TAR Firenze, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 195
TAR
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Ammissibilità del ricorso per ottemperanza

    La Corte ha ritenuto che la sentenza ottemperanda n. 363 emessa dal Tribunale di Firenze, sezione lavoro, il 16.04.2024 è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la sede, in data 18.04.2024; è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30; la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione in atti rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Firenze in data 07.02.2025.

  • Accolto
    Fondatezza del ricorso per ottemperanza

    Il Collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità deve farsi decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza di ottemperanza e deve essere commisurata, secondo la succitata disposizione, agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

  • Accolto
    Richiesta di interessi legali

    La Corte ha ordinato al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato della sentenza del Tribunale di Firenze, sez. lavoro, n. 363/2024, provvedendo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., facendo decorrere la penalità dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza di ottemperanza e commisurandola agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

  • Accolto
    Richiesta di nomina di un commissario ad acta

    Per il caso di persistente inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, il quale provvederà come indicato in motivazione nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

  • Accolto
    Richiesta di condanna al pagamento delle astreintes

    Il Collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità deve farsi decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza di ottemperanza e deve essere commisurata, secondo la succitata disposizione, agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

  • Accolto
    Condanna alle spese processuali

    La condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge, se dovuti, e al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 195
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 195
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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