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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/11/2024, n. 3760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3760 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. ssa Francesca Costa, all'udienza del 28.11.2024 pronuncia la seguente
SENTENZA
ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6745/2020 R.G. tra
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Franco Orlando come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
e
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difesi ex art.417 bis
[...]
c.p.c. dalla dott.ssa R. Tanzarella
RESISTENTE
Oggetto: ricostruzione della carriera e differenze stipendiali (personale
DOCENTE)- attribuzione punteggio nelle graduatorie di Istituto e nel trasferimento d' ufficio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.06.2020 la parte ricorrente indicata in epigrafe, assunta alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta nell'area del personale docente con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2007
-premesso di aver prestato, prima della immissione in ruolo, attività lavorativa presso la stessa amministrazione con contratti di lavoro a tempo determinato - esponeva che per ognuno dei contratti a termine aveva ricevuto la retribuzione minima spettante ai docenti neoassunti senza alcun riconoscimento degli scatti di anzianità previsti dal CCNL e che l'amministrazione convenuta al momento dell'immissione in ruolo aveva proceduto alla ricostruzione della carriera, riconoscendo quale servizio pre-ruolo, in applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/94, solo un periodo inferiore a quello effettivamente prestato pari ad anni 10, mesi 0 e giorni 0 ai fini giuridici ed economici e anni 3, mesi 0 e giorni 0 ai soli fini economici, circostanza che aveva determinato anche la posticipazione degli aumenti stipendiali progressivi previsti dal CCNL. Precisava che oltre alla penalizzazione economica ella aveva subito anche un noncumento sul piano previdenziale avendo l' Amministrazione provveduto alla contribuzione in misura minore rispetto al dovuto.
L'istante riteneva la disparità di trattamento giuridico ed economico posto in essere con tale condotta, in violazione della clausola 4 della la direttiva 1999/70 CE e, pertanto, chiedeva che fosse riconosciuto il suo diritto al trattamento economico differenziato secondo le posizioni stipendiali progressive previste dal CCNL di comparto, con decorrenza dal primo contratto di lavoro a tempo determinato senza alcuna riduzione e che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto alla ricostruzione della carriera senza alcuna decurtazione e al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione della valutazione dell' anzianità di servizio dei rapporti a tempo determinato secondo lo stesso criterio valido per il servizio di ruolo, nonché al versamento dei contributi previdenziali conseguentemente dovuti. Chiedeva inoltre accertare il diritto di parte ricorrente all' attribuzione, nella compilazione della graduatoria d' istituto e nel trasferimento d' ufficio di punti 6 per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze del CP_2
Instaurato il contraddittorio, l'amministrazione resistente eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto e, nel merito, contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l' eccezione di prescrizione decennale sollevata, in via radicale, dal con riferimento al diritto alla CP_2 ricostruzione della carriera. All' uopo appare sufficiente richiamare la condivisibile pronuncia n 33226/2022 nella quale la Suprema Corte ha chiaramente affermato “che l' anzianità di servizio non è uno status né un distinto bene della vita oggetto in un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti e, pertanto, l' effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione (v
Cass n 2232/2020)”.
*
Nel merito il ricorso è infondato e, pertanto va rigettato.
Giova preliminarmente riportare il dato normativo che disciplina la presente fattispecie e, in particolare, l'art. 485 d. lgs. n. 297/94, secondo cui "
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo,
è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate
o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonchè i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali".
