Sentenza 10 febbraio 1999
Massime • 2
Il diritto di impugnazione per cassazione non può legittimamente dirsi consumato se, proposto irritualmente un primo ricorso, non siano ancora scaduti, prima della presentazione della nuova e valida impugnazione, i termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., sempre che non sia stata già pronunciata declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità del primo ricorso.
In tema di notificazioni, al fine di stabilire se vi sia, o meno, "incertezza assoluta sulla persona del destinatario", occorre esaminare l'intero contesto dell'atto, dalla intestazione alla relata, onde verificare se eventuali lacune possano legittimamente dirsi colmate da altre, idonee indicazioni. In particolare, l'indicazione del solo prenome del consegnatario non può essere ritenuta insufficiente, ai fini della validità dell'atto, se quegli sia, in concreto, identificabile attraverso l'indicazione di un vincolo parentale con l'effettivo destinatario della notificazione (nella specie, dalla relata dell'ufficiale giudiziario, risultava che, attesa la precaria assenza del destinatario, la notificazione veniva eseguita "a mani della figlia Elvira").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/1999, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SArio DE MUSIS - Presidente -
Dott. IN PROTO - Rel. Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SC AR VED IC, IC IR, IC SA, IC EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso l'avvocato DE BELVIS ALESSANDRO, rappresentati e difesi dall'avvocato PISANI MASSAMORMILE ANDREA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
CONSORZIO RISORGIMENTO in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. M .MAGGIORE 112, presso l'avvocato A. DI LAURO, rappresentato e difeso dall'avvocato ERNESTO PROCACCINI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
GL AT, LL EO, AD AT, RE LU, RN MA, CO VI;
- intimati -
e sul 2 ricorso n 05192/97 proposto da:
GL SA CO, IN CA, GL LO, GL LU, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA UGO DA COMO 9, presso l'avvocato MASULLO G. M., rappresentati e difesi dall'avvocato VITO MAROTTA, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
CONSORZIO RISORGIMENTO in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. M. MAGGIORE 112, presso l'avvocato A. DI LAURO, rappresentato e difeso dall'avvocato ERNESTO PROCACCINI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
LL EO, AD AT, RE LU, RN MA, CO VI, SC AR Ved. IC, IC IR, IC EL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1481/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 27/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/98 dal Consigliere Dott. IN PROTO;
udito per il resistente, Consorzio Risorgimento, l'Avvocato Procaccini, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IN GAMBARDELLA che ha concluso previa riunione dei ricorsi, per il rigetto del ricorso IN e per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso IA.
Svolgimento del processo
1. Il 9 agosto 1974 il giudice istruttore presso il Tribunale di Napoli rinviò a giudizio con varie imputazioni MA RN, RD OC, RE CE, UI RR, DO IA e RE NA, perché il primo - nella qualità di commissario liquidatore del Consorzio "Risorgimento", in liquidazione coatta amministrativa - si era appropriato e aveva distratto fondi LLente per complessive lire 483.365.000 con assegni tratti sui conti correnti del consorzio all'ordine dei coimputati, nel periodo compreso tra il 5 maggio 1970 e il 30 novembre 1972 (170.000.000 all'OC, 150.000.000 al CE, 17.382.000 al IA, 58.823.000 al NA, 107.750.000, di cui 41.000.000 restituiti, al RR, lire 20.000.000 all'ordine proprio).
2. Su ricorso del consorzio il Presidente del Tribunale di Napoli il 2 gennaio 1975 autorizzò, nei confronti degli imputati, il sequestro conservativo, che fu eseguito su beni di RD OC, di RE CE, di DO IA e di RE NA. Questi furono poi convenuti in giudizio per la convalida e, unitamente al RN e al RR per il contestuale giudizio di merito, per ottenere la condanna in solido alla restituzione delle somme sottratte e al risarcimento dei danni.
Si costituirono l'OC, il IA, il NA e il RR, resistendo alla domanda.
