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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/04/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 889/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 889/2023 R.G.A.C./A, trattenuta in decisione all'udienza del 06/03/2025, e vertente
T R A
(c.f.: rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Munno ed elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Milelli n. 19;
Parte opposta
E
Controparte_1
Parte opposta contumace
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
CONCLUSIONI: Parte opponente: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
deduzioni ed eccezioni, così provvedere: In via preliminare e principale: - accertare e dichiarare il
difetto di legittimazione attiva ad agire e titolarità del credito della e, pertanto, Controparte_1
dichiarare fondata l'opposizione al pignoramento, anche alla luce di tutte le contestazioni e le
eccezioni sollevate dall'opponente e/o rilevabili d'ufficio. In via principale: - dichiarare fondata
l'opposizione al pignoramento notificato sulla scorta di un contratto di mutuo fondiario di cui va
dichiarata la nullità per superamento del limite di finanziabilità; conseguentemente, alla luce
dell'accertata nullità del contratto di mutuo fondiario, accertare e dichiarare la nullità dell'ipoteca
pagina 1 di 9 volontaria iscritta a garanzia;
- dichiarare fondata l'opposizione al pignoramento alla luce di tutte le
contestazioni e le eccezioni sollevate dall'opponente e/o rilevabili d'ufficio e comunque ai sensi
dell'art. 1815, co. 2, c.c., la nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi e la gratuità
del finanziamento, non essendo dovuto alcun interesse e per l'effetto il diritto dell'opponente alla
ripetizione degli interessi indebitamente versati e non dovuti, oltre agli interessi legali sino al soddisfo;
- dichiarare fondata l'opposizione al pignoramento sulla scorta di un contratto di mutuo fondiario di cui
va dichiarata la nullità delle clausole per indeterminatezza del tasso pattuito e illegittima
capitalizzazione degli interessi, per violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall' 117, co.
4, TUB per gli interessi ultralegali, con ogni annessa conseguenza. - In via meramente subordinata:
accertare l'effettivo dare/avere tra le parti, alla luce di tutte le contestazioni e le eccezioni sollevate
dall' opponente e/o rilevabili d'ufficio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e in data 7/06/2004 hanno stipulato con il Parte_1 Parte_2 [...]
il contratto di mutuo fondiario di € 42.000,00, nn. 67644 di rep., n. 24878 di Controparte_2
racc. per l'acquisto di un immobile compravenduto al prezzo di € 26.000,00.
Con atto di pignoramento immobiliare, dichiaratasi cessionaria del credito Controparte_1
fondante la procedura, ha sottoposto a pignoramento immobiliare in danno degli acquirenti il predetto immobile.
Con ricorso ex art.615, 2 C.P.C. ha proposto opposizione, chiedendo, previa Parte_1
sospensione della procedura, l'accertamento della nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità; l'accertamento della nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi e la conseguente gratuità del finanziamento, non essendo dovuto alcun interesse;
l'accertamento della nullità delle clausole del mutuo fondiario per indeterminatezza del tasso di interesse pattuito ed illegittima capitalizzazione degli interessi, per violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall'art. 117 co. 4 TUB per gli interessi ultralegali;
in via subordinata,
l'accertamento dell'effettivo rapporto di dare/avere tra le parti alla luce delle contestazioni sollevate.
L'istituto creditore procedente si è costituito ed ha resistito all'opposizione.
pagina 2 di 9 Il G.E., rigettata la richiesta di sospensione, ha assegnato alle parti il termine perentorio di giorni 60
per l'introduzione del giudizio di merito.
In ottemperanza alla ordinanza del G.E., con atto di citazione depositato il 27/02/2023, Parte_1
ha introdotto la fase di merito ed ha citato in giudizio la cessionaria
[...] Controparte_1
adducendo a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi: 1) il difetto di legittimazione ad agire e di titolarità del credito preteso da atteso che l'opponente non è stata e non rientra Controparte_1
nella posizione di debitrice a sofferenza;
che la descrizione dell'oggetto dei crediti ceduti di cui all'avviso di cessione è vaga e generica;
che il rinvio per relationem al sito internet della Banca, al fine di individuare i debiti ceduti, non integra la prova di fonte documentale e non consente di individuare il mutuo;
2) l'indeterminatezza del tasso pattuito e l'illegittima capitalizzazione degli interessi;
la nullità
della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse ex artt. 1346 -1418, 2° co., c.c. e per violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall'art.117, co. 4, TUB per gli interessi ultralegali;
3) la violazione della L. n. 108/96: sussistenza interessi usurari - inapplicabilità dell'art. 1453 c.c.; 4) commissione estinzione anticipata - costo usurario – TEG – gratuità mutuo;
5) Nullità
mutuo fondiario per superamento del limite finanziabile, contrariamente a quanto statuito dalla
Cassazione SS.UU. n. 33719 del 16/11/2022.
