Sentenza 15 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 14/04/2025, n. 3205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3205 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03205/2025REG.PROV.COLL.
N. 02060/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2060 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Paola Di Nicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 14973/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante è stato oggetto di un provvedimento di ammonimento dal Questore di Roma, motivato da una serie di precedenti di polizia., tali da far ritenere che sia persona dedita alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica.
2. Avverso il provvedimento l’interessato ha adito il Tar, che con la sentenza qui impugnata ha respinto il gravame, considerato che “ la misura è stata adottata nel rispetto dei presupposti normativi di applicazione della stessa, potendo desumere la dedizione del -OMISSIS-alla commissione di reati, quale presupposto richiesto dall’art. 1 cit., dal fatto che le condotte delittuose da lui poste in essere siano numerose e ripetute.
10. Neppure si riscontra la dedotta carenza motivazionale, atteso che il provvedimento di avviso orale impugnato risulta sufficientemente motivato attraverso il richiamo ad una lunga serie di condotte delittuose che, non smentite dal ricorrente, si reputano pienamente idonee, nella loro oggettività, a giustificare l’asserita pericolosità sociale dello stesso, vieppiù considerato che il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato “non richiede la sussistenza di prove compiute (poste a base di una sentenza penale) sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche risultanze fattuali tali da indurre l'Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale, che possono dar luogo all'applicazione delle misure di prevenzione, prima ancora che si verifichi se le condotte abbiano rilevanza penale e siano tuttora punibili” (Cons. Stato, Sez. III, sent. 1859/2016).
11. Né consente di giungere a diverse conclusioni la circostanza che i procedimenti penali a carico del ricorrente non si siano tradotti in alcuna condanna penale, posto che, sulla scorta del principio di autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, non rileva all’interno del secondo che il primo possa concludersi con una archiviazione o una assoluzione. Invero, in ragione della finalità lato sensu preventiva, cui è ispirata la misura, l'esercizio del potere di cui è titolare l'Amministrazione non presuppone che sia accertata la responsabilità penale dell'interessato o comunque l'esistenza di fatti configurabili come reati, potendo basarsi il giudizio di pericolosità su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, n. 4587/2021).
12. Nemmeno ricorre nel caso di specie la contestata integrazione postuma della motivazione, essendosi limitata l’Amministrazione ad esercitare le proprie facoltà difensive, rappresentando fatti sopravvenuti costituenti semplicemente ulteriore riprova dell’inclinazione del soggetto a porre in essere condotte antisociali (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. V, n. 5155/2018)”.
3.1. Con l’appello in scrutinio, il legale evidenzia che “ la decisione impugnata è frutto di errata interpretazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs. 159/2011. Non si considera infatti che rispetto ai fatti indiziari (posti alla base del provvedimento) non è stata accertata alcuna responsabilità penale, e che – circostanza ancor più importante – gli stessi fatti risultano negati e contraddetti in quella sede, di talché non possono essere considerati indizi rilevanti nemmeno sul piano amministrativo. Riteniamo, in altre parole, che l’onere della prova, sebbene non coincida con l’accertamento penale delle responsabilità (che nel nostro caso manca assolutamente), nemmeno può essere assolto con la generica indicazioni di eventi disordinatamente richiamati. Né il giudice può non considerare l’evoluzione dei giudizi in corso, oltre alla complessità tecnica dei fatti che sono posti alla base delle imputazioni.
Dobbiamo al riguardo ricordare che, proprio nel processo di Lamezia Terme, pubblico ministero, attualmente titolare delle indagini, ha iscritto nel registro degli indagati il costruttore essendo emersa la possibile sussistenza di vizi e difetti dell’impianto. Quest’ultimo, consegnato all’odierno ricorrente “chiavi in mano”, non è mai stato in alcun modo modificato; ciò che lascerebbe escludere l’asserita responsabilità del sig. -OMISSIS-per il richiamato decesso…
Nessun cenno al fatto che in un caso si è avuta l’estinzione del reato, che non vi è stata alcuna condanna e che i riferimenti non sono rilevanti sul piano della pubblica sicurezza e, ancor meno, della pubblica tranquillità.
