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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5668 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Xi Sezione civile
N. 10766/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. VINCENZO PAPPALARDO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10766 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello a sentenza del
Giudice di Pace
TRA
(C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Gian Luca Matarazzi, giusta procura in atti, presso il cui studio in Napoli, alla piazza Salvatore Di Giacomo n. 123, elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
– con sede in San Donato Milanese Controparte_1
(Mi) alla piazza Vanoni 1, C.F. – PI , in persona P.IVA_1
dell'Avv. Pietro Galizzi, suo procuratore speciale in virtù di procura per notar di Milano del 30.06.2017 Rep.49489 Racc.11128, Per_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Fulvio Piezzi, presso il cui studio in
Napoli, ora alla via S.Tommaso D'Aquino 33, elett.te domicilia per procura in calce alla comparsa di risposta
APPELLATA NONCHE' con sede legale in Torino, al Largo Regio Controparte_2
Parco n. 9, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di
Torino n. , in persona del procuratore P.IVA_2 CP_3
nella sua qualità di Procuratore di giusta procura Controparte_2
a rogito Notaio di Torino, Rep.n. 11194 Persona_2
Racc. 7108, rilasciata in data 2 dicembre 2020 e registrata a Torino in data 17/12/2020 al n.51618, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce del presente atto dall'avvocato Daniele Cutolo (c.f.
) con studio in Napoli alla via D. Cimarosa, C.F._2
186 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'udienza odierna di precisazione delle conclusioni si è svolta mediante deposito di note scritte cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio le società nominate in epigrafe, proponendo appello avverso la sentenza n.30043/2021 emessa dal Giudice di
Pace di Napoli il 22 ottobre 2021, con la quale era stata rigettata la domanda da egli proposta in danno delle appellate.
Deduceva a sostegno la nullità della predetta decisione, per essere stata resa all'esito della celebrazione di udienze fissate per effetto di rinvii di ufficio non comunicati al procuratore costituito in rappresentanza di esso attore.
Censurava, inoltre, il procedimento logico seguito dal giudice di prime cure, che aveva a suo dire condotto all'adozione di una decisione frutto di una motivazione solo apparente.
Nel merito, sosteneva che la documentazione esibita nel precedente grado di giudizio rappresentava prova convincente del fondamento della domanda di accertamento negativo da egli proposta.
Concludeva quindi chiedendo:
“1) in accoglimento del primo e/o del secondo motivo d'appello, dichiarare la nullità della sentenza appellata;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesatta esecuzione, da parte di del contratto di fornitura intercorrente con il Sig. Contr
relativamente alla porzione temporale individuata Parte_1
e per le ragioni di cui in narrativa;
3) ancora per l'effetto accertare e dichiarare che l'appellante nulla deve ad n relazione alla fattura n. 1824810260; Contr
4) accertare e dichiarare che l'appellante ha subito danni patrimoniali e non patrimoniali in ragione della vicenda de qua e per l'effetto ed a tal titolo condannare a pagare in favore Contr
dell'appellante l'importo di euro 2.850,00, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di Giustizia, se del caso mercé valutazione equitativa che fin d'ora si chiede, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5) in via istruttoria, ammettere la prova testimoniale articolata nel punto 12.5. della narrativa e, qualora ritenuto necessario, quella articolata al punto 3.2. della narrativa, con i testi ivi indicati;
6) ancora in via istruttoria, si producono i fascicoli relativi al primo grado di giudizio ed al connesso procedimento cautelare, con atti e documenti ivi contenuti, nonché i documenti elencati in narrativa;
7) con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio cautelare instaurato innanzi alla cognizione del Tribunale di Napoli
(r.g. n. 7070/2019) e di entrambi i gradi del presente giudizio di merito”.
Si costituiva la che eccepiva l'inesistenza Controparte_1
della notifica dell'atto di appello, per essere essa appellata soggetto diverso dalla , contestando altresì le censure di Controparte_4
controparte inerenti l'andamento del processo di primo grado, e concludendo per il rigetto dell'appello.
Si costituiva altresì la che eccepiva in via Controparte_2
preliminare l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento del tentativo di conciliazione di cui alla delibera del 5 maggio 2016, n. 209/2016/E/COM (cd TICO), la sua carenza di legittimazione passiva, e l'infondatezza delle domande attoree, di cui chiedeva il rigetto.
Terminata la fase istruttoria, all'odierna udienza, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento.
Motivi della decisione
Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni in rito sollevate dalle parti.
