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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18891/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18891/2023 tra
Parte_1
ATTRICE opponente e
Controparte_1
CONVENUTA opposta
Oggi 26 febbraio 2025 ad ore 10,00 il Giudice, dott.ssa Alessandra TERRERI
dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte attrice l'avv. Maria Luisa Carbone, in sostituzione dell'avv. Fabiano Pezzani giusta delega verbale,
- per parte convenuta l'avv. Hillary Pareschi, in sostituzione dell'avv. Valentina Montanari giusta delega verbale, nonché ai fini della pratica forense il dott. Controparte_2
dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Parte Attrice precisa le proprie conclusioni, come da atto introduttivo ed insiste nelle proprie domande, in modo particolare nell'eccezione di incompetenza territoriale in favore del foro di
Palmi così come formulata in atto di opposizione.
pagina 1 di 8 Parte Convenuta precisa le proprie conclusioni, come da foglio depositato telematicamente, insiste per tutte le argomentazioni come esposte nella memoria conclusiva ed, in particolare circa la competenza territoriale dell'intestato ufficio e conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo.
Il giudice alla luce di quanto sopra, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto e si ritira in camera di consiglio per deliberare, indicando la prosecuzione dell'udienza ad ore 17,15 per la lettura del dispositivo della sentenza.
Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il presente verbale è stato letto alle parti e condiviso sullo schermo di ed i procuratori Pt_2 delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 10,05.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 17,18,
il giudice
deposita la sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 2 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
Alessandra TERRERI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 18891/2023
promossa da
Parte_1
C.F./P.IVA P.IVA_1
Attore opponente con l'avv.to Fabiano Pezzani
contro
Controparte_3
P.IVA P.IVA_2
Convenuta opposta con l'avv.to Valentina Montanari
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale odierno:
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132
C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e,
pagina 3 di 8 pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
ha ottenuto nei confronti di Controparte_1 Parte_3 ingiunzione di pagamento n° 7427/2023 per € 17.796,40=, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, a fronte di n° 7 fatture insolute emesse per la fornitura di carte carburante:
, quale cessionaria di ramo d'azienda di ha proposto Parte_1 CP_4
opposizione, eccependo:
- l'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale, in favore di quello di Palmi,
- l'inesistenza del presunto credito,
- il mancato trasferimento dei debiti nella cessione del ramo d'azienda.
ha pertanto così concluso: Parte_1
“Voglia l'On. Tribunale di Milano adito:
- Preliminarmente dichiarare, per come puntualmente esposto nei motivi di opposizione,
l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale Civile di Palmi ai sensi dell'art. 18
c.p.c. e s.s., e contestualmente rimettere la causa presso il predetto Tribunale quale foro di residenza e sede del convenuto. Ovvero ancora dichiarare l'incompetenza del Tribunale di
Milano adito in favore del Tribunale Civile di Palmi ai sensi dell'art. 20 c.p.c. e contestualmente rimettere la causa presso il Tribunale di Palmi quale foro dove è sorta la presunta obbligazione ovvero dove doveva eseguirsi la stessa.
- Dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti la nullità e/o improcedibilità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto.
- Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'avvocato
Fabiano Pezzani il quale si dichiara antistatario”.
pagina 4 di 8 Si è tempestivamente costituita la società opposta, contestando specificatamente, in fatto e in diritto, tutto quanto ex adverso dedotto da parte opponente ed ha pertanto così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge:
- In via preliminare:
- ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
7427/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 21.04.2023 nei confronti della società
[...]
in quanto non opposto nei termini di legge nonché nei confronti Parte_4 della società ., non essendo l'opposizione fondata su prova Parte_5
scritta e di pronta soluzione.
- Nel merito: rigettare in ogni caso l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 7427/2023 in quanto inammissibile
e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui al presente atto
e, per l'effetto confermare in ogni sua parte il D.I. n. 7427/2023 (RG 12637/2023) emesso dal
Tribunale di Milano in data 21.04.2023 nei confronti della società Parte_5
;
[...]
