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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/11/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1581/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1581/2021 promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. e dell'avv. MIGLIORATI UL ( VIA C.F._1
SARAGAT N. 22 VITERBO;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
MA IO IN PROPRIO E QUALE TITOLARE DELLA CP_2
. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. MIGLIORATI
[...] C.F._2
UL ( VIA SARAGAT N. 22 VITERBO;
C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
IA PA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA B. ZACCHETTI N. 6 42124
REGGGIO NELL'EMILIApresso il difensore avv. IA PA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COVI Parte_1 C.F._3
BE e dell'avv. BETTI VITTORIO ( C/O AVV. COVI BE C.F._4
VIA A. PANSA 47 REGGIO EMILIA;
( ) C/O Parte_2 C.F._5
AVV. COVI BE VIA A. PANSA 47 REGGIO EMILIA;
, elettivamente domiciliato in
MERO DOMICILIATARIO - VIA A. PANSA 47 REGGIO EMILIApresso il difensore avv. COVI
BE
APPELLATO
pagina 1 di 9 In punto a: appello avverso la sentenza n. 761/2021 del Tribunale di Reggio Emilia, pubblicata il
10.06.2021
Conclusioni come da note
Motivi della decisione
1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. promuoveva un giudizio Controparte_3 nei confronti di , , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6
e la ditta individuale IO MA, deducendo quanto segue: in data CP_7 Cont
2.2.2017 era stato stipulato tra e tali soggetti un contratto, con il quale questi si erano obbligati ad informare la propria clientela con riguardo alla possibilità di richiedere l'erogazione di contributi messi a disposizione dall' in base al “Bando ISI 2016” e indirizzarli, ove interessati a richiedere tali CP_8 contributi, ad usufruire delle prestazioni di parte ricorrente;
nel contratto veniva previsto un numero minimo di segnalazioni ripartite per regioni, da effettuarsi entro il 5.5.2017, nonché una clausola penale dell'importo di € 5.000,00 per ogni segnalazione mancante rispetto al numero minimo;
, , , e CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
IO MA avevano effettuato 35 segnalazioni in meno rispetto al numero minimo indicato nel contratto. Pertanto, chiedeva che i convenuti venissero condannati in solido al pagamento della somma di € 175.000,00, importo risultante dalla moltiplicazione dell'importo della penale per la singola mancata segnalazione per il numero mancante di segnalazioni rispetto al numero minimo contrattualmente pattuito, ovvero quella minore o maggiore risultante all'esito del giudizio.
2. Si costituivano in giudizio , CP_4 Controparte_6 [...]
, chiedendo, in via preliminare, il mutamento dal rito sommario al rito ordinario e, in CP_5 via principale, il rigetto della domanda della ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. Si costituivano in giudizio e IO MA, in proprio e quale titolare Controparte_7 dell'omonima impresa individuale, chiedendo: in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa nei confronti di il mutamento dal rito sommario al rito ordinario;
Parte_1 Cont in via principale, il rigetto integrale della domanda di in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, in caso di accoglimento anche solo parziale della domanda della ricorrente, l'accertamento della responsabilità civile di nei loro confronti e la sua condanna a Parte_1 Cont garantirli e manlevarli da ogni evento pregiudizievole e al pagamento ad delle somme a queste eventualmente riconosciute.
4. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio Parte_1 domandando, in via preliminare, il mutamento dal rito sommario a quello ordinario e, nel merito, il respingimento di tutte le domande di e IO MA in quanto infondate in CP_7
pagina 2 di 9 fatto e in diritto. Chiedeva, altresì, la condanna di IO MA ex art. 96 Controparte_7
c.p.c. per temerarietà della lite.
6. Il Tribunale di Reggio Emilia disponeva la conversione dal rito sommario al rito ordinario.
7. In corso di causa ATS e , , CP_4 Controparte_6 Controparte_5 concludevano un atto di transazione della controversia e con provvedimento del 24.9.2020 il
[...]
Tribunale di Reggio Emilia dichiarava conciliata la causa tra le stesse.
8. La causa veniva istruita mediante la prova testimoniale.
9. Il Tribunale di Reggio Emilia accoglieva la domanda attorea e rigettava la domanda di manleva nei termini che seguono:
“Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara l'inadempimento di e LI AB in relazione alle clausole 1b Controparte_7 e 9 del contratto concluso con in data 2/2/2017; Controparte_3
2) dichiara tenuti e condanna e LI AB, in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_7 favore di della penale di euro 72.500,00 oltre rivalutazione monetaria Controparte_3 ed interessi di mora dalla domanda al saldo;
3) condanna e LI AB a rifondere le spese di lite che liquida, ex D.M. n. Controparte_7 55/2014, in favore di e in complessivi euro Controparte_3 Parte_1Con 13.430,00 per ognuno, oltre ad euro 424,80 per spese in favore di oltre, per le entrambe le predette parti, rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; 4) rigetta la domanda ex art. 96, co. 3, c.p.c. formulata da ” Parte_1
10. Il Tribunale di Reggio Emilia affermava che dalle evidenze documentali e dall'istruttoria orale era emersa la prova dell'esistenza del potere di rappresentanza in nome e per conto di Controparte_7
e IO MA in capo a per la stipulazione del contratto e non Parte_1 risultava provato l'adempimento da parte di e IO MA. Secondo il Controparte_7
Tribunale di Reggio Emilia, infatti, risultava incontestata la mancanza di 29 segnalazioni rispetto al numero minimo. Pertanto, IO MA dovevano essere condannati “al Controparte_7 pagamento della penale pattuita di euro 5.000,00 del contratto per ogni segnalazione mancante, ex art.