Quanto all'andamento del precedente grado di giudizio, ben può prescindersi dalle doglianze dell'appellante giacché, a tutto concedere, nella presente fase questi ha avuto modo di produrre i documenti già allegati a sostegno della proposta domanda, che risultavano invece non presenti all'atto dell'adozione della decisione impugnata, in quanto il fascicolo di parte era stato ritirato e non più depositato.
Ne consegue che di essi deve comunque tenersi conto nel decidere del proposto gravame, anche a prescindere dall'andamento del precedente grado.
Appare tuttavia opportuno sottolineare che le circostanze lamentate dalla difesa dell'appellante – di carattere negativo, trattandosi della mancata comunicazione di differimenti di ufficio – sono state convincentemente allegate, mediante la produzione di copia di taluni verbali di udienza e l'indicazione delle date dei disposti rinvii officiosi, e non risultano specificamente contestate dalla difesa delle appellate.
Con riferimento, poi, alla legittimazione delle parti, l'eccezione della appare resistita dalla documentazione Controparte_1
prodotta dall'appellante, che attesta la sostanziale coincidenza tra la medesima e la soggetto che ha emesso la fattura CP_4
contestata dall' Pt_1
Per quanto attiene, poi, la posizione della la Controparte_2
stessa è stata evocata in giudizio dalla appellata onde non CP_1
poteva non essere parte anche del presente grado di giudizio.
Con riferimento, invece, alla procedibilità della domanda, si osserva che effettivamente la controversia è soggetta alla condizione di procedibilità del previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al Servizio di conciliazione dell'AEEG (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico), o davanti agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui alla delibera 209 del 5 maggio 2016 dell'AEEG – previsto dalla medesima delibera, emanata in attuazione dell'art. 2, comma 24, lett. b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dell'art. 141, comma
6, lett. c), del Codice del Consumo e dell'art.
2.1 del TICO
(costituente l'allegato A alla citata delibera).
L'improcedibilità, tuttavia, è stata eccepita dalla sola
[...]
chiamata in causa, costituitasi all'udienza di CP_2
precisazione delle conclusioni, né la stessa è stata rilevata dal giudice di primo grado.
E' noto, peraltro che, secondo la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, all'eventuale rilievo del mancato esperimento del tentativo di definizione stragiudiziale della lite potrebbe conseguire, al più, non già la declaratoria di improcedibilità, bensì la sospensione del giudizio per il tempo necessario all'espletamento di siffatto incombente.
In applicazione analogica dell'art.5 comma 2 D.Lgs. 28/2010, si ritiene tuttavia che non vi sia spazio per un simile provvedimento, apparendo piuttosto opportuno esaminare il merito della controversia, in relazione al quale si osserva quanto segue.
Nel precedente grado di giudizio l'attore ha lamentato di aver ricevuto dalla una fattura (la n.1824810260 del CP_1
29.6.2018) per somministrazione di gas dell'importo di €.2.483,41, somma, quest'ultima, non proporzionale alla quantità di gas da egli effettivamente consumata. Sottolineava, in particolare, di aver stipulato con in data Contr
27.3.86, il contratto di somministrazione n. 250256758901, avente ad oggetto la fornitura di gas a servizio dell'immobile sito in Napoli, alla via Giuseppe Raffaelli n. 25 int. 3.
Precisava, poi, che le fatture emesse dalla vevano avuto, in più Contr
di una occasione, un andamento anomalo, lamentando che la convenuta, nel periodo di riferimento (9.3.18 – 29.6.18) della fattura contestata, aveva, il 16.4.2018, provveduto alla sostituzione del misuratore.
Tali circostanze erano da egli addotte quali elementi a sostegno della lamentata sproporzione tra il consistente addebito di cui alla fattura contestata e i consumi effettivi.
Radicatasi la lite, nelle more del giudizio l' ha anche chiesto ed Pt_1
ottenuto, ex art.700 c.p.c., provvedimento cautelare di questo
Tribunale, con il quale veniva ordinato ad il ripristino della Contr
fornitura.
Nel precedente grado di giudizio la hiedeva ed otteneva altresì Contr
autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_2
avverso la quale, tuttavia, in questa sede non ha rivolto alcuna domanda.
Dalla documentazione esibita, di provenienza peraltro della medesima convenuta, emerge, come peraltro già argomentato nel provvedimento cautelare reso in corso di causa da questo Tribunale,
l'andamento anomalo della fatturazione dei consumi relativi all'utenza di pertinenza dell' nonché l'avvenuta sostituzione Pt_1
del misuratore. A fronte delle documentate doglianze attoree, le controparti hanno articolato (oltre a censure in rito) difese di merito fondate su argomentazioni di carattere meramente astratto, non sostenute da alcun elemento concreto.
