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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/06/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 455/2023 (N. R.G. 468/2023)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 455/2023, cui è stata riunita la causa iscritta al n. 468/2023, rispettivamente promosse da:
con il patrocinio dell'avv. CASTALDI Parte_1 P.IVA_1
GIANCARLO, elettivamente domiciliato presso l'avv. COLIVA MASSIMO, mero domiciliatario, in via GALLERIA 19 BOLOGNA
e con il patrocinio degli avv.ti. GRUZZA AUGUSTO, elettivamente Parte_2 domiciliato in via RUBBIANI 3, presso l'avv. GRASSI IRENE mero domiciliatario
APPELLANTI
Contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
GUARNIERI MATTEO, elettivamente domiciliato in GALLERIA SAN DONNINO 4, Pt_1 presso il difensore
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 57 del 2023 emessa dal Tribunale di Piacenza
CONCLUSIONI
Il ha concluso come segue: Parte_1
pagina 1 di 10 A – accogliere il presente gravame per i motivi tutti rispettivamente dedotti ai paragrafi A, B e C in Atto
d'appello e, per l'effetto, riformare la Sentenza n.57/2023 emessa dal Tribunale di Piacenza il 28/01/2023
Giudice Dott. Antonino FAZIO, pubblicata in data 03/02/2023– Rep. N. 129/2023 nel giudizio recante
R.G.2999/2016, conseguentemente mandando esente l'Appellante Parte_1
– in persona del Presidente pro tempore -da ogni domanda e pretesa di risarcimento dei danni subiti nell'evento verificatosi in data 10/6/2011 dal , - ora denominato Controparte_1
con sede a TI di OS (PC), via Paolo VI n.
1- in Controparte_1 persona legale rappresentante pro-tempore pertanto disattendendo tutte le eccezioni e le istanze CP_1 già sollevate dalla predetta società dinanzi il Tribunale Piacenza, per tutti i motivi meglio esposti nell'Atto di
Appello. B -Condannare il (ora denominato Controparte_1
) con sede in TI di OS (PC)via Paolo VI n.
1- in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore del CP_1 [...]
, in persona del Presidente pro tempore, della somma di €. 60.866,99 corrisposta per Parte_1 capitale, interessi legali, spese e compensi professionali in mera esecuzione impugnata Sentenza a mezzo bonifico con valuta 21.02.2023, oltre gli interessi legali maturati dal 21.02.2023 all'effettivo soddisfo. C - Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi.
Il appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Pt_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis:
1- In principalità: Accogliere il presente gravame per i motivi in esso dedotti sub §I dell'atto di appello (non imputabilità del danno al Parte_2
) e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 57/2023 del Tribunale civile di Piacenza
[...] pronunziata tra le parti nel procedimento R.G. nr. 2999/2016 in data 28.01.2023 pubblicata in data 3.02.2023, mandare assolto l'appellante , in persona del sindaco legale rappresentante in carica, da Parte_2 ogni pretesa risarcitoria svolta contro l'Amministrazione da c.f. Controparte_1 P.IVA_3
(già cf: , con sede in TI di OS (PC) in via Controparte_1 P.IVA_2
Paolo VI nr. 1 in persona del suo legale rappresentate in carica c.f.: , per i CP_1 CodiceFiscale_1 danni subiti in conseguenza dell'evento meteorico verificatosi il 10.06.2011. 2- In subordine: - Accogliere il presente gravame per i motivi in esso dedotti sub §II dell'atto di appello (sul concorso del danneggiato) e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 57/2023 del Tribunale civile di Piacenza ut supra, ridurre l'entità della quota di risarcimento posto a carico dell'appellante in misura proporzionale all'entità della quota Pt_2 posta a carico dell'appellato ut supra. - Accogliere il presente gravame per i Controparte_1 motivi in esso dedotti sub §III dell'atto di appello (sul danno) e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 57/2023 del Tribunale civile di Piacenza ut supra, ridurre l'entità monetaria del danno con essa liquidato a favore dell'appellato ut supra nella misura ritenuta di giustizia. In ogni caso con Controparte_1 vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.
Parte appellata ha così concluso:
L'Avv. Matteo Guarnieri, procuratore della parte appellata, insiste come da Controparte_1 precedenti atti e verbali, mantenendo tutte le eccezioni, deduzioni, conclusioni ed istanze già formulate nei medesimi e contestando integralmente, in fatto e diritto, il contenuto di ogni avversario atto, conclusione e/o deduzione e precisa le seguenti conclusioni (così come nei rispettivi atti difensivi già agli atti nelle due cause riunite R.G. 455/2023 e R.G. 468/2023): IN MERITO AL PROCEDIMENTO R.G. 455/2023 (Parte Appellante
) “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria Parte_1 del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI rigettare l'appello e confermare in ogni sua parte la sentenza n. 57/2023 del Tribunale Civile di pagina 2 di 10 Piacenza pronunziata tra le parti nel procedimento R.G. nr. 2999/2016 in data 28.01.2023 pubblicata in data
03.02.2023. Con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio”.
IN MERITO AL PROCEDIMENTO R.G. 468/2023 - Parte Appellante di OS) - riunito al proc. Pt_2
n. 455/2023 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere le seguenti CONCLUSIONI rigettare l'appello e confermare in ogni sua parte la sentenza n. n. 57/2023 del Tribunale Civile di Piacenza pronunziata tra le parti nel procedimento R.G. nr. 2999/2016 in data 28.01.2023 pubblicata in data 3.02.2023. Con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il conveniva, avanti al Tribunale di Controparte_1
Piacenza, la il e il Controparte_2 Parte_2 Parte_1
per l'udienza del 6 novembre 2016, domandando di accertare la responsabilità solidale di
[...] questi ultimi nell'allagamento verificatosi presso il proprio locale e conseguentemente condannarli al risarcimento dei danni patiti e quantificati in € 229.222,40.
Esponeva nel merito che, in data 11.06.2011, a seguito di un forte nubifragio abbattutosi nella zona di tracimava il canale Rio Carbonale in località TI di OS, in corrispondenza di un Pt_1 capannone di sua proprietà, provocandone l'allagamento e il conseguente danneggiamento dei mobili ivi presenti.
Sul fondamento delle risultanze di accertamento tecnico preventivo, l'attrice ascriveva a responsabilità delle convenute il sinistro verificatosi: rispettivamente, alla Regione per la mancata CP_2 manutenzione del Rio Carbonale, al Comune di per l'inadeguata sezione idraulica del Parte_2 manufatto di attraversamento posto in prossimità del mobilificio, al perché Parte_1 avrebbe dovuto attivarsi per tempo nella gestione degli altri canali citati nella perizia.
Domandava dunque il risarcimento dei danni materiali patiti e del danno da perdita di avviamento, oltre agli ulteriori costi sostenuti a seguito della redazione della perizia.
Si costituivano in giudizio tutte le parti convenute.
Il contestava, in primis, le deduzioni della controparte poiché fondate sulle Parte_2 risultanze di un accertamento tecnico, cui la convenuta non aveva partecipato.
Ad ogni modo negava ogni responsabilità nell'occorso, eccependo, per un verso, il carattere eccezionale dell'evento alluvionale, per altro, la circostanza che la tracimazione delle acque si fosse verificata indipendentemente dalla conformazione del tombotto di attraversamento, di sua proprietà, ma solo in ragione delle acque e dei detriti che venivano convogliati lungo il Rio Carbonale, di competenza regionale.
La Regione Emilia – Romagna, parimenti rilevava che: il giorno del sinistro la zona di fu Pt_1 interessata da precipitazioni atmosferiche di straordinaria intensità; all'allagamento contribuì la tracimazione di alcuni canali minori di competenza del e soprattutto l'acqua che invase i Parte_1 locali proveniva per la massima parte da un bacino di raccolta delle acque posto a monte del mobilificio, mentre alcuna efficienza causale poteva attribuirsi all'esondazione del Rio Carbonale. Infine, il lamentava l'inopponibilità nei suoi confronti delle Parte_1 risultanze di A.T.P., anch'esso non avendo partecipato al contraddittorio;
rilevava che i canali di propria competenza avevano funzioni meramente irrigue, con portate di acqua del tutto trascurabili rispetto al Rio Carbonale e al Rio Rifiuto;
che, infine, non fosse dimostrata l'efficienza causale di tali pagina 3 di 10 canali nell'allagamento del mobilificio. Contestava infine la quantificazione dei danni operata dal mobilificio.
La causa, istruita documentalmente e mediante C.T.U., ha condotto all'accoglimento della domanda con i seguenti passaggi logico giuridici: inquadrata la fattispecie in decisione tra le ipotesi di responsabilità oggettiva, il Tribunale ha dapprima escluso potesse costituire evento anomalo ed imprevedibile, tale da integrare il caso fortuito, l'intensità delle precipitazioni occorse il giorno del sinistro.
Contestualmente, sulla scorta dell'istruttoria svolta, ha ritenuto insussistente il concorso del danneggiato nella determinazione dell'allagamento, avendo il C.T.U. accertato la piena regolarità edilizia dell'immobile e il suo legittimo utilizzo da parte del mobilificio. Ha invece individuato, tra i fattori concorrenti nella produzione dell'evento: la tracimazione del Rio Carbonale;
la tracimazione dei rivi attigui latistanti l'immobile; l'effetto collo di bottiglia costituito dal tombotto di attraversamento, rispettivamente di competenza regionale, del e del Parte_1 di OS. Pt_2
Quanto all'esondazione del Rio Carbonale, ha precisato il giudicante che il diritto di proprietà su di esso vantato dall'ente regionale, unitamente all'onere di cura degli interessi pubblici sempre gravante sulla fossero idonei a corroborare quella relazione di fatto esistente con la res e dunque la sua CP_2 qualità di custode e per l'effetto di responsabile, a titolo di mera imputazione oggettiva, delle conseguenze lesive riconducibili alla verificazione di un rischio strutturalmente ed ontologicamente inerente a quella res.
Sebbene poi l'istruttoria svolta avesse ridimensionato il fatto storico e l'efficienza causale dell'esondazione dei rivi affidati al , ha ritenuto il Tribunale non potesse negarsi una loro Parte_1 incidenza nella produzione dell'evento e del danno, non potendo escludersi che anche le acque di questi ultimi si fossero riversate nei locali del Controparte_1
Infine, ha accertato la responsabilità del , in qualità di proprietario del tombotto Parte_2 di attraversamento, di cui era stata esaustivamente documentata l'assoluta inadeguatezza progettuale, realizzativa, manutentiva.
La responsabilità ascrivibile alle parti convenute è stata chiaramente e correttamente affermata in parte motiva come solidale, (vedi ai paragrafi 6.6, 7 e 8 della sentenza di primo grado) ancorchè la pronuncia di condanna sia stata limitata (tenendo evidentemente conto del riparto di responsabilità nei rapporti interni) rispettivamente nella misura del 65% per la Emilia – Romagna, del 25% per il CP_2
e del 10% per il mentre il danno patito Parte_1 Parte_2 complessivamente quantificato nella somma di € 207.999,14, di cui € 166.331,07 per i danni agli arredi e ai mobili, € 23.668,07 per i costi di ripristino, € 18.000 in via equitativa per il costo di manodopera prestata dai soci per la pulizia ed il ripristino dei locali e per il danno da perdita dell'avviamento.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello il formulando Parte_1 cinque motivi di gravame.
Parimenti, ha proposto appello in diverso giudizio, poi riunito, anche il , Parte_2 formulando tre motivi.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 30.09.2024.
*** pagina 4 di 10 Con il primo motivo la difesa del lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui ha Parte_1 fondato la responsabilità del sulle risultanze di un procedimento di A.T.P. cui non aveva Parte_1 partecipato, e la cui acquisizione agli atti era stata negata dal giudice istruttore.
Con il secondo motivo nega una propria responsabilità nell'occorso, atteso che i canali di sua competenza hanno natura esclusivamente irrigua e non di smaltimento delle acque e in ogni caso la modestia del flusso idrico dei rivi irrigui impediva un loro concorso nella produzione dell'allagamento.
Con il terzo motivo deduce che la condanna al risarcimento è stata pronunciata in assenza di prova circa il nesso causale tra il contegno del e il danno verificatosi. Parte_1
Con il quarto motivo insiste nel ritenere una responsabilità concorrente del mobilificio, ai sensi dell'art. 1227 c.c., avendo questo riposto i mobili danneggiati in un locale interrato, nonostante fosse privo di particolari sistemi di protezione contro i pericoli di straripamento del corso d'acqua. Con l'ultimo motivo di gravame contesta la quantificazione del danno operata dal primo giudice perché fondata esclusivamente su di una perizia di parte e sul verbale di constatazione distruzione beni redatto dall'Agenzia delle Entrate ai soli fini fiscali.
Il lamenta invece, con il primo motivo, il riconoscimento, da parte del primo Controparte_3 giudice, di una sua responsabilità nell'occorso, sebbene la causa dell'allagamento fosse stata rinvenuta dal C.T.U. nella vetustà progettuale dell'intera rete idrica e nell'intasamento del tombotto dovuto da quanto trascinato dalla piena di Rio Carbonale, di competenza regionale (pag. 10 appello).
Con il secondo ed il terzo motivo, similmente alle doglianze formulate dal appellante, Parte_1 rispettivamente contesta la corresponsabilità del danneggiato nell'allagamento e la quantificazione del danno operata dal primo giudice.
Il primo, il secondo ed il terzo motivo di gravame formulati dal sono fondati e Parte_1 meritano accoglimento nei termini che seguono.
La consulenza espletata nel primo grado di giudizio ha chiaramente escluso l'efficienza della rete di canali irrigui gestiti dal nella causazione dell'allagamento patito dal Parte_1 Controparte_1
Pertanto, è incorso in errore il primo giudice laddove ha incluso, tra le cause del sinistro, anche l'esondazione dei rivi affidati al , sulla scorta delle risultanze del procedimento di A.T.P. e Parte_1 delle allegazioni dell'allora parte attrice.
È corretto in merito quanto rilevato dall'odierna appellante: all'udienza del 20.01.2020 il giudice istruttore aveva rigettato l'istanza di acquisizione del fascicolo del procedimento ATP R.G. n.
2991/2015, non essendo le risultanze opponibili al e al Parte_2 Parte_1
che non vi hanno potuto partecipare, poiché non chiamati in causa dalle Parti costituite, e
[...] ritenendo la relazione peritale del CTU ing. completa ed esaustiva ai fini della Persona_1 decisione (verbale d'udienza del 20.01.2020).
