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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 13742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13742 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 70255/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. GIUSEPPE DI SALVO Presidente dr. ALFREDO LANDI Giudice dr. TOMMASO MARTUCCI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 70255/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 6/6/2025 e promosso da:
residente in [...], C.F. CP_1 C.F._1
residente in [...], C.F. CP_2 C.F._2
residente in [...], C.F. CP_3 C.F._3
residente in [...], C.F. CP_4
C.F._4
residente in [...], C.F. CP_5 C.F._5 rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Sorgentone, C.F. in virtù di C.F._6 procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliati nel suo studio sito in Roma, via Lima n. 7 ( fax 070- Email_1
4595362)
ATTORI contro on sede in Roma, Viale Altiero Spinelli, n. 30, Controparte_6 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, (C.F. e P. IVA ), quale P.IVA_1 conferitaria di tutte le attività e passività della già (C.F. ; P. IVA CP_7 P.IVA_2
), per atto di conferimento notar di Roma del 20/9/2007, Rep. P.IVA_3 Persona_1
150845, raccolta 32823, - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico - rappresentata e difesa - giusta procura generale alle liti Controparte_8 rilasciata in data 22 ottobre 2007 (atto Notaio di Roma rep. 151294 - racc. 33029 - del 31 Per_1 ottobre 2007), depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta, dall'avv.
IZ CA, C.F. , elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._7 sito in Roma, Via di San Valentino n. 21 società a responsabilità limitata con unico socio, con sede legale in Controparte_9
Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso , e P. IVA di gruppo n. iscritta al numero 3 P.IVA_4 P.IVA_5
P.IVA_
dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV) tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, e per essa, quale procuratrice e servicer giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio
Dott. di Pordenone del 6 maggio 2021 rep. n. 307574/38374 la Persona_2 [...] società per azioni con unico socio, con sede Controparte_10 legale in Cone gliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso , iscritta all'Albo delle Banche al n. 5580 e P.IVA_7 capogruppo del Gruppo bancario , Controparte_10 quest'ultima incorporante a seguito di atto del Notaio Dott. di Conegliano del Persona_3
26 ottobre 2020, rep. n. 54597/30824, registrato a Treviso il 26 ottobre 2020 n. 29243 serie 1T la
, già avente sede in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, Controparte_11 codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Treviso n. , che a sua volta agisce P.IVA_8 per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub servicer giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio di Pordenone del 20 dicembre 2022, Persona_2 rep. 312206/42018, società a responsabilità limitata con socio unico, Controparte_12 con sede legale in Roma, Via Gino Nais n. 16, codice fiscale e Iscrizione nel Registro delle
Imprese di Roma n. e P.IVA di gruppo n. , in persona del legale P.IVA_9 P.IVA_5 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio MA, (C.F.
), e RA MA, (C.F. ), anche C.F._8 C.F._9 disgiuntamente tra loro, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Cagliari, Via
Pasquale Cugia n. 1, giusta procura speciale alle liti depositata telematicamente CONVENUTE in persona del vicepresidente del Consiglio di amministrazione, con Controparte_13 sede legale in Brescia, via Corfù n. 102, C.F. e P.IVA , iscritta all'Albo delle P.IVA_10
Banche di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario (TUB) al numero 8074, nella qualità di procuratrice speciale di con sede legale in Milano (MI), Via San Parte_1
Prospero, 4, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza-
RI DI , iscritta presso il REA al n. MI-2676671, iscritta nell'elenco delle P.IVA_11 società veicolo di cartolarizzazione (SPV) istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 del
Provvedimento di Banca d'Italia del 07.06.2017 al n. 48517.7, in virtù di procura speciale del
02.04.2024 per atto del Notaio , Rep. n. 10861, rappresentata e difesa, giusta Persona_4 procura alle liti depositata telematicamente, dall'avv. Renato Sardi, (C.F.
), presso il cui indirizzo di posta elettronica C.F._10
è elettivamente domiciliata Email_2
INTERVENUTA
OGGETTO: Antitrust - azione di nullità in materia di tutela della concorrenza e del mercato fideiussione
CONCLUSIONI per la parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1 ACCERTARE l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale descritta in narrativa in merito al cartello perpetrato dalle banche sul modello ABI in relazione alla garanzia omnibus per cui è causa in quanto frutto dell'intesa anticoncorrenziale adottata in violazione dell'art. 2 L.287/90, dell'art.101 TFUE e dell'art. 81 Trattato CE, e quindi e per l'effetto;
2 ACCERTARE e DICHIARARE la nullità parziale della garanzia per cui è causa per violazione delle predette norme e quindi anche la nullità della clausola di deroga all'art.1957 c.c. e l'intervenuta decadenza delle convenute e per l'effetto;
3 DICHIARARE che gli attori nulla devono alle convenute in relazione alla suddetta fideiussione, ordinando alle convenute, ognuna per il periodo ove ha effettuato segnalazioni, la cancellazione del nominativo dell'attore quale fideiussore della debitrice principale dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia e/o al SIC;
4. CORE le convenute in solido tra loro al risarcimento del danno conseguente la dedotta violazione antitrust, sia in termini di danno patrimoniale che di danno non patrimoniale, e quindi al pagamento in favore degli attori cadauno € 5.000,00 il tutto oltre interessi dal 31/03/2015 ovvero, a quella diversa somma -maggiore o minore- ritenuta di Giustizia e che si chiede liquidata anche in via equitativa;
5. Con condanna delle convenute alle spese di causa da distrarsi a favore dello scrivente quale antistatario”
per la “Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, contrariis Controparte_6 rejectis:
- rigettare tutte le domande formulate da controparte in quanto inammissibili, prescritte, totalmente infondate sia in fatto che in diritto oltre che non provate. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite” per la e per essa, la a sua volta Controparte_9 Controparte_10 rappresentata dalla “si conclude perché l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni Controparte_12 contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia:
- rigettare tutte le domande proposte con l'atto di citazione notificato dai Sigg. CP_1
, e nei confronti della CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_9
poiché infondate in fatto ed in diritto, come dedotto, eccepito e provato nella presente
[...] comparsa e, per l'effetto, assolvere la stessa convenuta da ogni avversa pretesa;
- con vittoria del compenso e delle spese, oltre accessori di legge”
per l'intervenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, in via principale:
- rigettare tutte le domande formulate da controparte in quanto inammissibili, prescritte, totalmente infondate sia in fatto che in diritto oltre che non provate;
in ogni caso:
- con vittoria delle spese del presente giudizio ed oneri di legge.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 9/11/2022 , CP_1 CP_2 CP_3
e convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale le
[...] CP_4 CP_5 società e in persona dei rispettivi legali Controparte_6 Controparte_9 rappresentanti pro tempore, chiedendo dichiararsi la nullità parziale della fideiussione omnibus prestata il 29/11/2005, con cui avevano garantito le obbligazioni presenti e future della D.M.V.