- in via subordinata: nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la società ., quale coobbligata in Pt_1 Parte_5 solido con , al pagamento della somma di € 17.796,40 oltre Parte_4
interessi dalle singole scadenze fino al saldo effettivo o della diversa maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa, oltre le spese successive e le spese di lite per entrambi i giudizi;
- in via istruttoria: si chiede disporsi l'esibizione delle scritture contabili obbligatorie ex art. 2214
c.c. e seguenti dell'anno 2021, in particolare il libro giornale, della società Parte_4
unipersonale.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e C.P.A. anche nel procedimento monitorio”.
Parte attrice opponente non ha versato in atti memorie integrativa ex art. 171 ter c.p.c., pertanto le circostanze dedotte in comparsa di risposta non risultano contestate ex art. 115 c.p.c.
Disposto l'ordine di esibizione delle scritture contabili di ex art. 210 c.p.c., così Parte_3
come da istanza contenuta nella memoria integrativa n° 2 di parte convenuta opposta, la causa
è pervenuta alla presente udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 5 di 8 * * * * *
L'opposizione è infondata e va respinta.
Eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano
L'eccezione va rigettata in quanto inammissibile per omessa contestazione della competenza del Tribunale adito con riferimento a tutti i criteri di collegamento di cui all'art. 19 e 20 c.p.c,
si è infatti limitata a negare l'esistenza di un rapporto contrattuale invero Parte_1 sussistente a seguito di cessione di ramo d'azienda (vedasi all'uopo articoli 1 e 4 del doc. 18 del fascicolo monitorio) ed a ritenere competente il Tribunale di Palmi nel cui circondario si trova la sede societaria e la residenza del rappresentante legale.
Eccezione di inesistenza del credito ingiunto,
Il Tribunale osserva che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della
Cassazione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) assume la posizione di convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) assume quella di attore in senso sostanziale;
è così che è il creditore a soggiacere ai conseguenti oneri probatori e controparte a dovere dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
ha debitamente supportato il proprio credito versando in atti l'ordine di carte Controparte_1
carburante sottoscritto da in data 10.04.2021 (doc. 3 del fascicolo monitorio), le Parte_3 fatture elettroniche insolute (doc.
4-10 del fascicolo monitorio), l'estratto autentico delle scritture contabili (doc. 17 del fascicolo monitorio) e le e-mail in data 19.11.2021 e 23.11.2021 (doc. 13
e 14 del fascicolo monitorio), con cui ha chiesto un piano di rientro per il debito Parte_3
(doc. 12 del fascicolo monitorio) portato dalle fatture:
Le fatture riconosciute come dovute corrispondono a quelle azionate con la procedura monitoria.
Non risulta provato alcun fatto estintivo, impeditivo o modificativo del credito.
Eccezione di mancato trasferimento del debito nella cessione del ramo d'azienda pagina 6 di 8 L'eccezione sollevata da parte attrice opponente è infondata.
Con cessione del ramo d'azienda in data 13.12.2021, G.B. Trasporti S.r.l.s. ha ceduto a
[...] il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di trasporto di merci su strada Parte_1
(art. 1 del doc. 18 del fascicolo monitorio).
Il credito azionato in via monitoria trae origine da forniture di carburante riguardanti l'attività oggetto di cessione del ramo d'azienda, eseguite antecedentemente al trasferimento;
infatti, le fatture ingiunte sono state emesse nel periodo 30.06.2021-30.07.2021, mentre la cessione ha prodotto effetti dal 13.12.2021.
Secondo l'art. 3 della cessione: “Devono intendersi esclusi dalla cessione i crediti e i debiti aziendali che restano rispettivamente a favore ed a carico della parte cedente…”.
Tale pattuizione, tuttavia, ha rilevanza meramente interna fra le parti contraenti e l'esclusione del trasferimento dei debiti in capo al cessionario non produce effetti in capo al terzo creditore.