Solo la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo - che sia stata ritualmente acquisita al giudizio di cognizione – entra, infatti, a far parte del materiale probatorio, pur in assenza di una delle parti nel procedimento di istruzione preventiva. Il rigetto, invece, della sua acquisizione nel giudizio ordinario di cognizione, oltre alla genericità con cui il consulente di ATP indicò, quale concausa dell'allagamento, anche gli altri canali diversi dal Rio Carbonale, impediscono di smentire le chiare indicazioni fornite sul punto dal C.T.U.
pagina 5 di 10 Nel procedimento tecnico preventivo il consulente nominato si limitò infatti a riferire che causa dell'allagamento andasse rinvenuta nella tracimazione del Rio Carbonale e nell'allagamento provocato nelle campagne circostanti da alcuni canali del “bacino di raccolta” delle acque di scorrimento superficiali: Rio TI e Rio Rifiuto. La tesi trova tuttavia smentita nei chiarimenti forniti dal consulente del giudice, che in primis ha ritenuto indimostrata l'esondazione di tali canali e in secondo luogo ha fornito esaustiva spiegazione sul perché fosse inverosimile che l'acqua, che aveva invaso i locali del mobilificio, provenisse dal “bacino di raccolta” e fosse tracimata dai canali, posti a monte del mobilificio, afferenti alla rete consortile di bonifica (cfr. pag 47 C.T.U.).
Per un verso – riferisce il consulente - i terreni agricoli, posti a monte e diretti verso valle e verso il Rio
Carbonale, hanno tutti una pendenza inferiore all'1%, oltre ad essere intervallati da strade, cunette e zone cespugliate, che costituiscono un ostacolo all'incanalamento di acqua proveniente dalla campagna circostante verso il mobilificio;
D'altro canto – prosegue - se l'allagamento fosse dipeso dall'acqua proveniente dalla campagna a monte, avrebbe dovuto interessare anche gli altri edifici posti sempre a monte, circostanza, invece, non verificatasi.
Ripetutamente il C.T.U. ha concluso rilevando che, benché non potesse escludersi con certezza il concorso di acqua piovana proveniente dalla campagna a monte e dalle superfici asfaltate della lottizzazione, poste sul retro del mobilificio, il suo apporto sarebbe comunque da ritenersi del tutto marginale rispetto allo straripamento del Rio Carbonale (pag. 48, 50 e 52 C.T.U.).
Anche il rilievo del Tribunale circa l'inadeguatezza dei rivi affidati al risulta parimenti Parte_1 smentito dalle risultanze della consulenza tecnica. Il C.T.U. riferisce sul punto: “Non risulta documentazione agli atti attestante lo stato di manutenzione di tali canali all'epoca dei fatti e pertanto non è possibile esprimersi a posteriori al riguardo. Non è altresì agli atti documentazione relativa all'esecuzione di interventi manutentivi o modificativi eseguiti nel tempo citati nel quesito e pertanto non è possibile esprimersi tecnicamente al riguardo” (pag. 52 C.T.U.).
Il riferimento contenuto nella consulenza alle insufficienze idrauliche, cui verosimilmente alludeva il primo giudice, attiene invece ai vari attraversamenti presenti nell'abitato di TI, tra cui il tombotto di attraversamento posto in corrispondenza della Via Paolo VI nei pressi del mobilificio, ed alla messa in sicurezza idraulica del Rio Carbonale, che, secondo il consulente, sarebbe stato di complessa e costosissima soluzione (pag. 57 C.T.U.), ma non allo stato degli altri canali di competenza del
. Parte_1
Così escluso ogni apporto causale di quest'ultimo nel sinistro verificatosi, resta da acclarare la responsabilità del da questi contestata con separata impugnazione, sul Parte_2 fondamento che non gli si potesse imputare la mancata gestione del tombotto di attraversamento, poiché non rientrante tra le cause dell'allagamento individuate nella C.T.U. Sul punto, il Tribunale ha già rilevato come fosse stata esaustivamente documentata l'assoluta inadeguatezza progettuale, realizzativa e manutentiva del manufatto di proprietà che lo CP_4 aveva trasformato – sia per i suoi limiti strutturali, sia per l'ingombro di vegetazione e detriti conseguente ad omessa manutenzione nel tempo – in un “collo di bottiglia” che ha concorso in misura rilevante, all'esondazione del Rio Carbonale (pag. 28 sentenza).
Ed invero anche il consulente tecnico, Dott. ha individuato le cause dello Persona_1 straripamento del Rio Carbonale, per un verso, nella sua scarsa manutenzione, e per altro, nella insufficiente sezione del manufatto di attraversamento in corrispondenza della via Paolo VI, di proprietà comunale (pag. 57 C.T.U.). pagina 6 di 10 Nel dettaglio, la consulenza tecnica ha accertato l'insufficiente portata al colmo del manufatto, oltre al mancato adeguamento dello stesso all'allargarsi del bacino imbrifero (pag. 40-41 C.T.U.). Peraltro, fu lo stesso perito incaricato dal Ing. a calcolare una portata al colmo in misura Pt_2 Persona_2 largamente inferiore rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e ad individuare una superficie del bacino imbrifero all'epoca dei fatti, pari a 7,90 Kmq, tale da rendere evidente l'inadeguatezza del manufatto di attraversamento, inizialmente costruito per un bacino imbrifero di soli 4,85 Kmq.
Tanto premesso, la responsabilità gravante sul deriva ora non già dall'omessa manutenzione Pt_2 del manufatto, bensì, come correttamente statuito dal Tribunale, in ragione della sua posizione istituzionale, di proprietario e quindi custode dello stesso (cfr. pag. 27 sentenza).
Il primo giudice aveva esaustivamente chiarito che la fattispecie in decisione involve un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui fondamento non deve essere ricercato in un giudizio di rimproverabilità
(colpevolezza), bensì in una posizione di garanzia circa la tutela di determinati beni e interessi. In altri termini, spiegava il Tribunale, ciò che viene imputato è non solo e non tanto una omessa manutenzione dei rivi e dei canali di scolo latistanti il fabbricato interessato dall'allagamento; quanto piuttosto il non aver saputo efficacemente gestire un rischio – danno a cose e persone in conseguenza di eventi atmosferici, per quanto cospicui – che era ontologicamente posto a loro carico, rientrando negli scopi istituzionali di governo del territorio, dell'ambiente, delle risorse idriche, di cui sono investiti a vario titolo i diversi enti sopramenzionati (pag. 5 sentenza).
In definitiva, accertata l'efficienza causale del tombotto di attraversamento nell'allagamento del mobilificio e la posizione su di esso vantata dal appellante, è incontestata, salvo prova del caso Pt_2 fortuito, la responsabilità di quest'ultimo nell'occorso, ex art.2051 cc.
Infine, sono infondati entrambi i motivi di appello, formulati dal e dal Parte_1 [...]
, e incentrati sulla corresponsabilità del danneggiato ex art. 1227 c.c. Parte_2
Le doglianze proposte non valgono a superare la precedente statuizione del Tribunale, che aveva escluso qualsiasi responsabilità del mobilificio appellato sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica e in ragione della piena regolarità edilizia dell'immobile e del suo legittimo utilizzo da parte del proprietario.
Non denota, infatti, alcuna negligenza da parte di quest'ultimo la circostanza che il mobilio si trovasse in un vano interrato privo di particolari sistemi di protezione contro gli allagamenti (pag. 11 appello del ). Nonostante anche il consulente avesse rilevato la medesima circostanza, egli aveva Parte_1 anche specificato che non esistono normative progettuali specifiche che prevedano e/o impongano di tenere conto di tale eventualità” (pag. 58 C.T.U.). Quanto poi all'utilizzo del piano interrato e alla generale progettazione del mobilificio, contestati dalle parti appellanti, va condiviso quanto già esaustivamente apprezzato dal primo giudice e rilevato nella consulenza tecnica, secondo cui l'edificio era stato progettato nel rispetto della normativa vigente, ottenendo l'attestato di agibilità, mentre i locali posti al piano interrato erano regolarmente destinati a
“deposito”: sì che a buon diritto vi potevano essere depositati i mobili ivi presenti (pag. 58 C.T.U.). È parzialmente fondato invece l'ultimo motivo di gravame, proposto da entrambi gli appellanti, in ordine alla quantificazione del danno contenuta nella prima decisione.