3. All'esito del dibattimento (penale) di primo grado, il Tribunale (sentenza 29 giugno-17 luglio 1979) dichiarò non doversi procedere
contro
RE CE, perché deceduto nelle more;
assolse per insufficienza di prove il NA e il IA;
affermò la responsabilità del RN, LLOC e del RR, che condannò al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, in favore del consorzio (costituito come parte civile), con la provvisionale di lire 483.365.000.
In secondo grado la Corte di appello (23 ottobre 1980) ridusse l'ammontare della provvisionale dovuta dall'OC a lire 170 milioni, fermo il vincolo di solidarietà col solo RN. La Corte di cassazione con sentenza 23 novembre 1983 confermò in via definitiva le responsabilità penali relative alle appropriazioni in danno del consorzio e le conseguenti statuizioni civili.
4. Il Tribunale con la sentenza n.4878/91 definì la controversia (civile) nei seguenti termini:
- dichiarò l'estinzione del giudizio nei confronti del CE ai sensi LLart. 24 c.p.p. (previgente), ritenendo che, a causa del decesso il rapporto processuale civile non potesse proseguire;
- respinse la domanda nei confronti del IA e del NA;
- determinò il danno complessivo subito dal consorzio in lire 483.365.000 (di cui 170.000.000 a carico del RN e LLOC in solido, 107.750.000 a carico del RN e del RR in solido, ed il resto a carico del solo RN), pronunciando condanna ai rispettivi importi, rivalutati con decorrenza dalla data di accertamento (5 maggio 1970) in lire 4.745.144.000 ( 4.75 4. 144.000 = 1.66 8.87 3.000 + 1.05 7.770.000 + 2.01 8.7 11.000, con gli interessi);
- convalidò i sequestri conservativi nei soli riguardi del RR e LLOC.
5. Contro questa sentenza il consorzio propose impugnazione davanti alla Corte territoriale. Il RN e l'OC furono dichiarati contumaci. Si costituirono il NA e il IA (che eccepirono la inammissibilità LLimpugnazione per il decorso LLanno dal deposito della sentenza) e il RR. Si costituirono, inoltre, EL IN (vedova CE), CI, RA e SA CE (evocati nel giudizio di appello come eredi di RE CE), che negarono preliminarmente tale qualità ed eccepirono (fra l'altro) la mancata costituzione del rapporto processuale. Intervenne, infine, IN CO, aderendo alle istanze LLappellante principale, come "obbligato ad ogni passività del consorzio, in forza degli atti di transazione del 2.8.76 e 8.10.79".
6. Con sentenza depositata il 27 maggio 1996 la Corte di appello, in parziale accoglimento LLimpugnazione proposta dal consorzio, condannò gli eredi CE al pagamento in solido col RN della somma di lire 2.122.484.000 con gli interessi legali;
condannò, inoltre, DO IA al pagamento in solido col RN della somma di lire 217.017.000 con gli interessi legali, e RE NA al pagamento della somma di lire 734.416.000 con gli interessi legali;
convalidò il sequestro conservativo nei confronti degli eredi CE, del IA e del NA. La Corte osservò, anzitutto:
- che l'eccezione di inammissibilità LLappello (sollevata dal CO e dal IA) era infondata, in quanto l'impugnazione era stata proposta nel termine di un anno e 46 giorni, e che era, invece, inammissibile l'intervento del CO. Osservò, inoltre, sulla "questione CE" (per quanto ancora rileva in questa sede):
- che era da respingere l'eccezione relativa al difetto della qualità di eredi nei soggetti evocati in giudizio, in quanto, da un lato, essi (moglie e figli legittimi del CE, con lui conviventi al momento della morte) erano gli unici successori e, dall'altro, era provata che vi era stata accettazione tacita LLeredità; - che la notifica della citazione originaria del CE era stata rituale, perché eseguita in mani della figlia;
- che, per determinare l'interruzione del processo, la morte sarebbe dovuta risultare da uno degli atti indicati nell'art. 300, quarto comma, c.p.c., mentre la conoscenza LLevento verificatosi nell'ambito del processo penale era irrilevante a quel fine;
- nel merito, che non esistevano dubbi circa la responsabilità del CE, presidente del consorzio, nella sottrazione di fondi in concorso col NI (direttore tecnico del consorzio), alla stregua delle risultanze processuali.
