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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/04/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. n. 7022/2023, promossa con ricorso giudiziale per lo scioglimento del matrimonio depositato in data 22/12/2023;
da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Maria Chiara Ragusa (C.F
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania;
C.F._2
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), _1 C.F._3
rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla memoria di costituzione, dall'avv.
Eleonora Betto (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4
studio in San Giorgio delle Pertiche (PD);
- RESISTENTE -
_________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7022/2023 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
NEL MERITO: 1) Accertata l'autosufficienza economica delle parti, nonché la maggiore età ed indipendenza economica della figlia , pronunciare, ai sensi dell'art. 3 Persona_1
n. 2, lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Signor e la RA in data 12.03.2005, ordinando Parte_1 _1
all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle annotazioni e trascrizioni di legge dell'emananda sentenza.
2) Qualora il procedimento dovesse continuare per la definizione di eventuali ulteriori domande che dovessero essere proposte dalla RA , si chiede, già in esito _1 all'udienza fissata per la comparizione delle parti, emissione di pronuncia non definitiva sul vincolo (“domanda relativa allo stato delle persone” ex 473-bis.22 comma 4), senza dover attendere l'esito del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede prova per interpello formale nella persona della convenuta e per testi sulle circostanze di cui in narrativa ricondotte a _1
capitoli di prova premesso “Vero che”. Si citano come testimoni i Signori
[...]
, , , Per_1 Testimone_1 Testimone_2 Controparte_2 Controparte_3
Riservata comunque ogni ulteriore istanza, produzione e deduzione, in replica alla costituzione avversaria anche in ordine ad una eventuale CTU su dispositivi elettronici, nonché in relazione all'eventuale ordine di esibizione di documentazione.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese documentate e compenso da liquidarsi ai sensi del
D.M. 55/14 e ss. mm., oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, IVA
22% e successive spese occorrende.
Per parte resistente:
- Disporre a carico del sig. (c.f. ) nato il [...] a [...] C.F._1
AR RE (TO) e residente a [...] la corresponsione di un assegno di divorzio in favore della sig.ra (c.f. ) nata il [...] a [...] C.F._3
AN TO (TV) e residente a [...]di Godego (TV) alla Via Leonardo Da Vinci
n. 5, dell'importo di euro 1.000,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, a far data dal deposito della comparsa di costituzione stessa.
- Disporre a carico del sig. la corresponsione di un assegno di mantenimento Parte_1 in favore della figlia maggiorenne quantificandolo nell'importo di euro Persona_1
_________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7022/2023 585,53 (assegno stabilito in sede di separazione rivalutato ISTAT), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese alla madre, sig.ra _1
; con la precisazione che le spese straordinarie in favore della figlia
[...] Persona_1
saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, o nella diversa
[...]
misura stabilita dal Giudice.
IN OGNI CASO Compensi e spese di lite interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA Si intendono quivi integralmente ritrascritte le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 473 bis 17 comma II C.P.C.. Ci si oppone alle istanze istruttorie e testimoniali formulate da controparte per quanto gia eccepito e dedotto, in ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato esponeva che in data 12/03/2005 contraeva Parte_1 matrimonio con;
che dall'unione nasceva in data 06/01/2003 la figlia _1
che per sopraggiunta incompatibilità di carattere e per il verificarsi di problemi Per_1
insorti nel rapporto di coppia, i coniugi addivenivano ad una separazione consensuale, omologata con decreto n. 7213/2020, R.G.N. 4285/2020; che sussistevano i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non avendo i coniugi ripreso la convivenza o manifestato la volontà di riconciliazione.
Esposte le rispettive situazioni personali e patrimoniali delle parti concludeva chiedendo – accertata l'autosufficienza economica delle parti, nonché la maggiore età ed indipendenza economica della figlia – di pronunciare, lo scioglimento del matrimonio. Persona_1
In presenza di ulteriori domande proposte dalla resistente, chiedeva, già in esito all'udienza fissata per la comparizione delle parti, l'emissione della pronuncia non definitiva sul vincolo ex art. 473bis.22 comma 4), cod. proc. civ.
Si costituiva la resistente con atto depositato in data 23/02/2024, contestando _1
recisamente i fatti esposti nel ricorso avversario, ma aderendo alla domanda di pronuncia di divorzio.
Ampiamente esposta la propria ricostruzione dei fatti, chiedeva di disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del ricorrente in favore della figlia maggiorenne quantificandolo nell'importo di euro 585,53, con spese straordinarie per la figlia Per_1
_________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7022/2023 nella misura del 100% in capo al padre e detrazioni, ove previste, da suddividersi tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Chiedeva inoltre la corresponsione in suo favore di un assegno di divorzio a carico del ricorrente di euro 1.000,00.