A sua volta l'art. 489, ripete la formulazione del D.L. n. 370 del 1970, art. 4, stabilendo che "Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento". La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con la l. n. 124/99, art. 11, comma 14, secondo cui "L'art. 489, comma 1 del Testo Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-
1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
La ricorrente lamenta che per effetto del sistema delineato da tali norme, la sua anzianità di servizio riferita ai periodi di insegnamento pre-ruolo ha subito una decurtazione ingiustificata in violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato. L' invocato principio di non discriminazione è sancito dalla
Clausola 4 della Direttiva 1990/70 Ce relativa all' Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n
1990/70/CE la quale stabilisce ai punti 1 e 4 che “1 Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (…) 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi
a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Tale risultando il quadro normativo, deve darsi atto che nella materia che occupa è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione Europea, Sesta
Sezione, con la sentenza 20 settembre 2018, nella causa C-466/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Trento, nel procedimento contro la quale ha statuito Parte_2 Controparte_3 che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”. Più in dettaglio ai punti 49-50-51 della sentenza si legge: “49. Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra
l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del
«pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto
2, dell'accordo quadro. 50. Inoltre, si deve constatare che la mancata verifica iniziale delle competenze mediante un concorso e il rischio di svalutazione di tale qualifica professionale non impone necessariamente di escludere una parte dell'anzianità maturata a titolo di contratti di lavoro
a tempo determinato. Tuttavia, giustificazioni di questo genere possono, in determinate circostanze, essere considerate rispondenti a un obiettivo legittimo. A tale riguardo, occorre rilevare che dalle osservazioni del governo italiano risulta che l'ordinamento giuridico nazionale attribuisce una particolare rilevanza ai concorsi amministrativi. La Costituzione italiana, al fine di garantire l'imparzialità e l'efficacia dell'amministrazione, prevede infatti, al suo articolo 97, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso, salvo
i casi stabiliti dalla legge. 51. Alla luce di tali elementi, non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso”. Le conclusioni della CGUE appaiono ancora più esplicite al punto 53, ove si legge: “53. Ne consegue che, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato costituiscono una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola
4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro”.
Tali principi espressi dalla Corte di Giustizia nella menzionata sentenza del 20.9.2018 (c.d. Motter) devono essere considerati alla luce di quanto esplicitato dalla Cass n 31149/2019 i cui passi salienti finalizzati anche a evitare discriminazioni alla rovescia di seguito di riportano: ”In tema di riconoscimento dell' anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell' amministrazione scolastica, il Dlgs n 297 del 1994 art 485 , deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell' Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE nel caso in cui l'anzianità risultante dall' applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dallo stesso decreto, art 489, come integrato dalla l n 124 del 1999 art
11 comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato;
il giudice di merito per accertare la sussistenza di tale discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all' assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare pertanto le interruzioni fra un rapporto e l' altro, né applicare la regola dell' equivalenza fissata dal richiamato art 489 e, in caso di disapplicazione, computare l' anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l' assunto a tempo indeterminato”.
I principi così interpretati sono quelli a cui il Tribunale ritiene di fare riferimento nella presente decisione.
Dall' esame degli artt 485 e 489 dlgs n 297/1994 si rileva che il trattamento previsto per l' anzianità dei docenti che hanno lavorato con contratti a termine prima dell' immissione in ruolo, se comparato con il trattamento riservato ai docenti sin dall' origine assunti con contratti a tempo indeterminato, solo in alcuni casi può risultare in concreto più sfavorevole perché se, da un lato, la norma di cui all' art 485 cit è chiara nel prevedere un abbattimento dell' anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, da altro lato l' art 489 cit, in combinato disposto con l' art 11 l n 124/99 consente di equiparare ad un anno intero di attività l' insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio.
Il trattamento riservato all' assunto a tempo determinato non può essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l' incidenza dello strumento di compensazione favorevole (di cui all' art 489 cit). Perciò, nel giudizio di comparazione, il meccanismo di cui all' art 489 cit va eliminato dal computo complessivo dell' anzianità atteso che, altrimenti
, si verificherebbe una illegittima discriminazione alla rovescia a carico del docente a tempo determinato comparabile.
In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l' anzianità effettiva di servizio (non quella virtuale dgls n 297/2994 ex art 489) prestata con rapporti a tempo determinato risulti superiore a quella riconoscibile ec art 485 dlgs 297/1994 perché solo in tal caso l' attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all' assunto a tempo indeterminato.