Asuni Immobiliare s.r.l. verso la con conseguente Controparte_6 liberazione degli attori dalla garanzia per effetto della decadenza delle convenute dalla sua escussione ex art. 1957 c.c. e con ordine alla controparte di cancellazione di eventuali segnalazioni degli attori alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e/o al SIC e con condanna delle convenute al risarcimento dei danni, vinte le spese di lite.
Gli attori esponevano di essersi costituiti garanti della D.M.V. Asuni Immobiliare s.r.l. verso la con la fideiussione omnibus sopra indicata, fino alla Controparte_6 concorrenza di € 100.000,00, evidenziando che le condizioni generali della garanzia contenevano le clausole nn. 2, 6 e 8 corrispondenti a quelle del modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente invalido dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005
e che la aveva ceduto il credito azionato, derivante dal conto Controparte_6 corrente n. 2904 acceso dalla D.M.V. Asuni Immobiliare s.r.l. presso la suddetta banca, alla quindi entrambe le convenute erano legittimate passivamente. Controparte_9 , e esponevano che CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 il rapporto sopra descritto era cessato per effetto del recesso della banca in data 30/9/2014, ma che quest'ultima non si era attivata tempestivamente, quindi la fideiussione da loro prestata si era estinta, ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Deducevano, inoltre, che la violazione dell'art. 2 della L.
287/1990 da parte della aveva cagionato loro danni Controparte_6 patrimoniali e non patrimoniali, di cui chiedevano il risarcimento.
2. Con comparsa del 4/5/2023 si costituiva in giudizio la in Controparte_6 persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo:
- la carenza di legittimazione attiva degli attori che, in quanto privi della qualità di consumatori, non potevano invocare la tutela prevista in caso di violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990;
- la genericità delle avverse deduzioni in ordine alla nullità parziale della fideiussione da loro prestata per violazione della disciplina in materia di antitrust;
- la validità e l'efficacia della clausola di deroga all'art. 1957 c.c..
Con comparsa del 5/5/2023 si costituiva in giudizio la Controparte_14
con unico socio, e per essa, quale procuratrice e servicer, la
[...] [...]
a sua volta rappresentata dalla mandataria con rappresentanza e sub Controparte_10 servicer in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto Controparte_12 delle domande attoree.
La suddetta convenuta esponeva, in primis, che gli attori, imprenditori e genitori degli attuali soci della società garantita, non erano consumatori all'atto della prestazione della fideiussione;
ciò posto, la società a responsabilità limitata con unico socio, e per essa, quale Controparte_9 procuratrice e servicer, la rappresentata dalla Controparte_10 [...]
riteneva valida ed efficace la fideiussione omnibus prestata dagli attori e contestava CP_12
l'avversa pretesa risarcitoria nell'an e nel quantum.
3. Esperiti gli incombenti preliminari ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., con comparsa depositata il 31/5/2024 interveniva la in qualità di procuratrice Controparte_13 speciale della in persona del legale rappresentante pro tempore, dando atto Parte_1 che, con contratto stipulato in data 12/3/2024 con la aveva Controparte_6 acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli art.li 1, 4 e 7.1 della L. n. 130/99 e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) individuabili “in blocco”, con efficacia economica dal 31/12/2023 (escluso) ed efficacia giuridica dal 13/3/2024, di cui era stata data pubblicità con avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II, n. 34 del 21/3/2024, successivamente rettificata mediante pubblicazione in G.U. Parte II, n. 37 del 28/3/2024, compreso quello di cui alla sofferenza (NDG 7485113), con annessi privilegi, Parte_2 accessori e garanzie, tra cui quella prestata da , CP_1 CP_2 CP_3
e . Tanto premesso, l'intervenuta chiedeva il rigetto delle domande CP_4 CP_5 attoree, che riteneva infondate in fatto ed in diritto.
Con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 5/5/2025 la causa era assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
4. Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa in ordine alla domanda di nullità della fideiussione omnibus riproduttiva del contenuto dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, poiché l'azione volta alla declaratoria di invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. civ. n. 6523 del 10/03/2021).
5. Nel merito, relativamente alla dedotta nullità parziale delle fideiussioni de quibus per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antitrust, si rileva quanto segue.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla Banca
d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt.
14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal 12/1/2006, dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005.
Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n. 287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù del quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che «le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90, laddove recita: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.
L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI.
A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, la Banca d'Italia invitava l'ABI a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust, pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la Banca d'Italia incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione.