Parte convenuta non si è costituita e, pertanto, ne deve essere dichiarata la contumacia.
Con il primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della
[...]
mancando la prova del contratto di cessione intervenuto con Controparte_1 [...]
Controparte_3
La cessione del credito è negozio consensuale e la notifica al debitore ceduto ha la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (Cass. 19/02/2019,
n. 4713).
Nel caso di cessioni in blocco ex art.4 della L. n.130 del 1999, la pubblicazione della notizia,
richiamata anche dall'art.58 del T.U. bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita dallo art.1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia pagina 3 di 9 della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto,
ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata,
rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario.
La giurisprudenza ha altresì precisato che “Chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58
d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già riconosciuto,
esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito” (Cass. 07/10/2024, n.26127).
Nel caso di specie, come è dato apprendere dal fascicolo della fase cautelare acquisito in tale sede,
parte opposta (oggi contumace) ha allegato copia della G.U. del 30 giugno 2018, Anno 159°, n. 75
(doc. 2), dalla quale si evince: la stipula del contratto di cessione con Controparte_2
in data 25 giugno 2018 (cfr. p. 11 ss.); che i crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: “(i)
finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra il 1975 ed il 2017 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla Data di
Stipulazione ad eccezione delle posizioni debitorie corrispondenti ai seguenti NDG: 224717 - 240046 -
pagina 4 di 9 Credito S.p.A. ed ad eccezione delle posizioni debitorie corrispondenti al seguente NDG: 1756095 in relazione ai Crediti ceduti da ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.” (cfr. Doc. 2, p. 12); la possibilità di consultare i dati indicativi dei Crediti, fino alla loro estinzione, presso apposito link con collegamento alla pagina web https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/ (cfr. Doc. 2, p. 12), e di richiedere
“conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email:
”, dal quale è possibile ricavare l'elenco delle singole posizioni cedute (cfr. Email_1
Doc. 3) e lo specifico credito vantato originariamente dal identificato Controparte_2
con ID rapporto n. 9060990276851 ed NDG 870460 (cfr. Doc. 3, p. 66).
A corroborazione di quanto documentalmente depositato, si aggiunge la dichiarazione rilasciata dalla risalente al febbraio 2022, con la quale la cedente, dopo aver dato atto CP_4
dell'intervenuto contratto di cessione dei crediti in blocco con l'istituto cessionario CP_1
coerentemente con quanto già pubblicato nella G.U. sopra menzionata, dichiara espressamente
[...]
che “tra i crediti oggetto di cessione, è ricompreso quello originariamente vantato da
[...]
, nei confronti di , Parte_3 Parte_1 Pt_2
, C.F. e , - NDG 870460, in relazione al
[...] C.F._2 C.F._3
contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 07/06/2004, con Controparte_3
rep. N. 67644, racc. N. 24878, per l'originario importo di Euro 42.000,00, assistito da
[...]
ipoteca volontaria iscritta in data 09/06/2004, presso la conservatoria di Cosenza, r.g. 15835, r.p.
2249, per la complessiva somma di € 84.000,00” (cfr. Doc. 1).
Di talché il primo motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Con il secondo motivo, l'opponente ha eccepito l'indeterminatezza del tasso pattuito e l'illegittima capitalizzazione degli interessi;
la nullità della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse ex artt. 1346 -1418, 2° co., c.c. e per violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall'art.117,
co. 4, TUB per gli interessi ultralegali, lamentando in particolare che l'adozione del piano di ammortamento alla francese ha determinato un maggiore esborso di interessi, poiché genera forme di anatocismo.