Come precisato dalla Suprema Corte nella sentenza n 31149/2019 “9.2 Nel calcolo dell' anzianità occorre quindi tener conto del solo servizio effettivo prestato maggiorato eventualmente degli ulteriori periodi nei quali l' assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l' assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza e il conferimento di quello successivo, né per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte, da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass n 21435/2011; Cass n 3062/2012, Cass n
17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento della attività di scrutinio”. Nella fattispecie in esame si rileva che, tenendo conto dei periodi di insegnamento pre- ruolo elencati nel decreto di ricostruzione della carriera, nonché nel computo elaborato sulla base di tali dati (escludendo i periodi in intervallo tra l' uno e l' altro, i periodi estivi e non applicando la c.d. regola dell' equivalenza stabilita dall' art 489 dlgs
297/1994) dal convenuto (v prospetto depositato all'udienza del CP_1
28.11.2024) non contestato da parte ricorrente, risulta aver Parte_1 insegnato -sulla base di contratti a tempo determinato intercorsi con il un totale di 3767 giorni di servizio pre-ruolo. CP_4
Alla luce di tali conteggi secondo cui la ricostruzione della carriera di parte ricorrente non risulta discriminatoria, la ricorrente ha rinunciato alla domanda principale di ricostruzione della carriera sulla base della valutazione per intero di tutti i servizi prestati.
*
Va invece disattesa la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento, nella compilazione della graduatoria dì istituto e nel trasferimento d' ufficio, di punti 6 per ogni anno di servizio pre- ruolo prestato alle dipendenze del . CP_2
Va premesso che il CCNI del 11.4.2017 (confronta alle 2 Tabella valutazione dei titoli: A1 anzianità di servizio, punto B, per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera …per la mobilità volontaria punti 6; per la mobilità d' ufficio punti 3), prevede che per la mobilità volontaria
(trasferimenti a domanda) il pre ruolo sia valutato punti 6 per ogni anno.
Per la mobilità d' ufficio nonché per la graduatoria interna d' istituto il medesimo servizio pre-ruolo è valutato punti 3 con decurtazione di cui all' art 485 dlgs 297/94(cfr nota 4 dell' allegato 2).
Il ricorrente lamenta la permanenza di una illegittima discriminazione limitatamente alla valutazione del servizio pre-ruolo ai fini del trasferimento d' ufficio e della graduatoria interna d' istituto.
Tanto premesso nel ricorso non sono articolate specifiche deduzioni volte ad evidenziare profili di illegittimità della suddetta scelta dell' autonomia collettiva, che questo giudice ritiene immune da censure sotto il profilo della coerenza con le fonti primarie ed eurocomunitarie. In particolare non potrebbe sostenersi la doverosità, alla luce del principio di non discriminazione di cui alla citata clausola 4 dell'
Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, della equiparazione, ai fini dell' espletamento della procedura della mobilità d' ufficio e della compilazione delle graduatorie di istituto, del servizio pre ruolo a quello di ruolo (con conseguente attribuzione di un punteggio di 6 punti per ogni anno di servizio prestato, alla stregua di quanto previsto per il servizio di ruolo dal punto A1 delle citate “tabelle di valutazione dei titoli”).
Le determinazioni prese in proposito dall' autonomia collettiva ed esplicitate nelle tabelle allegate al CCNI in merito alla scelta di privilegiare, ai limitati fini della mobilità di ufficio e della compilazione delle graduatorie di istituto, il servizio reso dal docente di ruolo, realizza un criterio meritocratico volto a privilegiare l' anzianità maturata dal docente nel periodo successivo al' immissione in ruolo, relativamente al quale non si ravvisa alcun profilo rilevante di violazione di legge o del principio di non discriminazione di cui alla citata Direttiva. Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento, nella compilazione della graduatoria dì istituto e nel trasferimento d' ufficio, di punti 6 per ogni anno di servizio pre- ruolo prestato alle dipendenze del non può CP_2 essere accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali in considerazione del contrasto giurisprudenziale nella materia trattata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
Cont 26.6.2020 da
contro
USP di Lecce, così decide: Parte_1
-Rigetta il ricorso.
-Compensa le spese processuali.
