Art. 15. Base pensionabile personale civile
L' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e' sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dal seguente:
"Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento:
a) indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ;
b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734 , per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato;
c) indennita' ed assegno personale pensionabile previsti dall' articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728 , per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
d) assegno annuo previsto dall' articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766 , per il personale insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;
e) assegno annuo previsto dall' articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477 , per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare secondaria ed artistica;
f) indennita' e assegno personale pensionabili previsti dall' articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851 per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
g) assegno personale previsto dall' articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 .
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennita', anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile".
L' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e' sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dal seguente:
"Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento:
a) indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ;
b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734 , per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato;
c) indennita' ed assegno personale pensionabile previsti dall' articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728 , per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
d) assegno annuo previsto dall' articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766 , per il personale insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;
e) assegno annuo previsto dall' articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477 , per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare secondaria ed artistica;
f) indennita' e assegno personale pensionabili previsti dall' articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851 per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
g) assegno personale previsto dall' articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 .
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennita', anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile".