CA
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/03/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 438/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 438 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Patera del Foro CodiceFiscale_1 di Palmi), (C.F.: – rappresentata e difesa Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'avvocato Antonio Tripodi del Foro di Palmi), e , in Controparte_1
persona del rappresentante legale pro-tempore (non costituita).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, la controversia è esordita con l'avvio – da parte di – di Pt_2
un'esecuzione forzata su beni immobili di destinati a un fondo patrimoniale costituito nel Pt_1
2009.
2.1. ha presentato opposizione, sostenendo come i beni non potessero essere pignorati Pt_1
e il debito fosse estraneo ai bisogni della famiglia.
2.2. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione, e ha presentato Pt_1
reclamo, accolto solo parzialmente.
2.3. L'appellante ha, quindi, introdotto il giudizio di merito, e il Tribunale di Palmi – con sentenza n. 1158 del 2018, emessa in esito del procedimento n. 1887/2016 – ha rigettato l'opposizione, ritenendo insufficiente la prova offerta dall'opponente, quanto alla dimostrazione dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia.
2.4. propone appello avverso la sentenza di primo grado, sostenendo innanzitutto la Pt_1
nullità del pignoramento dei beni immobili conferiti nel fondo patrimoniale (non essendo stata previamente esperita l'azione revocatoria prevista dall'art. 2901 c.c.).
2.5. L'appellante – al riguardo – puntualizza come il fondo patrimoniale sia stato costituito tre anni prima del sorgere del credito, rendendo inapplicabile l'art. 2929 bis c.c.
2.6. A suo avviso – inoltre – il pignoramento diretto dei beni sarebbe stato possibile solo qualora l'atto dispositivo fosse intervenuto dopo il sorgere del credito, e il pignoramento trascritto entro un anno dalla trascrizione dell'atto dispositivo: requisiti qui non rispettati.
2.7. Egli, poi, sostiene come l'atto di pignoramento non contenga le indicazioni necessarie, e non sia stata fornita dalla creditrice la prova dell'esistenza del pregiudizio, e della conoscenza di questo in capo al debitore-disponente.
2.8. Con un motivo ulteriore, afferma come il debito contratto con fosse Pt_1 Pt_2
estraneo ai bisogni della famiglia, essendo legato all'attività imprenditoriale della sua ditta individuale.
2.9. Il fondo patrimoniale, siccome costituito per fronteggiare bisogni della famiglia, non può essere aggredito per debiti contratti per scopi estranei a tali bisogni.
2.9.1. sottolinea – in argomento – come la creditrice fosse consapevole della natura Pt_1
imprenditoriale del debito, avendo precedentemente avviato una procedura di fallimento contro la sua ditta.
2.9.2. Egli, ancora, evidenzia come la famiglia disponga d'altre fonti di reddito, quali pensioni e canoni di locazione, idonei a soddisfare i bisogni familiari, rendendo il debito non pertinente ai bisogni della famiglia.
3. ccepisce l'inammissibilità dell'atto di appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c. Pt_2
2 3.1 Quanto al merito, ella sostiene come I) il fondo patrimoniale sia stato costituito nel 2009, ma la destinazione dei beni sia stata regolarizzata nel 2016, dopo l'inizio della procedura esecutiva, II) il debito contratto da derivante dall'attività imprenditoriale, potrebbe Pt_1
essere stato destinato a soddisfare i bisogni familiari, e III) non abbia fornito prove Pt_1 sufficienti per dimostrare l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia.
3.3. Ella, infine, sottolinea come il creditore non fosse a conoscenza della destinazione dei beni al fondo patrimoniale al momento dell'esecuzione, e invoca la conferma della sentenza di primo grado.
3.4. – pure evocata correttamente – è rimasta contumace. Controparte_1
4. All'esito della camera di consiglio del 7 marzo 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Va dichiaratala cessazione della materia del contendere.
6. Con note depositate rispettivamente il 12 e il 13 gennaio 2025, entrambe le parti hanno prodotto in giudizio documentazione attestante la sopravvenuta estinzione della procedura esecutiva immobiliare (pure proseguita in pendenza dell'appello), e la cancellazione del pignoramento (oggetto dell'opposizione – proposta ex art. 615, II c., c.p.c. – definita in primo grado con la sentenza oggi avversata).