Lecce, 28.11.2024
Il Giudice del Lavoro dott. ssa Francesca Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. ssa Francesca Costa, all'udienza del 28.11.2024 pronuncia la seguente
SENTENZA
ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6745/2020 R.G. tra
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Franco Orlando come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
e
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difesi ex art.417 bis
[...]
c.p.c. dalla dott.ssa R. Tanzarella
RESISTENTE
Oggetto: ricostruzione della carriera e differenze stipendiali (personale
DOCENTE)- attribuzione punteggio nelle graduatorie di Istituto e nel trasferimento d' ufficio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.06.2020 la parte ricorrente indicata in epigrafe, assunta alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta nell'area del personale docente con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2007
-premesso di aver prestato, prima della immissione in ruolo, attività lavorativa presso la stessa amministrazione con contratti di lavoro a tempo determinato - esponeva che per ognuno dei contratti a termine aveva ricevuto la retribuzione minima spettante ai docenti neoassunti senza alcun riconoscimento degli scatti di anzianità previsti dal CCNL e che l'amministrazione convenuta al momento dell'immissione in ruolo aveva proceduto alla ricostruzione della carriera, riconoscendo quale servizio pre-ruolo, in applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/94, solo un periodo inferiore a quello effettivamente prestato pari ad anni 10, mesi 0 e giorni 0 ai fini giuridici ed economici e anni 3, mesi 0 e giorni 0 ai soli fini economici, circostanza che aveva determinato anche la posticipazione degli aumenti stipendiali progressivi previsti dal CCNL. Precisava che oltre alla penalizzazione economica ella aveva subito anche un noncumento sul piano previdenziale avendo l' Amministrazione provveduto alla contribuzione in misura minore rispetto al dovuto.
L'istante riteneva la disparità di trattamento giuridico ed economico posto in essere con tale condotta, in violazione della clausola 4 della la direttiva 1999/70 CE e, pertanto, chiedeva che fosse riconosciuto il suo diritto al trattamento economico differenziato secondo le posizioni stipendiali progressive previste dal CCNL di comparto, con decorrenza dal primo contratto di lavoro a tempo determinato senza alcuna riduzione e che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto alla ricostruzione della carriera senza alcuna decurtazione e al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione della valutazione dell' anzianità di servizio dei rapporti a tempo determinato secondo lo stesso criterio valido per il servizio di ruolo, nonché al versamento dei contributi previdenziali conseguentemente dovuti. Chiedeva inoltre accertare il diritto di parte ricorrente all' attribuzione, nella compilazione della graduatoria d' istituto e nel trasferimento d' ufficio di punti 6 per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze del CP_2
Instaurato il contraddittorio, l'amministrazione resistente eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto e, nel merito, contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l' eccezione di prescrizione decennale sollevata, in via radicale, dal con riferimento al diritto alla CP_2 ricostruzione della carriera. All' uopo appare sufficiente richiamare la condivisibile pronuncia n 33226/2022 nella quale la Suprema Corte ha chiaramente affermato “che l' anzianità di servizio non è uno status né un distinto bene della vita oggetto in un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti e, pertanto, l' effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione (v
Cass n 2232/2020)”.
*
Nel merito il ricorso è infondato e, pertanto va rigettato.
Giova preliminarmente riportare il dato normativo che disciplina la presente fattispecie e, in particolare, l'art. 485 d. lgs. n. 297/94, secondo cui "
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo,
è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate
o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonchè i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali".
