Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 14/04/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
VBBLICA ITALIANAREPY
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 924 R.G.L. del 2020,
promossa
DA
Parte 1 nato a [...] il [...], c.f. C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano D'Arma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Gela, via Cartesio n. 14;
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
'P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, in persona del c.f.
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Alessi per procura su foglio separato allegato alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP 1 con sede in Caltanissetta, via Rosso di San Secondo n.
47;
- resistente-
A seguito dell'udienza del 03.04.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta con scadenza il giorno 14/02/2023, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.,
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.11.2020, il ricorrente in epigrafe ha chiesto la rideterminazione e la correlativa liquidazione della propria rendita in ragione dell'aggravamento della patologia (id est, “presenza di placche pleuriche ad incidenza ventilatoria restrittiva"), contratta durante lo svolgimento per diversi anni dell'attività lavorativa di operaio meccanico all'interno della Parte_2
Ha sul punto dedotto:
-che gli era già stato riconosciuto dall' CP 1 il beneficio dell'art. 13 comma 8 L.
257/92 e successive modifiche e integrazioni - c.d. esposizione ad amianto, in forza di provvedimento del 14.03.2007);
- che in data 18.03.2014 il ricorrente aveva proposto istanza all' CP 1 di
Caltanissetta volta al riconoscimento di malattia professionale a seguito della quale era stata accertata, con provvedimento del 26.05.2018, “presenza di placche pleuriche ad incidenza ventilatoria restrittiva", con un grado di invalidità del 14%; che l'ente previdenziale, a seguito di visita di revisione, aveva confermato il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica nella suddetta misura, mediante comunicazione del
21.02.2020;
- che aveva presentato opposizione avverso quella determinazione, allegando documentazione medica a supporto;
opposizione rimasta tuttavia inesitata;
che, con provvedimento di diniego del 22.09.2018, l' P_ aveva comunicato
l'insussistenza dei presupposti per l'espletamento della visita collegiale medica, con conseguente rigetto della spiegata opposizione.
Tanto premesso, ha dunque chiesto all'intestato Tribunale, previo riconoscimento dell'aggravamento dei postumi derivanti dalla lamentata patologia (avendo egli contratto, come conseguenza della già accertata malattia professionale una “Malattia da asbesto con immagini TAC di multiple placche parzialmente calcifiche bilaterali della pleura parietocostale bilaterale con max estenzione di 5 cm e max spessore di 12 mm, dotate di debole enhancement dopo somministrazione e.v. di mdc. Si associano ispessimenti nodulari della pleura diaframmatica. Deficit ventilatorio restrittivo di grado grave”), di dichiarare la propria inabilità lavorativa permanente, applicando una percentuale del 40% in termini di danno biologico, con conseguente diritto alla rideterminazione della rendita spettante come per legge a decorrere dalla presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre interessi legali sino al soddisfo e rivalutazione monetaria.
Con memoria difensiva tardivamente depositata in data 13.01.2022 si è costituito in giudizio l' CP 1 chiedendo il rigetto del ricorso. Ha rilevato, in particolare, che la sostanziale stabilità del quadro clinico dell'assicurato rende congrua la valutazione del 14% di danno biologico già attribuita al ricorrente.
La causa è stata istruita mediante acquisizione delle prove documentali e la C.T.U. medico-legale, indi decisa a seguito dell'udienza del 03.04.2025, celebrata nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti in seno alle note di trattazione scritta. Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
Appare opportuno premettere che, in tema di malattie professionali, l'art. 3 D.P.R.
1124/1965 stabilisce che: "L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni”.
Nondimeno, la Corte costituzionale, con sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma della norma in questione, nella parte in cui non prevede che “l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria
è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro".
Con specifico riferimento alla disciplina risultante dalla citata sentenza della Corte
Costituzionale n. 179/1988, la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di indennizzabilità delle malattie professionali, in seguito alla sentenza n. 179 del 1988 della
Corte Cost. che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (nella
-
parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella) e dell'art. 134 d.P.R. cit. (nella parte in cui condiziona il diritto alla prestazione al fatto che l'inabilità o la morte si verifichino nel periodo di tempo per ciascuna malattia indicato in tabella) - il lavoratore è ammesso a provare che la malattia, anche quando trattasi di malattia non tabellata o comunque insorta fuori dei termini predeterminati, ha ugualmente carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto. In tal caso, tuttavia, il lavoratore non potrà avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella e dovrà dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia denunciata. L'accertamento in ordine alla eziologia professionale della malattia, risolvendosi in un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici" (tra le tante, cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro,
17.08.2018, n. 20774; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 15.10.2014, n. 21825; Cass. Civ., Sez.
Lavoro, 25.09.2004, n. 19312).
In tema di revisione, l'art. 137 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che: "La misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere riveduta su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze della malattia professionale e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
Sulla predetta domanda l'Istituto assicuratore è tenuto a pronunciarsi entro novanta giorni dal ricevimento di essa.
Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'assicurato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104...".
Il richiamato art. 104 D.P.R. citato stabilisce infine che: "L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell' P_, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.
Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente,
l'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria.
Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 102 decorra senza che l'Istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione del comma precedente".
Ebbene, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, occorre anzitutto evidenziare che non vi è contestazione tra le parti in merito alla sussistenza della lamentata malattia professionale, già riconosciuta in via amministrativa dall' P_ .
