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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 21/05/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1604/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1604/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NUNZIATA CINZIA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. NUNZIATA CINZIA
APPELLANTE contro
RA C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
MARINI MASSIMO e dell'avv. MARINI MASSIMO ACHILLE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARINI MASSIMO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Accogliere l'appello come proposto e, in riforma totale dell'impugnata sentenza:
1) accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito dovuti per la restante durata del contratto per cui è causa;
2) per l'effetto, ed in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, applicare l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art. 35 comma 2 del Codice del Consumo con il conseguente diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito per la restante durata del contratto per cui è causa;
pagina 1 di 5 3) accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla convenuta e, per
l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 1.032,00 così ridotto per economia di giudizio, a favore dell'attore, oltre interessi al saggio legale dalla data di anticipata estinzione del contratto e sino alla proposizione della domanda;
4) condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese, diritti e compenso professionale del doppio grado di Giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore, per dichiarazione di anticipo”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato interponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
1051/2022 emessa dal Giudice di Pace di Forlì.
Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda proposta dalla nei confronti di Pt_1
ora Controparte_3 Controparte_2
In sostanza, la questione sottoposta al Giudice di Pace era relativa al diritto della a sentire Pt_1
condannata la controparte al pagamento della somma di Euro 1.032,00 oltre ad interessi legali dalla data di anticipata estinzione alla data della domanda.
Esponeva parte attrice di avere concluso, nel maggio 2016, contratto di finanziamento con mediante cessione del quinto dello stipendio e con obbligo di rimborso in Controparte_4
120 rate.
Nel luglio 2020 il contratto veniva estinto anticipatamente in corrispondenza della quarantottesima rata.
Pertanto, a mente di quanto previsto dall'art. 125 sexies TUB, l'istituto di credito convenuto avrebbe dovuto restituire la quota parte di ogni singolo costo del credito (totale Euro 2.454,00) dovuto per la parte restante del contratto e calcolato da parte attrice in Euro 1.112,40.
Si costituiva contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'esito del giudizio il giudice di primo grado rigettava la domanda ritenendo riconoscibili al cliente, in caso di estinzione anticipata, solo i costi recurring e non anche i costi up front.
Compensava le spese di lite a fronte dell'oscillazione giurisprudenziale in materia.
Interponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
- Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 125 sexies TUB, come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019;
- Erroneità della sentenza a fronte della pronuncia della Corte Costituzionale 263/22;
- Violazione di quanto previsto dalla direttiva 2008/48/CE.
Si costituiva in giudizio eccependo la nullità dell'atto di appello per erronea Controparte_2
indicazione dell'avvertimento del termine per la costituzione e contestando, nel merito, gli avversi assunti.
pagina 2 di 5 In sede di prima udienza nessuno compariva e dunque si provvedeva ai sensi dell'art. 181/309 c.p.c.
Alla successiva udienza del 22 gennaio 2024 compariva il solo difensore di parte appellante, che chiedeva fissarsi udienza di discussione e trattenimento in decisione;
analogamente, all'udienza del 14 maggio 2025 solo il difensore di parte appellante precisava le conclusioni.
Dunque va sottolineato che parte appellata si è unicamente costituita in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta, ma non ha dato seguito ad altra attività processuale.
Ciò premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Sostanzialmente la questione giuridica sottoposta al Tribunale attiene alla rimborsabilità o meno dei costi collegati al finanziamento in caso di estinzione anticipata del finanziamento stesso.
Nel caso che occupa il contratto di finanziamento è stato concluso in data 9 maggio 2016 (doc. 2 appello) ed è stato estinto anticipatamente al 30 giugno 2020 (docc. 3 e 4).
Ciò posto, la questione è stata oggetto di numerose pronunce soprattutto in seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2019, C-383/18, Lexitor sp. z o.o. c.
– im. (c.d. “sentenza Lexitor”). Persona_1 CP_5 Parte_2
La Corte di Giustizia ha preso posizione in merito all'interpretazione della disciplina dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori, contenuta nell'art. 16, co. 1, della Direttiva
2008/48/CE, ritenendo che in caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi collegati al finanziamento, siano essi fissi o variabili.
La sentenza ha determinato un vivace dibattito, soprattutto rispetto alla compatibilità con CP_6
quanto previsto dall'art. 125 sexies, comma 1, TUB;
l'impostazione prevalente ed immediatamente successiva ha tuttavia ritenuto che i costi fissi non fossero rimborsabili e che, viceversa, i costi ricorrenti fossero rimborsabili.
Tuttavia, questa lettura non è aderente con l'impostazione della normativa sovra- unitaria, che pone al centro della tutela il consumatore.
Si è dunque giunti all'emanazione dell'articolo 11 octies, co. 2, del dl. 25/05/2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), convertito, con modificazioni, nella legge 23/07/2021, n. 106; ivi il legislatore ha recepito la soluzione della sentenza Lexitor, sostituendo ed adeguando alla sentenza la precedente norma del
TUB sul rimborso anticipato di contratti di credito ai consumatori, ma escludendo l'applicazione della nuova disciplina ai contratti sottoscritti prima della entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Dunque, da un lato ha recepito i dettami della giurisprudenza unionale, dall'altro ne ha differito gli effetti.
Ciò ha determinato l'intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 263/22) che ha ritenuto illegittimo il pagina 3 di 5 già citato articolo 11 octies, comma 2 del D. L. 25 maggio 2021, n.73, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n. 106, nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore per violazione degli art. 11 e 117, comma 1 della Costituzione.
La pronuncia della Consulta ha in sostanza sancito il diritto dei consumatori al rimborso di tutti i costi, utilizzando come metodo di calcolo dello stesso, quello del pro rata temporis.
Il principio è stato poi recepito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 25997/23 che, dopo avere ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale e normativa in materia ed avere aderito a quanto già espresso nella sentenza ha censurato la decisione del primo giudice ritenendo “.La soluzione CP_6
offerta dal giudice di merito si pone in contrasto con l'art. 125 del TUB, ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela effettiva, in caso di adempimento anticipato, sulla base dell'inesistenza di una norma secondaria, la deliberazione del CICR, che ha carattere integrativo di una norma primaria… 2.32. Sull'effettività della tutela del consumatore nell'ambito del credito al consumo, merita di essere segnalata la sentenza della Corte Costituzionale, 22/12/2022, n. 263, la quale, benché riferita alla dichiarazione di incostituzionalità del D. L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 11 octies, comma 2, conv., con modif., nella L.
23 luglio 2021, n. 106, ha il pregio di ricostruire la normativa interna ed relativa al CP_7
credito al consumo, ribadendo importanti principi in tema di norme integrative secondarie e di efficacia nell'ordinamento interno delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia.
2.33. In particolare, in relazione alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, regolatrici dei rimborsi al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo il D. L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 11 octies, comma 2, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n. 106 nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore per violazione della Costituzione , art. 11 e 117, comma 1. 2.34. La Corte Costituzionale ha espressamente affermato che il concetto di
"riduzione del costo totale del credito", contenuto nella direttiva N. 2008/49 CE ha sostituito il precedente richiamo alla "nozione generica di "equa riduzione"" presente nell'art. 8 della direttiva
87/102/CEE (sentenza Lexitor, punto 28)… "L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”… E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso
pagina 4 di 5 di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del
2005, art. 33".
Dunque, conclusivamente, la domanda dell'appellante merita accoglimento.
Si segnala che l'importo è correttamente calcolato e ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2,
c.p.c. a fronte del mutamento della prevalente impostazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello;
2) In riforma della sentenza n. 1051/22 emessa dal Giudice di Pace di Forlì, dichiara tenuta e condanna parte appellata al pagamento in favore della somma di Euro 1.032,00, oltre ad interessi al saggio legale, dalla data di anticipata estinzione al saldo;
3) Compensa le spese di lite.
