Sentenza 6 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 9263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9263 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09263/2025REG.PROV.COLL.
N. 00856/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 856 del 2024, proposto da LA OZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Corradini, Salvatore Mileto, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Prato del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvio Carloni, Francesco Nardocci, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Silvio Carloni in Roma, via Filippo Corridoni 14;
DO PP, AT AZ, AB RA, IO NA, OB AL, PA TO, TT VI, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Comune di Santa Marinella, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 9555/2023;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Prato del Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il Cons. DO IN e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1.La questione controversa riguarda il permesso di costruire n. 31/2010 del 18 gennaio 2017, unitamente alla preliminare delibera consiliare n. 61 del 23 dicembre 2011, con la quale il Comune di S. Marinella ha assentito, in favore del sig. LA OZ, la realizzazione in zona V1-Verde privato del P.d.L., in deroga alle previsioni urbanistiche, ai sensi dell’art. 14 d.P.R. n.380/2001, di una "copertura a struttura in acciaio su campo da tennis - tribuna scoperta in c.a.", della larghezza m. 21,82, altezza al colmo mt. 9,525 e lunghezza mt. 42,30, per una cubatura effettiva di oltre 4000 mc.
Avverso detti atti hanno proposto ricorso in primo grado alcuni proprietari di unità immobiliari, ad uso residenziale, qui non costituiti, ubicate all’interno del Piano di Lottizzazione denominato “Prato del Mare” (approvato dal Comune di S. Marinella, giusta delibera consiliare n. 73 del 30 novembre 1990) e l’odierno appellato Consorzio “Prato del Mare”, costituito con la finalità, tra l’ altro, di manutenere e gestire le opere di urbanizzazione primaria e secondaria della lottizzazione nonché vigilare sulle nuove costruzioni all’interno della medesima.
Le opere sarebbero state completate il 4 e 5 giugno 2017 e da quel momento, sarebbero risultate evidenti le caratteristiche plano-volumetriche e, quindi, il vulnus che ne sarebbe derivato, in termini di aggravio del carico urbanistico, e la variazione in peius della qualità dell’ambiente e del paesaggio della lottizzazione, privata della veduta panoramica verso il mare.
2. Con la sentenza qui appellata il giudice di primo grado ha accolto il ricorso preliminarmente respingendo l’eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse, e di irricevibilità, per tardività, sollevate dall’odierno appellante.
2.1 In particolare, per quanto di interesse nell’odierno appello, in relazione all’eccezione di inammissibilità, il giudice di primo grado ha rilevato che:
-l’intervento edilizio in questione è ubicato all’interno di una lottizzazione, la cui disciplina urbanistico-edilizia, prevede per l’osservanza delle relative disposizioni, una specifica funzione del Consorzio Prato del Mare relativamente anche alla tutela del paesaggio, dell’ambiente e della vivibilità del comprensorio, avente una superficie circa di. 564.000 mq.;
-l’aggravio urbanistico che consegue alla realizzazione della copertura degli impianti di tennis - in conseguenza, tra l’altro, delle dimensioni - legittima il ricorso anche in considerazione della vicinitas esistente.
2.2 Quanto all’eccezione di irricevibilità per tardività, il giudice di primo grado l’ha respinta sulla base delle seguenti argomentazioni:
- la delibera n. 61 del 23 dicembre 2011 – con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il progetto proposto dal sig. OZ, avente ad oggetto la realizzazione, in deroga alle previsioni urbanistiche, ex art. 14 D.P.R. n.380/2001, di una “tensostruttura a copertura di un campo da tennis e realizzazione di una struttura scoperta” – ha natura “prodromica” ; l’efficacia lesiva si è attualizzata tempo dopo, in data 18 gennaio 2017, con il rilascio del permesso di costruire qui impugnato;
- l’impugnazione è tempestiva atteso che l’odierno appellante che ha eccepito l’irricevibilità dell’impugnazione non ha fornito la prova dell’effettiva conoscenza dei provvedimenti impugnati da parte dell’odierno appellato. È piuttosto emersa la prova che alla data del 15 maggio del 2017, nessuna tensostruttura fosse ancora stata installata, con conseguente ricevibilità del ricorso in primo grado; a quella data era stata presentata una SC (acquisita al protocollo comunale n. 14251 del 15 maggio 2017) con la quale l’odierno appellante ha comunicato al Comune una variante in corso d’opera al P.d.C. n. 31/2010.
2.3 Quanto al merito, il giudice di primo grado ha accolto il ricorso dell’odierno appellato in considerazione della pretermissione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 l. n. 241/90 e 14 D.P.R. n. 380/2001 in quanto:
-l’art 14 d.P.R.380/2001 richiede una valutazione specifica della posizione del controinteressato atteso che l’amministrazione deve comunque darne conto in sede di motivazione;
- la mancata comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati, in quanto vulnerati dal rilascio del titolo in parola, è una violazione sostanziale non essendo stata portata a conoscenza di nessuno dei ricorrenti, ivi incluso il Consorzio appellato “Prato del Mare.
In conclusione nel merito il giudice di primo grado ha statuito l’obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi.
