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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/02/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE MINORI
La Corte di Appello di Ancona, riunitasi in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Guido Federico Presidente
dott. Anna Bora Consigliere
dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
dott. Paolo Mengani Consigliere esperto dott. Graziamaria De Rugeriis Consigliere esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di secondo grado iscritto al n. 959/2024 R.G. promosso da
e rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Parte_1 Parte_2
Di Bonaventura
APPELLANTI nei confronti del minore
assistito dal curatore speciale avv. Silvia Persona_1
Acquaroli
pagina 1 di 4 Nonché nei confronti di
e , rappresentati e difesi Controparte_1 Parte_3 dall'avv. Mariagioia Squadroni
Con l'intervento della
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona
RICHIAMATA la sentenza con cui in data 04.07.2024 il Tribunale per i Minorenni delle Marche ha rigettato il ricorso presentato da e Parte_1 Parte_2 al fine di poter incontrare liberamente il nipote prevedendo invece che Per_1 possano vederlo solo con l'assistenza dei servizi sociali e compatibilmente con la volontà del minore;
LETTO il reclamo proposto dai nonni, i quali ritengono che non sia stata adeguatamente approfondita l'adeguatezza dei genitori di né “l'assenza Per_1 di ogni “ingerenza” sulle capacità del minore e sulla volontà dello stesso ad incontrare i nonni materni” e rivendicano il proprio diritto di vedere il nipote, tenuto conto delle peculiari caratteristiche della c.d. adozione mite;
PRESO ATTO che la Procura Generale ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato, ritenendolo corrispondente all'interesse del minore;
RILEVATO che analoghe conclusioni sono state tratte dalla curatrice del minore, secondo la quale il comportamento attualmente tenuto dai nonni potrebbe pregiudicare il minore;
LETTA la comparsa con cui si sono costituiti i genitori di ricordando il Per_1 buon rapporto instaurato con i nonni biologici del bambino sino a quando il loro comportamento non è mutato, pregiudicando la serenità del nipote;
ESAMINATE le relazioni periodicamente trasmesse dai servizi sociali, dalle quali emerge il buon andamento degli incontri tra i signori ed il nipote Parte_4 sino al dicembre 2022, quando i nonni hanno iniziato ad assumere Per_1 atteggiamenti fortemente polemici nei confronti dei genitori del bambino,
pagina 2 di 4 rivendicando il proprio legame di sangue e mettendo in contatto il minore con la madre biologica (decaduta dalla responsabilità genitoriale sin dal 30.01.2018 a causa dei comportamenti gravemente pregiudizievoli per il figlio) senza alcuna preventiva preparazione, né alcun accordo con i genitori;
RILEVATO che gli odierni appellanti lamentano un'asserita parzialità dei servizi sociali, ma non contestano sostanzialmente gli episodi descritti nelle relazioni ed anzi ribadiscono la propria posizione anche all'interno degli atti difensivi, nell'ambito dei quali il nonno paterno rivendica il ruolo di “tutela” nei confronti del minore a fronte dell'inadeguatezza o dell'assenza dei genitori biologici, senza tener conto del ruolo genitoriale da tempo rivestito dai coniugi
(cfr. pag. 4 del ricorso in appello); Persona_2
EVIDENZIATO che tale atteggiamento ha determinato una forte tensione nel minore, il quale ha assistito ai comportamenti polemici ed aggressivi tenuti dai nonni ed ha ascoltato le pesanti e ripetute critiche nei confronti dei propri genitori, giungendo a fare “finta di dormire in auto, perché non li volevo sentire lamentarsi e dire sempre che sono il loro nipote;
non parlavano d'altro e non ero sereno” (cfr. ascolto del minore in data 03.11.2024);
RILEVATO che i nonni non sembrano percepire la sofferenza del nipote (il quale vorrebbe “che i nonni si calmassero e non facessero tanto casino e che la famiglia fosse unita come avveniva prima”) ed hanno proseguito nei propri atteggiamenti polemici anche dinanzi ai primi giudici (cfr. verbale dell'udienza tenutasi in data
28.06.2024);
RAMMENTATO che “il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., coerentemente con l'interpretazione dell'articolo 8 Cedu fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira l'esclusivo interesse del minore”, concretamente sussistente “quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del pagina 3 di 4 minore” (cfr. Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 15238 del 12.06.2018, nonché in senso sostanzialmente analogo Cass. Sez. I, ordinanza n.2881 del 31.01.2023);
RITENUTO pertanto che il desiderio degli odierni appellanti di mantenere un continuativo rapporto con il nipote possa essere realizzato solo qualora non pregiudichi le esigenze di ed i suoi stessi desideri, discutendosi di un Per_1 minore che si sta ormai avviando verso l'adolescenza e che è in grado di decidere se e come proseguire gli incontri con i nonni senza trovarsi coinvolto in un evidente conflitto di lealtà (leggasi da ultimo la relazione dei servizi sociali di
Macerata in data 10.02.2025);
RILEVATO da ultimo che, stante la peculiarità della materia e la complessità della vicenda, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese del presente grado;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, Sezione Minori,
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza pronunciata dal Tribunale per i
Minorenni delle Marche all'esito della camera di consiglio tenutasi in data
04.07.2024.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite ed ai servizi sociali presso il comune di Macerata.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE MINORI
