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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/05/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1422/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Carlo Gargano, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità civile nella misura del 100% con diritto all'accompagnamento, a far data dalla domanda amministrativa e con diritto alle provvidenze di legge, oltre interessi e rivalutazione, dalla medesima data;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c., tempestivamente depositato in data 24.4.2024, il sig. esponeva che, a far data dal 23.11.2022, veniva Parte_1 riconosciuto “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le
1 funzioni ed i compiti propri della sua (L. 509/88 124/98) grave 100%; portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co.3, L.
5.2.1992 n. 104”.
Rappresentava che, avverso il suddetto provvedimento, aveva adito il Tribunale di
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, con ricorso per A.T.P.O, ex art. 445 bis co. 2
c.p.c. (iscritto al R. G. n. 1670/2023), onde accertare il requisito per l'indennità di accompagnamento.
Affermava che il C.T.U. incaricato, dott.ssa , espletate le Persona_1 operazioni peritali e depositata la relazione di consulenza tecnica, aveva ritenuto insussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione e aveva confermato la stima operata dall'Istituto previdenziale.
Deduceva di aver tempestivamente dissentito dalle conclusioni del consulente nominato nella fase sommaria.
Specificava le contestazioni mosse al C.T.U. e descriveva le proprie condizioni fisiche.
Lamentava che la relazione peritale non aveva accertato e valutato in maniera corretta le patologie da cui ella era affetta.
Rappresentava un aggravamento dello stato di salute, così come certificato dalla documentazione medica del 27.3.2024 e del 16.4.2024.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per inosservanza dei termini perentori ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., nonché per genericità, indeterminatezza e carenza dei motivi specifici di contestazione.
Eccepiva, l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione, oltre che la prescrizione estintiva e la decadenza di legge in ordine a tutte le azioni esperite in ricorso. Concludeva ut supra.
Nel corso del giudizio, alla luce del contenuto del ricorso in opposizione e della certificazione medica sopravvenuta ed allegata da parte ricorrente, veniva disposta l'integrazione della C.T.U. già espletata, da parte della dott.ssa Persona_1
, la quale, conclusa l'attività, depositava la relazione in data 8.5.2025.
[...]
Acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo del giudizio di A.T.P.O., all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
2 In via preliminare, va dato atto della conclusione del procedimento sommario di
A.T.P.O., nonché del rispetto dei termini perentori fissati per le contestazioni alle conclusioni del C.T.U. e per il deposito del ricorso in opposizione.
In termini generali, deve osservarsi che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione, la parte debba contestare specificamente, a pena d'inammissibilità del ricorso, le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
In altri termini, i motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente e tale specificità è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere appositamente argomentato in ricorso.
Ciò detto, nel caso in esame, il giudice ha ritenuto di dover disporre una integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, a fronte degli specifici motivi di opposizione sollevati dal ricorrente e, soprattutto, alla luce della documentazione medica sopravvenuta (la lettera di dimissioni ospedaliere del 27.3.2024, verbale di pronto soccorso del
16.4.2024 e prenotazioni di visite specialistiche), la cui produzione è pacificamente ammissibile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
Tale disposizione deve trovare la più ampia applicazione nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c., nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, che ne ha ravvisato la ratio anche nella tutela di esigenze di economia processuale e di deflazione del contenzioso (Cassazione civile, sez. lav., 26/11/2019, n. 30860: “La previsione di cui all' art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell' art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti” - Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP).
Ed anzi, la norma deve ricevere applicazione finanche nel giudizio di secondo grado
(Cassazione civile, sez. lav., 09/12/2020, n. 28051: “Data la sua ratio, che è espressione di un principio generale di economia processuale, l'operatività dell'art. 149 disp. att. c.p.c. non può ritenersi limitata al solo giudizio di primo grado il giudizio concernente le prestazioni assistenziali non avendo per oggetto l'atto amministrativo di reiezione della domanda bensì l'esistenza del diritto dell'assicurato alla prestazione stessa, e quindi dei relativi presupposti che, in applicazione dell'art.
3 149 disp. att. c.p.c., devono essere accertati non solo con riferimento alla data dell'atto amministrativo di reiezione, ma con riferimento al periodo successivo e fino alla pronuncia giudiziaria”).
2. Ebbene, il consulente, nella relazione integrativa versata in atti, ha operato una nuova valutazione sulla scorta dell'aggravamento intervenuto nel corso del giudizio.
Difatti, la dott.ssa ha accertato quanto segue: “Allo stato attuale, su richiesta del Per_1
Giudice Dr. Vernillo di rivalutare con nuova certificazione prodotta, lo stato di invalidità del sig.