Il motivo è infondato.
pagina 5 di 9 Si osserva al riguardo che il contratto contiene l'espressa indicazione del tasso corrispettivo (4,20) e moratorio (taso contrattuale aumentato di due punti percentuali), mentre l'allegato piano di ammortamento illustra analiticamente il prospetto della rateizzazione e la composizione delle singole rate sulla base del tasso all'epoca convenuto, evidenziando distintamente la quota capitale, la quota interessi ed il capitale residuo.
Quanto al profilo relativo all'applicazione di un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nel contratto, in quanto frutto di capitalizzazione composta, osserva il Tribunale che tale assunto non è corretto, atteso che, come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito, nel sistema di ammortamento alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non si verifica né discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato né anatocismo, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Il piano di ammortamento alla francese non comporta dunque né una indeterminatezza del tasso di interesse né una illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c.
Del resto, la Suprema Corte con orientamento consolidato, ha affermato che in tema di credito fondiario, il mancato pagamento di una rata di mutuo comporta, ai sensi del D.P.R. n. 21 gennaio
1976, n. 7, art. 14, e della L. 6 giugno 1991, n. 175, art. 16 - nonchè ai sensi del R.D.l. 16 luglio 1905
n. 646, art. 38 - l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento (cfr. Cass. 31/01/2006, n. 2140; Cass. 03/05/2011, n. 9695;
Cass. 12/11/2013, n. 25412).
Per effetto delle surricordate disposizioni, si configura, dunque, una speciale ipotesi di anatocismo legale che si sottrae al divieto generale contemplato dall'art. 1283 c.c., con la conseguenza che gli interessi corrispettivi, compresi nella rata di mutuo scaduta, possono essere capitalizzati se il contratto pagina 6 di 9 lo prevede e producono interessi moratori fino alla data del pagamento. La validità di tale principio trova conferma in quello enunciato con riguardo alla disciplina successiva al D. Lgs. n. 385 del 1993,
la quale, comportando la trasformazione del credito fondiario in un contratto di finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili, ha implicato l'operatività delle limitazioni di cui all'art. 1283 c.c., per l'innanzi non applicabile (Cass. 2023/ 24743, 2025/8322).
Con il terzo motivo, l'opponete ha denunciato la violazione della L. n. 108/96: sussistenza interessi usurari - inapplicabilità dell'art. 1453 c.c., in ragione del costo occulto rinvenibile nei contratti con piano di ammortamento alla francese nelle singole rate calcolate in capitalizzazione composta, rilevante ai fini del calcolo del TEG e, quindi, ai fini della normativa antiusura.
Il motivo è infondato.
Come ritenuto dalla Suprema Corte, la differenza tra i piani di ammortamento c.d. “alla francese” ed
"all'italiana" non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento
"alla francese" sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nello ammortamento "all'italiana" si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più
alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
Il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante e non decrescente (cass. 2024/15130).
Con il quarto motivo, l'opponente ha eccepito che ai fini del tasso soglia occorre conteggiare anche la commissione di estinzione anticipata come prevista all'art. 3 del mutuo, trattandosi di un costo legato all'erogazione del credito.
pagina 7 di 9 Il motivo è infondato, atteso che la funzione di tale commissione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, come richiesto dalla L. n. 108 del 1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto. Si
tratta, dunque, del costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito evitando, così, il pagamento degli interessi futuri e non è dunque collegata alla erogazione del credito. Trattandosi, poi, di una facoltà, il mutuatario sopporta tale costo solo se decide - cosa peraltro neppure avvenuta nel caso di specie - di avvalersene nel suo interesse per estinguere anticipatamente il mutuo (cass. 2024/18497).
Con il quinto motivo, l'opponente ha eccepito la nullità del mutuo fondiario per superamento del limite finanziabile.
Il motivo è infondato.
Come rilevato dalla Suprema Corte nella sentenza n.2022/33719, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, d.lg. n. 385 del 1993 non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione (qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità
nell'ambito della «vigilanza prudenziale») la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato, cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.
Per quanto sopra osservato, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, così provvede:
rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.800,00, oltre accessori di legge.