6.1. La procedura esecutiva immobiliare n. 92/2015 del Tribunale di Palmi – in particolare –
è stata estinta a seguito della dichiarazione della creditrice – resa all'udienza del 9 Pt_2 marzo 2022 – con cui ella ha rinunciato al prosieguo della procedura.
6.2. I beni immobili destinati al fondo patrimoniale, così come il bene riportato in catasto al foglio 33, particella 180, sub 8 – di conseguenza – sono stati restituiti a Pt_1
6.3. Con provvedimento del 13 marzo 2023, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato effettivamente estinta la procedura esecutiva.
6.4. Ciò premesso, quindi, con le comparse conclusionali entrambe le parti hanno chiesto fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6.5. Considerata la concorde richiesta delle parti, quindi, e rammentato – con Cass., Sez.
Trib., sent. n. 1043/2024 – «La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale».
6.6. Poiché, dunque, lo stesso opponente (con adesione avversaria) ha manifestato il venir meno dell'interesse a una pronuncia dichiarativa della fondatezza o meno dei motivi
3 d'opposizione proposti, trattandosi di determinazione rientrante nei poteri dispositivi della parte, deve pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
6.7. Essa – istituto di creazione giurisprudenziale – presuppone il dissolvimento delle posizioni di contrasto tra le parti, e il pedissequo venir meno della necessità d'una pronuncia giudiziale sulla controversia dedotta nel processo.
7. Residua, nondimeno, l'interesse di entrambe le parti alla valutazione della cosiddetta soccombenza virtuale, non essendosi le parti accordate in punto di spese.
7.1. L'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese costituisce, infatti, il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle competenze di giudizio.
7.2. Ciò detto, non si ravvisano sufficienti ragioni per ritenere l'atto di appello meritevole di accoglimento.
8. Sebbene la motivazione sia essenziale, il giudice di primo grado ha correttamente concluso non sia stata dimostrata l'estraneità dei debiti contratti dall'appellante ai bisogni familiari: circostanza conseguentemente giustificativa dell'azione esecutiva portata avanti da Pt_2
sui beni conferiti da nel fondo patrimoniale. Pt_1
9. A questo proposito – più partitamente – la cronologia degli accadimenti consente di cogliere più chiaramente le coordinate effettive d'inscrizione della fattispecie disputata.
9.1. Al tempo in cui sarebbe stato raggiunto da una domanda giudiziaria (di condanna al versamento di spettanze lavorative), il debitore conferiva in fondo patrimoniale l'immobile poi attinto dall'esecuzione dell'appellata, ponendolo al riparo da esecuzioni patrimoniali generiche, e rendendolo aggredibile solo al fine del recupero di crediti insorti per il soddisfacimento di bisogni familiari.
9.2. Sebbene Cass., Sez. III Civ., ord. n. 2904/2021 abbia ribadito la tendenziale separazione fra debiti professionali o commerciali e bisogni familiari, tale eventuale incomunicabilità (degli uni e degli altri) va indagata concretamente, nel rispetto dell'onere probatorio e dei fatti allegati, provati o consolidati al processo (poiché dedotti puntualmente e non smentiti).
10. Sennonché, nell'affare qui investigato: a) la costituzione del fondo è posteriore alla domanda (processuale) di pagamento, rivolta dall'appellata a b) l'impresa – dapprima Pt_1 svolta individualmente – è stata soppiantata da compagini dotate d'oggetto sociale analogo;
c) l'esecutato (cui l'onere incombeva) non ha dimostrato la consapevolezza avversaria dell'impertinenza dei debiti (imprenditoriali) alla tacitazione di bisogni del nucleo familiare, né la prevedibilità o l'ignoranza colpevole – in capo all'ex dipendente – di tale (pur insistita)
4 estraneità; d) – infine – non ha addotto temi d'indagine o elementi di prova da cui ricavare Pt_1
la natura eminentemente voluttuaria o speculativa dell'impresa condotta.