La domanda di accertamento negativo proposta dall' deve Pt_1
quindi essere accolta.
Per quanto attiene, invece, la richiesta di risarcimento del danno, essa deve essere senz'altro disattesa, giacché totalmente sfornita di supporto probatorio.
Palesemente inammissibili si rivelano infatti le prove orali articolate in proposito, aventi ad oggetto circostanze di contenuto assolutamente generico ed involgenti in massima parte mere valutazioni.
Non risulta, quindi, dimostrato che l' abbia patito, per effetto Pt_1
del contestato addebito, un pregiudizio ulteriore rispetto alla necessità di far valere, nella presente sede giudiziaria, le proprie ragioni;
pregiudizio, quest'ultimo, il cui ristoro è ex lege affidato alla condanna alla rifusione delle spese di lite.
Non resta, pertanto, che accogliere entro tali limiti l'appello e, per l'effetto, dichiarare non dovuto dall' l'importo di cui alla Pt_1
fattura n.1824810260 del 29.6.2018.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, ivi compreso il procedimento cautelare, come da dispositivo, tra l' e la mentre possono essere Pt_1 Contr
interamente compensate in relazione ai residui rapporti processuali, sussistendone i presupposti, stanti le ragioni che hanno determinato l'evocazione in giudizio – nel presente grado – della terza chiamata,
e tenuto conto del rapporto tra la medesima e la Contr
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in narrativa, in totale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede: accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuto dall' l'importo di cui alla fattura n.1824810260 del Pt_1
29.6.2018; rigetta le ulteriori domande;
condanna la alla rifusione, in favore Controparte_1
dell'appellante, delle spese di lite, che liquida in euro 350,00 per spese, ed €.2.400,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CP come per legge, con attribuzione al costituito avv. Gian Luca
Matarazzi per dichiarato anticipo;
compensa interamente le spese di lite tra la Controparte_1
e la nonché tra e la
[...] Controparte_2 Parte_1
Controparte_2
Napoli, 05/06/2025
Il Giudice
Dr. Vincenzo Pappalardo
N. 10766/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. VINCENZO PAPPALARDO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10766 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello a sentenza del
Giudice di Pace
TRA
(C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Gian Luca Matarazzi, giusta procura in atti, presso il cui studio in Napoli, alla piazza Salvatore Di Giacomo n. 123, elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
– con sede in San Donato Milanese Controparte_1
(Mi) alla piazza Vanoni 1, C.F. – PI , in persona P.IVA_1
dell'Avv. Pietro Galizzi, suo procuratore speciale in virtù di procura per notar di Milano del 30.06.2017 Rep.49489 Racc.11128, Per_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Fulvio Piezzi, presso il cui studio in
Napoli, ora alla via S.Tommaso D'Aquino 33, elett.te domicilia per procura in calce alla comparsa di risposta
APPELLATA NONCHE' con sede legale in Torino, al Largo Regio Controparte_2
Parco n. 9, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di
Torino n. , in persona del procuratore P.IVA_2 CP_3
nella sua qualità di Procuratore di giusta procura Controparte_2
a rogito Notaio di Torino, Rep.n. 11194 Persona_2
Racc. 7108, rilasciata in data 2 dicembre 2020 e registrata a Torino in data 17/12/2020 al n.51618, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce del presente atto dall'avvocato Daniele Cutolo (c.f.
) con studio in Napoli alla via D. Cimarosa, C.F._2
186 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'udienza odierna di precisazione delle conclusioni si è svolta mediante deposito di note scritte cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio le società nominate in epigrafe, proponendo appello avverso la sentenza n.30043/2021 emessa dal Giudice di
Pace di Napoli il 22 ottobre 2021, con la quale era stata rigettata la domanda da egli proposta in danno delle appellate.
Deduceva a sostegno la nullità della predetta decisione, per essere stata resa all'esito della celebrazione di udienze fissate per effetto di rinvii di ufficio non comunicati al procuratore costituito in rappresentanza di esso attore.
Censurava, inoltre, il procedimento logico seguito dal giudice di prime cure, che aveva a suo dire condotto all'adozione di una decisione frutto di una motivazione solo apparente.
Nel merito, sosteneva che la documentazione esibita nel precedente grado di giudizio rappresentava prova convincente del fondamento della domanda di accertamento negativo da egli proposta.
