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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/03/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 7690/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 7690/2022, promossa da:
(C.F. ) e (part. IVA Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., entrambi rappresentati e difesi P.IVA_2
dall' Avv. Aida GIANNATTASIO (C.F. ), elettivamente C.F._1
domiciliati presso lo studio del difensore in alla Via F.lli De Mattia n°6 Pt_1
appellanti contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Aurelio D'AMBROSI (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._3
studio del difensore in Sarno (Sa) al Corso Giovanni Amendola 60 appellato avente ad oggetto: appello avverso sentenza n°1626/2022, resa dal Giudice di Pace di
, pubblicata in data 25.3.2022, non notificata Pt_1
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, si opponeva in primo grado ad ingiunzione di CP_1
pagamento n. 12497/2021, notificatagli in data 20.10.2021 dalla nella Parte_2
sua qualità di concessionaria della riscossione per conto del , intimante Parte_1
il pagamento di euro 1.083,04 a titolo di sanzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della strada. Deduceva l'opponente, quale unico motivo di contestazione dell'atto opposto, il sopravvenuto fatto estintivo decorso dalla data di notifica del titolo esecutivo, costituito da verbale di accertamento n. V01315430/15 del 14.07.2015, notificatogli in data 29.09.2015. Domandava, quindi, la declaratoria di prescrizione del credito richiamato nell'ingiunzione di pagamento con vittoria di spese di giudizio.
Con sentenza n. 1626/2022, il Giudice di Pace di riteneva correttamente notificato il titolo esecutivo supposto all'ingiunzione di pagamento ed accertava la prescrizione del credito in esso riportato perché decaduto il concessionario della riscossione dal diritto di notificare l'atto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale. Accoglieva, quindi,
l'opposizione e condannava i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente.
1.1 Con atto di appello tempestivamente notificato, il e la Parte_1 Parte_2
proponevano congiuntamente il presente gravame, postulando la riforma integrale della decisione impugnata, con vittoria di spese di lite del doppio grado. In via preliminare, rappresentavano l'ammissibilità del proposto gravame ex art. 339 cpc e contestavano l'accertamento compiuto dal giudice di prime cure in ordine al decorso del termine estintivo quinquennale: deducevano, infatti, che l'ingiunzione di pagamento de qua era stata preceduta dalla previa notifica della sanzione amministrativa, perfezionata in data
29/09/2015, che, non essendo stata mai opposta, rendeva quindi irretrattabile la pretesa creditoria. Soggiungevano, poi, che non poteva ritenersi compiuta la prescrizione del credito in parola, dal momento che il D.L. n. 18/2021, cosiddetto “Decreto Cura Italia”, aveva prorogato tutti i termini di prescrizione e di decadenza che scadevano nel periodo dall'8/03/2020 al 31/08/2021 (periodo di sospensione) fino al 31/12/2023; di conseguenza le società di riscossione non avevano potto, prima di detta data, notificare atti interruttivi. Infine, si dolevano del capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado, in quanto poste indebitamente a proprio danno. Concludevano, pertanto, domandando che si accertasse la regolarità della propria attività di riscossione e la vittoria di spese di ambo i gradi di giudizio.
1.2 Con propria comparsa si costituiva l'appellato che chiedeva il rigetto CP_1
dell'appello in quanto inammissibile o comunque infondato, con conferma della sentenza gravata e vittoria di spese giudiziali. In via del tutto preliminare, deduceva l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 339 c.p.c., contestando le avverse deduzioni.
2. Tanto chiarito in fatto, si procede a vagliare le questioni sottoposte al Tribunale in funzione di giudice d'appello, limitandosi – con particolare riguardo alle eccezioni spiegata da parte appellata- alla eccezione per violazione dell'art 339 c.p.c. nonché alla domanda di accertamento del fatto estintivo della prescrizione (l'unica sollevata in primo grado), risultando quelle ulteriori -compendiate nelle comparse ex art. 190 c.p.c.- inammissibili, giacché non coerenti col divieto di «nova» prescritto dall'art. 345 c.p.c. (contestazione mossa anche dalla parte appellante).
