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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott. Luca Ariola - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia previdenziale iscritta sul ruolo generale al n. 748/2023
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to MANCANIELLO LUIGI e dall'Avv. DI PIERNO PIERO
ANTONIO
APPELLANTE
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. ODORIZZI MARTA e dall'Avv. PUNZI COSIMO
NICOLA
APPELLATO e appellante incidentale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza emessa il 17.01.2023, il Tribunale del lavoro di Foggia, pronunciando nel contraddittorio con l' , ha respinto la domanda promossa da , la quale CP_1 Parte_1 chiedeva la liquidazione in suo favore degli arretrati pensionistici di € 9.083,72, oltre interessi legali dalla data del 31.05.2016, di invio del mod. TE08, sino all'effettivo soddisfo;
nulla ha disposto sulle spese di lite in presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
2. Avverso detta sentenza la ha interposto appello, con ricorso del 6.7.2023 per i Pt_1
motivi che di seguito si espongono e si valutano.
L' si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e tutte le domande avanzate dalla CP_1
ricorrente.
L' ha spiegato, altresì, appello incidentale mediante il quale ha chiesto la riforma CP_2
della sentenza, reiterando la richiesta di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria, nonché l'eccepita prescrizione quinquennale delle somme pretese.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva coma da infrascritto dispositivo.
3. Al fine di una migliore comprensione della controversia, va premesso che con ricorso ex art. 442 – 414 cpc del 30.11.2021, la deduceva: Pt_1
- che in data 31.05.2016 l' aveva provveduto alla liquidazione della prestazione cat. IR CP_1
n. 31201438 con decorrenza 01.07.2005, quantificando arretrati per il periodo
01.07.2005/30.06.2016 nell'importo complessivo lordo di € 41.369,08, di cui rispettivamente € 1.700,14 per il 2005, € 3.458,13 per il 2006, € 3.527,29 per il 2007, €
3.587,22 per l'anno 2008, € 3.702,01 per il 2009, € 3.727,88 per il 2010, € 3.787,55 per il
2011, € 3.889,86 per il 2012, € 4.006,47 per il 2013, € 4.050,54 per il 2014, € 4.058,73 per il
2015 ed € 1.873,26 per il 2006, giusta mod. TE08 del 31.05.2016, in atti;
- che in sede di corresponsione degli arretrati pensionistici l' aveva operato delle CP_1
trattenute IRPEF sul conguaglio, sicché aveva compensato delle somme spettanti a titolo di arretrati di pensione con la presunta dovuta tassazione separata sugli arretrati medesimi;
- che tale modus operandi contrastava con i principi sanciti dalla legislazione vigente e con gli approdi giurisprudenziali in materia, in quanto l'esercizio legittimo del ruolo di sostituto di imposta, e la facoltà connessa e conseguente di trattenere arretrati pensionistici a compensazione delle presunte somme dovute a titolo di imposte per tassazione separata, avrebbe necessitato ineludibilmente della verifica dell'esistenza di un reddito tassabile ed assoggettabile ad imposizione;
2 - che l' aveva operato in contrasto con il suo stesso messaggio n. 3098 del 25 luglio CP_2
2017, il quale recepiva il consolidato principio della “competenza” in luogo di quello per
“cassa” nella gestione degli arretrati ai fini fiscali, disponendone l'imputazione a ciascun anno al fine di verificare se per le stesse annualità non fosse stata superata la soglia della c.d. no tax area;
- di non possedere al di là dei redditi da terreni e fabbricati, alcuna altra entrata economica, e che pertanto gli arretrati previdenziali, distinti per anno di competenza, rappresentavano il solo reddito posseduto;
- che per l'intero periodo 2005/2016 il proprio reddito non superava il limite della no tax area, con la conseguenza diretta della non assoggettabilità degli arretrati pensionistici quantificati nel mod. TE08 del 31.05.2016, men che meno fiscale.
Sosteneva, dunque, la di avere diritto a percepire gli arretrati pensionistici trattenuti Pt_1 dall'ente previdenziale e imputati a trattenute sul conguaglio, pari al 23% dell'importo lordo, di cui al mod. TE08, chiedendo, per l'effetto, la liquidazione in suo favore dell'importo di € 9.083,72 oltre agli interessi legali dalla data del mod. TE08 del 31.05.2016
e fino all'integrale soddisfo.
L' si costituiva ed eccepiva la validità del suo operato come sostituto d'imposta, CP_1
instando per il rigetto del ricorso.
4. Il Tribunale del lavoro di Foggia ritenuta sussistente la giurisdizione dell'ordinario giudice adito, nonché la legittimazione passiva dell' , ha respinto il ricorso, ritenendolo CP_1
infondato.
