Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/04/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 532/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 532/2022 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Avellino alla via F.lli Bisogno n. 41, Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Carlo Alberto Garofalo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_1 impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Nicolardi 145 isolato 5, presso lo studio dell'avvocato Irene Bertolini, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti per Notaio redatta in Mogliano Veneto Persona_1
(Tv) in data 18-12-2014, rep. n. 186905, racc. n. 30367.
CONVENUTA
Oggetto: azione di risarcimento danni
CONCLUSIONI
Attore e convenuta: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 28-
1-2015.
pag. 1
1. Con atto di citazione notificato in data 21-1-2022 mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, evocava in giudizio, nella qualità indicata, al Parte_1 Controparte_1 fine di sentirla condannare ai sensi degli artt. 283 co. 1 lett. a), 286 e 287 d.lgs. 209/2005, al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 18-6-2020, alle ore
11:00 circa, in Castellammare di Stabia, strada Pozzano.
A tal fine, deduceva che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre percorreva con la propria bicicletta tale strada, in salita, con direzione Monte Faito, veniva urtato da tergo da un veicolo non identificato di piccole dimensioni;
a seguito dell'urto, e dopo essere stato sorpassato dal veicolo investitore, cercava di non perdere l'equilibrio ma cadeva a terra sul proprio lato sinistro, mentre il conducente del veicolo danneggiante si allontanava senza prestare soccorso;
veniva soccorso da amici che erano dietro, che stavano effettuando lo stesso percorso in bicicletta e lo accompagnavano a casa;
a causa dei forti dolori alle costole, si faceva accompagnare al P.O. dell'Ospedale di Castellammare di Stabia dove gli veniva diagnosticato la frattura dell'arco anteriore della VI costa e dell'arco posteriore della VII e VIII costa a sinistra con prognosi di 20 giorni;
dopo varie sedute di FKT non continuava causa Covid controlli medici specialistici, ma data la persistenza del dolore e di una limitata capacità respiratoria, dopo la radiografia del 25-6-
2020 effettuava una ulteriore radiografia in data 3-1-2022 le lesioni già note;
sporgeva denuncia querela contro ignoti per omissioni di soccorso e lesioni personali colpose
Procura della Repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata e in 15-9-2021 riceveva la richiesta di archiviazione del P.M.; a nulla era valso ogni tentativo di bonario componimento tramite raccomandata a.r. Indirizzata alla convenuta nella qualità indicata, nel tentativo di esperire la negoziazione assistita contenuto nella stessa raccomanda.
L'impresa assicuratrice eccepiva la nullità della citazione e la improponibilità della domanda e, nel merito, ne contestava la fondatezza.
Chiedeva, pertanto, che la domanda fosse respinta perché inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale,
pag. 2 come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna della convenuta, quale impresa designata per i sinistri cagionati da veicoli non identificati, al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa EN è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, ha prodotto documentazione relativa all'evento dannoso.
3. In ordine alla proponibilità della domanda, ai sensi dell'art. 287 del d.lgs. 209/2005, nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi
è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno.
L'attore, attraverso la produzione delle lettere raccomandate inviate mediante p.e.c. il
14-9-2020 alla Impresa designata dal F.G.V.S e alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, ha dimostrato di aver assolto all'obbligo previsto dal menzionato art. 287 del d.lgs. 209/2005, per cui la domanda è proponibile.
Inoltre, l'attore nel richiedere il risarcimento con la suindicata costituzione in mora ha osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed allegazione dell'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della pag. 3 descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2.
Si ricorda, poi, che l'art. 148, comma 5, d.lgs. n. 209/2005 fa obbligo all'ente assicuratore, nel caso di richiesta “incompleta”, di richiedere entro trenta giorni al danneggiato “le necessarie integrazioni” (ed in tal caso i termini per la proponibilità decorrono “nuovamente” dalla data della ricezione dei “dati o dei documenti integrativi”); nel caso in esame, non risulta agli atti alcuna richiesta di integrazione rimasta priva di riscontro.
4. Venendo al merito della controversia, occorre far presente, in punto di diritto, che l'intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada impone al danneggiato dal veicolo rimasto ignoto non solo di provare le modalità del sinistro e la possibilità di ascrivere la responsabilità per la causazione dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente responsabile, ma anche che il veicolo sia rimasto sconosciuto nonostante la condotta diligente volta all'identificazione del medesimo (cfr. Cass. civ., 10762/92; Cass. civ., 8086/95; Cass. civ., 15367/2011).
La giurisprudenza ha in proposito chiarito che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 283 d.lgs. 209/2005, e la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio (Cass. civ., n. 9939/2012; conf., Cass. civ., 374/2015, 27541/2016, 10545/2018); inoltre, l'oggetto dell'accertamento del giudice non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato. Nell'ambito di tale indagine, il giudice potrà tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (Cass. civ., 23434/2014, 2726/2014, 9873/2021).
pag. 4 Ciò posto, le prove offerte appaiono sufficienti a dimostrare l'assunto di parte attrice ovvero che il sinistro si è verificato per fatto imputabile al veicolo rimasto sconosciuto e che è stato impossibile identificarlo nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza.
I testi escussi, e , invero, hanno confermato la Testimone_1 Testimone_2 versione dei fatti esposta dall'attore in citazione, avendo entrambi riferito di aver assistito al sinistro verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo e secondo le modalità prospettate.
Il primo teste, cognato dell'attore, agente di commercio, ha riferito di avere incontrato,
a bordo della sua bicicletta, l'attore lungo il percorso, a Castellammare, di essersi accodato al gruppo e di aver visto un'auto di colore scuro sorpassare il gruppo – in salita, tenendo la destra - sulla sinistra e poi toccare il gomito sinistro dell'attore, che era più avanti di lui di circa 70 metri, causandone la caduta sul suo lato sinistro;
in conseguenza di ciò, aveva riportato dolori al braccio sinistro (dolori diffusi) e respirava con affanno.
Il secondo teste - amico del danneggiato, marittimo – ha riferito di avere iniziato il percorso con la bicicletta da Torre del Greco con l'attore e che mentre erano a
Castellammare di Stabia, nei pressi di Pozzano, con direzione Monte Faito in salita, procedendo in fila indiana sul margine destro della strada, un'auto li aveva superati e aveva urtato il (che era avanti a lui), al manubrio (“mi sembra”),…. “al braccio Parte_1 sinistro al centro del manubrio”, provocandone la caduta, riportando a causa di ciò dolori al fianco destro (“… ai fianchi”); successivamente aveva accompagnato l'attore a casa con la bicicletta.
I testi sono stati escussi due volte (nelle udienze del 28-3-2023 e 5-11-2024), confermando le circostanze in questione e precisando che l'auto si era poi allontanata.
Dal confronto emerso dalle dichiarazioni da questi riferite nelle due udienze, sono emerse alcune lievi discordanze in ordine al numero dei ciclisti che formavano il gruppo
(per entrambi tre o quattro), al luogo di incontro fra di loro e alle persone che avevano accompagnato il a casa (il solo o anche il quarto ciclista), ma esse non Parte_1 Tes_2 incrinano la attendibilità di costoro, apparendo causate dalla incertezza del ricordo naturalmente provocato dal tempo trascorso dall'evento, dalla presuntiva ripetizione di altre passeggiate in bicicletta con ciclisti incontrati lungo i percorsi, nonché dalla marginalità di tali profili rispetto ai fatti principali da questi riferiti.
pag. 5 Né appare rilevante la differente indicazione da essi riferita in ordine al punto d'urto tra il veicolo e il danneggiato (individuato comunque sul lato sinistro di questi), considerato che i testimoni, al momento dell'evento, erano intenti a condurre la propria bicicletta in salita e che, conseguentemente, hanno avuto la percezione dell'evento nel momento
(verosimilmente diverso) in cui hanno prestato attenzione a questo.
Entrambi, poi, risultano indicati come testimoni dell'accaduto nella denuncia-querela del
7-7-2020 e nella richiesta di risarcimento dei danni (costituzione in mora) e ciò costituisce un ulteriore elemento di riscontro positivo in ordine alla attendibilità di costoro, per cui, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., il Tribunale ritiene che non sussistano fondati dubbi sull'attendibilità dei testi, i quali hanno superato il vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese sui fatti di causa.
