TRIB
Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1487/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1487/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIANLUCA Parte_1
PIGNATARO, giusta procura in atti;
appellante contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. VITTORIO RUSSO
FRATTASI, giusta procura in atti;
, in persona del Sindaco pro Parte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. FILIBERTO RIZZITIELLO, giusta procura in atti;
appellati avverso la sentenza n. 450/2018, depositata dal Giudice di Pace di Cerignola in data
1.8.2018.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 16.9.2024, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva proposto Parte_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il contenuto dell'estratto di ruolo rilasciatogli dall in data 23.6.2017, e precisamente avverso la Controparte_2 pagina 1 di 5 cartella di pagamento n. 043200400025604480000 dell'importo complessivo di €
5.154,92 afferente al mancato pagamento di contravvenzioni al Codice della Strada elevate nell'anno 2001 dal Comune di . In particolare, aveva Parte_2 eccepito il difetto di notifica sia della suddetta cartella di pagamento sia dei verbali di accertamento presupposti, nonché la prescrizione/decadenza del titolo esecutivo. L , costituendosi in giudizio, aveva eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione, stante l'avvenuta notifica della cartella;
l'inammissibilità della domanda siccome non proposta ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 689/1981; l'inammissibilità della domanda siccome proposta oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della cartella;
il proprio difetto di legittimazione passiva;
l'incompetenza per territorio del Giudice adito;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Aveva dunque concluso per il rigetto della domanda;
vinte le spese. Si era costituito il che aveva eccepito Parte_2 l'incompetenza per territorio del Giudice adito nonché l'avvenuta notifica dei verbali. Aveva dunque concluso per il rigetto della domanda.
Il GdP di Cerignola, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva rigettato la domanda ritenendo provata la notifica dei verbali e assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione. Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello reiterando Parte_1 l'eccezione di prescrizione, non esaminata dal primo Giudice. Si è costituito il che ha eccepito Parte_2 l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto, concludendo per il rigetto del gravame. Si è costituita l' , che ha chiesto di dichiarare Controparte_2 cessata la materia del contendere in ragione del sopravvenuto annullamento delle partite di ruolo in questione per effetto di quanto stabilito dall'art. 4 co. 1 d.l. 119/2018 (conv. in L. n. 136/20218); spese compensate. In assenza di attività istruttoria (salva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado), la causa è pervenuta all'udienza del 16.9.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
È preliminare e assorbente il rilievo che, costituendosi in giudizio, la difesa dell' ha dedotto e documentato (cfr. estratto di Controparte_2 ruolo aggiornato in atti) la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo i “carichi” ivi riportati rientrati nello “stralcio” di cui all'art. 4 d.l. 119/2018, convertito nella l. n. 136/2018.
Ciò comporta che ogni pretesa esattoriale è definitivamente venuta meno in forza di previsione di legge.
Delle circostanze appena descritte, obiettivamente significative del sopravvenuto difetto di interesse delle parti in causa a conseguire la decisione di merito, il giudicante non può, in mancanza di riscontri di segno contrario, che prendere atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere.
pagina 2 di 5 La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. Cass. n. 2937/1999), ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. n.
3148/2016; 11494/2004).
In questa prospettiva, va detto che la domanda formulata in primo grado dall'appellante deve correttamente qualificarsi come “accertamento negativo del credito”, essendo stata proposta opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento sopra indicata deducendo l'omessa notifica della stessa e degli atti prodromici al fine di far dichiarare la prescrizione del diritto di credito oggetto di riscossione. Al riguardo, non può non evidenziarsi che dopo anni di accesi dibattiti e continui revirements giurisprudenziali, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza a
Sezioni Unite del 6 settembre 2022 n. 26283 si è definitivamente pronunciata sulla questione relativa all'impugnabilità dell'estratto di ruolo in materia di riscossione esattoriale, chiarendo la portata applicativa dei limiti fissati dall'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge del 17 dicembre 2021, n. 215, argomentando sulla legittimità costituzionale della suddetta norma e sulla sua applicazione ai giudizi pendenti.
L'art.
3-bis sopra richiamato ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973,
n. 602 – recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” – introducendo il comma 4-bis a tenore del quale: «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
È evidente che tale disposizione – in vigore dal 21 dicembre 2021 – abbia fortemente inciso sulla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione e ne scopra successivamente l'esistenza, di impugnarli immediatamente, in uno al ruolo e/o alla cartella;
in tal modo si è limitato l'accesso alla tutela “immediata” riconosciuta dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 19704/2015 e da queste configurata come una tutela
“alternativa” – rimessa alla facoltà della parte – rispetto a quella “differita” prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546/92 (cfr. Cass. n. 27799/2018, n.
22507/2019 e n. 12070/2022).
pagina 3 di 5 Con la pronuncia n. 26283/2022 le SS.UU. hanno chiarito che il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite del 2015 è dunque superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava.
Pertanto, in linea con un pregresso orientamento (cfr. Cass. n. 20618/2016; conf.
Cass. n. 22946/2016), le Sezioni Unite del 2022 hanno chiarito che, analogamente a quanto accade per il giudizio tributario – in relazione al quale, stante la sua struttura impugnatoria, si ritiene improponibile l'azione di mero accertamento negativo, da qualificarsi ogniqualvolta si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute per il tramite dell'estratto di ruolo, in quanto l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace – anche per i giudizi non tributari, per i quali l'interesse a promuovere l'azione di accertamento negativo dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato dai giudici di legittimità, si approda alla definitiva esclusione di tale possibilità in forza della previsione di cui all'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/73. Con l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 – come precisato nella sentenza n.
26283/2022 – “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica […] e può assumere una diversa configurazione [...] fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
In conclusione, secondo il nuovo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 26283/2022: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
Sebbene la sentenza in esame tracci la strada maestra per la risoluzione univoca della questione circa l'impugnabilità o meno dell'estratto di ruolo, va precisato che, in buona sostanza, tale approdo rappresenta il precipitato logico di un pregresso orientamento giurisprudenziale che già escludeva l'ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. allorquando alla cartella esattoriale, notificata in precedenza, non avesse fatto seguito pagina 4 di 5 alcuna iniziativa da parte del Concessionario per il recupero coattivo del credito sotteso alla stessa. In altri termini, in mancanza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione non veniva ritenuta ammissibile la domanda di mero accertamento negativo del credito, attesa l'insussistenza di un “conflitto” riconoscibile come tale (cfr. Cass. nn.
20618/2016 e 22946/2016, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf. Cass. n. 6723/2019, con riguardo all'estratto di ruolo contributivo); né poteva ritenersi ammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo per far valere l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale per decorso del tempo successivo alla (anche presunta) notifica della cartella di pagamento, qualora l'istante non avesse specificato ed allegato gli elementi dai quali emergeva quello stato d'incertezza che – sostanziando l'interesse ad agire – sorreggeva l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo, non ritenendo ammissibile nell'ordinamento processuale vigente un'azione di accertamento “pura” (cfr. Cass. n.
7353/2022).
Per tutte le ragioni su esposte, alla luce della normativa attualmente vigente e di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2022, deve pertanto ritenersi che l'appello – alla stregua di un sommario giudizio di “prognosi postuma”
(cfr. Cass. 20071/2017) – si sarebbe concluso con una declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta atteso che l'appellante, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale.
Ciò nonostante, quanto al governo delle spese del presente grado di giudizio, sussistono gravi motivi idonei a giustificarne l'integrale compensazione in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone in corso di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede in riforma della sentenza impugnata: a) DICHIARA CESSATA la materia del contendere;
b) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, 4.1.2025
Il Giudice
Antonella Cea
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1487/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIANLUCA Parte_1
PIGNATARO, giusta procura in atti;
appellante contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. VITTORIO RUSSO
FRATTASI, giusta procura in atti;
, in persona del Sindaco pro Parte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. FILIBERTO RIZZITIELLO, giusta procura in atti;
appellati avverso la sentenza n. 450/2018, depositata dal Giudice di Pace di Cerignola in data
1.8.2018.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 16.9.2024, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva proposto Parte_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il contenuto dell'estratto di ruolo rilasciatogli dall in data 23.6.2017, e precisamente avverso la Controparte_2 pagina 1 di 5 cartella di pagamento n. 043200400025604480000 dell'importo complessivo di €
5.154,92 afferente al mancato pagamento di contravvenzioni al Codice della Strada elevate nell'anno 2001 dal Comune di . In particolare, aveva Parte_2 eccepito il difetto di notifica sia della suddetta cartella di pagamento sia dei verbali di accertamento presupposti, nonché la prescrizione/decadenza del titolo esecutivo. L , costituendosi in giudizio, aveva eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione, stante l'avvenuta notifica della cartella;
l'inammissibilità della domanda siccome non proposta ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 689/1981; l'inammissibilità della domanda siccome proposta oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della cartella;
il proprio difetto di legittimazione passiva;
l'incompetenza per territorio del Giudice adito;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Aveva dunque concluso per il rigetto della domanda;
vinte le spese. Si era costituito il che aveva eccepito Parte_2 l'incompetenza per territorio del Giudice adito nonché l'avvenuta notifica dei verbali. Aveva dunque concluso per il rigetto della domanda.
Il GdP di Cerignola, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva rigettato la domanda ritenendo provata la notifica dei verbali e assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione. Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello reiterando Parte_1 l'eccezione di prescrizione, non esaminata dal primo Giudice. Si è costituito il che ha eccepito Parte_2 l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto, concludendo per il rigetto del gravame. Si è costituita l' , che ha chiesto di dichiarare Controparte_2 cessata la materia del contendere in ragione del sopravvenuto annullamento delle partite di ruolo in questione per effetto di quanto stabilito dall'art. 4 co. 1 d.l. 119/2018 (conv. in L. n. 136/20218); spese compensate. In assenza di attività istruttoria (salva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado), la causa è pervenuta all'udienza del 16.9.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
È preliminare e assorbente il rilievo che, costituendosi in giudizio, la difesa dell' ha dedotto e documentato (cfr. estratto di Controparte_2 ruolo aggiornato in atti) la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo i “carichi” ivi riportati rientrati nello “stralcio” di cui all'art. 4 d.l. 119/2018, convertito nella l. n. 136/2018.
