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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/10/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3583/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3583/2014 R.G.A.C.,
TRA
in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso Parte_1 dall'Avvocatura dello Stato, nella cui sede in Potenza, al Corso XVIII Agosto, n. 46, domicilia ope legis;
OPPONENTE
E
Controparte_1
CONVENUTA contumace
, in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa dal Controparte_2
Responsabile del Settore Legale e Contenzioso (tale in forza di procura speciale in atti), Avv.
AN RT IA, iscritto all'Albo speciale dell'Ordine degli Avvocati di Milano, senza elezione di domicilio nel circondario;
TERZA CHIAMATA avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione presso terzi
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Ministero della Salute introduceva la causa di merito dell'opposizione avverso il pignoramento presso terzi, in suo danno, spiccato da Controparte_1
Terzo pignorato era l'EQUITALIA SUD S.P.A., oggi Controparte_3
.
[...]
1 N. 3583/2014 R.G.A.C.
La si era avvalsa, quale titolo esecutivo, dell'ordinanza ex art. 186 quater CP_1
c.p.c. emessa, il 28 Settembre 2013, dal Tribunale di Potenza, nella causa n. 1052/2009
R.G.A.C.
La Corte d'Appello di Potenza, mediante ordinanza dell'11 Luglio 2014 (nel provvedimento è indicato l'anno 2016, per evidente errore materiale, riconoscibile perché la riserva era stata assunta il 10 Giugno 2014, e l'udienza di rinvio veniva fissata al 14 Ottobre
2014), emessa nel giudizio n. 449/2013 R.G.A.C., sospendeva l'efficacia esecutiva di quell'ordinanza.
A detta della parte istante, «Pertanto la somma portata prima a precetto e poi oggetto di esecuzione, non trova la sua fonte in un titolo dotato di efficacia esecutiva, non avendo allo stato, l'opposta alcun titolo idoneo a fondare la esecuzione.».
2. La non si costituiva e dev'essere dichiarata contumace. CP_1 Pt_
3. Con ordinanza resa all'udienza del 24 Marzo 2022, l'allore ordinava l'integrazione del contradditorio nei confronti del terzo pignorato, e l'attore eseguiva l'adempimento.
4. Si costituiva, quindi, l' : essa, il 27 Giugno 2014, Controparte_3 aveva reso, entro la procedura esecutiva, dichiarazione negativa, e rimaneva estranea al merito della presente controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il pignoramento veniva notificato il 4 Giugno 2014, ossia in epoca anteriore alla sospensione, disposta dalla Corte d'Appello: di conseguenza, non è, di per sé, nullo.
L'esecuzione, poi, doveva ritenersi sospesa, versandosi in un'ipotesi di sospensione prodotta da provvedimento emesso dal Giudice, innanzi al quale era stato impugnato il titolo esecutivo (art. 623 c.p.c.): un espresso provvedimento di sospensione dell'esecuzione veniva emesso, in ogni caso, dal G.E. (proc. n. 1054/2014 R.G.Es.), tramite ordinanza in data 11-21
Novembre 2014.
Non si versa, insomma, in ipotesi di pignoramento nullo, ma di esecuzione rimasta sospesa per effetto della sospensione del titolo esecutivo, impugnato.
Il non ha, peraltro, neppure chiarito se la Corte d'Appello abbia accolto Parte_1
l'impugnazione, nel corso della durata di questo giudizio, e quale eventuale decisione abbia potuto adottare, di conseguenza, il G.E.: senza aggiungere che la procedura potrebbe essere terminata dopo l'avvenuta emissione della dichiarazione negativa di quantità.
La domanda, in conclusione, dev'essere rigettata.
2. Il nulla deve, a titolo di spese di lite, alla la quale è rimasta Parte_1 CP_1 contumace: nel rapporto fra il primo e l' , poi, è possibile compensare le spese medesime CP_4
(ove mai configurabile un credito per spese di lite in capo alla terza chiamata, difesa da un avvocato che si costituisce nella veste di titolare di un ufficio presso l'Agenzia, ossia di funzionario, e senza la produzione di una notula delle spese vive sostenute), in quanto l'
[...]
è stata chiamata in causa per mero effetto di una regola processuale, Controparte_2
e senza alcuna contrapposizione d'interessi fra essa e la parte attrice.
P.Q.M.
2 N. 3583/2014 R.G.A.C.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3583/2014 R.G.A.C., promossa da
, in persona del Ministro p.t., contro Parte_1 [...]
, e nella quale è stata chiamata CP_1 Controparte_2
, in persona del Responsabile del Settore Legale e Contenzioso, Avv. AN
[...]
RT IA, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara contumace Controparte_1
2. rigetta la domanda;
3. dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite, nel rapporto tra l'opponente e la convenuta;
4. compensa le spese di lite tra l'opponente e la parte terza chiamata.
Potenza, 9 Ottobre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
3
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3583/2014 R.G.A.C.,
TRA
in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso Parte_1 dall'Avvocatura dello Stato, nella cui sede in Potenza, al Corso XVIII Agosto, n. 46, domicilia ope legis;
OPPONENTE
E
Controparte_1
CONVENUTA contumace
, in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa dal Controparte_2
Responsabile del Settore Legale e Contenzioso (tale in forza di procura speciale in atti), Avv.
AN RT IA, iscritto all'Albo speciale dell'Ordine degli Avvocati di Milano, senza elezione di domicilio nel circondario;
TERZA CHIAMATA avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione presso terzi
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Ministero della Salute introduceva la causa di merito dell'opposizione avverso il pignoramento presso terzi, in suo danno, spiccato da Controparte_1
Terzo pignorato era l'EQUITALIA SUD S.P.A., oggi Controparte_3
.
[...]
1 N. 3583/2014 R.G.A.C.
La si era avvalsa, quale titolo esecutivo, dell'ordinanza ex art. 186 quater CP_1
c.p.c. emessa, il 28 Settembre 2013, dal Tribunale di Potenza, nella causa n. 1052/2009
R.G.A.C.
La Corte d'Appello di Potenza, mediante ordinanza dell'11 Luglio 2014 (nel provvedimento è indicato l'anno 2016, per evidente errore materiale, riconoscibile perché la riserva era stata assunta il 10 Giugno 2014, e l'udienza di rinvio veniva fissata al 14 Ottobre
2014), emessa nel giudizio n. 449/2013 R.G.A.C., sospendeva l'efficacia esecutiva di quell'ordinanza.
A detta della parte istante, «Pertanto la somma portata prima a precetto e poi oggetto di esecuzione, non trova la sua fonte in un titolo dotato di efficacia esecutiva, non avendo allo stato, l'opposta alcun titolo idoneo a fondare la esecuzione.».
2. La non si costituiva e dev'essere dichiarata contumace. CP_1 Pt_
3. Con ordinanza resa all'udienza del 24 Marzo 2022, l'allore ordinava l'integrazione del contradditorio nei confronti del terzo pignorato, e l'attore eseguiva l'adempimento.
4. Si costituiva, quindi, l' : essa, il 27 Giugno 2014, Controparte_3 aveva reso, entro la procedura esecutiva, dichiarazione negativa, e rimaneva estranea al merito della presente controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il pignoramento veniva notificato il 4 Giugno 2014, ossia in epoca anteriore alla sospensione, disposta dalla Corte d'Appello: di conseguenza, non è, di per sé, nullo.
L'esecuzione, poi, doveva ritenersi sospesa, versandosi in un'ipotesi di sospensione prodotta da provvedimento emesso dal Giudice, innanzi al quale era stato impugnato il titolo esecutivo (art. 623 c.p.c.): un espresso provvedimento di sospensione dell'esecuzione veniva emesso, in ogni caso, dal G.E. (proc. n. 1054/2014 R.G.Es.), tramite ordinanza in data 11-21
Novembre 2014.
Non si versa, insomma, in ipotesi di pignoramento nullo, ma di esecuzione rimasta sospesa per effetto della sospensione del titolo esecutivo, impugnato.
Il non ha, peraltro, neppure chiarito se la Corte d'Appello abbia accolto Parte_1
l'impugnazione, nel corso della durata di questo giudizio, e quale eventuale decisione abbia potuto adottare, di conseguenza, il G.E.: senza aggiungere che la procedura potrebbe essere terminata dopo l'avvenuta emissione della dichiarazione negativa di quantità.
La domanda, in conclusione, dev'essere rigettata.
2. Il nulla deve, a titolo di spese di lite, alla la quale è rimasta Parte_1 CP_1 contumace: nel rapporto fra il primo e l' , poi, è possibile compensare le spese medesime CP_4
(ove mai configurabile un credito per spese di lite in capo alla terza chiamata, difesa da un avvocato che si costituisce nella veste di titolare di un ufficio presso l'Agenzia, ossia di funzionario, e senza la produzione di una notula delle spese vive sostenute), in quanto l'
[...]
è stata chiamata in causa per mero effetto di una regola processuale, Controparte_2
e senza alcuna contrapposizione d'interessi fra essa e la parte attrice.
P.Q.M.
2 N. 3583/2014 R.G.A.C.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3583/2014 R.G.A.C., promossa da
, in persona del Ministro p.t., contro Parte_1 [...]
, e nella quale è stata chiamata CP_1 Controparte_2
, in persona del Responsabile del Settore Legale e Contenzioso, Avv. AN
[...]
RT IA, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara contumace Controparte_1
2. rigetta la domanda;
3. dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite, nel rapporto tra l'opponente e la convenuta;
4. compensa le spese di lite tra l'opponente e la parte terza chiamata.
Potenza, 9 Ottobre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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