Rilevò, ancora, che l'appello era fondato anche con riferimento alla posizione del IA e del NA, assolti con formula dubitativa, la cui consapevolezza in ordine alla provenienza dei finanziamenti emergeva, in particolare, dal rilievo che essi avvenivano con assegni tratti sui conti correnti della società a firma congiunta del RN e del co-liquidatore. Infine, sull'appello incidentale del RR, osservò che le relative affermazioni non avevano trovato alcun riscontro ed erano smentite dall'ordinanza di rinvio a giudizio.
7. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 29 luglio 1996 EL IN (ved. CE), CI, SA ed RA CE, in base a quattro motivi. Ha resistito con controricorso, notificato il 12 ottobre 1996, il Consorzio "Risorgimento", in liquidazione coatta amministrativa. Contro la stessa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione anche SA LA IA, FR AM, EL e UI IA, in base a tre motivi, con atto notificato il 29 aprile 1997. Il Consorzio Risorgimento ha resistito con controricorso, con atti notificati in data 8 maggio 1997 e 26 maggio 1997, ed ha eccepito la improcedibilità del ricorso proposto dai ricorrenti IA. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
1. In via pregiudiziale si deve esaminare l'eccezione di improcedibilità del ricorso incidentale ( 5192/97), proposta dal consorzio resistente sul rilievo che, non essendo stato ritualmente depositato il ricorso (originario) notificato il 16 aprile 1997, non fosse possibile procedere utilmente alla rinotifica dello stesso ricorso.
L'eccezione è infondata, in quanto la semplice pendenza di una impugnazione non preclude, di per sè, di rinnovare l'impugnazione per sostituire quella precedente, viziata. Infatti, è principio pacifico che il diritto di impugnazione per cassazione non si consuma quando, proposto un ricorso irritualmente, non siano ancora esauriti i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., ove non sia stata pronunciata declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità (Cass. 27 ottobre 1993, n. 10701 e Cass. 23 luglio 1991, n. 8243).
2. Col primo motivo del ricorso principale (n. 10501/96) si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 156 e 160 c.p.c. e LLart. 101 c.p.c. e conseguente nullità del procedimento per violazione del contraddittorio. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui è stata disattesa l'eccezione di inesistenza o, comunque, di nullità della notifica LLatto introduttivo del giudizio al loro dante causa, RE CE, marito e padre degli stessi ricorrenti. E lamentano che, nell'indicare la persona alla quale è stata consegnata la copia LLatto di citazione, in occasione della notifica al CE, l'aiutante ufficiale giudiziario abbia omesso la relazione cui era tenuto a norma LLart. 148 c.p.c., e, comunque, non abbia indicato il nominativo del soggetto destinatario della notifica stessa, determinando un'incertezza sul nome del destinatario, su quello del consegnatario, e sul luogo di consegna LLatto.
Il motivo non ha fondamento.
In base al diretto esame degli atti processuali risulta che l'atto introduttivo del giudizio doveva essere notificato, ad istanza del Consorzio Risorgimento, a più persone indicate in ordine progressivo, e, in particolare a "CE RE, domiciliato in Napoli via Catullo n.10", indicato al n.3 dello stesso atto. Dalla relata LLufficiale giudiziario, in corrispondenza al n. 3, risulta, inoltre, che, data la precaria assenza del destinatario, la notificazione è stata effettivamente eseguita "a mani della figlia RA", "così qualificatasi", "capace", "che si incarica della consegna"; e, infine, che essa è avvenuta a Napoli, il 3 febbraio 1975.
Alla luce di tali risultanze si deve escludere la sussistenza dei vizi denunciati, in quanto la mancata specificazione, nella relata di notificazione, delle generalità complete e LLindirizzo sia del destinatario, sia del consegnatario, e del luogo ove è avvenuta la consegna LLatto, non poteva incidere sulla validità della notificazione.