A sua volta l'art. 489, ripete la formulazione del D.L. n. 370 del 1970, art. 4, stabilendo che "Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento". La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con la l. n. 124/99, art. 11, comma 14, secondo cui "L'art. 489, comma 1 del Testo Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-
1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
La ricorrente lamenta che per effetto del sistema delineato da tali norme, la sua anzianità di servizio riferita ai periodi di insegnamento pre-ruolo ha subito una decurtazione ingiustificata in violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato. L' invocato principio di non discriminazione è sancito dalla
Clausola 4 della Direttiva 1990/70 Ce relativa all' Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n
1990/70/CE la quale stabilisce ai punti 1 e 4 che “1 Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (…) 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi
a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Tale risultando il quadro normativo, deve darsi atto che nella materia che occupa è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione Europea, Sesta
Sezione, con la sentenza 20 settembre 2018, nella causa C-466/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Trento, nel procedimento contro la quale ha statuito Parte_2 Controparte_3 che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”. Più in dettaglio ai punti 49-50-51 della sentenza si legge: “49. Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra
l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del
«pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto
2, dell'accordo quadro. 50. Inoltre, si deve constatare che la mancata verifica iniziale delle competenze mediante un concorso e il rischio di svalutazione di tale qualifica professionale non impone necessariamente di escludere una parte dell'anzianità maturata a titolo di contratti di lavoro
a tempo determinato. Tuttavia, giustificazioni di questo genere possono, in determinate circostanze, essere considerate rispondenti a un obiettivo legittimo. A tale riguardo, occorre rilevare che dalle osservazioni del governo italiano risulta che l'ordinamento giuridico nazionale attribuisce una particolare rilevanza ai concorsi amministrativi. La Costituzione italiana, al fine di garantire l'imparzialità e l'efficacia dell'amministrazione, prevede infatti, al suo articolo 97, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso, salvo
i casi stabiliti dalla legge. 51. Alla luce di tali elementi, non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso”. Le conclusioni della CGUE appaiono ancora più esplicite al punto 53, ove si legge: “53. Ne consegue che, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato costituiscono una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola
4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro”.
Tali principi espressi dalla Corte di Giustizia nella menzionata sentenza del 20.9.2018 (c.d. Motter) devono essere considerati alla luce di quanto esplicitato dalla Cass n 31149/2019 i cui passi salienti finalizzati anche a evitare discriminazioni alla rovescia di seguito di riportano: ”In tema di riconoscimento dell' anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell' amministrazione scolastica, il Dlgs n 297 del 1994 art 485 , deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell' Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE nel caso in cui l'anzianità risultante dall' applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dallo stesso decreto, art 489, come integrato dalla l n 124 del 1999 art
11 comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato;
il giudice di merito per accertare la sussistenza di tale discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all' assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare pertanto le interruzioni fra un rapporto e l' altro, né applicare la regola dell' equivalenza fissata dal richiamato art 489 e, in caso di disapplicazione, computare l' anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l' assunto a tempo indeterminato”.
I principi così interpretati sono quelli a cui il Tribunale ritiene di fare riferimento nella presente decisione.
Dall' esame degli artt 485 e 489 dlgs n 297/1994 si rileva che il trattamento previsto per l' anzianità dei docenti che hanno lavorato con contratti a termine prima dell' immissione in ruolo, se comparato con il trattamento riservato ai docenti sin dall' origine assunti con contratti a tempo indeterminato, solo in alcuni casi può risultare in concreto più sfavorevole perché se, da un lato, la norma di cui all' art 485 cit è chiara nel prevedere un abbattimento dell' anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, da altro lato l' art 489 cit, in combinato disposto con l' art 11 l n 124/99 consente di equiparare ad un anno intero di attività l' insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio.
Il trattamento riservato all' assunto a tempo determinato non può essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l' incidenza dello strumento di compensazione favorevole (di cui all' art 489 cit). Perciò, nel giudizio di comparazione, il meccanismo di cui all' art 489 cit va eliminato dal computo complessivo dell' anzianità atteso che, altrimenti
, si verificherebbe una illegittima discriminazione alla rovescia a carico del docente a tempo determinato comparabile.
In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l' anzianità effettiva di servizio (non quella virtuale dgls n 297/2994 ex art 489) prestata con rapporti a tempo determinato risulti superiore a quella riconoscibile ec art 485 dlgs 297/1994 perché solo in tal caso l' attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all' assunto a tempo indeterminato.
