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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/11/2024, n. 4424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4424 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3829/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott.ssa ES Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3829 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 16 ottobre 2024 avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli al Centro Direzionale, is. A/7 presso lo studio dell'Avv. Rosita Gervasio e dell' Avv.
Carmelina Mascolo che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Controparte_1 C.F._2
F. Blundo, 54 presso lo studio dell'Avv. Luca Galdieri che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.G. n. 3829/2024
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato l' 11.5.2024 la ricorrente (nata a [...] il
19.6.1974), premesso di aver contratto matrimonio in Frattamaggiore il 22.11.1997 con il resistente
(nato a [...] il [...]), dal quale è nata una figlia RA (nata a [...] il
21.4.1998)- chiedeva che venisse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'adozione dei provvedimenti accessori.
In particolare chiedeva la conferma dell'assegno di mantenimento a carico del resistente per la figlia
ES, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, di € 400,00, oltre Istat nonché il contributo nella misura del 50% per le spese straordinarie, come disposto in sede di separazione;
la condanna alle spese di lite con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio il resistente, pur aderendo alla domanda principale volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, essendo maggiorenne ed avendo contratto matrimonio in Frattamaggiore il 5.9.2024, con vittoria di spese con attribuzione.
All'udienza del 16 ottobre 2024 entrambi comparivano dinanzi al Giudice delegato chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio senza l'adozione dei provvedimenti accessori, essendo la figlia maggiorenne e coniugata.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473bis-21, ultimo comma, c.p.c..
In data 21-10-2024 il P.M. apponeva il visto.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “dodici mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli (avvenuta in data 9-12-2004) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza del
Tribunale di Napoli n. 11382/2008 depositata il 12-11-2008, passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In assenza di pattuizioni accessorie (non essendo state avanzate richieste di contenuto economico dalle parti e preso atto della rinuncia dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, essendo maggiorenne e coniugata) la pronuncia è da intendersi limitata allo status.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate tra le parti
P. Q. M.
2 R.G. n. 3829/2024
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Frattamaggiore in data
22.11.1997 (atto n.164, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1997) tra
(nata a [...] il [...]) e (nato a Parte_1 Controparte_1
Frattamaggiore il 27.4.1972)
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FRATTAMAGGIORE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 30 ottobre 2024
Il giudice estensore
Dott.ssa ES Sequino Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott.ssa ES Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3829 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 16 ottobre 2024 avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli al Centro Direzionale, is. A/7 presso lo studio dell'Avv. Rosita Gervasio e dell' Avv.
Carmelina Mascolo che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Controparte_1 C.F._2
F. Blundo, 54 presso lo studio dell'Avv. Luca Galdieri che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.G. n. 3829/2024
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato l' 11.5.2024 la ricorrente (nata a [...] il
19.6.1974), premesso di aver contratto matrimonio in Frattamaggiore il 22.11.1997 con il resistente
(nato a [...] il [...]), dal quale è nata una figlia RA (nata a [...] il
21.4.1998)- chiedeva che venisse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'adozione dei provvedimenti accessori.
In particolare chiedeva la conferma dell'assegno di mantenimento a carico del resistente per la figlia
ES, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, di € 400,00, oltre Istat nonché il contributo nella misura del 50% per le spese straordinarie, come disposto in sede di separazione;
la condanna alle spese di lite con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio il resistente, pur aderendo alla domanda principale volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, essendo maggiorenne ed avendo contratto matrimonio in Frattamaggiore il 5.9.2024, con vittoria di spese con attribuzione.
All'udienza del 16 ottobre 2024 entrambi comparivano dinanzi al Giudice delegato chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio senza l'adozione dei provvedimenti accessori, essendo la figlia maggiorenne e coniugata.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473bis-21, ultimo comma, c.p.c..
In data 21-10-2024 il P.M. apponeva il visto.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “dodici mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli (avvenuta in data 9-12-2004) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza del
Tribunale di Napoli n. 11382/2008 depositata il 12-11-2008, passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In assenza di pattuizioni accessorie (non essendo state avanzate richieste di contenuto economico dalle parti e preso atto della rinuncia dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, essendo maggiorenne e coniugata) la pronuncia è da intendersi limitata allo status.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate tra le parti
P. Q. M.
2 R.G. n. 3829/2024
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Frattamaggiore in data
22.11.1997 (atto n.164, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1997) tra
(nata a [...] il [...]) e (nato a Parte_1 Controparte_1
Frattamaggiore il 27.4.1972)
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FRATTAMAGGIORE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 30 ottobre 2024
Il giudice estensore
Dott.ssa ES Sequino Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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