Ebbene, la prima eccezione va rigettata. Si evidenzia, sul punto, che in ragione del valore della lite, il Giudice di Pace esercita la giurisdizione equitativa, ai sensi dell'art. 113 c.p.c.,
II comma, che dispone che le cause con valore non eccedente i millecento euro debbano decidersi secondo equità necessaria, per cui trova applicazione un peculiare regime di impugnazione. Il valore della controversia in esame- pari ad euro 1.083,04 - è posto entro la soglia indicata dalla norma citata, per cui l'appello costituisce l'unico rimedio impugnatorio ordinario azionabile da chi ne ha interesse, per i motivi limitati di revisione indicati dalla norma dell'art 339 comma III c.p.c., così come sostituita ai sensi dell'art. 1
Dlgs. 40/2006. Il Tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze equitative del Giudice di Pace, è tenuto a verificare, secondo l'art. 339 comma III c.p.c.,
l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (cfr. Cass. 769/2021). Pertanto, ove azionato il mezzo di gravame in relazione all'esercizio della giurisdizione equitativa del Giudice di Pace, la cognizione del Giudice di seconde cure è limitato ai motivi indicati dalla norma, con conseguente pronuncia di inammissibilità in relazione alle doglianze eventualmente dedotte, che esulino dalle categorie di norme indicate. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'equità del Giudice di Pace non concerne l'applicazione delle norme processuali, la cui osservanza non può venire meno neppure in ragione del valore della lite, ma si riferisce alle norme sostanziali (cfr. ex multis Cass. 14454/2005). In tal senso, con riferimento all'appello in esame, si riscontra che la parte appellante, ha dedotto vizi della sentenza impugnata riconducibili alla categoria delle norme sul procedimento, rientranti nel novero dei motivi limitati ex art 339 co III c.p.c., per le quali questo Tribunale può vagliarne la fondatezza.
3. Venendo a scrutinare nel merito il gravame, si osserva come il motivo articolato dalle parti appellanti attenga all'errato accertamento, da parte del giudice di prime cure, del fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo (l'unico eccepito da controparte nel ricorso introduttivo della lite). In particolare, le appellanti deducono il mancato decorso del termine estintivo evidenziando come la prescrizione quinquennale relativa al credito portato dall'ingiunzione di pagamento, opposta in primo grado, non poteva intendersi occorsa al tempo della notifica dell'ingiunzione che ci occupa, attesa la sospensione dei termini estintivi disposta nel periodo dell'emergenza sanitaria dovuta al
Covid-19.
Ciò posto, va appurato se il credito portato dall'ingiunzione di pagamento notificata in data 20.10.2021 fosse prescritto ovvero se il termine estintivo non fosse ancora maturato alla notificazione dell'atto impugnato, avuto riguardo alla circostanza che a far data dalla notifica del verbale V01315430/15 del 14.07.2015, avvenuta in data 29.09.2015, alcun ulteriore atto è stato recapitato all'appellato e tenuto, altresì, conto, della CP_1
sopravvenuta normativa emergenziale.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 68 comma 4-bis D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, a mente della quale “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del
31 dicembre 2021, nonché', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. Tale disposizione si inserisce nel quadro degli interventi normativi urgenti adottati dal legislatore, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, anche mediante misure di inibizione delle attività di riscossione coattiva. Infatti, si è previsto che l'esercizio dell'attività esattiva sia sospesa fino a ventiquattro mesi, non soltanto in riferimento al versamento delle entrate tributarie e non tributarie, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento già emesse dall'agente della riscossione, come recita il primo comma dell'art. 68 D.L. n. 18/2020 (Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159), ma si è stabilito perfino che analogo regime di sospensione operi anche per i carichi posti “in affidamento” e non ancora azionati per la riscossione.
In forza di tale disciplina composita, durante il periodo di sospensione, l'agente/società della riscossione non avrebbe notificato alcuna nuova cartella di pagamento e, solamente a decorrere dal 1° settembre 2021, avrebbe ripreso l'attività di notifica delle cartelle di pagamento. La sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e affidamento dei carichi, dunque, più che una “sospensione” in senso proprio, si trattava di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di scadenza risultavano sospesi.
Risulta indubbio, dal tenore letterale dell'art. 68 comma 4-bis D.L. n. 18 del 2020, che nel novero delle entrate soggette al regime di sospensione della prescrizione per ventiquattro mesi vi rientrino tutti i tipi di carico affidati all'ente riscossore, tra cui non solo i tributi, ma anche le diverse entrate cosiddette non tributarie, tra le quali vanno senz'altro ricompresi anche i titoli esecutivi di matrice sanzionatoria. La disposizione si riferisce espressamente alla sospensione della prescrizione per i carichi posti in affidamento all'esattore od iscritti al ruolo. Da tale quadro normativo, risulta che rispetto al dettato di cui al comma 1 dell'art. 68 D.L. n. 18 del 2020, il legislatore ha inteso adottare con il comma 4-bis, attraverso la prevista sospensione dei termini estintivi e decadenziali sia per i carichi iscritti, il cui pagamento non sia stato ancora ingiunto, sia per quelli già esigibili, una limitazione ulteriore alle attività di riscossione spettanti all'esattore, giustificata dalle peculiarità del periodo emergenziale.