9 del contratto, ammontante alla minor somma di complessivi euro 72.500,00, all'esito dell'accordo transattivo intercorso con le società . La domanda proposta da parte convenuta nei confronti CP_4 di doveva considerarsi assorbita. Rigettava la domanda di condanna ex Parte_1 art. 96 co. 3 c.p.c. formulata da in quanto non risultava provata la mala Parte_1 fede e la colpa grave dei soccombenti.
11. Proponevano appello e IO MA, rassegnando le seguenti Controparte_7 conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Bologna in riforma dell'appellata sentenza n.761/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il giorno 10.06.2021, pubblicata in data 10.06.2021, resa nel procedimento civile rubricato al n. 4699/2017 di R.G., notificata in data 29.06.2021: In via
pagina 3 di 9 preliminare: sospendere, l'efficacia esecutiva della statuizione della sentenza n.761/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il giorno 10.06.2021, pubblicata in data 10.06.2021, resa nel procedimento civile rubricato al n. 4699/2017 di R.G., notificata in data 29.06.2021, con cui venivano dichiarati tenuti e condannati e LI AB, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_7 [...]
della penale di euro 72.500,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi di Controparte_3 mora dalla domanda al saldo, nonché a rifondere le spese di lite liquidate, ex D.M. n.55/2014, in favore di e in complessivi euro 13.430,00 per Controparte_3 Parte_1Con ognuno, oltre ad euro 424,80 per spese in favore di oltre, per le entrambe le predette parti, rimborso forfettario per spese generali, c.p.c. ed i.v.a.; In via principale e nel merito: Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza n.761/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il giorno 10.06.2021, pubblicata in data 10.06.2021, resa nel procedimento civile rubricato al n. 4699/2017 di R.G., notificata in data 29.06.2021 e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avanzate dall'attrice società
[...] in quanto inammissibili, improcedibili, nonché infondate in fatto e in diritto e non Controparte_3 provate. In via subordinata e di merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attrice, accertata e dichiarata la civile responsabilità del sig.
[...] nei confronti delle esponenti, per tutti i fatti esposti in narrativa, condannare il sig. Parte_1 a garantire e manlevare la società e il sig. LI AB in Parte_1 Controparte_7 proprio e quale titolare della omonima ditta individuale, da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare per gli stessi, dall'accoglimento della domanda attrice e, per l'effetto, a corrispondere alla tutte le eventuali somme a questa riconosciute in corso di causa. In ogni Controparte_3 caso: Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio oltre al rimborso delle spese forfettarie, c.a. e iva come per legge.”
12. Con l'unico motivo di appello nel merito IO MA deducevano: Controparte_7
“Difetto di motivazione e manifesta incongruità, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà della sentenza di primo grado in relazione all'iter logico e alla valutazione delle evidenze documentali e risultanze istruttorie orali, in forza di cui il Tribunale di primo grado ha ritenuto sussistere un potere di rappresentanza in capo al sig. per la stipulazione del contratto oggetto di Parte_1 causa, riconoscendo, conseguentemente, effetti vincolanti di detto contratto nei confronti delle esponenti. Manifesta irragionevolezza ed incongruità nella valutazione delle prove orali assunte in corso di causa. Mancato assolvimento dell'onere della prova in capo a parte attrice.”. Cont Secondo gli appellanti, non avrebbe assolto all'onere della prova su di essa gravante e avrebbe fondato la propria pretesa creditoria nei confronti delle parti appellanti “esclusivamente sul presunto inadempimento da parte di queste ultime delle obbligazioni derivanti dal contratto denominato
“Accordo commerciale avente ad oggetto attività di segnalazione clienti”, che non era mai stato sottoscritto né direttamente né tramite rappresentanti con delega.
In sostanza, l'appello si fonda sugli effetti del disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alle deleghe (due), contenenti il conferimento del potere di rappresentanza in capo al e Parte_1 sulla inutilizzabilità di tali documenti, conseguente al mancato espletamento del giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta.
13. Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
pagina 4 di 9 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna adita contrariis reiectis: “PRELIMINARMENTE a) si chiede di voler accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c. la assoluta inammissibilità dell'atto di appello proposto dalla società e dalla CP_7 [...]
con collegata statuizione anche in punto di spese di lite;
SUBORDINATAMENTE SEMPRE CP_9 IN VIA PRELIMINARE b) si chiede di voler rigettare l'istanza di inibitoria – contenuta nell'atto di appello – ed il successivo ricorso per inibitoria ex art. 283 e 351 c.p.c. poiché assolutamente infondati stante dei richiesti presupposti del fumus bonis iuris e del periculum in mora;
NEL MERITO:
“respingere l'appello proposto da e dalla in quanto infondato in Controparte_7 Controparte_10 fatto ed in diritto e, in parziale riforma della sentenza resa dal Giudice di prime cure, visto l'art. 96 c.p.c., ritenuta la temerarietà della chiamata in causa, la mala fede e colpa grave delle parti chiamanti, condannare le stesse al risarcimento dei danni in favore del Sig. Parte_1 nella misura che sarà ritenuta di giustizia, o comunque anche ad una somma equitativamente determinata. Il tutto con vittoria di spese e compensi di legge”.”