L'ammontare dei danni materiali patiti dal è attestato dai due verbali di constatazione di CP_1 distruzione dei beni, redatti dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate (doc. 26), che in data 28.06.2011
e 14.07.2011 si recavano presso il e avviavano le operazioni di distruzione dei beni - Controparte_1
pagina 7 di 10 inutilizzabili in seguito all'allagamento –, previa ricognizione fisica del materiale accantonato, attestando n. 2022 pezzi per un valore complessivo di € 166.331,07. È vero, tuttavia, che l'intera procedura si svolse, ai soli fini fiscali, allo scopo di superare la presunzione di cessione dei beni acquistati, imposta dall'art. 53 DPR 633/1972. Dunque, sebbene, i verbali facciano fede del valore nominale dei beni distrutti, non documentano pienamente il loro valore commerciale, avendone indicato il solo prezzo di acquisto senza tenere conto della loro verosimile obsolescenza. Si ritiene congruo, pertanto, applicare un coefficiente di svalutazione prudenziale della merce, pari al 20%, anche in considerazione della mancata produzione, da parte appellata, delle relative fatture di acquisto e della conseguente impossibilità di accertare l'effettivo datazione commerciale del mobilio al momento dell'allagamento.
Il danno va dunque rideterminato nella misura di € 133.064,86.
Quanto ai costi di ripristino, dalla quantificazione operata dal primo giudice vanno sottratte in linea di massima sia le fatture non quietanzate, non costituendo prova del pagamento, sia le fatture emesse in data anteriore al verificarsi dell'allagamento, non avendo l'appellata fornito effettiva dimostrazione che si trattasse di costi relativi al sinistro: per tali motivi si escludono le seguenti spese: fattura n. 527 del
28/10/2011 emessa da per € 2.399,99; fattura n. 67 emessa il 28/03/2012 da CP_5 [...]
per € 1.369,88; fattura n. 07 emessa il 26/03/2012 da VA ZO per € 720; fatture n. Per_3
2304 e 765, rispettivamente del 10/05/2010 e del 19/02/2009 emesse da per € 2.087,30 e Pt_3
3.775,50; fattura n. 146, n. 234, emesse l'11/02/2009 e il 26/02/2009 da per € 696 e € Persona_4
199,27; fattura n. 1753417820 emessa il 29.06.2009 da HI per € 219,34; fattura n. 631 emessa il 7/10/2009 da AB per 151,20; fattura n. 5513 del 30/09/2010 emessa da per € 568,91; Parte_4 fattura n. 006954/22 del 31/10/2010 per € 2.359,52 emessa da PR Group;
fattura n. 1339 del
29/10/2010; n. 8009 del 05/07/2010; n.725 del 29/06/2010; n. 1507 del 26/11/2010 emesse da Pt_5 per € 2.244,46; € 1.769,76; € 1.453,18 e € 1.987,42.
[...]
Detraendo l'importo complessivo di tali fatture, pari ad € 22.001,73, dalla somma riconosciuta dal Tribunale per i costi di ripristino, in € 23.668,07, residua un totale complessivo di € 1.666,34.
In conclusione, il risarcimento per i danni materiali, dovuto al , deve essere in questa sede CP_1 rideterminato in € 134.713,2 (€ 133.064,86 + € 1.666,34), cui sommare i restanti € 18.000 già riconosciuti in via equitativa dal Tribunale per i costi di manodopera prestata dai soci, e il danno da perdita di avviamento, per un totale pari ad € 152.713,2. L'accoglimento dell'appello proposto dal esclude la sua responsabilità nel sinistro, mentre il Parte_1 ha visto rigettare il motivo formulato in ordine alla propria responsabilità nell'occorso e Pt_2 accogliere il solo motivo inerente alla quantificazione del danno.
***
Rimane invece insensibile alla riforma della decisione, la posizione della che non ha proposto CP_2 impugnazione avverso la sentenza di primo grado, e non è stata neppure destinataria, quale controparte, della impugnazione altrui.
Si osserva infatti che secondo la giurisprudenza di legittimità, la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle pagina 8 di 10 decisioni inerenti agli altri coobbligati (così Cass.12919 del 2015; coerenti al principio, tra le più recenti Cass.8837 del 2025, 15869 del 2019).
Occorre tuttavia considerare gli effetti della esclusione della responsabilità del , che operano, Parte_1 ex art.336 cpc, incidendo necessariamente sulla valutazione delle quote di concorso da attribuire ai restanti coobbligati, (seppure per quanto detto, nel rispetto del diverso giudicato già formatosi verso la
. CP_2
In definitiva, esclusa la responsabilità del e rideterminato il danno in parziale accoglimento Parte_1 del gravame, la responsabilità nei confronti del resta ferma nella misura definita in primo CP_1 grado, per la e viene ridimensionata in ragione della riduzione del danno, nei confronti del CP_2
Pt_2
Nella ripartizione interna della responsabilità, venendo meno la partecipazione del , (che era Parte_1 stato ritenuto responsabile nella misura del 25 %) il riparto interno deve esprimersi (come effetto della riforma, previsto e disciplinato dall'art.336 cpc) su 75 “quote”, anziché 100, di cui 65 poste a carico della e 10 del l'obbligazione definita a carico dell'ente comunale diviene quindi, nei CP_2 Pt_2 rapporti interni, pari ad € 20.360,00, (€ 152.713,20 : 75 x 10), e oltre a tale somma il non può Pt_2 essere chiamato a rispondere nei rapporti tra condebitori solidali, di cui ha tenuto conto il primo giudice, con decisione non impugnata sul punto.
Quanto alla rifusione delle spese di lite, la difficoltà nell'accertamento delle varie responsabilità coinvolte nel sinistro, che ha reso necessario l'espletamento di una consulenza tecnica nel primo grado di giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi tra il
[...]
e il . Parte_1 CP_1
Similmente, considerata la parziale riforma della decisione nei confronti del - Parte_2 pur permanendo la sua soccombenza nel giudizio – si dichiarano compensate le spese del presente grado tra il e il;
restano invece invariate le spese del primo grado. Pt_2 CP_1
P.Q.M.
La Corte, decidendo definitivamente, in parziale riforma della sentenza n. 57 del 2023 del Tribunale di
Piacenza:
- esclude la responsabilità del nell'allagamento dei locali di Parte_1
proprietà del;
Controparte_1
- ridetermina l'ammontare del danno complessivamente patito dal in € 152.713,2; CP_1
- condanna il alla restituzione di quanto ricevuto dal Controparte_1 Parte_1
in esecuzione della decisione di primo grado;
[...]
- compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio tra il e il Controparte_1 [...]
; Parte_1
- in riforma, condanna il al pagamento di € 20.360,00, in favore del Pt_2 Controparte_1
per la quota di responsabilità ad esso attribuita nei rapporti tra condebitori, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
pagina 9 di 10 - compensa le spese del grado tra il e il Parte_2 Controparte_6
[...]
così deciso nella camera di Consiglio del 27 maggio 2025
[...]