La Corte di Appello di Ancona, riunitasi in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Guido Federico Presidente
dott. Anna Bora Consigliere
dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
dott. Paolo Mengani Consigliere esperto dott. Graziamaria De Rugeriis Consigliere esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di secondo grado iscritto al n. 959/2024 R.G. promosso da
e rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Parte_1 Parte_2
Di Bonaventura
APPELLANTI nei confronti del minore
assistito dal curatore speciale avv. Silvia Persona_1
Acquaroli
pagina 1 di 4 Nonché nei confronti di
e , rappresentati e difesi Controparte_1 Parte_3 dall'avv. Mariagioia Squadroni
Con l'intervento della
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona
RICHIAMATA la sentenza con cui in data 04.07.2024 il Tribunale per i Minorenni delle Marche ha rigettato il ricorso presentato da e Parte_1 Parte_2 al fine di poter incontrare liberamente il nipote prevedendo invece che Per_1 possano vederlo solo con l'assistenza dei servizi sociali e compatibilmente con la volontà del minore;
LETTO il reclamo proposto dai nonni, i quali ritengono che non sia stata adeguatamente approfondita l'adeguatezza dei genitori di né “l'assenza Per_1 di ogni “ingerenza” sulle capacità del minore e sulla volontà dello stesso ad incontrare i nonni materni” e rivendicano il proprio diritto di vedere il nipote, tenuto conto delle peculiari caratteristiche della c.d. adozione mite;
PRESO ATTO che la Procura Generale ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato, ritenendolo corrispondente all'interesse del minore;
RILEVATO che analoghe conclusioni sono state tratte dalla curatrice del minore, secondo la quale il comportamento attualmente tenuto dai nonni potrebbe pregiudicare il minore;
LETTA la comparsa con cui si sono costituiti i genitori di ricordando il Per_1 buon rapporto instaurato con i nonni biologici del bambino sino a quando il loro comportamento non è mutato, pregiudicando la serenità del nipote;
ESAMINATE le relazioni periodicamente trasmesse dai servizi sociali, dalle quali emerge il buon andamento degli incontri tra i signori ed il nipote Parte_4 sino al dicembre 2022, quando i nonni hanno iniziato ad assumere Per_1 atteggiamenti fortemente polemici nei confronti dei genitori del bambino,
pagina 2 di 4 rivendicando il proprio legame di sangue e mettendo in contatto il minore con la madre biologica (decaduta dalla responsabilità genitoriale sin dal 30.01.2018 a causa dei comportamenti gravemente pregiudizievoli per il figlio) senza alcuna preventiva preparazione, né alcun accordo con i genitori;
RILEVATO che gli odierni appellanti lamentano un'asserita parzialità dei servizi sociali, ma non contestano sostanzialmente gli episodi descritti nelle relazioni ed anzi ribadiscono la propria posizione anche all'interno degli atti difensivi, nell'ambito dei quali il nonno paterno rivendica il ruolo di “tutela” nei confronti del minore a fronte dell'inadeguatezza o dell'assenza dei genitori biologici, senza tener conto del ruolo genitoriale da tempo rivestito dai coniugi
(cfr. pag. 4 del ricorso in appello); Persona_2
EVIDENZIATO che tale atteggiamento ha determinato una forte tensione nel minore, il quale ha assistito ai comportamenti polemici ed aggressivi tenuti dai nonni ed ha ascoltato le pesanti e ripetute critiche nei confronti dei propri genitori, giungendo a fare “finta di dormire in auto, perché non li volevo sentire lamentarsi e dire sempre che sono il loro nipote;
non parlavano d'altro e non ero sereno” (cfr. ascolto del minore in data 03.11.2024);
RILEVATO che i nonni non sembrano percepire la sofferenza del nipote (il quale vorrebbe “che i nonni si calmassero e non facessero tanto casino e che la famiglia fosse unita come avveniva prima”) ed hanno proseguito nei propri atteggiamenti polemici anche dinanzi ai primi giudici (cfr. verbale dell'udienza tenutasi in data
28.06.2024);
RAMMENTATO che “il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., coerentemente con l'interpretazione dell'articolo 8 Cedu fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira l'esclusivo interesse del minore”, concretamente sussistente “quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del pagina 3 di 4 minore” (cfr. Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 15238 del 12.06.2018, nonché in senso sostanzialmente analogo Cass. Sez. I, ordinanza n.2881 del 31.01.2023);
RITENUTO pertanto che il desiderio degli odierni appellanti di mantenere un continuativo rapporto con il nipote possa essere realizzato solo qualora non pregiudichi le esigenze di ed i suoi stessi desideri, discutendosi di un Per_1 minore che si sta ormai avviando verso l'adolescenza e che è in grado di decidere se e come proseguire gli incontri con i nonni senza trovarsi coinvolto in un evidente conflitto di lealtà (leggasi da ultimo la relazione dei servizi sociali di
Macerata in data 10.02.2025);
RILEVATO da ultimo che, stante la peculiarità della materia e la complessità della vicenda, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese del presente grado;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, Sezione Minori,
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza pronunciata dal Tribunale per i
Minorenni delle Marche all'esito della camera di consiglio tenutasi in data
04.07.2024.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite ed ai servizi sociali presso il comune di Macerata.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 4 di 4