Occorre, infatti, considerare, per un verso, che i dati mancanti erano stati precisati nell'atto da notificare (e la notificazione si presume effettuata conformemente a quelle indicazioni), e che, per stabilire se vi sia (o non) incertezza assoluta sulla persona del suo destinatario, si deve esaminare l'intero contesto LLatto (dalla intestazione alla relazione di notificazione), e verificare se eventuali lacune risultino colmate con idonee indicazioni (Cass.28 febbraio 1987, n. 2152; Cass. 28 giugno 1984, n. 3836; Cass. 6
novembre 1978, n. 5042). Per altro verso, che la indicazione del solo prenome non può essere ritenuta insufficiente, se la persona consegnataria sia, in concreto, identificabile con certezza mediante il vincolo parentale con il destinatario (cfr. Cass. 22 ottobre 1991, n. 111200). Infine, si deve ancora rilevare che, come si è già osservato, poiché la relata di notifica di un atto si riferisce di norma all'atto stesso come strutturato, in assenza di motivazioni difformi si deve presumere che la notificazione sia stata effettuata nel luogo in essa indicato. L'omessa menzione del luogo di consegna si è, quindi, tradotta, in definitiva, in una mera irregolarità, inidonea a produrre la nullità della notifica (ex plurimis, Cass. 9 aprile 1996, n. 3263 e Cass. 19 febbraio 1992, n. 2060).
3. Col secondo motivo si denuncia omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata sulla prospettata inesistenza o nullità della notifica LLatto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e sulla conseguente nullità del procedimento. Questo motivo è privo di consistenza, perché (indipendentemente da ogni ulteriore rilievo) con esso si denuncia un vizio di motivazione, correlato dall'art.360 n.5 c.p.c. ad un accertamento di fatto, per lamentare la erronea applicazione di regole di diritto, denunciabili a norma LLart. 360 n.2, 3 e 4 c.p.c.
4. Col terzo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 300 c.p.c. e LLart. 2909 c.c. I ricorrenti, premesso che il Tribunale aveva acquisito conoscenza del decesso del convenuto RE CE, risultante dalla sentenza penale da esso richiamata, deducono che la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare, di ufficio o in accoglimento della eccezione sollevata dai convenuti, la violazione del diritto di difesa per la mancata interruzione del giudizio. E denunciano l'errore della Corte del merito che ha ritenuto irrilevante, a questo fine, la morte che non risulti da uno degli atti indicati dall'art. 300, quarto comma, c.p.c., senza considerare che tale evento avrebbe dovuto condurre alla interruzione del processo, per la equipollenza della sentenza penale dichiarativa del decesso del CE con gli atti menzionati nell'art. 300, quarto comma, c.p.c., (o, quantomeno, all'ordine di integrazione del contraddittorio da parte del giudice), in analogia con quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza 16 ottobre 1986 n. 220, allorché emerga una situazione di scomparsa del convenuto.
Aggiungono che una diversa interpretazione porrebbe la norma in contrasto con l'art. 24 della costituzione. Il motivo non ha fondamento.
La sentenza impugnata ha escluso che vi sia stata violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, avendo rilevato che il decesso del convenuto RE CE, verificatosi in pendenza dello stesso giudizio, doveva ritenersi ininfluente agli effetti della interruzione del processo, in quanto l'evento, riguardante una parte già dichiarata contumace, non era stato notificato o certificato secondo le modalità previste dall'art. 300, quarto comma, c.p.c. Questo comma prevede, infatti, nella ipotesi di contumacia, l'interruzione dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292. E l'art.292, al primo comma, dispone la notificazione personale al contumace soltanto per l''ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse conclusionali contenenti domande nuove o riconvenzionali, da chiunque proposte.