Cosenza, 5 aprile 2025
Il Giudice
Rosangela Viteritti
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
14000673 - 14004235 in relazione ai Crediti ceduti da Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 889/2023 R.G.A.C./A, trattenuta in decisione all'udienza del 06/03/2025, e vertente
T R A
(c.f.: rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Munno ed elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Milelli n. 19;
Parte opposta
E
Controparte_1
Parte opposta contumace
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
CONCLUSIONI: Parte opponente: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
deduzioni ed eccezioni, così provvedere: In via preliminare e principale: - accertare e dichiarare il
difetto di legittimazione attiva ad agire e titolarità del credito della e, pertanto, Controparte_1
dichiarare fondata l'opposizione al pignoramento, anche alla luce di tutte le contestazioni e le
eccezioni sollevate dall'opponente e/o rilevabili d'ufficio. In via principale: - dichiarare fondata
l'opposizione al pignoramento notificato sulla scorta di un contratto di mutuo fondiario di cui va
dichiarata la nullità per superamento del limite di finanziabilità; conseguentemente, alla luce
dell'accertata nullità del contratto di mutuo fondiario, accertare e dichiarare la nullità dell'ipoteca
pagina 1 di 9 volontaria iscritta a garanzia;
- dichiarare fondata l'opposizione al pignoramento alla luce di tutte le
contestazioni e le eccezioni sollevate dall'opponente e/o rilevabili d'ufficio e comunque ai sensi
dell'art. 1815, co. 2, c.c., la nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi e la gratuità
del finanziamento, non essendo dovuto alcun interesse e per l'effetto il diritto dell'opponente alla
ripetizione degli interessi indebitamente versati e non dovuti, oltre agli interessi legali sino al soddisfo;
- dichiarare fondata l'opposizione al pignoramento sulla scorta di un contratto di mutuo fondiario di cui
va dichiarata la nullità delle clausole per indeterminatezza del tasso pattuito e illegittima
capitalizzazione degli interessi, per violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall' 117, co.
4, TUB per gli interessi ultralegali, con ogni annessa conseguenza. - In via meramente subordinata:
accertare l'effettivo dare/avere tra le parti, alla luce di tutte le contestazioni e le eccezioni sollevate
dall' opponente e/o rilevabili d'ufficio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e in data 7/06/2004 hanno stipulato con il Parte_1 Parte_2 [...]
il contratto di mutuo fondiario di € 42.000,00, nn. 67644 di rep., n. 24878 di Controparte_2
racc. per l'acquisto di un immobile compravenduto al prezzo di € 26.000,00.
Con atto di pignoramento immobiliare, dichiaratasi cessionaria del credito Controparte_1
fondante la procedura, ha sottoposto a pignoramento immobiliare in danno degli acquirenti il predetto immobile.
Con ricorso ex art.615, 2 C.P.C. ha proposto opposizione, chiedendo, previa Parte_1
sospensione della procedura, l'accertamento della nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità; l'accertamento della nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi e la conseguente gratuità del finanziamento, non essendo dovuto alcun interesse;
l'accertamento della nullità delle clausole del mutuo fondiario per indeterminatezza del tasso di interesse pattuito ed illegittima capitalizzazione degli interessi, per violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall'art. 117 co. 4 TUB per gli interessi ultralegali;
in via subordinata,
l'accertamento dell'effettivo rapporto di dare/avere tra le parti alla luce delle contestazioni sollevate.
L'istituto creditore procedente si è costituito ed ha resistito all'opposizione.
pagina 2 di 9 Il G.E., rigettata la richiesta di sospensione, ha assegnato alle parti il termine perentorio di giorni 60
per l'introduzione del giudizio di merito.
In ottemperanza alla ordinanza del G.E., con atto di citazione depositato il 27/02/2023, Parte_1
ha introdotto la fase di merito ed ha citato in giudizio la cessionaria
[...] Controparte_1
adducendo a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi: 1) il difetto di legittimazione ad agire e di titolarità del credito preteso da atteso che l'opponente non è stata e non rientra Controparte_1
nella posizione di debitrice a sofferenza;
che la descrizione dell'oggetto dei crediti ceduti di cui all'avviso di cessione è vaga e generica;
che il rinvio per relationem al sito internet della Banca, al fine di individuare i debiti ceduti, non integra la prova di fonte documentale e non consente di individuare il mutuo;
2) l'indeterminatezza del tasso pattuito e l'illegittima capitalizzazione degli interessi;
la nullità
della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse ex artt. 1346 -1418, 2° co., c.c. e per violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall'art.117, co. 4, TUB per gli interessi ultralegali;
3) la violazione della L. n. 108/96: sussistenza interessi usurari - inapplicabilità dell'art. 1453 c.c.; 4) commissione estinzione anticipata - costo usurario – TEG – gratuità mutuo;
5) Nullità
mutuo fondiario per superamento del limite finanziabile, contrariamente a quanto statuito dalla
Cassazione SS.UU. n. 33719 del 16/11/2022.