3. Viene proposto ora appello per il seguente unico motivo:
Sull’erroneo rigetto dell’eccezione di tardività dell’impugnazione della delibera del Consiglio comunale di S. Marinella n. 61/2011.
In particolare l’appellante, richiamando la giurisprudenza riferita alle modifiche al piano regolatore, sostiene che la delibera in esame doveva essere impugnata al momento della sua adozione; in una tale eventualità l’immediata impugnativa andava svolta in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio che, nel caso in ispecie, sarebbe la delibera del Consiglio comunale che approva il permesso di costruire in deroga e dalla quale risulterebbero anche i progetti di supporto. Sostiene, inoltre, l’appellante che il progetto sarebbe stato approvato anche dalla Commissione edilizia e ciò risulterebbe dalla sentenza qui appellata.
In sostanza, ad avviso dell’odierno appellante, la delibera impugnata conterrebbe prescrizioni che in via immediata stabilirebbero le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata nel cui ambito rientra , tra l’altro, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo.
Inoltre sostiene che l’avviso ex art. 14 d.P.R. 380/2001 agli “interessati” ha carattere endoprocedimentale, essendo finalizzato alla partecipazione al procedimento di adozione della delibera consiliare di eventuali soggetti “interessati”, e non sarebbe disposto per la fase conseguente alla chiusura del procedimento.
Si è costituito il Consorzio il quale, in sede di memoria depositata agli atti di causa il 9 giugno 2025, ripropone i motivi proposti in primo grado e rimasti assorbiti sui quali il TAR Lazio non si è pronunciato; al riguardo l’appellante eccepisce la tardività della riproposizione.
4. Il motivo di appello è infondato.
4.1 Al riguardo occorre preliminarmente considerare la ratio del permesso in deroga.
Secondo giurisprudenza consolidata il permesso di costruire in deroga di cui all’art. 14, d.p.r.380/2001 è un istituto di carattere eccezionale rispetto all’ordinario titolo edilizio e rappresenta l’espressione di un potere ampiamente discrezionale che si concretizza in una decisione di natura urbanistica, da cui trova giustificazione la necessità di una previa delibera del consiglio comunale; in particolare, in tale procedimento il consiglio comunale è chiamato ad operare una comparazione tra l’interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica e quello del privato ad attuare l’interesse costruttivo ( cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent., 20 novembre 2023 n. 9924, Cons. Stato, sez. IV, sent., 28 gennaio 2022 n. 616).
Ne consegue che in questo contesto il potere de qua è circondato da particolari garanzie che consistono principalmente nel prevedere la comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti interessati che, nel caso specifico, è l’appellato Consorzio, posta la sua funzione di tutela e rappresentanza degli interessi dei consorziati.
A tal riguardo lo statuto del Consorzio dispone che questo provvede, tra l’altro, al controllo delle nuove costruzioni ed alle autorizzazioni per l'installazione dei cartelloni pubblicitari segnaletici, … insegne di qualsiasi genere, comprese quelle relative ad esercizi commerciali attraverso la Commissione per la tutela urbanistica e paesistica di cui all'art. 17 bis; alla segnalazione ai competenti organi comunali di eventuali violazioni agli obblighi di cui alle citate Convenzioni con il Comune di Santa Marinella, o eventuali altre attività, circostanze o fatti che, in ogni modo, possano arrecare pregiudizio allo sviluppo del comprensorio.
Ne emerge quindi un ruolo attivo del Consorzio anche sull’attività urbanistica esercitata che avrebbe richiesto comunque l’obbligo di procedere nei suoi confronti alla notifica ex art. 14 d.P.R. 380/2001; mediante detta notifica il Consorzio avrebbe potuto partecipare al procedimento in deroga contribuendo fattivamente al bilanciamento degli interessi connessi all’esercizio del potere in deroga cui doveva, causa cognita, ottemperare il Consiglio comunale.
4.2 Va ancora rilevato, che nel caso specifico la questione va vista sotto una diversa prospettiva: si tratta di una variante specifica che comporta una modifica puntuale in ordine alla quale - oltre all’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento in deroga ai soggetti interessati - corrisponde l’onere di notificazione.
Tutto ciò premesso, preliminarmente va rilevato che l’appellante – come già rilevato dal TAR e non smentito con l’appello – non ha dimostrato la data di effettiva conoscenza della delibera e del permesso di costruire in capo alla controparte.
In secondo luogo va detto che, attesa anche la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento e della successiva notificazione della delibera, il termine per impugnare, nel caso di specie, non poteva che farsi decorrere dal momento dell’effettiva conoscenza dell’atto applicativo (il permesso di costruire).
In relazione a quest’ultimo, non v’è dubbio che il termine per giurisprudenza consolidata decorre per il controinteressato o dal momento della notifica o comunicazione o dal momento in cui altrimenti ne viene a conoscenza. Nel caso di specie, come correttamente affermato dal TAR e non adeguatamente smentito in appello, “non è vi è prova in atti che i ricorrenti avrebbero potuto apprezzare la consistenza dell’opera avversata in epoca antecedente al 4/5 giugno del 2017”.
5. L’appello è dunque da respingere; gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Attesa la reiezione dell’appello, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Consorzio Prato del Mare, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZO ER, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
DO IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO IN | ZO ER |
IL SEGRETARIO