Il citato articolo 3, sancisce infatti anche l'obbligo della società cedente di rifondere alla cessionaria quanto la stessa fosse tenuta a sborsare nei confronti di eventuali creditori ai sensi dell'art. 2560 c.c.: ”… la quale resta obbligata a rifondere alla parte cessionaria quanto quest'ultima fosse tenuta a sborsare nei confronti dei debitori del ramo d'azienda per effetto dell'art. 2560 c.c.”; tale previsione conferma la rilevanza meramente interna delle pattuizioni e l'applicazione al caso di specie dell'art. 2560 c.c.
La stessa giurisprudenza ha chiarito che, in virtù della finalità di protezione dell'art. 2560 c.c., deve prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario a tutela del terzo creditore (tra le tante, Cass. Civ. n° 32134/2019).
Ciò premesso, occorre precisare che, per una duplice tutela, da un lato del creditore – che potrà far valere il proprio credito nei confronti sia del debitore originario che del cessionario – dall'altro dell'acquirente – che non rischia di acquistare un'azienda con passività ignote -, il cessionario è responsabile in via solidale unitamente al cedente per i soli debiti risultanti dai libri contabili (art. 2560 comma 2 c.c.).
Nel caso che ci occupa, l'opponente ha omesso di contestare, in modo specifico, l'an, ed il quantum del credito azionato in via monitoria e nulla ha eccepito in ordine all'esito del deposito ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili della cessionaria G.B. Trasporti S.r.l.s..
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
pagina 7 di 8 Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenendo conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale effettivamente svolta da parte vittoriosa:
Studio € 919,00=
Introduttiva € 777,00=
Istruttoria/trattazione € 840,00=
Decisionale € 851,00=
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n° 7427/2023, emesso dal Tribunale di Milano, che acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
- condanna parte attrice opponente a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.387,00= per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al
15% e CPA;
IVA ove dovuta.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Milano, 26 febbraio 2025
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18891/2023 tra
Parte_1
ATTRICE opponente e
Controparte_1
CONVENUTA opposta
Oggi 26 febbraio 2025 ad ore 10,00 il Giudice, dott.ssa Alessandra TERRERI
dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte attrice l'avv. Maria Luisa Carbone, in sostituzione dell'avv. Fabiano Pezzani giusta delega verbale,
- per parte convenuta l'avv. Hillary Pareschi, in sostituzione dell'avv. Valentina Montanari giusta delega verbale, nonché ai fini della pratica forense il dott. Controparte_2
dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Parte Attrice precisa le proprie conclusioni, come da atto introduttivo ed insiste nelle proprie domande, in modo particolare nell'eccezione di incompetenza territoriale in favore del foro di
Palmi così come formulata in atto di opposizione.
pagina 1 di 8 Parte Convenuta precisa le proprie conclusioni, come da foglio depositato telematicamente, insiste per tutte le argomentazioni come esposte nella memoria conclusiva ed, in particolare circa la competenza territoriale dell'intestato ufficio e conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo.
Il giudice alla luce di quanto sopra, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto e si ritira in camera di consiglio per deliberare, indicando la prosecuzione dell'udienza ad ore 17,15 per la lettura del dispositivo della sentenza.
Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il presente verbale è stato letto alle parti e condiviso sullo schermo di ed i procuratori Pt_2 delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 10,05.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 17,18,
il giudice
deposita la sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 2 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
Alessandra TERRERI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 18891/2023
promossa da
Parte_1
C.F./P.IVA P.IVA_1
Attore opponente con l'avv.to Fabiano Pezzani
contro
Controparte_3
P.IVA P.IVA_2
Convenuta opposta con l'avv.to Valentina Montanari
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale odierno:
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132
C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e,
pagina 3 di 8 pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
ha ottenuto nei confronti di Controparte_1 Parte_3 ingiunzione di pagamento n° 7427/2023 per € 17.796,40=, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, a fronte di n° 7 fatture insolute emesse per la fornitura di carte carburante:
, quale cessionaria di ramo d'azienda di ha proposto Parte_1 CP_4
opposizione, eccependo:
- l'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale, in favore di quello di Palmi,
- l'inesistenza del presunto credito,
- il mancato trasferimento dei debiti nella cessione del ramo d'azienda.