Con riguardo al caso in esame, il Giudice del primo grado ha accolto l'opposizione per intervenuta prescrizione del credito, senza nulla osservare in merito alle deduzioni delle parti opposte in quel giudizio circa la rappresentata esistenza di normativa emergenziale che meritava, in quell'occasione, di essere considerata onde addivenire alla soluzione del caso quesito. Ebbene, questo giudicante ritiene che, al lume delle superiori argomentazioni, la notifica dell'ingiunzione opposta in primo grado sia avvenuta, invero, nei termini di legge e che l'attività esattiva promossa dal concessionario alla riscossione risulti legittima, avendo questo provveduto alla notifica dell'ingiunzione di pagamento in data 20.10.2021, ossia durante il periodo di sospensione della riscossione, risultando l'inizio dell'attività riscossiva differito alla fine del periodo sancito dalla norma. Ed infatti,
i carichi richiamati nell'atto di intimazione opposto risultano soggetti alla proroga di ventiquattro mesi per i termini di decadenza e prescrizione in applicazione del comma 4- bis dell'art. 68 D.L. 18/2020, sostituito dall'art.4 comma 1, lett. d) del D.L. n. 41/2021.
Ne deriva che l'ingiunzione di pagamento n. 12497/2021 del 20.10.2021 è stata validamente notificata nei termini di legge presso l'opponente in primo grado e quindi risulta idonea ad integrare un atto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale.
In conclusione, va accolto il gravame proposto dagli appellanti, attesa la sospensione della prescrizione nel periodo emergenziale che ha efficacemente operato per il credito in contestazione, tanto ostando all'estinzione del medesimo.
4. Quanto alle spese di lite, attesa la controvertibilità della materia trattata e le oscillanti posizioni interpretative registratesi in ordine alla questione decisa, vieppiù alla luce di un quadro normativo articolato, si reputa opportuno disporne la compensazione integrale uali tra tutte le parti per ambo i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in revisione della sentenza del Giudice di Pace di n.
1626/2022, dichiara valida ed efficace l'ingiunzione di pagamento n. 12497/2021, del
20.10.2021;
2. compensa integralmente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 25.03.25
Il Giudice
Alessia Pecoraro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 7690/2022, promossa da:
(C.F. ) e (part. IVA Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., entrambi rappresentati e difesi P.IVA_2
dall' Avv. Aida GIANNATTASIO (C.F. ), elettivamente C.F._1
domiciliati presso lo studio del difensore in alla Via F.lli De Mattia n°6 Pt_1
appellanti contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Aurelio D'AMBROSI (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._3
studio del difensore in Sarno (Sa) al Corso Giovanni Amendola 60 appellato avente ad oggetto: appello avverso sentenza n°1626/2022, resa dal Giudice di Pace di
, pubblicata in data 25.3.2022, non notificata Pt_1
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, si opponeva in primo grado ad ingiunzione di CP_1
pagamento n. 12497/2021, notificatagli in data 20.10.2021 dalla nella Parte_2
sua qualità di concessionaria della riscossione per conto del , intimante Parte_1
il pagamento di euro 1.083,04 a titolo di sanzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della strada. Deduceva l'opponente, quale unico motivo di contestazione dell'atto opposto, il sopravvenuto fatto estintivo decorso dalla data di notifica del titolo esecutivo, costituito da verbale di accertamento n. V01315430/15 del 14.07.2015, notificatogli in data 29.09.2015. Domandava, quindi, la declaratoria di prescrizione del credito richiamato nell'ingiunzione di pagamento con vittoria di spese di giudizio.
Con sentenza n. 1626/2022, il Giudice di Pace di riteneva correttamente notificato il titolo esecutivo supposto all'ingiunzione di pagamento ed accertava la prescrizione del credito in esso riportato perché decaduto il concessionario della riscossione dal diritto di notificare l'atto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale. Accoglieva, quindi,
l'opposizione e condannava i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente.
