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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 12/12/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Giudice Onorario LA ON, in funzione di Giudice del Lavoro Previdenza e
Assistenza, all'esito dell'udienza del 14 ottobre 2025, svoltasi in modalità a trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to LORIS D'ALOISIO
ricorrente contro
) in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ANTONELLA
TR e DO AM
resistente
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro: revoca contributi.
Conclusioni CCper la parte ricorrente: “In via principale, accertare e dichiarare che nessuna irregolarità contributiva della ricorrente sussiste per effetto dell'omesso invio della denuncia mensile per il periodo 04/2023 entro il termine di quindici giorni decorrenti dall'invito a regolarizzare del 25/09/2023. In via subordinata, accertare e dichiarare che la ricorrente ha provveduto a trasmettere la denuncia mensile per il periodo 04/2023 entro il termine di quindici giorni decorrenti dall'invito a regolarizzare del 25/10/2023 e che nessuna irregolarità contributiva della ricorrente sussisteva alla data di adozione delle note di rettifica del 15/01/2024 e del 20/01/2024.
In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare illegittimo il recupero dell'agevolazione Decontribuzione Sud per i periodi 04/2023 e 05/2023 in quanto goduta dalla ricorrente prima che l irregolarità venisse accertata dall in ogni CP_1 caso, dichiarare illegittimi e per l'effetto annullare e/o revocare e/o disapplicare le note di rettifica del 15/01/2024, relativa al periodo 04/2023, e del 20/01/2024, relativa CP_1 al periodo 05/2023, con le quali è stata disposta la revoca dell'agevolazione
dalla ricorrente per i suddetti periodi, e l avviso di Parte_2 addebito n. 354 2024 00003604 00 000, notificato in data 11/07/2024, con il quale è stata disposta la riscossione dei contributi dovuti per il periodo 05/2023 per effetto della revoca dell'agevolazione, nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali
e/o comunque connessi;
condannare l a restituire tutte le somme eventualmente CP_1 percette in executivis nelle more del giudizio o corrisposte dalla ricorrente con riserva di ripetizione, maggiorate di interessi legali. Condannare l al pagamento delle CP_1 spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.”
Conclusioni per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: dichiarare legittimo il comportamento dell' nella emissione delle note di rettifica per i periodi di aprile e CP_1 maggio 2023, con diritto al recupero delle agevolazioni usufruite nel periodo contestato;
rigettare altresì l'opposizione all'avviso di addebito opposto, in quanto infondata in fatto e diritto confermando, per l'effetto, la legittimità del credito contributivo azionato dall'Istituto convenuto con l'atto impositivo oggetto di giudizio
(recupero agevolazioni periodo maggio 2023), oltre oneri accessori di legge sino all'integrale soddisfo”.
FATTO
La società ricorrente ha usufruito, per i periodi di competenza aprile e maggio 2023, dell'agevolazione contributiva denominata ”, ex art. 27 D.L. Parte_2
104/2020, consistita nella riduzione del costo contributivo datoriale.
Nel corso del 2023, l' ha avviato un procedimento di verifica della regolarità CP_1 contributiva, con richiesta di trasmissione delle comunicazioni UniEmens relative al
Pag. 2 di 6 periodo aprile 2023. A seguito di tale richiesta, l' ha emesso DURC negativo, CP_1 assumendo la mancata trasmissione nei termini delle predette comunicazioni.
Con inviti del 25.09.2023 e del 25.10.2023, l' ha sollecitato la società alla CP_1 regolarizzazione. La ricorrente ha provveduto all'invio delle comunicazioni richieste a seguito dell'ultimo sollecito, nei termini assegnati dall' . CP_1
In data 15.01.2024 e 20.01.2024, l' ha adottato due note di rettifica, con cui ha CP_1 disposto la revoca dell'agevolazione contributiva per i mesi di aprile e maggio 2023, motivandola con l'irregolarità contributiva accertata mediante DURC negativo.
La società ricorrente ha dunque proposto ricorso, deducendo:
1. inesistenza di irregolarità contributiva alla data delle note di revoca, essendo stata la comunicazione regolarizzata dopo l'invito del 25.10.2023; CP_2
2. assenza di debito contributivo e dunque natura meramente formale della violazione;
3. illegittimità della revoca per difetto dei presupposti, stante la successiva regolarizzazione e la piena regolarità contributiva alla data dell'adozione degli atti impugnati;
4. violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità e legittimo affidamento.
L' si è costituito resistendo e insistendo per la legittimità delle note di rettifica. CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, e pertanto deve essere accolta, potendosi condividere le considerazioni svolte dal ricorrente.