, che attualmente è in trattamento con farmaci chemioterapici, si è ulteriormente Parte_1 aggravato come si riscontra in modo evidente dalla lettera di dimissione dell'Osp. Persona_2
datata 03.07.2024, inoltre recentemente sono sopraggiunte metastasi sia a livello
[...] polmonare che epatico (PET effettuata in data 4.2.2025). Per cui si conclude, e il CTP Dr. Gargano concorda, che il sig. allo stato è: invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà Parte_1 persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (509/88 e 124/98) grave 100% con diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della lettera di dimissione dell'Osp. Persona_2
e cioè dal 03.07.2024 Revisione: NO portatore di handicap in situazione di gravità ai
[...] sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104 dalla data della lettera di dimissione dell'Osp. Persona_2
e cioè dal 03.07.2024 Revisione: NO”.
[...]
Le conclusioni formulate dal C.T.U., e sopra riportate, hanno fatto seguito ad un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, il che le rende pienamente utilizzabili, oltre che convincenti, a fondamento della decisione.
L'evento dirimente, che ha condotto il C.T.U. a rivalutare il riconoscimento del requisito sanitario già formulato nel corso della fase sommaria, si è rivelato l'aggravamento delle condizioni cliniche del ricorrente, ed in particolare il sopraggiungere di metastasi a livello epatico e polmonare.
Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dal ricorrente, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Difatti, il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva è completo, congruo ed esente da vizi logico-argomentativi.
Del resto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante.
Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica
4 d'ufficio, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c.
Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
A fronte di tali considerazioni, i motivi di ricorso in parte risultano fondati, avendo il
C.T.U. rilevato, a carico dell'istante, la sussistenza di una condizione patologica tale da comportare il riconoscimento di sussistenza del requisito sanitario previsto dalla legge per l'indennità di accompagnamento, a far data dal 3.7.2024.
In conclusione, sulla scorta di quanto rilevato dal C.T.U., vanno riconosciuti, in capo al sig. , i requisiti sanitari in contesa. Pt_1
3. A questo punto, occorre ricordare che l'oggetto del presente giudizio rimane limitato all'accertamento del requisito sanitario, in quanto il procedimento ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. costituisce espansione giudiziale della precedente fase sommaria, rispetto alla quale assume funzione impugnatoria dei relativi esiti.
In tal senso, è concordemente orientata la più recente giurisprudenza formatasi in materia (Tribunale di Catania, sez. lav., 02/09/2020, n. 2763; Tribunale di Roma, sez. lav., 08/01/2020, n. 59; Tribunale di Bari, sez. lav., 03/12/2019, n. 5353).
Va dichiarata, pertanto, inammissibile la domanda di parte ricorrente, diretta ad ottenere la declaratoria del proprio diritto a percepire le provvidenze economiche collegate alla riscontrata condizione sanitaria, nonché la condanna dell'Istituto di previdenza al relativo pagamento, con la maggiorazione degli accessori di legge.
Ciò in considerazione dello stretto nesso funzionale che lega l'accertamento tecnico preventivo celebrato nella fase sommaria e la presente fase di opposizione, legame che fa propendere per un'assoluta identità di thema decidendum tra di essi.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, occorre rimarcare che il consulente ha individuato la data del 3.7.2024 quale dies a quo della decorrenza dei requisiti sanitari, anche in base ad un'attenta valutazione, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., della nuova certificazione medica, che si è, quindi, rivelata dirimente.
L'ampio differimento della decorrenza del requisito sanitario rispetto alla data della domanda amministrativa si risolve in una situazione di soccombenza parziale e costituisce grave ed eccezionale ragione ai fini della compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio, in quanto analoga a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, ed in linea con gli indirizzi assunti dalla giurisprudenza (Cass. civ., sez. VI, 21/12/2016, n. 26565: “Nelle
5 controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”; nello stesso senso: sez. VI, 07/12/2018, n. 31783; sez. VI, 04/02/2020, n.
2445; Tribunale di Salerno, sez. lav., 06/11/2020, n. 2003: “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”).
Quanto alle spese della fase sommaria, si riscontra la soccombenza di parte ricorrente, confermata dalla C.T.U. espletata in quella sede ed integrata nel presente giudizio.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., parte ricorrente, sebbene soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese della precedente fase, avendo validamente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F., nell'anno precedente a quello di instaurazione del procedimento per A.T.P.O. ed in assenza di successive comunicazioni di variazioni rilevanti, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, dovendo escludersi la natura temeraria della domanda.
Le spese di C.T.U. della fase sommaria e del presente giudizio, queste ultime liquidate separatamente, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara che è in possesso del requisito sanitario per l'indennità di Parte_1 accompagnamento, in quanto invalido 100% con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, con decorrenza dal 3.7.2024;
2) compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio;
3) dichiara parte ricorrente, sebbene soccombente, non tenuta al pagamento delle spese di C.T.U. della fase sommaria;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. sia della precedente CP_1 fase sia del presente giudizio, queste ultime liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, 29.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1422/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Carlo Gargano, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità civile nella misura del 100% con diritto all'accompagnamento, a far data dalla domanda amministrativa e con diritto alle provvidenze di legge, oltre interessi e rivalutazione, dalla medesima data;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c., tempestivamente depositato in data 24.4.2024, il sig. esponeva che, a far data dal 23.11.2022, veniva Parte_1 riconosciuto “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le
1 funzioni ed i compiti propri della sua (L. 509/88 124/98) grave 100%; portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co.3, L.
