Articolo 2 della Legge 6 giugno 1986, n. 257
Articolo 1Articolo 3
Versione
29 giugno 1986
Art. 2. 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono determinate le modalita' e la decorrenza per l'effettuazione del pagamento dei diritti metrici mediante versamento in con o corrente postale, in sostituzione delle speciali marche "pesi, misure e marchio".
Entrata in vigore il 29 giugno 1986