Quanto al primo punto evidenziato da parte ricorrente, è opinione della giurisprudenza maggioritaria che l'omessa trasmissione del flusso a fronte del regolare CP_2
Pag. 3 di 6 pagamento dei contributi, integri una violazione meramente formale, non incidente sulla regolarità sostanziale dei versamenti.
Come osserva correttamente la difesa opponente, il DM 30 gennaio 2015 (art. 3) prevede che la regolarità contributiva ai fini DURC si valuta sui “pagamenti dovuti dall'impresa”, non sugli adempimenti dichiarativi.
La giurisprudenza è, d'altronde, unanime nel ritenere legittimo il diniego del DURC solo a fronte di irregolarità sostanziali e relative alle ipotesi di omesso versamento dei contributi. (tra le sentenze più recenti: Trib. Milano 1187/19; Trib. Roma n. 1490/2019;
Tribunale di Roma n. 66/2022)
Nel caso di specie, è pacifico che la mancata presentazione delle denunce non ha determinato omissione contributiva, avendo la cooperativa ricorrente versato, nei mesi relativi, i contributi dovuti, circostanza non contestata dall'istituto resistente. Dunque, essendo incontestata la circostanza del regolare pagamento dei contributi, l'irregolarità nell'invio delle comunicazioni mensili, solo formale, non giustifica la revoca dei benefici.
La decisione sul punto risulta assorbente in relazione alle ulteriori questioni affrontate con il ricorso.
Tuttavia, in merito alla regolarizzazione, e agli effetti dell'invito alla regolarizzazione, sembra opportuno evidenziare che dalla documentazione in atti risulta che l' ha CP_1 notificato due inviti a regolarizzare (25 settembre 2023 e 25 ottobre 2023) ai sensi del
D.M. 30 gennaio 2015, art. 3.
Il ricorrente ha provveduto alla trasmissione del flusso in data 25 ottobre CP_2
2023, coincidente con il secondo invito e, dunque, entro il termine di quindici giorni da quest'ultimo, nonché in epoca antecedente alla conclusione dell'istruttoria e all'adozione delle note di rettifica (gennaio 2024).
Va osservato che, secondo la disciplina del D.M. 30 gennaio 2015 e le circolari n. CP_1
126/2015 e MLPS n. 19/2015, la regolarizzazione è considerata tempestiva se effettuata nei termini indicati dall'invito, e comunque prima della definizione dell'esito della
Pag. 4 di 6 verifica di regolarità contributiva. La prassi amministrativa ammette che, in caso di reiterazione dell'invito, si apra una nuova finestra temporale per la regolarizzazione, sicché non rileva la tardività rispetto al primo invito, essendo dirimente il rispetto del termine fissato dall'ultimo sollecito. Tale interpretazione trova oggi conferma nel nuovo comma 1175-bis dell'art. 1 L. n. 296/2006, introdotto dall'art. 29, comma 1, lett. b),
D.L. n. 19/2024, conv. in L. n. 56/2024, che espressamente prevede la non recuperabilità dei benefici in caso di regolarizzazione “nei termini indicati dagli organi di vigilanza o dalla legge”.
Ne consegue che la regolarizzazione effettuata dal ricorrente deve ritenersi tempestiva e idonea a sanare l'irregolarità nell'invio dei dati, per cui, alla data di emissione delle note del 15.01.2024 e 20.01.2024, non sussisteva alcun tipo di irregolarità.
Infine, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la revoca di un beneficio contributivo non può fondarsi su irregolarità sanate prima del provvedimento, pena la nullità dell'atto per difetto dei presupposti.
Nel caso di specie, è evidente che l' ha disposto la revoca con effetto sui periodi CP_1 contributivi aprile e maggio 2023, nonostante alla data dell'adozione delle note, il requisito della regolarità contributiva fosse pienamente integrato.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Società contro l'INPS, così Parte_1 provvede:
1. accoglie il ricorso;
2. annulla le note di rettifica del 15.01.2024 e del 20.01.2024; CP_1
Pag. 5 di 6 3. dichiara il diritto della ricorrente a mantenere l'agevolazione contributiva
” per i periodi di competenza aprile e maggio 2023; Parte_2
4. annulla l'avviso di addebito n. 354 2024 00003604 00 000, notificato in data
11/07/2024, con il quale è stata disposta la riscossione dei contributi dovuti per il periodo 05/2023;
5. condanna l' a restituire tutte le somme eventualmente percepite a tale titolo CP_1 dal ricorrente, maggiorate di interessi legali;
6. condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.800,00 per CP_1 compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Così deciso in L'Aquila, il 10.12.2025
Il Giudice Onorario
LA ON
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Giudice Onorario LA ON, in funzione di Giudice del Lavoro Previdenza e
Assistenza, all'esito dell'udienza del 14 ottobre 2025, svoltasi in modalità a trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to LORIS D'ALOISIO
ricorrente contro
) in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ANTONELLA
TR e DO AM
resistente
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro: revoca contributi.