5.2.1992 n. 104”.
Rappresentava che, avverso il suddetto provvedimento, aveva adito il Tribunale di
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, con ricorso per A.T.P.O, ex art. 445 bis co. 2
c.p.c. (iscritto al R. G. n. 1670/2023), onde accertare il requisito per l'indennità di accompagnamento.
Affermava che il C.T.U. incaricato, dott.ssa , espletate le Persona_1 operazioni peritali e depositata la relazione di consulenza tecnica, aveva ritenuto insussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione e aveva confermato la stima operata dall'Istituto previdenziale.
Deduceva di aver tempestivamente dissentito dalle conclusioni del consulente nominato nella fase sommaria.
Specificava le contestazioni mosse al C.T.U. e descriveva le proprie condizioni fisiche.
Lamentava che la relazione peritale non aveva accertato e valutato in maniera corretta le patologie da cui ella era affetta.
Rappresentava un aggravamento dello stato di salute, così come certificato dalla documentazione medica del 27.3.2024 e del 16.4.2024.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per inosservanza dei termini perentori ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., nonché per genericità, indeterminatezza e carenza dei motivi specifici di contestazione.
Eccepiva, l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione, oltre che la prescrizione estintiva e la decadenza di legge in ordine a tutte le azioni esperite in ricorso. Concludeva ut supra.
Nel corso del giudizio, alla luce del contenuto del ricorso in opposizione e della certificazione medica sopravvenuta ed allegata da parte ricorrente, veniva disposta l'integrazione della C.T.U. già espletata, da parte della dott.ssa Persona_1
, la quale, conclusa l'attività, depositava la relazione in data 8.5.2025.
[...]
Acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo del giudizio di A.T.P.O., all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
2 In via preliminare, va dato atto della conclusione del procedimento sommario di
A.T.P.O., nonché del rispetto dei termini perentori fissati per le contestazioni alle conclusioni del C.T.U. e per il deposito del ricorso in opposizione.
In termini generali, deve osservarsi che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione, la parte debba contestare specificamente, a pena d'inammissibilità del ricorso, le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
In altri termini, i motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente e tale specificità è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere appositamente argomentato in ricorso.
Ciò detto, nel caso in esame, il giudice ha ritenuto di dover disporre una integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, a fronte degli specifici motivi di opposizione sollevati dal ricorrente e, soprattutto, alla luce della documentazione medica sopravvenuta (la lettera di dimissioni ospedaliere del 27.3.2024, verbale di pronto soccorso del
16.4.2024 e prenotazioni di visite specialistiche), la cui produzione è pacificamente ammissibile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
Tale disposizione deve trovare la più ampia applicazione nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c., nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, che ne ha ravvisato la ratio anche nella tutela di esigenze di economia processuale e di deflazione del contenzioso (Cassazione civile, sez. lav., 26/11/2019, n. 30860: “La previsione di cui all' art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell' art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti” - Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP).
Ed anzi, la norma deve ricevere applicazione finanche nel giudizio di secondo grado
(Cassazione civile, sez. lav., 09/12/2020, n. 28051: “Data la sua ratio, che è espressione di un principio generale di economia processuale, l'operatività dell'art. 149 disp. att. c.p.c. non può ritenersi limitata al solo giudizio di primo grado il giudizio concernente le prestazioni assistenziali non avendo per oggetto l'atto amministrativo di reiezione della domanda bensì l'esistenza del diritto dell'assicurato alla prestazione stessa, e quindi dei relativi presupposti che, in applicazione dell'art.
3 149 disp. att. c.p.c., devono essere accertati non solo con riferimento alla data dell'atto amministrativo di reiezione, ma con riferimento al periodo successivo e fino alla pronuncia giudiziaria”).
2. Ebbene, il consulente, nella relazione integrativa versata in atti, ha operato una nuova valutazione sulla scorta dell'aggravamento intervenuto nel corso del giudizio.
Difatti, la dott.ssa ha accertato quanto segue: “Allo stato attuale, su richiesta del Per_1
Giudice Dr. Vernillo di rivalutare con nuova certificazione prodotta, lo stato di invalidità del sig.
