti dei fondi, ex art. 14 della legge citata, l'individuazione delle modalità di trasferimento ad altre forme pensionistiche, nonché di riscatto totale e parziale;
ne consegue che, prestata l'adesione al fondo, non ne è consentita la revoca, ma solo la cessazione per il venir meno dei presupposti ed il trasferimento ad altra previdenza complementare, salvo, in ogni caso, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro che abbia trascurato di versare in tutto o in parte i contributi, qualora detto inadempimento si riverberi sulla prestazione da godere, ovvero, in caso di insolvenza del datore di lavoro, salva la possibilità di sollecitare l'intervento del Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992. Deve, dunque, escludersi la configurabilità di una revoca dell'adesione al poiché finalizzata al finanziamento del trattamento pensionistico CP_3 tivo, essendo consentiti unicamente il trasferimento ad altra previdenza complementare, ovvero la cessazione per venir meno dei presupposti di operatività (Cass. sez. lav. n. 2406/2022).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi inammissibile la domanda di condanna della parte datoriale (o, in subordine, dell' al CP_2 pagamento del tfr in favore del lavoratore stesso anziché del fondo complementare scelto;
invero, per effetto della cessione ex lege del credito del lavoratore verso il datore per le quote del tfr maturando in favore del fondo, è solo il fondo – che deve essere convenuto in giudizio quale parte necessaria – che può essere diretto beneficiario dell'accantonamento del tfr da parte del datore di lavoro.
All'udienza del 6.6.2024 il lavoratore ha modificato la domanda subordinata formulata nei confronti dell' chiedendone la condanna al versamento del CP_2
TFR in favore del terzo chiamato. La modifica della domanda, previa integrazione del contraddittorio col CP_3
è da ritenersi ammissibile, secondo l'orientamento dalla Suprema Corte di Cassazione, sia a Sezioni Unite n.12310/2015 che a sezioni semplici (ex multis SS.UU. n.22404/2018, Sentenza n.4051/2016, Ordinanza n.18546/2020), secondo il quale “La modificazione della domanda ammessa ex art.183 cpc può
5 riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali”.
“Nella pronuncia (Cass. SS.UU.12310/2015) si è sottolineato come detta soluzione, intesa a riconoscere la possibilità di modificare domande, eccezioni e conclusioni già formulate, sia finalizzata a soddisfare l'esigenza di realizzare, in un'ottica di maggiore economia processuale e di migliore giustizia sostanziale, la concentrazione nello stesso processo dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale: infatti, l'interpretazione adottata è apparsa idonea a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata davanti al giudice in un unico contesto, invece di determinare la potenziale proliferazione dei processi. Hanno pure aggiunto le Sezioni Unite che la concentrazione favorita da questa interpretazione risulti maggiormente rispettosa della stabilità delle decisioni, anche in relazione alla limitazione del rischio di giudicati contrastanti, nonché dell'effettività della tutela assicurata, sempre messa in pericolo da pronunce meramente formalistiche” (Cass. 4051/2016). Orbene, l' non ha contestato – anzi, ha espressamente riconosciuto – la CP_2 ricezione degli accantonamenti effettuati da in favore del CP_1 ricorrente per complessivi € 2.931,16; l' è trasferire tale CP_2 somma presso il Fondo (con conseguente rigetto della Controparte_3 Contr domanda riconvenzionale trasversale formulata da nei confronti dell' dovendo tale somma essere destinata alla di previdenza CP_2 complementare prescelta dal lavoratore).
Le ulteriori domande del ricorrente non possono essere accolte, in quanto, come si è visto, dopo aver optato per un fondo di previdenza complementare, il ricorrente non può più richiedere il pagamento del TFR direttamente in suo favore al datore di lavoro (e all'obbligato in solido); né il lavoratore ha chiesto la condanna del datore di lavoro al versamento del residuo nei confronti del Fondo (la modifica della domanda è stata richiesta solo nei confronti dell' CP_2 all'udienza del 6.6.2024 il difensore di parte ricorrente ha chiesto “ in subordine … la condanna dell' al versamento dell'importo dovuto a titolo CP_2 di TFR al fondo .). Controparte_3
Non può trovare accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal ricorrente nelle note scritte in sostituzione di udienza, in quanto la società ha versato il TFR all' in conseguenza della mancata CP_2 comunicazione, da parte del lavorator 'adesione al fondo complementare.
Come rilevato, non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale
“trasversale” proposta dalla società nei confronti dell' posto che il TFR CP_2 deve essere versato al Fondo di previdenza e non restituito al datore di lavoro.
6 Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra tutte le parti (considerata la novità e complessità della questione e considerato, altresì, che pacificamente il ricorrente non ha comunicato l'adesione al fondo complementare al datore di lavoro - inducendolo per errore ad effettuare gli accantonamenti presso l' - e che l si era offerto di versare CP_2 CP_2 spontaneamente il TFR al o ma il rico si era opposto - all. 3 prod.
. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna a versare al Fondo la quota di TFR CP_2 Controparte_3 accantonat pre er complessivi € CP_1
2.931,16; rigetta, per il resto, il ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale;
compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite;
nulla sulle spese nei confronti delle parti contumaci.
Si comunichi.
Roma, 10/07/2025
Il giudice
RI RE IO
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