Conclusioni CCper la parte ricorrente: “In via principale, accertare e dichiarare che nessuna irregolarità contributiva della ricorrente sussiste per effetto dell'omesso invio della denuncia mensile per il periodo 04/2023 entro il termine di quindici giorni decorrenti dall'invito a regolarizzare del 25/09/2023. In via subordinata, accertare e dichiarare che la ricorrente ha provveduto a trasmettere la denuncia mensile per il periodo 04/2023 entro il termine di quindici giorni decorrenti dall'invito a regolarizzare del 25/10/2023 e che nessuna irregolarità contributiva della ricorrente sussisteva alla data di adozione delle note di rettifica del 15/01/2024 e del 20/01/2024.
In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare illegittimo il recupero dell'agevolazione Decontribuzione Sud per i periodi 04/2023 e 05/2023 in quanto goduta dalla ricorrente prima che l irregolarità venisse accertata dall in ogni CP_1 caso, dichiarare illegittimi e per l'effetto annullare e/o revocare e/o disapplicare le note di rettifica del 15/01/2024, relativa al periodo 04/2023, e del 20/01/2024, relativa CP_1 al periodo 05/2023, con le quali è stata disposta la revoca dell'agevolazione
dalla ricorrente per i suddetti periodi, e l avviso di Parte_2 addebito n. 354 2024 00003604 00 000, notificato in data 11/07/2024, con il quale è stata disposta la riscossione dei contributi dovuti per il periodo 05/2023 per effetto della revoca dell'agevolazione, nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali
e/o comunque connessi;
condannare l a restituire tutte le somme eventualmente CP_1 percette in executivis nelle more del giudizio o corrisposte dalla ricorrente con riserva di ripetizione, maggiorate di interessi legali. Condannare l al pagamento delle CP_1 spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.”
Conclusioni per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: dichiarare legittimo il comportamento dell' nella emissione delle note di rettifica per i periodi di aprile e CP_1 maggio 2023, con diritto al recupero delle agevolazioni usufruite nel periodo contestato;
rigettare altresì l'opposizione all'avviso di addebito opposto, in quanto infondata in fatto e diritto confermando, per l'effetto, la legittimità del credito contributivo azionato dall'Istituto convenuto con l'atto impositivo oggetto di giudizio
(recupero agevolazioni periodo maggio 2023), oltre oneri accessori di legge sino all'integrale soddisfo”.
FATTO
La società ricorrente ha usufruito, per i periodi di competenza aprile e maggio 2023, dell'agevolazione contributiva denominata ”, ex art. 27 D.L. Parte_2
104/2020, consistita nella riduzione del costo contributivo datoriale.
Nel corso del 2023, l' ha avviato un procedimento di verifica della regolarità CP_1 contributiva, con richiesta di trasmissione delle comunicazioni UniEmens relative al
Pag. 2 di 6 periodo aprile 2023. A seguito di tale richiesta, l' ha emesso DURC negativo, CP_1 assumendo la mancata trasmissione nei termini delle predette comunicazioni.
Con inviti del 25.09.2023 e del 25.10.2023, l' ha sollecitato la società alla CP_1 regolarizzazione. La ricorrente ha provveduto all'invio delle comunicazioni richieste a seguito dell'ultimo sollecito, nei termini assegnati dall' . CP_1
In data 15.01.2024 e 20.01.2024, l' ha adottato due note di rettifica, con cui ha CP_1 disposto la revoca dell'agevolazione contributiva per i mesi di aprile e maggio 2023, motivandola con l'irregolarità contributiva accertata mediante DURC negativo.
La società ricorrente ha dunque proposto ricorso, deducendo:
1. inesistenza di irregolarità contributiva alla data delle note di revoca, essendo stata la comunicazione regolarizzata dopo l'invito del 25.10.2023; CP_2
2. assenza di debito contributivo e dunque natura meramente formale della violazione;
3. illegittimità della revoca per difetto dei presupposti, stante la successiva regolarizzazione e la piena regolarità contributiva alla data dell'adozione degli atti impugnati;
4. violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità e legittimo affidamento.
L' si è costituito resistendo e insistendo per la legittimità delle note di rettifica. CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, e pertanto deve essere accolta, potendosi condividere le considerazioni svolte dal ricorrente.
Quanto al primo punto evidenziato da parte ricorrente, è opinione della giurisprudenza maggioritaria che l'omessa trasmissione del flusso a fronte del regolare CP_2
Pag. 3 di 6 pagamento dei contributi, integri una violazione meramente formale, non incidente sulla regolarità sostanziale dei versamenti.
Come osserva correttamente la difesa opponente, il DM 30 gennaio 2015 (art. 3) prevede che la regolarità contributiva ai fini DURC si valuta sui “pagamenti dovuti dall'impresa”, non sugli adempimenti dichiarativi.
La giurisprudenza è, d'altronde, unanime nel ritenere legittimo il diniego del DURC solo a fronte di irregolarità sostanziali e relative alle ipotesi di omesso versamento dei contributi. (tra le sentenze più recenti: Trib. Milano 1187/19; Trib. Roma n. 1490/2019;
Tribunale di Roma n. 66/2022)
Nel caso di specie, è pacifico che la mancata presentazione delle denunce non ha determinato omissione contributiva, avendo la cooperativa ricorrente versato, nei mesi relativi, i contributi dovuti, circostanza non contestata dall'istituto resistente. Dunque, essendo incontestata la circostanza del regolare pagamento dei contributi, l'irregolarità nell'invio delle comunicazioni mensili, solo formale, non giustifica la revoca dei benefici.
La decisione sul punto risulta assorbente in relazione alle ulteriori questioni affrontate con il ricorso.
Tuttavia, in merito alla regolarizzazione, e agli effetti dell'invito alla regolarizzazione, sembra opportuno evidenziare che dalla documentazione in atti risulta che l' ha CP_1 notificato due inviti a regolarizzare (25 settembre 2023 e 25 ottobre 2023) ai sensi del
D.M. 30 gennaio 2015, art. 3.
Il ricorrente ha provveduto alla trasmissione del flusso in data 25 ottobre CP_2
2023, coincidente con il secondo invito e, dunque, entro il termine di quindici giorni da quest'ultimo, nonché in epoca antecedente alla conclusione dell'istruttoria e all'adozione delle note di rettifica (gennaio 2024).
Va osservato che, secondo la disciplina del D.M. 30 gennaio 2015 e le circolari n. CP_1
126/2015 e MLPS n. 19/2015, la regolarizzazione è considerata tempestiva se effettuata nei termini indicati dall'invito, e comunque prima della definizione dell'esito della
Pag. 4 di 6 verifica di regolarità contributiva. La prassi amministrativa ammette che, in caso di reiterazione dell'invito, si apra una nuova finestra temporale per la regolarizzazione, sicché non rileva la tardività rispetto al primo invito, essendo dirimente il rispetto del termine fissato dall'ultimo sollecito. Tale interpretazione trova oggi conferma nel nuovo comma 1175-bis dell'art. 1 L. n. 296/2006, introdotto dall'art. 29, comma 1, lett. b),
D.L. n. 19/2024, conv. in L. n. 56/2024, che espressamente prevede la non recuperabilità dei benefici in caso di regolarizzazione “nei termini indicati dagli organi di vigilanza o dalla legge”.
Ne consegue che la regolarizzazione effettuata dal ricorrente deve ritenersi tempestiva e idonea a sanare l'irregolarità nell'invio dei dati, per cui, alla data di emissione delle note del 15.01.2024 e 20.01.2024, non sussisteva alcun tipo di irregolarità.
Infine, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la revoca di un beneficio contributivo non può fondarsi su irregolarità sanate prima del provvedimento, pena la nullità dell'atto per difetto dei presupposti.
Nel caso di specie, è evidente che l' ha disposto la revoca con effetto sui periodi CP_1 contributivi aprile e maggio 2023, nonostante alla data dell'adozione delle note, il requisito della regolarità contributiva fosse pienamente integrato.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Società contro l'INPS, così Parte_1 provvede:
1. accoglie il ricorso;
2. annulla le note di rettifica del 15.01.2024 e del 20.01.2024; CP_1
Pag. 5 di 6 3. dichiara il diritto della ricorrente a mantenere l'agevolazione contributiva
” per i periodi di competenza aprile e maggio 2023; Parte_2
4. annulla l'avviso di addebito n. 354 2024 00003604 00 000, notificato in data
11/07/2024, con il quale è stata disposta la riscossione dei contributi dovuti per il periodo 05/2023;
5. condanna l' a restituire tutte le somme eventualmente percepite a tale titolo CP_1 dal ricorrente, maggiorate di interessi legali;
6. condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.800,00 per CP_1 compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Così deciso in L'Aquila, il 10.12.2025
Il Giudice Onorario
LA ON
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