Forlì, 19 maggio 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1604/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NUNZIATA CINZIA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. NUNZIATA CINZIA
APPELLANTE contro
RA C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
MARINI MASSIMO e dell'avv. MARINI MASSIMO ACHILLE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARINI MASSIMO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Accogliere l'appello come proposto e, in riforma totale dell'impugnata sentenza:
1) accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito dovuti per la restante durata del contratto per cui è causa;
2) per l'effetto, ed in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, applicare l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art. 35 comma 2 del Codice del Consumo con il conseguente diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito per la restante durata del contratto per cui è causa;
pagina 1 di 5 3) accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla convenuta e, per
l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 1.032,00 così ridotto per economia di giudizio, a favore dell'attore, oltre interessi al saggio legale dalla data di anticipata estinzione del contratto e sino alla proposizione della domanda;
4) condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese, diritti e compenso professionale del doppio grado di Giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore, per dichiarazione di anticipo”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato interponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
1051/2022 emessa dal Giudice di Pace di Forlì.
Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda proposta dalla nei confronti di Pt_1
ora Controparte_3 Controparte_2
In sostanza, la questione sottoposta al Giudice di Pace era relativa al diritto della a sentire Pt_1
condannata la controparte al pagamento della somma di Euro 1.032,00 oltre ad interessi legali dalla data di anticipata estinzione alla data della domanda.
Esponeva parte attrice di avere concluso, nel maggio 2016, contratto di finanziamento con mediante cessione del quinto dello stipendio e con obbligo di rimborso in Controparte_4
120 rate.
Nel luglio 2020 il contratto veniva estinto anticipatamente in corrispondenza della quarantottesima rata.
Pertanto, a mente di quanto previsto dall'art. 125 sexies TUB, l'istituto di credito convenuto avrebbe dovuto restituire la quota parte di ogni singolo costo del credito (totale Euro 2.454,00) dovuto per la parte restante del contratto e calcolato da parte attrice in Euro 1.112,40.
Si costituiva contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'esito del giudizio il giudice di primo grado rigettava la domanda ritenendo riconoscibili al cliente, in caso di estinzione anticipata, solo i costi recurring e non anche i costi up front.
Compensava le spese di lite a fronte dell'oscillazione giurisprudenziale in materia.
Interponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
- Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 125 sexies TUB, come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019;
- Erroneità della sentenza a fronte della pronuncia della Corte Costituzionale 263/22;
- Violazione di quanto previsto dalla direttiva 2008/48/CE.
Si costituiva in giudizio eccependo la nullità dell'atto di appello per erronea Controparte_2
indicazione dell'avvertimento del termine per la costituzione e contestando, nel merito, gli avversi assunti.
pagina 2 di 5 In sede di prima udienza nessuno compariva e dunque si provvedeva ai sensi dell'art. 181/309 c.p.c.
Alla successiva udienza del 22 gennaio 2024 compariva il solo difensore di parte appellante, che chiedeva fissarsi udienza di discussione e trattenimento in decisione;
analogamente, all'udienza del 14 maggio 2025 solo il difensore di parte appellante precisava le conclusioni.
Dunque va sottolineato che parte appellata si è unicamente costituita in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta, ma non ha dato seguito ad altra attività processuale.
Ciò premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Sostanzialmente la questione giuridica sottoposta al Tribunale attiene alla rimborsabilità o meno dei costi collegati al finanziamento in caso di estinzione anticipata del finanziamento stesso.
Nel caso che occupa il contratto di finanziamento è stato concluso in data 9 maggio 2016 (doc. 2 appello) ed è stato estinto anticipatamente al 30 giugno 2020 (docc. 3 e 4).
Ciò posto, la questione è stata oggetto di numerose pronunce soprattutto in seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2019, C-383/18, Lexitor sp. z o.o. c.
– im. (c.d. “sentenza Lexitor”). Persona_1 CP_5 Parte_2
La Corte di Giustizia ha preso posizione in merito all'interpretazione della disciplina dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori, contenuta nell'art. 16, co. 1, della Direttiva
2008/48/CE, ritenendo che in caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi collegati al finanziamento, siano essi fissi o variabili.
