TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/07/2025, n. 5422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5422 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3706/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
AZ LE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio promosso da
.F. (Avv. Lorenzo Gatti) – attrice- Parte_1 P.IVA_1
CONTRO
C.F. (Avv. Alessandro Motta) – Controparte_1 P.IVA_2 convenuta-
Oggetto: RISARCIMENTO DANNI
Conclusioni
Come da fogli depositati per via telematica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 9.1.2020 in persona Parte_1 dell'amministratore e procuratore Speciale conveniva in giudizio Parte_2 innanzi al Tribunale di Milano per sentire accertare e Controparte_1 dichiarare, in via principale: la responsabilità extracontrattuale della convenuta, per i fatti tutti dedotti nell'atto introduttivo, con condanna al risarcimento nella misura di Euro 82.000,00, o quella diversa maggiore o minore somma che sarà
pagina 1 di 7 ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
in via subordinata: accertare e dichiarare, per i medesimi fatti, l'avvenuto pagamento dell'indebito da parte dell'attrice a favore della con Controparte_1 condanna di quest'ultima a restituire alla prima la somma di Euro 82.000,00, o quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre i frutti e gli interessi sino al saldo;
in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa di con condanna Controparte_1
a corrispondere a titolo di indennizzo ad la somma di Euro Parte_1
82.000,00, o quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi dal dovuto al saldo.
In atto di citazione l'attrice deduceva che, a seguito di un controllo fiscale della
Guardia di Finanza, aveva scoperto che negli anni 2016 e 2017 erano stati effettuati 6 pagamenti tramite bonifici bancari dai conti correnti intestati esclusivamente alla a favore di un beneficiario indicato come Parte_1
“ per un importo complessivo di Euro 82.000,00. Dalle informazioni CP_1 assunte in merito ai conti correnti di destinazione dei citati pagamenti la beneficiaria veniva identificata in odierna convenuta. Controparte_1
Emergeva, altresì, che le causali dei versamenti in questione erano costituite da espressioni sintetiche quali “A3”, “acconto”, “saldo”, in guisa che, stante anche l'area di operatività commerciale della l'attrice desumeva Controparte_1 che si trattasse di somma versate per l'acquisto di autoveicoli.
L'attrice precisava tuttavia che nessun rapporto contrattuale o commerciale era mai intercorso tra essa e la società convenuta, ragion per cui tali Parte_1 trasferimenti di denaro dovevano considerarsi privi di giustificazione, tali da costituire, per un danno aquiliano risarcibile o, comunque, un Parte_1 pagamento di indebito ovvero un indebito arricchimento per Controparte_1 donde il proprio diritto alla restituzione.
Narrava ancora l'attrice che, a seguito del ricordato intervento della Guardia di
Finanza, procedeva a effettuare una serie di controlli sui conti societari venendo a conoscenza di una serie di illegittimi trasferimenti di denaro mediante bonifici – pagina 2 di 7 tra cui quelli alla – operati da parte di tale sig.ra Controparte_1 [...] già dipendente della con mansioni di responsabile Per_1 Parte_1 amministrativa, a proprio favore e/o di persone e società commerciali a essa riconducibili e in contrasto con gli interessi della datrice di lavoro. Provvedeva quindi a denunciare la sig.ra alla Procura della Repubblica di Milano, Per_1 dando vita al procedimento penale n. 43759/2017 R.G.n.r., procedimento conclusosi con sentenza di condanna (doc. 6 att.).
In detto contesto illecito dovevano inquadrarsi, secondo l'attrice, anche le somme corrisposte dalla sig.ra all'odierna convenuta, verosimilmente per Per_1 pagare l'acquisto di autovetture per proprio interesse e non su richiesta o a vantaggio di Parte_1
Tanto premesso in fatto, l'attrice argomentava in diritto elencando le possibili fattispecie in cui sarebbe possibile inquadrare la vicenda.
Innanzitutto, a detta dell'attrice, sarebbe ravvisabile la responsabilità extracontrattuale da fatto illecito di ex art. 2043 c.c., Controparte_1 donde l'obbligo risarcitorio in capo a quest'ultima. In particolare la responsabilità di risiederebbe nel non aver verificato la provenienza del Controparte_1 denaro sui propri conti correnti, posto che l'intestazione del veicolo sarebbe stata a favore di un soggetto terzo, diverso, cioè, da quello da cui proveniva il pagamento.