Il primo giudice, premesso che la questione oggetto di causa riguardava la possibilità o meno per l' , in sede di riliquidazione della pensione di invalidità, di procedere all' CP_1
applicazione del regime della tassazione separata secondo il criterio di cassa in luogo del criterio della competenza, ha osservato:
-la ricorrente sostiene che in relazione ai singoli anni per i quali sono stati corrisposti gli arretrati, non si è raggiunto il limite reddituale per l'applicazione della relativa tassazione
(c.d. no tax area);
-la Suprema Corte (Cass. 10887/19) ha affermato che per le somme percepite a titolo di arretrati di pensione d'invalidità trova applicazione il principio di cassa, con la conseguenza che tali somme devono essere assoggettate a tassazione secondo i criteri vigenti nel periodo d'imposta in cui si è verificato il relativo pagamento;
3 - gli emolumenti arretrati, relativi ad anni precedenti a quello di corresponsione sono soggetti al regime della tassazione separata ai sensi dell'art. 17 T.U.I.R., comma 1, lett. b)
(già art. 16);
-l'Amministrazione finanziaria con la circolare ministeriale n. 23/E del 5 febbraio 1997, ha condivisibilmente affermato che la ratio della tassazione separata, nell'ipotesi di emolumenti percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, avvenuta in periodi d'imposta precedenti a quello in corso, è da ravvisarsi nella volontà di "attenuare gli effetti negativi che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa", in ragione del quale i redditi vanno assoggettati ad imposizione nello stesso anno in cui sono pagati;
- l'obiettivo della disposizione è evitare che, proprio la percezione dei redditi che comunque gli competono a giusta ragione, ma sono corrisposti in un momento successivo alla maturazione del credito, arrechi un pregiudizio al contribuente il quale, dato il sistema della progressività delle aliquote, si troverebbe costretto a sopportare ingiustamente l'applicazione di un'aliquota (se del caso più) elevata, con conseguente lesione del principio di capacità contributiva;
- parte ricorrente lamenta che la trattenuta oggetto di causa è stata effettuata a titolo di
CP_ ritenute fiscali sulle somme versate dall' per arretrati sulla prestazione dell'assegno ordinario di invalidità relative al periodo 1.08.2006/31.03.2018 ed è suo onere allegare e dimostrare che le proprie condizioni reddituali sono tali da escludere l'applicazione della ritenuta fiscale da parte del soggetto erogatore;
-parte ricorrente si è limitata a dedurre di non avere superato per ogni annualità dal 2006 al
2017 l'ammontare annuale della “no tax area”, producendo le dichiarazioni reddituali con riferimento al solo periodo di imposta dal 2013 al 2017, rimanendo non assolto l'onere probatorio per il periodo dal 2006 al 2012;
- la situazione reddituale non può inferirsi dal solo rinvio al modello PF per gli anni 2013-
2017, investendo lo stesso una sola parte delle possibili entrate imponibili del ricorrente rilevanti ai fini fiscali.
In difetto di allegazione e prova circa l'effettivo ammontare dei redditi e della tipologia dei percepiti, il primo giudice rigettava la domanda, ritenendo assorbita la questione sull'eccepito termine decadenziale.
In merito alla richiesta di dichiarazione di intervenuta prescrizione delle somme versate, il
Tribunale ha rilevato che il pagamento, in uno alla intervenuta applicazione da parte
4 dell'Istituto della tassazione controversa, risulta incompatibile con la volontà di far valere un effetto estintivo.
5.Con un articolato motivo di appello, la ha impugnato la sentenza per avere Pt_1 ritenuto non assolto l'onere probatorio su di essa ricadente, facendo rilevare, al contrario, di avere allegato al ricorso di primo grado le dichiarazioni dei redditi e segnatamente il mod.
730/2008 (dichiarazione congiunta col coniuge), il mod. PF2009, il mod. PF2010, il mod.PF2011, il mod. PF2012, il mod. PF2013, il mod. 730/2014, il mod. PF2015, il mod.
PF2016 ed il mod. PF2017, debitamente presentati all' . Controparte_3
Ha contestato la pronuncia per avere ritenuto sussistente le dichiarazioni fiscali per il solo periodo di imposta 2013/2017, pur avendo prodotto le dichiarazioni fiscali per tutto il periodo di imposta 2007/2016.
La ha evidenziato che il Giudicante è tenuto a verificare se la condizione reddituale Pt_1 dell'istante sia tale da ritenere non superato (considerando anche gli arretrati pensionistici distinti ed imputati per anno di competenza e non col principio di cassa) il limite della no tax area e ha rimarcato che la dichiarazione fiscale contiene tutti i dati reddituali (intesi sia come redditi da lavoro dipendente, autonomo e/o assimilati e sia come redditi da fabbricati, terreni e da partecipazione) rilevanti ai fini fiscali e dunque gli unici redditi che rilevano nel calcolo dell'imposizione fiscale.
L'appellante ha sottolineato di avere prodotto, oltre le dichiarazioni fiscali per il periodo di imposta 2007/2016, anche il mod. TE08 del 31.05.2016 da cui è dato evincere l'importo degli arretrati pensionistici (2005 - 2016 come da modello TE08), distinti per anno di competenza, assolvendo il tal modo all'onere probatorio di comprovare il dato reddituale posseduto e rilevante ai fini fiscali come dichiarato al Fisco.
6.L'appello va accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
6.1. Va premesso che la tesi propugnata dall' si fonda sull'applicazione al caso di CP_2
specie dell'art. 17 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, secondo cui: «1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'art. 47 e al comma 2 dell'art. 46».