Costoro, in sostanza, sono risultati sufficientemente precisi e dettagliati e hanno reso dichiarazioni concordi, relativamente alla dinamica del sinistro, alle conseguenze dell'urto subite dall'attore, alla impossibilità di identificare l'auto pirata, di colore scuro, e il successivo ritorno a casa da parte del danneggiato con la propria bicicletta.
Conferma dei fatti descritti è comunque stata fornita dalla costituzione in mora prima elencata, dalla denunzia-querela del 7-7-2020 e successiva richiesta di archiviazione (del
15-9-2021) del procedimento penale contro ignoti, dal verbale di pronto soccorso n.
20200118277 del 18-6-2020, ore 14:22, del P.P. Castellammare – Gragnano dell' CP_2
(in cui è riportato “riferito incidente stradale mentre conduceva la propria bicicletta si
[...] riscontrano abrasioni” e la risposta “si” alla casella “omissione di soccorso”), dalla documentazione sanitaria prodotta e dalle risultanze della c.t.u..
Sulla scorta di tali emergenze istruttorie, può ritenersi accertata la verificazione dell'evento secondo le modalità descritte in citazione e la impossibilità di identificazione del veicolo che aveva causato il sinistro.
5. Sulla scorta della dinamica del sinistro accertata, deve quindi ritenersi superata la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c..
Si ricorda, infatti, che “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma secondo, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (Cass. civ., 26004/2011).
pag. 6 Nel caso di specie, nella condotta del conducente dell'autovettura non identificata sono chiaramente ravvisabili molteplici infrazioni stradali ai sensi degli artt. 140 e 154 Codice della Strada.
L'art. 140 c.d.s. - Principio informatore della circolazione -, al primo comma, prevede che “Gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
L'art. 148 c.d.s. – Sorpasso - prescrive, invece, che “Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
…d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare” (comma 2); “Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare” (comma 3); “L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata” (comma 4).
L'art. 182 c.d.s. - Circolazione dei velocipedi – prevede che “I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro” (comma 1).
Il tribunale, quindi, reputa che non possa revocarsi in dubbio che la condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo non identificato, in quantoi in evidente contrasto con quanto prescritto dai citati artt. 140 e 147, debba ritenersi imprudente, imperita e negligente;
questi, invero, ha effettuato una manovra di sorpasso, non adeguando la propria velocità a quella delle biciclette che lo precedevano, non portandosi sulla sinistra della bicicletta condotta dal danneggiato tenendosi ad una adeguata distanza laterale (per pag. 7 come emerso dall'istruttoria), non avvedendosi dell'attore, che proseguiva sul margine destro a bordo della sua bicicletta osservando il precetto di cui all'art. 182 c.d.s. (su di un'unica fila), causandone la caduta al suolo e le conseguenti lesioni personali.
Deve, pertanto, ritenersi che il sinistro sia stato causato per esclusiva colpa del conducente dell'auto non identificata.
6. Per quanto concerne il profilo del quantum debeatur, e quindi passando alla liquidazione del danno patito da , questo tribunale aderisce all'indirizzo Parte_2 statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 11 novembre 2008, n. 26972), la quale ha ribadito la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale
(art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata).
Con riferimento, al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sentenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, “identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione.
6.1. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, dalla documentazione medica prodotta e dalla c.t.u. espletata (redatta dal dott. Per_2
, depositata il 20-12-2023), è risultato che il danneggiato ha subito, a seguito del
[...] sinistro, per come emerge dal verbale di pronto soccorso, “Frattura dell'arco anteriore della VI, e dell'arco posteriore VII, VIII costa a sinistra ”; veniva dimesso con prognosi di
20 giorni e prescrizione di consulenza ortopedica;
il danneggiato effettuava poi (il 25-6-
2020 e il 3-1-2022) Rx del torace.
L'ausiliario ha evidenziato che il danneggiato lamenta dolore a livello dell'emitorace sinistro e riferisce che tale sintomatologia tende ad aumentare a seguito di sollecitazioni di tipo meccaniche, dopo lunga mobilizzazione degli arti ed è esacerbato da variazioni metereologiche.
