Decreto cautelare 29 settembre 2022
Ordinanza cautelare 24 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 5 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 24 maggio 2023
Decreto presidenziale 23 giugno 2023
Ordinanza collegiale 17 luglio 2023
Ordinanza collegiale 30 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 23 ottobre 2024
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza collegiale 17/07/2023, n. 12010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12010 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/07/2023
N. 10891/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10891 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandra Pillinini, Daria Pietrocarlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandra Pillinini in Roma, via Adolfo Gandiglio, n. 27;
contro
Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriella Mazzoli, Maria Cristina Tandoi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ferraguto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Colonna 27;
per l'accertamento
previa adozione delle misure cautelari (anche nella forma del decreto presidenziale inaudita altera parte ex art. 56 D.lgs. 104/2010)
dell'obbligo della Pubblica Amministrazione resistente a provvedere sull'istanza inviata dai ricorrenti, con pec del 14.04.2022, volta ad ottenere dalla Asl Roma 2 il pagamento di tutte le spese relative alla terapia cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA (Applied Behavior Analysis) ricevuta da terzi pari a 20 ore settimanali per la durata di 24 mesi, attesa l'assenza di strutture pubbliche e/o convenzionate in grado di erogare tale prestazione, e della conseguente illegittimità del comportamento omissivo della PA, riconducibile ad un “provvedimento negativo” della PA sanitaria, in relazione alle richieste dei genitori di ottenere per il figlio una specifica prestazione sanitaria avente evidenza scientifica;
per la conseguente condanna
dell'amministrazione resistente a provvedere sulla istanza inviata dai ricorrenti, a mezzo dei sottoscritti difensori, con pec del 14.04.2022 e quindi a pagare in favore del minore tutte le spese relative alla terapia cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA ricevuta da terzi nella misura di n. 20 ore settimanali per la durata di 24 mesi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS- il 15/1/2023:
Per l'annullamento
della Nota redatta dalla Asl Roma 2 denominata “Nota prot. N. -OMISSIS-del 09/11/2022 progetto terapeutico individuale” a firma della dott.ssa Lalli e depositata con l'allegato n. 1 in data 21.11.2022 a seguito dell'ordinanza emessa in data 24.10.2022 dal Tar con la quale si poneva a carico della Asl il deposito del PAI, laddove effettivamente predisposto, nel procedimento in epigrafe evidenziato
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl Roma 2 e di Regione Lazio;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l’ordinanza collegiale n. 8815 del 24 maggio 2023 con cui è stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio, da eseguirsi in contraddittorio con le parti, ai sensi dell’art. 67 c.p.a., allo scopo di acquisire i necessari elementi in ordine all’attendibilità e alla correttezza delle valutazioni tecniche espresse dall’Amministrazione sanitaria nel provvedimento impugnato con motivi aggiunti, con particolare riferimento alla tipologia di prestazione e alle modalità di erogazione delle stesse nonché al numero delle ore più adatti per il minore;
Rilevato che con la richiamata ordinanza è stato nominato consulente tecnico d’ufficio il Direttore del Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS - Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma, con facoltà di delega, fissando per il giuramento la c.c. del 13 giugno 2023;
Atteso che nessuna comunicazione è pervenuta all’Ufficio giudiziario da parte del nominato CTU;
Considerato che all’odierna camera di consiglio parte ricorrente ha insistito pertanto per la sostituzione del CTU;
Ritenuto che sia necessario sostituire il CTU già nominato;
Il Collegio
1. nomina, in sostituzione del precedente, quale consulente tecnico d’ufficio (CTU) il Direttore responsabile dell’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I con sede in Roma con facoltà di indicare, tramite nota via pec alla Segreteria della Sezione entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, altro professionista della struttura con specializzazione inerente alla sindrome di cui trattasi;
2. formula il seguente quesito cui il CTU dovrà rispondere, esaminati gli atti di causa e compiute tutte le indagini che si rendessero necessarie (compresa la visita del minore):
“ accerti il CTU se il Piano di cura individuale predisposto dall’Asl costituisca la terapia più adatta per la cura del minore, in caso contrario individui la terapia più idonea nonché le relative modalità di svolgimento e il numero delle ore di terapia di cui il minore necessiti ”;
3. dispone che, nelle convocazioni per le visite o per gli altri incontri con le parti, il consulente tecnico d'ufficio rispetti il termine di preavviso minimo di 5 giorni liberi e che tutte le comunicazioni relative alla consulenza avvengano per posta elettronica certificata;
4. tutte le parti del giudizio possono provvedere alla nomina di un proprio consulente di parte, il quale può prendere parte a tutte le operazioni peritali;
Fissa il giorno 26 settembre 2023 ore 8,30, per l’assunzione dell’incarico e la prestazione del giuramento del CTU davanti al Collegio.
Assegna, ai sensi dell’art. 67, co. 3, c.p.a., i seguenti termini:
a) fino al 10 settembre 2023 per la nomina di eventuali consulenti tecnici delle parti (CTP), con indicazione del nominativo e dei riferimenti di contatto, con dichiarazione ricevuta dalla Segreteria del Tribunale e contestualmente trasmessa alle altre parti del giudizio;
b) fino al 30 ottobre 2023, per la trasmissione, a opera del CTU, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;
c) fino al 30 novembre 2023, per la trasmissione al CTU delle eventuali osservazioni e conclusioni da parte dei CTP;
d) fino al 20 dicembre 2023, per il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il CTU dia conto delle osservazioni e delle conclusioni dei CTP e prenda specificamente posizione su di esse;
Fissa per il prosieguo della trattazione della causa l’udienza del 30 gennaio 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ) dispone la sostituzione del CTU nei termini di cui in motivazione.
Fissa per il prosieguo l’udienza del 30 gennaio 2024.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti e al CTU.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
Silvia Piemonte, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.