All'udienza di prima comparizione del 26/03/2024, erano presenti i procuratori delle parti e la sola resistente in persona.
Non potendo quindi esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice si riservava e con successiva ordinanza emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti e – preso atto della concorde richiesta di pronuncia non definitiva sullo status – rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni sul divorzio.
Pertanto, alla successiva udienza del 21/05/2024 erano presenti le parti e i rispettivi procuratori, i quali concludevano come da ricorso e memoria ex art. 473bis cod. proc. civ., rinunciando ai termini per le comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Giudice rimetteva quindi la causa in decisione al Collegio e con sentenza non definitiva n.
1040/2024 del 22/05/2024, pubblicata in pari dati, dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Con contestuale ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio fissando successiva udienza al 23/07/2024, all'esito della quale il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni, disponendo la trattazione scritta della relativa udienza.
Soltanto parte resistente provvedeva al deposito delle note contenenti la precisazione delle conclusioni e con ordinanza ex art. 127ter cod. proc. civ. emessa in data 28/03/2025 il
Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
1. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Preliminarmente rilevato che è già stata emessa tra le parti sentenza parziale sullo status con sentenza non definitiva n. n. 1040/2024 del 22/05/2024, pubblicata in pari dati, si precisa pertanto che la presente decisione ha ad oggetto le restanti domande proposte nel giudizio.
2. Sull'assegno divorzile richiesto dalla resistente
2.1 Al fine di pronunciarsi in merito alla sussistenza dei presupposti per la concessione dell'assegno divorzile chiesto da parte resistente è necessario comprendere le finalità e le condizioni legittimanti il diritto al suddetto assegno.
La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 18287/18) ha individuato una duplice funzione dell'assegno divorzile: quella perequativo-compensativa e quella assistenziale.
_________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7022/2023 Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la corresponsione dell'assegno si richiede da un lato l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dall'altro, l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della dell'art. 5, comma 6, l. 898/1970, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione, sia sulla quantificazione dell'assegno.
In primo luogo, quindi, il giudizio dovrà essere espresso, in primo luogo, alla luce dell'analisi delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali delle parti emerse dagli atti di causa. Dopodiché sarà necessario verificare se, l'eventuale riscontrato squilibrio reddituale e patrimoniale fra le parti derivi dal fatto che il richiedente si sia dedicato, durante il matrimonio, in via prevalente alla famiglia e alla crescita dei figli, sacrificando quindi le occasioni di crescita professionale e lavorativa.
2.2 Tanto premesso, si osserva quindi che per il riconoscimento dell'assegno divorzile di tipo assistenziale è, quindi, necessario che il richiedente l'assegno fornisca la prova della mancanza di autosufficienza o indipendenza economica e dell'impossibilità di procurarsele per ragioni oggettive.
Quanto invece all'assegno divorzile di tipo perequativo/compensativo, esso è fondato sullo squilibrio reddituale e patrimoniale fra i coniugi originatosi dalla circostanza secondo cui il richiedente dimostri di essersi dedicato, durante il matrimonio, in via prevalente alla famiglia, sacrificando quindi le occasioni di crescita professionale e lavorativa.
2.3 Nel caso di specie, il ricorrente, a seguito di un'ingente esposizione debitoria contratta in
Italia, dopo un primo viaggio a Dubai nell'autunno del 2015, nel giugno del 2016 sottoscriveva un mandato di agente per la Successivamente, nell'anno Controparte_4
2019, lo stesso entrava a far parte della Platinum Square Real Estate broker di Dubai, società di intermediazione immobiliare.
Il medesimo, a far data dalla propria iscrizione all'AIRE nel mese di febbraio 2021, non presenta denuncia dei redditi in Italia e ivi non percepisce alcun reddito.
Ebbene, malgrado la documentazione dimessa dal ricorrente risulti lacunosa e incompleta e come tale inidonea a consentire una ricostruzione integrale della situazione reddituale e patrimoniale del sig. si osserva quanto segue. Parte_1
Come narrato nel libro autobiografico scritto dal ricorrente (cfr. 6 allegato alla comparsa di costituzione), per sua stessa ammissione, il medesimo risulta ben avviato nel mondo lavorativo di Dubai, dove si è stabilmente trasferito da qualche anno. Il sig. infatti, Pt_1 svolge negli Emirati Arabi la professione di broker di immobili, con particolare attenzione
_________________________________________________________________________________________
5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7022/2023 all'attività di consulenza. Egli, inoltre, è attivamente occupato come agente immobiliare in qualità di formatore/fondatore della “ER TI Academy”, nella quale lavorano circa trenta professionisti.