Come precisato dalla Suprema Corte nella sentenza n 31149/2019 “9.2 Nel calcolo dell' anzianità occorre quindi tener conto del solo servizio effettivo prestato maggiorato eventualmente degli ulteriori periodi nei quali l' assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l' assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza e il conferimento di quello successivo, né per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte, da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass n 21435/2011; Cass n 3062/2012, Cass n
17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento della attività di scrutinio”. Nella fattispecie in esame si rileva che, tenendo conto dei periodi di insegnamento pre- ruolo elencati nel decreto di ricostruzione della carriera, nonché nel computo elaborato sulla base di tali dati (escludendo i periodi in intervallo tra l' uno e l' altro, i periodi estivi e non applicando la c.d. regola dell' equivalenza stabilita dall' art 489 dlgs
297/1994) dal convenuto (v prospetto depositato all'udienza del CP_1
28.11.2024) non contestato da parte ricorrente, risulta aver Parte_1 insegnato -sulla base di contratti a tempo determinato intercorsi con il un totale di 3767 giorni di servizio pre-ruolo. CP_4
Alla luce di tali conteggi secondo cui la ricostruzione della carriera di parte ricorrente non risulta discriminatoria, la ricorrente ha rinunciato alla domanda principale di ricostruzione della carriera sulla base della valutazione per intero di tutti i servizi prestati.
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Va invece disattesa la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento, nella compilazione della graduatoria dì istituto e nel trasferimento d' ufficio, di punti 6 per ogni anno di servizio pre- ruolo prestato alle dipendenze del . CP_2
Va premesso che il CCNI del 11.4.2017 (confronta alle 2 Tabella valutazione dei titoli: A1 anzianità di servizio, punto B, per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera …per la mobilità volontaria punti 6; per la mobilità d' ufficio punti 3), prevede che per la mobilità volontaria
(trasferimenti a domanda) il pre ruolo sia valutato punti 6 per ogni anno.
Per la mobilità d' ufficio nonché per la graduatoria interna d' istituto il medesimo servizio pre-ruolo è valutato punti 3 con decurtazione di cui all' art 485 dlgs 297/94(cfr nota 4 dell' allegato 2).
Il ricorrente lamenta la permanenza di una illegittima discriminazione limitatamente alla valutazione del servizio pre-ruolo ai fini del trasferimento d' ufficio e della graduatoria interna d' istituto.
Tanto premesso nel ricorso non sono articolate specifiche deduzioni volte ad evidenziare profili di illegittimità della suddetta scelta dell' autonomia collettiva, che questo giudice ritiene immune da censure sotto il profilo della coerenza con le fonti primarie ed eurocomunitarie. In particolare non potrebbe sostenersi la doverosità, alla luce del principio di non discriminazione di cui alla citata clausola 4 dell'
Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, della equiparazione, ai fini dell' espletamento della procedura della mobilità d' ufficio e della compilazione delle graduatorie di istituto, del servizio pre ruolo a quello di ruolo (con conseguente attribuzione di un punteggio di 6 punti per ogni anno di servizio prestato, alla stregua di quanto previsto per il servizio di ruolo dal punto A1 delle citate “tabelle di valutazione dei titoli”).
Le determinazioni prese in proposito dall' autonomia collettiva ed esplicitate nelle tabelle allegate al CCNI in merito alla scelta di privilegiare, ai limitati fini della mobilità di ufficio e della compilazione delle graduatorie di istituto, il servizio reso dal docente di ruolo, realizza un criterio meritocratico volto a privilegiare l' anzianità maturata dal docente nel periodo successivo al' immissione in ruolo, relativamente al quale non si ravvisa alcun profilo rilevante di violazione di legge o del principio di non discriminazione di cui alla citata Direttiva. Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento, nella compilazione della graduatoria dì istituto e nel trasferimento d' ufficio, di punti 6 per ogni anno di servizio pre- ruolo prestato alle dipendenze del non può CP_2 essere accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali in considerazione del contrasto giurisprudenziale nella materia trattata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
Cont 26.6.2020 da
contro
USP di Lecce, così decide: Parte_1
-Rigetta il ricorso.
-Compensa le spese processuali.
Lecce, 28.11.2024
Il Giudice del Lavoro dott. ssa Francesca Costa