1.1 Con atto di appello tempestivamente notificato, il e la Parte_1 Parte_2
proponevano congiuntamente il presente gravame, postulando la riforma integrale della decisione impugnata, con vittoria di spese di lite del doppio grado. In via preliminare, rappresentavano l'ammissibilità del proposto gravame ex art. 339 cpc e contestavano l'accertamento compiuto dal giudice di prime cure in ordine al decorso del termine estintivo quinquennale: deducevano, infatti, che l'ingiunzione di pagamento de qua era stata preceduta dalla previa notifica della sanzione amministrativa, perfezionata in data
29/09/2015, che, non essendo stata mai opposta, rendeva quindi irretrattabile la pretesa creditoria. Soggiungevano, poi, che non poteva ritenersi compiuta la prescrizione del credito in parola, dal momento che il D.L. n. 18/2021, cosiddetto “Decreto Cura Italia”, aveva prorogato tutti i termini di prescrizione e di decadenza che scadevano nel periodo dall'8/03/2020 al 31/08/2021 (periodo di sospensione) fino al 31/12/2023; di conseguenza le società di riscossione non avevano potto, prima di detta data, notificare atti interruttivi. Infine, si dolevano del capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado, in quanto poste indebitamente a proprio danno. Concludevano, pertanto, domandando che si accertasse la regolarità della propria attività di riscossione e la vittoria di spese di ambo i gradi di giudizio.
1.2 Con propria comparsa si costituiva l'appellato che chiedeva il rigetto CP_1
dell'appello in quanto inammissibile o comunque infondato, con conferma della sentenza gravata e vittoria di spese giudiziali. In via del tutto preliminare, deduceva l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 339 c.p.c., contestando le avverse deduzioni.
2. Tanto chiarito in fatto, si procede a vagliare le questioni sottoposte al Tribunale in funzione di giudice d'appello, limitandosi – con particolare riguardo alle eccezioni spiegata da parte appellata- alla eccezione per violazione dell'art 339 c.p.c. nonché alla domanda di accertamento del fatto estintivo della prescrizione (l'unica sollevata in primo grado), risultando quelle ulteriori -compendiate nelle comparse ex art. 190 c.p.c.- inammissibili, giacché non coerenti col divieto di «nova» prescritto dall'art. 345 c.p.c. (contestazione mossa anche dalla parte appellante).
Ebbene, la prima eccezione va rigettata. Si evidenzia, sul punto, che in ragione del valore della lite, il Giudice di Pace esercita la giurisdizione equitativa, ai sensi dell'art. 113 c.p.c.,
II comma, che dispone che le cause con valore non eccedente i millecento euro debbano decidersi secondo equità necessaria, per cui trova applicazione un peculiare regime di impugnazione. Il valore della controversia in esame- pari ad euro 1.083,04 - è posto entro la soglia indicata dalla norma citata, per cui l'appello costituisce l'unico rimedio impugnatorio ordinario azionabile da chi ne ha interesse, per i motivi limitati di revisione indicati dalla norma dell'art 339 comma III c.p.c., così come sostituita ai sensi dell'art. 1
Dlgs. 40/2006. Il Tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze equitative del Giudice di Pace, è tenuto a verificare, secondo l'art. 339 comma III c.p.c.,
l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (cfr. Cass. 769/2021). Pertanto, ove azionato il mezzo di gravame in relazione all'esercizio della giurisdizione equitativa del Giudice di Pace, la cognizione del Giudice di seconde cure è limitato ai motivi indicati dalla norma, con conseguente pronuncia di inammissibilità in relazione alle doglianze eventualmente dedotte, che esulino dalle categorie di norme indicate. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'equità del Giudice di Pace non concerne l'applicazione delle norme processuali, la cui osservanza non può venire meno neppure in ragione del valore della lite, ma si riferisce alle norme sostanziali (cfr. ex multis Cass. 14454/2005). In tal senso, con riferimento all'appello in esame, si riscontra che la parte appellante, ha dedotto vizi della sentenza impugnata riconducibili alla categoria delle norme sul procedimento, rientranti nel novero dei motivi limitati ex art 339 co III c.p.c., per le quali questo Tribunale può vagliarne la fondatezza.
3. Venendo a scrutinare nel merito il gravame, si osserva come il motivo articolato dalle parti appellanti attenga all'errato accertamento, da parte del giudice di prime cure, del fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo (l'unico eccepito da controparte nel ricorso introduttivo della lite). In particolare, le appellanti deducono il mancato decorso del termine estintivo evidenziando come la prescrizione quinquennale relativa al credito portato dall'ingiunzione di pagamento, opposta in primo grado, non poteva intendersi occorsa al tempo della notifica dell'ingiunzione che ci occupa, attesa la sospensione dei termini estintivi disposta nel periodo dell'emergenza sanitaria dovuta al
Covid-19.