Il sig. risulta inoltre socio e fondatore della società di consulenza immobiliare di Pt_2 lusso “Platinum Square” con sede sia a Dubai che a Bassano del Grappa (VI) ed inoltre collabora con la società “Platinum Italia Square Srl” con sede in Italia. (cfr. doc. 15-16-17 resistente).
Il ricorrente peraltro non ha riportato eventuali spese dallo stesso sostenute, avendo anzi rappresentato di vivere a Dubai in un'abitazione messagli a disposizione da due amici che lo ospitano (cfr. doc. 24 del ricorrente).
Di contro, la resistente, non svolge alcun lavoro essendo disoccupata.
Emerge dunque che la sig.ra si trova in una situazione di mancanza di _1 autosufficienza economica, non percependo alcun reddito e attesa l'età, lo stato di salute e l'inesperienza nel mondo lavorativo sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Difatti la sig.ra ha provato di aver lavorato come collaboratrice nella agenzia _1 immobiliare del marito in DE (PD). La stessa ha inoltre ricoperto le cariche di socia accomandataria della società Delta immobiliare, socia accomandante della società Gemma
Immobiliare sas e della società TI Immobiliare s.a.s. di TI ER & C., società, di fatto, gestite integralmente dal marito e a causa delle quali la resistente ha subito protesti e trascrizioni in conservatoria, come risulta dal report aggiornato al 09/02/2018 depositato
(cfr. doc. 5 resistente).
Del resto, tali circostanze non risultano contestate dal ricorrente e sono da considerarsi dunque provate. Il comportamento processuale del sig. viene infatti valutato come Pt_1
elemento probatorio rilevante, essendosi il medesimo – a seguito dell'iscrizione a ruolo del ricorso – sostanzialmente disinteressato della causa dal medesimo intrapresa. Il ricorrente, infatti, non ha provveduto al deposito delle memorie ex art. 473bis.17 cod. proc. civ. né delle note di precisazione delle conclusioni. Inoltre, il medesimo non è mai comparso alle udienze, per le quali ha anzi presentato istanze di rinvio immotivate non supportate da giustificate e comprovate esigenze motivate.
2.3.1 Infine si osserva che il matrimonio tra il ricorrente e la signora si è _1 protratto per 15 anni, durante i quali la moglie si è completamente dedicata alla famiglia, non soltanto lavorando a fianco del marito e rispondendo personalmente dei debiti dal
_________________________________________________________________________________________
6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7022/2023 medesimo contratti ma occupandosi altresì della figlia E ciò financo quando il Per_1 sig. – come dal medesimo affermato – dal 2015 (allorquando la figlia aveva quindi Pt_1
12 anni) iniziava a recarsi saltuariamente a Dubai, ivi poi trasferirsi stabilmente grazie quindi all'ausilio della moglie nella gestione totale della figlia permettendo al medesimo di intraprendere una nuova vita, personale e lavorativa, e così di reinserirsi nel giro di affari del mondo immobiliare, risollevando pertanto la propria situazione debitoria.
Sulla base di quanto esposto ne consegue pertanto che la domanda avanzata dalla resistente di corresponsione di un assegno in suo favore risulta fondata, essendo ravvisabili gli estremi per il riconoscimento di un assegno divorzile tanto di tipo assistenziale, quanto di tipo compensativo/perequativo.
Pertanto, il Collegio pone a carico del ricorrente un assegno mensile, a titolo Parte_1 di assegno divorzile, pari ad € 1.000,00, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese alla resistente , rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e ciò con _1
decorrenza dalla data del deposito della presente sentenza.
3. Sul contributo al mantenimento della figlia Per_1
3.1 Si deve evidenziare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
3.2 Nel caso di specie, parte ricorrente nel proprio atto introduttivo, a pagg. 7-8, ha rappresentato che la figlia maggiorenne a far data da mese di aprile 2023 veniva Per_1
assunta con contratto di lavoro a chiamata e percepiva un'entrata cifra mensile di circa €
700,00. Il ricorrente inoltre ha depositato una dichiarazione sottoscritta dalla figlia in data
_________________________________________________________________________________________
7 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7022/2023 30/11/2023 (cfr. doc. 33 allegato al ricorso) mediante la quale la stessa esprimeva la volontà di rinunciare all'assegno di mantenimento in suo favore.
Sul punto la resistente, nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 473bis.17, comma 2, cod. proc. civ. eccepiva come in realtà la figlia svolgesse semplicemente un “lavoretto” precario, a tempo determinato, con scadenza del contratto a chiamata in data 14/04/2024.
Inoltre, attraverso una seconda dichiarazione resa dalla figlia medesima in data 09/02/2024 e depositata agli atti della resistente (cfr. doc. 19 allegato alla comparsa di costituzione) risulta smentita la circostanza dapprima rappresentava da Per_1
Con la sottoscrizione del secondo documento, la figlia infatti afferma “Io sottoscritta nata a [...] il [...] dichiaro di aver sottoscritto la Persona_1
dichiarazione di data 30/11/2023 su richiesta di mio padre il quale mi ha indotto a firmarla.