Cont 14. Si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni:
“Contrariis rejectis, voglia la Corte d'Appello di Bologna, respingere in ogni sua parte l'appello di e AB LI contro la sentenza n. 761/2021 resa dal Tribunale di Reggio Emilia CP_7 nella causa n. 4699/2017 R.G., pubblicata il 10.06.2021, notificata il 29.06.2021 e questa confermare in ogni sua parte con condanna delle appellanti alla rifusione delle spese e compenso professionale di questo grado di giudizio.”
15. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
16. Il Tribunale ha correttamente ritenuto raggiunta la prova del conferimento da parte del CP_7 del potere di rappresentanza in capo al a prescindere dal mancato espletamento del Parte_1 giudizio di verificazione e dunque sulla base delle prove testimoniali e delle prove documentali diverse dalle deleghe in atti.
17. Secondo le allegazioni di parte appellante, l'accordo raggiunto oralmente non prevedeva numero minimo di segnalazioni obbligatorie e conseguenti penali contrattuali: inoltre, non sarebbe stato conferito alcun potere di rappresentanza in capo al al fine di sottoscrivere gli accordi Parte_1 raggiunti.
Dall'escussione dei testi è emersa la prova delle seguenti circostanze: si era tenuto un incontro, in data Cont 2.2.2017, tra , in rappresentanza di e Parte_3 Persona_1 [...] si era tenuto un colloquio telefonico tra e IO MA, Parte_1 Parte_3 il quale aveva affermato che non avrebbe potuto essere presente all'incontro a causa di un Cont contrattempo, ma che aveva ricevuto e letto il contratto inviatogli via mail da condividendone il contenuto, e che avrebbe inviato le deleghe in favore di per la Parte_1 sottoscrizione del contratto medesimo;
si era tenuta una precedente riunione a cui aveva presenziato anche IO MA e in tale incontro erano state concordate le modalità di distribuzione delle Cont pratiche e l'esclusiva che riconosceva alle regioni Lazio, Toscana, Umbria e Abruzzo, nonché la determinazione della penale;
durante questo incontro era stata predisposta la bozza del contratto in esclusiva che, successivamente, era stata sottoscritta all'incontro del 2.2.2017.
pagina 5 di 9 Al riguardo, si veda quanto dichiarato dal teste presente all'incontro nella qualità di socio della Tes_1 Cont società essendo dunque, in quanto tale, un teste non incapace ex art. 246 cpc (in quanto privo di un interesse giuridico, concreto e attuale tale da legittimare la sua partecipazione al giudizio) e attendibile, in considerazione della sua concreta e diretta partecipazione agli eventi su cui ha fornito le dichiarazioni testimoniali:
“Sentito sulla seconda memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. avv. V. Betti del 26.11.2018 così risponde: sul cap. 1) si confermo che ero presente all'incontro; sul cap. 2) si è vero, era in viva voce ed ho sentito il contenuto della telefonata;
ADR avv. V. Betti: ci sono state trattative prima di questo incontro? Si si è tenuta una precedente riunione in presenza dove era presente anche il poi a seguito di questa riunione in cui veniva CP_7 Con chiesta ad l'esclusiva è stata predisposta la bozza di contratto ed inviata anche al CP_7 sul cap. 3) si confermo la circostanza ed ho letto personalmente la mail che mi viene rammostrata doc. n. 13 fascicolo parte attrice e riconosco le deleghe che mi vengono rammostrate e sono in calce al doc. n. 1 fascicolo parte attrice”.
Si veda altresì quanto dichiarato dal teste , libero professionista geometra, in rapporto di Tes_2 Cont collaborazione sia con che con e dunque non incapace ex art. 246 cpc, in quanto privo di CP_4 un interesse giuridico, concreto e attuale tale da legittimare la sua partecipazione al giudizio e attendibile, in considerazione della sua concreta e diretta partecipazione agli eventi su cui ha fornito le dichiarazioni testimoniali:
“Sentito sulla seconda memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. avv. V. Betti del 26.11.2018 così risponde: sul cap. 1) si confermo che ero presente all'incontro; sul cap. 2) si è vero, era in viva voce ed ho sentito il contenuto della telefonata;
ADR avv. V. Betti: ci sono state trattative prima di questo incontro? Si mi ricordo di essere stato presente ad un precedente incontro in cui era presente anche il sig. LI AB e dove vennero Con concordate le modalità di distribuzione delle pratiche ed il discorso dell'esclusiva che riconosceva alle Regioni Lazio, Toscana, Umbria e Abruzzo, nonché la determinazione delle penali in caso di mancato raggiungimento degli accordi;
durante questo incontro venne predisposta la bozza del contratto in esclusiva che poi venne sottoscritto all'incontro del 02 febbraio 2017; sul cap. 3) si confermo la circostanza ed ho letto personalmente la mail che mi viene rammostrata doc. n. 13 fascicolo parte attrice e riconosco le deleghe che mi vengono rammostrate e sono in calce al doc. n. 1 fascicolo parte attrice: preciso che a quell'incontro la mail è stata letta da tutti i presenti”.
18. Da tali dichiarazioni testimoniali emerge la prova che:
- le parti raggiunsero un accordo, nell'ambito di una riunione precedente rispetto a quella in cui il contrato fu sottoscritto dalle parti, compreso il in rappresentanza di Parte_1 CP_11
; Controparte_12
- Tale accordo aveva esattamente il contenuto di quello versato nel documento scritto e sottoscritto dalle parti e dunque conteneva anche la clausola sul numero minimo di segnalazioni e sulle penali, conseguenti al mancato raggiungimento di tale numero minimo.