Sostiene, in particolare, l' che - ai sensi di tale disposizione in combinato disposto con CP_1
5 l'art. 49, comma 2, che assimila «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati»
- gli arretrati pensionistici corrisposti in ritardo per ragioni non dipendenti dalle parti (e, come nel caso di specie, a seguito di sentenza che ne ha riconosciuto il diritto) devono essere sottoposti al regime della tassazione separata, e dunque tassati nel periodo di erogazione secondo il principio di cassa;
e tanto anche se, qualora liquidati anno per anno, sarebbero rientrati nel regime della c.d. no tax area.
Tale interpretazione, tuttavia, pur richiamando l'art. 17 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non tiene conto di quanto disposto in materia dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
104 del 1985 che, proprio con riferimento all'omologa disposizione contenuta negli art. 12, lett. d), e 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (sull'istituzione e disciplina dell'IRPEF), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa, in riferimento agli art. 3 e 53
Cost., nella parte in cui non viene prevista l'esclusione della tassazione, anche separata, dei redditi spettanti al contribuente costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente quando tali redditi, sommati agli altri redditi percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile.
In particolare, a sostegno della declaratoria di incostituzionalità la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che: «il principio della correlazione tra prestazioni tributarie e capacità contributiva impone al legislatore di commisurare il carico tributario in modo uniforme nei confronti dei vari soggetti, allorché sia dato riscontrare per essi una identità della situazione di fatto presa in considerazione dalla legge ai fini dell'imposizione del tributo (sent. n. 92 del 1963). E non v'è dubbio che nel caso in esame identica è la situazione del pensionato che riceve gli emolumenti dovutigli anno per anno e di chi invece li percepisce in modo cumulato sotto forma di arretrati negli anni successivi. Nell'uno e nell'altro caso, infatti, la capacità contributiva dei due soggetti è perfettamente equivalente, cosicché è priva di ogni giustificazione la eventuale maggiore onerosità del tributo dovuto in relazione agli stessi redditi da chi li abbia percepiti in ritardo».
Ciò posto, va poi evidenziato che tale sentenza - nel sancire, con riferimento alla previgente disposizione, il principio dell'inapplicabilità del meccanismo della tassazione separata nelle ipotesi in cui i redditi maturati negli anni di riferimento risultino inferiori al minimo imponibile - ha anche ricordato che, a riprova degli «effetti distorsivi» provocati dalla norma censurata, «successivamente il legislatore ha corretto tali distorsioni, disponendo con l'art. 20 della legge successiva 2 dicembre 1975, n. 576 la riduzione dell'imposta dovuta per
6 arretrati di pensione attraverso le detrazioni previste per gli altri redditi da lavoro dipendente».
In altri termini, la Corte ha riconosciuto che, seppur a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 576 del 1975, il legislatore ha previsto un meccanismo correttivo idoneo ad escludere nei suddetti casi l'applicazione indistinta della tassazione separata, mediante il riconoscimento delle detrazioni di cui il contribuente non ha potuto beneficiare per ciascuno degli anni cui si riferiscono.
Orbene, alla luce delle su esposte coordinate ermeneutiche è opportuno dunque tener conto delle omologhe disposizioni contenute nel D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (T.U.I.R.), a correttivo del principio generale espresso dall'art. 17.
Ed infatti, se è vero che l'art. 17, lett. b), del D.P.R. n. 917/86 riafferma, anche per «gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti», il medesimo sistema della tassazione separata previsto dall'art. 12, lett. d), del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (dichiarato incostituzionale con la sentenza Corte cost. n. 104/85), è anche vero che il successivo art. 21, comma 4, dispone che anche agli arretrati in esame debba garantirsi il sistema delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, applicabili secondo il criterio di competenza, «se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono».
Ne consegue che la disciplina vigente, interpretata nei su esposti termini, consente di superare i profili di incostituzionalità derivati dalla rigida applicazione alla fattispecie del criterio di cassa sotteso alla tassazione separata, e tanto sulla scorta del generale riconoscimento delle detrazioni dovute al contribuente per gli anni di riferimento.
In tale prospettiva si profila, quindi, un sistema del tutto idoneo a garantire, anche nei casi di cui all'art. 17, comma 1, lett b), del D.P.R. n. 917 del 1986, l'esenzione dall'imposta per coloro i cui redditi non abbiano superato per ciascuno degli anni di riferimento il minimo imponibile, in ossequio ai fondamentali principi fissati dalla richiamata pronuncia della
Corte costituzionale.
Né a diverse conclusioni conduce il richiamo operato dall'Istituto alla pronuncia della S.C. n.
10887 del 2019 (e fatto proprio dal primo giudice), atteso che tale arresto, oltre a non tener conto della citata pronuncia costituzionale, ha comunque evidenziato, in termini confliggenti con la soluzione propugnata dall' , la ratio di favore sottesa al sistema della tassazione CP_1 separata, specificando che: «l'obiettivo della disposizione è pertanto quello di evitare che, proprio la percezione dei redditi che comunque gli competono a giusta ragione, ma sono
7 corrisposti in un momento successivo alla maturazione del credito arrechi un pregiudizio al contribuente il quale, dato il sistema della progressività delle aliquote, si troverebbe costretto a sopportare ingiustamente l'applicazione di un'aliquota (se del caso più) elevata, con conseguente lesione del principio di capacità contributiva».