All'esito del procedimento, la Banca d'Italia disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6 disponeva che
“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'articolo 8 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”. L'Autorità di vigilanza muove dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non è di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa, pertanto al fine di determinare quando tale standardizzazione si ponga in contrasto con le regole della concorrenza evidenzia alcune tipologie di schemi, precisamente gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza. L'Autorità di vigilanza precisa, quindi, come lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione - come ritenuto poi all'esito dell'istruttoria - considerato che già all'epoca dell'istruttoria i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria differenziandosi, tuttalpiù, rispetto allo schema predisposto dall'ABI per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La Banca d'Italia ha concluso nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”. Tale elemento è considerato discriminante nella valutazione condotta dalla Banca d'Italia, secondo cui la clausola di pagamento “a prima richiesta” di cui all'articolo 7 dello schema del contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI prevede un onere in capo al fideiussore da ritenersi “non ingiustificato”, stante la sua finalità di garantire l'accesso al credito con attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'Accordo Basilea;
al contrario, la Banca d'Italia afferma che non vi sono collegamenti funzionali con gli articoli 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale atti a contemperare gli interessi, avendo quindi gli stessi il solo scopo di “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi”.
Il provvedimento dell'Autorità di vigilanza, pertanto, dispone che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI contengono disposizioni “che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.
287/90”. A tutela della concorrenza al livello eurounitario si pone poi l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (in precedenza, l'art. 81 del Trattato CE e, ancor prima,
l'art. 85 del Trattato di Roma), che, in applicazione dell'art. 3, secondo cui «L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori: [...] b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
[...]», dispone che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione.
E' previsto, inoltre, che gli accordi o le decisioni vietati in virtù del citato articolo, sono “nulli di pieno diritto”. Conformemente all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, la legge “antitrust” del 10/10/1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo, al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza e, dall'altro, che il cosiddetto contratto “a valle” costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990 (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 del
04/02/2005).
Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle intese in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti non contrattuali o non negoziali. Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente
“unilaterali”. Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle
“intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 del 1999).
Qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva, pertanto, ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust.
Ciò posto, a fronte dell'ampio dibattito sorto in dottrina e in giurisprudenza in ordine alla configurabilità della nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus stipulato a valle dell'intesa illecita sanzionata dal citato provvedimento della Banca d'Italia, secondo il recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, a cui si ritiene di doversi adeguare, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il
«contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, co. I c.c., tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. civ. sez. u. n. 22437 del 24/09/2018).
Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali». Il tenore letterale dell'art. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum, legittima la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.
L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo e non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina,
l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno.
Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
La giurisprudenza della Corte di giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art. 101 (ex 81 Trattato CE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, infatti, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte di giustizia 14/12/1983, C-
319/82, Societè de Vente de Cimentes;
Trib. U.E. 21/01/1999, T- 190/96, Chrístophe Palma)
La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr. Corte di giustizia 10/07/1997, C-261/95, Palmisani;
Corte di giustizia 20/09/2001, C-453/99, Courage Ltd v.
Crehan; Corte di giustizia 13/07/2006, da C-295/04 a C- , Manfredi;
Corte di giustizia C.F._11
14/06/2011, C-360/09, Pfeiderer v. Bundemskartellant;
Corte di giustizia 06/06/2013, 28 C-
536111Donau Chemie).
La Direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e le procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione Europea, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102
TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4).
La tutela risarcitoria è quindi il comune denominatore del diritto eurounitario, a cui gli Stati membri possono affiancare anche la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali. Si evidenzia, pertanto, la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust.
Peraltro, la regola dell'art. 1419, co. I, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e
1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale.
Ai sensi dell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (cfr. Cass. civ. n. 11673 del 21/05/2007).
Tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema dell'ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo generalmente portatore di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema predisposto dall'ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust - in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (cfr. Cass. civ. sez. u., n.
2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle
«intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (cfr. Cass. civ. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale. La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.
E ciò è tanto più evidente quando le citate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato.
Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101 TFUE la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'ordine pubblico economico.
Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la Banca d'Italia nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa dell'ABI.
Ne discende, poi, la rilevabilità d'ufficio di tale nullità da parte del giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, a presidio del principio processuale della domanda (artt. 99 e
112 c.p.c.). Si è - per vero - stabilito, al riguardo, che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale. E tuttavia, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa, non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo (cfr. Cass. civ. sez. u. nn. 26242 e 26243 del 12/12/2014; Cass. civ. n. 16501 del 18/06/2018).
Deve, quindi, predicarsi, aderendo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che i contratti di fideiussione omnibus a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021). La tutela in materia di violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 è invocabile non soltanto dai consumatori, ma dalla generalità dei soggetti danneggiati, quindi è irrilevante ogni accertamento sulla qualità di consumatori degli odierni attori all'epoca della sottoscrizione della fideiussione controversa.
Ne consegue, in accoglimento della domanda proposta dagli attori, la dichiarazione di nullità parziale della fideiussione omnibus prestata il 29/11/2005 da , CP_1 CP_2
e a garanzia delle obbligazioni presenti e future CP_3 CP_4 CP_5 della D.M.V. Asuni Immobiliare s.r.l. verso la cui è Controparte_6 succeduta la intervenuta tramite la mandataria Parte_1 Controparte_13 relativamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, riproduttive sostanzialmente delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente invalido dalla Banca d'Italia con il citato provvedimento n. 55/2005.
Alla declaratoria che precede consegue la liberazione degli attori dalla fideiussione prestata con riferimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di conto corrente n. 2904 acceso dalla
D.M.V. Asuni Immobiliare s.r.l. presso la rapporto cessato Controparte_6 per effetto del recesso della banca in data 30/9/2014, cui non è seguita la tempestiva azione giudiziale della banca entro sei mesi, come prescritto dall'art. 1957 c.c., valido ed efficace, stante la nullità della sua deroga convenzionale.
Giova premettere che la garanzia in oggetto è una fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia, poiché, sebbene preveda, all'art. 7 delle condizioni generali, l'obbligo del garante “di pagare a immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore”, non preclude ai garanti di sollevare le eccezioni afferenti ai rapporti garantiti.
Invero, conformemente alla consolidata della Suprema Corte, il contratto autonomo di garanzia si caratterizza per l'assenza dell'accessorietà rispetto alla prestazione del contratto principale, propria della fideiussione (Cass. 15 ottobre 2019, n. 25914; Cass., sez. u, n. 3947/2010; Cass. civ. 17/06/2013, n. 15108; Cass. civ. 31/07/2015, n. 16213; Cass., civ. 14/06/2016, n. 12152;
Cass. civ. 28/3/2017, n. 7883; Cass. civ. 11/12/2018, n. 31956).
In particolare, per l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 cod. civ., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, e la rinuncia ad opporre eccezioni da parte del garante che, dopo il pagamento, abbia agito in regresso, laddove la normale accessorietà della garanzia fideiussoria comporta per il garante l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, per consentire al debitore di potersi opporre al pagamento in presenza di eccezioni da far valere nei confronti del creditore (Cass., n. 25914/19, cit.; Cass., n. 16213/18).
Si rileva al riguardo che, nel contratto autonomo di garanzia - ai fini della cui distinzione dalla fideiussione non è decisivo l'impiego o meno di espressioni quali “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia - il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento.
La Suprema Corte ha affermato che la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (cfr. Cass. civ. sez. u. n. 3947 del 18/02/2010). In tale ipotesi la previsione del carattere incondizionato dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo pari all'ammontare dell'obbligazione garantita esclude l'applicabilità della normativa sulla fideiussione alla garanzia, la quale si deve ritenere svolgere una funzione analoga a quella del deposito cauzionale.
Ma nel caso in esame il carattere autonomo della garanzia non si desume dal dato testuale, che si riferisce alla figura della fideiussione, né dalla disciplina dell'escussione della garanzia, secondo cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta …” e che è evidentemente riferita alle modalità dell'escussione ed ai tempi del pagamento da parte del fideiussore, ma non limita in alcun modo le eccezioni da questo opponibili. Si rileva, inoltre, che qualora si ritenesse dubbia l'interpretazione del testo, dovrebbe preferirsi l'opzione per la fideiussione, per le seguenti ulteriori ragioni: perché questa, diversamente dalla garanzia autonoma, configura una fattispecie tipica, alla quale pertanto si deve presumere indirizzata la comune volontà delle parti.
Non è decisiva, infatti, ai fini della qualificazione del contratto di garanzia come autonomo o accessorio all'obbligazione cui accede, la clausola di “pagamento a prima richiesta”, o altra equivalente, che è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito
(e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (cfr. Cass. civ.
n. 16825 del 09/08/2016).
Ai fini dell'interruzione del termine di cui all'art. 1957 c.c. è, dunque, necessaria un'azione giudiziale, non la mera diffida rivolta ai garanti, non venendo in rilievo nella fattispecie una garanzia autonoma. L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (Cass. civ. n.
1724 del 29/01/2016).
Non rileva in contrario l'orientamento consolidato in giurisprudenza, condiviso dall'adito collegio, secondo cui, in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale
(Cass. civ. n. 660 del 10/01/2025), venendo in rilievo nella specie una fideiussione omnibus, priva del carattere di autonomia dai rapporti garantiti. E' parimenti irrilevante nel caso in esame il principio predicato dalla Suprema Corte, secondo cui, nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
(Cass. civ. n. 26906 del 20/09/2023). Nella specie, in cui peraltro viene in rilievo una fideiussione omnibus, quindi prestata per una serie non predeterminata di obbligazioni – presenti e future – del soggetto garantito, la garanzia non è strettamente correlata all'adempimento da parte della D.M.V. Asuni Immobiliare s.r.l., avuto riguardo alla durata indeterminata della fideiussione omnibus, mentre la previsione contenuta nella clausola n. 6, secondo cui “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore” è prodromica e logicamente collegata alla prevista deroga all'art. 1957
c.c., ma non vale a connotare la stretta relazione tra la durata della garanzia e l'adempimento della debitrice principale. Ne consegue che, per effetto della caducazione della deroga all'art. 1957 c.c., tale norma è applicabile al rapporto controverso, con ogni conseguenza di legge.
Sono infondate, invece, le ulteriori domande attoree.
Quanto alla richiesta di cancellazione dei nominativi degli attori dalla Centrale dei rischi della
Banca d'Italia e dal SIC, trattasi di domanda genericamente formulata e non supportata da idonea prova circa la segnalazione degli attori per i debiti derivanti dal citato conto corrente.
Quanto alla pretesa risarcitoria, la domanda è sfornita di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità del danno asseritamente subito e da risarcire.
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056
c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Nella specie, difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.
Sussistono giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca, per compensare tra le parti le spese processuali nella misura di un terzo ed alla prevalente soccombenza segue la condanna delle convenute e dell'intervenuta, in solido tra loro, a rifondere agli attori la residua parte, liquidata come in dispositivo e da distrarsi a favore dell'avv. Andrea Sorgentone, dichiaratosi antistatario della parte attrice.
P.Q.M.
Visto l'art. 275 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 9/11/2022 da , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 avverso le società e costituitasi
[...] Controparte_6 Controparte_9 tramite la a sua volta rappresentata dalla Controparte_10 CP_12
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con l'intervento della
[...] [...]
in qualità di procuratrice speciale della in persona del legale CP_13 Parte_1 rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
DICHIARA la nullità parziale della fideiussione omnibus prestata il 29/11/2005 da CP_1
, e a garanzia delle
[...] CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 obbligazioni presenti e future della D.M.V. Asuni Immobiliare s.r.l. verso la
[...]
cui è succeduta la intervenuta tramite la mandataria Controparte_6 Parte_1 [...]
relativamente alle clausole nn. 2, 6 e 8; CP_13
DICHIARA la liberazione degli attori dalla fideiussione prestata il 29/11/2005 con riferimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di conto corrente n. 2904 acceso dalla D.M.V. Asuni
Immobiliare s.r.l. presso la Controparte_6
RIGETTA le altre domande proposte da , CP_1 CP_2 CP_3
e avverso le convenute;
CP_4 CP_5
COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo e CO le convenute e l'intervenuta, in solido tra loro, a rifondere agli attori la residua parte, che liquida in complessivi
€ 7.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, da distrarsi a favore dell'avv. Andrea Sorgentone, dichiaratosi antistatario della parte attrice.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'1/10/2025.