L'ausiliario ha ritenuto che “lo stato attuale del periziando può essere messo in correlazione causale con l'evento traumatico occorsogli in data 18.06.2020 e la pag. 8 sintomatologia così come il quadro obiettivo presentato dallo stesso a distanza di oltre 4 anni da detto evento, risultano suggestivi di una permanenza di esiti invalidanti”.
Tanto esposto, è risultato accertato quanto segue: a seguito del sinistro, il danneggiato ha riportato:
➢ un periodo di inabilità temporanea al 75% di giorni 20;
➢ un periodo di inabilità temporanea al 50% di giorni 10;
➢ un periodo di inabilità temporanea al 25% di giorni 10;
➢ postumi anatomo-funzionali permanenti del 3 %.
Tanto esposto, il c.d. danno biologico subito dal danneggiato (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), trattandosi di sinistro avvenuto successivamente all'entrata in vigore della Legge 5 marzo
2001, n. 57, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2001, n. 66, può dunque essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d. lgs
209/2005, aggiornata con il d.m. 16 luglio 2024 - atteso che la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata sulla scorta delle tabelle in vigore al momento della liquidazione (cfr. Cass. civ. ordinanza 12-6-2022 n. 19229; Cass. civ. sent. 22-11-2019 n.
30516, Cass. civ. sent. 13-12-2016 n. 25485) -, in euro 4.039,33 (di cui euro 2.796,43 per invalidità permanente al 3 per cento in un soggetto leso di 46 anni, euro 828,60 per l'inabilità temporanea parziale al 75%, euro 276,20 per l'inabilità temporanea parziale al
50%, euro 138,10 per l'inabilità temporanea parziale al 25%).
6.2. Alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno morale.
Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a sezioni unite, n. 26972/08, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie.
Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del pag. 9 giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
In particolare il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia della
Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati.
Anche la recente giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela pag. 10 risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'“autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento.
Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie
(laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato.
Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (Cass. sez. III Civile, sentenza 28 maggio – 27 agosto 2015, n. 17209).
Chiarissima in tal senso è anche la sentenza n. 339 del 2016 della Corte di Cassazione:
“in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento”. Va, quindi, ritenuta superata la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno morale costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il relativo diritto al risarcimento (cfr. anche Cass. sent.
n. 25164/2020).
Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che il danneggiato si è limitata a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di pag. 11 aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica.
6.3 In ordine al danno patrimoniale, a titolo di danno emergente, vanno, altresì, riconosciute le spese mediche documentate e ritenute congrue dal c.t.u., quantificate in euro 16,10 (come da ricevuta del 3-1-2022 in atti), rivalutate in attuali euro 18,10.
6.4. Pertanto, tenuto conto delle varie voci di danno riconosciute, al danneggiato va riconosciuta la somma di euro 4.057,43.
6.5 Oltre a tale importo, al danneggiato va attribuita la somma di euro 363,27 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co.
I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995,
n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Complessivamente, quindi, l'attrice ha subito un danno per euro 4.420,70.
6.6. Per tutto quanto sopra, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 4.420,70, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
7. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio – atteso che la nota spese depositata è relativa ad uno scaglione superiore -, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 1.100,01
a euro 5.200,00: fase studio, euro 425,00; fase introduttiva, euro 425,00; fase istruttoria/trattazione, euro 851,00; fase decisionale, euro 851,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Relativamente al valore della causa, va ricordato che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.c., gli interessi scaduti anteriori alla proposizione si sommano col capitale e che, inoltre, “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato pag. 12 oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”
(Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022).
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico della convenuta
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., quale
[...] Controparte_1 impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) accoglie la domanda e, per effetto, dichiara il conducente del veicolo non identificato responsabile del sinistro descritto in motivazione;
B) condanna in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_1 impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, al pagamento, in favore di , dell'importo di euro Parte_1
4.420,70, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo;
C) condanna in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_1 impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, al pagamento, in favore di , che liquida in euro Parte_1
264,00 per esborsi ed euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Carlo
Alberto Garofalo, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
D) pone le spese di c.t.u. a carico di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., quale impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Torre Annunziata, 14 aprile 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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