- La bozza di tale contratto fu inviata via mail al che la ratificò e preannunciò l'invio delle CP_7 deleghe scritte in favore del ai fini della sottoscrizione del documento contrattuale. Parte_1
pagina 6 di 9 - Il aveva dunque prestato il proprio consenso all'accordo contenuto nel documento scritto e CP_7 poi sottoscritto dalle parti presenti e aveva conferito, quantomeno in forma orale, il potere di rappresentanza al al fine di sottoscrivere tali accordi (non soggetti, in ragione del Parte_1 contenuto, alla forma scritta ad substantiam o ad probationem).
La valenza probatoria delle dichiarazioni testimoniali suddette non è inficiata dalle dichiarazioni rese dal teste impiegato presso l'azienda LI AB. Testimone_3
Le dichiarazioni rese dal teste in ordine al conferimento del potere di rappresentanza in capo al sono di contenuto vago e generico, come emerge dalla disamina della deposizione resa: Parte_1
“Sentito sulla seconda memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. avv. G. Tassi del 28.11.2018 così risponde: sul cap. 1) io non lo riconosco il doc. n. 13 fascicolo parte attrice che mi viene rammostrato;
preciso che la mia attività consiste nel collaborare con i clienti finali affinché venga caricata correttamente la pratica all'agenzia, e pertanto quella mail l'avrei dovuta vedere se fosse arrivata;
sul cap. 2) no, non è vero;
Tali risultanze delle prove testimoniali trovano poi conforto probatorio nella documentazione relativa agli scambi di email avvenuti il giorno della sottoscrizione del documento contrattuale.
In particolare, il documento n. 13 comprova l'invio delle deleghe via mail il giorno stesso della sottoscrizione del documento contrattuale.
Infatti, dalla documentazione in atti emerge che: l'ultima versione della bozza di contratto è stata E_ inviata da alle altre parti, tra cui all'indirizzo “ ”, indirizzo di Parte_3 Email_1 posta elettronica la cui riconducibilità agli appellanti è incontestata, in data 2.2.2017 alle ore 15.44; lo stesso giorno, alle ore 16.07, da tale ultimo indirizzo mail venivano inviate le deleghe per
[...] nello stesso giorno veniva sottoscritto il contratto. Parte_1
19. In tale contesto probatorio deve ritenersi provato che:
- Il sia nella qualità di legale rappresentante di sia nella qualità di titolare della CP_7 CP_7 omonima ditta individuale, abbia prestato il proprio consenso alla sottoscrizione dell'accordo, contenente anche le clausole su numero minimo di segnalazione e penali contrattuali;
- Il sia nella qualità di legale rappresentante di sia nella qualità di titolare della CP_7 CP_7 omonima ditta individuale, abbia conferito il potere di rappresentanza in capo al al fine Parte_1 della sottoscrizione del documento contrattuale.
In sostanza, vi è la prova della conclusione del contratto tra le parti, anche in forma orale, e comunque vi è la prova del conferimento del potere di rappresentanza in favore del in forma orale: Parte_1 dunque, sussiste anche un valido ed efficace documento contrattuale contenente l'accordo raggiunto, comprensivo delle clausole su numero minimo di segnalazione e penali contrattuali.
pagina 7 di 9 20. Tali considerazioni rendono del tutto irrilevante ai fini della decisione il mancato espletamento del giudizio di verificazione circa la sottoscrizione apposta in calce alle deleghe del potere di rappresentanza in favore del Parte_1
In altre parole, vi è la prova del conferimento del potere di rappresentanza a favore di in Parte_1 forma orale, a prescindere dai documenti contenenti le deleghe, inutilizzabili a causa del disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce e del mancato espletamento del giudizio di verificazione.
21. Deve confermarsi, dunque, la statuizione di condanna a carico delle parti appellanti, anche in considerazione della mancata specifica impugnazione di qualunque fatto costitutivo della pretesa creditoria di parte appellata, diverso dalla esistenza e dalla sottoscrizione della clausola penale.
22. L'accertamento della sussistenza del potere di rappresentanza in capo al implica la Parte_1 vincolatività del contratto in capo alle parti appellanti ed esclude la fondatezza della azione di cd. manleva proposta dalle appellanti nei confronti del Parte_1
23. Non sussistono i presupposti per l'affermazione di responsabilità ex art. 96 cpc a carico di parte appellante.
24. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione determinato dal valore della causa.