La sentenza ha determinato un vivace dibattito, soprattutto rispetto alla compatibilità con CP_6
quanto previsto dall'art. 125 sexies, comma 1, TUB;
l'impostazione prevalente ed immediatamente successiva ha tuttavia ritenuto che i costi fissi non fossero rimborsabili e che, viceversa, i costi ricorrenti fossero rimborsabili.
Tuttavia, questa lettura non è aderente con l'impostazione della normativa sovra- unitaria, che pone al centro della tutela il consumatore.
Si è dunque giunti all'emanazione dell'articolo 11 octies, co. 2, del dl. 25/05/2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), convertito, con modificazioni, nella legge 23/07/2021, n. 106; ivi il legislatore ha recepito la soluzione della sentenza Lexitor, sostituendo ed adeguando alla sentenza la precedente norma del
TUB sul rimborso anticipato di contratti di credito ai consumatori, ma escludendo l'applicazione della nuova disciplina ai contratti sottoscritti prima della entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Dunque, da un lato ha recepito i dettami della giurisprudenza unionale, dall'altro ne ha differito gli effetti.
Ciò ha determinato l'intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 263/22) che ha ritenuto illegittimo il pagina 3 di 5 già citato articolo 11 octies, comma 2 del D. L. 25 maggio 2021, n.73, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n. 106, nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore per violazione degli art. 11 e 117, comma 1 della Costituzione.
La pronuncia della Consulta ha in sostanza sancito il diritto dei consumatori al rimborso di tutti i costi, utilizzando come metodo di calcolo dello stesso, quello del pro rata temporis.
Il principio è stato poi recepito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 25997/23 che, dopo avere ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale e normativa in materia ed avere aderito a quanto già espresso nella sentenza ha censurato la decisione del primo giudice ritenendo “.La soluzione CP_6
offerta dal giudice di merito si pone in contrasto con l'art. 125 del TUB, ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela effettiva, in caso di adempimento anticipato, sulla base dell'inesistenza di una norma secondaria, la deliberazione del CICR, che ha carattere integrativo di una norma primaria… 2.32. Sull'effettività della tutela del consumatore nell'ambito del credito al consumo, merita di essere segnalata la sentenza della Corte Costituzionale, 22/12/2022, n. 263, la quale, benché riferita alla dichiarazione di incostituzionalità del D. L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 11 octies, comma 2, conv., con modif., nella L.
23 luglio 2021, n. 106, ha il pregio di ricostruire la normativa interna ed relativa al CP_7
credito al consumo, ribadendo importanti principi in tema di norme integrative secondarie e di efficacia nell'ordinamento interno delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia.
2.33. In particolare, in relazione alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, regolatrici dei rimborsi al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo il D. L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 11 octies, comma 2, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n. 106 nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore per violazione della Costituzione , art. 11 e 117, comma 1. 2.34. La Corte Costituzionale ha espressamente affermato che il concetto di
"riduzione del costo totale del credito", contenuto nella direttiva N. 2008/49 CE ha sostituito il precedente richiamo alla "nozione generica di "equa riduzione"" presente nell'art. 8 della direttiva
87/102/CEE (sentenza Lexitor, punto 28)… "L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”… E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso
pagina 4 di 5 di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del
2005, art. 33".
Dunque, conclusivamente, la domanda dell'appellante merita accoglimento.
Si segnala che l'importo è correttamente calcolato e ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2,
c.p.c. a fronte del mutamento della prevalente impostazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello;
2) In riforma della sentenza n. 1051/22 emessa dal Giudice di Pace di Forlì, dichiara tenuta e condanna parte appellata al pagamento in favore della somma di Euro 1.032,00, oltre ad interessi al saggio legale, dalla data di anticipata estinzione al saldo;
3) Compensa le spese di lite.
Forlì, 19 maggio 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
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