Sentenza 29 novembre 1976
Massime • 1
Ai sensi delle convenzioni internazionali dell'Aja del 24 ottobre 1956 e del 15 aprile 1958, che sono state rese esecutive in Italia con la legge 4 agosto 1960 n 918 ed alle quali ha aderito anche la Repubblica Federale tedesca, deve applicarsi la legge di quest'ultimo stato al fine di stabilire se ed in che misura sussiste l'obbligazione alimentare del padre naturale nei confronti del minore abitualmente residente nello stato medesimo, e la sentenza pronunziata al riguardo dal giudice tedesco puo essere delibata in Italia ai soli fini dell'Obbligo alimentare, senza alcun effetto per lo status del figlio naturale. Ne consegue che a detta delibazione, nei limiti indicati, non e di ostacolo l'eventuale divieto, derivante da ragioni di ordine pubblico, di riconoscere in Italia l'accertamento sul rapporto di filiazione contenuto nella sentenza straniera, ne l'eventuale pendenza in Italia di altro procedimento sulla sussistenza o meno del rapporto medesimo. ( V 971/76, mass nn 379623 e 379626; ( V 461/75, mass n 373735).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/11/1976, n. 4498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4498 |
| Data del deposito : | 29 novembre 1976 |
Testo completo
Ai sensi delle convenzioni internazionali dell'Aja del 24 ottobre 1956 e del 15 aprile 1958, che sono state rese esecutive in Italia con la legge 4 agosto 1960 n 918 ed alle quali ha aderito anche la Repubblica Federale tedesca, deve applicarsi la legge di quest'ultimo stato al fine di stabilire se ed in che misura sussiste l'obbligazione alimentare del padre naturale nei confronti del minore abitualmente residente nello stato medesimo, e la sentenza pronunziata al riguardo dal giudice tedesco puo essere delibata in Italia ai soli fini dell'Obbligo alimentare, senza alcun effetto per lo status del figlio naturale. Ne consegue che a detta delibazione, nei limiti indicati, non e di ostacolo l'eventuale divieto, derivante da ragioni di ordine pubblico, di riconoscere in Italia l'accertamento sul rapporto di filiazione contenuto nella sentenza straniera, ne l'eventuale pendenza in Italia di altro procedimento sulla sussistenza o meno del rapporto medesimo. ( V 971/76, mass nn 379623 e 379626; ( V 461/75, mass n 373735).*