Risulta, invero, che il ricorrente ha regolarmente denunciato all' P_ la natura professionale della riscontrata patologia respiratoria e che l'Istituto, con provvedimento del
26.05.2018, ne ha riconosciuto la natura tecnopatica con postumi permanenti pari al 14%.
Oggetto del contendere è, pertanto, l'accertamento dell'eventuale aggravamento della malattia sofferta dal Pt 1.
Ciò posto, per verificare la fondatezza della pretesa azionata dall'assicurato è stata disposta consulenza medico-legale. Il c.t.u. nominato, dott.ssa Persona_1 all'esito della indagine peritale espletata e della valutazione della documentazione acquisita nel corso del giudizio, ha rilevato che il ricorrente presenta aggravamento della malattia professionale già riconosciuta, in misura pari al 14%, avendo egli contratto, in conseguenza della già richiamata patologia un
"Moderato deficit ventilatorio restrittivo, con placche pleuriche calcifiche, da malattia professionale secondaria ad esposizione a fibre dell'amianto" cui è correlato un danno biologico nella misura del 30%, dunque con un incremento percentuale del 16% rispetto alla precedente valutazione del 14% compiuta dall' CP 1
Le considerazioni svolte dal consulente tecnico in seno all'elaborato peritale depositato in data 02.03.2022 risultano pienamente condivisibili, in quanto intrinsecamente coerenti, prive di elementi di contraddittorietà e sorrette da ragionevoli argomentazioni logiche e scientifiche.
In particolare, il c.t.u., basandosi sui dati obiettivi riportati nei referti degli esami specialistici eseguiti dal ricorrente nell'arco temporale dal 2007 al 2020 (cfr. doc. allegati al ricorso), ed in particolare della spirometria del 27.11.2017 presso l'U.O. di Pneumologia dell'Ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e della TC torace effettuata il 03.10.2019 presso l'Ospedale di Gela, attestanti un peggioramento del deficit respiratorio, ha ritenuto di attribuire all'assicurato, sulla scorta del calcolo riduzionistico applicato, un punteggio finale ottenuto dalla somma dei punti percentuali per "danno anatomico, derivante dalle lesioni pleuropolmonari riscontrate” e per “danno funzionale, rappresentato dal moderato-grave deficit ventilatorio restrittivo, in assenza di altre complicanze a carico di altri organi e/o apparati”, quest'ultimo valutato, principalmente, dal referto della spirometria sopra richiamata (cfr. pag. 14 della relazione di C.T.U. in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. (cui peraltro le parti non hanno presentato osservazioni nel termine assegnato) non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e da errori di metodo, oltre che perfettamente coerenti con gli esiti degli accertamenti specialistici effettuati sulla persona del periziando presso strutture sanitarie pubbliche, di cui il consulente ha dato puntualmente conto nell'elaborato peritale redatto, che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamato e trascritto e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento.
Alla stregua di quanto esposto va dunque dichiarato il diritto del ricorrente, in conseguenza del riscontrato aggravamento della malattia da cui è affetto ("Moderato deficit ventilatorio restrittivo, con placche pleuriche calcifiche, da malattia professionale secondaria ad esposizione a fibre dell'amianto"), al riconoscimento dell'indennizzo in rendita ex art. 13 del D.lgs. 38/2000, nella misura complessiva del 40%, con decorrenza a partire dal mese di dicembre, secondo quanto accertato dal c.t.u. sulla scorta degli esiti della dell'esame spirometrico datato 27.11.2017 da cui è possibile riscontrare le anzidette limitazioni funzionali.
Sui ratei arretrati vanno liquidati ex lege gli interessi e la rivalutazione monetaria, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412 del 1991.
Gli interessi legali andranno dunque portati in detrazione alle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma VI della L. n. 412 del 1991.
E' opportuno in proposito evidenziare che sui crediti previdenziali aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie - i quali, secondo la regola generale dell'art. 1282 c. c., non sono produttivi di interessi corrispettivi (o compensativi) finché non siano divenuti liquidi ed esigibili possono decorrere gli interessi moratori ai sensi del 2° comma, art. 1224 c. c., in
-
caso di mora dell'istituto previdenziale debitore;
dunque dal momento di emissione del provvedimento espresso di rigetto o, al più, dal decorso del termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda senza che l' P_ si sia pronunciato, stante il valore di rigetto accordato dalla legge al silenzio serbato in materia da parte dell'ente previdenziale
(art. 7, 1. n. 533 del 1973).
La soccombenza dell'ente resistente regola la distribuzione delle spese di lite, le quali vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto, ex art. 5 del D.M. citato, del valore della causa e dell'attività in concreto svolta (causa di valore ricompreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, parametri minimi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' CP 1 le spese di consulenza tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- dichiara che il ricorrente Parte 1 ha diritto al riconoscimento dell'aggravamento dei postumi della malattia professionale “Moderato deficit ventilatorio restrittivo, con placche pleuriche calcifiche, da malattia professionale secondaria ad esposizione a fibre dell'amianto" già accertata nell'anno 2018, con valutazione dell'inabilità lavorativa permanente nella misura complessiva del 40%, con decorrenza dal 04.10.2019;
- condanna l' P_ a corrispondere al ricorrente la relativa rendita unificata con accessori come per legge, oltre rivalutazione ed interessi legali, questi ultimi da portare in detrazione alle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma
VI della L. n. 412 del 1991;
- condanna l' CP 1 al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
2.697,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- pone definitivamente le spese di C.T.U., già liquidate, a carico dell' CP 1
Così deciso in Gela il 14.04. 2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi