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17 luglio 2020
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15 settembre 2020
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Art. 13-bis. (Codice di condotta tecnologica ed esperti) 1. 1. Al fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nell'ambito delle risorse disponibili, progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi informatici e servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, ((sentiti l'AgID)) e il nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all' articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
(( 2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalita' di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto del principio di non discriminazione, dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone e della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica )) 3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), che avviano progetti di sviluppo dei servizi digitali sono tenuti a rispettare il codice di condotta tecnologica ((e possono avvalersi)) , singolarmente o in forma associata, di uno o piu' esperti in possesso di comprovata esperienza e qualificazione professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nel limite delle risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo scopo.
Il codice di condotta tecnologica indica anche le principali attivita', ivi compresa la formazione del personale, che gli esperti svolgono in collaborazione con il responsabile per la transizione digitale dell'amministrazione pubblica interessata, nonche' il limite massimo di durata dell'incarico, i requisiti di esperienza e qualificazione professionale e il trattamento economico massimo da riconoscere agli esperti.
4.Nella realizzazione ((e nello sviluppo)) dei sistemi informativi, e' sempre assicurata l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis, nonche' la possibilita' di accedere da remoto ad applicativi, ((dati e informazioni necessari)) allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita' agile, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonche' promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attivita' che possono essere svolte.
5. L'AgID verifica il rispetto del codice di condotta tecnologica da parte dei soggetti interessati e puo' diffidare i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice. La progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici in violazione del codice di condotta tecnologica costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comportano la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.
(( 2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalita' di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto del principio di non discriminazione, dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone e della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica )) 3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), che avviano progetti di sviluppo dei servizi digitali sono tenuti a rispettare il codice di condotta tecnologica ((e possono avvalersi)) , singolarmente o in forma associata, di uno o piu' esperti in possesso di comprovata esperienza e qualificazione professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nel limite delle risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo scopo.
Il codice di condotta tecnologica indica anche le principali attivita', ivi compresa la formazione del personale, che gli esperti svolgono in collaborazione con il responsabile per la transizione digitale dell'amministrazione pubblica interessata, nonche' il limite massimo di durata dell'incarico, i requisiti di esperienza e qualificazione professionale e il trattamento economico massimo da riconoscere agli esperti.
4.Nella realizzazione ((e nello sviluppo)) dei sistemi informativi, e' sempre assicurata l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis, nonche' la possibilita' di accedere da remoto ad applicativi, ((dati e informazioni necessari)) allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita' agile, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonche' promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attivita' che possono essere svolte.
5. L'AgID verifica il rispetto del codice di condotta tecnologica da parte dei soggetti interessati e puo' diffidare i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice. La progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici in violazione del codice di condotta tecnologica costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comportano la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.
Commentari • 32
- 1. Riammissione alla dilazione: domanda entro il 20.10https://www.fiscoetasse.com/ · 1
Dettagli prodotto L'art. 13-bis comma 1 del c.d. Decreto enti locali ha previsto importanti novità in materia di riscossione: la riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti al 01.07.2016 da precedenti piani di rateazione; la riammissione alla dilazione da accertamento con adesione acquiescenza per coloro che risultano decaduti tra il 16.10.2015 e il 01.07.2016. In entrambi i casi, per essere riammessi alla rateazione occorre inviare apposita domanda entro il 20 ottobre 2016. Nel decreto, inoltre, è stato innalzato a 60mila Euro il limite al di sotto del quale la dilazione viene concessa su istanza, senza documentare lo stato di difficoltà finanziaria.
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