Come affermato da sez. 2 - , Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022, “Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.” (In applicazione di detto principio la Corte, confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il pieno accoglimento in favore della odierna parte resistente della domanda di usucapione rispetto al rigetto di quella per lite temeraria faccia escludere la contrapposizione di una pluralità di domande tale da giustificare la reciproca soccombenza): pertanto, il rigetto della domanda ex art. 96 cpc non genera soccombenza parziale a carico del che l'ha proposta. Parte_1
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna e MA IO Controparte_1
IN PROPRIO E QUALE TITOLARE DELLA MO TA ., in solido tra loro, alla CP_2 refusione in favore di di delle Parte_1 Controparte_3 spese del grado, che liquida, in favore di ciascuna di tali parti, in € 10.000,00 per compenso, oltre al
15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1581/2021 promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. e dell'avv. MIGLIORATI UL ( VIA C.F._1
SARAGAT N. 22 VITERBO;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
MA IO IN PROPRIO E QUALE TITOLARE DELLA CP_2
. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. MIGLIORATI
[...] C.F._2
UL ( VIA SARAGAT N. 22 VITERBO;
C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
IA PA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA B. ZACCHETTI N. 6 42124
REGGGIO NELL'EMILIApresso il difensore avv. IA PA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COVI Parte_1 C.F._3
BE e dell'avv. BETTI VITTORIO ( C/O AVV. COVI BE C.F._4
VIA A. PANSA 47 REGGIO EMILIA;
( ) C/O Parte_2 C.F._5
AVV. COVI BE VIA A. PANSA 47 REGGIO EMILIA;
, elettivamente domiciliato in
MERO DOMICILIATARIO - VIA A. PANSA 47 REGGIO EMILIApresso il difensore avv. COVI
BE
APPELLATO
pagina 1 di 9 In punto a: appello avverso la sentenza n. 761/2021 del Tribunale di Reggio Emilia, pubblicata il
10.06.2021
Conclusioni come da note
Motivi della decisione
1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. promuoveva un giudizio Controparte_3 nei confronti di , , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6
e la ditta individuale IO MA, deducendo quanto segue: in data CP_7 Cont
2.2.2017 era stato stipulato tra e tali soggetti un contratto, con il quale questi si erano obbligati ad informare la propria clientela con riguardo alla possibilità di richiedere l'erogazione di contributi messi a disposizione dall' in base al “Bando ISI 2016” e indirizzarli, ove interessati a richiedere tali CP_8 contributi, ad usufruire delle prestazioni di parte ricorrente;
nel contratto veniva previsto un numero minimo di segnalazioni ripartite per regioni, da effettuarsi entro il 5.5.2017, nonché una clausola penale dell'importo di € 5.000,00 per ogni segnalazione mancante rispetto al numero minimo;
, , , e CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
IO MA avevano effettuato 35 segnalazioni in meno rispetto al numero minimo indicato nel contratto. Pertanto, chiedeva che i convenuti venissero condannati in solido al pagamento della somma di € 175.000,00, importo risultante dalla moltiplicazione dell'importo della penale per la singola mancata segnalazione per il numero mancante di segnalazioni rispetto al numero minimo contrattualmente pattuito, ovvero quella minore o maggiore risultante all'esito del giudizio.
2. Si costituivano in giudizio , CP_4 Controparte_6 [...]
, chiedendo, in via preliminare, il mutamento dal rito sommario al rito ordinario e, in CP_5 via principale, il rigetto della domanda della ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. Si costituivano in giudizio e IO MA, in proprio e quale titolare Controparte_7 dell'omonima impresa individuale, chiedendo: in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa nei confronti di il mutamento dal rito sommario al rito ordinario;
Parte_1 Cont in via principale, il rigetto integrale della domanda di in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, in caso di accoglimento anche solo parziale della domanda della ricorrente, l'accertamento della responsabilità civile di nei loro confronti e la sua condanna a Parte_1 Cont garantirli e manlevarli da ogni evento pregiudizievole e al pagamento ad delle somme a queste eventualmente riconosciute.
4. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio Parte_1 domandando, in via preliminare, il mutamento dal rito sommario a quello ordinario e, nel merito, il respingimento di tutte le domande di e IO MA in quanto infondate in CP_7
pagina 2 di 9 fatto e in diritto. Chiedeva, altresì, la condanna di IO MA ex art. 96 Controparte_7
c.p.c. per temerarietà della lite.
6. Il Tribunale di Reggio Emilia disponeva la conversione dal rito sommario al rito ordinario.
7. In corso di causa ATS e , , CP_4 Controparte_6 Controparte_5 concludevano un atto di transazione della controversia e con provvedimento del 24.9.2020 il
[...]
Tribunale di Reggio Emilia dichiarava conciliata la causa tra le stesse.
8. La causa veniva istruita mediante la prova testimoniale.
9. Il Tribunale di Reggio Emilia accoglieva la domanda attorea e rigettava la domanda di manleva nei termini che seguono:
“Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara l'inadempimento di e LI AB in relazione alle clausole 1b Controparte_7 e 9 del contratto concluso con in data 2/2/2017; Controparte_3
2) dichiara tenuti e condanna e LI AB, in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_7 favore di della penale di euro 72.500,00 oltre rivalutazione monetaria Controparte_3 ed interessi di mora dalla domanda al saldo;
3) condanna e LI AB a rifondere le spese di lite che liquida, ex D.M. n. Controparte_7 55/2014, in favore di e in complessivi euro Controparte_3 Parte_1Con 13.430,00 per ognuno, oltre ad euro 424,80 per spese in favore di oltre, per le entrambe le predette parti, rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; 4) rigetta la domanda ex art. 96, co. 3, c.p.c. formulata da ” Parte_1
10. Il Tribunale di Reggio Emilia affermava che dalle evidenze documentali e dall'istruttoria orale era emersa la prova dell'esistenza del potere di rappresentanza in nome e per conto di Controparte_7
e IO MA in capo a per la stipulazione del contratto e non Parte_1 risultava provato l'adempimento da parte di e IO MA. Secondo il Controparte_7
Tribunale di Reggio Emilia, infatti, risultava incontestata la mancanza di 29 segnalazioni rispetto al numero minimo. Pertanto, IO MA dovevano essere condannati “al Controparte_7 pagamento della penale pattuita di euro 5.000,00 del contratto per ogni segnalazione mancante, ex art.
