TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/01/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 31/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3214/2023 R.G. promossa da:
, rapp. e dif. dall'avv. Vincenzo Ricciardi;
Parte_1
RICORRENTE contro
rapp. e dif. dall'avv. Pierluigi Balducci;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/03/2023, la ricorrente in epigrafe indicata agiva in giudizio per sentir: “1) accertare e dichiarare il diritto dell'avv. al rimborso delle spese legale ed esborsi, Parte_1 pari ad € 5.692,85, così come quantificati nella narrativa del presente atto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della richiesta e sino all'effettivo rimborso, sostenuti per la propria difesa, nell'ambito del procedimento penale n. R.G.N.R. n. 80/2018, da cui è stata attinta in qualità di dipendente della e, comunque, il diritto della CP_1 stessa ad essere indennizzata di detta somme a carico dell'odierna resistente;
2) per l'effetto, condannare la in persona del CP_1
Presidente pro tempore, al pagamento della somma suddetta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della richiesta e sino all'effettivo rimborso, e comunque in misura congrua ed equa ritenuta di giustizia;
3) condannare la parte resistente a rifondere le spese, i diritti e gli onorari del presente giudizio”, con distrazione.
Si costituiva in giudizio la domandando nel merito il CP_1 rigetto del ricorso.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che l'odierna ricorrente, in servizio a tempo indeterminato presso l'Avvocatura Regionale della Puglia con qualifica e funzione di Avvocato, in data 23.04.2021 veniva attinta dal procedimento penale R.G.N.R. n.80/2018 con contestazione dei reati di cui agli artt. 81,
110, 479, 48 e 479 c.p., in concorso con il Dott. Persona_1
(Dirigente della Sezione Personale della . CP_1
Pertanto, la , con nota del 30.04.2021, comunicava agli organi Pt_1 competenti della l'avvio del procedimento penale de quo e CP_1 provvedeva altresì alla nomina del difensore di sua fiducia, avv. Vincenzo
Zaccaro, ai fini dell'attivazione della procedura di cui all'art. 28 CCNL
14.09.2000 (cfr. doc. 2, fascicolo ricorrente). Con nota protocollo n. 6 del 21.5.2021, la riscontrava tale comunicazione prendendo atto CP_1 dell'avvenuta nomina del difensore di fiducia (cfr. doc. 3, fascicolo ricorrente). Il suindicato procedimento penale si concludeva con l'archiviazione disposta dal GIP (cfr. doc. 4, fascicolo ricorrente). In ragione di tanto, la dipendente formulava all'Amministrazione istanza di rimborso spese legali ex art. 28 CCNL (cfr. docc. 5 e 6, fascicolo ricorrente). Tuttavia, tale istanza veniva respinta dall'odierna resistente per mancanza di uno dei requisiti essenziali ai fini della rimborsabilità delle spese legali al dipendente, “ovvero la connessione diretta dei fatti
e degli atti oggetto del giudizio penale con l'assolvimento di obblighi istituzionali relativi all'espletamento di mansioni ascrivibili alla dipendente sottoposta ad indagini penali, poi archiviate. L'istante è stata coinvolta nel procedimento penale per concorso morale per aver istigato e sollecitato, secondo l'ipotesi accusatoria, la consumazione di un falso ideologico e di una truffa per conseguire un vantaggio economico. Pertanto, non è dato ravvisare nel caso di specie alcun collegamento o connessione tra la condotta contestata e le funzioni svolte dal dipendente all'epoca dei fatti” (cfr. docc. 7 e 12, fascicolo ricorrente).
Ciò premesso, preme ripercorre la normativa applicabile al caso in esame.
La disciplina del rimborso delle spese legali sopportate dal dipendente in un procedimento penale o civile è disciplinata per i dipendenti pubblici dal D.L. n. 67/1997, art. 18, co. 1, conv. in L. 135/1997, e per il personale degli enti locali, dal DPR 268/1987 art. 67, riportato nell'art. 28 del CCNL 14.09.2000 (ripreso dalla nell'art. 56 L.R. n. CP_1
13/1988), il quale prevede che: "L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio".
La ratio della norma è comunemente ricollegata a un interesse generale, quello di tenere indenni i funzionari pubblici che abbiano agito in nome, per conto e nell'interesse dell'amministrazione, sollevandoli dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento delle loro attività istituzionali. In giurisprudenza la disposizione è considerata espressione della regola civilistica generale di cui all'art. 1720 c.c., comma 2, in tema di rapporti fra mandante mandatario, secondo la quale il mandatario ha diritto a esigere dal mandante il risarcimento dei danni subiti a causa dell'incarico, che declina e traduce, a sua volta, il principio generale dell'ordinamento di divieto di locupletatio cum aliena iactura, (cfr. in questi termini le correnti massime di Cons.Stato
11.4.2007 n. 1681 e inoltre Tar Lig., n. 882/2002; v.Cass., sez. un.,
13.1.2006 n. 478; Tar Lazio, Roma, sez. 1^, 12.2. 2007 n. 1130), ma anche dal divieto di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c.. La disposizione è strutturata nel senso che l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia, ma l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento (Cass. S.U. 13.3.2009 n. 6227). Detto obbligo, inoltre, è subordinato all'esistenza di ulteriori condizioni, perchè l'assunzione diretta della difesa del dipendente è imposta all'ente locale solo nei casi in cui, non essendo ipotizzabile un conflitto di interessi, attraverso la difesa del dipendente incolpato il datore di lavoro pubblico agisca anche
"a tutela dei propri diritti ed interessi”. Dalla lettura del citato articolo 28 del CCNL, emerge chiaramente che le parti hanno fatto riferimento al criterio dell'attinenza dei fatti all' esercizio delle funzioni per stabilire il diritto del dipendente di ricevere il ristoro delle spese di difesa dei relativi procedimenti civili e penali. Nè la previsione che il nesso causale viene interrotto in caso di dolo o colpa grave può avere diretto rilievo nella individuazione dell'area dei procedimenti connessi con le funzioni del dipendente, restando da chiarire prima quali siano i procedimenti per i quali opera la garanzia, per poi eventualmente applicarvi la clausola limitativa.
Ritiene, dunque, la scrivente che vada accertato la diretta specifica riconducibilità delle azioni del dipendente (oggetto del procedimento penale) alle ordinarie attività e funzioni proprie della sua posizione lavorativa, oltre alla esclusione dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, sul quale solo il giudice penale può esprimersi, con sentenza della quale è richiesto il passaggio in giudicato (cfr. Cass. n. 22774 del
2016).
Al riguardo, preme richiamare quanto previsto dall'avviso di conclusione delle indagini, in atti, nei confronti di: Da quanto innanzi, si evince che la ricorrente sia stata coinvolta nel procedimento “in qualità di destinataria degli effetti del provvedimento che sollecitava e determinava all'adozione dello stesso”, poiché la suindicata delibera avrebbe procurato un ingiusto profitto alla con Pt_1
“danno per la . Conseguentemente, non si ravvisa affatto il CP_1 collegamento dei fatti contestati con l'adempimento dei compiti d'ufficio o l'espletamento del servizio (funzioni svolte), stante il coinvolgimento della quale “destinataria degli effetti del provvedimento”. Pt_1
Risultando, dunque, legittimo il diniego dell'istanza di rimborso ex art. 28 CCNL formulata dalla . Pt_1
D'altro canto, pur a voler ritenere sussistente un collegamento tra i fatti contestati e l'adempimento dei compiti d'ufficio/espletamento del servizio, si evincerebbe, invero, un conflitto di interessi, atteso che i fatti contestati avrebbero procurato un ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione (parte lesa). Al riguardo, le Sezioni Unite, nell'affermare che, per verificare il ricorrere meno di tale evenienza, occorre avere riguardo alla data di apertura del processo penale, hanno anche sottolineato che "la mancanza di una situazione di conflitto di interesse costituisce presupposto stesso perché sorga la garanzia in esame e quindi rileva, nel merito, al fine della sussistenza, o meno, del diritto al rimborso. Se - secondo questa disciplina applicabile all'epoca del rapporto di impiego - c'era conflitto di interesse con l'ente datore di lavoro, non sorgeva proprio il diritto del dipendente a che l'Amministrazione si facesse carico delle spese della difesa nel procedimento penale. Pertanto, se l'accusa era quella di aver commesso un reato che vedeva l'ente locale come parte offesa (e quindi in oggettiva situazione di conflitto di interessi), il diritto al rimborso non sorgeva affatto e non già sorgeva solo nel momento in cui il dipendente fosse stato, in ipotesi, assolto dall'accusa" (cfr. Cass. S.U. n. 13048/07,
n.5718/11, n.2297/14, n. 2366/16). Va, pertanto, rilevato che la Corte ha affermato che il conflitto d'interessi è rilevante indipendentemente dall'esito del giudizio penale e dalla relativa formula di assoluzione;
ne consegue che al dipendente assolto dall'imputazione, non compete il rimborso delle spese legali qualora il giudice penale abbia evidenziato che i fatti ascrittigli esulavano dalla funzione svolta e costituivano grave violazione dei doveri d'ufficio (Cass. n.2297/2014).
Peraltro, in materia di spese legali sostenute dal dipendente di un ente pubblico territoriale per la propria difesa in un processo penale, il diritto al rimborso delle stesse, a norma del D.P.R. n. 268 del 1987, art. 67, comma 1, presuppone che non vi sia un conflitto d'interessi, e quindi che la condotta addebitata non sia stata il frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà del datore di lavoro, secondo una valutazione ex ante che prescinde dall'esito del giudizio penale e dalla formula di eventuale assoluzione" (Cass. 6 luglio
2018 n. 17874, ove pure si chiarisce che non vi è alcuna possibilità di scelta del difensore da parte del dipendente), (cfr. Cass. n.3026/19).
Sicché, anche in questa ipotesi risulterebbe legittimo il diniego al rimborso. Ma v'è di più.
Il ricorso è, inoltre, infondato anche per la mancata indicazione del gradimento da parte dell'amministrazione resistente al difensore scelto dalla ricorrente. Sebbene la norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell'ente, tuttavia, come è stato affermato dalla Corte di cassazione interpretando disposizioni analoghe dettate per altri comparti (Cass.
4.3.2014 n. 4978; Cass. 27.9.2016 n. 18946), la disciplina postula una necessaria valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione, che deve essere messa in condizione di valutare la sussistenza o meno del conflitto di interessi e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente. In mancanza della previa comunicazione non è configurabile in capo all'amministrazione l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia. Parimenti detto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti come nel caso di specie, a comunicarla all'ente, poiché la disposizione pone a carico dell'amministrazione le spese in caso di scelta di un legale "di comune gradimento" e ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente ma anche degli interessi dell'ente.
Ebbene, nel caso in esame, la ricorrente non ha mai “concordato” la scelta del legale ma si è dapprima limitata a comunicare il nominativo del legale, per poi richiedere il rimborso delle spese legali sostenute.
Né tale violazione procedimentale, concernente la mancata comunicazione preventiva ai fini delle valutazioni ex ante da parte dell'Ente, può ritenersi sanata dalla circostanza che l'Amministrazione, con nota di riscontro, si sia limitata a prendere atto della scelta del difensore, atteso che l'iter seguito dalla ricorrente risulta del tutto difforme dall'iter procedimentale delineato dall'art. 28 del CCNL. Dunque, anche per tale motivo, non risulta dovuto il rimborso delle spese legali sostenute dall'odierna istante.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Ai fini delle spese di lite, non può trascurarsi che la presa d'atto dell'Amministrazione, in ordine alla comunicazione da parte della dipendente della scelta del difensore, abbia ulteriormente indotto in errore l'istante. Conseguentemente, appare equo compensare integramente le spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta il ricorso;
-spese compensate.
Bari, 31.01.2025. Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)