E proprio in tale ottica non può che disattendersi un'opzione ermeneutica che, eludendo la richiamata ratio di favore, finisce per assoggettare a tassazione emolumenti che - qualora ricevuti anno per anno - sarebbero stati esenti da imposizione fiscale, e tanto in considerazione della capacità contributiva del pensionato.
Operate tali premesse e venendo dunque al caso di specie, deve innanzitutto rilevarsi che l'appellante, assolvendo ritualmente all'onere della prova della spettanza degli importi richiesti dall' a titolo di ritenuta fiscale, ha allegato e dimostrato per tabulas di avere CP_1
conseguito, per ciascuno degli anni di maturazione degli arretrati, redditi inferiori alla soglia di esenzione di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 917 del 1986 (si vedano, sul punto, le analitiche deduzioni di cui al ricorso di prime cure richiamate in premessa).
Rispetto a tali evidenze l' appellato non ha controdedotto alcunché, mancando anche CP_2
di contestare in termini specifici il mancato assolvimento, da parte dell'appellante, di eventuali oneri connessi al riconoscimento dell'agevolazione fiscale.
Ed infatti, come evincibile per tabulas, nelle memorie difensive depositate in entrambi i gradi del giudizio l' si è limitato a ribadire, in termini sommari ed avulsi da precisi CP_2
rilievi censorei, l'applicazione ai casi in esame del regime della tassazione separata.
Per tal guisa, l' è venuto meno all'onere di specifica contestazione delle deduzioni CP_2
contabili formulate dalla ricorrente e della quantificazione del dovuto dalla stessa operata sulla base dei calcoli contenuti nel ricorso;
di talché, l'esattezza di detta elaborazione contabile deve reputarsi affatto pacifica in giudizio, senza che vi sia la necessità di qualsivoglia verifica probatoria al riguardo.
6.2. In merito all'appello incidentale promosso dall' , con particolare riguardo CP_1 all'eccezione di decadenza dell'azione, ritiene il Collegio che non può trovare accoglimento la reiterata eccezione di inammissibilità del ricorso giudiziario stante l'inapplicabilità del termine decadenziale ex art. 47 comma 3 DPR 639/70, riguardante l'azione giudiziaria atta ad ottenere l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.
Difatti, la non ha contestato la misura della pensione, né l'ammontare degli arretrati Pt_1
8 (che peraltro ha ritenuto esatto nell'importo di € 41.369,08) e neppure ha avanzato domanda di ricalcolo della prestazione pensionistica, bensì ha censurato il regime di tassazione adottato dell' sugli arretrati pensionistici, avvenuto secondo l'errato criterio di cassa, CP_1
alla luce della situazione reddituale della pensionata.
Ciò posto, va dunque rigettata l'eccezione di decadenza dell'azione giudiziaria in ragione della inapplicabilità al caso di specie del richiamato art. 47 comma 3.
6.3. Va pure disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale articolata dall' , in CP_1
ragione dell'invio, da parte dell'Istituto, del mod. TE08 del 31.05.2016, da intendersi come atto di riconoscimento del debito e dunque interruttivo del termine di prescrizione
«pacificamente decennale» applicabile alla fattispecie.
L'istituto, infatti, in sede di memoria di primo grado, ha così dichiarato: “In data 13 giugno
2016 è stato liquidato l'assegno ordinario di invalidità n. 31201438 Cat IR con decorrenza luglio 2016, in esecuzione di sentenza n. 2820/2015 del 18.1.2016 della Corte di Appello di
Bari. La liquidazione ha prodotto arretrati di importo lordo di euro 41.369,08 per il periodo da luglio 2005 a giugno 2016” (cfr. pag. 9 memoria di costituzione e risposta).
Tale nota, infatti, in quanto espressione della volontà dell' di liquidare gli arretrati CP_2 pensionistici alla luce della sentenza del 2015, che riconosceva alla l'assegno Pt_1
ordinario di invalidità, assume indubbia valenza ricognitiva del credito in contesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2944 c.c., con efficacia interruttiva della prescrizione decennale.
7. Va quindi rigettato l'appello incidentale.
8. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi il diritto dell'appellante alla liquidazione in suo favore degli arretrati pensionistici nella misura di euro 9.083,72, oltre interessi legali dal 31.05.2016, sino all'effettivo soddisfo.
9. Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio – liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 e da distrarre in favore dei procuratori antistatari – seguono la soccombenza dell' . CP_2
10. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante incidentale, dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass.