Ciò posto, va appurato se il credito portato dall'ingiunzione di pagamento notificata in data 20.10.2021 fosse prescritto ovvero se il termine estintivo non fosse ancora maturato alla notificazione dell'atto impugnato, avuto riguardo alla circostanza che a far data dalla notifica del verbale V01315430/15 del 14.07.2015, avvenuta in data 29.09.2015, alcun ulteriore atto è stato recapitato all'appellato e tenuto, altresì, conto, della CP_1
sopravvenuta normativa emergenziale.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 68 comma 4-bis D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, a mente della quale “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del
31 dicembre 2021, nonché', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. Tale disposizione si inserisce nel quadro degli interventi normativi urgenti adottati dal legislatore, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, anche mediante misure di inibizione delle attività di riscossione coattiva. Infatti, si è previsto che l'esercizio dell'attività esattiva sia sospesa fino a ventiquattro mesi, non soltanto in riferimento al versamento delle entrate tributarie e non tributarie, in scadenza nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento già emesse dall'agente della riscossione, come recita il primo comma dell'art. 68 D.L. n. 18/2020 (Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159), ma si è stabilito perfino che analogo regime di sospensione operi anche per i carichi posti “in affidamento” e non ancora azionati per la riscossione.
In forza di tale disciplina composita, durante il periodo di sospensione, l'agente/società della riscossione non avrebbe notificato alcuna nuova cartella di pagamento e, solamente a decorrere dal 1° settembre 2021, avrebbe ripreso l'attività di notifica delle cartelle di pagamento. La sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e affidamento dei carichi, dunque, più che una “sospensione” in senso proprio, si trattava di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di scadenza risultavano sospesi.
Risulta indubbio, dal tenore letterale dell'art. 68 comma 4-bis D.L. n. 18 del 2020, che nel novero delle entrate soggette al regime di sospensione della prescrizione per ventiquattro mesi vi rientrino tutti i tipi di carico affidati all'ente riscossore, tra cui non solo i tributi, ma anche le diverse entrate cosiddette non tributarie, tra le quali vanno senz'altro ricompresi anche i titoli esecutivi di matrice sanzionatoria. La disposizione si riferisce espressamente alla sospensione della prescrizione per i carichi posti in affidamento all'esattore od iscritti al ruolo. Da tale quadro normativo, risulta che rispetto al dettato di cui al comma 1 dell'art. 68 D.L. n. 18 del 2020, il legislatore ha inteso adottare con il comma 4-bis, attraverso la prevista sospensione dei termini estintivi e decadenziali sia per i carichi iscritti, il cui pagamento non sia stato ancora ingiunto, sia per quelli già esigibili, una limitazione ulteriore alle attività di riscossione spettanti all'esattore, giustificata dalle peculiarità del periodo emergenziale.
Con riguardo al caso in esame, il Giudice del primo grado ha accolto l'opposizione per intervenuta prescrizione del credito, senza nulla osservare in merito alle deduzioni delle parti opposte in quel giudizio circa la rappresentata esistenza di normativa emergenziale che meritava, in quell'occasione, di essere considerata onde addivenire alla soluzione del caso quesito. Ebbene, questo giudicante ritiene che, al lume delle superiori argomentazioni, la notifica dell'ingiunzione opposta in primo grado sia avvenuta, invero, nei termini di legge e che l'attività esattiva promossa dal concessionario alla riscossione risulti legittima, avendo questo provveduto alla notifica dell'ingiunzione di pagamento in data 20.10.2021, ossia durante il periodo di sospensione della riscossione, risultando l'inizio dell'attività riscossiva differito alla fine del periodo sancito dalla norma. Ed infatti,
i carichi richiamati nell'atto di intimazione opposto risultano soggetti alla proroga di ventiquattro mesi per i termini di decadenza e prescrizione in applicazione del comma 4- bis dell'art. 68 D.L. 18/2020, sostituito dall'art.4 comma 1, lett. d) del D.L. n. 41/2021.
Ne deriva che l'ingiunzione di pagamento n. 12497/2021 del 20.10.2021 è stata validamente notificata nei termini di legge presso l'opponente in primo grado e quindi risulta idonea ad integrare un atto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale.
In conclusione, va accolto il gravame proposto dagli appellanti, attesa la sospensione della prescrizione nel periodo emergenziale che ha efficacemente operato per il credito in contestazione, tanto ostando all'estinzione del medesimo.
4. Quanto alle spese di lite, attesa la controvertibilità della materia trattata e le oscillanti posizioni interpretative registratesi in ordine alla questione decisa, vieppiù alla luce di un quadro normativo articolato, si reputa opportuno disporne la compensazione integrale uali tra tutte le parti per ambo i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in revisione della sentenza del Giudice di Pace di n.
1626/2022, dichiara valida ed efficace l'ingiunzione di pagamento n. 12497/2021, del
20.10.2021;
2. compensa integralmente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 25.03.25
Il Giudice
Alessia Pecoraro