Io non sono assolutamente autosufficiente infatti frequento l'università, percepisco circa
400 euro al mese per un lavoro serale come cameriera il cui contratto mi scade il 14 aprile
2024.
Vivo con mia mamma la quale non lavora e non riesce a trovare lavoro.”.
Quanto premesso non risulta contestato o smentito dal ricorrente, non avendo lo stesso preso posizione in merito, stante l'assenza del deposito delle memorie ex art. 473bis.17 cod. proc. civ.
A ben vedere dal contratto di lavoro a chiamata depositato proprio dal ricorrente (cfr. doc.
31) si evince che la scadenza dell'impiego è fissata al 13/04/2024 e come tale quindi non idoneo a garantire a una stabilità economica tale da giustificare una revoca della Per_1 corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Difatti non può affermarsi che abbia raggiunto un'indipendenza economica tale Per_1
da renderla autosufficiente, posto che il contratto sottoscritto dalla ragazza era temporaneo e comunque le garantiva un'entrata esigua.
Del resto, sul punto, la Corte di Cassazione è unanime nel ritenere che, per dirsi raggiunta l'indipendenza economica da parte del figlio, non sia sufficiente un lavoro precario né un lavoro serale o part-time iniziato per fare esperienza e neppure un lavoro con contratto a tempo determinato.
E anzi, con l'ordinanza n. 17183 del 14 agosto 2020 la Suprema Corte fornisce ulteriori chiarimenti su questo punto, affermando che il diritto al mantenimento da parte dei figli
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8 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7022/2023 maggiorenni post-formazione è condizionato dalla loro capacità di dimostrare di aver fatto ogni sforzo possibile per diventare economicamente indipendenti.
Ciò implica un impegno attivo nella ricerca di un'occupazione, adeguando, se del caso, le proprie aspettative alle reali opportunità di lavoro disponibili, senza attendere passivamente un'opportunità ideale che corrisponda esattamente alle proprie ambizioni professionali.
Questa giurisprudenza sottolinea l'importanza della responsabilità individuale dei figli maggiorenni nel perseguire l'indipendenza economica e stabilisce che l'obbligo di mantenimento dei genitori non può essere considerato illimitato o incondizionato, ma soggetto a una valutazione del reale impegno e delle azioni intraprese dai figli per migliorare la propria condizione economica.
Nel caso di specie è incontestabilmente dimostrato come si sia concretamente Per_1
attivata per la ricerca di un lavoro che le garantisse una minima entrata e ciò pur a fronte del percorso universitario intrapreso.
Depone in tal senso anche la dichiarazione depositata dal ricorrente, nella quale la figlia afferma “Anche se non ho guadagni elevatissimi, cerco di risparmiare per non trovarmi mai al verde” così dimostrando pertanto un serio impegno nel voler essere economicamente indipendente e non pesare sui propri genitori.
Pertanto, tenuto conto di quanto esposto e del fatto che le spese di mantenimento e cura quotidiane della figlia gravano esclusivamente sulla madre da quando il padre si è trasferito negli Emirati Arabi, il Collegio stima equo porre a carico del ricorrente un assegno mensile,
a titolo di contributo al mantenimento della figlia pari a € 585,00, da Per_1
corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese alla resistente , rivalutabile _1
annualmente secondo gli indici ISTAT e ciò con decorrenza dalla data del deposito della presente sentenza.
3.3 Per quanto attiene alle spese straordinarie – per la cui individuazione e regolamentazione si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso – esse andranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
4. Sulle spese di lite
Attesi gli esiti del presente giudizio le spese processuali seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate nel dispositivo come da D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, con applicazione dei parametri medi previsti nello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di complessità bassa) senza considerare la fase istruttoria e la fase decisionale.
_________________________________________________________________________________________
9 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7022/2023
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 _1
1) pone a carico del ricorrente un assegno mensile, a titolo di assegno Parte_1 divorzile, pari ad € 1.000,00, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese alla resistente
, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla _1
data del deposito della presente sentenza;
2) pone a carico del ricorrente un assegno mensile, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia maggiorenne pari ad € 585,00, da Persona_1
corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese alla resistente , rivalutabile _1
annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data del deposito della presente sentenza;
3) pone le spese straordinarie in favore della figlia disciplinate come da Persona_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, a carico di entrambi i genitori, ripartite nella percentuale del 50% ciascuno;
4) condanna il ricorrente , al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
resistente che liquida nella somma di € 2.905,00, oltre spese generali, IVA e _1
Cp.