La statuizione della Corte di merito risulta, dunque, conforme al quadro normativo che regola la fattispecie, dal momento che, secondo la interpretazione giurisprudenziale consolidata e risalente, l'evento interruttivo del processo deve considerarsi come non avvenuto, qualora non sia stato portato a conoscenza nei modi previsti dall'art. 300, quarto comma, c.p.c., data la tipicità dei mezzi di conoscenza previsti dalla norma, che non consente la possibilità di equipollenti (ex plurimis, Cass.S.U. 17 febbraio 1971, n. 391; Cass. 7 luglio 1979, n. 3899; Cass. 18 marzo 1987, n. 2725; Cass. 21 luglio 1995, n. 7976). Nè questo sistema risulta modificato per effetto LLintervento additivo della Corte costituzionale, perché la situazione cui ha fatto riferimento la sentenza 28 novembre 1986, n. 250 non è assimilabile a quella di cui si discute in questa sede, nella quale non viene in considerazione l'esigenza di ovviare alla situazione di incertezza determinata dalla scomparsa di un soggetto, con la nomina di un curatore speciale, per consentire di instaurare un regolare rapporto processuale, a tutela sia del diritto di azione LLattore, sia del diritto di difesa del convenuto. Ed è, quindi, da escludere l'analogia di situazioni, prospettata dai ricorrenti, che imporrebbe, anche nella fattispecie, la interruzione del processo e la segnalazione del caso, ad opera del giudice, ai fini della eventuale riassunzione del giudizio.
È, infine, da escludere il denunciato dubbio circa la illegittimità costituzionale delle norme applicate, essendo queste espressione di una scelta discrezionale del legislatore, che (al di là della opinabilità dei criteri dallo stesso adottati) non appare in contrasto con il principio della effettività del contraddittorio, cui si conforma, sostanzialmente, la disciplina della interruzione del processo, in relazione a fatti suscettibili di incidere sulla adeguata difesa delle parti.
La situazione di contumacia, nella quale si è posta volontariamente la parte, risulta, infatti, equiparata nel disegno normativo, a quella del soggetto che si è costituito in giudizio.
Nella prima ipotesi il processo si svolge, quindi, normalmente, e l'evento interruttivo resta, di regola, irrilevante e non produce, quindi, effetto ipso iure nel processo;
salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge (art. 300, quarto comma, c.p.c.), a tutela, appunto, della effettività del contraddittorio delle parti, sulla quale è, di per sè, inidonea ad incidere la mera notizia LLevento risultante aliunde, rispetto alle categorie di atti contemplate nell'art. 292 e richiamate dalla disposizione in esame. 5 Col quarto motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 (anche in relazione agli artt. 1470 e 2740) c.c., nonché LLart. 671 c.p.c. e vizi di motivazione. I ricorrenti ripropongono in questa sede l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva, già sollevata nella pregressa fase del giudizio, in quanto non eredi di RE CE, E, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta dimostrata tale loro qualità, sostengono che il sequestro conservativo era stato eseguito su beni che il CE aveva precedentemente alienato a terzi, giusta atto di vendita per notar Varsaccio del 22 ottobre 1994 prodotto in appello. Il consorzio non avrebbe quindi assolto l'onere di provare l'accettazione della loro qualità di eredi di RE CE e la effettiva proprietà dei beni sottoposti a sequestro.
Il motivo non ha fondamento.
La Corte territoriale ha accertato la qualità di legittimi contraddittori degli attuali ricorrenti, ritenendo che essi, a seguito LLaccettazione LLeredità del loro dante causa, avevano acquisito lo stato di eredi di RE CE. Ed ha motivato questa conclusione, sulla base degli elementi acquisiti agli atti processuali, considerando, in particolare: il loro status di moglie e (rispettivamente) di figli legittimi del CE, con lui conviventi senza soluzione di continuità fino al momento della morte, e di unici successori legittimi, poiché era incontroversa l'inesistenza di eredi testamentari;
che gli stessi vivevano ed avevano vissuto "in almeno uno dei due immobili di proprietà del CE", nonostante il decorso di oltre venti anni dall'apertura della successione;
che non era stato neppure allegato che ciò fosse avvenuto in virtù di un rapporto di tipo personale di godimento con terzi;
che, infine, essi avevano fatto propri gli ingenti valori mobiliari del loro dante causa.
Alla stregua di tali argomentazioni, le censure dei ricorrenti si rivelano prive di consistenza, perché, attraverso la prospettazione di violazioni di legge, tendono a riproporre una questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità.
Nè, in questo contesto, appare decisiva, e suscettibile, quindi, di orientare diversamente la soluzione della lite, la questione LLappartenenza LLimmobile al defunto;
di per sè ininfluente (perché non correlata alla separazione dei beni) sulla valutazione del comportamento dei ricorrenti, compiuta dalla sentenza impugnata.
6. Col primo motivo del ricorso incidentale si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 139-56, 160 e 101 e conseguente nullità del procedimento per violazione del principio del contraddittorio e per difetto di notifica LLatto introduttivo nei confronti di RE CE.
L'inconsistenza della censura (a prescindere dalla sua ammissibilità sotto il profilo LLinteresse dei ricorrenti a far valere un vizio relativo ad un distinto rapporto giuridico processuale) emerge dalle argomentazioni già svolte in relazione al primo motivo del ricorso principale (sub 2), cui si rinvia.
7. Col secondo motivo si denunciano vizi di motivazione circa la prospettata eccezione di inammissibilità e di improponibilità LLappello "anche perché proposto decorso il termine utile per la impugnazione", e per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei RE CE "attesa la evidente nullità della notificazione eseguita" nei suoi confronti.
Anche questo motivo è privo di consistenza.
Il primo profilo è, infatti, del tutto generico, perché non chiarisce quale specifica censura si muove alla statuizione della sentenza impugnata, la quale, nel respingere l'eccezione pregiudiziale sollevata nel giudizio di appello, aveva stabilito la tempestività LLimpugnazione, argomentando che essa era stata proposta nel termine di un anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di primo grado, non notificata.
Il secondo profilo ripete genericamente censure già contenute nel primo motivo dello stesso ricorso.
8. Col terzo motivo si denunciano vizi di motivazione con riguardo all'art. 2697 c.c. I ricorrenti lamentano che la Corte del merito non abbia considerato, nel valutare la posizione del IA, che nei confronti di quest'ultimo mancavano elementi di prova alla stregua LListruttoria del procedimento penale. Il motivo non ha fondamento.
La sentenza impugnata ha ampiamente motivato il proprio convincimento sulla responsabilità del dante causa degli attuali ricorrenti, con riferimento al materiale probatorio acquisito nel corso LListruttoria penale. Premesso che nella fattispecie il giudicato penale non operava, in quanto il IA (e il NA) erano stati assolti con formula dubitativa sotto il profilo della conoscenza della provenienza illecita dei finanziamenti loro concessi, la Corte di merito ha basato la propria, autonoma valutazione essenzialmente sul rilievo che (indipendentemente dagli elementi di giudizio derivanti dalla valutazione della posizione del IA e del NA, quali presidenti di una cooperativa aderente al consorzio, e dalle circostanze già evidenziate dall'ordinanza di rinvio a giudizio) la loro consapevolezza in ordine alla illiceità dei finanziamenti era argomentabile dalla circostanza ("sfuggita all'attenzione del giudice penale") che tali "finanziamenti avvenivano in gran parte con assegni tratti sui conti correnti della società a firma congiunta del RN e del co-liquidatore AR (quest'ultima apocrifa)"; e che "sia che i titoli fossero emessi direttamente all'ordine degli attuali convenuti ovvero dello stesso RN e da costui girati, non era possibile che essi, nel negoziarli, non si avvedessero di tale doppia firma di traenza e non se ne chiedessero la ragione. Tanto più che, come spiega il g.i. il RN (...) non era in condizione di finanziare chicchessia". L'apprezzamento così espresso non è censurabile in sede di legittimità, perché congruamente motivato ed immune da errori di diritto.
9. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati.
I ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce il ricorso n.10501/96 al ricorso n.5192/97 e rigetta entrambi i ricorsi. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di questo giudizio (lire 538.800 globalmente). Condanna, inoltre, i ricorrenti (principali) EL IN vedova CE, CI, SA ed RA CE, nonché i ricorrenti (incidentali) IA SA LA, AM FR, IA EL, IA UI al pagamento degli onorari a favore del Consorzio resistente;
onorari determinati per i primi in lire 15 milioni, e per i ricorrenti incidentali in lire 7 milioni. Così deciso il 28 ottobre 1998 in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile.
Depositata in Cancelleria il 10/2/1999.