Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 4031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4031 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Pasquale Cabato – giudice aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 243 del ruolo generale dell'anno
2020 tra
e i soci, solidalmente ed illimitatamente Parte_1
responsabili sigg. (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_1
rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaele Ranieri;
C.F._3
- appellanti
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_2 P.IVA_1
Giancarlo Longo
- appellata
e
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Longo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello la e i soci Controparte_4
chiedevano la riforma della sentenza del Tribunale che aveva rigettato l'opposizione presentata dai medesimi avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di Controparte_2
Con la predetta sentenza, infatti, il Tribunale riteneva fondata la pretesa creditoria di azionata con il procedimento monitorio, all'esito del quale CP_2
veniva emesso un decreto ingiuntivo di euro 46.927,65 per le fatture di somministrazione di energia elettrica non pagate dalla Parte_1
Con l'opposizione a tale decreto, la società e i soci odierni appellanti preliminarmente eccepivano la prescrizione delle fatture emesse prima del
5/08/2011 e lamentavano il difetto di prova della pretesa vantata da CP_2
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
Interveniva successivamente la Controparte_3
mandataria della società quale cessionaria dei crediti Controparte_5
di a sua volta cessionaria del credito di oggetto di Controparte_6 CP_2
decreto ingiuntivo di cui è causa.
La causa passava quindi in decisione all'udienza del 19 febbraio 2025 con i termini ordinari per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame si articola su tre motivi. Con il primo motivo gli appellanti lamentano il difetto di prova del preteso credito avversario.
In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto provato il credito sulla base di documenti identificati quali riconoscimento del debito da parte degli odierni appellanti.
A dire di questi ultimi la sentenza di primo grado sarebbe errata nella parte in cui statuisce tale ricognizione di debito, in quanto non è indicato l'importo e in ogni caso vi è il riferimento alle fatture del solo anno 2015.
Tale motivo è infondato.
Infatti, l'appellata ha dimostrato il rapporto sottostante e le richieste CP_2
di pagamento formulate, come risulta da documentazione allegata, che comprende sia il contratto di somministrazione intercorrente tra la e Parte_3 [...]
sia i consumi, come inoltrati da riferiti al POD CP_2 Controparte_7
della società Pt_1
In particolare, come dedotto da e non contestato dagli appellanti, ex CP_2
art. 115 c.p.c., le forniture risultano provate dalle fatture che risultano regolarmente annotate nelle scritture contabili.
Sul punto si richiama l'art. 2709 c.c., alla luce del quale “I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro
l'imprenditore…”; pertanto, possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito.
Inoltre, non essendone stata contestata l'annotazione nelle scritture contabili da parte della società appellante tale condotta costituisce un atto ricognitivo del proprio debito (Cass. 8 febbraio 2024 n. 3581).
Con il secondo motivo gli appellanti propongono, in via incidentale, querela di falso ex art. 221 c.p.c. per la declaratoria di falsità della sottoscrizione della ricevuta di consegna della diffida di pagamento. Con il terzo motivo di appello, gli appellanti eccepiscono la prescrizione quinquennale del credito vantato da ino al 5/08/2011, in quanto il primo atto CP_2
utile interruttivo sarebbe il ricorso per decreto ingiuntivo datato 5/08/2016.
Tali motivi vanno esaminati congiuntamente.
Il Giudice in primo grado ha rigettato l'eccezione di prescrizione ritenendo fosse intervenuta l'interruzione della stessa con la diffida del
30.07.2015.
Gli odierni appellanti, ora, propongono con l'atto di appello querela di falso incidentale avverso tale avviso di ricevimento al fine di paralizzare l'efficacia interruttiva della prescrizione dell'avviso di ricevimento della diffida di del 30/07/2015. CP_2
Ora, siccome è onere del creditore provare di aver interrotto la prescrizione, la mancanza in atti del documento con cui si intende provare tale interruzione si riverbera in danno al creditore stesso.
In proposito, tale atto di diffida con il relativo avviso di ricevimento non risulta depositato in atti.
Il Collegio ritiene condivisibile il principio statuito dalla Corte di
Cassazione in materia di prova documentale nel processo civile, secondo cui
“deve escludersi che i documenti prodotti in primo grado da una delle parti che risulti vittoriosa debbano ritenersi per sempre acquisiti al processo, non esistendo un principio di “immanenza” della prova documentale e dovendo anche il giudice del gravame decidere la causa “juxta alligata et probata”, procedendo ad un autonomo e diretto riesame della documentazione già vagliata dal giudice di primo grado… il giudice di appello, come quello di prime cure, deve decidere la causa in base solo alle prove che siano ritualmente e direttamente sottoposte al suo esame in sede di decisione” (Cass. n. 6987/2003); “Qualora l'appellante ometta di depositare il fascicolo di parte formato in primo grado entro il termine prescritto, il giudice d'appello deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione al momento della decisione, in conformità al principio di disponibilità delle prove (Cass. n. 18287/2021) perché, nel giudizio di appello avverso sentenze definitive, la mancata produzione dei documenti è implicitamente riconducibile alla volontà della parte di non avvalersene, onde correttamente il giudice decide sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione” (Cass. n. 29716/2017; Cass. n. 2129/2022).
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Se dunque la querela di falso non può essere espletata per la mancanza del documento, anche in copia, ciò non può pregiudicare la parte che chiede tale mezzo processuale, ma si riverbera negativamente sulla parte che fonda la propria pretesa sul documento che proverebbe l'interruzione della prescrizione.
In questo quadro, in assenza della prova di un atto interruttivo della prescrizione e della possibilità di espletare su di esso la querela di falso, si devono ritenere prescritti i crediti azionati con le fatture relative al periodo di tempo dal
10 gennaio 2011 al 6 luglio 2011, essendo decorso il termine quinquennale dalla data della notifica per ricorso per decreto ingiuntivo.
Ne deriva che l'appello deve essere parzialmente accolto e il decreto ingiuntivo revocato in parte qua dichiarando prescritti i crediti azionati dalle n. 8 fatture del suddetto periodo.
Ne consegue che gli attuali appellanti devono essere condannati al pagamento dei corrispettivi relativi alle residue fatture.
Stante il parziale accoglimento dell'appello le spese vanno compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e dei soci e Controparte_4 Controparte_1 Parte_2 Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12116 del 2019, così
[...]
decide:
a) in riforma della sentenza di primo grado e in parziale accoglimento dell'appello dichiara la prescrizione dei crediti azionati con le fatture n. 2201193206 del 10/01/2011, n. 2203429432 del 27/01/2011, n. 2204249438 del
08/02/2011, n. 2208533617 del 06/03/2011, n. 2211687688 del 11/04/2011, n.
2215304983 del 07/05/2011, n. 2218654649 del 08/06/2011, e n. 2220277802 del
06/07/2011;
b) revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli appellanti in solido al pagamento delle residue fatture;
c) compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio tra tutte le parti.
Roma, lì 18 giugno 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silvia Di Matteo