Il Presidente dr. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore dr. Tommaso Martucci
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. GIUSEPPE DI SALVO Presidente dr. ALFREDO LANDI Giudice dr. TOMMASO MARTUCCI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 70255/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 6/6/2025 e promosso da:
residente in [...], C.F. CP_1 C.F._1
residente in [...], C.F. CP_2 C.F._2
residente in [...], C.F. CP_3 C.F._3
residente in [...], C.F. CP_4
C.F._4
residente in [...], C.F. CP_5 C.F._5 rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Sorgentone, C.F. in virtù di C.F._6 procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliati nel suo studio sito in Roma, via Lima n. 7 ( fax 070- Email_1
4595362)
ATTORI contro on sede in Roma, Viale Altiero Spinelli, n. 30, Controparte_6 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, (C.F. e P. IVA ), quale P.IVA_1 conferitaria di tutte le attività e passività della già (C.F. ; P. IVA CP_7 P.IVA_2
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IZ CA, C.F. , elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._7 sito in Roma, Via di San Valentino n. 21 società a responsabilità limitata con unico socio, con sede legale in Controparte_9
Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso , e P. IVA di gruppo n. iscritta al numero 3 P.IVA_4 P.IVA_5
P.IVA_
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d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, e per essa, quale procuratrice e servicer giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio
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26 ottobre 2020, rep. n. 54597/30824, registrato a Treviso il 26 ottobre 2020 n. 29243 serie 1T la
, già avente sede in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, Controparte_11 codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Treviso n. , che a sua volta agisce P.IVA_8 per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub servicer giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio di Pordenone del 20 dicembre 2022, Persona_2 rep. 312206/42018, società a responsabilità limitata con socio unico, Controparte_12 con sede legale in Roma, Via Gino Nais n. 16, codice fiscale e Iscrizione nel Registro delle
Imprese di Roma n. e P.IVA di gruppo n. , in persona del legale P.IVA_9 P.IVA_5 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio MA, (C.F.
), e RA MA, (C.F. ), anche C.F._8 C.F._9 disgiuntamente tra loro, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Cagliari, Via
Pasquale Cugia n. 1, giusta procura speciale alle liti depositata telematicamente CONVENUTE in persona del vicepresidente del Consiglio di amministrazione, con Controparte_13 sede legale in Brescia, via Corfù n. 102, C.F. e P.IVA , iscritta all'Albo delle P.IVA_10
Banche di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario (TUB) al numero 8074, nella qualità di procuratrice speciale di con sede legale in Milano (MI), Via San Parte_1
Prospero, 4, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza-
RI DI , iscritta presso il REA al n. MI-2676671, iscritta nell'elenco delle P.IVA_11 società veicolo di cartolarizzazione (SPV) istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 del
Provvedimento di Banca d'Italia del 07.06.2017 al n. 48517.7, in virtù di procura speciale del
02.04.2024 per atto del Notaio , Rep. n. 10861, rappresentata e difesa, giusta Persona_4 procura alle liti depositata telematicamente, dall'avv. Renato Sardi, (C.F.
), presso il cui indirizzo di posta elettronica C.F._10
è elettivamente domiciliata Email_2
INTERVENUTA
OGGETTO: Antitrust - azione di nullità in materia di tutela della concorrenza e del mercato fideiussione
CONCLUSIONI per la parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1 ACCERTARE l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale descritta in narrativa in merito al cartello perpetrato dalle banche sul modello ABI in relazione alla garanzia omnibus per cui è causa in quanto frutto dell'intesa anticoncorrenziale adottata in violazione dell'art. 2 L.287/90, dell'art.101 TFUE e dell'art. 81 Trattato CE, e quindi e per l'effetto;
2 ACCERTARE e DICHIARARE la nullità parziale della garanzia per cui è causa per violazione delle predette norme e quindi anche la nullità della clausola di deroga all'art.1957 c.c. e l'intervenuta decadenza delle convenute e per l'effetto;
3 DICHIARARE che gli attori nulla devono alle convenute in relazione alla suddetta fideiussione, ordinando alle convenute, ognuna per il periodo ove ha effettuato segnalazioni, la cancellazione del nominativo dell'attore quale fideiussore della debitrice principale dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia e/o al SIC;
4. CORE le convenute in solido tra loro al risarcimento del danno conseguente la dedotta violazione antitrust, sia in termini di danno patrimoniale che di danno non patrimoniale, e quindi al pagamento in favore degli attori cadauno € 5.000,00 il tutto oltre interessi dal 31/03/2015 ovvero, a quella diversa somma -maggiore o minore- ritenuta di Giustizia e che si chiede liquidata anche in via equitativa;
5. Con condanna delle convenute alle spese di causa da distrarsi a favore dello scrivente quale antistatario”
per la “Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, contrariis Controparte_6 rejectis:
- rigettare tutte le domande formulate da controparte in quanto inammissibili, prescritte, totalmente infondate sia in fatto che in diritto oltre che non provate. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite” per la e per essa, la a sua volta Controparte_9 Controparte_10 rappresentata dalla “si conclude perché l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni Controparte_12 contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia:
- rigettare tutte le domande proposte con l'atto di citazione notificato dai Sigg. CP_1
, e nei confronti della CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_9
poiché infondate in fatto ed in diritto, come dedotto, eccepito e provato nella presente
[...] comparsa e, per l'effetto, assolvere la stessa convenuta da ogni avversa pretesa;
- con vittoria del compenso e delle spese, oltre accessori di legge”
per l'intervenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, in via principale:
- rigettare tutte le domande formulate da controparte in quanto inammissibili, prescritte, totalmente infondate sia in fatto che in diritto oltre che non provate;
in ogni caso:
- con vittoria delle spese del presente giudizio ed oneri di legge.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 9/11/2022 , CP_1 CP_2 CP_3
e convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale le
[...] CP_4 CP_5 società e in persona dei rispettivi legali Controparte_6 Controparte_9 rappresentanti pro tempore, chiedendo dichiararsi la nullità parziale della fideiussione omnibus prestata il 29/11/2005, con cui avevano garantito le obbligazioni presenti e future della D.M.V.