9 sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato in data 6.7.2023 avverso la sentenza del 17.1.2023 del Tribunale di Foggia, giudice del lavoro, fra la predetta e l' , nonché sull'appello incidentale proposto CP_1 dall' , così provvede: CP_1
CP_ accoglie l'appello principale e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento, in favore dell'odierna appellante, della somma trattenuta sugli arretrati pensionistici pari a € 9.083,72, oltre interessi legali dal 31.05.2016 e sino all'effettivo soddisfo;
rigetta l'appello incidentale;
Condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado del CP_1 giudizio, che liquida, quelle del primo grado, in complessivi € 2200,00, e quelle di questo grado in € 2000,00, oltre accessori come per legge, e che distrae in favore dei procuratori antistatari;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, in data 17.3.2025
Il Presidente relatore
Dott. Manuela Saracino
10
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott. Luca Ariola - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia previdenziale iscritta sul ruolo generale al n. 748/2023
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to MANCANIELLO LUIGI e dall'Avv. DI PIERNO PIERO
ANTONIO
APPELLANTE
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. ODORIZZI MARTA e dall'Avv. PUNZI COSIMO
NICOLA
APPELLATO e appellante incidentale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza emessa il 17.01.2023, il Tribunale del lavoro di Foggia, pronunciando nel contraddittorio con l' , ha respinto la domanda promossa da , la quale CP_1 Parte_1 chiedeva la liquidazione in suo favore degli arretrati pensionistici di € 9.083,72, oltre interessi legali dalla data del 31.05.2016, di invio del mod. TE08, sino all'effettivo soddisfo;
nulla ha disposto sulle spese di lite in presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
2. Avverso detta sentenza la ha interposto appello, con ricorso del 6.7.2023 per i Pt_1
motivi che di seguito si espongono e si valutano.
L' si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e tutte le domande avanzate dalla CP_1
ricorrente.
L' ha spiegato, altresì, appello incidentale mediante il quale ha chiesto la riforma CP_2
della sentenza, reiterando la richiesta di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria, nonché l'eccepita prescrizione quinquennale delle somme pretese.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva coma da infrascritto dispositivo.
3. Al fine di una migliore comprensione della controversia, va premesso che con ricorso ex art. 442 – 414 cpc del 30.11.2021, la deduceva: Pt_1
- che in data 31.05.2016 l' aveva provveduto alla liquidazione della prestazione cat. IR CP_1
n. 31201438 con decorrenza 01.07.2005, quantificando arretrati per il periodo
01.07.2005/30.06.2016 nell'importo complessivo lordo di € 41.369,08, di cui rispettivamente € 1.700,14 per il 2005, € 3.458,13 per il 2006, € 3.527,29 per il 2007, €
3.587,22 per l'anno 2008, € 3.702,01 per il 2009, € 3.727,88 per il 2010, € 3.787,55 per il
2011, € 3.889,86 per il 2012, € 4.006,47 per il 2013, € 4.050,54 per il 2014, € 4.058,73 per il
2015 ed € 1.873,26 per il 2006, giusta mod. TE08 del 31.05.2016, in atti;
- che in sede di corresponsione degli arretrati pensionistici l' aveva operato delle CP_1
trattenute IRPEF sul conguaglio, sicché aveva compensato delle somme spettanti a titolo di arretrati di pensione con la presunta dovuta tassazione separata sugli arretrati medesimi;
- che tale modus operandi contrastava con i principi sanciti dalla legislazione vigente e con gli approdi giurisprudenziali in materia, in quanto l'esercizio legittimo del ruolo di sostituto di imposta, e la facoltà connessa e conseguente di trattenere arretrati pensionistici a compensazione delle presunte somme dovute a titolo di imposte per tassazione separata, avrebbe necessitato ineludibilmente della verifica dell'esistenza di un reddito tassabile ed assoggettabile ad imposizione;
2 - che l' aveva operato in contrasto con il suo stesso messaggio n. 3098 del 25 luglio CP_2
2017, il quale recepiva il consolidato principio della “competenza” in luogo di quello per
“cassa” nella gestione degli arretrati ai fini fiscali, disponendone l'imputazione a ciascun anno al fine di verificare se per le stesse annualità non fosse stata superata la soglia della c.d. no tax area;
- di non possedere al di là dei redditi da terreni e fabbricati, alcuna altra entrata economica, e che pertanto gli arretrati previdenziali, distinti per anno di competenza, rappresentavano il solo reddito posseduto;
- che per l'intero periodo 2005/2016 il proprio reddito non superava il limite della no tax area, con la conseguenza diretta della non assoggettabilità degli arretrati pensionistici quantificati nel mod. TE08 del 31.05.2016, men che meno fiscale.
Sosteneva, dunque, la di avere diritto a percepire gli arretrati pensionistici trattenuti Pt_1 dall'ente previdenziale e imputati a trattenute sul conguaglio, pari al 23% dell'importo lordo, di cui al mod. TE08, chiedendo, per l'effetto, la liquidazione in suo favore dell'importo di € 9.083,72 oltre agli interessi legali dalla data del mod. TE08 del 31.05.2016
e fino all'integrale soddisfo.
L' si costituiva ed eccepiva la validità del suo operato come sostituto d'imposta, CP_1
instando per il rigetto del ricorso.
4. Il Tribunale del lavoro di Foggia ritenuta sussistente la giurisdizione dell'ordinario giudice adito, nonché la legittimazione passiva dell' , ha respinto il ricorso, ritenendolo CP_1
infondato.