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 455/2023, cui è stata riunita la causa iscritta al n. 468/2023, rispettivamente promosse da:
con il patrocinio dell'avv. CASTALDI Parte_1 P.IVA_1
GIANCARLO, elettivamente domiciliato presso l'avv. COLIVA MASSIMO, mero domiciliatario, in via GALLERIA 19 BOLOGNA
e con il patrocinio degli avv.ti. GRUZZA AUGUSTO, elettivamente Parte_2 domiciliato in via RUBBIANI 3, presso l'avv. GRASSI IRENE mero domiciliatario
APPELLANTI
Contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
GUARNIERI MATTEO, elettivamente domiciliato in GALLERIA SAN DONNINO 4, Pt_1 presso il difensore
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 57 del 2023 emessa dal Tribunale di Piacenza
CONCLUSIONI
Il ha concluso come segue: Parte_1
pagina 1 di 10 A – accogliere il presente gravame per i motivi tutti rispettivamente dedotti ai paragrafi A, B e C in Atto
d'appello e, per l'effetto, riformare la Sentenza n.57/2023 emessa dal Tribunale di Piacenza il 28/01/2023
Giudice Dott. Antonino FAZIO, pubblicata in data 03/02/2023– Rep. N. 129/2023 nel giudizio recante
R.G.2999/2016, conseguentemente mandando esente l'Appellante Parte_1
– in persona del Presidente pro tempore -da ogni domanda e pretesa di risarcimento dei danni subiti nell'evento verificatosi in data 10/6/2011 dal , - ora denominato Controparte_1
con sede a TI di OS (PC), via Paolo VI n.
1- in Controparte_1 persona legale rappresentante pro-tempore pertanto disattendendo tutte le eccezioni e le istanze CP_1 già sollevate dalla predetta società dinanzi il Tribunale Piacenza, per tutti i motivi meglio esposti nell'Atto di
Appello. B -Condannare il (ora denominato Controparte_1
) con sede in TI di OS (PC)via Paolo VI n.
1- in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore del CP_1 [...]
, in persona del Presidente pro tempore, della somma di €. 60.866,99 corrisposta per Parte_1 capitale, interessi legali, spese e compensi professionali in mera esecuzione impugnata Sentenza a mezzo bonifico con valuta 21.02.2023, oltre gli interessi legali maturati dal 21.02.2023 all'effettivo soddisfo. C - Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi.
Il appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Pt_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis:
1- In principalità: Accogliere il presente gravame per i motivi in esso dedotti sub §I dell'atto di appello (non imputabilità del danno al Parte_2
) e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 57/2023 del Tribunale civile di Piacenza
[...] pronunziata tra le parti nel procedimento R.G. nr. 2999/2016 in data 28.01.2023 pubblicata in data 3.02.2023, mandare assolto l'appellante , in persona del sindaco legale rappresentante in carica, da Parte_2 ogni pretesa risarcitoria svolta contro l'Amministrazione da c.f. Controparte_1 P.IVA_3
(già cf: , con sede in TI di OS (PC) in via Controparte_1 P.IVA_2
Paolo VI nr. 1 in persona del suo legale rappresentate in carica c.f.: , per i CP_1 CodiceFiscale_1 danni subiti in conseguenza dell'evento meteorico verificatosi il 10.06.2011. 2- In subordine: - Accogliere il presente gravame per i motivi in esso dedotti sub §II dell'atto di appello (sul concorso del danneggiato) e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 57/2023 del Tribunale civile di Piacenza ut supra, ridurre l'entità della quota di risarcimento posto a carico dell'appellante in misura proporzionale all'entità della quota Pt_2 posta a carico dell'appellato ut supra. - Accogliere il presente gravame per i Controparte_1 motivi in esso dedotti sub §III dell'atto di appello (sul danno) e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 57/2023 del Tribunale civile di Piacenza ut supra, ridurre l'entità monetaria del danno con essa liquidato a favore dell'appellato ut supra nella misura ritenuta di giustizia. In ogni caso con Controparte_1 vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.
Parte appellata ha così concluso:
L'Avv. Matteo Guarnieri, procuratore della parte appellata, insiste come da Controparte_1 precedenti atti e verbali, mantenendo tutte le eccezioni, deduzioni, conclusioni ed istanze già formulate nei medesimi e contestando integralmente, in fatto e diritto, il contenuto di ogni avversario atto, conclusione e/o deduzione e precisa le seguenti conclusioni (così come nei rispettivi atti difensivi già agli atti nelle due cause riunite R.G. 455/2023 e R.G. 468/2023): IN MERITO AL PROCEDIMENTO R.G. 455/2023 (Parte Appellante
) “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria Parte_1 del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI rigettare l'appello e confermare in ogni sua parte la sentenza n. 57/2023 del Tribunale Civile di pagina 2 di 10 Piacenza pronunziata tra le parti nel procedimento R.G. nr. 2999/2016 in data 28.01.2023 pubblicata in data
03.02.2023. Con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio”.
IN MERITO AL PROCEDIMENTO R.G. 468/2023 - Parte Appellante di OS) - riunito al proc. Pt_2
n. 455/2023 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere le seguenti CONCLUSIONI rigettare l'appello e confermare in ogni sua parte la sentenza n. n. 57/2023 del Tribunale Civile di Piacenza pronunziata tra le parti nel procedimento R.G. nr. 2999/2016 in data 28.01.2023 pubblicata in data 3.02.2023. Con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il conveniva, avanti al Tribunale di Controparte_1
Piacenza, la il e il Controparte_2 Parte_2 Parte_1
per l'udienza del 6 novembre 2016, domandando di accertare la responsabilità solidale di
[...] questi ultimi nell'allagamento verificatosi presso il proprio locale e conseguentemente condannarli al risarcimento dei danni patiti e quantificati in € 229.222,40.
Esponeva nel merito che, in data 11.06.2011, a seguito di un forte nubifragio abbattutosi nella zona di tracimava il canale Rio Carbonale in località TI di OS, in corrispondenza di un Pt_1 capannone di sua proprietà, provocandone l'allagamento e il conseguente danneggiamento dei mobili ivi presenti.
Sul fondamento delle risultanze di accertamento tecnico preventivo, l'attrice ascriveva a responsabilità delle convenute il sinistro verificatosi: rispettivamente, alla Regione per la mancata CP_2 manutenzione del Rio Carbonale, al Comune di per l'inadeguata sezione idraulica del Parte_2 manufatto di attraversamento posto in prossimità del mobilificio, al perché Parte_1 avrebbe dovuto attivarsi per tempo nella gestione degli altri canali citati nella perizia.
Domandava dunque il risarcimento dei danni materiali patiti e del danno da perdita di avviamento, oltre agli ulteriori costi sostenuti a seguito della redazione della perizia.
Si costituivano in giudizio tutte le parti convenute.
Il contestava, in primis, le deduzioni della controparte poiché fondate sulle Parte_2 risultanze di un accertamento tecnico, cui la convenuta non aveva partecipato.
Ad ogni modo negava ogni responsabilità nell'occorso, eccependo, per un verso, il carattere eccezionale dell'evento alluvionale, per altro, la circostanza che la tracimazione delle acque si fosse verificata indipendentemente dalla conformazione del tombotto di attraversamento, di sua proprietà, ma solo in ragione delle acque e dei detriti che venivano convogliati lungo il Rio Carbonale, di competenza regionale.