Parte convenuta non si è costituita e, pertanto, ne deve essere dichiarata la contumacia.
Con il primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della
[...]
mancando la prova del contratto di cessione intervenuto con Controparte_1 [...]
Controparte_3
La cessione del credito è negozio consensuale e la notifica al debitore ceduto ha la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (Cass. 19/02/2019,
n. 4713).
Nel caso di cessioni in blocco ex art.4 della L. n.130 del 1999, la pubblicazione della notizia,
richiamata anche dall'art.58 del T.U. bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita dallo art.1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia pagina 3 di 9 della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto,
ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata,
rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario.
La giurisprudenza ha altresì precisato che “Chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58
d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già riconosciuto,
esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito” (Cass. 07/10/2024, n.26127).
Nel caso di specie, come è dato apprendere dal fascicolo della fase cautelare acquisito in tale sede,
parte opposta (oggi contumace) ha allegato copia della G.U. del 30 giugno 2018, Anno 159°, n. 75
(doc. 2), dalla quale si evince: la stipula del contratto di cessione con Controparte_2
in data 25 giugno 2018 (cfr. p. 11 ss.); che i crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: “(i)
finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra il 1975 ed il 2017 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla Data di
Stipulazione ad eccezione delle posizioni debitorie corrispondenti ai seguenti NDG: 224717 - 240046 -
pagina 4 di 9 Credito S.p.A. ed ad eccezione delle posizioni debitorie corrispondenti al seguente NDG: 1756095 in relazione ai Crediti ceduti da ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.” (cfr. Doc. 2, p. 12); la possibilità di consultare i dati indicativi dei Crediti, fino alla loro estinzione, presso apposito link con collegamento alla pagina web https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/ (cfr. Doc. 2, p. 12), e di richiedere
“conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email:
”, dal quale è possibile ricavare l'elenco delle singole posizioni cedute (cfr. Email_1
Doc. 3) e lo specifico credito vantato originariamente dal identificato Controparte_2
con ID rapporto n. 9060990276851 ed NDG 870460 (cfr. Doc. 3, p. 66).
A corroborazione di quanto documentalmente depositato, si aggiunge la dichiarazione rilasciata dalla risalente al febbraio 2022, con la quale la cedente, dopo aver dato atto CP_4
dell'intervenuto contratto di cessione dei crediti in blocco con l'istituto cessionario CP_1
coerentemente con quanto già pubblicato nella G.U. sopra menzionata, dichiara espressamente
[...]
che “tra i crediti oggetto di cessione, è ricompreso quello originariamente vantato da
[...]
, nei confronti di , Parte_3 Parte_1 Pt_2
, C.F. e , - NDG 870460, in relazione al
[...] C.F._2 C.F._3
contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 07/06/2004, con Controparte_3
rep. N. 67644, racc. N. 24878, per l'originario importo di Euro 42.000,00, assistito da
[...]
ipoteca volontaria iscritta in data 09/06/2004, presso la conservatoria di Cosenza, r.g. 15835, r.p.
2249, per la complessiva somma di € 84.000,00” (cfr. Doc. 1).
Di talché il primo motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Con il secondo motivo, l'opponente ha eccepito l'indeterminatezza del tasso pattuito e l'illegittima capitalizzazione degli interessi;
la nullità della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse ex artt. 1346 -1418, 2° co., c.c. e per violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall'art.117,
co. 4, TUB per gli interessi ultralegali, lamentando in particolare che l'adozione del piano di ammortamento alla francese ha determinato un maggiore esborso di interessi, poiché genera forme di anatocismo.