Asuni Immobiliare s.r.l. verso la con conseguente Controparte_6 liberazione degli attori dalla garanzia per effetto della decadenza delle convenute dalla sua escussione ex art. 1957 c.c. e con ordine alla controparte di cancellazione di eventuali segnalazioni degli attori alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e/o al SIC e con condanna delle convenute al risarcimento dei danni, vinte le spese di lite.
Gli attori esponevano di essersi costituiti garanti della D.M.V. Asuni Immobiliare s.r.l. verso la con la fideiussione omnibus sopra indicata, fino alla Controparte_6 concorrenza di € 100.000,00, evidenziando che le condizioni generali della garanzia contenevano le clausole nn. 2, 6 e 8 corrispondenti a quelle del modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente invalido dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005
e che la aveva ceduto il credito azionato, derivante dal conto Controparte_6 corrente n. 2904 acceso dalla D.M.V. Asuni Immobiliare s.r.l. presso la suddetta banca, alla quindi entrambe le convenute erano legittimate passivamente. Controparte_9 , e esponevano che CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 il rapporto sopra descritto era cessato per effetto del recesso della banca in data 30/9/2014, ma che quest'ultima non si era attivata tempestivamente, quindi la fideiussione da loro prestata si era estinta, ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Deducevano, inoltre, che la violazione dell'art. 2 della L.
287/1990 da parte della aveva cagionato loro danni Controparte_6 patrimoniali e non patrimoniali, di cui chiedevano il risarcimento.
2. Con comparsa del 4/5/2023 si costituiva in giudizio la in Controparte_6 persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo:
- la carenza di legittimazione attiva degli attori che, in quanto privi della qualità di consumatori, non potevano invocare la tutela prevista in caso di violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990;
- la genericità delle avverse deduzioni in ordine alla nullità parziale della fideiussione da loro prestata per violazione della disciplina in materia di antitrust;
- la validità e l'efficacia della clausola di deroga all'art. 1957 c.c..
Con comparsa del 5/5/2023 si costituiva in giudizio la Controparte_14
con unico socio, e per essa, quale procuratrice e servicer, la
[...] [...]
a sua volta rappresentata dalla mandataria con rappresentanza e sub Controparte_10 servicer in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto Controparte_12 delle domande attoree.
La suddetta convenuta esponeva, in primis, che gli attori, imprenditori e genitori degli attuali soci della società garantita, non erano consumatori all'atto della prestazione della fideiussione;
ciò posto, la società a responsabilità limitata con unico socio, e per essa, quale Controparte_9 procuratrice e servicer, la rappresentata dalla Controparte_10 [...]
riteneva valida ed efficace la fideiussione omnibus prestata dagli attori e contestava CP_12
l'avversa pretesa risarcitoria nell'an e nel quantum.
3. Esperiti gli incombenti preliminari ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., con comparsa depositata il 31/5/2024 interveniva la in qualità di procuratrice Controparte_13 speciale della in persona del legale rappresentante pro tempore, dando atto Parte_1 che, con contratto stipulato in data 12/3/2024 con la aveva Controparte_6 acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli art.li 1, 4 e 7.1 della L. n. 130/99 e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) individuabili “in blocco”, con efficacia economica dal 31/12/2023 (escluso) ed efficacia giuridica dal 13/3/2024, di cui era stata data pubblicità con avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II, n. 34 del 21/3/2024, successivamente rettificata mediante pubblicazione in G.U. Parte II, n. 37 del 28/3/2024, compreso quello di cui alla sofferenza (NDG 7485113), con annessi privilegi, Parte_2 accessori e garanzie, tra cui quella prestata da , CP_1 CP_2 CP_3
e . Tanto premesso, l'intervenuta chiedeva il rigetto delle domande CP_4 CP_5 attoree, che riteneva infondate in fatto ed in diritto.
Con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 5/5/2025 la causa era assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
4. Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa in ordine alla domanda di nullità della fideiussione omnibus riproduttiva del contenuto dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, poiché l'azione volta alla declaratoria di invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. civ. n. 6523 del 10/03/2021).
5. Nel merito, relativamente alla dedotta nullità parziale delle fideiussioni de quibus per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antitrust, si rileva quanto segue.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla Banca
d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt.
14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal 12/1/2006, dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005.
Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n. 287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù del quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che «le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90, laddove recita: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.
L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI.
A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, la Banca d'Italia invitava l'ABI a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust, pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la Banca d'Italia incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione.
All'esito del procedimento, la Banca d'Italia disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6 disponeva che
“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'articolo 8 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”. L'Autorità di vigilanza muove dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non è di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa, pertanto al fine di determinare quando tale standardizzazione si ponga in contrasto con le regole della concorrenza evidenzia alcune tipologie di schemi, precisamente gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza. L'Autorità di vigilanza precisa, quindi, come lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione - come ritenuto poi all'esito dell'istruttoria - considerato che già all'epoca dell'istruttoria i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria differenziandosi, tuttalpiù, rispetto allo schema predisposto dall'ABI per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La Banca d'Italia ha concluso nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”. Tale elemento è considerato discriminante nella valutazione condotta dalla Banca d'Italia, secondo cui la clausola di pagamento “a prima richiesta” di cui all'articolo 7 dello schema del contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI prevede un onere in capo al fideiussore da ritenersi “non ingiustificato”, stante la sua finalità di garantire l'accesso al credito con attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'Accordo Basilea;
al contrario, la Banca d'Italia afferma che non vi sono collegamenti funzionali con gli articoli 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale atti a contemperare gli interessi, avendo quindi gli stessi il solo scopo di “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi”.