La Regione Emilia – Romagna, parimenti rilevava che: il giorno del sinistro la zona di fu Pt_1 interessata da precipitazioni atmosferiche di straordinaria intensità; all'allagamento contribuì la tracimazione di alcuni canali minori di competenza del e soprattutto l'acqua che invase i Parte_1 locali proveniva per la massima parte da un bacino di raccolta delle acque posto a monte del mobilificio, mentre alcuna efficienza causale poteva attribuirsi all'esondazione del Rio Carbonale. Infine, il lamentava l'inopponibilità nei suoi confronti delle Parte_1 risultanze di A.T.P., anch'esso non avendo partecipato al contraddittorio;
rilevava che i canali di propria competenza avevano funzioni meramente irrigue, con portate di acqua del tutto trascurabili rispetto al Rio Carbonale e al Rio Rifiuto;
che, infine, non fosse dimostrata l'efficienza causale di tali pagina 3 di 10 canali nell'allagamento del mobilificio. Contestava infine la quantificazione dei danni operata dal mobilificio.
La causa, istruita documentalmente e mediante C.T.U., ha condotto all'accoglimento della domanda con i seguenti passaggi logico giuridici: inquadrata la fattispecie in decisione tra le ipotesi di responsabilità oggettiva, il Tribunale ha dapprima escluso potesse costituire evento anomalo ed imprevedibile, tale da integrare il caso fortuito, l'intensità delle precipitazioni occorse il giorno del sinistro.
Contestualmente, sulla scorta dell'istruttoria svolta, ha ritenuto insussistente il concorso del danneggiato nella determinazione dell'allagamento, avendo il C.T.U. accertato la piena regolarità edilizia dell'immobile e il suo legittimo utilizzo da parte del mobilificio. Ha invece individuato, tra i fattori concorrenti nella produzione dell'evento: la tracimazione del Rio Carbonale;
la tracimazione dei rivi attigui latistanti l'immobile; l'effetto collo di bottiglia costituito dal tombotto di attraversamento, rispettivamente di competenza regionale, del e del Parte_1 di OS. Pt_2
Quanto all'esondazione del Rio Carbonale, ha precisato il giudicante che il diritto di proprietà su di esso vantato dall'ente regionale, unitamente all'onere di cura degli interessi pubblici sempre gravante sulla fossero idonei a corroborare quella relazione di fatto esistente con la res e dunque la sua CP_2 qualità di custode e per l'effetto di responsabile, a titolo di mera imputazione oggettiva, delle conseguenze lesive riconducibili alla verificazione di un rischio strutturalmente ed ontologicamente inerente a quella res.
Sebbene poi l'istruttoria svolta avesse ridimensionato il fatto storico e l'efficienza causale dell'esondazione dei rivi affidati al , ha ritenuto il Tribunale non potesse negarsi una loro Parte_1 incidenza nella produzione dell'evento e del danno, non potendo escludersi che anche le acque di questi ultimi si fossero riversate nei locali del Controparte_1
Infine, ha accertato la responsabilità del , in qualità di proprietario del tombotto Parte_2 di attraversamento, di cui era stata esaustivamente documentata l'assoluta inadeguatezza progettuale, realizzativa, manutentiva.
La responsabilità ascrivibile alle parti convenute è stata chiaramente e correttamente affermata in parte motiva come solidale, (vedi ai paragrafi 6.6, 7 e 8 della sentenza di primo grado) ancorchè la pronuncia di condanna sia stata limitata (tenendo evidentemente conto del riparto di responsabilità nei rapporti interni) rispettivamente nella misura del 65% per la Emilia – Romagna, del 25% per il CP_2
e del 10% per il mentre il danno patito Parte_1 Parte_2 complessivamente quantificato nella somma di € 207.999,14, di cui € 166.331,07 per i danni agli arredi e ai mobili, € 23.668,07 per i costi di ripristino, € 18.000 in via equitativa per il costo di manodopera prestata dai soci per la pulizia ed il ripristino dei locali e per il danno da perdita dell'avviamento.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello il formulando Parte_1 cinque motivi di gravame.
Parimenti, ha proposto appello in diverso giudizio, poi riunito, anche il , Parte_2 formulando tre motivi.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 30.09.2024.
*** pagina 4 di 10 Con il primo motivo la difesa del lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui ha Parte_1 fondato la responsabilità del sulle risultanze di un procedimento di A.T.P. cui non aveva Parte_1 partecipato, e la cui acquisizione agli atti era stata negata dal giudice istruttore.
Con il secondo motivo nega una propria responsabilità nell'occorso, atteso che i canali di sua competenza hanno natura esclusivamente irrigua e non di smaltimento delle acque e in ogni caso la modestia del flusso idrico dei rivi irrigui impediva un loro concorso nella produzione dell'allagamento.
Con il terzo motivo deduce che la condanna al risarcimento è stata pronunciata in assenza di prova circa il nesso causale tra il contegno del e il danno verificatosi. Parte_1
Con il quarto motivo insiste nel ritenere una responsabilità concorrente del mobilificio, ai sensi dell'art. 1227 c.c., avendo questo riposto i mobili danneggiati in un locale interrato, nonostante fosse privo di particolari sistemi di protezione contro i pericoli di straripamento del corso d'acqua. Con l'ultimo motivo di gravame contesta la quantificazione del danno operata dal primo giudice perché fondata esclusivamente su di una perizia di parte e sul verbale di constatazione distruzione beni redatto dall'Agenzia delle Entrate ai soli fini fiscali.
Il lamenta invece, con il primo motivo, il riconoscimento, da parte del primo Controparte_3 giudice, di una sua responsabilità nell'occorso, sebbene la causa dell'allagamento fosse stata rinvenuta dal C.T.U. nella vetustà progettuale dell'intera rete idrica e nell'intasamento del tombotto dovuto da quanto trascinato dalla piena di Rio Carbonale, di competenza regionale (pag. 10 appello).
Con il secondo ed il terzo motivo, similmente alle doglianze formulate dal appellante, Parte_1 rispettivamente contesta la corresponsabilità del danneggiato nell'allagamento e la quantificazione del danno operata dal primo giudice.
Il primo, il secondo ed il terzo motivo di gravame formulati dal sono fondati e Parte_1 meritano accoglimento nei termini che seguono.
La consulenza espletata nel primo grado di giudizio ha chiaramente escluso l'efficienza della rete di canali irrigui gestiti dal nella causazione dell'allagamento patito dal Parte_1 Controparte_1
Pertanto, è incorso in errore il primo giudice laddove ha incluso, tra le cause del sinistro, anche l'esondazione dei rivi affidati al , sulla scorta delle risultanze del procedimento di A.T.P. e Parte_1 delle allegazioni dell'allora parte attrice.
È corretto in merito quanto rilevato dall'odierna appellante: all'udienza del 20.01.2020 il giudice istruttore aveva rigettato l'istanza di acquisizione del fascicolo del procedimento ATP R.G. n.
2991/2015, non essendo le risultanze opponibili al e al Parte_2 Parte_1
che non vi hanno potuto partecipare, poiché non chiamati in causa dalle Parti costituite, e
[...] ritenendo la relazione peritale del CTU ing. completa ed esaustiva ai fini della Persona_1 decisione (verbale d'udienza del 20.01.2020).