Il primo giudice, premesso che la questione oggetto di causa riguardava la possibilità o meno per l' , in sede di riliquidazione della pensione di invalidità, di procedere all' CP_1
applicazione del regime della tassazione separata secondo il criterio di cassa in luogo del criterio della competenza, ha osservato:
-la ricorrente sostiene che in relazione ai singoli anni per i quali sono stati corrisposti gli arretrati, non si è raggiunto il limite reddituale per l'applicazione della relativa tassazione
(c.d. no tax area);
-la Suprema Corte (Cass. 10887/19) ha affermato che per le somme percepite a titolo di arretrati di pensione d'invalidità trova applicazione il principio di cassa, con la conseguenza che tali somme devono essere assoggettate a tassazione secondo i criteri vigenti nel periodo d'imposta in cui si è verificato il relativo pagamento;
3 - gli emolumenti arretrati, relativi ad anni precedenti a quello di corresponsione sono soggetti al regime della tassazione separata ai sensi dell'art. 17 T.U.I.R., comma 1, lett. b)
(già art. 16);
-l'Amministrazione finanziaria con la circolare ministeriale n. 23/E del 5 febbraio 1997, ha condivisibilmente affermato che la ratio della tassazione separata, nell'ipotesi di emolumenti percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, avvenuta in periodi d'imposta precedenti a quello in corso, è da ravvisarsi nella volontà di "attenuare gli effetti negativi che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa", in ragione del quale i redditi vanno assoggettati ad imposizione nello stesso anno in cui sono pagati;
- l'obiettivo della disposizione è evitare che, proprio la percezione dei redditi che comunque gli competono a giusta ragione, ma sono corrisposti in un momento successivo alla maturazione del credito, arrechi un pregiudizio al contribuente il quale, dato il sistema della progressività delle aliquote, si troverebbe costretto a sopportare ingiustamente l'applicazione di un'aliquota (se del caso più) elevata, con conseguente lesione del principio di capacità contributiva;
- parte ricorrente lamenta che la trattenuta oggetto di causa è stata effettuata a titolo di
CP_ ritenute fiscali sulle somme versate dall' per arretrati sulla prestazione dell'assegno ordinario di invalidità relative al periodo 1.08.2006/31.03.2018 ed è suo onere allegare e dimostrare che le proprie condizioni reddituali sono tali da escludere l'applicazione della ritenuta fiscale da parte del soggetto erogatore;
-parte ricorrente si è limitata a dedurre di non avere superato per ogni annualità dal 2006 al
2017 l'ammontare annuale della “no tax area”, producendo le dichiarazioni reddituali con riferimento al solo periodo di imposta dal 2013 al 2017, rimanendo non assolto l'onere probatorio per il periodo dal 2006 al 2012;
- la situazione reddituale non può inferirsi dal solo rinvio al modello PF per gli anni 2013-
2017, investendo lo stesso una sola parte delle possibili entrate imponibili del ricorrente rilevanti ai fini fiscali.
In difetto di allegazione e prova circa l'effettivo ammontare dei redditi e della tipologia dei percepiti, il primo giudice rigettava la domanda, ritenendo assorbita la questione sull'eccepito termine decadenziale.
In merito alla richiesta di dichiarazione di intervenuta prescrizione delle somme versate, il
Tribunale ha rilevato che il pagamento, in uno alla intervenuta applicazione da parte
4 dell'Istituto della tassazione controversa, risulta incompatibile con la volontà di far valere un effetto estintivo.
5.Con un articolato motivo di appello, la ha impugnato la sentenza per avere Pt_1 ritenuto non assolto l'onere probatorio su di essa ricadente, facendo rilevare, al contrario, di avere allegato al ricorso di primo grado le dichiarazioni dei redditi e segnatamente il mod.
730/2008 (dichiarazione congiunta col coniuge), il mod. PF2009, il mod. PF2010, il mod.PF2011, il mod. PF2012, il mod. PF2013, il mod. 730/2014, il mod. PF2015, il mod.
PF2016 ed il mod. PF2017, debitamente presentati all' . Controparte_3
Ha contestato la pronuncia per avere ritenuto sussistente le dichiarazioni fiscali per il solo periodo di imposta 2013/2017, pur avendo prodotto le dichiarazioni fiscali per tutto il periodo di imposta 2007/2016.
La ha evidenziato che il Giudicante è tenuto a verificare se la condizione reddituale Pt_1 dell'istante sia tale da ritenere non superato (considerando anche gli arretrati pensionistici distinti ed imputati per anno di competenza e non col principio di cassa) il limite della no tax area e ha rimarcato che la dichiarazione fiscale contiene tutti i dati reddituali (intesi sia come redditi da lavoro dipendente, autonomo e/o assimilati e sia come redditi da fabbricati, terreni e da partecipazione) rilevanti ai fini fiscali e dunque gli unici redditi che rilevano nel calcolo dell'imposizione fiscale.
L'appellante ha sottolineato di avere prodotto, oltre le dichiarazioni fiscali per il periodo di imposta 2007/2016, anche il mod. TE08 del 31.05.2016 da cui è dato evincere l'importo degli arretrati pensionistici (2005 - 2016 come da modello TE08), distinti per anno di competenza, assolvendo il tal modo all'onere probatorio di comprovare il dato reddituale posseduto e rilevante ai fini fiscali come dichiarato al Fisco.
6.L'appello va accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
6.1. Va premesso che la tesi propugnata dall' si fonda sull'applicazione al caso di CP_2
specie dell'art. 17 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, secondo cui: «1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'art. 47 e al comma 2 dell'art. 46».
