Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/1999, n. 1126
CASS
Sentenza 10 febbraio 1999

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Il diritto di impugnazione per cassazione non può legittimamente dirsi consumato se, proposto irritualmente un primo ricorso, non siano ancora scaduti, prima della presentazione della nuova e valida impugnazione, i termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., sempre che non sia stata già pronunciata declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità del primo ricorso.

In tema di notificazioni, al fine di stabilire se vi sia, o meno, "incertezza assoluta sulla persona del destinatario", occorre esaminare l'intero contesto dell'atto, dalla intestazione alla relata, onde verificare se eventuali lacune possano legittimamente dirsi colmate da altre, idonee indicazioni. In particolare, l'indicazione del solo prenome del consegnatario non può essere ritenuta insufficiente, ai fini della validità dell'atto, se quegli sia, in concreto, identificabile attraverso l'indicazione di un vincolo parentale con l'effettivo destinatario della notificazione (nella specie, dalla relata dell'ufficiale giudiziario, risultava che, attesa la precaria assenza del destinatario, la notificazione veniva eseguita "a mani della figlia Elvira").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/1999, n. 1126
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1126
    Data del deposito : 10 febbraio 1999

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