Solo la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo - che sia stata ritualmente acquisita al giudizio di cognizione – entra, infatti, a far parte del materiale probatorio, pur in assenza di una delle parti nel procedimento di istruzione preventiva. Il rigetto, invece, della sua acquisizione nel giudizio ordinario di cognizione, oltre alla genericità con cui il consulente di ATP indicò, quale concausa dell'allagamento, anche gli altri canali diversi dal Rio Carbonale, impediscono di smentire le chiare indicazioni fornite sul punto dal C.T.U.
pagina 5 di 10 Nel procedimento tecnico preventivo il consulente nominato si limitò infatti a riferire che causa dell'allagamento andasse rinvenuta nella tracimazione del Rio Carbonale e nell'allagamento provocato nelle campagne circostanti da alcuni canali del “bacino di raccolta” delle acque di scorrimento superficiali: Rio TI e Rio Rifiuto. La tesi trova tuttavia smentita nei chiarimenti forniti dal consulente del giudice, che in primis ha ritenuto indimostrata l'esondazione di tali canali e in secondo luogo ha fornito esaustiva spiegazione sul perché fosse inverosimile che l'acqua, che aveva invaso i locali del mobilificio, provenisse dal “bacino di raccolta” e fosse tracimata dai canali, posti a monte del mobilificio, afferenti alla rete consortile di bonifica (cfr. pag 47 C.T.U.).
Per un verso – riferisce il consulente - i terreni agricoli, posti a monte e diretti verso valle e verso il Rio
Carbonale, hanno tutti una pendenza inferiore all'1%, oltre ad essere intervallati da strade, cunette e zone cespugliate, che costituiscono un ostacolo all'incanalamento di acqua proveniente dalla campagna circostante verso il mobilificio;
D'altro canto – prosegue - se l'allagamento fosse dipeso dall'acqua proveniente dalla campagna a monte, avrebbe dovuto interessare anche gli altri edifici posti sempre a monte, circostanza, invece, non verificatasi.
Ripetutamente il C.T.U. ha concluso rilevando che, benché non potesse escludersi con certezza il concorso di acqua piovana proveniente dalla campagna a monte e dalle superfici asfaltate della lottizzazione, poste sul retro del mobilificio, il suo apporto sarebbe comunque da ritenersi del tutto marginale rispetto allo straripamento del Rio Carbonale (pag. 48, 50 e 52 C.T.U.).
Anche il rilievo del Tribunale circa l'inadeguatezza dei rivi affidati al risulta parimenti Parte_1 smentito dalle risultanze della consulenza tecnica. Il C.T.U. riferisce sul punto: “Non risulta documentazione agli atti attestante lo stato di manutenzione di tali canali all'epoca dei fatti e pertanto non è possibile esprimersi a posteriori al riguardo. Non è altresì agli atti documentazione relativa all'esecuzione di interventi manutentivi o modificativi eseguiti nel tempo citati nel quesito e pertanto non è possibile esprimersi tecnicamente al riguardo” (pag. 52 C.T.U.).
Il riferimento contenuto nella consulenza alle insufficienze idrauliche, cui verosimilmente alludeva il primo giudice, attiene invece ai vari attraversamenti presenti nell'abitato di TI, tra cui il tombotto di attraversamento posto in corrispondenza della Via Paolo VI nei pressi del mobilificio, ed alla messa in sicurezza idraulica del Rio Carbonale, che, secondo il consulente, sarebbe stato di complessa e costosissima soluzione (pag. 57 C.T.U.), ma non allo stato degli altri canali di competenza del
. Parte_1
Così escluso ogni apporto causale di quest'ultimo nel sinistro verificatosi, resta da acclarare la responsabilità del da questi contestata con separata impugnazione, sul Parte_2 fondamento che non gli si potesse imputare la mancata gestione del tombotto di attraversamento, poiché non rientrante tra le cause dell'allagamento individuate nella C.T.U. Sul punto, il Tribunale ha già rilevato come fosse stata esaustivamente documentata l'assoluta inadeguatezza progettuale, realizzativa e manutentiva del manufatto di proprietà che lo CP_4 aveva trasformato – sia per i suoi limiti strutturali, sia per l'ingombro di vegetazione e detriti conseguente ad omessa manutenzione nel tempo – in un “collo di bottiglia” che ha concorso in misura rilevante, all'esondazione del Rio Carbonale (pag. 28 sentenza).
Ed invero anche il consulente tecnico, Dott. ha individuato le cause dello Persona_1 straripamento del Rio Carbonale, per un verso, nella sua scarsa manutenzione, e per altro, nella insufficiente sezione del manufatto di attraversamento in corrispondenza della via Paolo VI, di proprietà comunale (pag. 57 C.T.U.). pagina 6 di 10 Nel dettaglio, la consulenza tecnica ha accertato l'insufficiente portata al colmo del manufatto, oltre al mancato adeguamento dello stesso all'allargarsi del bacino imbrifero (pag. 40-41 C.T.U.). Peraltro, fu lo stesso perito incaricato dal Ing. a calcolare una portata al colmo in misura Pt_2 Persona_2 largamente inferiore rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e ad individuare una superficie del bacino imbrifero all'epoca dei fatti, pari a 7,90 Kmq, tale da rendere evidente l'inadeguatezza del manufatto di attraversamento, inizialmente costruito per un bacino imbrifero di soli 4,85 Kmq.
Tanto premesso, la responsabilità gravante sul deriva ora non già dall'omessa manutenzione Pt_2 del manufatto, bensì, come correttamente statuito dal Tribunale, in ragione della sua posizione istituzionale, di proprietario e quindi custode dello stesso (cfr. pag. 27 sentenza).
Il primo giudice aveva esaustivamente chiarito che la fattispecie in decisione involve un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui fondamento non deve essere ricercato in un giudizio di rimproverabilità
(colpevolezza), bensì in una posizione di garanzia circa la tutela di determinati beni e interessi. In altri termini, spiegava il Tribunale, ciò che viene imputato è non solo e non tanto una omessa manutenzione dei rivi e dei canali di scolo latistanti il fabbricato interessato dall'allagamento; quanto piuttosto il non aver saputo efficacemente gestire un rischio – danno a cose e persone in conseguenza di eventi atmosferici, per quanto cospicui – che era ontologicamente posto a loro carico, rientrando negli scopi istituzionali di governo del territorio, dell'ambiente, delle risorse idriche, di cui sono investiti a vario titolo i diversi enti sopramenzionati (pag. 5 sentenza).
In definitiva, accertata l'efficienza causale del tombotto di attraversamento nell'allagamento del mobilificio e la posizione su di esso vantata dal appellante, è incontestata, salvo prova del caso Pt_2 fortuito, la responsabilità di quest'ultimo nell'occorso, ex art.2051 cc.
Infine, sono infondati entrambi i motivi di appello, formulati dal e dal Parte_1 [...]
, e incentrati sulla corresponsabilità del danneggiato ex art. 1227 c.c. Parte_2
Le doglianze proposte non valgono a superare la precedente statuizione del Tribunale, che aveva escluso qualsiasi responsabilità del mobilificio appellato sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica e in ragione della piena regolarità edilizia dell'immobile e del suo legittimo utilizzo da parte del proprietario.
Non denota, infatti, alcuna negligenza da parte di quest'ultimo la circostanza che il mobilio si trovasse in un vano interrato privo di particolari sistemi di protezione contro gli allagamenti (pag. 11 appello del ). Nonostante anche il consulente avesse rilevato la medesima circostanza, egli aveva Parte_1 anche specificato che non esistono normative progettuali specifiche che prevedano e/o impongano di tenere conto di tale eventualità” (pag. 58 C.T.U.). Quanto poi all'utilizzo del piano interrato e alla generale progettazione del mobilificio, contestati dalle parti appellanti, va condiviso quanto già esaustivamente apprezzato dal primo giudice e rilevato nella consulenza tecnica, secondo cui l'edificio era stato progettato nel rispetto della normativa vigente, ottenendo l'attestato di agibilità, mentre i locali posti al piano interrato erano regolarmente destinati a
“deposito”: sì che a buon diritto vi potevano essere depositati i mobili ivi presenti (pag. 58 C.T.U.). È parzialmente fondato invece l'ultimo motivo di gravame, proposto da entrambi gli appellanti, in ordine alla quantificazione del danno contenuta nella prima decisione.