Sostiene, in particolare, l' che - ai sensi di tale disposizione in combinato disposto con CP_1
5 l'art. 49, comma 2, che assimila «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati»
- gli arretrati pensionistici corrisposti in ritardo per ragioni non dipendenti dalle parti (e, come nel caso di specie, a seguito di sentenza che ne ha riconosciuto il diritto) devono essere sottoposti al regime della tassazione separata, e dunque tassati nel periodo di erogazione secondo il principio di cassa;
e tanto anche se, qualora liquidati anno per anno, sarebbero rientrati nel regime della c.d. no tax area.
Tale interpretazione, tuttavia, pur richiamando l'art. 17 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non tiene conto di quanto disposto in materia dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
104 del 1985 che, proprio con riferimento all'omologa disposizione contenuta negli art. 12, lett. d), e 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (sull'istituzione e disciplina dell'IRPEF), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa, in riferimento agli art. 3 e 53
Cost., nella parte in cui non viene prevista l'esclusione della tassazione, anche separata, dei redditi spettanti al contribuente costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente quando tali redditi, sommati agli altri redditi percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile.
In particolare, a sostegno della declaratoria di incostituzionalità la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che: «il principio della correlazione tra prestazioni tributarie e capacità contributiva impone al legislatore di commisurare il carico tributario in modo uniforme nei confronti dei vari soggetti, allorché sia dato riscontrare per essi una identità della situazione di fatto presa in considerazione dalla legge ai fini dell'imposizione del tributo (sent. n. 92 del 1963). E non v'è dubbio che nel caso in esame identica è la situazione del pensionato che riceve gli emolumenti dovutigli anno per anno e di chi invece li percepisce in modo cumulato sotto forma di arretrati negli anni successivi. Nell'uno e nell'altro caso, infatti, la capacità contributiva dei due soggetti è perfettamente equivalente, cosicché è priva di ogni giustificazione la eventuale maggiore onerosità del tributo dovuto in relazione agli stessi redditi da chi li abbia percepiti in ritardo».
Ciò posto, va poi evidenziato che tale sentenza - nel sancire, con riferimento alla previgente disposizione, il principio dell'inapplicabilità del meccanismo della tassazione separata nelle ipotesi in cui i redditi maturati negli anni di riferimento risultino inferiori al minimo imponibile - ha anche ricordato che, a riprova degli «effetti distorsivi» provocati dalla norma censurata, «successivamente il legislatore ha corretto tali distorsioni, disponendo con l'art. 20 della legge successiva 2 dicembre 1975, n. 576 la riduzione dell'imposta dovuta per
6 arretrati di pensione attraverso le detrazioni previste per gli altri redditi da lavoro dipendente».
In altri termini, la Corte ha riconosciuto che, seppur a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 576 del 1975, il legislatore ha previsto un meccanismo correttivo idoneo ad escludere nei suddetti casi l'applicazione indistinta della tassazione separata, mediante il riconoscimento delle detrazioni di cui il contribuente non ha potuto beneficiare per ciascuno degli anni cui si riferiscono.
Orbene, alla luce delle su esposte coordinate ermeneutiche è opportuno dunque tener conto delle omologhe disposizioni contenute nel D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (T.U.I.R.), a correttivo del principio generale espresso dall'art. 17.
Ed infatti, se è vero che l'art. 17, lett. b), del D.P.R. n. 917/86 riafferma, anche per «gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti», il medesimo sistema della tassazione separata previsto dall'art. 12, lett. d), del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (dichiarato incostituzionale con la sentenza Corte cost. n. 104/85), è anche vero che il successivo art. 21, comma 4, dispone che anche agli arretrati in esame debba garantirsi il sistema delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, applicabili secondo il criterio di competenza, «se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono».
Ne consegue che la disciplina vigente, interpretata nei su esposti termini, consente di superare i profili di incostituzionalità derivati dalla rigida applicazione alla fattispecie del criterio di cassa sotteso alla tassazione separata, e tanto sulla scorta del generale riconoscimento delle detrazioni dovute al contribuente per gli anni di riferimento.
In tale prospettiva si profila, quindi, un sistema del tutto idoneo a garantire, anche nei casi di cui all'art. 17, comma 1, lett b), del D.P.R. n. 917 del 1986, l'esenzione dall'imposta per coloro i cui redditi non abbiano superato per ciascuno degli anni di riferimento il minimo imponibile, in ossequio ai fondamentali principi fissati dalla richiamata pronuncia della
Corte costituzionale.
Né a diverse conclusioni conduce il richiamo operato dall'Istituto alla pronuncia della S.C. n.
10887 del 2019 (e fatto proprio dal primo giudice), atteso che tale arresto, oltre a non tener conto della citata pronuncia costituzionale, ha comunque evidenziato, in termini confliggenti con la soluzione propugnata dall' , la ratio di favore sottesa al sistema della tassazione CP_1 separata, specificando che: «l'obiettivo della disposizione è pertanto quello di evitare che, proprio la percezione dei redditi che comunque gli competono a giusta ragione, ma sono
7 corrisposti in un momento successivo alla maturazione del credito arrechi un pregiudizio al contribuente il quale, dato il sistema della progressività delle aliquote, si troverebbe costretto a sopportare ingiustamente l'applicazione di un'aliquota (se del caso più) elevata, con conseguente lesione del principio di capacità contributiva».