ha pertanto così concluso: Parte_1
“Voglia l'On. Tribunale di Milano adito:
- Preliminarmente dichiarare, per come puntualmente esposto nei motivi di opposizione,
l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale Civile di Palmi ai sensi dell'art. 18
c.p.c. e s.s., e contestualmente rimettere la causa presso il predetto Tribunale quale foro di residenza e sede del convenuto. Ovvero ancora dichiarare l'incompetenza del Tribunale di
Milano adito in favore del Tribunale Civile di Palmi ai sensi dell'art. 20 c.p.c. e contestualmente rimettere la causa presso il Tribunale di Palmi quale foro dove è sorta la presunta obbligazione ovvero dove doveva eseguirsi la stessa.
- Dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti la nullità e/o improcedibilità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto.
- Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'avvocato
Fabiano Pezzani il quale si dichiara antistatario”.
pagina 4 di 8 Si è tempestivamente costituita la società opposta, contestando specificatamente, in fatto e in diritto, tutto quanto ex adverso dedotto da parte opponente ed ha pertanto così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge:
- In via preliminare:
- ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
7427/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 21.04.2023 nei confronti della società
[...]
in quanto non opposto nei termini di legge nonché nei confronti Parte_4 della società ., non essendo l'opposizione fondata su prova Parte_5
scritta e di pronta soluzione.
- Nel merito: rigettare in ogni caso l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 7427/2023 in quanto inammissibile
e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui al presente atto
e, per l'effetto confermare in ogni sua parte il D.I. n. 7427/2023 (RG 12637/2023) emesso dal
Tribunale di Milano in data 21.04.2023 nei confronti della società Parte_5
;
[...]
- in via subordinata: nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la società ., quale coobbligata in Pt_1 Parte_5 solido con , al pagamento della somma di € 17.796,40 oltre Parte_4
interessi dalle singole scadenze fino al saldo effettivo o della diversa maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa, oltre le spese successive e le spese di lite per entrambi i giudizi;
- in via istruttoria: si chiede disporsi l'esibizione delle scritture contabili obbligatorie ex art. 2214
c.c. e seguenti dell'anno 2021, in particolare il libro giornale, della società Parte_4
unipersonale.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e C.P.A. anche nel procedimento monitorio”.
Parte attrice opponente non ha versato in atti memorie integrativa ex art. 171 ter c.p.c., pertanto le circostanze dedotte in comparsa di risposta non risultano contestate ex art. 115 c.p.c.
Disposto l'ordine di esibizione delle scritture contabili di ex art. 210 c.p.c., così Parte_3
come da istanza contenuta nella memoria integrativa n° 2 di parte convenuta opposta, la causa
è pervenuta alla presente udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 5 di 8 * * * * *
L'opposizione è infondata e va respinta.
Eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano
L'eccezione va rigettata in quanto inammissibile per omessa contestazione della competenza del Tribunale adito con riferimento a tutti i criteri di collegamento di cui all'art. 19 e 20 c.p.c,
si è infatti limitata a negare l'esistenza di un rapporto contrattuale invero Parte_1 sussistente a seguito di cessione di ramo d'azienda (vedasi all'uopo articoli 1 e 4 del doc. 18 del fascicolo monitorio) ed a ritenere competente il Tribunale di Palmi nel cui circondario si trova la sede societaria e la residenza del rappresentante legale.
Eccezione di inesistenza del credito ingiunto,
Il Tribunale osserva che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della
Cassazione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) assume la posizione di convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) assume quella di attore in senso sostanziale;
è così che è il creditore a soggiacere ai conseguenti oneri probatori e controparte a dovere dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
ha debitamente supportato il proprio credito versando in atti l'ordine di carte Controparte_1
carburante sottoscritto da in data 10.04.2021 (doc. 3 del fascicolo monitorio), le Parte_3 fatture elettroniche insolute (doc.
4-10 del fascicolo monitorio), l'estratto autentico delle scritture contabili (doc. 17 del fascicolo monitorio) e le e-mail in data 19.11.2021 e 23.11.2021 (doc. 13
e 14 del fascicolo monitorio), con cui ha chiesto un piano di rientro per il debito Parte_3
(doc. 12 del fascicolo monitorio) portato dalle fatture:
Le fatture riconosciute come dovute corrispondono a quelle azionate con la procedura monitoria.
Non risulta provato alcun fatto estintivo, impeditivo o modificativo del credito.
Eccezione di mancato trasferimento del debito nella cessione del ramo d'azienda pagina 6 di 8 L'eccezione sollevata da parte attrice opponente è infondata.
Con cessione del ramo d'azienda in data 13.12.2021, G.B. Trasporti S.r.l.s. ha ceduto a
[...] il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di trasporto di merci su strada Parte_1
(art. 1 del doc. 18 del fascicolo monitorio).
Il credito azionato in via monitoria trae origine da forniture di carburante riguardanti l'attività oggetto di cessione del ramo d'azienda, eseguite antecedentemente al trasferimento;
infatti, le fatture ingiunte sono state emesse nel periodo 30.06.2021-30.07.2021, mentre la cessione ha prodotto effetti dal 13.12.2021.
Secondo l'art. 3 della cessione: “Devono intendersi esclusi dalla cessione i crediti e i debiti aziendali che restano rispettivamente a favore ed a carico della parte cedente…”.
Tale pattuizione, tuttavia, ha rilevanza meramente interna fra le parti contraenti e l'esclusione del trasferimento dei debiti in capo al cessionario non produce effetti in capo al terzo creditore.
Il citato articolo 3, sancisce infatti anche l'obbligo della società cedente di rifondere alla cessionaria quanto la stessa fosse tenuta a sborsare nei confronti di eventuali creditori ai sensi dell'art. 2560 c.c.: ”… la quale resta obbligata a rifondere alla parte cessionaria quanto quest'ultima fosse tenuta a sborsare nei confronti dei debitori del ramo d'azienda per effetto dell'art. 2560 c.c.”; tale previsione conferma la rilevanza meramente interna delle pattuizioni e l'applicazione al caso di specie dell'art. 2560 c.c.
La stessa giurisprudenza ha chiarito che, in virtù della finalità di protezione dell'art. 2560 c.c., deve prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario a tutela del terzo creditore (tra le tante, Cass. Civ. n° 32134/2019).
Ciò premesso, occorre precisare che, per una duplice tutela, da un lato del creditore – che potrà far valere il proprio credito nei confronti sia del debitore originario che del cessionario – dall'altro dell'acquirente – che non rischia di acquistare un'azienda con passività ignote -, il cessionario è responsabile in via solidale unitamente al cedente per i soli debiti risultanti dai libri contabili (art. 2560 comma 2 c.c.).
Nel caso che ci occupa, l'opponente ha omesso di contestare, in modo specifico, l'an, ed il quantum del credito azionato in via monitoria e nulla ha eccepito in ordine all'esito del deposito ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili della cessionaria G.B. Trasporti S.r.l.s..
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
pagina 7 di 8 Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenendo conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale effettivamente svolta da parte vittoriosa:
Studio € 919,00=
Introduttiva € 777,00=
Istruttoria/trattazione € 840,00=
Decisionale € 851,00=
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n° 7427/2023, emesso dal Tribunale di Milano, che acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
- condanna parte attrice opponente a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.387,00= per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al
15% e CPA;
IVA ove dovuta.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Milano, 26 febbraio 2025
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 8 di 8