Concludeva quindi chiedendo:
“1) in accoglimento del primo e/o del secondo motivo d'appello, dichiarare la nullità della sentenza appellata;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesatta esecuzione, da parte di del contratto di fornitura intercorrente con il Sig. Contr
relativamente alla porzione temporale individuata Parte_1
e per le ragioni di cui in narrativa;
3) ancora per l'effetto accertare e dichiarare che l'appellante nulla deve ad n relazione alla fattura n. 1824810260; Contr
4) accertare e dichiarare che l'appellante ha subito danni patrimoniali e non patrimoniali in ragione della vicenda de qua e per l'effetto ed a tal titolo condannare a pagare in favore Contr
dell'appellante l'importo di euro 2.850,00, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di Giustizia, se del caso mercé valutazione equitativa che fin d'ora si chiede, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5) in via istruttoria, ammettere la prova testimoniale articolata nel punto 12.5. della narrativa e, qualora ritenuto necessario, quella articolata al punto 3.2. della narrativa, con i testi ivi indicati;
6) ancora in via istruttoria, si producono i fascicoli relativi al primo grado di giudizio ed al connesso procedimento cautelare, con atti e documenti ivi contenuti, nonché i documenti elencati in narrativa;
7) con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio cautelare instaurato innanzi alla cognizione del Tribunale di Napoli
(r.g. n. 7070/2019) e di entrambi i gradi del presente giudizio di merito”.
Si costituiva la che eccepiva l'inesistenza Controparte_1
della notifica dell'atto di appello, per essere essa appellata soggetto diverso dalla , contestando altresì le censure di Controparte_4
controparte inerenti l'andamento del processo di primo grado, e concludendo per il rigetto dell'appello.
Si costituiva altresì la che eccepiva in via Controparte_2
preliminare l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento del tentativo di conciliazione di cui alla delibera del 5 maggio 2016, n. 209/2016/E/COM (cd TICO), la sua carenza di legittimazione passiva, e l'infondatezza delle domande attoree, di cui chiedeva il rigetto.
Terminata la fase istruttoria, all'odierna udienza, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento.
Motivi della decisione
Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni in rito sollevate dalle parti.
Quanto all'andamento del precedente grado di giudizio, ben può prescindersi dalle doglianze dell'appellante giacché, a tutto concedere, nella presente fase questi ha avuto modo di produrre i documenti già allegati a sostegno della proposta domanda, che risultavano invece non presenti all'atto dell'adozione della decisione impugnata, in quanto il fascicolo di parte era stato ritirato e non più depositato.
Ne consegue che di essi deve comunque tenersi conto nel decidere del proposto gravame, anche a prescindere dall'andamento del precedente grado.
Appare tuttavia opportuno sottolineare che le circostanze lamentate dalla difesa dell'appellante – di carattere negativo, trattandosi della mancata comunicazione di differimenti di ufficio – sono state convincentemente allegate, mediante la produzione di copia di taluni verbali di udienza e l'indicazione delle date dei disposti rinvii officiosi, e non risultano specificamente contestate dalla difesa delle appellate.
Con riferimento, poi, alla legittimazione delle parti, l'eccezione della appare resistita dalla documentazione Controparte_1
prodotta dall'appellante, che attesta la sostanziale coincidenza tra la medesima e la soggetto che ha emesso la fattura CP_4
contestata dall' Pt_1
Per quanto attiene, poi, la posizione della la Controparte_2
stessa è stata evocata in giudizio dalla appellata onde non CP_1
poteva non essere parte anche del presente grado di giudizio.
Con riferimento, invece, alla procedibilità della domanda, si osserva che effettivamente la controversia è soggetta alla condizione di procedibilità del previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al Servizio di conciliazione dell'AEEG (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico), o davanti agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui alla delibera 209 del 5 maggio 2016 dell'AEEG – previsto dalla medesima delibera, emanata in attuazione dell'art. 2, comma 24, lett. b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dell'art. 141, comma
6, lett. c), del Codice del Consumo e dell'art.
2.1 del TICO
(costituente l'allegato A alla citata delibera).
L'improcedibilità, tuttavia, è stata eccepita dalla sola
[...]
chiamata in causa, costituitasi all'udienza di CP_2
precisazione delle conclusioni, né la stessa è stata rilevata dal giudice di primo grado.