Treviso, 01/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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10 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7022/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. n. 7022/2023, promossa con ricorso giudiziale per lo scioglimento del matrimonio depositato in data 22/12/2023;
da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Maria Chiara Ragusa (C.F
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania;
C.F._2
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), _1 C.F._3
rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla memoria di costituzione, dall'avv.
Eleonora Betto (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4
studio in San Giorgio delle Pertiche (PD);
- RESISTENTE -
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1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7022/2023 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
NEL MERITO: 1) Accertata l'autosufficienza economica delle parti, nonché la maggiore età ed indipendenza economica della figlia , pronunciare, ai sensi dell'art. 3 Persona_1
n. 2, lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Signor e la RA in data 12.03.2005, ordinando Parte_1 _1
all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle annotazioni e trascrizioni di legge dell'emananda sentenza.
2) Qualora il procedimento dovesse continuare per la definizione di eventuali ulteriori domande che dovessero essere proposte dalla RA , si chiede, già in esito _1 all'udienza fissata per la comparizione delle parti, emissione di pronuncia non definitiva sul vincolo (“domanda relativa allo stato delle persone” ex 473-bis.22 comma 4), senza dover attendere l'esito del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede prova per interpello formale nella persona della convenuta e per testi sulle circostanze di cui in narrativa ricondotte a _1
capitoli di prova premesso “Vero che”. Si citano come testimoni i Signori
[...]
, , , Per_1 Testimone_1 Testimone_2 Controparte_2 Controparte_3
Riservata comunque ogni ulteriore istanza, produzione e deduzione, in replica alla costituzione avversaria anche in ordine ad una eventuale CTU su dispositivi elettronici, nonché in relazione all'eventuale ordine di esibizione di documentazione.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese documentate e compenso da liquidarsi ai sensi del
D.M. 55/14 e ss. mm., oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, IVA
22% e successive spese occorrende.
Per parte resistente:
- Disporre a carico del sig. (c.f. ) nato il [...] a [...] C.F._1
AR RE (TO) e residente a [...] la corresponsione di un assegno di divorzio in favore della sig.ra (c.f. ) nata il [...] a [...] C.F._3
AN TO (TV) e residente a [...]di Godego (TV) alla Via Leonardo Da Vinci
n. 5, dell'importo di euro 1.000,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, a far data dal deposito della comparsa di costituzione stessa.
- Disporre a carico del sig. la corresponsione di un assegno di mantenimento Parte_1 in favore della figlia maggiorenne quantificandolo nell'importo di euro Persona_1
_________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7022/2023 585,53 (assegno stabilito in sede di separazione rivalutato ISTAT), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese alla madre, sig.ra _1
; con la precisazione che le spese straordinarie in favore della figlia
[...] Persona_1
saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, o nella diversa
[...]
misura stabilita dal Giudice.
IN OGNI CASO Compensi e spese di lite interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA Si intendono quivi integralmente ritrascritte le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 473 bis 17 comma II C.P.C.. Ci si oppone alle istanze istruttorie e testimoniali formulate da controparte per quanto gia eccepito e dedotto, in ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato esponeva che in data 12/03/2005 contraeva Parte_1 matrimonio con;
che dall'unione nasceva in data 06/01/2003 la figlia _1
che per sopraggiunta incompatibilità di carattere e per il verificarsi di problemi Per_1
insorti nel rapporto di coppia, i coniugi addivenivano ad una separazione consensuale, omologata con decreto n. 7213/2020, R.G.N. 4285/2020; che sussistevano i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non avendo i coniugi ripreso la convivenza o manifestato la volontà di riconciliazione.
Esposte le rispettive situazioni personali e patrimoniali delle parti concludeva chiedendo – accertata l'autosufficienza economica delle parti, nonché la maggiore età ed indipendenza economica della figlia – di pronunciare, lo scioglimento del matrimonio. Persona_1
In presenza di ulteriori domande proposte dalla resistente, chiedeva, già in esito all'udienza fissata per la comparizione delle parti, l'emissione della pronuncia non definitiva sul vincolo ex art. 473bis.22 comma 4), cod. proc. civ.
Si costituiva la resistente con atto depositato in data 23/02/2024, contestando _1
recisamente i fatti esposti nel ricorso avversario, ma aderendo alla domanda di pronuncia di divorzio.
Ampiamente esposta la propria ricostruzione dei fatti, chiedeva di disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del ricorrente in favore della figlia maggiorenne quantificandolo nell'importo di euro 585,53, con spese straordinarie per la figlia Per_1
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3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7022/2023 nella misura del 100% in capo al padre e detrazioni, ove previste, da suddividersi tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Chiedeva inoltre la corresponsione in suo favore di un assegno di divorzio a carico del ricorrente di euro 1.000,00.