Il motivo è infondato.
pagina 5 di 9 Si osserva al riguardo che il contratto contiene l'espressa indicazione del tasso corrispettivo (4,20) e moratorio (taso contrattuale aumentato di due punti percentuali), mentre l'allegato piano di ammortamento illustra analiticamente il prospetto della rateizzazione e la composizione delle singole rate sulla base del tasso all'epoca convenuto, evidenziando distintamente la quota capitale, la quota interessi ed il capitale residuo.
Quanto al profilo relativo all'applicazione di un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nel contratto, in quanto frutto di capitalizzazione composta, osserva il Tribunale che tale assunto non è corretto, atteso che, come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito, nel sistema di ammortamento alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non si verifica né discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato né anatocismo, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Il piano di ammortamento alla francese non comporta dunque né una indeterminatezza del tasso di interesse né una illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c.
Del resto, la Suprema Corte con orientamento consolidato, ha affermato che in tema di credito fondiario, il mancato pagamento di una rata di mutuo comporta, ai sensi del D.P.R. n. 21 gennaio
1976, n. 7, art. 14, e della L. 6 giugno 1991, n. 175, art. 16 - nonchè ai sensi del R.D.l. 16 luglio 1905
n. 646, art. 38 - l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento (cfr. Cass. 31/01/2006, n. 2140; Cass. 03/05/2011, n. 9695;
Cass. 12/11/2013, n. 25412).
Per effetto delle surricordate disposizioni, si configura, dunque, una speciale ipotesi di anatocismo legale che si sottrae al divieto generale contemplato dall'art. 1283 c.c., con la conseguenza che gli interessi corrispettivi, compresi nella rata di mutuo scaduta, possono essere capitalizzati se il contratto pagina 6 di 9 lo prevede e producono interessi moratori fino alla data del pagamento. La validità di tale principio trova conferma in quello enunciato con riguardo alla disciplina successiva al D. Lgs. n. 385 del 1993,
la quale, comportando la trasformazione del credito fondiario in un contratto di finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili, ha implicato l'operatività delle limitazioni di cui all'art. 1283 c.c., per l'innanzi non applicabile (Cass. 2023/ 24743, 2025/8322).
Con il terzo motivo, l'opponete ha denunciato la violazione della L. n. 108/96: sussistenza interessi usurari - inapplicabilità dell'art. 1453 c.c., in ragione del costo occulto rinvenibile nei contratti con piano di ammortamento alla francese nelle singole rate calcolate in capitalizzazione composta, rilevante ai fini del calcolo del TEG e, quindi, ai fini della normativa antiusura.
Il motivo è infondato.
Come ritenuto dalla Suprema Corte, la differenza tra i piani di ammortamento c.d. “alla francese” ed
"all'italiana" non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento
"alla francese" sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nello ammortamento "all'italiana" si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più
alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
Il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante e non decrescente (cass. 2024/15130).
Con il quarto motivo, l'opponente ha eccepito che ai fini del tasso soglia occorre conteggiare anche la commissione di estinzione anticipata come prevista all'art. 3 del mutuo, trattandosi di un costo legato all'erogazione del credito.
pagina 7 di 9 Il motivo è infondato, atteso che la funzione di tale commissione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, come richiesto dalla L. n. 108 del 1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto. Si
tratta, dunque, del costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito evitando, così, il pagamento degli interessi futuri e non è dunque collegata alla erogazione del credito. Trattandosi, poi, di una facoltà, il mutuatario sopporta tale costo solo se decide - cosa peraltro neppure avvenuta nel caso di specie - di avvalersene nel suo interesse per estinguere anticipatamente il mutuo (cass. 2024/18497).
Con il quinto motivo, l'opponente ha eccepito la nullità del mutuo fondiario per superamento del limite finanziabile.
Il motivo è infondato.
Come rilevato dalla Suprema Corte nella sentenza n.2022/33719, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, d.lg. n. 385 del 1993 non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione (qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità
nell'ambito della «vigilanza prudenziale») la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato, cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.
Per quanto sopra osservato, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, così provvede:
rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.800,00, oltre accessori di legge.
Cosenza, 5 aprile 2025
Il Giudice
Rosangela Viteritti
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14000673 - 14004235 in relazione ai Crediti ceduti da Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di