Qualora poi la convenuta avesse percepito le somme proveniente dai conti correnti di non quali pagamenti per acquisti effettuati da altri, ma Parte_1 perché versati consapevolmente o per errore da stessa, Parte_1 difetterebbe un titolo e/o una causa del trasferimento di denaro, che sarebbe riconducibile alla fattispecie del pagamento dell'indebito ex artt. 2033 ovvero
2036 c.c., con conseguente diritto dell'attrice alla restituzione della somma corrisposta.
In ulteriore ed estremo subordine, l'attrice, ribadendo la pacifica circostanza che il denaro incassato da era di proprietà di Controparte_1 Parte_1
pagina 3 di 7 configurava la fattispecie dell'arricchimento senza causa della convenuta, Pt_1 avanzando quindi la relativa azione restitutoria ex art. 2041 c.c..
Si costituiva in giudizio la società convenuta, per contestare integralmente le argomentazioni addotte dall'attrice. Precisava che è Controparte_1 concessionaria Volkswagen e si occupa della rivendita di veicoli nuovi con detto marchio, oltre che della vendita di autovetture usate di differenti marchi. Le autovetture nuove marca Audi, oltre che autovetture usate di diversi marchi, sono invece vendute da Controparte_2
Spiegava come le due società, pur consorelle, fossero giuridicamente e amministrativamente distinte e autonome, tant'è che i conti correnti bancari a cui si riferiva l'attrice, citando i rispettivi codici IBAN, sono uno - avente IBAN
[...] - della l'altro - avente Controparte_1
IBAN [...] - della (docc. 2 Controparte_2
-3 conv.). Concludeva quindi in ogni caso per il rigetto nei suoi confronti delle domande avanzate dall'attrice per i pagamenti effettuati in favore di
[...]
Controparte_2
La convenuta documentava in particolare come avesse Parte_1 effettuato in favore di un solo e unico pagamento con Controparte_1 bonifico bancario in data 13.10.2017 di Euro 22.500,00, così come già comunicato al legale avversario a seguito d'invito a negoziazione assistita (doc.
12 conv.). Tale pagamento veniva effettuato per l'acquisto di una Mini Cooper
2.0, che veniva intestata alla sig.ra , come attestato dalla Persona_2 fattura di vendita e dal passaggio di proprietà (doc. 8 conv.). Sottolineava di aver ricevuto tale pagamento a fronte di una regolare compravendita e consegna di autovettura e che chi tale pagamento aveva effettuato aveva evidentemente la facoltà di disporre del conto corrente della società attrice. Riferiva come non fosse affatto inusuale nella prassi, ed anzi fosse qualificabile come donazione indiretta, la mancata coincidenza del soggetto che effettua il pagamento con l'intestatario finale dell'auto, nei cui confronti essa venditrice aveva emesso la fattura quale cessionario del bene, in ossequio al disposto di cui all'art. 21 D.P.R. pagina 4 di 7 633/1972. avrebbe dovuto imputare alla propria Controparte_3 negligente ed inadeguata gestione aziendale il danno subito, verificabile attraverso il semplice controllo periodico degli estratti conto bancari. Inoltre la convenuta invocava il principio dell'affidamento e dell'apparenza del diritto a fronte dei poteri di rappresentanza di fatto della società attrice esercitati dalla dipendente Negava, anche per l'unico pagamento ricevuto, di avere Per_1 alcun obbligo restitutorio a qualsivoglia titolo nei confronti della società attrice, non avendo commesso alcun illecito ed avendo adempiuto all'obbligo di consegna dell'autovettura compravenduta. Concludeva quindi per il rigetto delle domande attoree.
Assegnati alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata ritenuta sufficientemente istruita su base documentale. Le conclusioni sono state precisate in data 21.12.2022 e la causa è stata trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
Premesse le argomentazioni difensive delle parti come ampiamente innanzi illustrate, va anzitutto esclusa la titolarità del rapporto passivo della società convenuta rispetto ai bonifici che è stato documentato essere stati eseguiti da conti correnti intestati all'attrice sul conto corrente di Controparte_2
Quest'ultima è infatti soggetto giuridico diverso e distinto da Controparte_1
trattandosi peraltro di due società di capitali munite di personalità giuridica
[...] distinta. Non si può pertanto condividere l' “opinione” espressa dall'attrice a pag.
21 della comparsa conclusionale, secondo cui “ è Controparte_4 responsabile, per l'obbligazione extracontrattuale, per tutte le operazioni effettuate, attesi i rapporti tra le due società e la comunanza di attività imprenditoriale, nonché della sede nella quale i due soggetti asseritamente distinti operano”.