L'ammontare dei danni materiali patiti dal è attestato dai due verbali di constatazione di CP_1 distruzione dei beni, redatti dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate (doc. 26), che in data 28.06.2011
e 14.07.2011 si recavano presso il e avviavano le operazioni di distruzione dei beni - Controparte_1
pagina 7 di 10 inutilizzabili in seguito all'allagamento –, previa ricognizione fisica del materiale accantonato, attestando n. 2022 pezzi per un valore complessivo di € 166.331,07. È vero, tuttavia, che l'intera procedura si svolse, ai soli fini fiscali, allo scopo di superare la presunzione di cessione dei beni acquistati, imposta dall'art. 53 DPR 633/1972. Dunque, sebbene, i verbali facciano fede del valore nominale dei beni distrutti, non documentano pienamente il loro valore commerciale, avendone indicato il solo prezzo di acquisto senza tenere conto della loro verosimile obsolescenza. Si ritiene congruo, pertanto, applicare un coefficiente di svalutazione prudenziale della merce, pari al 20%, anche in considerazione della mancata produzione, da parte appellata, delle relative fatture di acquisto e della conseguente impossibilità di accertare l'effettivo datazione commerciale del mobilio al momento dell'allagamento.
Il danno va dunque rideterminato nella misura di € 133.064,86.
Quanto ai costi di ripristino, dalla quantificazione operata dal primo giudice vanno sottratte in linea di massima sia le fatture non quietanzate, non costituendo prova del pagamento, sia le fatture emesse in data anteriore al verificarsi dell'allagamento, non avendo l'appellata fornito effettiva dimostrazione che si trattasse di costi relativi al sinistro: per tali motivi si escludono le seguenti spese: fattura n. 527 del
28/10/2011 emessa da per € 2.399,99; fattura n. 67 emessa il 28/03/2012 da CP_5 [...]
per € 1.369,88; fattura n. 07 emessa il 26/03/2012 da VA ZO per € 720; fatture n. Per_3
2304 e 765, rispettivamente del 10/05/2010 e del 19/02/2009 emesse da per € 2.087,30 e Pt_3
3.775,50; fattura n. 146, n. 234, emesse l'11/02/2009 e il 26/02/2009 da per € 696 e € Persona_4
199,27; fattura n. 1753417820 emessa il 29.06.2009 da HI per € 219,34; fattura n. 631 emessa il 7/10/2009 da AB per 151,20; fattura n. 5513 del 30/09/2010 emessa da per € 568,91; Parte_4 fattura n. 006954/22 del 31/10/2010 per € 2.359,52 emessa da PR Group;
fattura n. 1339 del
29/10/2010; n. 8009 del 05/07/2010; n.725 del 29/06/2010; n. 1507 del 26/11/2010 emesse da Pt_5 per € 2.244,46; € 1.769,76; € 1.453,18 e € 1.987,42.
[...]
Detraendo l'importo complessivo di tali fatture, pari ad € 22.001,73, dalla somma riconosciuta dal Tribunale per i costi di ripristino, in € 23.668,07, residua un totale complessivo di € 1.666,34.
In conclusione, il risarcimento per i danni materiali, dovuto al , deve essere in questa sede CP_1 rideterminato in € 134.713,2 (€ 133.064,86 + € 1.666,34), cui sommare i restanti € 18.000 già riconosciuti in via equitativa dal Tribunale per i costi di manodopera prestata dai soci, e il danno da perdita di avviamento, per un totale pari ad € 152.713,2. L'accoglimento dell'appello proposto dal esclude la sua responsabilità nel sinistro, mentre il Parte_1 ha visto rigettare il motivo formulato in ordine alla propria responsabilità nell'occorso e Pt_2 accogliere il solo motivo inerente alla quantificazione del danno.
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Rimane invece insensibile alla riforma della decisione, la posizione della che non ha proposto CP_2 impugnazione avverso la sentenza di primo grado, e non è stata neppure destinataria, quale controparte, della impugnazione altrui.
Si osserva infatti che secondo la giurisprudenza di legittimità, la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle pagina 8 di 10 decisioni inerenti agli altri coobbligati (così Cass.12919 del 2015; coerenti al principio, tra le più recenti Cass.8837 del 2025, 15869 del 2019).
Occorre tuttavia considerare gli effetti della esclusione della responsabilità del , che operano, Parte_1 ex art.336 cpc, incidendo necessariamente sulla valutazione delle quote di concorso da attribuire ai restanti coobbligati, (seppure per quanto detto, nel rispetto del diverso giudicato già formatosi verso la
. CP_2
In definitiva, esclusa la responsabilità del e rideterminato il danno in parziale accoglimento Parte_1 del gravame, la responsabilità nei confronti del resta ferma nella misura definita in primo CP_1 grado, per la e viene ridimensionata in ragione della riduzione del danno, nei confronti del CP_2
Pt_2
Nella ripartizione interna della responsabilità, venendo meno la partecipazione del , (che era Parte_1 stato ritenuto responsabile nella misura del 25 %) il riparto interno deve esprimersi (come effetto della riforma, previsto e disciplinato dall'art.336 cpc) su 75 “quote”, anziché 100, di cui 65 poste a carico della e 10 del l'obbligazione definita a carico dell'ente comunale diviene quindi, nei CP_2 Pt_2 rapporti interni, pari ad € 20.360,00, (€ 152.713,20 : 75 x 10), e oltre a tale somma il non può Pt_2 essere chiamato a rispondere nei rapporti tra condebitori solidali, di cui ha tenuto conto il primo giudice, con decisione non impugnata sul punto.
Quanto alla rifusione delle spese di lite, la difficoltà nell'accertamento delle varie responsabilità coinvolte nel sinistro, che ha reso necessario l'espletamento di una consulenza tecnica nel primo grado di giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi tra il
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e il . Parte_1 CP_1
Similmente, considerata la parziale riforma della decisione nei confronti del - Parte_2 pur permanendo la sua soccombenza nel giudizio – si dichiarano compensate le spese del presente grado tra il e il;
restano invece invariate le spese del primo grado. Pt_2 CP_1
P.Q.M.
La Corte, decidendo definitivamente, in parziale riforma della sentenza n. 57 del 2023 del Tribunale di
Piacenza:
- esclude la responsabilità del nell'allagamento dei locali di Parte_1
proprietà del;
Controparte_1
- ridetermina l'ammontare del danno complessivamente patito dal in € 152.713,2; CP_1
- condanna il alla restituzione di quanto ricevuto dal Controparte_1 Parte_1
in esecuzione della decisione di primo grado;
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- compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio tra il e il Controparte_1 [...]
; Parte_1
- in riforma, condanna il al pagamento di € 20.360,00, in favore del Pt_2 Controparte_1
per la quota di responsabilità ad esso attribuita nei rapporti tra condebitori, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
pagina 9 di 10 - compensa le spese del grado tra il e il Parte_2 Controparte_6
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così deciso nella camera di Consiglio del 27 maggio 2025
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Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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