In realtà, il Sig. -OMISSIS- è impegnato nelle (difficili) attività economicoimprenditoriali descritte, con dedizione e professionalità; non ha mai avuto e non ha alcun traffico criminale e non vive con proventi di attività delittuose; non è assolutamente dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Tutte le questioni richiamate sono altamente tecniche, principalmente legate a cicli di produzione pericolosi e complessi. Da ciò non emerge alcun profilo criminale del ricorrente che è semplicemente impegnato in attività industriali ad alto rischio, di rilevante interesse pubblico. Del tutto assente è la valutazione delle attività economiche in questione e del profilo professionale e morale del ricorrente, semplicemente affermandosi che il Sig. -OMISSIS-incarni ancora oggi il pericolo attuale di commissione di reati e tiene una condotta di vita dedita alla commissione di reati; si afferma, senza alcuna ragione che il ricorrente abbia indole di asocialità pericolosa o dannosa per la pubblica sicurezza o tranquillità…
L’Avviso non formula alcun giudizio sulla personalità dell’avvisato, limitandosi a enunciare, in modo apodittico, affastellato e confuso, un insieme di imputazioni di reato, e non a esprimere una valutazione, neppure sintetica, circa il modo in cui tale tali fatti o la condotta di vita dell’avvisato lascino trasparire la pericolosità sociale dell’avvisato (presupposto della prognosi della personalità pericolosa).
L’Autorità di Pubblica Sicurezza non può usare dei provvedimenti di prevenzione di polizia per affermare la pericolosità sociale, senza un giudizio sulla personalità complessiva, in base al complesso della sua attuale condotta di vita. Ciò, a maggior ragione, quando i fatti non attengano reati contro l’ordine pubblico o non dimostrano alcuna indole o matrice violenta.
La giurisprudenza ha sempre ritenuto che il giudizio espresso dall’Autorità questorile sia “rivolto ad una prognosi ... essendo sufficiente che dal quadro di vita del soggetto emerga un'esposizione al rischio criminale superiore alla media” (C. St., Sez. I, 7 aprile 2015, n. 1070).
Il giudizio sulla pericolosità del soggetto, infatti, non si esaurisce nell’affermazione della appartenenza dell’avvisato alle categorie di cui all’articolo 1, ma deve essere effettivamente motivato con riferimento alle specifiche ragioni che inducano a ritenere che il soggetto sia pericoloso socialmente…
Deve infine censurarsi il tentativo di integrare la motivazione del provvedimento “a posteriori”, con l’indicazione dei fatti sopravvenuti, di cui alla nota del 9.03.2022 (prot. n. 21789 del 10.03.2022) riportante addebiti ulteriori rispetto a quello propri dell’avviso orale impugnato, che, viceversa, la sentenza impugnata ha ritenuto erroneamente legittimo.
Si tratta, in realtà, di un documento che conferma l’idea, sviata e come tale non condivisibile, che l’amministrazione resistente ha dello strumento dell’avviso orale, non quale indicazione, temporalmente circoscritta, fatta alla persona affinché sia avveduta della rilevanza della propria condotta e dell’eventualità che ulteriori Violazioni determinino l’emissione di provvedimenti di polizia di maggior gravità, ma quale strumento di sottoposizione della persona al metus nei confronti del controllo di polizia, in una visione immanente del potere che risulta sviato rispetto alla finalità legale prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 3 e 1, 1° co., lett. c) del D.Lgs. n. 159/2011 ”.
3.2. Con successive memorie l’appellante formula richiesta di sospensione del giudizio, considerato che:
“ Con ordinanza del 16 dicembre 2021, n. 46076, la quinta sezione della Cassazione penale ha sollevato questione di legittimità costituzionale sulle disposizioni oggetto del presente giudizio (art. 3, d.lgs. n. 159/2011). Si contesta, in particolare, la mancanza di una durata massima delle prescrizioni imposte con l’avviso orale del Questore con conseguente violazione degli artt. 3, 15, 21 e 117 Cost., anche in relazione agli artt. 8 e 10 CEDU. La legge non prevede alcun limite di oggetto, contenuto e tempo dell’avviso orale del Questore e affida all’autorità amministrativa un potere sostanzialmente illimitato in mancanza di qualsiasi parametro normativo di riferimento
Nel nostro caso, come già ampiamente riferito, l’avviso orale continua a produrre effetti permanenti, sine die, (cfr. p. 7, del ricorso in appello) che vengono continuamente “rinnovati” con indicazioni “inattuali e obsolete” (cfr. pp. 3, 8 e 9, del ricorso in appello).
Si fa riferimento sempre ai medesimi processi e senza, di contro, considerare gli elementi che invece depongono a favore del ricorrente.