Ma la domanda attorea è infondata anche rispetto alla somma di € 22.500,00 di cui al bonifico bancario sub doc. 12 conv..
pagina 5 di 7 Non si ritiene infatti integrata la responsabilità aquiliana della convenuta per aver agevolato l'appropriazione indebita di denaro della ex dipendente dell'attrice mediante l'ipotizzata condotta, quanto meno colposa, di aver Persona_1 omesso di verificare e/o di segnalare che i pagamenti venivano effettuati da soggetto terzo rispetto all'intestatario dell'autovettura. Ipotesi che di per sé non pare costituire una anomalia tale da richiedere segnalazione, dal momento che fornire provvista per l'acquisto di un'autovettura può sottendere accordi tra soggetto pagatore e intestatario finale che non spetta alla concessionaria sindacare. Essendo stata ipotizzata una corresponsabilità consistente in una omissione sarebbe stato invero necessario evidenziare la violazione di uno specifico obbligo di agire per impedire la lesione di un diritto altrui (v. ad es.
Cass. n. 25289/2023).
Quanto poi alla domanda subordinata di restituzione dell'indebito, non ne ricorrono i presupposti, in quanto il pagamento del prezzo è controprestazione dovuta a fronte della vendita e della consegna di un'autovettura. Neppure è configurabile l'indebito soggettivo, atteso che nel caso di specie non si tratta di un mero errore scusabile del soggetto pagatore che paga il debito altrui, ma di una società che necessariamente dà ordini di pagamento tramite i propri dipendenti, una dei quali si è resa responsabile del reato di appropriazione indebita ai danni della stessa società datrice di lavoro, come attestato dalla sentenza penale di patteggiamento sub doc. 6 att..
A maggior ragione non ricorre l'ipotesi residuale dell'ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., difettando il requisito essenziale dell'arricchimento della convenuta, che ha semplicemente incassato il prezzo della compravendita stipulata.
Per tutte le argomentazioni innanzi esposte, le domande attore vanno respinte siccome infondate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e dell'assenza di istruttoria. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione decima civile, in persona del G.U. dott.ssa AZ
LE, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) respinge le domande attoree;
2) dichiara tenuta e condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Milano, 30.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa AZ LE
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
AZ LE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio promosso da
.F. (Avv. Lorenzo Gatti) – attrice- Parte_1 P.IVA_1
CONTRO
C.F. (Avv. Alessandro Motta) – Controparte_1 P.IVA_2 convenuta-
Oggetto: RISARCIMENTO DANNI
Conclusioni
Come da fogli depositati per via telematica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 9.1.2020 in persona Parte_1 dell'amministratore e procuratore Speciale conveniva in giudizio Parte_2 innanzi al Tribunale di Milano per sentire accertare e Controparte_1 dichiarare, in via principale: la responsabilità extracontrattuale della convenuta, per i fatti tutti dedotti nell'atto introduttivo, con condanna al risarcimento nella misura di Euro 82.000,00, o quella diversa maggiore o minore somma che sarà
pagina 1 di 7 ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
in via subordinata: accertare e dichiarare, per i medesimi fatti, l'avvenuto pagamento dell'indebito da parte dell'attrice a favore della con Controparte_1 condanna di quest'ultima a restituire alla prima la somma di Euro 82.000,00, o quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre i frutti e gli interessi sino al saldo;
in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa di con condanna Controparte_1
a corrispondere a titolo di indennizzo ad la somma di Euro Parte_1
82.000,00, o quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi dal dovuto al saldo.
In atto di citazione l'attrice deduceva che, a seguito di un controllo fiscale della
Guardia di Finanza, aveva scoperto che negli anni 2016 e 2017 erano stati effettuati 6 pagamenti tramite bonifici bancari dai conti correnti intestati esclusivamente alla a favore di un beneficiario indicato come Parte_1
“ per un importo complessivo di Euro 82.000,00. Dalle informazioni CP_1 assunte in merito ai conti correnti di destinazione dei citati pagamenti la beneficiaria veniva identificata in odierna convenuta. Controparte_1
Emergeva, altresì, che le causali dei versamenti in questione erano costituite da espressioni sintetiche quali “A3”, “acconto”, “saldo”, in guisa che, stante anche l'area di operatività commerciale della l'attrice desumeva Controparte_1 che si trattasse di somma versate per l'acquisto di autoveicoli.
