Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/1982, n. 1224
CASS
Sentenza 26 febbraio 1982

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Qualora il giudice istruttore, su istanza di chiamata in causa di un terzo, che sia stata tempestivamente proposta alla prima udienza di effettiva trattazione, abbia concesso, ai sensi dell'art. 269 secondo comma cod. proc. civ., un termine per tale chiamata (esplicitamente od implicitamente, attraverso la semplice indicazione dell'udienza di comparizione del terzo), il termine medesimo deve ritenersi suscettibile di proroga, anche dopo la scadenza, qualora risulti insufficiente a consentire il rispetto dei termini di comparizione. ( V 4537/76, mass n 383256).*

L'art. 269 secondo comma cod. proc. civ., ove prevede la "prima udienza" come termine per la richiesta di chiamata in causa di un terzo, si riferisce alla prima udienza di trattazione effettiva, in relazione all'esigenza di evitare che il terzo medesimo sia costretto a partecipare al giudizio dopo che l'istruttoria sia stata in tutto od in parte espletata. La suddetta richiesta, pertanto, non può trovare preclusione nella mera produzione di documenti di formazione anteriore all'inizio del processo, la cui ammissibilità e Rilevanza resta suscettibile di contestazione da parte del chiamato. ( V 3917/75, mass n 378178).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/1982, n. 1224
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1224
    Data del deposito : 26 febbraio 1982

    Testo completo