, che attualmente è in trattamento con farmaci chemioterapici, si è ulteriormente Parte_1 aggravato come si riscontra in modo evidente dalla lettera di dimissione dell'Osp. Persona_2
datata 03.07.2024, inoltre recentemente sono sopraggiunte metastasi sia a livello
[...] polmonare che epatico (PET effettuata in data 4.2.2025). Per cui si conclude, e il CTP Dr. Gargano concorda, che il sig. allo stato è: invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà Parte_1 persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (509/88 e 124/98) grave 100% con diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della lettera di dimissione dell'Osp. Persona_2
e cioè dal 03.07.2024 Revisione: NO portatore di handicap in situazione di gravità ai
[...] sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104 dalla data della lettera di dimissione dell'Osp. Persona_2
e cioè dal 03.07.2024 Revisione: NO”.
[...]
Le conclusioni formulate dal C.T.U., e sopra riportate, hanno fatto seguito ad un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, il che le rende pienamente utilizzabili, oltre che convincenti, a fondamento della decisione.
L'evento dirimente, che ha condotto il C.T.U. a rivalutare il riconoscimento del requisito sanitario già formulato nel corso della fase sommaria, si è rivelato l'aggravamento delle condizioni cliniche del ricorrente, ed in particolare il sopraggiungere di metastasi a livello epatico e polmonare.
Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dal ricorrente, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Difatti, il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva è completo, congruo ed esente da vizi logico-argomentativi.
Del resto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante.
Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica
4 d'ufficio, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c.
Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
A fronte di tali considerazioni, i motivi di ricorso in parte risultano fondati, avendo il
C.T.U. rilevato, a carico dell'istante, la sussistenza di una condizione patologica tale da comportare il riconoscimento di sussistenza del requisito sanitario previsto dalla legge per l'indennità di accompagnamento, a far data dal 3.7.2024.
In conclusione, sulla scorta di quanto rilevato dal C.T.U., vanno riconosciuti, in capo al sig. , i requisiti sanitari in contesa. Pt_1
3. A questo punto, occorre ricordare che l'oggetto del presente giudizio rimane limitato all'accertamento del requisito sanitario, in quanto il procedimento ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. costituisce espansione giudiziale della precedente fase sommaria, rispetto alla quale assume funzione impugnatoria dei relativi esiti.
In tal senso, è concordemente orientata la più recente giurisprudenza formatasi in materia (Tribunale di Catania, sez. lav., 02/09/2020, n. 2763; Tribunale di Roma, sez. lav., 08/01/2020, n. 59; Tribunale di Bari, sez. lav., 03/12/2019, n. 5353).
Va dichiarata, pertanto, inammissibile la domanda di parte ricorrente, diretta ad ottenere la declaratoria del proprio diritto a percepire le provvidenze economiche collegate alla riscontrata condizione sanitaria, nonché la condanna dell'Istituto di previdenza al relativo pagamento, con la maggiorazione degli accessori di legge.
Ciò in considerazione dello stretto nesso funzionale che lega l'accertamento tecnico preventivo celebrato nella fase sommaria e la presente fase di opposizione, legame che fa propendere per un'assoluta identità di thema decidendum tra di essi.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, occorre rimarcare che il consulente ha individuato la data del 3.7.2024 quale dies a quo della decorrenza dei requisiti sanitari, anche in base ad un'attenta valutazione, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., della nuova certificazione medica, che si è, quindi, rivelata dirimente.
L'ampio differimento della decorrenza del requisito sanitario rispetto alla data della domanda amministrativa si risolve in una situazione di soccombenza parziale e costituisce grave ed eccezionale ragione ai fini della compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio, in quanto analoga a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, ed in linea con gli indirizzi assunti dalla giurisprudenza (Cass. civ., sez. VI, 21/12/2016, n. 26565: “Nelle
5 controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”; nello stesso senso: sez. VI, 07/12/2018, n. 31783; sez. VI, 04/02/2020, n.
2445; Tribunale di Salerno, sez. lav., 06/11/2020, n. 2003: “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”).
Quanto alle spese della fase sommaria, si riscontra la soccombenza di parte ricorrente, confermata dalla C.T.U. espletata in quella sede ed integrata nel presente giudizio.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., parte ricorrente, sebbene soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese della precedente fase, avendo validamente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F., nell'anno precedente a quello di instaurazione del procedimento per A.T.P.O. ed in assenza di successive comunicazioni di variazioni rilevanti, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, dovendo escludersi la natura temeraria della domanda.
Le spese di C.T.U. della fase sommaria e del presente giudizio, queste ultime liquidate separatamente, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara che è in possesso del requisito sanitario per l'indennità di Parte_1 accompagnamento, in quanto invalido 100% con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, con decorrenza dal 3.7.2024;
2) compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio;
3) dichiara parte ricorrente, sebbene soccombente, non tenuta al pagamento delle spese di C.T.U. della fase sommaria;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. sia della precedente CP_1 fase sia del presente giudizio, queste ultime liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, 29.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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