L'attrice precisava tuttavia che nessun rapporto contrattuale o commerciale era mai intercorso tra essa e la società convenuta, ragion per cui tali Parte_1 trasferimenti di denaro dovevano considerarsi privi di giustificazione, tali da costituire, per un danno aquiliano risarcibile o, comunque, un Parte_1 pagamento di indebito ovvero un indebito arricchimento per Controparte_1 donde il proprio diritto alla restituzione.
Narrava ancora l'attrice che, a seguito del ricordato intervento della Guardia di
Finanza, procedeva a effettuare una serie di controlli sui conti societari venendo a conoscenza di una serie di illegittimi trasferimenti di denaro mediante bonifici – pagina 2 di 7 tra cui quelli alla – operati da parte di tale sig.ra Controparte_1 [...] già dipendente della con mansioni di responsabile Per_1 Parte_1 amministrativa, a proprio favore e/o di persone e società commerciali a essa riconducibili e in contrasto con gli interessi della datrice di lavoro. Provvedeva quindi a denunciare la sig.ra alla Procura della Repubblica di Milano, Per_1 dando vita al procedimento penale n. 43759/2017 R.G.n.r., procedimento conclusosi con sentenza di condanna (doc. 6 att.).
In detto contesto illecito dovevano inquadrarsi, secondo l'attrice, anche le somme corrisposte dalla sig.ra all'odierna convenuta, verosimilmente per Per_1 pagare l'acquisto di autovetture per proprio interesse e non su richiesta o a vantaggio di Parte_1
Tanto premesso in fatto, l'attrice argomentava in diritto elencando le possibili fattispecie in cui sarebbe possibile inquadrare la vicenda.
Innanzitutto, a detta dell'attrice, sarebbe ravvisabile la responsabilità extracontrattuale da fatto illecito di ex art. 2043 c.c., Controparte_1 donde l'obbligo risarcitorio in capo a quest'ultima. In particolare la responsabilità di risiederebbe nel non aver verificato la provenienza del Controparte_1 denaro sui propri conti correnti, posto che l'intestazione del veicolo sarebbe stata a favore di un soggetto terzo, diverso, cioè, da quello da cui proveniva il pagamento.
Qualora poi la convenuta avesse percepito le somme proveniente dai conti correnti di non quali pagamenti per acquisti effettuati da altri, ma Parte_1 perché versati consapevolmente o per errore da stessa, Parte_1 difetterebbe un titolo e/o una causa del trasferimento di denaro, che sarebbe riconducibile alla fattispecie del pagamento dell'indebito ex artt. 2033 ovvero
2036 c.c., con conseguente diritto dell'attrice alla restituzione della somma corrisposta.
In ulteriore ed estremo subordine, l'attrice, ribadendo la pacifica circostanza che il denaro incassato da era di proprietà di Controparte_1 Parte_1
pagina 3 di 7 configurava la fattispecie dell'arricchimento senza causa della convenuta, Pt_1 avanzando quindi la relativa azione restitutoria ex art. 2041 c.c..
Si costituiva in giudizio la società convenuta, per contestare integralmente le argomentazioni addotte dall'attrice. Precisava che è Controparte_1 concessionaria Volkswagen e si occupa della rivendita di veicoli nuovi con detto marchio, oltre che della vendita di autovetture usate di differenti marchi. Le autovetture nuove marca Audi, oltre che autovetture usate di diversi marchi, sono invece vendute da Controparte_2
Spiegava come le due società, pur consorelle, fossero giuridicamente e amministrativamente distinte e autonome, tant'è che i conti correnti bancari a cui si riferiva l'attrice, citando i rispettivi codici IBAN, sono uno - avente IBAN
[...] - della l'altro - avente Controparte_1
IBAN [...] - della (docc. 2 Controparte_2
-3 conv.). Concludeva quindi in ogni caso per il rigetto nei suoi confronti delle domande avanzate dall'attrice per i pagamenti effettuati in favore di
[...]
Controparte_2
La convenuta documentava in particolare come avesse Parte_1 effettuato in favore di un solo e unico pagamento con Controparte_1 bonifico bancario in data 13.10.2017 di Euro 22.500,00, così come già comunicato al legale avversario a seguito d'invito a negoziazione assistita (doc.
12 conv.). Tale pagamento veniva effettuato per l'acquisto di una Mini Cooper
2.0, che veniva intestata alla sig.ra , come attestato dalla Persona_2 fattura di vendita e dal passaggio di proprietà (doc. 8 conv.). Sottolineava di aver ricevuto tale pagamento a fronte di una regolare compravendita e consegna di autovettura e che chi tale pagamento aveva effettuato aveva evidentemente la facoltà di disporre del conto corrente della società attrice. Riferiva come non fosse affatto inusuale nella prassi, ed anzi fosse qualificabile come donazione indiretta, la mancata coincidenza del soggetto che effettua il pagamento con l'intestatario finale dell'auto, nei cui confronti essa venditrice aveva emesso la fattura quale cessionario del bene, in ossequio al disposto di cui all'art. 21 D.P.R. pagina 4 di 7 633/1972. avrebbe dovuto imputare alla propria Controparte_3 negligente ed inadeguata gestione aziendale il danno subito, verificabile attraverso il semplice controllo periodico degli estratti conto bancari. Inoltre la convenuta invocava il principio dell'affidamento e dell'apparenza del diritto a fronte dei poteri di rappresentanza di fatto della società attrice esercitati dalla dipendente Negava, anche per l'unico pagamento ricevuto, di avere Per_1 alcun obbligo restitutorio a qualsivoglia titolo nei confronti della società attrice, non avendo commesso alcun illecito ed avendo adempiuto all'obbligo di consegna dell'autovettura compravenduta. Concludeva quindi per il rigetto delle domande attoree.
Assegnati alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata ritenuta sufficientemente istruita su base documentale. Le conclusioni sono state precisate in data 21.12.2022 e la causa è stata trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
Premesse le argomentazioni difensive delle parti come ampiamente innanzi illustrate, va anzitutto esclusa la titolarità del rapporto passivo della società convenuta rispetto ai bonifici che è stato documentato essere stati eseguiti da conti correnti intestati all'attrice sul conto corrente di Controparte_2
Quest'ultima è infatti soggetto giuridico diverso e distinto da Controparte_1
trattandosi peraltro di due società di capitali munite di personalità giuridica
[...] distinta. Non si può pertanto condividere l' “opinione” espressa dall'attrice a pag.
21 della comparsa conclusionale, secondo cui “ è Controparte_4 responsabile, per l'obbligazione extracontrattuale, per tutte le operazioni effettuate, attesi i rapporti tra le due società e la comunanza di attività imprenditoriale, nonché della sede nella quale i due soggetti asseritamente distinti operano”.
Ma la domanda attorea è infondata anche rispetto alla somma di € 22.500,00 di cui al bonifico bancario sub doc. 12 conv..
pagina 5 di 7 Non si ritiene infatti integrata la responsabilità aquiliana della convenuta per aver agevolato l'appropriazione indebita di denaro della ex dipendente dell'attrice mediante l'ipotizzata condotta, quanto meno colposa, di aver Persona_1 omesso di verificare e/o di segnalare che i pagamenti venivano effettuati da soggetto terzo rispetto all'intestatario dell'autovettura. Ipotesi che di per sé non pare costituire una anomalia tale da richiedere segnalazione, dal momento che fornire provvista per l'acquisto di un'autovettura può sottendere accordi tra soggetto pagatore e intestatario finale che non spetta alla concessionaria sindacare. Essendo stata ipotizzata una corresponsabilità consistente in una omissione sarebbe stato invero necessario evidenziare la violazione di uno specifico obbligo di agire per impedire la lesione di un diritto altrui (v. ad es.
Cass. n. 25289/2023).
Quanto poi alla domanda subordinata di restituzione dell'indebito, non ne ricorrono i presupposti, in quanto il pagamento del prezzo è controprestazione dovuta a fronte della vendita e della consegna di un'autovettura. Neppure è configurabile l'indebito soggettivo, atteso che nel caso di specie non si tratta di un mero errore scusabile del soggetto pagatore che paga il debito altrui, ma di una società che necessariamente dà ordini di pagamento tramite i propri dipendenti, una dei quali si è resa responsabile del reato di appropriazione indebita ai danni della stessa società datrice di lavoro, come attestato dalla sentenza penale di patteggiamento sub doc. 6 att..
A maggior ragione non ricorre l'ipotesi residuale dell'ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., difettando il requisito essenziale dell'arricchimento della convenuta, che ha semplicemente incassato il prezzo della compravendita stipulata.
Per tutte le argomentazioni innanzi esposte, le domande attore vanno respinte siccome infondate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e dell'assenza di istruttoria. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione decima civile, in persona del G.U. dott.ssa AZ
LE, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) respinge le domande attoree;
2) dichiara tenuta e condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Milano, 30.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa AZ LE
pagina 7 di 7