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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3035/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta sezione civile
Il Giudice Dott.ssa Elena Anna Codecasa;
letti gli atti del procedimento n. 3035/2024;
PROMOSSO DA
, nato ad [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
, da sé medesimo rappresentato e difeso;
C.F._1
RICORRENTE CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pt.
RESISTENTE
CONTUMACE
Lette le note di trattazione scritta del ricorrente, che ha insistito nel ricorso;
ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies e 127 ter cpc
Parte ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione compensi da P.S.S., emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania, notificato il 19.03.2024, con il quale il Giudice rigettava all'Avv. la Pt_1
liquidazione con la seguente motivazione: “per evitare duplicazioni di liquidazione di compensi per la medesima fase, l'istanza dell'Avv. non può trovare Parte_1
accoglimento”. In particolare, parte ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 12 DM 55/14, in quanto il Giudice non ha tenuto conto dell'attività svolta, dello studio e ricezione degli atti e della partecipazione alla udienza svolta, seppur di mero rinvio.
Nonostante la ritualità della notifica, il ha ritenuto Controparte_1
di non doversi costituire in giudizio e se ne dichiara la contumacia.
In corso di causa non veniva svolta alcuna attività istruttoria e all'udienza di discussione, parte ricorrente procedeva a discussione rassegnando le conclusioni.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini, posto che il provvedimento impugnato è stato notificato in data 19.03.2024 ed il ricorso è stato depositato in data 25.03.2024.
Nel merito l'impugnazione è fondata.
Ha contestato il ricorrente l'illegittimità del decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione opposto, per violazione del D.M. n.55/2014, per il mancato riconoscimento quantomeno della fase di studio.
In verità, l'assunto è fondato.
Nel decreto di rigetto di liquidazione compensi, il Giudice ha evidenziato che il ricorrente è stato nominato in sostituzione del precedente difensore di ufficio in data
16.9.21 e che ha partecipato ad una udienza (che poi è stata di rinvio) e che la normativa sul GP non prevede la sostituzione del difensore proprio per evitare duplicazioni di compensi per la medesima fase.
Ai sensi dell'art. 12 comma 3° lett. a) del D.M. n. 55/2014, la fase di studio comprende, tra le altre, l'attività investigativa, l'esame e studio degli atti, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente. E' evidente che il difensore che viene nominato (a prescindere dalla durata dell'incarico) e che partecipa ad almeno una udienza deve necessariamente esaminare e conoscere gli atti del procedimento, onde essere preparato alle attività e alle evenienze che a quella udienza, dinnanzi al Giudice, potrebbero sorgere. Nel caso di specie, inoltre, il difensore ha anche svolto una iniziativa difensiva, inviando una pec alla casa circondariale onde conoscere i periodi di detenzione (sul presupposto che l'imputato asseriva di essere recluso all'epoca delle condotte contestate), iniziativa che sottintende che il difensore aveva avuto effettivo accesso al fascicolo ed estratto copia di atti, esaminandoli e che aveva avuto almeno un colloquio con il cliente.
Va quindi riconosciuto il compenso per la fase studio al minimo, ovvero euro 405,00, che, ridotti di un terzo divengono euro 270,00, oltre iva, cpa e spese generali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3035/2024 R.G., così statuisce:
- In accoglimento del ricorso, revoca il decreto opposto e liquida in favore del ricorrente a titolo di compensi professionali la somma di euro 270,00, oltre iva, cpa e spese generali e ne dispone il pagamento a carico dell'Erario;
- Condanna il a rifondere il ricorrente delle spese di lite, che liquida in CP_1
euro 232,00 per compensi ed euro 98,00 per spese, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Testimone_1
Catania, 10/03/2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta sezione civile
Il Giudice Dott.ssa Elena Anna Codecasa;
letti gli atti del procedimento n. 3035/2024;
PROMOSSO DA
, nato ad [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
, da sé medesimo rappresentato e difeso;
C.F._1
RICORRENTE CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pt.
RESISTENTE
CONTUMACE
Lette le note di trattazione scritta del ricorrente, che ha insistito nel ricorso;
ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies e 127 ter cpc
Parte ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione compensi da P.S.S., emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania, notificato il 19.03.2024, con il quale il Giudice rigettava all'Avv. la Pt_1
liquidazione con la seguente motivazione: “per evitare duplicazioni di liquidazione di compensi per la medesima fase, l'istanza dell'Avv. non può trovare Parte_1
accoglimento”. In particolare, parte ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 12 DM 55/14, in quanto il Giudice non ha tenuto conto dell'attività svolta, dello studio e ricezione degli atti e della partecipazione alla udienza svolta, seppur di mero rinvio.
Nonostante la ritualità della notifica, il ha ritenuto Controparte_1
di non doversi costituire in giudizio e se ne dichiara la contumacia.
In corso di causa non veniva svolta alcuna attività istruttoria e all'udienza di discussione, parte ricorrente procedeva a discussione rassegnando le conclusioni.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini, posto che il provvedimento impugnato è stato notificato in data 19.03.2024 ed il ricorso è stato depositato in data 25.03.2024.
Nel merito l'impugnazione è fondata.
Ha contestato il ricorrente l'illegittimità del decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione opposto, per violazione del D.M. n.55/2014, per il mancato riconoscimento quantomeno della fase di studio.
In verità, l'assunto è fondato.
Nel decreto di rigetto di liquidazione compensi, il Giudice ha evidenziato che il ricorrente è stato nominato in sostituzione del precedente difensore di ufficio in data
16.9.21 e che ha partecipato ad una udienza (che poi è stata di rinvio) e che la normativa sul GP non prevede la sostituzione del difensore proprio per evitare duplicazioni di compensi per la medesima fase.
Ai sensi dell'art. 12 comma 3° lett. a) del D.M. n. 55/2014, la fase di studio comprende, tra le altre, l'attività investigativa, l'esame e studio degli atti, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente. E' evidente che il difensore che viene nominato (a prescindere dalla durata dell'incarico) e che partecipa ad almeno una udienza deve necessariamente esaminare e conoscere gli atti del procedimento, onde essere preparato alle attività e alle evenienze che a quella udienza, dinnanzi al Giudice, potrebbero sorgere. Nel caso di specie, inoltre, il difensore ha anche svolto una iniziativa difensiva, inviando una pec alla casa circondariale onde conoscere i periodi di detenzione (sul presupposto che l'imputato asseriva di essere recluso all'epoca delle condotte contestate), iniziativa che sottintende che il difensore aveva avuto effettivo accesso al fascicolo ed estratto copia di atti, esaminandoli e che aveva avuto almeno un colloquio con il cliente.
Va quindi riconosciuto il compenso per la fase studio al minimo, ovvero euro 405,00, che, ridotti di un terzo divengono euro 270,00, oltre iva, cpa e spese generali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3035/2024 R.G., così statuisce:
- In accoglimento del ricorso, revoca il decreto opposto e liquida in favore del ricorrente a titolo di compensi professionali la somma di euro 270,00, oltre iva, cpa e spese generali e ne dispone il pagamento a carico dell'Erario;
- Condanna il a rifondere il ricorrente delle spese di lite, che liquida in CP_1
euro 232,00 per compensi ed euro 98,00 per spese, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Testimone_1
Catania, 10/03/2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.