11. Rammentando – allora – come il recepimento o l'accantonamento d'una prospettazione difensiva debbano compiersi – nel processo civile – sulla base del criterio del più probabile che non (in cui la probabilità ivi richiamata venga misurata in termini di credibilità logica e razionale, anziché di mera preponderanza statistica), unendo vicendevolmente gli elementi descritti sopra, e preso principalmente atto della mancata dimostrazione I) tanto della consapevolezza della convenuta (in merito alla contrazione del debito imprenditoriale per motivi extra-familiari) II) quanto dell'effettiva alienità – ai bisogni della famiglia – di tali esposizioni debitorie, non si ravvisano ragioni legittimanti l'accoglimento dell'appello: tanto, non solamente per l'implausibilità della tesi di ma per la speculare e (ben) maggiore Pt_1
persuasività della prospettiva dell'appellata, una volta ribadite a) sia la continuazione dell'attività imprenditoriale di (generativa dei crediti lavorativi vantati dalla controparte), Pt_1
previe estinzione della ditta individuale, riorganizzazione societaria, e contestuale istituzione del fondo, b) sia l'inesistenza – al processo – di elementi di conoscenza da cui poter affermare l'irrilevanza reddituale di quella stessa attività imprenditoriale, per il sostentamento e lo sviluppo del nucleo familiare dell'appellante.
12. Per tutto quanto appena illustrato, quindi, l'avvenuta escussione del fondo patrimoniale
(e del relativo bene specificamente esecutato) resistono a tutte le censure pure articolate da
Pt_1
13. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, in favore della sola costituita , seguono la soccombenza (virtuale) Parte_2
tratteggiata sopra, sono conseguentemente poste a carico di , risultano Parte_1 commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa (vertenza considerata di complessità bassa), al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
p.q.m.
5 la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di e di , in persona Parte_1 Parte_2 Controparte_1
del rappresentante legale pro-tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna alla rifusione – in favore di – delle competenze Parte_1 Parte_2
processuali, liquidate nella somma complessiva di 4.996,00 euro per il presente grado di giudizio: quanto sopra, a titolo di onorari processuali, oltre a eventuali spese documentate, spese generali forfettarie, IVA e C.P.A., come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
6
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 438 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Patera del Foro CodiceFiscale_1 di Palmi), (C.F.: – rappresentata e difesa Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'avvocato Antonio Tripodi del Foro di Palmi), e , in Controparte_1
persona del rappresentante legale pro-tempore (non costituita).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, la controversia è esordita con l'avvio – da parte di – di Pt_2
un'esecuzione forzata su beni immobili di destinati a un fondo patrimoniale costituito nel Pt_1
2009.
2.1. ha presentato opposizione, sostenendo come i beni non potessero essere pignorati Pt_1
e il debito fosse estraneo ai bisogni della famiglia.
2.2. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione, e ha presentato Pt_1
reclamo, accolto solo parzialmente.
2.3. L'appellante ha, quindi, introdotto il giudizio di merito, e il Tribunale di Palmi – con sentenza n. 1158 del 2018, emessa in esito del procedimento n. 1887/2016 – ha rigettato l'opposizione, ritenendo insufficiente la prova offerta dall'opponente, quanto alla dimostrazione dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia.
2.4. propone appello avverso la sentenza di primo grado, sostenendo innanzitutto la Pt_1
nullità del pignoramento dei beni immobili conferiti nel fondo patrimoniale (non essendo stata previamente esperita l'azione revocatoria prevista dall'art. 2901 c.c.).
2.5. L'appellante – al riguardo – puntualizza come il fondo patrimoniale sia stato costituito tre anni prima del sorgere del credito, rendendo inapplicabile l'art. 2929 bis c.c.
2.6. A suo avviso – inoltre – il pignoramento diretto dei beni sarebbe stato possibile solo qualora l'atto dispositivo fosse intervenuto dopo il sorgere del credito, e il pignoramento trascritto entro un anno dalla trascrizione dell'atto dispositivo: requisiti qui non rispettati.
2.7. Egli, poi, sostiene come l'atto di pignoramento non contenga le indicazioni necessarie, e non sia stata fornita dalla creditrice la prova dell'esistenza del pregiudizio, e della conoscenza di questo in capo al debitore-disponente.
2.8. Con un motivo ulteriore, afferma come il debito contratto con fosse Pt_1 Pt_2
estraneo ai bisogni della famiglia, essendo legato all'attività imprenditoriale della sua ditta individuale.
2.9. Il fondo patrimoniale, siccome costituito per fronteggiare bisogni della famiglia, non può essere aggredito per debiti contratti per scopi estranei a tali bisogni.
2.9.1. sottolinea – in argomento – come la creditrice fosse consapevole della natura Pt_1
imprenditoriale del debito, avendo precedentemente avviato una procedura di fallimento contro la sua ditta.
2.9.2. Egli, ancora, evidenzia come la famiglia disponga d'altre fonti di reddito, quali pensioni e canoni di locazione, idonei a soddisfare i bisogni familiari, rendendo il debito non pertinente ai bisogni della famiglia.
3. ccepisce l'inammissibilità dell'atto di appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c. Pt_2
2 3.1 Quanto al merito, ella sostiene come I) il fondo patrimoniale sia stato costituito nel 2009, ma la destinazione dei beni sia stata regolarizzata nel 2016, dopo l'inizio della procedura esecutiva, II) il debito contratto da derivante dall'attività imprenditoriale, potrebbe Pt_1
essere stato destinato a soddisfare i bisogni familiari, e III) non abbia fornito prove Pt_1 sufficienti per dimostrare l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia.
3.3. Ella, infine, sottolinea come il creditore non fosse a conoscenza della destinazione dei beni al fondo patrimoniale al momento dell'esecuzione, e invoca la conferma della sentenza di primo grado.
3.4. – pure evocata correttamente – è rimasta contumace. Controparte_1
4. All'esito della camera di consiglio del 7 marzo 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Va dichiaratala cessazione della materia del contendere.
6. Con note depositate rispettivamente il 12 e il 13 gennaio 2025, entrambe le parti hanno prodotto in giudizio documentazione attestante la sopravvenuta estinzione della procedura esecutiva immobiliare (pure proseguita in pendenza dell'appello), e la cancellazione del pignoramento (oggetto dell'opposizione – proposta ex art. 615, II c., c.p.c. – definita in primo grado con la sentenza oggi avversata).
6.1. La procedura esecutiva immobiliare n. 92/2015 del Tribunale di Palmi – in particolare –
è stata estinta a seguito della dichiarazione della creditrice – resa all'udienza del 9 Pt_2 marzo 2022 – con cui ella ha rinunciato al prosieguo della procedura.
6.2. I beni immobili destinati al fondo patrimoniale, così come il bene riportato in catasto al foglio 33, particella 180, sub 8 – di conseguenza – sono stati restituiti a Pt_1
6.3. Con provvedimento del 13 marzo 2023, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato effettivamente estinta la procedura esecutiva.
6.4. Ciò premesso, quindi, con le comparse conclusionali entrambe le parti hanno chiesto fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6.5. Considerata la concorde richiesta delle parti, quindi, e rammentato – con Cass., Sez.
Trib., sent. n. 1043/2024 – «La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale».
6.6. Poiché, dunque, lo stesso opponente (con adesione avversaria) ha manifestato il venir meno dell'interesse a una pronuncia dichiarativa della fondatezza o meno dei motivi
3 d'opposizione proposti, trattandosi di determinazione rientrante nei poteri dispositivi della parte, deve pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
6.7. Essa – istituto di creazione giurisprudenziale – presuppone il dissolvimento delle posizioni di contrasto tra le parti, e il pedissequo venir meno della necessità d'una pronuncia giudiziale sulla controversia dedotta nel processo.
7. Residua, nondimeno, l'interesse di entrambe le parti alla valutazione della cosiddetta soccombenza virtuale, non essendosi le parti accordate in punto di spese.
7.1. L'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese costituisce, infatti, il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle competenze di giudizio.
7.2. Ciò detto, non si ravvisano sufficienti ragioni per ritenere l'atto di appello meritevole di accoglimento.
8. Sebbene la motivazione sia essenziale, il giudice di primo grado ha correttamente concluso non sia stata dimostrata l'estraneità dei debiti contratti dall'appellante ai bisogni familiari: circostanza conseguentemente giustificativa dell'azione esecutiva portata avanti da Pt_2
sui beni conferiti da nel fondo patrimoniale. Pt_1
9. A questo proposito – più partitamente – la cronologia degli accadimenti consente di cogliere più chiaramente le coordinate effettive d'inscrizione della fattispecie disputata.
9.1. Al tempo in cui sarebbe stato raggiunto da una domanda giudiziaria (di condanna al versamento di spettanze lavorative), il debitore conferiva in fondo patrimoniale l'immobile poi attinto dall'esecuzione dell'appellata, ponendolo al riparo da esecuzioni patrimoniali generiche, e rendendolo aggredibile solo al fine del recupero di crediti insorti per il soddisfacimento di bisogni familiari.
9.2. Sebbene Cass., Sez. III Civ., ord. n. 2904/2021 abbia ribadito la tendenziale separazione fra debiti professionali o commerciali e bisogni familiari, tale eventuale incomunicabilità (degli uni e degli altri) va indagata concretamente, nel rispetto dell'onere probatorio e dei fatti allegati, provati o consolidati al processo (poiché dedotti puntualmente e non smentiti).
10. Sennonché, nell'affare qui investigato: a) la costituzione del fondo è posteriore alla domanda (processuale) di pagamento, rivolta dall'appellata a b) l'impresa – dapprima Pt_1 svolta individualmente – è stata soppiantata da compagini dotate d'oggetto sociale analogo;
c) l'esecutato (cui l'onere incombeva) non ha dimostrato la consapevolezza avversaria dell'impertinenza dei debiti (imprenditoriali) alla tacitazione di bisogni del nucleo familiare, né la prevedibilità o l'ignoranza colpevole – in capo all'ex dipendente – di tale (pur insistita)
4 estraneità; d) – infine – non ha addotto temi d'indagine o elementi di prova da cui ricavare Pt_1
la natura eminentemente voluttuaria o speculativa dell'impresa condotta.
11. Rammentando – allora – come il recepimento o l'accantonamento d'una prospettazione difensiva debbano compiersi – nel processo civile – sulla base del criterio del più probabile che non (in cui la probabilità ivi richiamata venga misurata in termini di credibilità logica e razionale, anziché di mera preponderanza statistica), unendo vicendevolmente gli elementi descritti sopra, e preso principalmente atto della mancata dimostrazione I) tanto della consapevolezza della convenuta (in merito alla contrazione del debito imprenditoriale per motivi extra-familiari) II) quanto dell'effettiva alienità – ai bisogni della famiglia – di tali esposizioni debitorie, non si ravvisano ragioni legittimanti l'accoglimento dell'appello: tanto, non solamente per l'implausibilità della tesi di ma per la speculare e (ben) maggiore Pt_1
persuasività della prospettiva dell'appellata, una volta ribadite a) sia la continuazione dell'attività imprenditoriale di (generativa dei crediti lavorativi vantati dalla controparte), Pt_1
previe estinzione della ditta individuale, riorganizzazione societaria, e contestuale istituzione del fondo, b) sia l'inesistenza – al processo – di elementi di conoscenza da cui poter affermare l'irrilevanza reddituale di quella stessa attività imprenditoriale, per il sostentamento e lo sviluppo del nucleo familiare dell'appellante.
12. Per tutto quanto appena illustrato, quindi, l'avvenuta escussione del fondo patrimoniale
(e del relativo bene specificamente esecutato) resistono a tutte le censure pure articolate da
Pt_1
13. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, in favore della sola costituita , seguono la soccombenza (virtuale) Parte_2
tratteggiata sopra, sono conseguentemente poste a carico di , risultano Parte_1 commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa (vertenza considerata di complessità bassa), al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
p.q.m.
5 la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di e di , in persona Parte_1 Parte_2 Controparte_1
del rappresentante legale pro-tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna alla rifusione – in favore di – delle competenze Parte_1 Parte_2
processuali, liquidate nella somma complessiva di 4.996,00 euro per il presente grado di giudizio: quanto sopra, a titolo di onorari processuali, oltre a eventuali spese documentate, spese generali forfettarie, IVA e C.P.A., come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
6