E' noto, peraltro che, secondo la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, all'eventuale rilievo del mancato esperimento del tentativo di definizione stragiudiziale della lite potrebbe conseguire, al più, non già la declaratoria di improcedibilità, bensì la sospensione del giudizio per il tempo necessario all'espletamento di siffatto incombente.
In applicazione analogica dell'art.5 comma 2 D.Lgs. 28/2010, si ritiene tuttavia che non vi sia spazio per un simile provvedimento, apparendo piuttosto opportuno esaminare il merito della controversia, in relazione al quale si osserva quanto segue.
Nel precedente grado di giudizio l'attore ha lamentato di aver ricevuto dalla una fattura (la n.1824810260 del CP_1
29.6.2018) per somministrazione di gas dell'importo di €.2.483,41, somma, quest'ultima, non proporzionale alla quantità di gas da egli effettivamente consumata. Sottolineava, in particolare, di aver stipulato con in data Contr
27.3.86, il contratto di somministrazione n. 250256758901, avente ad oggetto la fornitura di gas a servizio dell'immobile sito in Napoli, alla via Giuseppe Raffaelli n. 25 int. 3.
Precisava, poi, che le fatture emesse dalla vevano avuto, in più Contr
di una occasione, un andamento anomalo, lamentando che la convenuta, nel periodo di riferimento (9.3.18 – 29.6.18) della fattura contestata, aveva, il 16.4.2018, provveduto alla sostituzione del misuratore.
Tali circostanze erano da egli addotte quali elementi a sostegno della lamentata sproporzione tra il consistente addebito di cui alla fattura contestata e i consumi effettivi.
Radicatasi la lite, nelle more del giudizio l' ha anche chiesto ed Pt_1
ottenuto, ex art.700 c.p.c., provvedimento cautelare di questo
Tribunale, con il quale veniva ordinato ad il ripristino della Contr
fornitura.
Nel precedente grado di giudizio la hiedeva ed otteneva altresì Contr
autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_2
avverso la quale, tuttavia, in questa sede non ha rivolto alcuna domanda.
Dalla documentazione esibita, di provenienza peraltro della medesima convenuta, emerge, come peraltro già argomentato nel provvedimento cautelare reso in corso di causa da questo Tribunale,
l'andamento anomalo della fatturazione dei consumi relativi all'utenza di pertinenza dell' nonché l'avvenuta sostituzione Pt_1
del misuratore. A fronte delle documentate doglianze attoree, le controparti hanno articolato (oltre a censure in rito) difese di merito fondate su argomentazioni di carattere meramente astratto, non sostenute da alcun elemento concreto.
La domanda di accertamento negativo proposta dall' deve Pt_1
quindi essere accolta.
Per quanto attiene, invece, la richiesta di risarcimento del danno, essa deve essere senz'altro disattesa, giacché totalmente sfornita di supporto probatorio.
Palesemente inammissibili si rivelano infatti le prove orali articolate in proposito, aventi ad oggetto circostanze di contenuto assolutamente generico ed involgenti in massima parte mere valutazioni.
Non risulta, quindi, dimostrato che l' abbia patito, per effetto Pt_1
del contestato addebito, un pregiudizio ulteriore rispetto alla necessità di far valere, nella presente sede giudiziaria, le proprie ragioni;
pregiudizio, quest'ultimo, il cui ristoro è ex lege affidato alla condanna alla rifusione delle spese di lite.
Non resta, pertanto, che accogliere entro tali limiti l'appello e, per l'effetto, dichiarare non dovuto dall' l'importo di cui alla Pt_1
fattura n.1824810260 del 29.6.2018.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, ivi compreso il procedimento cautelare, come da dispositivo, tra l' e la mentre possono essere Pt_1 Contr
interamente compensate in relazione ai residui rapporti processuali, sussistendone i presupposti, stanti le ragioni che hanno determinato l'evocazione in giudizio – nel presente grado – della terza chiamata,
e tenuto conto del rapporto tra la medesima e la Contr
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in narrativa, in totale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede: accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuto dall' l'importo di cui alla fattura n.1824810260 del Pt_1
29.6.2018; rigetta le ulteriori domande;
condanna la alla rifusione, in favore Controparte_1
dell'appellante, delle spese di lite, che liquida in euro 350,00 per spese, ed €.2.400,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CP come per legge, con attribuzione al costituito avv. Gian Luca
Matarazzi per dichiarato anticipo;
compensa interamente le spese di lite tra la Controparte_1
e la nonché tra e la
[...] Controparte_2 Parte_1
Controparte_2
Napoli, 05/06/2025
Il Giudice
Dr. Vincenzo Pappalardo