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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di conIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13758/2024, introdotta da
nato a [...] il [...] (c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARUSI FILIPPO;
e
nata a [...] il [...] (c.f. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. MARINO ROBERTO;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi separati consensualmente nell'anno 2015 e Parte_1 Controparte_1 di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1)I coniugi vivranno separati, pur con reciproco rispetto;
2)Nulla è dovuto reciprocamente tra i coniugi a titolo di mantenimento;
3)La casa coniugale di Via di Centocelle n. 251 – Roma rimane assegnata al IG. , che ne paga Parte_1
l'affitto al Ministero della Difesa.
4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , al domicilio di lei, per il mantenimento Parte_1 Controparte_1 della figlia la somma mensile di euro 360,00 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Persona_1
ISTAT annuale e alla metà delle spese straordinarie.
5) La figlia non necessita di alcun mantenimento essendo autonoma economicamente. Persona_2
6) Il IG. frequenterà le figlie maggiorenni liberamente secondo le volontà di quest'ultime. Parte_1
7) Le parti si impegnano sin da ora a dare il reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio;
8)Con le presenti condizioni le parti hanno definito ogni rapporto patrimoniale e nessuno avrà più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
9)Spese del procedimento compensate tra le parti.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data
25/03/1995, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13758/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in VALENCIA (SPAGNA) in data 25/03/1995 tra
[...]
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA Pt_1 Controparte_1 al n. 00868, Parte 2, Serie C07, Anno 1995, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 27 marzo 2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di conIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13758/2024, introdotta da
nato a [...] il [...] (c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARUSI FILIPPO;
e
nata a [...] il [...] (c.f. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. MARINO ROBERTO;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi separati consensualmente nell'anno 2015 e Parte_1 Controparte_1 di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1)I coniugi vivranno separati, pur con reciproco rispetto;
2)Nulla è dovuto reciprocamente tra i coniugi a titolo di mantenimento;
3)La casa coniugale di Via di Centocelle n. 251 – Roma rimane assegnata al IG. , che ne paga Parte_1
l'affitto al Ministero della Difesa.
4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , al domicilio di lei, per il mantenimento Parte_1 Controparte_1 della figlia la somma mensile di euro 360,00 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Persona_1
ISTAT annuale e alla metà delle spese straordinarie.
5) La figlia non necessita di alcun mantenimento essendo autonoma economicamente. Persona_2
6) Il IG. frequenterà le figlie maggiorenni liberamente secondo le volontà di quest'ultime. Parte_1
7) Le parti si impegnano sin da ora a dare il reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio;
8)Con le presenti condizioni le parti hanno definito ogni rapporto patrimoniale e nessuno avrà più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
9)Spese del procedimento compensate tra le parti.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data
25/03/1995, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13758/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in VALENCIA (SPAGNA) in data 25/03/1995 tra
[...]
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA Pt_1 Controparte_1 al n. 00868, Parte 2, Serie C07, Anno 1995, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 27 marzo 2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Marta Ienzi