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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/06/2025, n. 3294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3294 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7220/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7220/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Modifica condizioni di affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Giarre (CT), Corso Italia n. 157, presso lo C.F._1
studio dell'avv. PULVIRENTI GRAZIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Gela (CL), Via Sen. Damaggio n. 105, presso lo studio dell'avv. DI
MAURO FILIPPO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta, riportandosi al contenuto dell'accordo depositato telematicamente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto la modifica del decreto n. 6495/2019 emesso da Parte_1
questo Tribunale il 03/07/2019 nel cui contesto sono state disciplinate le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minorenne Persona_1
, nato il [...] dall'unione con .
[...] Controparte_1
Il ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo del minorenne con collocamento presso sé, di disciplinare il diritto di visita della madre e di porre a carico di quest'ultima un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio dell'importo di Euro 200,00.
Si è costituita in giudizio opponendosi alle domande avversarie e Controparte_1
chiedendo, a sua volta, l'affidamento esclusivo del minorenne, nonché l'aumento dell'importo dell'assegno mensile di mantenimento in favore del minorenne nella misura di Euro 300,00.
Nel corso del procedimento, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minorenne.
Invero, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine ad elementi già disciplinati nel sopra menzionato decreto di questo Tribunale del 3.7.2019, e pertanto, trattandosi di modifica del decreto stesso, non può rilevare ragionevolmente un accordo che si basi sulle stesse circostanze.
L'unico elemento di effettiva “modifica” dell'ordinanza del 3.7.2019 inerisce al diritto di visita posto in favore del figlio minorenne e del ricorrente, e nello specifico, testualmente: “Il padre
sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, previo accordo Parte_1
con la sig.ra ; in caso di mancato accordo, potrà vedere e tenere il figlio secondo le CP_1
seguenti modalità:
- compatibilmente con le esigenze del minore tre pomeriggi a settimana e precisamente il
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,30 alle 20,00.
2 - un weekend alternato dalle ore 16.00 del Venerdì alle ore 20.00 della Domenica. Durante il
periodo feriale per 15 giorni ed inoltre tre giorni nel periodo natalizio alternando il giorno di
capodanno con quello di Natale e tre giorni nel periodo pasquale alternando il giorno di
Pasqua con il lunedì dell'Angelo”.
Orbene, il Tribunale ritiene di condividere esclusivamente tali modifiche, rigettando le altre,
poiché già comprese nel decreto di questo Tribunale del 3.7.2019.
La natura della causa e la definizione congiunta della stessa consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, in sedei di modifica del decreto n. 6495/2019 di questo Tribunale del 03/07/2019, così provvede:
dispone che il ricorrente possa sempre vedere e tenere con sé il Parte_1
figlio minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro Persona_1
genitore e del figlio stesso (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e come esposto in parte motiva;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 16 Maggio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7220/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Modifica condizioni di affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Giarre (CT), Corso Italia n. 157, presso lo C.F._1
studio dell'avv. PULVIRENTI GRAZIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Gela (CL), Via Sen. Damaggio n. 105, presso lo studio dell'avv. DI
MAURO FILIPPO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta, riportandosi al contenuto dell'accordo depositato telematicamente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto la modifica del decreto n. 6495/2019 emesso da Parte_1
questo Tribunale il 03/07/2019 nel cui contesto sono state disciplinate le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minorenne Persona_1
, nato il [...] dall'unione con .
[...] Controparte_1
Il ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo del minorenne con collocamento presso sé, di disciplinare il diritto di visita della madre e di porre a carico di quest'ultima un assegno mensile di mantenimento in favore del figlio dell'importo di Euro 200,00.
Si è costituita in giudizio opponendosi alle domande avversarie e Controparte_1
chiedendo, a sua volta, l'affidamento esclusivo del minorenne, nonché l'aumento dell'importo dell'assegno mensile di mantenimento in favore del minorenne nella misura di Euro 300,00.
Nel corso del procedimento, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minorenne.
Invero, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine ad elementi già disciplinati nel sopra menzionato decreto di questo Tribunale del 3.7.2019, e pertanto, trattandosi di modifica del decreto stesso, non può rilevare ragionevolmente un accordo che si basi sulle stesse circostanze.
L'unico elemento di effettiva “modifica” dell'ordinanza del 3.7.2019 inerisce al diritto di visita posto in favore del figlio minorenne e del ricorrente, e nello specifico, testualmente: “Il padre
sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, previo accordo Parte_1
con la sig.ra ; in caso di mancato accordo, potrà vedere e tenere il figlio secondo le CP_1
seguenti modalità:
- compatibilmente con le esigenze del minore tre pomeriggi a settimana e precisamente il
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,30 alle 20,00.
2 - un weekend alternato dalle ore 16.00 del Venerdì alle ore 20.00 della Domenica. Durante il
periodo feriale per 15 giorni ed inoltre tre giorni nel periodo natalizio alternando il giorno di
capodanno con quello di Natale e tre giorni nel periodo pasquale alternando il giorno di
Pasqua con il lunedì dell'Angelo”.
Orbene, il Tribunale ritiene di condividere esclusivamente tali modifiche, rigettando le altre,
poiché già comprese nel decreto di questo Tribunale del 3.7.2019.
La natura della causa e la definizione congiunta della stessa consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, in sedei di modifica del decreto n. 6495/2019 di questo Tribunale del 03/07/2019, così provvede:
dispone che il ricorrente possa sempre vedere e tenere con sé il Parte_1
figlio minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro Persona_1
genitore e del figlio stesso (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e come esposto in parte motiva;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 16 Maggio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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