TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/05/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 819/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Carta Elisabetta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 819/2025, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Bastianina Parte_1 C.F._1
CO presso il cui studio è elettivamente domiciliata
E
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Mattana presso il CP_1 C.F._2 cui studio è elettivamente domiciliato con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel Ricorso introduttivo e confermate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate in data 25.04.2025 e 28.04.2025 di seguito riportate:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi contratto in Alghero il 30.04.1989 e trascritto nel registro del relativo comune al n 41, p.s. II A, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle opportune annotazioni, alle seguenti:
CONDIZIONI
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ciascuno nella propria residenza;
2) obbligo a carico del CO di corrispondere mensilmente alla la somma mensile di Parte_1 euro 100,00 a titolo di assegno divorzile, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
pagina 1 di 2 3) assegnazione in uso esclusivo della casa coniugale sita in Alghero nella Via Di Vittorio n. 39 alla
, con diritto di abitazione in favore di quest'ultima, convenendo altresì le parti che Parte_1 laddove la figlia dovesse rientrare in Italia potrà usufruirne al medesimo fine di abitarci;
CP_2
4) con rinuncia ai termini di impugnazione;
5) con compensazione delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Alghero in data 30.04.1989
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note depositate in data 25.04.2025 e 28.04.2025 come riportate in epigrafe.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato in data
7.03.2025 dai signori e , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 CP_1 disattesa od assorbita, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
in Alghero (SS) il 30.04.1989 e trascritto nel registro del relativo comune al n 41, p.s. II A anno
[...]
1989 conferma le condizioni del divorzio come formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e riportate in epigrafe ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 27.05.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Carta Elisabetta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 819/2025, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Bastianina Parte_1 C.F._1
CO presso il cui studio è elettivamente domiciliata
E
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Mattana presso il CP_1 C.F._2 cui studio è elettivamente domiciliato con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel Ricorso introduttivo e confermate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate in data 25.04.2025 e 28.04.2025 di seguito riportate:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi contratto in Alghero il 30.04.1989 e trascritto nel registro del relativo comune al n 41, p.s. II A, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle opportune annotazioni, alle seguenti:
CONDIZIONI
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ciascuno nella propria residenza;
2) obbligo a carico del CO di corrispondere mensilmente alla la somma mensile di Parte_1 euro 100,00 a titolo di assegno divorzile, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
pagina 1 di 2 3) assegnazione in uso esclusivo della casa coniugale sita in Alghero nella Via Di Vittorio n. 39 alla
, con diritto di abitazione in favore di quest'ultima, convenendo altresì le parti che Parte_1 laddove la figlia dovesse rientrare in Italia potrà usufruirne al medesimo fine di abitarci;
CP_2
4) con rinuncia ai termini di impugnazione;
5) con compensazione delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Alghero in data 30.04.1989
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note depositate in data 25.04.2025 e 28.04.2025 come riportate in epigrafe.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato in data
7.03.2025 dai signori e , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 CP_1 disattesa od assorbita, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
in Alghero (SS) il 30.04.1989 e trascritto nel registro del relativo comune al n 41, p.s. II A anno
[...]
1989 conferma le condizioni del divorzio come formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e riportate in epigrafe ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 27.05.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 2 di 2