9 del contratto, ammontante alla minor somma di complessivi euro 72.500,00, all'esito dell'accordo transattivo intercorso con le società . La domanda proposta da parte convenuta nei confronti CP_4 di doveva considerarsi assorbita. Rigettava la domanda di condanna ex Parte_1 art. 96 co. 3 c.p.c. formulata da in quanto non risultava provata la mala Parte_1 fede e la colpa grave dei soccombenti.
11. Proponevano appello e IO MA, rassegnando le seguenti Controparte_7 conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Bologna in riforma dell'appellata sentenza n.761/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il giorno 10.06.2021, pubblicata in data 10.06.2021, resa nel procedimento civile rubricato al n. 4699/2017 di R.G., notificata in data 29.06.2021: In via
pagina 3 di 9 preliminare: sospendere, l'efficacia esecutiva della statuizione della sentenza n.761/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il giorno 10.06.2021, pubblicata in data 10.06.2021, resa nel procedimento civile rubricato al n. 4699/2017 di R.G., notificata in data 29.06.2021, con cui venivano dichiarati tenuti e condannati e LI AB, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_7 [...]
della penale di euro 72.500,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi di Controparte_3 mora dalla domanda al saldo, nonché a rifondere le spese di lite liquidate, ex D.M. n.55/2014, in favore di e in complessivi euro 13.430,00 per Controparte_3 Parte_1Con ognuno, oltre ad euro 424,80 per spese in favore di oltre, per le entrambe le predette parti, rimborso forfettario per spese generali, c.p.c. ed i.v.a.; In via principale e nel merito: Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza n.761/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il giorno 10.06.2021, pubblicata in data 10.06.2021, resa nel procedimento civile rubricato al n. 4699/2017 di R.G., notificata in data 29.06.2021 e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avanzate dall'attrice società
[...] in quanto inammissibili, improcedibili, nonché infondate in fatto e in diritto e non Controparte_3 provate. In via subordinata e di merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attrice, accertata e dichiarata la civile responsabilità del sig.
[...] nei confronti delle esponenti, per tutti i fatti esposti in narrativa, condannare il sig. Parte_1 a garantire e manlevare la società e il sig. LI AB in Parte_1 Controparte_7 proprio e quale titolare della omonima ditta individuale, da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare per gli stessi, dall'accoglimento della domanda attrice e, per l'effetto, a corrispondere alla tutte le eventuali somme a questa riconosciute in corso di causa. In ogni Controparte_3 caso: Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio oltre al rimborso delle spese forfettarie, c.a. e iva come per legge.”
12. Con l'unico motivo di appello nel merito IO MA deducevano: Controparte_7
“Difetto di motivazione e manifesta incongruità, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà della sentenza di primo grado in relazione all'iter logico e alla valutazione delle evidenze documentali e risultanze istruttorie orali, in forza di cui il Tribunale di primo grado ha ritenuto sussistere un potere di rappresentanza in capo al sig. per la stipulazione del contratto oggetto di Parte_1 causa, riconoscendo, conseguentemente, effetti vincolanti di detto contratto nei confronti delle esponenti. Manifesta irragionevolezza ed incongruità nella valutazione delle prove orali assunte in corso di causa. Mancato assolvimento dell'onere della prova in capo a parte attrice.”. Cont Secondo gli appellanti, non avrebbe assolto all'onere della prova su di essa gravante e avrebbe fondato la propria pretesa creditoria nei confronti delle parti appellanti “esclusivamente sul presunto inadempimento da parte di queste ultime delle obbligazioni derivanti dal contratto denominato
“Accordo commerciale avente ad oggetto attività di segnalazione clienti”, che non era mai stato sottoscritto né direttamente né tramite rappresentanti con delega.
In sostanza, l'appello si fonda sugli effetti del disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alle deleghe (due), contenenti il conferimento del potere di rappresentanza in capo al e Parte_1 sulla inutilizzabilità di tali documenti, conseguente al mancato espletamento del giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta.
13. Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
pagina 4 di 9 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna adita contrariis reiectis: “PRELIMINARMENTE a) si chiede di voler accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c. la assoluta inammissibilità dell'atto di appello proposto dalla società e dalla CP_7 [...]
con collegata statuizione anche in punto di spese di lite;
SUBORDINATAMENTE SEMPRE CP_9 IN VIA PRELIMINARE b) si chiede di voler rigettare l'istanza di inibitoria – contenuta nell'atto di appello – ed il successivo ricorso per inibitoria ex art. 283 e 351 c.p.c. poiché assolutamente infondati stante dei richiesti presupposti del fumus bonis iuris e del periculum in mora;
NEL MERITO:
“respingere l'appello proposto da e dalla in quanto infondato in Controparte_7 Controparte_10 fatto ed in diritto e, in parziale riforma della sentenza resa dal Giudice di prime cure, visto l'art. 96 c.p.c., ritenuta la temerarietà della chiamata in causa, la mala fede e colpa grave delle parti chiamanti, condannare le stesse al risarcimento dei danni in favore del Sig. Parte_1 nella misura che sarà ritenuta di giustizia, o comunque anche ad una somma equitativamente determinata. Il tutto con vittoria di spese e compensi di legge”.”