Ciò comporta che ogni pretesa esattoriale è definitivamente venuta meno in forza di previsione di legge.
Delle circostanze appena descritte, obiettivamente significative del sopravvenuto difetto di interesse delle parti in causa a conseguire la decisione di merito, il giudicante non può, in mancanza di riscontri di segno contrario, che prendere atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere.
pagina 2 di 5 La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. Cass. n. 2937/1999), ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. n.
3148/2016; 11494/2004).
In questa prospettiva, va detto che la domanda formulata in primo grado dall'appellante deve correttamente qualificarsi come “accertamento negativo del credito”, essendo stata proposta opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento sopra indicata deducendo l'omessa notifica della stessa e degli atti prodromici al fine di far dichiarare la prescrizione del diritto di credito oggetto di riscossione. Al riguardo, non può non evidenziarsi che dopo anni di accesi dibattiti e continui revirements giurisprudenziali, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza a
Sezioni Unite del 6 settembre 2022 n. 26283 si è definitivamente pronunciata sulla questione relativa all'impugnabilità dell'estratto di ruolo in materia di riscossione esattoriale, chiarendo la portata applicativa dei limiti fissati dall'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge del 17 dicembre 2021, n. 215, argomentando sulla legittimità costituzionale della suddetta norma e sulla sua applicazione ai giudizi pendenti.
L'art.
3-bis sopra richiamato ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973,
n. 602 – recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” – introducendo il comma 4-bis a tenore del quale: «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
È evidente che tale disposizione – in vigore dal 21 dicembre 2021 – abbia fortemente inciso sulla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione e ne scopra successivamente l'esistenza, di impugnarli immediatamente, in uno al ruolo e/o alla cartella;
in tal modo si è limitato l'accesso alla tutela “immediata” riconosciuta dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 19704/2015 e da queste configurata come una tutela
“alternativa” – rimessa alla facoltà della parte – rispetto a quella “differita” prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546/92 (cfr. Cass. n. 27799/2018, n.
22507/2019 e n. 12070/2022).
pagina 3 di 5 Con la pronuncia n. 26283/2022 le SS.UU. hanno chiarito che il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite del 2015 è dunque superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava.
Pertanto, in linea con un pregresso orientamento (cfr. Cass. n. 20618/2016; conf.
Cass. n. 22946/2016), le Sezioni Unite del 2022 hanno chiarito che, analogamente a quanto accade per il giudizio tributario – in relazione al quale, stante la sua struttura impugnatoria, si ritiene improponibile l'azione di mero accertamento negativo, da qualificarsi ogniqualvolta si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute per il tramite dell'estratto di ruolo, in quanto l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace – anche per i giudizi non tributari, per i quali l'interesse a promuovere l'azione di accertamento negativo dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato dai giudici di legittimità, si approda alla definitiva esclusione di tale possibilità in forza della previsione di cui all'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/73. Con l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 – come precisato nella sentenza n.
26283/2022 – “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica […] e può assumere una diversa configurazione [...] fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
In conclusione, secondo il nuovo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 26283/2022: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
Sebbene la sentenza in esame tracci la strada maestra per la risoluzione univoca della questione circa l'impugnabilità o meno dell'estratto di ruolo, va precisato che, in buona sostanza, tale approdo rappresenta il precipitato logico di un pregresso orientamento giurisprudenziale che già escludeva l'ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. allorquando alla cartella esattoriale, notificata in precedenza, non avesse fatto seguito pagina 4 di 5 alcuna iniziativa da parte del Concessionario per il recupero coattivo del credito sotteso alla stessa. In altri termini, in mancanza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione non veniva ritenuta ammissibile la domanda di mero accertamento negativo del credito, attesa l'insussistenza di un “conflitto” riconoscibile come tale (cfr. Cass. nn.
20618/2016 e 22946/2016, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf. Cass. n. 6723/2019, con riguardo all'estratto di ruolo contributivo); né poteva ritenersi ammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo per far valere l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale per decorso del tempo successivo alla (anche presunta) notifica della cartella di pagamento, qualora l'istante non avesse specificato ed allegato gli elementi dai quali emergeva quello stato d'incertezza che – sostanziando l'interesse ad agire – sorreggeva l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo, non ritenendo ammissibile nell'ordinamento processuale vigente un'azione di accertamento “pura” (cfr. Cass. n.
7353/2022).
Per tutte le ragioni su esposte, alla luce della normativa attualmente vigente e di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2022, deve pertanto ritenersi che l'appello – alla stregua di un sommario giudizio di “prognosi postuma”
(cfr. Cass. 20071/2017) – si sarebbe concluso con una declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta atteso che l'appellante, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale.
Ciò nonostante, quanto al governo delle spese del presente grado di giudizio, sussistono gravi motivi idonei a giustificarne l'integrale compensazione in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone in corso di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede in riforma della sentenza impugnata: a) DICHIARA CESSATA la materia del contendere;
b) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, 4.1.2025
Il Giudice
Antonella Cea
pagina 5 di 5