Il provvedimento dell'Autorità di vigilanza, pertanto, dispone che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI contengono disposizioni “che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.
287/90”. A tutela della concorrenza al livello eurounitario si pone poi l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (in precedenza, l'art. 81 del Trattato CE e, ancor prima,
l'art. 85 del Trattato di Roma), che, in applicazione dell'art. 3, secondo cui «L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori: [...] b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
[...]», dispone che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione.
E' previsto, inoltre, che gli accordi o le decisioni vietati in virtù del citato articolo, sono “nulli di pieno diritto”. Conformemente all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, la legge “antitrust” del 10/10/1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo, al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza e, dall'altro, che il cosiddetto contratto “a valle” costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990 (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 del
04/02/2005).
Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle intese in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti non contrattuali o non negoziali. Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente
“unilaterali”. Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle
“intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 del 1999).
Qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva, pertanto, ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust.
Ciò posto, a fronte dell'ampio dibattito sorto in dottrina e in giurisprudenza in ordine alla configurabilità della nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus stipulato a valle dell'intesa illecita sanzionata dal citato provvedimento della Banca d'Italia, secondo il recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, a cui si ritiene di doversi adeguare, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il
«contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, co. I c.c., tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. civ. sez. u. n. 22437 del 24/09/2018).
Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali». Il tenore letterale dell'art. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum, legittima la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.
L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo e non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina,
l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno.
Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
La giurisprudenza della Corte di giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art. 101 (ex 81 Trattato CE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, infatti, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte di giustizia 14/12/1983, C-
319/82, Societè de Vente de Cimentes;
Trib. U.E. 21/01/1999, T- 190/96, Chrístophe Palma)
La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr. Corte di giustizia 10/07/1997, C-261/95, Palmisani;
Corte di giustizia 20/09/2001, C-453/99, Courage Ltd v.
Crehan; Corte di giustizia 13/07/2006, da C-295/04 a C- , Manfredi;
Corte di giustizia C.F._11
14/06/2011, C-360/09, Pfeiderer v. Bundemskartellant;
Corte di giustizia 06/06/2013, 28 C-
536111Donau Chemie).
La Direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e le procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione Europea, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102
TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4).
La tutela risarcitoria è quindi il comune denominatore del diritto eurounitario, a cui gli Stati membri possono affiancare anche la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali. Si evidenzia, pertanto, la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust.
Peraltro, la regola dell'art. 1419, co. I, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e
1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale.
Ai sensi dell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (cfr. Cass. civ. n. 11673 del 21/05/2007).
Tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema dell'ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo generalmente portatore di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema predisposto dall'ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust - in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (cfr. Cass. civ. sez. u., n.
2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle
«intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (cfr. Cass. civ. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale. La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.
E ciò è tanto più evidente quando le citate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato.
Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101 TFUE la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'ordine pubblico economico.
Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la Banca d'Italia nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa dell'ABI.
Ne discende, poi, la rilevabilità d'ufficio di tale nullità da parte del giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, a presidio del principio processuale della domanda (artt. 99 e
112 c.p.c.). Si è - per vero - stabilito, al riguardo, che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale. E tuttavia, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa, non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo (cfr. Cass. civ. sez. u. nn. 26242 e 26243 del 12/12/2014; Cass. civ. n. 16501 del 18/06/2018).
Deve, quindi, predicarsi, aderendo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che i contratti di fideiussione omnibus a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021). La tutela in materia di violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 è invocabile non soltanto dai consumatori, ma dalla generalità dei soggetti danneggiati, quindi è irrilevante ogni accertamento sulla qualità di consumatori degli odierni attori all'epoca della sottoscrizione della fideiussione controversa.
Ne consegue, in accoglimento della domanda proposta dagli attori, la dichiarazione di nullità parziale della fideiussione omnibus prestata il 29/11/2005 da , CP_1 CP_2
e a garanzia delle obbligazioni presenti e future CP_3 CP_4 CP_5 della D.M.V. Asuni Immobiliare s.r.l. verso la cui è Controparte_6 succeduta la intervenuta tramite la mandataria Parte_1 Controparte_13 relativamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, riproduttive sostanzialmente delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente invalido dalla Banca d'Italia con il citato provvedimento n. 55/2005.
Alla declaratoria che precede consegue la liberazione degli attori dalla fideiussione prestata con riferimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di conto corrente n. 2904 acceso dalla
D.M.V. Asuni Immobiliare s.r.l. presso la rapporto cessato Controparte_6 per effetto del recesso della banca in data 30/9/2014, cui non è seguita la tempestiva azione giudiziale della banca entro sei mesi, come prescritto dall'art. 1957 c.c., valido ed efficace, stante la nullità della sua deroga convenzionale.
Giova premettere che la garanzia in oggetto è una fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia, poiché, sebbene preveda, all'art. 7 delle condizioni generali, l'obbligo del garante “di pagare a immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore”, non preclude ai garanti di sollevare le eccezioni afferenti ai rapporti garantiti.
Invero, conformemente alla consolidata della Suprema Corte, il contratto autonomo di garanzia si caratterizza per l'assenza dell'accessorietà rispetto alla prestazione del contratto principale, propria della fideiussione (Cass. 15 ottobre 2019, n. 25914; Cass., sez. u, n. 3947/2010; Cass. civ. 17/06/2013, n. 15108; Cass. civ. 31/07/2015, n. 16213; Cass., civ. 14/06/2016, n. 12152;
Cass. civ. 28/3/2017, n. 7883; Cass. civ. 11/12/2018, n. 31956).