All'udienza di prima comparizione del 26/03/2024, erano presenti i procuratori delle parti e la sola resistente in persona.
Non potendo quindi esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice si riservava e con successiva ordinanza emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti e – preso atto della concorde richiesta di pronuncia non definitiva sullo status – rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni sul divorzio.
Pertanto, alla successiva udienza del 21/05/2024 erano presenti le parti e i rispettivi procuratori, i quali concludevano come da ricorso e memoria ex art. 473bis cod. proc. civ., rinunciando ai termini per le comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Giudice rimetteva quindi la causa in decisione al Collegio e con sentenza non definitiva n.
1040/2024 del 22/05/2024, pubblicata in pari dati, dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Con contestuale ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio fissando successiva udienza al 23/07/2024, all'esito della quale il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni, disponendo la trattazione scritta della relativa udienza.
Soltanto parte resistente provvedeva al deposito delle note contenenti la precisazione delle conclusioni e con ordinanza ex art. 127ter cod. proc. civ. emessa in data 28/03/2025 il
Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
1. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Preliminarmente rilevato che è già stata emessa tra le parti sentenza parziale sullo status con sentenza non definitiva n. n. 1040/2024 del 22/05/2024, pubblicata in pari dati, si precisa pertanto che la presente decisione ha ad oggetto le restanti domande proposte nel giudizio.
2. Sull'assegno divorzile richiesto dalla resistente
2.1 Al fine di pronunciarsi in merito alla sussistenza dei presupposti per la concessione dell'assegno divorzile chiesto da parte resistente è necessario comprendere le finalità e le condizioni legittimanti il diritto al suddetto assegno.
La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 18287/18) ha individuato una duplice funzione dell'assegno divorzile: quella perequativo-compensativa e quella assistenziale.
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4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7022/2023 Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la corresponsione dell'assegno si richiede da un lato l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dall'altro, l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della dell'art. 5, comma 6, l. 898/1970, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione, sia sulla quantificazione dell'assegno.
In primo luogo, quindi, il giudizio dovrà essere espresso, in primo luogo, alla luce dell'analisi delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali delle parti emerse dagli atti di causa. Dopodiché sarà necessario verificare se, l'eventuale riscontrato squilibrio reddituale e patrimoniale fra le parti derivi dal fatto che il richiedente si sia dedicato, durante il matrimonio, in via prevalente alla famiglia e alla crescita dei figli, sacrificando quindi le occasioni di crescita professionale e lavorativa.
2.2 Tanto premesso, si osserva quindi che per il riconoscimento dell'assegno divorzile di tipo assistenziale è, quindi, necessario che il richiedente l'assegno fornisca la prova della mancanza di autosufficienza o indipendenza economica e dell'impossibilità di procurarsele per ragioni oggettive.
Quanto invece all'assegno divorzile di tipo perequativo/compensativo, esso è fondato sullo squilibrio reddituale e patrimoniale fra i coniugi originatosi dalla circostanza secondo cui il richiedente dimostri di essersi dedicato, durante il matrimonio, in via prevalente alla famiglia, sacrificando quindi le occasioni di crescita professionale e lavorativa.
2.3 Nel caso di specie, il ricorrente, a seguito di un'ingente esposizione debitoria contratta in
Italia, dopo un primo viaggio a Dubai nell'autunno del 2015, nel giugno del 2016 sottoscriveva un mandato di agente per la Successivamente, nell'anno Controparte_4
2019, lo stesso entrava a far parte della Platinum Square Real Estate broker di Dubai, società di intermediazione immobiliare.
Il medesimo, a far data dalla propria iscrizione all'AIRE nel mese di febbraio 2021, non presenta denuncia dei redditi in Italia e ivi non percepisce alcun reddito.
Ebbene, malgrado la documentazione dimessa dal ricorrente risulti lacunosa e incompleta e come tale inidonea a consentire una ricostruzione integrale della situazione reddituale e patrimoniale del sig. si osserva quanto segue. Parte_1
Come narrato nel libro autobiografico scritto dal ricorrente (cfr. 6 allegato alla comparsa di costituzione), per sua stessa ammissione, il medesimo risulta ben avviato nel mondo lavorativo di Dubai, dove si è stabilmente trasferito da qualche anno. Il sig. infatti, Pt_1 svolge negli Emirati Arabi la professione di broker di immobili, con particolare attenzione
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5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7022/2023 all'attività di consulenza. Egli, inoltre, è attivamente occupato come agente immobiliare in qualità di formatore/fondatore della “ER TI Academy”, nella quale lavorano circa trenta professionisti.
Il sig. risulta inoltre socio e fondatore della società di consulenza immobiliare di Pt_2 lusso “Platinum Square” con sede sia a Dubai che a Bassano del Grappa (VI) ed inoltre collabora con la società “Platinum Italia Square Srl” con sede in Italia. (cfr. doc. 15-16-17 resistente).
Il ricorrente peraltro non ha riportato eventuali spese dallo stesso sostenute, avendo anzi rappresentato di vivere a Dubai in un'abitazione messagli a disposizione da due amici che lo ospitano (cfr. doc. 24 del ricorrente).
Di contro, la resistente, non svolge alcun lavoro essendo disoccupata.
Emerge dunque che la sig.ra si trova in una situazione di mancanza di _1 autosufficienza economica, non percependo alcun reddito e attesa l'età, lo stato di salute e l'inesperienza nel mondo lavorativo sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Difatti la sig.ra ha provato di aver lavorato come collaboratrice nella agenzia _1 immobiliare del marito in DE (PD). La stessa ha inoltre ricoperto le cariche di socia accomandataria della società Delta immobiliare, socia accomandante della società Gemma
Immobiliare sas e della società TI Immobiliare s.a.s. di TI ER & C., società, di fatto, gestite integralmente dal marito e a causa delle quali la resistente ha subito protesti e trascrizioni in conservatoria, come risulta dal report aggiornato al 09/02/2018 depositato
(cfr. doc. 5 resistente).
Del resto, tali circostanze non risultano contestate dal ricorrente e sono da considerarsi dunque provate. Il comportamento processuale del sig. viene infatti valutato come Pt_1
elemento probatorio rilevante, essendosi il medesimo – a seguito dell'iscrizione a ruolo del ricorso – sostanzialmente disinteressato della causa dal medesimo intrapresa. Il ricorrente, infatti, non ha provveduto al deposito delle memorie ex art. 473bis.17 cod. proc. civ. né delle note di precisazione delle conclusioni. Inoltre, il medesimo non è mai comparso alle udienze, per le quali ha anzi presentato istanze di rinvio immotivate non supportate da giustificate e comprovate esigenze motivate.
2.3.1 Infine si osserva che il matrimonio tra il ricorrente e la signora si è _1 protratto per 15 anni, durante i quali la moglie si è completamente dedicata alla famiglia, non soltanto lavorando a fianco del marito e rispondendo personalmente dei debiti dal
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6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7022/2023 medesimo contratti ma occupandosi altresì della figlia E ciò financo quando il Per_1 sig. – come dal medesimo affermato – dal 2015 (allorquando la figlia aveva quindi Pt_1
12 anni) iniziava a recarsi saltuariamente a Dubai, ivi poi trasferirsi stabilmente grazie quindi all'ausilio della moglie nella gestione totale della figlia permettendo al medesimo di intraprendere una nuova vita, personale e lavorativa, e così di reinserirsi nel giro di affari del mondo immobiliare, risollevando pertanto la propria situazione debitoria.
Sulla base di quanto esposto ne consegue pertanto che la domanda avanzata dalla resistente di corresponsione di un assegno in suo favore risulta fondata, essendo ravvisabili gli estremi per il riconoscimento di un assegno divorzile tanto di tipo assistenziale, quanto di tipo compensativo/perequativo.
Pertanto, il Collegio pone a carico del ricorrente un assegno mensile, a titolo Parte_1 di assegno divorzile, pari ad € 1.000,00, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese alla resistente , rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e ciò con _1
decorrenza dalla data del deposito della presente sentenza.
3. Sul contributo al mantenimento della figlia Per_1
3.1 Si deve evidenziare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
3.2 Nel caso di specie, parte ricorrente nel proprio atto introduttivo, a pagg. 7-8, ha rappresentato che la figlia maggiorenne a far data da mese di aprile 2023 veniva Per_1
assunta con contratto di lavoro a chiamata e percepiva un'entrata cifra mensile di circa €
700,00. Il ricorrente inoltre ha depositato una dichiarazione sottoscritta dalla figlia in data
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7 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7022/2023 30/11/2023 (cfr. doc. 33 allegato al ricorso) mediante la quale la stessa esprimeva la volontà di rinunciare all'assegno di mantenimento in suo favore.
Sul punto la resistente, nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 473bis.17, comma 2, cod. proc. civ. eccepiva come in realtà la figlia svolgesse semplicemente un “lavoretto” precario, a tempo determinato, con scadenza del contratto a chiamata in data 14/04/2024.
Inoltre, attraverso una seconda dichiarazione resa dalla figlia medesima in data 09/02/2024 e depositata agli atti della resistente (cfr. doc. 19 allegato alla comparsa di costituzione) risulta smentita la circostanza dapprima rappresentava da Per_1
Con la sottoscrizione del secondo documento, la figlia infatti afferma “Io sottoscritta nata a [...] il [...] dichiaro di aver sottoscritto la Persona_1
dichiarazione di data 30/11/2023 su richiesta di mio padre il quale mi ha indotto a firmarla.
Io non sono assolutamente autosufficiente infatti frequento l'università, percepisco circa
400 euro al mese per un lavoro serale come cameriera il cui contratto mi scade il 14 aprile
2024.
Vivo con mia mamma la quale non lavora e non riesce a trovare lavoro.”.
Quanto premesso non risulta contestato o smentito dal ricorrente, non avendo lo stesso preso posizione in merito, stante l'assenza del deposito delle memorie ex art. 473bis.17 cod. proc. civ.
A ben vedere dal contratto di lavoro a chiamata depositato proprio dal ricorrente (cfr. doc.
31) si evince che la scadenza dell'impiego è fissata al 13/04/2024 e come tale quindi non idoneo a garantire a una stabilità economica tale da giustificare una revoca della Per_1 corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Difatti non può affermarsi che abbia raggiunto un'indipendenza economica tale Per_1
da renderla autosufficiente, posto che il contratto sottoscritto dalla ragazza era temporaneo e comunque le garantiva un'entrata esigua.
Del resto, sul punto, la Corte di Cassazione è unanime nel ritenere che, per dirsi raggiunta l'indipendenza economica da parte del figlio, non sia sufficiente un lavoro precario né un lavoro serale o part-time iniziato per fare esperienza e neppure un lavoro con contratto a tempo determinato.
E anzi, con l'ordinanza n. 17183 del 14 agosto 2020 la Suprema Corte fornisce ulteriori chiarimenti su questo punto, affermando che il diritto al mantenimento da parte dei figli
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8 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7022/2023 maggiorenni post-formazione è condizionato dalla loro capacità di dimostrare di aver fatto ogni sforzo possibile per diventare economicamente indipendenti.
Ciò implica un impegno attivo nella ricerca di un'occupazione, adeguando, se del caso, le proprie aspettative alle reali opportunità di lavoro disponibili, senza attendere passivamente un'opportunità ideale che corrisponda esattamente alle proprie ambizioni professionali.
Questa giurisprudenza sottolinea l'importanza della responsabilità individuale dei figli maggiorenni nel perseguire l'indipendenza economica e stabilisce che l'obbligo di mantenimento dei genitori non può essere considerato illimitato o incondizionato, ma soggetto a una valutazione del reale impegno e delle azioni intraprese dai figli per migliorare la propria condizione economica.
Nel caso di specie è incontestabilmente dimostrato come si sia concretamente Per_1
attivata per la ricerca di un lavoro che le garantisse una minima entrata e ciò pur a fronte del percorso universitario intrapreso.
Depone in tal senso anche la dichiarazione depositata dal ricorrente, nella quale la figlia afferma “Anche se non ho guadagni elevatissimi, cerco di risparmiare per non trovarmi mai al verde” così dimostrando pertanto un serio impegno nel voler essere economicamente indipendente e non pesare sui propri genitori.
Pertanto, tenuto conto di quanto esposto e del fatto che le spese di mantenimento e cura quotidiane della figlia gravano esclusivamente sulla madre da quando il padre si è trasferito negli Emirati Arabi, il Collegio stima equo porre a carico del ricorrente un assegno mensile,
a titolo di contributo al mantenimento della figlia pari a € 585,00, da Per_1
corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese alla resistente , rivalutabile _1
annualmente secondo gli indici ISTAT e ciò con decorrenza dalla data del deposito della presente sentenza.
3.3 Per quanto attiene alle spese straordinarie – per la cui individuazione e regolamentazione si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso – esse andranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
4. Sulle spese di lite
Attesi gli esiti del presente giudizio le spese processuali seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate nel dispositivo come da D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, con applicazione dei parametri medi previsti nello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di complessità bassa) senza considerare la fase istruttoria e la fase decisionale.
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9 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7022/2023
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 _1
1) pone a carico del ricorrente un assegno mensile, a titolo di assegno Parte_1 divorzile, pari ad € 1.000,00, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese alla resistente
, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla _1
data del deposito della presente sentenza;
2) pone a carico del ricorrente un assegno mensile, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia maggiorenne pari ad € 585,00, da Persona_1
corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese alla resistente , rivalutabile _1
annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data del deposito della presente sentenza;
3) pone le spese straordinarie in favore della figlia disciplinate come da Persona_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, a carico di entrambi i genitori, ripartite nella percentuale del 50% ciascuno;
4) condanna il ricorrente , al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
resistente che liquida nella somma di € 2.905,00, oltre spese generali, IVA e _1
Cp.
Treviso, 01/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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10 Tribunale di Treviso – R.G. n. 7022/2023