E proprio in tale ottica non può che disattendersi un'opzione ermeneutica che, eludendo la richiamata ratio di favore, finisce per assoggettare a tassazione emolumenti che - qualora ricevuti anno per anno - sarebbero stati esenti da imposizione fiscale, e tanto in considerazione della capacità contributiva del pensionato.
Operate tali premesse e venendo dunque al caso di specie, deve innanzitutto rilevarsi che l'appellante, assolvendo ritualmente all'onere della prova della spettanza degli importi richiesti dall' a titolo di ritenuta fiscale, ha allegato e dimostrato per tabulas di avere CP_1
conseguito, per ciascuno degli anni di maturazione degli arretrati, redditi inferiori alla soglia di esenzione di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 917 del 1986 (si vedano, sul punto, le analitiche deduzioni di cui al ricorso di prime cure richiamate in premessa).
Rispetto a tali evidenze l' appellato non ha controdedotto alcunché, mancando anche CP_2
di contestare in termini specifici il mancato assolvimento, da parte dell'appellante, di eventuali oneri connessi al riconoscimento dell'agevolazione fiscale.
Ed infatti, come evincibile per tabulas, nelle memorie difensive depositate in entrambi i gradi del giudizio l' si è limitato a ribadire, in termini sommari ed avulsi da precisi CP_2
rilievi censorei, l'applicazione ai casi in esame del regime della tassazione separata.
Per tal guisa, l' è venuto meno all'onere di specifica contestazione delle deduzioni CP_2
contabili formulate dalla ricorrente e della quantificazione del dovuto dalla stessa operata sulla base dei calcoli contenuti nel ricorso;
di talché, l'esattezza di detta elaborazione contabile deve reputarsi affatto pacifica in giudizio, senza che vi sia la necessità di qualsivoglia verifica probatoria al riguardo.
6.2. In merito all'appello incidentale promosso dall' , con particolare riguardo CP_1 all'eccezione di decadenza dell'azione, ritiene il Collegio che non può trovare accoglimento la reiterata eccezione di inammissibilità del ricorso giudiziario stante l'inapplicabilità del termine decadenziale ex art. 47 comma 3 DPR 639/70, riguardante l'azione giudiziaria atta ad ottenere l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.
Difatti, la non ha contestato la misura della pensione, né l'ammontare degli arretrati Pt_1
8 (che peraltro ha ritenuto esatto nell'importo di € 41.369,08) e neppure ha avanzato domanda di ricalcolo della prestazione pensionistica, bensì ha censurato il regime di tassazione adottato dell' sugli arretrati pensionistici, avvenuto secondo l'errato criterio di cassa, CP_1
alla luce della situazione reddituale della pensionata.
Ciò posto, va dunque rigettata l'eccezione di decadenza dell'azione giudiziaria in ragione della inapplicabilità al caso di specie del richiamato art. 47 comma 3.
6.3. Va pure disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale articolata dall' , in CP_1
ragione dell'invio, da parte dell'Istituto, del mod. TE08 del 31.05.2016, da intendersi come atto di riconoscimento del debito e dunque interruttivo del termine di prescrizione
«pacificamente decennale» applicabile alla fattispecie.
L'istituto, infatti, in sede di memoria di primo grado, ha così dichiarato: “In data 13 giugno
2016 è stato liquidato l'assegno ordinario di invalidità n. 31201438 Cat IR con decorrenza luglio 2016, in esecuzione di sentenza n. 2820/2015 del 18.1.2016 della Corte di Appello di
Bari. La liquidazione ha prodotto arretrati di importo lordo di euro 41.369,08 per il periodo da luglio 2005 a giugno 2016” (cfr. pag. 9 memoria di costituzione e risposta).
Tale nota, infatti, in quanto espressione della volontà dell' di liquidare gli arretrati CP_2 pensionistici alla luce della sentenza del 2015, che riconosceva alla l'assegno Pt_1
ordinario di invalidità, assume indubbia valenza ricognitiva del credito in contesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2944 c.c., con efficacia interruttiva della prescrizione decennale.
7. Va quindi rigettato l'appello incidentale.
8. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi il diritto dell'appellante alla liquidazione in suo favore degli arretrati pensionistici nella misura di euro 9.083,72, oltre interessi legali dal 31.05.2016, sino all'effettivo soddisfo.
9. Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio – liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 e da distrarre in favore dei procuratori antistatari – seguono la soccombenza dell' . CP_2
10. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante incidentale, dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass.
9 sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato in data 6.7.2023 avverso la sentenza del 17.1.2023 del Tribunale di Foggia, giudice del lavoro, fra la predetta e l' , nonché sull'appello incidentale proposto CP_1 dall' , così provvede: CP_1
CP_ accoglie l'appello principale e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento, in favore dell'odierna appellante, della somma trattenuta sugli arretrati pensionistici pari a € 9.083,72, oltre interessi legali dal 31.05.2016 e sino all'effettivo soddisfo;
rigetta l'appello incidentale;
Condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado del CP_1 giudizio, che liquida, quelle del primo grado, in complessivi € 2200,00, e quelle di questo grado in € 2000,00, oltre accessori come per legge, e che distrae in favore dei procuratori antistatari;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, in data 17.3.2025
Il Presidente relatore
Dott. Manuela Saracino
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