In particolare, per l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 cod. civ., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, e la rinuncia ad opporre eccezioni da parte del garante che, dopo il pagamento, abbia agito in regresso, laddove la normale accessorietà della garanzia fideiussoria comporta per il garante l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, per consentire al debitore di potersi opporre al pagamento in presenza di eccezioni da far valere nei confronti del creditore (Cass., n. 25914/19, cit.; Cass., n. 16213/18).
Si rileva al riguardo che, nel contratto autonomo di garanzia - ai fini della cui distinzione dalla fideiussione non è decisivo l'impiego o meno di espressioni quali “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia - il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento.
La Suprema Corte ha affermato che la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (cfr. Cass. civ. sez. u. n. 3947 del 18/02/2010). In tale ipotesi la previsione del carattere incondizionato dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo pari all'ammontare dell'obbligazione garantita esclude l'applicabilità della normativa sulla fideiussione alla garanzia, la quale si deve ritenere svolgere una funzione analoga a quella del deposito cauzionale.
Ma nel caso in esame il carattere autonomo della garanzia non si desume dal dato testuale, che si riferisce alla figura della fideiussione, né dalla disciplina dell'escussione della garanzia, secondo cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta …” e che è evidentemente riferita alle modalità dell'escussione ed ai tempi del pagamento da parte del fideiussore, ma non limita in alcun modo le eccezioni da questo opponibili. Si rileva, inoltre, che qualora si ritenesse dubbia l'interpretazione del testo, dovrebbe preferirsi l'opzione per la fideiussione, per le seguenti ulteriori ragioni: perché questa, diversamente dalla garanzia autonoma, configura una fattispecie tipica, alla quale pertanto si deve presumere indirizzata la comune volontà delle parti.
Non è decisiva, infatti, ai fini della qualificazione del contratto di garanzia come autonomo o accessorio all'obbligazione cui accede, la clausola di “pagamento a prima richiesta”, o altra equivalente, che è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito
(e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (cfr. Cass. civ.
n. 16825 del 09/08/2016).
Ai fini dell'interruzione del termine di cui all'art. 1957 c.c. è, dunque, necessaria un'azione giudiziale, non la mera diffida rivolta ai garanti, non venendo in rilievo nella fattispecie una garanzia autonoma. L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (Cass. civ. n.
1724 del 29/01/2016).
Non rileva in contrario l'orientamento consolidato in giurisprudenza, condiviso dall'adito collegio, secondo cui, in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale
(Cass. civ. n. 660 del 10/01/2025), venendo in rilievo nella specie una fideiussione omnibus, priva del carattere di autonomia dai rapporti garantiti. E' parimenti irrilevante nel caso in esame il principio predicato dalla Suprema Corte, secondo cui, nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
(Cass. civ. n. 26906 del 20/09/2023). Nella specie, in cui peraltro viene in rilievo una fideiussione omnibus, quindi prestata per una serie non predeterminata di obbligazioni – presenti e future – del soggetto garantito, la garanzia non è strettamente correlata all'adempimento da parte della D.M.V. Asuni Immobiliare s.r.l., avuto riguardo alla durata indeterminata della fideiussione omnibus, mentre la previsione contenuta nella clausola n. 6, secondo cui “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore” è prodromica e logicamente collegata alla prevista deroga all'art. 1957
c.c., ma non vale a connotare la stretta relazione tra la durata della garanzia e l'adempimento della debitrice principale. Ne consegue che, per effetto della caducazione della deroga all'art. 1957 c.c., tale norma è applicabile al rapporto controverso, con ogni conseguenza di legge.
Sono infondate, invece, le ulteriori domande attoree.
Quanto alla richiesta di cancellazione dei nominativi degli attori dalla Centrale dei rischi della
Banca d'Italia e dal SIC, trattasi di domanda genericamente formulata e non supportata da idonea prova circa la segnalazione degli attori per i debiti derivanti dal citato conto corrente.
Quanto alla pretesa risarcitoria, la domanda è sfornita di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità del danno asseritamente subito e da risarcire.
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056
c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Nella specie, difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.
Sussistono giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca, per compensare tra le parti le spese processuali nella misura di un terzo ed alla prevalente soccombenza segue la condanna delle convenute e dell'intervenuta, in solido tra loro, a rifondere agli attori la residua parte, liquidata come in dispositivo e da distrarsi a favore dell'avv. Andrea Sorgentone, dichiaratosi antistatario della parte attrice.
P.Q.M.
Visto l'art. 275 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 9/11/2022 da , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 avverso le società e costituitasi
[...] Controparte_6 Controparte_9 tramite la a sua volta rappresentata dalla Controparte_10 CP_12
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con l'intervento della
[...] [...]
in qualità di procuratrice speciale della in persona del legale CP_13 Parte_1 rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
DICHIARA la nullità parziale della fideiussione omnibus prestata il 29/11/2005 da CP_1
, e a garanzia delle
[...] CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 obbligazioni presenti e future della D.M.V. Asuni Immobiliare s.r.l. verso la
[...]
cui è succeduta la intervenuta tramite la mandataria Controparte_6 Parte_1 [...]
relativamente alle clausole nn. 2, 6 e 8; CP_13
DICHIARA la liberazione degli attori dalla fideiussione prestata il 29/11/2005 con riferimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di conto corrente n. 2904 acceso dalla D.M.V. Asuni
Immobiliare s.r.l. presso la Controparte_6
RIGETTA le altre domande proposte da , CP_1 CP_2 CP_3
e avverso le convenute;
CP_4 CP_5
COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo e CO le convenute e l'intervenuta, in solido tra loro, a rifondere agli attori la residua parte, che liquida in complessivi
€ 7.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, da distrarsi a favore dell'avv. Andrea Sorgentone, dichiaratosi antistatario della parte attrice.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'1/10/2025.
Il Presidente dr. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore dr. Tommaso Martucci