Cont 14. Si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni:
“Contrariis rejectis, voglia la Corte d'Appello di Bologna, respingere in ogni sua parte l'appello di e AB LI contro la sentenza n. 761/2021 resa dal Tribunale di Reggio Emilia CP_7 nella causa n. 4699/2017 R.G., pubblicata il 10.06.2021, notificata il 29.06.2021 e questa confermare in ogni sua parte con condanna delle appellanti alla rifusione delle spese e compenso professionale di questo grado di giudizio.”
15. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
16. Il Tribunale ha correttamente ritenuto raggiunta la prova del conferimento da parte del CP_7 del potere di rappresentanza in capo al a prescindere dal mancato espletamento del Parte_1 giudizio di verificazione e dunque sulla base delle prove testimoniali e delle prove documentali diverse dalle deleghe in atti.
17. Secondo le allegazioni di parte appellante, l'accordo raggiunto oralmente non prevedeva numero minimo di segnalazioni obbligatorie e conseguenti penali contrattuali: inoltre, non sarebbe stato conferito alcun potere di rappresentanza in capo al al fine di sottoscrivere gli accordi Parte_1 raggiunti.
Dall'escussione dei testi è emersa la prova delle seguenti circostanze: si era tenuto un incontro, in data Cont 2.2.2017, tra , in rappresentanza di e Parte_3 Persona_1 [...] si era tenuto un colloquio telefonico tra e IO MA, Parte_1 Parte_3 il quale aveva affermato che non avrebbe potuto essere presente all'incontro a causa di un Cont contrattempo, ma che aveva ricevuto e letto il contratto inviatogli via mail da condividendone il contenuto, e che avrebbe inviato le deleghe in favore di per la Parte_1 sottoscrizione del contratto medesimo;
si era tenuta una precedente riunione a cui aveva presenziato anche IO MA e in tale incontro erano state concordate le modalità di distribuzione delle Cont pratiche e l'esclusiva che riconosceva alle regioni Lazio, Toscana, Umbria e Abruzzo, nonché la determinazione della penale;
durante questo incontro era stata predisposta la bozza del contratto in esclusiva che, successivamente, era stata sottoscritta all'incontro del 2.2.2017.
pagina 5 di 9 Al riguardo, si veda quanto dichiarato dal teste presente all'incontro nella qualità di socio della Tes_1 Cont società essendo dunque, in quanto tale, un teste non incapace ex art. 246 cpc (in quanto privo di un interesse giuridico, concreto e attuale tale da legittimare la sua partecipazione al giudizio) e attendibile, in considerazione della sua concreta e diretta partecipazione agli eventi su cui ha fornito le dichiarazioni testimoniali:
“Sentito sulla seconda memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. avv. V. Betti del 26.11.2018 così risponde: sul cap. 1) si confermo che ero presente all'incontro; sul cap. 2) si è vero, era in viva voce ed ho sentito il contenuto della telefonata;
ADR avv. V. Betti: ci sono state trattative prima di questo incontro? Si si è tenuta una precedente riunione in presenza dove era presente anche il poi a seguito di questa riunione in cui veniva CP_7 Con chiesta ad l'esclusiva è stata predisposta la bozza di contratto ed inviata anche al CP_7 sul cap. 3) si confermo la circostanza ed ho letto personalmente la mail che mi viene rammostrata doc. n. 13 fascicolo parte attrice e riconosco le deleghe che mi vengono rammostrate e sono in calce al doc. n. 1 fascicolo parte attrice”.
Si veda altresì quanto dichiarato dal teste , libero professionista geometra, in rapporto di Tes_2 Cont collaborazione sia con che con e dunque non incapace ex art. 246 cpc, in quanto privo di CP_4 un interesse giuridico, concreto e attuale tale da legittimare la sua partecipazione al giudizio e attendibile, in considerazione della sua concreta e diretta partecipazione agli eventi su cui ha fornito le dichiarazioni testimoniali:
“Sentito sulla seconda memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. avv. V. Betti del 26.11.2018 così risponde: sul cap. 1) si confermo che ero presente all'incontro; sul cap. 2) si è vero, era in viva voce ed ho sentito il contenuto della telefonata;
ADR avv. V. Betti: ci sono state trattative prima di questo incontro? Si mi ricordo di essere stato presente ad un precedente incontro in cui era presente anche il sig. LI AB e dove vennero Con concordate le modalità di distribuzione delle pratiche ed il discorso dell'esclusiva che riconosceva alle Regioni Lazio, Toscana, Umbria e Abruzzo, nonché la determinazione delle penali in caso di mancato raggiungimento degli accordi;
durante questo incontro venne predisposta la bozza del contratto in esclusiva che poi venne sottoscritto all'incontro del 02 febbraio 2017; sul cap. 3) si confermo la circostanza ed ho letto personalmente la mail che mi viene rammostrata doc. n. 13 fascicolo parte attrice e riconosco le deleghe che mi vengono rammostrate e sono in calce al doc. n. 1 fascicolo parte attrice: preciso che a quell'incontro la mail è stata letta da tutti i presenti”.
18. Da tali dichiarazioni testimoniali emerge la prova che:
- le parti raggiunsero un accordo, nell'ambito di una riunione precedente rispetto a quella in cui il contrato fu sottoscritto dalle parti, compreso il in rappresentanza di Parte_1 CP_11
; Controparte_12
- Tale accordo aveva esattamente il contenuto di quello versato nel documento scritto e sottoscritto dalle parti e dunque conteneva anche la clausola sul numero minimo di segnalazioni e sulle penali, conseguenti al mancato raggiungimento di tale numero minimo.
- La bozza di tale contratto fu inviata via mail al che la ratificò e preannunciò l'invio delle CP_7 deleghe scritte in favore del ai fini della sottoscrizione del documento contrattuale. Parte_1
pagina 6 di 9 - Il aveva dunque prestato il proprio consenso all'accordo contenuto nel documento scritto e CP_7 poi sottoscritto dalle parti presenti e aveva conferito, quantomeno in forma orale, il potere di rappresentanza al al fine di sottoscrivere tali accordi (non soggetti, in ragione del Parte_1 contenuto, alla forma scritta ad substantiam o ad probationem).
La valenza probatoria delle dichiarazioni testimoniali suddette non è inficiata dalle dichiarazioni rese dal teste impiegato presso l'azienda LI AB. Testimone_3
Le dichiarazioni rese dal teste in ordine al conferimento del potere di rappresentanza in capo al sono di contenuto vago e generico, come emerge dalla disamina della deposizione resa: Parte_1
“Sentito sulla seconda memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. avv. G. Tassi del 28.11.2018 così risponde: sul cap. 1) io non lo riconosco il doc. n. 13 fascicolo parte attrice che mi viene rammostrato;
preciso che la mia attività consiste nel collaborare con i clienti finali affinché venga caricata correttamente la pratica all'agenzia, e pertanto quella mail l'avrei dovuta vedere se fosse arrivata;
sul cap. 2) no, non è vero;
Tali risultanze delle prove testimoniali trovano poi conforto probatorio nella documentazione relativa agli scambi di email avvenuti il giorno della sottoscrizione del documento contrattuale.
In particolare, il documento n. 13 comprova l'invio delle deleghe via mail il giorno stesso della sottoscrizione del documento contrattuale.
Infatti, dalla documentazione in atti emerge che: l'ultima versione della bozza di contratto è stata E_ inviata da alle altre parti, tra cui all'indirizzo “ ”, indirizzo di Parte_3 Email_1 posta elettronica la cui riconducibilità agli appellanti è incontestata, in data 2.2.2017 alle ore 15.44; lo stesso giorno, alle ore 16.07, da tale ultimo indirizzo mail venivano inviate le deleghe per
[...] nello stesso giorno veniva sottoscritto il contratto. Parte_1
19. In tale contesto probatorio deve ritenersi provato che:
- Il sia nella qualità di legale rappresentante di sia nella qualità di titolare della CP_7 CP_7 omonima ditta individuale, abbia prestato il proprio consenso alla sottoscrizione dell'accordo, contenente anche le clausole su numero minimo di segnalazione e penali contrattuali;
- Il sia nella qualità di legale rappresentante di sia nella qualità di titolare della CP_7 CP_7 omonima ditta individuale, abbia conferito il potere di rappresentanza in capo al al fine Parte_1 della sottoscrizione del documento contrattuale.
In sostanza, vi è la prova della conclusione del contratto tra le parti, anche in forma orale, e comunque vi è la prova del conferimento del potere di rappresentanza in favore del in forma orale: Parte_1 dunque, sussiste anche un valido ed efficace documento contrattuale contenente l'accordo raggiunto, comprensivo delle clausole su numero minimo di segnalazione e penali contrattuali.
pagina 7 di 9 20. Tali considerazioni rendono del tutto irrilevante ai fini della decisione il mancato espletamento del giudizio di verificazione circa la sottoscrizione apposta in calce alle deleghe del potere di rappresentanza in favore del Parte_1
In altre parole, vi è la prova del conferimento del potere di rappresentanza a favore di in Parte_1 forma orale, a prescindere dai documenti contenenti le deleghe, inutilizzabili a causa del disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce e del mancato espletamento del giudizio di verificazione.
21. Deve confermarsi, dunque, la statuizione di condanna a carico delle parti appellanti, anche in considerazione della mancata specifica impugnazione di qualunque fatto costitutivo della pretesa creditoria di parte appellata, diverso dalla esistenza e dalla sottoscrizione della clausola penale.
22. L'accertamento della sussistenza del potere di rappresentanza in capo al implica la Parte_1 vincolatività del contratto in capo alle parti appellanti ed esclude la fondatezza della azione di cd. manleva proposta dalle appellanti nei confronti del Parte_1
23. Non sussistono i presupposti per l'affermazione di responsabilità ex art. 96 cpc a carico di parte appellante.
24. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione determinato dal valore della causa.
Come affermato da sez. 2 - , Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022, “Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.” (In applicazione di detto principio la Corte, confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il pieno accoglimento in favore della odierna parte resistente della domanda di usucapione rispetto al rigetto di quella per lite temeraria faccia escludere la contrapposizione di una pluralità di domande tale da giustificare la reciproca soccombenza): pertanto, il rigetto della domanda ex art. 96 cpc non genera soccombenza parziale a carico del che l'ha proposta. Parte_1
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna e MA IO Controparte_1
IN PROPRIO E QUALE TITOLARE DELLA MO TA ., in solido tra loro, alla CP_2 refusione in favore di di delle Parte_1 Controparte_3 spese del grado, che liquida, in favore di ciascuna di tali parti, in € 10.000,00 per compenso, oltre al
15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
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