La misura - e le note che vengono reiterate - non contengono alcuna effettiva motivazione mancando la benché minima specificazione degli elementi a supporto della misura, hanno formule autoreferenziali e generiche che non chiariscono la specificità del caso concreto.
Come già chiarito dalla S.C. di Cassazione la questione non è manifestamente infondata essendo la disposizione de quo, caratterizzata dall’attribuzione di un potere senza limitazioni di sorta, nel tempo e nel contenuto, di talché tale disposizione appare in contrasto con gli artt.3, 15, 21 della Costituzione e con gli artt.8 e 10 della CEDU.
La richiamata questione di costituzionalità è rilevante anche in relazione all’odierno ricorso che, nel suo primo motivo, verte integralmente sull’errata interpretazione e applicazione dell’art.3, del codice antimafia, con particolare riferimento alla lunga durata della misura e al lasso di tempo intercorso tra gli eventi contestati e misura stessa …
Con i documenti depositati, la presente difesa ha chiarito che uno dei processi rilevanti si è concluso con la sentenza di non doversi procedere per il Sig. -OMISSIS-, quale componente del Cda della -OMISSIS-, e di assoluzione per la società -OMISSIS- di talché il carattere illimitato (nel tempo) dell’avviso orale non può essere ammesso in mancanza di qualsiasi aggiornamento effettivo sulla condotta del ricorrente, sull’andamento e sugli esiti dei processi a suo carico.
A tal fine, si evidenzia che è’ stato prodotto il certificato dei carichi pendenti del ricorrente rilasciato dalla Procura della Repubblica di Latina, ove è la sede operativa più importante della Società -OMISSIS-. ed esso risulta nullo così come il casellario giudiziale richiesto dall’esponente.
Abbiamo chiarito, di contro, che i riferimenti utilizzati dall’amministrazione oggi appellata richiamano sempre i medesimi processi sui quali l’odierno ricorso si è soffermato per dimostrare la sproporzione e l’incongruenza, anche temporale, della misura contestata rispetto alle suddette vicende ” .
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria in cui precisa che i motivi posti a base del provvedimento questorile non sono mutati.
5. All’udienza pubblica del 6 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.1. Preliminarmente va osservato, con riferimento alla richiesta di sospensione del giudizio, che:
- la questione di legittimità avanzata dalla Corte di Cassazione, come evidenziato dal Giudice delle Leggi nella sentenza a seguito citata, “ censura l’art. 3, comma 4, cod. antimafia, nella parte in cui prevede che il questore – nell’adottare la misura di prevenzione dell’avviso orale “rafforzato” – possa vietare il possesso e l’utilizzo di qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, e quindi anche dei telefoni cellulari, sottolineando che, tramite il divieto in questione, sarebbe anche possibile vietare l’accesso ad internet” ;
- in esito alla questione, la Corte Costituzionale, con sent. n. 2/2023, ha dichiarato “ l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l’utilizzo” .
1.2. La portata della decisione non rileva, quindi, nel presente giudizio.
2.1. Venendo al merito dell’appello, va osservato che il provvedimento di ammonimento orale si caratterizza per la sua spiccata natura preventiva e cautelare, essendo essenzialmente finalizzato a dissuadere dal tenere comportamenti persecutori e prevenire la commissione di reati contro la persona sulla base di un giudizio prognostico formulato ex ante (vds. ex plurimis Consiglio di Stato, II Sez. n. 09211/2024).
2.2. Sempre per consolidata giurisprudenza, la legittimità di un atto si valuta alla data di adozione; le sopravvenienze in sede processuale, rappresentate nelle memorie e negli atti depositati dalla difesa dell’appellante, debbono pertanto ritenersi non rilevanti ai fini della valutazione di legittimità dell'avviso impugnato e della sentenza.
3. In conclusione, le statuizioni del Giudice di prime cure resistono alle censure proposte e la valutazione esperita dall’amministrazione nel decreto impugnato appare pienamente conforme al paradigma normativo.
4. Per quanto detto, il Collegio ritiene di dover respingere l’appello, fermo restando che le risultanze processuali sopravvenute alla data di adozione del provvedimento questorile, compresa l’intervenuta estinzione del reato, potranno essere oggetto di eventuale riesame da parte dell’Amministrazione.
Sussistono giusti motivi, considerata la peculiarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata ed ogni altra persona fisica o giuridica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO